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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 346/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 346/2025
R.G., promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Francesco
BA e RI CA IT del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo Garimberti, n. 4;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede in Parma Controparte_1 P.IVA_1
Via Università n. 12, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti RI Galante e Rosalia di Cristo del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del Rettorato, siti in
Parma, Via Università, n. 12;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3.04.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l Controparte_1
e – premettendo di essere dipendente di quest'ultima a far data dal
[...]
16.04.1999 in qualità di collaboratore ed esperto di madre lingua spagnola e che, in forza della sentenza del Tribunale di Parma n. 425/2008, le era stato riconosciuto il medesimo trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito – agiva nei confronti dell al fine di fare accertare, con conseguente pronuncia di CP_2
condanna a carico dell , il proprio diritto all'avanzamento della Controparte_1
classe stipendiale (ferma a far data dal 2016) nonché alla corresponsione delle differenze retributive asseritamente dovute da tale data in forza della richiamata sentenza del Tribunale di Parma e, infine, al risarcimento del danno contributivo patito in ragione del parziale mancato versamento dei contributi previdenziali sulle somme rivendicate.
A fondamento della domanda rappresentava: a) di essere dipendente dell
[...]
, in qualità di collaboratore ed esperto di madre lingua (C.E.L.) Controparte_1
spagnola, a far data dal 16.04.1999, in virtù di contratto a tempo indeterminato perfezionato a seguito del superamento del concorso pubblico (doc.1 fasc. parte ricorrente); b) che, in forza dell'art. 38 D.P.R. n. 382/80, ai collaboratori esperti linguistici doveva essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità maturati dall'inizio del rapporto, trattamento, per contro, inizialmente non riconosciuto dall'Università convenuta;
c) di avere, dunque, presentato ricorso, in data 01.09.2006, dinnanzi al Tribunale di Parma per sentire accertare e dichiarare la rideterminazione delle retribuzioni a lei spettanti, il recupero delle differenze retributive e la regolarizzazione dell'intero rapporto di lavoro, data la assimilabilità della figura del C.E.L. rispetto a quella del ricercatore confermato a tempo definito;
d) che il Tribunale di Parma, con sentenza n. 452/2008, accertava il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento economico corrispondente a quello dei ricercatori universitari confermati a tempo definito, con condanna dell alla corresponsione, a favore della Dott.ssa Controparte_1 [...]
, delle differenze retributive conseguenti al diverso regime Parte_1
stipendiale, oltre al pagamento delle conseguenti differenze sul TFR, scatti stipendiali ed altre eventuali voci retributive (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) che l
[...]
in esecuzione della predetta sentenza, corrispondeva alla Controparte_1
ricorrente le relative differenze retributive e versava all'INPS i relativi contributi previdenziali (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) che, con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 232 del 15.12.2011, emanato in conformità all'art. 8 della legge delega
30.12.2010 n. 240, venivano regolamentati gli scatti stipendiali per i professori e ricercatori a tempo definito, stabilendosi (commi 1 e 3 dell'art. 2) che “la progressione biennale per classi e scatti stipendiali in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b),
… è trasformata in progressione triennale articolata per classi” e che “l'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quando previsto dall'art. 6, comma 14, della
Legge (Legge n. 240 del 2010) e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che l'art. 1, comma 629, della L.
27/12/2017, n. 205 modificava, poi, a far tempo dall'anno 2020, il regime di progressione stipendiale triennale per classi - previsto dagli artt. 6, comma 14, e 8 della
L. 30.12.2010 n. 240 - in regime di progressione biennale, prevedendo, altresì, per i professori ed i ricercatori, a parziale ristoro del pregresso blocco degli scatti stipendiali nel quinquennio 2011-2015, l'attribuzione di un importo una tantum ad personam ragguagliata alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e demandando al Controparte_3
la definizione dei criteri e della modalità per il relativo riconoscimento;
h) che l' , tuttavia, non riconosceva il predetto importo una Controparte_1
tantum, né adottava un meccanismo per la valutazione dei collaboratori esperti linguistici, disconoscendo a questi ultimi il diritto agli scatti stipendiali (doc. 5 fasc. parte ricorrente); i) di avere, dunque, presentato domanda per l'ottenimento degli scatti stipendiali ma l' non li ha riconosciuti senza, tuttavia, Controparte_1
alcun effettivo riscontro ed alcuna pertinente motivazione (doc. 5 fasc. parte ricorrente); l) che, a fronte della intimazione rivolta dai propri legali (doc. 6 fasc. parte ricorrente), l'Università motivava il mancato accoglimento dell'istanza ed il mancato riconoscimento degli scatti richiesti in relazione alla mancanza di disposizioni che disciplinassero specificatamente la figura dei C.E.L. (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che l , nella valutazione finalizzata all'ottenimento Controparte_1
dello scatto stipendiale superiore dei ricercatori, teneva conto del rilievo dato all'aspetto didattico dai medesimi ricercatori universitari confermati a tempo definito svolto;
n) di avere diritto, dunque, sulla base di tali presupposti, al riconoscimento del predetto scatto stipendiale, avendo rispettato la programmazione della medesima attività concordata dall'Università (doc. 8 fasc. parte ricorrente); o) che l
[...]
