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Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00930/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00354 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00930/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirko Brignoli e Pietro Fassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00930/2024 REG.RIC.
- del decreto del Questore della Provincia di Bergamo Catg. -OMISSIS- – P.A.S.I., del -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
- del provvedimento di ritiro cautelare delle armi, posto in essere dalla Legione
Carabinieri Lombardia, Compagnia di Clusone – Nucleo Operativo e Radiomobile –
Aliquota Radiomobile del 27/7/2024, inviato al Prefetto di Bergamo ai sensi dell'art. 39 TULPS;
- del silenzio/diniego serbato dalla Prefettura di Bergamo in ordine alla richiesta di accesso gli atti nel procedimento conseguente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS (Area I bis – Prot. Uscita
n. -OMISSIS-del 6/8/2024);
- nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con ricorso cumulativo tempestivamente notificato al Ministero dell'Interno, alla
Questura ed all'U.T.G. Prefettura di Bergamo, successivamente depositato, -
OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di ritiro cautelare delle armi, disposto dalla
Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Clusone – Nucleo Operativo e
Radiomobile il 27.7.2024 e quello di revoca del porto di fucile ad uso venatorio, N. 00930/2024 REG.RIC.
emesso dal Questore di Bergamo il 9.8.2024, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
1.2.- Lo stesso ha, altresì, chiesto l'annullamento del silenzio rigetto serbato dalla
Prefettura sull'istanza di accesso gli atti dallo stesso proposta a seguito della ricezione della comunicazione di avvio di un procedimento finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 TULPS.
2.- Dopo aver precisato molti dettagli della sua vita personale, il ricorrente ha rappresentato:
- che il pomeriggio e la sera del 26.7.2024 si era occupato, insieme ad un gruppo di volontari, della preparazione della locale festa della Madonna dèla Schisada;
- che più tardi, tornando a casa in automobile, aveva avuto un colpo di sonno in prossimità della propria abitazione, tanto da strisciare contro le vetture di alcuni vicini di casa;
- che alcuni abitanti della via, allertati dal rumore, avevano contattato le Forze dell'Ordine;
- che un volontario della festa, rincasando, si sarebbe accorto di quanto acceduto e lo avrebbe esortato ad attendere nella vicina abitazione l'intervento delle autorità;
- che un'ora e mezza più tardi i Carabinieri erano giunti sul posto, raccogliendo le sue generalità e ricostruendo il sinistro;
- che l'esame dell'alcoltest a cui era stato sottoposto aveva dato esito positivo;
- che, a fronte di specifica richiesta in merito alla detenzione di armi, aveva condotto i Carabinieri nel locale, chiuso a chiave, presso il quale in apposito armadio blindato conservava le proprie armi da fuoco, regolarmente denunciate e detenute;
- che i Carabinieri avevano quindi proceduto all'asportazione delle armi e delle correlate autorizzazioni; N. 00930/2024 REG.RIC.
- che nella mattinata del 27.7.2024 gli era stato notificato il provvedimento provvisorio di ritiro cautelare delle armi e delle autorizzazioni ex art. 39, comma 2, TULPS, disposto dalla Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Clusone;
- che il successivo 13.8.2024 la Prefettura di Bergamo gli aveva notificato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi e materiali esplodenti, ex art. 39, comma 1, TULPS;
- di aver presentato osservazioni, instando per il mantenimento delle autorizzazioni detentive, per la visione della documentazione rilevante e per la propria escussione, senza aver ottenuto riscontro alcuno;
- che in data 15.8.2024 gli era stata notificata la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
3.- Il ricorso si articola in cinque doglianze, quattro delle quali rivolte alla revoca del porto d'armi ed una al ritiro cautelare disposto dai Carabinieri; in particolare, il ricorrente lamenta:
i)- “Violazione di legge – Erronea falsa applicazione del DM 28 aprile 1998 –
Carenza assoluta dei requisiti inerenti alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria –
Illogicità e irragionevolezza”: il decreto gravato si sarebbe limitato a recepire la comunicazione proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Clusone, non avendo il
Questore compiuto alcun accertamento istruttorio, con conseguente travisamento dei fatti, non evincendosi dalla predetta comunicazione alcun grave stato di alterazione del -OMISSIS- e non essendovi alcuna prova circa l'assunzione di alcolici prima della causazione del sinistro stradale. Il decreto, poi, avrebbe omesso di considerare l'assenza di qualsivoglia correlazione tra gli eventi e la detenzione di armi e la motivazione sarebbe generica ed affidata a clausole di stile, non avendo l'Amministrazione tenuto conto della regolarità di vita del ricorrente (dedito al lavoro, alla famiglia ed al sociale), non potendo l'occasionale assunzione di alcolici essere, N. 00930/2024 REG.RIC.
