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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) IU IN - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) RO La FA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3028 2023
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Aglieri Rinella Cristina Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con l'Avv. Pagano Salvina Controparte_1 C.F._2
OV
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 473bis.28 cpc depositate per l'udienza del 10 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, premettendo di Parte_1 essere il genitore affidatario e collocatario di (classe 2019) giusto decreto Persona_1
23548/20 di questo Tribunale, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della residenza del
1 figlio dal Comune di Termini Imerese al Comune di Laino, ove si è stabilita avendo trovato un impiego a tempo determinato presso Poste Italiane spa.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: i) il lavoro reperito Parte_1 presso Poste Italiane spa le consentirebbe di assicurare al figlio un futuro migliore, non essendo riuscita a trovare una proficua occupazione in Sicilia e non ricevendo neppure alcun supporto economico dall'ex compagno che versa il mantenimento Controparte_1 molto sporadicamente;
ii) non vi sono ragioni ostative al trasferimento in considerazione del fatto che, per un verso, il resistente si è totalmente disinteressato del figlio e, per altro verso,
è nel preminente interesse del figlio continuare a vivere insieme alla madre.
Costituendosi in giudizio lamentando di non essere stato informato Controparte_1 né delle visite mediche del minore, né del trasferimento, e di essere stato tenuto lontano dal figlio e da ogni decisione lo riguardasse, si è opposto alla domanda per il pregiudizio che ne deriverebbe al diritto alla bigenitorialità ed ha chiesto al Tribunale di: i) adottare i provvedimenti ex art. 473bis.39 cpc ed ex art. 614 bis cpc nei confronti della ricorrente al fine di rendere concreto ed effettivo l'affidamento condiviso;
ii) stabilire modalità attuative volte ad accrescere i tempi di permanenza con il figlio, coinvolgendo progressivamente anche il nonno paterno e gli altri suoi due figli, avuti da una nuova relazione.
Assunte, con urgenza, le necessarie informazioni per il tramite dei Servizi Sociali del
Comune di Termini Imerese, il Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 27 maggio 2024, ha disposto la prosecuzione del procedimento con il rito unico ex artt. 473 bis e segg. cpc in luogo del rito camerale.
Fissata, così, udienza ex art. 473bis.21 cpc, con l'ordinanza del 16 settembre 2024 è stato autorizzato, in via provvisoria, il trasferimento del minore presso il Comune di Laino.
La causa, dopo un periodo di monitoraggio svolto attraverso la collaborazione dei Servizi
Sociali del distretto di Menaggio e del Servizio Spazio Neutro del Comune di Termini
Imerese, acquisita la lettera di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, datata 26 novembre 2025, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal resistente e dalla ricorrente – che ha rappresentato l'insediamento del nucleo familiare nel Comune di PO – è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.
Tanto premesso, giova ricordare che nel contesto della separazione, del divorzio, dell'annullamento, della nullità del matrimonio, della regolamentazione dell'esercizio della
Pag. 2 di 9 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, la domanda di trasferimento del minore è giuridicamente attratta dal disposto di cui all'art. 337-ter, comma
III, cc, secondo cui “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice”, mentre non può essere inquadrata all'interno dell'art. 316 cc, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione nel caso in cui la decisione del Giudice interviene a dirimere un conflitto insorto in un nucleo familiare unito e non coinvolto dalla crisi (Cass. 21553/2021).
A livello processuale, la domanda va esaminata e decisa con il rito previsto dall'art. 473bis.38 cpc, che ha disciplinato un procedimento deformalizzato, da introdursi con ricorso e da definirsi con ordinanza del giudice monocratico, suscettibile di opposizione nelle forme di cui all'art. 473bis.12 cpc.
Ciò vale a condizione che il provvedimento richiesto non abbia delle ricadute sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, per come disciplinate in sede di separazione, divorzio, regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
Diversamente, se si impone la necessità di un adeguamento delle disposizioni già in vigore, il rito da seguire è quello della modifica delle condizioni ex art. 473bis.47 e segg. cpc.
Nella specie, la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto il trasferimento della residenza del minore dal Comune di Termini Imerese al Comune di PO, implica necessariamente l'aggiornamento del regime di visita, che non può più essere quello fissato dal decreto 23548/20, emanato postulando la vicinitas tra il padre, quale genitore non collocatario, ed il figlio.
Per tale motivo, si conferma lo svolgimento del processo attraverso il c.d “rito unico” come da ordinanza del 27 maggio 2024.