aveva previsto, altresì, che l'operato di ciascun collaboratore Controparte_1
esperto linguistico fosse valutato dagli studenti attraverso questionari di valutazione
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); p) che le valutazioni nello specifico riportate dalla
Dott.ssa risultavano più che positive (doc. 9 fasc. parte ricorrente); q) che tali Pt_1
valutazioni, chiaramente espressione del parere degli studenti, ben avrebbero potuto essere considerati dall'Università tra i criteri su cui valutare i C.E.L. ai fini dell'ottenimento dello scatto stipendiale;
r) di avere altresì partecipato a numerose sessioni di laurea in qualità di correlatore (doc. 10 fasc. parte ricorrente); s) che anche questa circostanza avrebbe ben potuto essere utilizzata dall'Università di Parma quale criterio sul quale fondare la propria valutazione finalizzata all'ottenimento della classe stipendiale da parte dei C.E.L.; t) che, laddove il Giudice non ritenesse raggiunta la prova del diritto predetto, considerato che il mancato riconoscimento era una conseguenza diretta dell'inadempimento datoriale di effettuare le valutazioni, doveva essere riconosciuta alla ricorrente un'indennità risarcitoria, anche per perdita di chances, in misura pari al 99% della entità dello scatto stipendiale superiore, tenuto conto dei criteri seguiti dall per l'attribuzione dello scatto ai ricercatori;
u) CP_1
di avere in ogni caso diritto al riconoscimento di un'indennità risarcitoria pari al 99% dell'entità dello scatto stipendiale superiore.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente rivendicava, da un lato, il riconoscimento del diritto all'avanzamento della classe stipendiale ferma dal 2016 in poi e, di conseguenza, al pagamento degli scatti stipendiali riconosciuti ai ricercatori universitari confermati a tempo definito nonché al riconoscimento dell'importo una tantum pari a quello accordato al personale ricercatore confermato a tempo definito (doc. 11 fasc. parte ricorrente), e, dall'altro, il pagamento, a titolo di indebito arricchimento e/o a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente all'importo dei contributi previdenziali non versati dall , stante il limite della prescrizione Controparte_1
quinquennale, con riguardo ai periodi dal 1999 al 2003 e dal 2016 al 2019.
Tanto premesso, la ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto dell'inadempimento dell alle obbligazioni sulla stessa gravanti, come Controparte_1
descritte in premessa, che la ricorrente richiede la mera condanna generica dell riservandosi di agire in separato giudizio per la Controparte_1
quantificazione degli importi alla stessa dovuti per le relative causali, dato atto altresì della inadeguatezza del trattamento economico erogato alla ricorrente ai sensi dell'art. 36 Cost:
1) Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Parte_1
all'avanzamento della classe stipendiale dalla IV alla VII e alla corresponsione delle somme conseguentemente dovute a titolo retributivo;
2) Dichiarare tenuta l'Università al pagamento degli scatti stipendiali riconosciuti ai ricercatori universitari confermati a tempo definito anche ai sensi dell'art. 36 Cost.;
3) Dichiarare tenuta l' a predisporre un criterio di Controparte_1
valutazione dei C.E.L., così come già previsto per i ricercatori universitari confermati a tempo definito, e di effettuare sulla base di esso periodicamente secondo quanto previsto dalla legge, le valutazioni finalizzate al riconoscimento degli scatti stipendiali per tutti i C.E.L. ed in particolare per la ricorrente;
4) Dichiarare tenuta l' al pagamento dell'importo Controparte_1
“una tantum” pari a quello accordato al personale ricercatore confermato a tempo definito;
5) Dichiarare tenuta l' al pagamento, a titolo di Controparte_1
indebito arricchimento e/o a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente all'importo dei contributi previdenziali che l avrebbe dovuto versare CP_1
all'INPS e che, invece, non ha versato stante il limite della prescrizione quinquennale correttamente eccepita dall'INPS per i periodi 1999-2003 e 2016-2019 durante i quali la ricorrente non ha avuto l'accredito delle relative differenze contributive utili ai fini pensionistici;
6) In subordine, salvo gravame, previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che l non ha previsto né effettuato per Controparte_1
la ricorrente le valutazioni previste per i ricercatori a tempo definito dichiarare tenuta la stessa al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, per perdita di chances, in misura pari al 99% dell'importo degli scatti di stipendiali riconosciuti ai ricercatori o in quell'altra che risulterà dovuta nel separato giudizio.
7) Dichiarare tenuta e condannare l al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”.
1.2. Con memoria difensiva del 30.04.2025, si costituiva in giudizio l
[...]
, contestando la fondatezza delle pretese attoree e instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso.
In punto di fatto, evidenziava: a) che, con la sentenza n. 452 in data 16/09/2008, il
Tribunale di Parma, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dall'odierna ricorrente, riconosceva il diritto della stessa a percepire “il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore universitario confermato a tempo definito” e, dunque, la condanna dell'Ateneo alla corresponsione delle “differenze retributive, oltre le ulteriori conseguenze in termini di TFR, anzianità ed altre voci”; b) che, in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della suddetta sentenza, l' provvedeva CP_2
ad erogare alla ricorrente le differenze stipendiali nonché gli scatti stipendiali propri dei ricercatori confermati a tempo definito fino al 16.4.2016; c) che, avverso la sentenza del Tribunale di Parma, la dott.ssa proponeva ricorso in Parte_1
appello presso la Corte territoriale competente “per contraddittorietà e manifesta illogicità tra la motivazione e il decisum in ordine all'individuazione ed applicazione del parametro retributivo e per avere il giudice di primo grado erroneamente ravvisato una soccombenza parziale in punto regolamentazione spese di lite” (doc. 2 fasc. parte resistente); d) che resisteva in giudizio l , la quale Controparte_1
insisteva per il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale;
e) che la Corte di appello, con sentenza n. 243 depositata in cancelleria il 4/04/2013, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 1 comma 1 del D. L. 2/2004 conv. in L. 63/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26, comma 3, L. 240/2010, dichiarava
“l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 26, 3° comma ultimo inciso della L. n.
240/2010” (doc. 3 fasc parte resistente); f) che la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna veniva impugnata dalla dott.ssa con ricorso in Cassazione Parte_1
non avendole il giudice di secondo grado riconosciuto un trattamento economico commisurato al monte ore effettivamente svolto e corrispondente a quello del ricercatore a tempo pieno e non a tempo definito (doc. 4 fasc. parte resistente); g) che, con nota trasmessa dall'Avvocatura generale dello Stato (doc. 5 fasc. parte resistente), in data 2/09/2015, l'Ateneo apprendeva che “Il giudizio in cassazione inerente all'oggetto (era) stato dichiarato estinto stante l'intervenuta rinuncia agli atti di controparte”.