per ciò solo, prova di inaffidabilità all'uso delle armi del ricorrente, che sarebbe in possesso di tutti i requisiti psico – fisici di cui al DM 28 aprile 1998 per il rilascio e per il rinnovo della licenza;
ii)- “Violazione di legge – Erronea falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS –
Carenza assoluta dei requisiti inerenti alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria –
Illogicità e irragionevolezza”: il Questore non avrebbe spiegato perché l'interesse del ricorrente a mantenere la licenza di caccia sarebbe recessivo rispetto a quello pubblico, essendo mancato ogni approfondimento, da un lato, circa l'assenza di comportamenti violenti e di precedenti penali e, dall'altro, della regolarità della condotta di vita;
iii)- “Violazione di legge artt. 3 e 97 Cost., e dei principi di cui alla l n. 241/90 -
Eccesso di potere per violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa”: pur nell'astratta prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza su quello privato all'uso delle armi, tuttavia nel caso concreto difetterebbe la considerazione di elementi idonei a mettere in pericolo la collettività, con conseguente difetto assoluto di ragionevolezza e di proporzionalità della disposta revoca; iv)- “Violazione di legge – Erronea falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS
– Carenza assoluta dei requisiti – Eccesso di potere per travisamento dei fatti –
Illogicità e irragionevolezza – Abnormità del provvedimento”: il ritiro cautelare delle armi provvedimento dei Carabinieri sarebbe viziato sotto il profilo motivazionale, non avendo specificato i motivi e le ragioni di urgenza a fondamento del ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e della licenza, che sarebbero insussistenti, essendo altresì viziato per travisamento dei fatti e dall'erronea applicazione di quanto previsto dagli artt. 11, 39 e 43 TULPS;
v)- “Violazione di legge in merito al mancato avviso dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 – Violazione art. 10 L. n. 241/90 – Violazione artt. 24 N. 00930/2024 REG.RIC.
e 97 Cost.”: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione della revoca del porto d'armi avrebbe impedito al ricorrente l'esercizio del diritto di partecipazione e di difesa, difettando le affermante ragioni di “urgenza di provvedere”, posto che armi e munizioni erano già state ritirate dai Carabinieri nell'immediatezza del controllo svolto, ai sensi dell'art. 39, comma 2 TULPS.
4.- Si sono costituiti in giudizio la Questura di Bergamo ed il Ministero dell'Interno.
5.- Con ordinanza collegiale emessa all'esito dell'udienza camerale del 18.12.2024 è stato ordinato alla Prefettura di Bergamo di depositare in giudizio gli atti del procedimento finalizzato all'adozione del divieto ex art. 39 TULPS ed alla Questura di Bergamo di depositare gli atti del procedimento sfociato nella revoca del porto di fucile ad uso caccia, cui le Amministrazioni hanno ottemperato.
6.- In data 4.4.2025 il ricorrente ha depositato una memoria, dando atto della nota con cui la Questura ha auspicato l'emissione di un DDA da parte della Prefettura e rappresentando, quanto ai requisiti di propria idoneità psico – fisica, che gli esami del sangue e del capello non rivelerebbero una cronica assunzione di alcolici, né un loro abuso, tanto che la Commissione Medica locale aveva dichiarato il possesso dei requisiti per il possesso della patente di guida, senza imporre prescrizioni.
7.- L'udienza camerale del 9.4.2025 è stata rinviata a quella del 25.6.2025, stante la pendenza di un distinto procedimento volto al divieto di detenzione armi e munizioni.