Entrando nel merito, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater
c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale CP_ (art. 8 , là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad
Pag. 3 di 9 autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con
l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cass. 4796/22).
Viene, quindi, in rilievo la necessità di operare un bilanciamento tra la libertà di circolazione di ciascun genitore, il diritto del minore di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, il diritto dell'altro genitore ad esercitare la genitorialità.
Il punto di riferimento, comunque, resta il best interest del minore, la cui residenza va fissata presso il genitore maggiormente idoneo e nel luogo in cui ha consolidato una stabile rete di affetti e relazioni familiari e sociali, tali da poterne assicurare un armonico sviluppo psicofisico.
Tenendo a mente i superiori principi, la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento.
A riguardo va, innanzitutto, osservato che il minore, nato nel 2019 ed affetto da un disturbo della comunicazione e della relazione a rischio evolutivo di tipo autistico (cfr all. 3 del fascicolo della ricorrente), in ragione dell'età e della patologia, non può avere ancora maturato alcun legame con il territorio di Termini Imerese tale da comportare la forzosa rinuncia a relazioni sociali e familiari stabili nonché a stili ed abitudini di vita consolidate, con il rischio di ripercussioni negative sul piano emotivo e psicologico.
Va, altresì, evidenziato che il minore ha sempre vissuto con la madre, la quale ha dimostrato adeguate competenze sul piano genitoriale, essendosi presa cura del figlio fin dalla nascita, supportata dai nonni materni. In proposito, i servizi incaricati hanno segnalato che il minore si presenta pulito, ordinato, ben curato nell'aspetto e nel vestiario (cfr relazione del
22 dicembre 2023) e rinviene nella madre la figura del caregiver. La ricorrente, poi, si è preoccupata delle questioni sanitarie che attengono al minore, facendogli effettuare le visite necessarie presso la neuropsichiatria infantile. Inoltre, ha sempre prestato la propria collaborazione con i servizi, non ostacolando, anzi mostrando la propria disponibilità alla tenuta degli incontri tra il padre ed il minore nei locali dello Spazio Neutro.
Diversamente dalla ricorrente che, impegnandosi, è riuscita a trovare un'occupazione per mantenere il figlio, il resistente, in stato di perdurante difficoltà economica, non fornisce
Pag. 4 di 9 alcun serio ed effettivo contributo al mantenimento di , tanto che è stato sottoposto Per_1 ad un procedimento penale ex art. 570 bis cpc (cfr all. 8 del fascicolo della ricorrente).
Sul piano delle capacità genitoriali, il resistente ha, altresì, mostrato delle criticità, essendo emerso, in più occasioni, il disinteresse verso la vita, le esigenze, i bisogni del figlio.
In merito, va valorizzato che: i) la ricorrente è stata costretta a richiedere l'intervento sostitutivo del Giudice Tutelare per consentire al minore l'effettuazione di una visita neuropsichiatrica (cfr all. 2 del fascicolo della ricorrente); ii) nella relazione del 22 dicembre
2023, il Servizio Spazio Neutro del Comune di Termini Imerese ha evidenziato che il resistente non pare comprendere a fondo le problematiche del figlio (“In merito a quanto sopra, il Sig. non sempre riconosce né riesce a sintonizzarsi con detti bisogni, spesso ritenendoli CP_1 scarsamente rilevanti o semplici manifestazioni legate all'età anagrafica”) ed ha financo espresso il proprio rifiuto a continuare gli incontri senza la presenza del proprio padre e del figlio nato da altra relazione (“si aggiunge a tal proposito che il sig. comunica ufficiale rifiuto al CP_1 proseguimento delle visite e degli incontri con se non gli sarà consentito di portare con sé Persona_1
l'ultimo nascituro, e di conseguenza anche il nonno per i motivi già dettagliati in precedenza”); iii) nella relazione del 12 luglio 2024, il servizio ha sottolineato la discontinuità delle presenze del allo Spazio Neutro e ribadito la scarsa attenzione al profilo scolastico, sociale, CP_1 sanitario del bambino (“Il sig. durante questi mesi, nonostante non abbia registrato una CP_1 presenza costante, riportando alcune assenze nella calendarizzazione delle visite ha mantenuto, in continuità col periodo precedente, un buon approccio col figlio sebbene non mostri particolari interesse ai diversi contesti di vita del bambino (da quello scolastico a quello sociale), né mai esibito altrettanto interesse alle questioni medico sanitarie del bambino già in carico del servizio di Neuropsichiatria infantile per le difficoltà dello sviluppo emerse (…) nella complessità delle visite si è potuto osservare come la relazione, seppur caratterizzata da un tenore motivo sostanzialmente positivo, si limita esclusivamente all'espressione di componenti strettamente legati alla dimensione ludica;
padre e figlio trascorrono il tempo giocando ed alternandosi in attività ricreative ma esaurendo in esse è tutto il tempo a loro disposizione, in un interscambio prevalentemente simmetrico, dove non si evince chiaramente da parte del la propria funzione genitoriale come CP_1 riferimento significativo (…) L'uomo nel susseguirsi degli incontri ha espresso e manifestato in diverse occasioni la difficoltà di aderire alle indicazioni degli operatori scriventi, contravvenendo spesso alle modalità di svolgimento delle visite stabilite dalle best practice del servizio stesso (….) la scarsa capacità di collaborare/cooperare insiste, a parere degli scriventi, nella potenziale rappresentazione del sistema di valori
Pag. 5 di 9 dell'individuo che, sostanzialmente, potrebbero diventare proiezione del proprio modello educativo. Allo stesso modo, alla luce delle osservazioni svolte, ha corretto sostegno della crescita del minore, non emerge con chiarezza una completa e profonda dimensione di accudimento, empatia e di protezione del genitore nei confronti del figlio”).