Tanto premesso in fatto, l convenuto – dopo aver premesso che la sentenza CP_2
243/2013 della Corte d'appello di Bologna, nel disporre l'estinzione del giudizio, aveva impedito la formazione del giudicato della sentenza 452/2008 del Tribunale di
Parma – evidenziava come il trattamento economico dovuto alla ricorrente, con riferimento alle annualità in controversia (annualità dal 2016 in poi), dovesse essere determinato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2004 conv. in L. n. 63 del 2004, così come interpretato autenticamente dall'art. 26 della L. n. 240 del 2010, e, dunque, in base al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e, cioè, al trattamento espressamente previsto dal legislatore con riferimento alla figura professionale, rivestita dalla ricorrente, dei collaboratori esperti linguistici.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze istruttorie condotte in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del giorno 30.10.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Deve, anzitutto, escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, che la dichiarazione di estinzione del giudizio disposta dalla Corte di
Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. n. 240 del 2010, con la citata sentenza n. 243/2013, all'esito del giudizio di impugnazione presentato dalla
Sig.ra avverso la sentenza n. 452/2008, abbia determinato il passaggio Parte_1
in giudicato di quest'ultima pronuncia.
La norma in questione dispone, infatti, dopo avere espressamente regolamentato, in sede di interpretazione autentica, il trattamento economico dei lettori di madrelingua straniera successivamente assunti come CEL, che “…Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Trattasi di estinzione estesa all'intero giudizio instaurato dal lavoratore e non semplicemente a quello di impugnazione avverso le sentenze pronunciate in primo grado (in ragione della rideterminazione da parte del legislatore, in sede di interpretazione autentica, del trattamento economico dovuto ai lettori di madrelingua straniera), con conseguente impossibilità di attribuire a queste ultime, travolte dalla estinzione dell'intero giudizio nel cui ambito erano state pronunciate, effetti vincolanti.
Ma, anche a volere opinare diversamente, deve, comunque, escludersi la possibilità di attribuire valore di giudicato esterno alla sentenza n. 425/2008.
Trattasi, invero, di sentenza che non può vanificare i successivi mutamenti normativi intervenuti – con legge di interpretazione autentica n. 240/2010 - in ordine al trattamento retributivo spettante ai collaboratori esperti linguistici (ex lettori di madrelingua straniera).
Com'è noto, invero, nei rapporti giuridici di durata, l'autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l'ultrattività del giudicato relativo alla “giusta retribuzione” è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765 del
17/08/2018. Nello stesso senso anche Cass. n. 37269 del 29/11/2021).
Ne consegue l'impossibilità di attribuire effetto vincolante, ai fini della presente decisione, al parametro retributivo indicato nella citata sentenza 425/2008 (e cioè la retribuzione percepita dal ricercatore a tempo definito).
Questo – muovendo dal chiaro tenore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 240 del 2010 - neanche sotto il profilo della violazione del principio di irriducibilità della retribuzione o della sussistenza di un diritto della ricorrente alla conservazione di un trattamento di maggior favore, ove solo si consideri che, con particolare riferimento alla salvezza degli effetti più favorevoli previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 2 del 2004, nella richiamata norma di interpretazione autentica, è espressamente previsto il diritto dei CEL “…a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra
l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236…”.
Deve ribadirsi, a tale proposito, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua tale disposizione normativa risultava finalizzata ad “…escludere qualsiasi reformatio in peius nel passaggio fra il rapporto di lettorato e quello di collaborazione linguistica, salvaguardando il livello economico acquisito alla data di sottoscrizione del nuovo contratto”.
Rileva, a tale proposito, la SC che “…A detti fini, pertanto, la retribuzione giudizialmente riconosciuta con sentenza passata in giudicato deve essere equiparata a quella concordata in sede contrattuale, che poteva essere di miglior favore rispetto al criterio indicato dal legislatore, atteso che l'art. 28 indicava come parametro massimo di commisurazione il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito….La conservazione del trattamento più favorevole, peraltro, opera nei limiti fissati dalla legge di interpretazione autentica e, quindi, non comporta il definitivo
“aggancio” alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definito, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica.
In tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente.
Si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello in passato garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo…” (cfr. Cass.
n. 20765 del 17/8/2018).
2.3. Escluso il passaggio in giudicato della sentenza n. 425 resa dal Tribunale di Parma in data 16.09.2008, ritiene questo Giudice pienamente meritevoli di condivisione le argomentazioni svolte dall'Ateneo convenuto in ordine al doversi determinare il trattamento economico dovuto alla ricorrente - con riferimento alle annualità in controversia (annualità dal 2016 in poi) – ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2004 conv. in L. n. 63 del 2004, così come interpretato autenticamente dall'art. 26 della L.
n. 240 del 2010, e, dunque, in base al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e, cioè, al trattamento espressamente previsto dal legislatore con riferimento alla figura professionale, rivestita dalla ricorrente, dei collaboratori esperti linguistici.
Com'è noto, invero, il legislatore, nel regolamentare il trattamento economico dovuto a tale figura professionale (ex lettori di lingua madre straniera), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia - in causa c - 212/99- del 26/6/2001, aveva stabilito che “è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che
l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”.
Tale disposto normativo era stato successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale, con l'art. 26, comma 3, della L. n. 240 del 2010 aveva disposto che lo stesso “...si interpreta nel senso che... ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”.
Tanto premesso in ordine alle modifiche legislative intervenute in materia, si richiamano, in proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ratio e alla portata di tali modifiche;
principi alla cui stregua l'equiparazione, o, comunque, l'assimilazione della categoria dei collaboratori esperti linguistici al personale docente degli Atenei…va esclusa, oltre che in ragione della diversa della diversa natura dei rapporti (in un caso di diritto pubblico, nell'altro di diritto privato), in quanto, sia l'art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l'art. 4 del d.l. n.