8.- All'esito dell'udienza camerale del 25.6.2025 è stata emessa un'ordinanza ex art. 55, comma 10, c.p.a., con rinvio per la trattazione del merito all'udienza pubblica del
28.1.2026.
10.1.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. il ricorrente ha depositato documenti ed una memoria.
10.2.- In data 15.1.2026 l'Amministrazione ha depositato la nota con cui la Prefettura ha disposto la sospensione dell'avviato procedimento volta all'emissione di un DDA, in attesa della decisione del presente giudizio. N. 00930/2024 REG.RIC.
11.- All'udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12.- Il ricorso è fondato e va accolto.
13.- La revoca del porto d'armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 TULPS, secondo cui, rispettivamente e per quanto di rilievo ai fini di causa, “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” e “la licenza può essere ricusata…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Nel caso di specie il provvedimento del Questore di Bergamo si fonda su un giudizio di “incompatibilità delle condizioni psicofisiche del Sig. -OMISSIS- con il maneggio
e l'utilizzo di armi comuni da sparo”, desunto dalla comunicazione del 27.7.2024 del
Comando Compagnia Carabinieri di Clusone relativo al riscontrato “grave stato di alterazione psicofisica da abuso di alcolici, dopo che il medesimo aveva cagionato sinistro stradale mentre si trovava alla guida della propria autovettura”.
È un dato di fatto che il ricorrente, intorno all'una del 27.7.2024, abbia impattato con la propria autovettura contro altre parcheggiate sulla pubblica via e che, sottoposto a test etilometrico alle ore 1:53 e 2:01, sia risultato positivo all'assunzione di alcool, con risultati pari a 1,82 g/L e 1,57 g/L, circostanza oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria, che, allo stato, non consta aver avuto alcun seguito.
Tale episodio deve reputarsi occasionale, in assenza di deduzioni di segno contrario da parte dell'Amministrazione, che non ha fatto menzione di pregressi sinistri stradali in cui il -OMISSIS- sia stato coinvolto, né di ulteriori riscontri di positività del medesimo ad alcoltest.
Il D.M. 28.4.1998, cui la revoca fa espresso richiamo, prevede infatti al suo articolo 1 che “I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al N. 00930/2024 REG.RIC.
porto d'armi per l'esercizio dello sport del tipo al volo, prevista dalla legge 18 giugno
1969, n. 323, sono i seguenti: 1) Requisiti visivi…2) Requisiti uditivi…3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. 5. Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti
e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
Reputa il Collegio che la situazione concretamente richiamata nel provvedimento impugnato non possa – di per sé sola – essere indice dell'insussistenza del requisito psicofisico per il mantenimento della licenza di porto d'armi ad uso venatorio: la norma, infatti, quanto alle sostanze alcoliche (al pari degli psicofarmaci), assegna rilievo alla “dipendenza” ed all'“abuso” (ipotesi che non vengono in rilievo nel caso di specie), ma non già alla “assunzione anche occasionale” – a differenza di quanto è previsto con riferimento al consumo di stupefacenti, che il legislatore ha ritenuto apprezzabile quand'anche sporadico.
Pertanto, in difetto di qualsivoglia approfondimento circa l'abitualità dell'assunzione di alcolici da parte del ricorrente, l'episodio cui la revoca ricollega la sua inidoneità psicofisica va considerato come isolato e come tale insuscettibile – in assenza di ulteriori elementi, che nel caso de quo non sono stati offerti – di fondare il provvedimento impugnato, che va, quindi, annullato.
Del resto, la revoca risulta adottata all'esito di un procedimento gravemente deficitario sotto il profilo istruttorio, come attesta altresì il mancato inoltro della comunicazione di avvio, non giustificato da ragioni di urgenza, atteso che all'epoca i Carabinieri già N. 00930/2024 REG.RIC.
avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi – provvedimento che va parimenti annullato in considerazione di quanto rilevato in relazione alla revoca del porto d'armi, stante la comunanza della ragione posta a loro fondamento.
14.- Va, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa all'accesso alla documentazione inerente al procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, avendo l'Amministrazione proceduto all'ostensione della stessa in corso di giudizio.
15.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere della domanda di accesso.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00930/2024 REG.RIC.