A ciò si aggiunga che il nell'arco di oltre 1 anno, non si è recato neanche una CP_1 volta a far visita al minore presso il Comune di residenza, tanto che i Servizi Sociali del distretto di Menaggio, incaricati dal Tribunale, non sono riusciti ad esprimere alcuna valutazione sul rapporto padre-figlio in dipendenza dell'assenza del resistente, costantemente motivata da generiche e non meglio precisate difficoltà economiche. Orbene se, da un lato, può comprendersi che non sia agevole recarsi con regolarità a PO, dall'altro lato l'astrattezza delle giustificazioni addotte ed il tempo trascorso senza l'effettuazione di una visita tradiscono, più che un autentico impedimento, l'indisponibilità del resistente ad affrontare un ragionevole sacrificio pur di vedere il figlio e costruire una relazione affettiva, anteponendo le proprie comodità ed esigenze personali all'interesse del minore.
Tenuto conto di quanto esposto, pur nella consapevolezza che l'autorizzazione al trasferimento abbia delle ricadute negative sulla quotidianità dei rapporti con il padre, il best interest del minore va, senz'altro, nella direzione della continuità della convivenza con la madre, che si è presa cura del figlio fin dalla nascita.
Sarebbe, di contro, deleteria l'opposta soluzione di collocare il minore presso il padre, che non si è dimostrato capace di svolgere un ruolo educativo paragonabile a quello della Pt_1
e che non rappresenta la figura genitoriale di primo riferimento del minore.
Parimenti non vi è ragione di imporre la permanenza del minore nel Comune di Termini
Imerese. Soluzione, questa, del tutto irragionevole atteso che: i) il minore non ha ancora sviluppato, nel territorio, una rete di affetti e relazioni da preservare;
ii) costringerebbe la madre a rinunciare ad un posto di lavoro in grado di offrire un futuro, una stabilità, una sicurezza al nucleo familiare per far rientro in un luogo in cui si ritroverebbe disoccupata, senza reddito, e senza, peraltro, il necessario supporto del per mantenere il figlio. CP_1
Deve, infine, escludersi che il trasferimento costituisca un tentativo di allontanare il minore dal padre. Ciò è confermato dal fatto che: i) la ricorrente ha chiesto il trasferimento in quanto ha trovato un impiego, dapprima a termine ed attualmente a tempo indeterminato presso Poste Italiane spa, sedi di Como (cfr documenti depositati il 15 dicembre 2023, il 31
Pag. 6 di 9 gennaio 2024, il 6 maggio 2024 ed il contratto del 26 novembre 2025); ii) la ricorrente, come già sottolineato, ha sempre collaborato con i servizi, non ostacolando gli incontri padre-figlio, che non si sono potuti tenere per fatto del resistente, mai recatosi a far visita al minore presso il Comune di PO.
Per le ragioni illustrate, deve essere definitivamente concessa l'autorizzazione al cambio di residenza del minore dal Comune di Termini Imerese al Comune di PO.
Quanto al regime di visita, tenuto conto del fatto che i Servizi Sociali del Comune di
PO non hanno potuto espletare l'incarico per l'assenza del resistente, allo stato non è di alcuna utilità mantenere il servizio attivo ex officio.