120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di CEL, per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», evidenziano una sostanziale diversità dell'attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti.
L'attività dei lettori e dei collaboratori linguistici, infatti, pur rientrando nella didattica in senso lato, si pone in funzione solo strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche. Detta diversità delle prestazioni a confronto trova conferma anche nelle previsioni di cui al d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito fa riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario
(500 ore) diverso e superiore rispetto a quello della categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore).
1.6. Le brevi considerazioni innanzi svolte nel solco della già ricordata Cass. n.
11638/2024 portano ad escludere, conseguentemente, che si possa aderire all'istanza di rinvio della trattazione e in attesa degli sviluppi in ordine alla contrattazione integrativa di Ateneo, finalizzata anche a porre termine alla discriminazione nel trattamento economico degli ex lettori, denunciata con “parere motivato” della
Commissione Europea del 26.1.2023; il decidere non è infatti tale da poter incidere su trattamenti migliorativi che fossero in ipotesi riconosciuti successivamente in sede di contrattazione integrativa, mentre questa S.C. ritiene sia da escludere, per quanto sopra argomentato, l'esistenza di un trattamento di sfavore per i lettori o CEL, in esito all'integrale evoluzione normativa e giuridica di cui si è detto, tutto essendo stato alla fine riportato nell'alveo comune del diritto interno della contrattazione collettiva.
1.7. Del resto, proprio partendo da questi presupposti, la sentenza rescindente n.
20765/2018 aveva già evidenziato (cfr. punto 15.8) che il quadro normativo delineato era rimasto immutato con l'entrata in vigore della l. n. 167 del 20.11.2017 e seguendo questa impostazione, il giudice del rinvio, richiamando il principio di diritto enunziato nella sentenza rescindente secondo cui - la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito – ha deciso la controversia.
1.8. Nella sentenza qui impugnata è stato quindi escluso, in applicazione del sopraindicato principio di diritto, che la retribuzione degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito.
Tale valutazione è del tutto corretta, né il principio di diritto affermato nella pronunzia rescindente può essere superato facendo leva sulla legge 20.11.2017 n. 167 (come si è detto già emanata al momento della pubblicazione della ordinanza rescindente) perché la legge in questione aveva previsto, all'art. 11, solo uno stanziamento straordinario di fondi, da utilizzare, previa adozione (con decreto ministeriale) di uno schema tipo di contratto, in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382.
A tanto si aggiunge che anche l'art. 1, comma 305, della legge n. 234/2021, nell'apportare modifiche all'art. 11 legge n. 167/2017, cit., e i successivi decreti interministeriali richiamati non hanno parimenti incidenza diretta sul trattamento retributivo degli ex lettori divenuti CEL, rinviando anche i decreti de quibus ai contratti integrativi da stipularsi. Lo stesso art. 1 comma 3 lett. a) del decreto interministeriale n. 765, cit. prevede, d'altronde, che «la somma sarà ripartita tra gli Atenei, in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31.12.2018, con riferimento alle università che entro il 31.10.2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al presente decreto», il quale ultimo, a sua volta, stabilisce (art. 8, recante “condizione sospensiva”) che «l'efficacia del contratto integrativo è subordinata ‒ e pertanto sospesa ‒ sino alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile e all'acquisizione da parte dell'Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall'applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria» ‒ già pendente o da instaurarsi ‒ volta al riconoscimento
«di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto nel presente accordo,
a fronte dell'applicazione delle condizioni ivi previste».
Né, si evidenzia ancora, il quadro delineato risulta modificato dalle introduzioni, ad opera del d.l. n. 48 del 4 maggio del 2023, conv. con modif. con l. n. 85 del 2023, dei commi 2 e 3 nel tessuto normativo dell'art. 11 della l. n. 167 del 2017.
Conclusivamente, a differenza di quanto sostenuto nel motivo, la normativa innanzi ricordata non riconosce affatto alle ricorrenti in cassazione il diritto ad agganciare la loro progressione di carriera a quella dei ricercatori. Tutto resta rimesso ad atti successivi, nella fattispecie, non adottati. (Così Cass. n. 15524/2025).
2.4. Né, ai fini che qui interessano, può essere attribuita rilevanza alla circostanza, valorizzata invece dalla ricorrente, per cui il decreto rettorale n. 859 del 2008 (doc. 3 fasc. parte ricorrente) – a mezzo del quale l'ateneo convenuto, a seguito della citata sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Parma ha ottemperato alla sentenza di primo grado - non è stato, ad oggi, revocato e che il medesimo decreto, al punto b), così prevede: “deve essere riconosciuto il trattamento economico del Ricercatore universitario confermato a tempo definito comprensivo dei relativi scatti di anzianità maturati nel tempo”.
Ora – in disparte la considerazione per cui tale decreto è stato adottato in attuazione di una pronuncia che, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte, non dispiega più effetti nel mondo giuridico – occorre comunque evidenziare che, come correttamente osservato dalla convenuta, il datore di lavoro pubblico in nessun modo può disporre della retribuzione dei suoi dipendenti.
Infatti (v. Cass. 4 marzo 2024, n. 5748, ord.), “il datore di lavoro pubblico non può derogare all'assetto normativo definito in sede di contrattazione collettiva introducendo modifiche migliorative dello status, giuridico ed economico, del dipendente rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi. Le loro clausole sono inderogabili anche in melius e l'atto derogatorio è nullo per violazione di norma imperativa nonché per difetto assoluto di attribuzione, a prescindere dalla volontarietà della deroga” (nello stesso senso, v. Cass. 9 maggio 2022, n. 14672, ord.).