GE BR, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00354 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00930/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirko Brignoli e Pietro Fassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00930/2024 REG.RIC.
- del decreto del Questore della Provincia di Bergamo Catg. -OMISSIS- – P.A.S.I., del -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
- del provvedimento di ritiro cautelare delle armi, posto in essere dalla Legione
Carabinieri Lombardia, Compagnia di Clusone – Nucleo Operativo e Radiomobile –
Aliquota Radiomobile del 27/7/2024, inviato al Prefetto di Bergamo ai sensi dell'art. 39 TULPS;
- del silenzio/diniego serbato dalla Prefettura di Bergamo in ordine alla richiesta di accesso gli atti nel procedimento conseguente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS (Area I bis – Prot. Uscita
n. -OMISSIS-del 6/8/2024);
- nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con ricorso cumulativo tempestivamente notificato al Ministero dell'Interno, alla
Questura ed all'U.T.G. Prefettura di Bergamo, successivamente depositato, -
OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di ritiro cautelare delle armi, disposto dalla
Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Clusone – Nucleo Operativo e
Radiomobile il 27.7.2024 e quello di revoca del porto di fucile ad uso venatorio, N. 00930/2024 REG.RIC.
emesso dal Questore di Bergamo il 9.8.2024, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
1.2.- Lo stesso ha, altresì, chiesto l'annullamento del silenzio rigetto serbato dalla
Prefettura sull'istanza di accesso gli atti dallo stesso proposta a seguito della ricezione della comunicazione di avvio di un procedimento finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 TULPS.
2.- Dopo aver precisato molti dettagli della sua vita personale, il ricorrente ha rappresentato:
- che il pomeriggio e la sera del 26.7.2024 si era occupato, insieme ad un gruppo di volontari, della preparazione della locale festa della Madonna dèla Schisada;
- che più tardi, tornando a casa in automobile, aveva avuto un colpo di sonno in prossimità della propria abitazione, tanto da strisciare contro le vetture di alcuni vicini di casa;
- che alcuni abitanti della via, allertati dal rumore, avevano contattato le Forze dell'Ordine;
- che un volontario della festa, rincasando, si sarebbe accorto di quanto acceduto e lo avrebbe esortato ad attendere nella vicina abitazione l'intervento delle autorità;
- che un'ora e mezza più tardi i Carabinieri erano giunti sul posto, raccogliendo le sue generalità e ricostruendo il sinistro;
- che l'esame dell'alcoltest a cui era stato sottoposto aveva dato esito positivo;
- che, a fronte di specifica richiesta in merito alla detenzione di armi, aveva condotto i Carabinieri nel locale, chiuso a chiave, presso il quale in apposito armadio blindato conservava le proprie armi da fuoco, regolarmente denunciate e detenute;
- che i Carabinieri avevano quindi proceduto all'asportazione delle armi e delle correlate autorizzazioni; N. 00930/2024 REG.RIC.
- che nella mattinata del 27.7.2024 gli era stato notificato il provvedimento provvisorio di ritiro cautelare delle armi e delle autorizzazioni ex art. 39, comma 2, TULPS, disposto dalla Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Clusone;
- che il successivo 13.8.2024 la Prefettura di Bergamo gli aveva notificato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi e materiali esplodenti, ex art. 39, comma 1, TULPS;
- di aver presentato osservazioni, instando per il mantenimento delle autorizzazioni detentive, per la visione della documentazione rilevante e per la propria escussione, senza aver ottenuto riscontro alcuno;
- che in data 15.8.2024 gli era stata notificata la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
3.- Il ricorso si articola in cinque doglianze, quattro delle quali rivolte alla revoca del porto d'armi ed una al ritiro cautelare disposto dai Carabinieri; in particolare, il ricorrente lamenta:
i)- “Violazione di legge – Erronea falsa applicazione del DM 28 aprile 1998 –
Carenza assoluta dei requisiti inerenti alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria –
Illogicità e irragionevolezza”: il decreto gravato si sarebbe limitato a recepire la comunicazione proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Clusone, non avendo il
Questore compiuto alcun accertamento istruttorio, con conseguente travisamento dei fatti, non evincendosi dalla predetta comunicazione alcun grave stato di alterazione del -OMISSIS- e non essendovi alcuna prova circa l'assunzione di alcolici prima della causazione del sinistro stradale. Il decreto, poi, avrebbe omesso di considerare l'assenza di qualsivoglia correlazione tra gli eventi e la detenzione di armi e la motivazione sarebbe generica ed affidata a clausole di stile, non avendo l'Amministrazione tenuto conto della regolarità di vita del ricorrente (dedito al lavoro, alla famiglia ed al sociale), non potendo l'occasionale assunzione di alcolici essere, N. 00930/2024 REG.RIC.