Per altro verso, occorre considerare che l'assenza di frequentazioni stabili, dipesa da fatto imputabile al resistente, osta alla previsione della libertà degli incontri “fisici”, che necessitano, invece, di essere monitorati in ragione della diffidenza e delle difficoltà che il minore dovrà superare nell'approcciarsi, dopo molto tempo, ad un padre che, finora, non ha compiuto alcuno sforzo per edificare il rapporto genitoriale e farsi conoscere a fondo, guadagnandosi la fiducia del figlio.
Al contempo, non può essere ragionevolmente negato al padre la possibilità di vedere il figlio in videochiamata, da intendersi, però, come una forma integrativa e non come un comodo strumento per evitare di recarsi dal minore ed incontrarlo di presenza, non essendo immaginabile che la paternità possa costruirsi, consolidarsi, e mantenersi soltanto per via telefonica.
Alla luce del quadro delineato, va previsto che il padre possa incontrare il minore presso i locali dello Spazio Neutro del Distretto di Menaggio o del Comune di Termini Imerese, allorquando il minore vi farà rientro, da attivare su iniziativa dello stesso resistente.
Inoltre, deve essere disposto che il padre possa sentire il figlio in videochiamata almeno 2 volte alla settimana, per una durata minima di 40 minuti, in giorni e fasce orarie che le parti potranno liberamente concordare. In mancanza, le videochiamate dovranno tenersi il martedì ed il giovedì alle ore 18:00.
Quanto alle domande di ammonimento proposte dal resistente, ne va dichiarata l'infondatezza.
In primis, va respinta la richiesta di ammonimento della ricorrente per non aver mai dato notizie sulla scuola, le attività, lo stato di salute del minore, che si rivela meramente
Pag. 7 di 9 pretestuosa alla luce del fatto che il resistente, per come evidenziato dai servizi nelle relazioni depositate, non ha mai mostrato un reale interesse per le questioni scolastiche e sanitarie del figlio (cfr relazione del 12 luglio 2024 “non mostri particolari interesse ai diversi contesti di vita del bambino (da quello scolastico a quello sociale), né mai esibito altrettanto interesse alle questioni medico sanitarie del bambino già in carico del servizio di Neuropsichiatria infantile per le difficoltà dello sviluppo emerse (…)”; cfr relazione del 22 dicembre 2023 “(“In merito a quanto sopra, il Sig. non CP_1 sempre riconosce né riesce a sintonizzarsi con detti bisogni, spesso ritenendoli scarsamente rilevanti o semplici manifestazioni legate all'età anagrafica”)” e si è, peraltro, reso irrintracciabile, per come risulta dai plurimi tentativi di notifica degli atti di precetto presso il luogo di residenza.
Da ritenersi parimenti pretestuosa la richiesta di ammonimento della ricorrente per non averlo informato di un viaggio fatto dal figlio a Laino, avuto riguardo al disinteresse mostrato dal padre verso la vita del figlio ed al fatto che l'omissione non ha determinato alcuna lesione del diritto di visita, spesso neppure esercitato dal resistente nei giorni programmati dal
Servizio Spazio Neutro del Comune di Termini Imerese (cfr relazione del 12 luglio 2024
“Analogamente si riporta l'importanza della riflessione sulle condotte del padre che, come già riportato, non presenziando in più occasioni agli incontri programmati senza riportare alcuna valida motivazione, esprime dunque indirettamente una rinuncia volontaria alla relazione con salvo però lamentare Persona_1 una discontinuità delle visite col figlio”).
In ogni caso, va senza dubbio rimarcato che, in un regime di affidamento condiviso, è preciso dovere di entrambi i genitori collaborare, informarsi reciprocamente, prendere di comune accordo le decisioni in ordine alle questioni rilevanti nella vita del minore.
In definitiva, va accolta la domanda principale proposta dalla ricorrente mentre va rigettata la domanda di ammonimento formulata dal resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 23548/2020, così provvede:
Pag. 8 di 9 AUTORIZZA, in via definitiva, il trasferimento della residenza del minore
[...]