2.5. Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità delle questioni giuridiche trattate, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizzano la compensazione integrale delle predette spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 346/2025
R.G., promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Francesco
BA e RI CA IT del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo Garimberti, n. 4;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede in Parma Controparte_1 P.IVA_1
Via Università n. 12, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti RI Galante e Rosalia di Cristo del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del Rettorato, siti in
Parma, Via Università, n. 12;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3.04.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l Controparte_1
e – premettendo di essere dipendente di quest'ultima a far data dal
[...]
16.04.1999 in qualità di collaboratore ed esperto di madre lingua spagnola e che, in forza della sentenza del Tribunale di Parma n. 425/2008, le era stato riconosciuto il medesimo trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito – agiva nei confronti dell al fine di fare accertare, con conseguente pronuncia di CP_2
condanna a carico dell , il proprio diritto all'avanzamento della Controparte_1
classe stipendiale (ferma a far data dal 2016) nonché alla corresponsione delle differenze retributive asseritamente dovute da tale data in forza della richiamata sentenza del Tribunale di Parma e, infine, al risarcimento del danno contributivo patito in ragione del parziale mancato versamento dei contributi previdenziali sulle somme rivendicate.
A fondamento della domanda rappresentava: a) di essere dipendente dell
[...]
, in qualità di collaboratore ed esperto di madre lingua (C.E.L.) Controparte_1
spagnola, a far data dal 16.04.1999, in virtù di contratto a tempo indeterminato perfezionato a seguito del superamento del concorso pubblico (doc.1 fasc. parte ricorrente); b) che, in forza dell'art. 38 D.P.R. n. 382/80, ai collaboratori esperti linguistici doveva essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità maturati dall'inizio del rapporto, trattamento, per contro, inizialmente non riconosciuto dall'Università convenuta;
c) di avere, dunque, presentato ricorso, in data 01.09.2006, dinnanzi al Tribunale di Parma per sentire accertare e dichiarare la rideterminazione delle retribuzioni a lei spettanti, il recupero delle differenze retributive e la regolarizzazione dell'intero rapporto di lavoro, data la assimilabilità della figura del C.E.L. rispetto a quella del ricercatore confermato a tempo definito;
d) che il Tribunale di Parma, con sentenza n. 452/2008, accertava il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento economico corrispondente a quello dei ricercatori universitari confermati a tempo definito, con condanna dell alla corresponsione, a favore della Dott.ssa Controparte_1 [...]
, delle differenze retributive conseguenti al diverso regime Parte_1
stipendiale, oltre al pagamento delle conseguenti differenze sul TFR, scatti stipendiali ed altre eventuali voci retributive (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) che l
[...]
in esecuzione della predetta sentenza, corrispondeva alla Controparte_1
ricorrente le relative differenze retributive e versava all'INPS i relativi contributi previdenziali (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) che, con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 232 del 15.12.2011, emanato in conformità all'art. 8 della legge delega
30.12.2010 n. 240, venivano regolamentati gli scatti stipendiali per i professori e ricercatori a tempo definito, stabilendosi (commi 1 e 3 dell'art. 2) che “la progressione biennale per classi e scatti stipendiali in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b),
… è trasformata in progressione triennale articolata per classi” e che “l'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quando previsto dall'art. 6, comma 14, della
Legge (Legge n. 240 del 2010) e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che l'art. 1, comma 629, della L.
27/12/2017, n. 205 modificava, poi, a far tempo dall'anno 2020, il regime di progressione stipendiale triennale per classi - previsto dagli artt. 6, comma 14, e 8 della
L. 30.12.2010 n. 240 - in regime di progressione biennale, prevedendo, altresì, per i professori ed i ricercatori, a parziale ristoro del pregresso blocco degli scatti stipendiali nel quinquennio 2011-2015, l'attribuzione di un importo una tantum ad personam ragguagliata alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e demandando al Controparte_3
la definizione dei criteri e della modalità per il relativo riconoscimento;
h) che l' , tuttavia, non riconosceva il predetto importo una Controparte_1
tantum, né adottava un meccanismo per la valutazione dei collaboratori esperti linguistici, disconoscendo a questi ultimi il diritto agli scatti stipendiali (doc. 5 fasc. parte ricorrente); i) di avere, dunque, presentato domanda per l'ottenimento degli scatti stipendiali ma l' non li ha riconosciuti senza, tuttavia, Controparte_1
alcun effettivo riscontro ed alcuna pertinente motivazione (doc. 5 fasc. parte ricorrente); l) che, a fronte della intimazione rivolta dai propri legali (doc. 6 fasc. parte ricorrente), l'Università motivava il mancato accoglimento dell'istanza ed il mancato riconoscimento degli scatti richiesti in relazione alla mancanza di disposizioni che disciplinassero specificatamente la figura dei C.E.L. (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che l , nella valutazione finalizzata all'ottenimento Controparte_1
dello scatto stipendiale superiore dei ricercatori, teneva conto del rilievo dato all'aspetto didattico dai medesimi ricercatori universitari confermati a tempo definito svolto;
n) di avere diritto, dunque, sulla base di tali presupposti, al riconoscimento del predetto scatto stipendiale, avendo rispettato la programmazione della medesima attività concordata dall'Università (doc. 8 fasc. parte ricorrente); o) che l
[...]