per ciò solo, prova di inaffidabilità all'uso delle armi del ricorrente, che sarebbe in possesso di tutti i requisiti psico – fisici di cui al DM 28 aprile 1998 per il rilascio e per il rinnovo della licenza;
ii)- “Violazione di legge – Erronea falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS –
Carenza assoluta dei requisiti inerenti alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria –
Illogicità e irragionevolezza”: il Questore non avrebbe spiegato perché l'interesse del ricorrente a mantenere la licenza di caccia sarebbe recessivo rispetto a quello pubblico, essendo mancato ogni approfondimento, da un lato, circa l'assenza di comportamenti violenti e di precedenti penali e, dall'altro, della regolarità della condotta di vita;
iii)- “Violazione di legge artt. 3 e 97 Cost., e dei principi di cui alla l n. 241/90 -
Eccesso di potere per violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa”: pur nell'astratta prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza su quello privato all'uso delle armi, tuttavia nel caso concreto difetterebbe la considerazione di elementi idonei a mettere in pericolo la collettività, con conseguente difetto assoluto di ragionevolezza e di proporzionalità della disposta revoca; iv)- “Violazione di legge – Erronea falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS
– Carenza assoluta dei requisiti – Eccesso di potere per travisamento dei fatti –
Illogicità e irragionevolezza – Abnormità del provvedimento”: il ritiro cautelare delle armi provvedimento dei Carabinieri sarebbe viziato sotto il profilo motivazionale, non avendo specificato i motivi e le ragioni di urgenza a fondamento del ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e della licenza, che sarebbero insussistenti, essendo altresì viziato per travisamento dei fatti e dall'erronea applicazione di quanto previsto dagli artt. 11, 39 e 43 TULPS;
v)- “Violazione di legge in merito al mancato avviso dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 – Violazione art. 10 L. n. 241/90 – Violazione artt. 24 N. 00930/2024 REG.RIC.
e 97 Cost.”: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione della revoca del porto d'armi avrebbe impedito al ricorrente l'esercizio del diritto di partecipazione e di difesa, difettando le affermante ragioni di “urgenza di provvedere”, posto che armi e munizioni erano già state ritirate dai Carabinieri nell'immediatezza del controllo svolto, ai sensi dell'art. 39, comma 2 TULPS.
4.- Si sono costituiti in giudizio la Questura di Bergamo ed il Ministero dell'Interno.
5.- Con ordinanza collegiale emessa all'esito dell'udienza camerale del 18.12.2024 è stato ordinato alla Prefettura di Bergamo di depositare in giudizio gli atti del procedimento finalizzato all'adozione del divieto ex art. 39 TULPS ed alla Questura di Bergamo di depositare gli atti del procedimento sfociato nella revoca del porto di fucile ad uso caccia, cui le Amministrazioni hanno ottemperato.
6.- In data 4.4.2025 il ricorrente ha depositato una memoria, dando atto della nota con cui la Questura ha auspicato l'emissione di un DDA da parte della Prefettura e rappresentando, quanto ai requisiti di propria idoneità psico – fisica, che gli esami del sangue e del capello non rivelerebbero una cronica assunzione di alcolici, né un loro abuso, tanto che la Commissione Medica locale aveva dichiarato il possesso dei requisiti per il possesso della patente di guida, senza imporre prescrizioni.
7.- L'udienza camerale del 9.4.2025 è stata rinviata a quella del 25.6.2025, stante la pendenza di un distinto procedimento volto al divieto di detenzione armi e munizioni.