nato a [...] il [...], dal Comune di Termini Persona_2
Imerese al Comune di PO;
DISPONE che gli incontri padre-figlio possano svolgersi presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di residenza del minore e, nei periodi di rientro in Sicilia, del Comune di Termini
Imerese, da attivare su richiesta di Controparte_1
DISPONE che possa vedere il figlio in videochiamata secondo quanto Controparte_1 indicato in parte motiva;
RIGETTA la domanda di ammonimento proposta dal resistente;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidandole in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, iva e Parte_1 cpa, nella misura legalmente dovuta,
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO La FA IU IN
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) IU IN - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) RO La FA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3028 2023
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Aglieri Rinella Cristina Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con l'Avv. Pagano Salvina Controparte_1 C.F._2
OV
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 473bis.28 cpc depositate per l'udienza del 10 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, premettendo di Parte_1 essere il genitore affidatario e collocatario di (classe 2019) giusto decreto Persona_1
23548/20 di questo Tribunale, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della residenza del
1 figlio dal Comune di Termini Imerese al Comune di Laino, ove si è stabilita avendo trovato un impiego a tempo determinato presso Poste Italiane spa.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: i) il lavoro reperito Parte_1 presso Poste Italiane spa le consentirebbe di assicurare al figlio un futuro migliore, non essendo riuscita a trovare una proficua occupazione in Sicilia e non ricevendo neppure alcun supporto economico dall'ex compagno che versa il mantenimento Controparte_1 molto sporadicamente;
ii) non vi sono ragioni ostative al trasferimento in considerazione del fatto che, per un verso, il resistente si è totalmente disinteressato del figlio e, per altro verso,
è nel preminente interesse del figlio continuare a vivere insieme alla madre.
Costituendosi in giudizio lamentando di non essere stato informato Controparte_1 né delle visite mediche del minore, né del trasferimento, e di essere stato tenuto lontano dal figlio e da ogni decisione lo riguardasse, si è opposto alla domanda per il pregiudizio che ne deriverebbe al diritto alla bigenitorialità ed ha chiesto al Tribunale di: i) adottare i provvedimenti ex art. 473bis.39 cpc ed ex art. 614 bis cpc nei confronti della ricorrente al fine di rendere concreto ed effettivo l'affidamento condiviso;
ii) stabilire modalità attuative volte ad accrescere i tempi di permanenza con il figlio, coinvolgendo progressivamente anche il nonno paterno e gli altri suoi due figli, avuti da una nuova relazione.
Assunte, con urgenza, le necessarie informazioni per il tramite dei Servizi Sociali del
Comune di Termini Imerese, il Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 27 maggio 2024, ha disposto la prosecuzione del procedimento con il rito unico ex artt. 473 bis e segg. cpc in luogo del rito camerale.
Fissata, così, udienza ex art. 473bis.21 cpc, con l'ordinanza del 16 settembre 2024 è stato autorizzato, in via provvisoria, il trasferimento del minore presso il Comune di Laino.
La causa, dopo un periodo di monitoraggio svolto attraverso la collaborazione dei Servizi
Sociali del distretto di Menaggio e del Servizio Spazio Neutro del Comune di Termini
Imerese, acquisita la lettera di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, datata 26 novembre 2025, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal resistente e dalla ricorrente – che ha rappresentato l'insediamento del nucleo familiare nel Comune di PO – è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.
Tanto premesso, giova ricordare che nel contesto della separazione, del divorzio, dell'annullamento, della nullità del matrimonio, della regolamentazione dell'esercizio della
Pag. 2 di 9 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, la domanda di trasferimento del minore è giuridicamente attratta dal disposto di cui all'art. 337-ter, comma
III, cc, secondo cui “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice”, mentre non può essere inquadrata all'interno dell'art. 316 cc, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione nel caso in cui la decisione del Giudice interviene a dirimere un conflitto insorto in un nucleo familiare unito e non coinvolto dalla crisi (Cass. 21553/2021).
A livello processuale, la domanda va esaminata e decisa con il rito previsto dall'art. 473bis.38 cpc, che ha disciplinato un procedimento deformalizzato, da introdursi con ricorso e da definirsi con ordinanza del giudice monocratico, suscettibile di opposizione nelle forme di cui all'art. 473bis.12 cpc.
Ciò vale a condizione che il provvedimento richiesto non abbia delle ricadute sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, per come disciplinate in sede di separazione, divorzio, regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
Diversamente, se si impone la necessità di un adeguamento delle disposizioni già in vigore, il rito da seguire è quello della modifica delle condizioni ex art. 473bis.47 e segg. cpc.
Nella specie, la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto il trasferimento della residenza del minore dal Comune di Termini Imerese al Comune di PO, implica necessariamente l'aggiornamento del regime di visita, che non può più essere quello fissato dal decreto 23548/20, emanato postulando la vicinitas tra il padre, quale genitore non collocatario, ed il figlio.
Per tale motivo, si conferma lo svolgimento del processo attraverso il c.d “rito unico” come da ordinanza del 27 maggio 2024.