aveva previsto, altresì, che l'operato di ciascun collaboratore Controparte_1
esperto linguistico fosse valutato dagli studenti attraverso questionari di valutazione
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); p) che le valutazioni nello specifico riportate dalla
Dott.ssa risultavano più che positive (doc. 9 fasc. parte ricorrente); q) che tali Pt_1
valutazioni, chiaramente espressione del parere degli studenti, ben avrebbero potuto essere considerati dall'Università tra i criteri su cui valutare i C.E.L. ai fini dell'ottenimento dello scatto stipendiale;
r) di avere altresì partecipato a numerose sessioni di laurea in qualità di correlatore (doc. 10 fasc. parte ricorrente); s) che anche questa circostanza avrebbe ben potuto essere utilizzata dall'Università di Parma quale criterio sul quale fondare la propria valutazione finalizzata all'ottenimento della classe stipendiale da parte dei C.E.L.; t) che, laddove il Giudice non ritenesse raggiunta la prova del diritto predetto, considerato che il mancato riconoscimento era una conseguenza diretta dell'inadempimento datoriale di effettuare le valutazioni, doveva essere riconosciuta alla ricorrente un'indennità risarcitoria, anche per perdita di chances, in misura pari al 99% della entità dello scatto stipendiale superiore, tenuto conto dei criteri seguiti dall per l'attribuzione dello scatto ai ricercatori;
u) CP_1
di avere in ogni caso diritto al riconoscimento di un'indennità risarcitoria pari al 99% dell'entità dello scatto stipendiale superiore.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente rivendicava, da un lato, il riconoscimento del diritto all'avanzamento della classe stipendiale ferma dal 2016 in poi e, di conseguenza, al pagamento degli scatti stipendiali riconosciuti ai ricercatori universitari confermati a tempo definito nonché al riconoscimento dell'importo una tantum pari a quello accordato al personale ricercatore confermato a tempo definito (doc. 11 fasc. parte ricorrente), e, dall'altro, il pagamento, a titolo di indebito arricchimento e/o a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente all'importo dei contributi previdenziali non versati dall , stante il limite della prescrizione Controparte_1
quinquennale, con riguardo ai periodi dal 1999 al 2003 e dal 2016 al 2019.
Tanto premesso, la ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto dell'inadempimento dell alle obbligazioni sulla stessa gravanti, come Controparte_1
descritte in premessa, che la ricorrente richiede la mera condanna generica dell riservandosi di agire in separato giudizio per la Controparte_1
quantificazione degli importi alla stessa dovuti per le relative causali, dato atto altresì della inadeguatezza del trattamento economico erogato alla ricorrente ai sensi dell'art. 36 Cost:
1) Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Parte_1
all'avanzamento della classe stipendiale dalla IV alla VII e alla corresponsione delle somme conseguentemente dovute a titolo retributivo;
2) Dichiarare tenuta l'Università al pagamento degli scatti stipendiali riconosciuti ai ricercatori universitari confermati a tempo definito anche ai sensi dell'art. 36 Cost.;
3) Dichiarare tenuta l' a predisporre un criterio di Controparte_1
valutazione dei C.E.L., così come già previsto per i ricercatori universitari confermati a tempo definito, e di effettuare sulla base di esso periodicamente secondo quanto previsto dalla legge, le valutazioni finalizzate al riconoscimento degli scatti stipendiali per tutti i C.E.L. ed in particolare per la ricorrente;
4) Dichiarare tenuta l' al pagamento dell'importo Controparte_1
“una tantum” pari a quello accordato al personale ricercatore confermato a tempo definito;
5) Dichiarare tenuta l' al pagamento, a titolo di Controparte_1
indebito arricchimento e/o a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente all'importo dei contributi previdenziali che l avrebbe dovuto versare CP_1
all'INPS e che, invece, non ha versato stante il limite della prescrizione quinquennale correttamente eccepita dall'INPS per i periodi 1999-2003 e 2016-2019 durante i quali la ricorrente non ha avuto l'accredito delle relative differenze contributive utili ai fini pensionistici;
6) In subordine, salvo gravame, previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che l non ha previsto né effettuato per Controparte_1
la ricorrente le valutazioni previste per i ricercatori a tempo definito dichiarare tenuta la stessa al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, per perdita di chances, in misura pari al 99% dell'importo degli scatti di stipendiali riconosciuti ai ricercatori o in quell'altra che risulterà dovuta nel separato giudizio.
7) Dichiarare tenuta e condannare l al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”.
1.2. Con memoria difensiva del 30.04.2025, si costituiva in giudizio l
[...]
, contestando la fondatezza delle pretese attoree e instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso.
In punto di fatto, evidenziava: a) che, con la sentenza n. 452 in data 16/09/2008, il
Tribunale di Parma, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dall'odierna ricorrente, riconosceva il diritto della stessa a percepire “il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore universitario confermato a tempo definito” e, dunque, la condanna dell'Ateneo alla corresponsione delle “differenze retributive, oltre le ulteriori conseguenze in termini di TFR, anzianità ed altre voci”; b) che, in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della suddetta sentenza, l' provvedeva CP_2
ad erogare alla ricorrente le differenze stipendiali nonché gli scatti stipendiali propri dei ricercatori confermati a tempo definito fino al 16.4.2016; c) che, avverso la sentenza del Tribunale di Parma, la dott.ssa proponeva ricorso in Parte_1
appello presso la Corte territoriale competente “per contraddittorietà e manifesta illogicità tra la motivazione e il decisum in ordine all'individuazione ed applicazione del parametro retributivo e per avere il giudice di primo grado erroneamente ravvisato una soccombenza parziale in punto regolamentazione spese di lite” (doc. 2 fasc. parte resistente); d) che resisteva in giudizio l , la quale Controparte_1
insisteva per il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale;
e) che la Corte di appello, con sentenza n. 243 depositata in cancelleria il 4/04/2013, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 1 comma 1 del D. L. 2/2004 conv. in L. 63/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26, comma 3, L. 240/2010, dichiarava
“l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 26, 3° comma ultimo inciso della L. n.
240/2010” (doc. 3 fasc parte resistente); f) che la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna veniva impugnata dalla dott.ssa con ricorso in Cassazione Parte_1
non avendole il giudice di secondo grado riconosciuto un trattamento economico commisurato al monte ore effettivamente svolto e corrispondente a quello del ricercatore a tempo pieno e non a tempo definito (doc. 4 fasc. parte resistente); g) che, con nota trasmessa dall'Avvocatura generale dello Stato (doc. 5 fasc. parte resistente), in data 2/09/2015, l'Ateneo apprendeva che “Il giudizio in cassazione inerente all'oggetto (era) stato dichiarato estinto stante l'intervenuta rinuncia agli atti di controparte”.