8.- All'esito dell'udienza camerale del 25.6.2025 è stata emessa un'ordinanza ex art. 55, comma 10, c.p.a., con rinvio per la trattazione del merito all'udienza pubblica del
28.1.2026.
10.1.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. il ricorrente ha depositato documenti ed una memoria.
10.2.- In data 15.1.2026 l'Amministrazione ha depositato la nota con cui la Prefettura ha disposto la sospensione dell'avviato procedimento volta all'emissione di un DDA, in attesa della decisione del presente giudizio. N. 00930/2024 REG.RIC.
11.- All'udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12.- Il ricorso è fondato e va accolto.
13.- La revoca del porto d'armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 TULPS, secondo cui, rispettivamente e per quanto di rilievo ai fini di causa, “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” e “la licenza può essere ricusata…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Nel caso di specie il provvedimento del Questore di Bergamo si fonda su un giudizio di “incompatibilità delle condizioni psicofisiche del Sig. -OMISSIS- con il maneggio
e l'utilizzo di armi comuni da sparo”, desunto dalla comunicazione del 27.7.2024 del
Comando Compagnia Carabinieri di Clusone relativo al riscontrato “grave stato di alterazione psicofisica da abuso di alcolici, dopo che il medesimo aveva cagionato sinistro stradale mentre si trovava alla guida della propria autovettura”.
È un dato di fatto che il ricorrente, intorno all'una del 27.7.2024, abbia impattato con la propria autovettura contro altre parcheggiate sulla pubblica via e che, sottoposto a test etilometrico alle ore 1:53 e 2:01, sia risultato positivo all'assunzione di alcool, con risultati pari a 1,82 g/L e 1,57 g/L, circostanza oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria, che, allo stato, non consta aver avuto alcun seguito.
Tale episodio deve reputarsi occasionale, in assenza di deduzioni di segno contrario da parte dell'Amministrazione, che non ha fatto menzione di pregressi sinistri stradali in cui il -OMISSIS- sia stato coinvolto, né di ulteriori riscontri di positività del medesimo ad alcoltest.
Il D.M. 28.4.1998, cui la revoca fa espresso richiamo, prevede infatti al suo articolo 1 che “I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al N. 00930/2024 REG.RIC.
porto d'armi per l'esercizio dello sport del tipo al volo, prevista dalla legge 18 giugno
1969, n. 323, sono i seguenti: 1) Requisiti visivi…2) Requisiti uditivi…3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. 5. Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti
e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
Reputa il Collegio che la situazione concretamente richiamata nel provvedimento impugnato non possa – di per sé sola – essere indice dell'insussistenza del requisito psicofisico per il mantenimento della licenza di porto d'armi ad uso venatorio: la norma, infatti, quanto alle sostanze alcoliche (al pari degli psicofarmaci), assegna rilievo alla “dipendenza” ed all'“abuso” (ipotesi che non vengono in rilievo nel caso di specie), ma non già alla “assunzione anche occasionale” – a differenza di quanto è previsto con riferimento al consumo di stupefacenti, che il legislatore ha ritenuto apprezzabile quand'anche sporadico.
Pertanto, in difetto di qualsivoglia approfondimento circa l'abitualità dell'assunzione di alcolici da parte del ricorrente, l'episodio cui la revoca ricollega la sua inidoneità psicofisica va considerato come isolato e come tale insuscettibile – in assenza di ulteriori elementi, che nel caso de quo non sono stati offerti – di fondare il provvedimento impugnato, che va, quindi, annullato.
Del resto, la revoca risulta adottata all'esito di un procedimento gravemente deficitario sotto il profilo istruttorio, come attesta altresì il mancato inoltro della comunicazione di avvio, non giustificato da ragioni di urgenza, atteso che all'epoca i Carabinieri già N. 00930/2024 REG.RIC.
avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi – provvedimento che va parimenti annullato in considerazione di quanto rilevato in relazione alla revoca del porto d'armi, stante la comunanza della ragione posta a loro fondamento.
14.- Va, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa all'accesso alla documentazione inerente al procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, avendo l'Amministrazione proceduto all'ostensione della stessa in corso di giudizio.
15.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere della domanda di accesso.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00930/2024 REG.RIC.
GE BR, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.