Entrando nel merito, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater
c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale CP_ (art. 8 , là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad
Pag. 3 di 9 autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con
l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cass. 4796/22).
Viene, quindi, in rilievo la necessità di operare un bilanciamento tra la libertà di circolazione di ciascun genitore, il diritto del minore di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, il diritto dell'altro genitore ad esercitare la genitorialità.
Il punto di riferimento, comunque, resta il best interest del minore, la cui residenza va fissata presso il genitore maggiormente idoneo e nel luogo in cui ha consolidato una stabile rete di affetti e relazioni familiari e sociali, tali da poterne assicurare un armonico sviluppo psicofisico.
Tenendo a mente i superiori principi, la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento.
A riguardo va, innanzitutto, osservato che il minore, nato nel 2019 ed affetto da un disturbo della comunicazione e della relazione a rischio evolutivo di tipo autistico (cfr all. 3 del fascicolo della ricorrente), in ragione dell'età e della patologia, non può avere ancora maturato alcun legame con il territorio di Termini Imerese tale da comportare la forzosa rinuncia a relazioni sociali e familiari stabili nonché a stili ed abitudini di vita consolidate, con il rischio di ripercussioni negative sul piano emotivo e psicologico.
Va, altresì, evidenziato che il minore ha sempre vissuto con la madre, la quale ha dimostrato adeguate competenze sul piano genitoriale, essendosi presa cura del figlio fin dalla nascita, supportata dai nonni materni. In proposito, i servizi incaricati hanno segnalato che il minore si presenta pulito, ordinato, ben curato nell'aspetto e nel vestiario (cfr relazione del
22 dicembre 2023) e rinviene nella madre la figura del caregiver. La ricorrente, poi, si è preoccupata delle questioni sanitarie che attengono al minore, facendogli effettuare le visite necessarie presso la neuropsichiatria infantile. Inoltre, ha sempre prestato la propria collaborazione con i servizi, non ostacolando, anzi mostrando la propria disponibilità alla tenuta degli incontri tra il padre ed il minore nei locali dello Spazio Neutro.
Diversamente dalla ricorrente che, impegnandosi, è riuscita a trovare un'occupazione per mantenere il figlio, il resistente, in stato di perdurante difficoltà economica, non fornisce
Pag. 4 di 9 alcun serio ed effettivo contributo al mantenimento di , tanto che è stato sottoposto Per_1 ad un procedimento penale ex art. 570 bis cpc (cfr all. 8 del fascicolo della ricorrente).
Sul piano delle capacità genitoriali, il resistente ha, altresì, mostrato delle criticità, essendo emerso, in più occasioni, il disinteresse verso la vita, le esigenze, i bisogni del figlio.
In merito, va valorizzato che: i) la ricorrente è stata costretta a richiedere l'intervento sostitutivo del Giudice Tutelare per consentire al minore l'effettuazione di una visita neuropsichiatrica (cfr all. 2 del fascicolo della ricorrente); ii) nella relazione del 22 dicembre
2023, il Servizio Spazio Neutro del Comune di Termini Imerese ha evidenziato che il resistente non pare comprendere a fondo le problematiche del figlio (“In merito a quanto sopra, il Sig. non sempre riconosce né riesce a sintonizzarsi con detti bisogni, spesso ritenendoli CP_1 scarsamente rilevanti o semplici manifestazioni legate all'età anagrafica”) ed ha financo espresso il proprio rifiuto a continuare gli incontri senza la presenza del proprio padre e del figlio nato da altra relazione (“si aggiunge a tal proposito che il sig. comunica ufficiale rifiuto al CP_1 proseguimento delle visite e degli incontri con se non gli sarà consentito di portare con sé Persona_1
l'ultimo nascituro, e di conseguenza anche il nonno per i motivi già dettagliati in precedenza”); iii) nella relazione del 12 luglio 2024, il servizio ha sottolineato la discontinuità delle presenze del allo Spazio Neutro e ribadito la scarsa attenzione al profilo scolastico, sociale, CP_1 sanitario del bambino (“Il sig. durante questi mesi, nonostante non abbia registrato una CP_1 presenza costante, riportando alcune assenze nella calendarizzazione delle visite ha mantenuto, in continuità col periodo precedente, un buon approccio col figlio sebbene non mostri particolari interesse ai diversi contesti di vita del bambino (da quello scolastico a quello sociale), né mai esibito altrettanto interesse alle questioni medico sanitarie del bambino già in carico del servizio di Neuropsichiatria infantile per le difficoltà dello sviluppo emerse (…) nella complessità delle visite si è potuto osservare come la relazione, seppur caratterizzata da un tenore motivo sostanzialmente positivo, si limita esclusivamente all'espressione di componenti strettamente legati alla dimensione ludica;
padre e figlio trascorrono il tempo giocando ed alternandosi in attività ricreative ma esaurendo in esse è tutto il tempo a loro disposizione, in un interscambio prevalentemente simmetrico, dove non si evince chiaramente da parte del la propria funzione genitoriale come CP_1 riferimento significativo (…) L'uomo nel susseguirsi degli incontri ha espresso e manifestato in diverse occasioni la difficoltà di aderire alle indicazioni degli operatori scriventi, contravvenendo spesso alle modalità di svolgimento delle visite stabilite dalle best practice del servizio stesso (….) la scarsa capacità di collaborare/cooperare insiste, a parere degli scriventi, nella potenziale rappresentazione del sistema di valori
Pag. 5 di 9 dell'individuo che, sostanzialmente, potrebbero diventare proiezione del proprio modello educativo. Allo stesso modo, alla luce delle osservazioni svolte, ha corretto sostegno della crescita del minore, non emerge con chiarezza una completa e profonda dimensione di accudimento, empatia e di protezione del genitore nei confronti del figlio”).
A ciò si aggiunga che il nell'arco di oltre 1 anno, non si è recato neanche una CP_1 volta a far visita al minore presso il Comune di residenza, tanto che i Servizi Sociali del distretto di Menaggio, incaricati dal Tribunale, non sono riusciti ad esprimere alcuna valutazione sul rapporto padre-figlio in dipendenza dell'assenza del resistente, costantemente motivata da generiche e non meglio precisate difficoltà economiche. Orbene se, da un lato, può comprendersi che non sia agevole recarsi con regolarità a PO, dall'altro lato l'astrattezza delle giustificazioni addotte ed il tempo trascorso senza l'effettuazione di una visita tradiscono, più che un autentico impedimento, l'indisponibilità del resistente ad affrontare un ragionevole sacrificio pur di vedere il figlio e costruire una relazione affettiva, anteponendo le proprie comodità ed esigenze personali all'interesse del minore.
Tenuto conto di quanto esposto, pur nella consapevolezza che l'autorizzazione al trasferimento abbia delle ricadute negative sulla quotidianità dei rapporti con il padre, il best interest del minore va, senz'altro, nella direzione della continuità della convivenza con la madre, che si è presa cura del figlio fin dalla nascita.
Sarebbe, di contro, deleteria l'opposta soluzione di collocare il minore presso il padre, che non si è dimostrato capace di svolgere un ruolo educativo paragonabile a quello della Pt_1
e che non rappresenta la figura genitoriale di primo riferimento del minore.
Parimenti non vi è ragione di imporre la permanenza del minore nel Comune di Termini
Imerese. Soluzione, questa, del tutto irragionevole atteso che: i) il minore non ha ancora sviluppato, nel territorio, una rete di affetti e relazioni da preservare;
ii) costringerebbe la madre a rinunciare ad un posto di lavoro in grado di offrire un futuro, una stabilità, una sicurezza al nucleo familiare per far rientro in un luogo in cui si ritroverebbe disoccupata, senza reddito, e senza, peraltro, il necessario supporto del per mantenere il figlio. CP_1
Deve, infine, escludersi che il trasferimento costituisca un tentativo di allontanare il minore dal padre. Ciò è confermato dal fatto che: i) la ricorrente ha chiesto il trasferimento in quanto ha trovato un impiego, dapprima a termine ed attualmente a tempo indeterminato presso Poste Italiane spa, sedi di Como (cfr documenti depositati il 15 dicembre 2023, il 31
Pag. 6 di 9 gennaio 2024, il 6 maggio 2024 ed il contratto del 26 novembre 2025); ii) la ricorrente, come già sottolineato, ha sempre collaborato con i servizi, non ostacolando gli incontri padre-figlio, che non si sono potuti tenere per fatto del resistente, mai recatosi a far visita al minore presso il Comune di PO.
Per le ragioni illustrate, deve essere definitivamente concessa l'autorizzazione al cambio di residenza del minore dal Comune di Termini Imerese al Comune di PO.
Quanto al regime di visita, tenuto conto del fatto che i Servizi Sociali del Comune di
PO non hanno potuto espletare l'incarico per l'assenza del resistente, allo stato non è di alcuna utilità mantenere il servizio attivo ex officio.
Per altro verso, occorre considerare che l'assenza di frequentazioni stabili, dipesa da fatto imputabile al resistente, osta alla previsione della libertà degli incontri “fisici”, che necessitano, invece, di essere monitorati in ragione della diffidenza e delle difficoltà che il minore dovrà superare nell'approcciarsi, dopo molto tempo, ad un padre che, finora, non ha compiuto alcuno sforzo per edificare il rapporto genitoriale e farsi conoscere a fondo, guadagnandosi la fiducia del figlio.
Al contempo, non può essere ragionevolmente negato al padre la possibilità di vedere il figlio in videochiamata, da intendersi, però, come una forma integrativa e non come un comodo strumento per evitare di recarsi dal minore ed incontrarlo di presenza, non essendo immaginabile che la paternità possa costruirsi, consolidarsi, e mantenersi soltanto per via telefonica.
Alla luce del quadro delineato, va previsto che il padre possa incontrare il minore presso i locali dello Spazio Neutro del Distretto di Menaggio o del Comune di Termini Imerese, allorquando il minore vi farà rientro, da attivare su iniziativa dello stesso resistente.
Inoltre, deve essere disposto che il padre possa sentire il figlio in videochiamata almeno 2 volte alla settimana, per una durata minima di 40 minuti, in giorni e fasce orarie che le parti potranno liberamente concordare. In mancanza, le videochiamate dovranno tenersi il martedì ed il giovedì alle ore 18:00.
Quanto alle domande di ammonimento proposte dal resistente, ne va dichiarata l'infondatezza.
In primis, va respinta la richiesta di ammonimento della ricorrente per non aver mai dato notizie sulla scuola, le attività, lo stato di salute del minore, che si rivela meramente
Pag. 7 di 9 pretestuosa alla luce del fatto che il resistente, per come evidenziato dai servizi nelle relazioni depositate, non ha mai mostrato un reale interesse per le questioni scolastiche e sanitarie del figlio (cfr relazione del 12 luglio 2024 “non mostri particolari interesse ai diversi contesti di vita del bambino (da quello scolastico a quello sociale), né mai esibito altrettanto interesse alle questioni medico sanitarie del bambino già in carico del servizio di Neuropsichiatria infantile per le difficoltà dello sviluppo emerse (…)”; cfr relazione del 22 dicembre 2023 “(“In merito a quanto sopra, il Sig. non CP_1 sempre riconosce né riesce a sintonizzarsi con detti bisogni, spesso ritenendoli scarsamente rilevanti o semplici manifestazioni legate all'età anagrafica”)” e si è, peraltro, reso irrintracciabile, per come risulta dai plurimi tentativi di notifica degli atti di precetto presso il luogo di residenza.
Da ritenersi parimenti pretestuosa la richiesta di ammonimento della ricorrente per non averlo informato di un viaggio fatto dal figlio a Laino, avuto riguardo al disinteresse mostrato dal padre verso la vita del figlio ed al fatto che l'omissione non ha determinato alcuna lesione del diritto di visita, spesso neppure esercitato dal resistente nei giorni programmati dal
Servizio Spazio Neutro del Comune di Termini Imerese (cfr relazione del 12 luglio 2024
“Analogamente si riporta l'importanza della riflessione sulle condotte del padre che, come già riportato, non presenziando in più occasioni agli incontri programmati senza riportare alcuna valida motivazione, esprime dunque indirettamente una rinuncia volontaria alla relazione con salvo però lamentare Persona_1 una discontinuità delle visite col figlio”).
In ogni caso, va senza dubbio rimarcato che, in un regime di affidamento condiviso, è preciso dovere di entrambi i genitori collaborare, informarsi reciprocamente, prendere di comune accordo le decisioni in ordine alle questioni rilevanti nella vita del minore.
In definitiva, va accolta la domanda principale proposta dalla ricorrente mentre va rigettata la domanda di ammonimento formulata dal resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 23548/2020, così provvede:
Pag. 8 di 9 AUTORIZZA, in via definitiva, il trasferimento della residenza del minore
[...]
nato a [...] il [...], dal Comune di Termini Persona_2
Imerese al Comune di PO;
DISPONE che gli incontri padre-figlio possano svolgersi presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di residenza del minore e, nei periodi di rientro in Sicilia, del Comune di Termini
Imerese, da attivare su richiesta di Controparte_1
DISPONE che possa vedere il figlio in videochiamata secondo quanto Controparte_1 indicato in parte motiva;
RIGETTA la domanda di ammonimento proposta dal resistente;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidandole in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, iva e Parte_1 cpa, nella misura legalmente dovuta,
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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