Tanto premesso in fatto, l convenuto – dopo aver premesso che la sentenza CP_2
243/2013 della Corte d'appello di Bologna, nel disporre l'estinzione del giudizio, aveva impedito la formazione del giudicato della sentenza 452/2008 del Tribunale di
Parma – evidenziava come il trattamento economico dovuto alla ricorrente, con riferimento alle annualità in controversia (annualità dal 2016 in poi), dovesse essere determinato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2004 conv. in L. n. 63 del 2004, così come interpretato autenticamente dall'art. 26 della L. n. 240 del 2010, e, dunque, in base al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e, cioè, al trattamento espressamente previsto dal legislatore con riferimento alla figura professionale, rivestita dalla ricorrente, dei collaboratori esperti linguistici.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze istruttorie condotte in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del giorno 30.10.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Deve, anzitutto, escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, che la dichiarazione di estinzione del giudizio disposta dalla Corte di
Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. n. 240 del 2010, con la citata sentenza n. 243/2013, all'esito del giudizio di impugnazione presentato dalla
Sig.ra avverso la sentenza n. 452/2008, abbia determinato il passaggio Parte_1
in giudicato di quest'ultima pronuncia.
La norma in questione dispone, infatti, dopo avere espressamente regolamentato, in sede di interpretazione autentica, il trattamento economico dei lettori di madrelingua straniera successivamente assunti come CEL, che “…Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Trattasi di estinzione estesa all'intero giudizio instaurato dal lavoratore e non semplicemente a quello di impugnazione avverso le sentenze pronunciate in primo grado (in ragione della rideterminazione da parte del legislatore, in sede di interpretazione autentica, del trattamento economico dovuto ai lettori di madrelingua straniera), con conseguente impossibilità di attribuire a queste ultime, travolte dalla estinzione dell'intero giudizio nel cui ambito erano state pronunciate, effetti vincolanti.
Ma, anche a volere opinare diversamente, deve, comunque, escludersi la possibilità di attribuire valore di giudicato esterno alla sentenza n. 425/2008.
Trattasi, invero, di sentenza che non può vanificare i successivi mutamenti normativi intervenuti – con legge di interpretazione autentica n. 240/2010 - in ordine al trattamento retributivo spettante ai collaboratori esperti linguistici (ex lettori di madrelingua straniera).
Com'è noto, invero, nei rapporti giuridici di durata, l'autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l'ultrattività del giudicato relativo alla “giusta retribuzione” è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765 del
17/08/2018. Nello stesso senso anche Cass. n. 37269 del 29/11/2021).
Ne consegue l'impossibilità di attribuire effetto vincolante, ai fini della presente decisione, al parametro retributivo indicato nella citata sentenza 425/2008 (e cioè la retribuzione percepita dal ricercatore a tempo definito).
Questo – muovendo dal chiaro tenore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 240 del 2010 - neanche sotto il profilo della violazione del principio di irriducibilità della retribuzione o della sussistenza di un diritto della ricorrente alla conservazione di un trattamento di maggior favore, ove solo si consideri che, con particolare riferimento alla salvezza degli effetti più favorevoli previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 2 del 2004, nella richiamata norma di interpretazione autentica, è espressamente previsto il diritto dei CEL “…a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra
l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236…”.
Deve ribadirsi, a tale proposito, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua tale disposizione normativa risultava finalizzata ad “…escludere qualsiasi reformatio in peius nel passaggio fra il rapporto di lettorato e quello di collaborazione linguistica, salvaguardando il livello economico acquisito alla data di sottoscrizione del nuovo contratto”.
Rileva, a tale proposito, la SC che “…A detti fini, pertanto, la retribuzione giudizialmente riconosciuta con sentenza passata in giudicato deve essere equiparata a quella concordata in sede contrattuale, che poteva essere di miglior favore rispetto al criterio indicato dal legislatore, atteso che l'art. 28 indicava come parametro massimo di commisurazione il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito….La conservazione del trattamento più favorevole, peraltro, opera nei limiti fissati dalla legge di interpretazione autentica e, quindi, non comporta il definitivo
“aggancio” alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definito, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica.
In tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente.
Si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello in passato garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo…” (cfr. Cass.
n. 20765 del 17/8/2018).
2.3. Escluso il passaggio in giudicato della sentenza n. 425 resa dal Tribunale di Parma in data 16.09.2008, ritiene questo Giudice pienamente meritevoli di condivisione le argomentazioni svolte dall'Ateneo convenuto in ordine al doversi determinare il trattamento economico dovuto alla ricorrente - con riferimento alle annualità in controversia (annualità dal 2016 in poi) – ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2004 conv. in L. n. 63 del 2004, così come interpretato autenticamente dall'art. 26 della L.
n. 240 del 2010, e, dunque, in base al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e, cioè, al trattamento espressamente previsto dal legislatore con riferimento alla figura professionale, rivestita dalla ricorrente, dei collaboratori esperti linguistici.
Com'è noto, invero, il legislatore, nel regolamentare il trattamento economico dovuto a tale figura professionale (ex lettori di lingua madre straniera), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia - in causa c - 212/99- del 26/6/2001, aveva stabilito che “è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che
l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”.
Tale disposto normativo era stato successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale, con l'art. 26, comma 3, della L. n. 240 del 2010 aveva disposto che lo stesso “...si interpreta nel senso che... ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”.
Tanto premesso in ordine alle modifiche legislative intervenute in materia, si richiamano, in proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ratio e alla portata di tali modifiche;
principi alla cui stregua l'equiparazione, o, comunque, l'assimilazione della categoria dei collaboratori esperti linguistici al personale docente degli Atenei…va esclusa, oltre che in ragione della diversa della diversa natura dei rapporti (in un caso di diritto pubblico, nell'altro di diritto privato), in quanto, sia l'art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l'art. 4 del d.l. n.
120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di CEL, per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», evidenziano una sostanziale diversità dell'attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti.
L'attività dei lettori e dei collaboratori linguistici, infatti, pur rientrando nella didattica in senso lato, si pone in funzione solo strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche. Detta diversità delle prestazioni a confronto trova conferma anche nelle previsioni di cui al d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito fa riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario
(500 ore) diverso e superiore rispetto a quello della categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore).
1.6. Le brevi considerazioni innanzi svolte nel solco della già ricordata Cass. n.
11638/2024 portano ad escludere, conseguentemente, che si possa aderire all'istanza di rinvio della trattazione e in attesa degli sviluppi in ordine alla contrattazione integrativa di Ateneo, finalizzata anche a porre termine alla discriminazione nel trattamento economico degli ex lettori, denunciata con “parere motivato” della
Commissione Europea del 26.1.2023; il decidere non è infatti tale da poter incidere su trattamenti migliorativi che fossero in ipotesi riconosciuti successivamente in sede di contrattazione integrativa, mentre questa S.C. ritiene sia da escludere, per quanto sopra argomentato, l'esistenza di un trattamento di sfavore per i lettori o CEL, in esito all'integrale evoluzione normativa e giuridica di cui si è detto, tutto essendo stato alla fine riportato nell'alveo comune del diritto interno della contrattazione collettiva.
1.7. Del resto, proprio partendo da questi presupposti, la sentenza rescindente n.
20765/2018 aveva già evidenziato (cfr. punto 15.8) che il quadro normativo delineato era rimasto immutato con l'entrata in vigore della l. n. 167 del 20.11.2017 e seguendo questa impostazione, il giudice del rinvio, richiamando il principio di diritto enunziato nella sentenza rescindente secondo cui - la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito – ha deciso la controversia.
1.8. Nella sentenza qui impugnata è stato quindi escluso, in applicazione del sopraindicato principio di diritto, che la retribuzione degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito.
Tale valutazione è del tutto corretta, né il principio di diritto affermato nella pronunzia rescindente può essere superato facendo leva sulla legge 20.11.2017 n. 167 (come si è detto già emanata al momento della pubblicazione della ordinanza rescindente) perché la legge in questione aveva previsto, all'art. 11, solo uno stanziamento straordinario di fondi, da utilizzare, previa adozione (con decreto ministeriale) di uno schema tipo di contratto, in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382.
A tanto si aggiunge che anche l'art. 1, comma 305, della legge n. 234/2021, nell'apportare modifiche all'art. 11 legge n. 167/2017, cit., e i successivi decreti interministeriali richiamati non hanno parimenti incidenza diretta sul trattamento retributivo degli ex lettori divenuti CEL, rinviando anche i decreti de quibus ai contratti integrativi da stipularsi. Lo stesso art. 1 comma 3 lett. a) del decreto interministeriale n. 765, cit. prevede, d'altronde, che «la somma sarà ripartita tra gli Atenei, in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31.12.2018, con riferimento alle università che entro il 31.10.2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al presente decreto», il quale ultimo, a sua volta, stabilisce (art. 8, recante “condizione sospensiva”) che «l'efficacia del contratto integrativo è subordinata ‒ e pertanto sospesa ‒ sino alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile e all'acquisizione da parte dell'Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall'applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria» ‒ già pendente o da instaurarsi ‒ volta al riconoscimento
«di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto nel presente accordo,
a fronte dell'applicazione delle condizioni ivi previste».
Né, si evidenzia ancora, il quadro delineato risulta modificato dalle introduzioni, ad opera del d.l. n. 48 del 4 maggio del 2023, conv. con modif. con l. n. 85 del 2023, dei commi 2 e 3 nel tessuto normativo dell'art. 11 della l. n. 167 del 2017.
Conclusivamente, a differenza di quanto sostenuto nel motivo, la normativa innanzi ricordata non riconosce affatto alle ricorrenti in cassazione il diritto ad agganciare la loro progressione di carriera a quella dei ricercatori. Tutto resta rimesso ad atti successivi, nella fattispecie, non adottati. (Così Cass. n. 15524/2025).
2.4. Né, ai fini che qui interessano, può essere attribuita rilevanza alla circostanza, valorizzata invece dalla ricorrente, per cui il decreto rettorale n. 859 del 2008 (doc. 3 fasc. parte ricorrente) – a mezzo del quale l'ateneo convenuto, a seguito della citata sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Parma ha ottemperato alla sentenza di primo grado - non è stato, ad oggi, revocato e che il medesimo decreto, al punto b), così prevede: “deve essere riconosciuto il trattamento economico del Ricercatore universitario confermato a tempo definito comprensivo dei relativi scatti di anzianità maturati nel tempo”.
Ora – in disparte la considerazione per cui tale decreto è stato adottato in attuazione di una pronuncia che, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte, non dispiega più effetti nel mondo giuridico – occorre comunque evidenziare che, come correttamente osservato dalla convenuta, il datore di lavoro pubblico in nessun modo può disporre della retribuzione dei suoi dipendenti.
Infatti (v. Cass. 4 marzo 2024, n. 5748, ord.), “il datore di lavoro pubblico non può derogare all'assetto normativo definito in sede di contrattazione collettiva introducendo modifiche migliorative dello status, giuridico ed economico, del dipendente rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi. Le loro clausole sono inderogabili anche in melius e l'atto derogatorio è nullo per violazione di norma imperativa nonché per difetto assoluto di attribuzione, a prescindere dalla volontarietà della deroga” (nello stesso senso, v. Cass. 9 maggio 2022, n. 14672, ord.).
2.5. Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità delle questioni giuridiche trattate, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizzano la compensazione integrale delle predette spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri