TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 289/2025 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dagli avv. Diego Vaccaro e Luca Goracci) a mezzo ricorso depositato il 31/3/2025
contro
Controparte_1
RN NI e GI Vasile)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 15, letterali):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all''indennità sostitutiva delle ferie non godute degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
condannare per tale titolo il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €
[...]
00 o di quella maggiore o minore all'esito dell'espletanda istruttoria o di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate fino al 30% per predisposizione PCT (art. 4, comma 1
1 bis T.F.), oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - Controparte_1 si costituiva in giudizio, a chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 8, letterali):
“NEL MERITO, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 31/10/2025, nella causa n. 289/2025 rgl sono comparsi: per la ricorrente , l'avv. Luca Goracci anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. Diego Vaccaro;
per il , la funzionaria Controparte_1 delegata CP_2
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
2 § 1. Il diritto controverso, lineamenti generali.
Il docente ricorrente ha affermato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Conseguentemente ha chiesto la condanna del
[...]
al pagamento a titolo di indennità Controparte_1 dute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2021/22, 2022/23, 2023/24 della somma totale di
€ 7.436,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*
§ 2. Eccezione preliminare di merito (prescrizione quinquennale): infondatezza (non rilevante nella presente controversia).
Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 del diritto, con interessamento estintivo della pretesa creditoria.
Sennonché, Cass. S1 2020/n. 3021, confermando orientamento tracciato da Cass. 2016/n. 1757, ha ricordato: “per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462- 12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17)”.
3 Sviluppate ulteriori argomentazioni, la giudice di legittimità, ribadisce infine che “la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di Palermo”.
Non constano, allo stato, ulteriori sviluppi nella giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di prescrizione è per i motivi esposti infondata.
*
§ 3. Il diritto controverso, lineamenti specifici.
Il/la ricorrente è stato/a sistematicamente utilizzato/a dal convenuto in attività̀ di docenza mediante la stipula di CP_1 contratti a tempo determinato.
Fino all'anno scolastico 2012/2013, egli/lla afferma, i docenti, come parte ricorrente, che non potevano fruire delle ferie perché́ titolari di contratti fino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute in base al combinato disposto degli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). Dall'anno scolastico 2013/2014 la regolamentazione della materia è stata modificata da: d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella l. n. 135 del 7/8/2012; l. n. 228 del 24/12/2012.
L'art. 5, co. 8, del d.l. 2012/n. 95 cit., convertito nella l. 2012 n. 135 cit., ha previsto che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potranno più essere retribuite, ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il regolamento della materia, infine, è stato completato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012. In particolare, all'art. 1:
4 - i commi 54 e 55, confermano che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il comma 56, prevede che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.
Più dettagliatamente e testualmente: la l. 24 dicembre 2012, n. 228, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) entrata in vigore l'1/1/2013, ha così disposto all'art. 1, co. 54-56:
54. “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
6. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Parte ricorrente, quindi, non ha percepito alcuna indennità̀ sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
5 A parte ricorrente, pertanto, spetterebbero, per ciascun anno scolastico, le differenze retributive per indennità̀ sostitutiva di ferie non godute determinate attraverso la differenza tra:
- i giorni di ferie maturate durante l'anno scolastico dai quali detrarre
- i giorni di sospensione dell'attività̀ didattica durante l'anno scolastico aumentati degli eventuali numeri di giorni di ferie fruiti a domanda.
La quantificazione offerta dal/la docente ricorrente non è stata in sé contestata dall'Amministrazione scolastica convenuta.
*
§ 4. L'eccezione di merito del . CP_1
Il già̀ menzionato co. 55 della Legge di Bilancio 2013 prescrive che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.” Sarebbe pertanto dirimente nella controversia il profilo contenuto nell'ultima parte del periodo riportato, che fa riferimento al fatto che debba essere consentito e non impedito al personale che lo richieda, di fruire delle ferie. Al riguardo, la parte ricorrente non avrebbe minimamente provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore/rice stesso/a, per il fatto di non essersi attivato/a con il proprio dirigente. Pertanto, affinché́ sia effettivamente dovuta la liquidazione, il/la docente avrebbe dovuto provare di non essersi trovato/a nelle condizioni di non poter fruire dei giorni di ferie per diniego opposto dal Dirigente Scolastico nella veste di diretto superiore e datore di lavoro, quindi di soggetto munito del potere di comprimere la sfera soggettiva dell'odierno/a ricorrente. In base a ciò, nulla è dovuto al/la ricorrente, in quanto non sarebbe stato dimostrato che la mancata fruizione delle ferie sia stata l'esito di una mancata autorizzazione da parte datoriale, di
6 modo che il fenomeno è stato presumibilmente imputabile al/la ricorrente medesimo/a.
*
§ 5. L'argomentazione del/la docente ricorrente.
Parte ricorrente afferma il diritto al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
La materia ha trovato organica, autorevole interpretazione in Cass. SL, ord. 2022/n. 14268, che ha affermato il principio: “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva” (p. 7). Dopo esaustiva ricognizione della normativa nazionale, il giudice di legittimità ha peraltro “precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne — e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 — in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C- 570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio,
7 ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”.
Il principio ha trovato successiva conferma in Cass. SL, sentenza n. 21780/2022, e ancora in ordd. 2023/n. 8803 e 32807, e ancora in ordd. 2024/nn. 13440, 13447, 15445 e 16715, e da ultimo, in continuità, Cass. SL, ord. 2025/11968.
In particolare, l'ordinanza da ultimo richiamata ha affermato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
8 C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Non consta ad opera dell'Amministrazione scolastica allegazione e prova degli specifici requisiti ostativi alla maturazione del diritto indennitario, sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onda del diritto dell'Unione, in contrasto con l'andamento argomentativo del sopra schematicamente CP_1 disegnato nel § 4. Non può condividersi, infatti, che “la parte ricorrente non ha provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore stesso, per il fatto di non essersi attivato con il proprio dirigente”.
P.Q.M.
condanna il al pagamento Controparte_1 in favore del ric o di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 della somma totale di
€ 7.436,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo – stante serialità - per studio e fase introduttiva, istruttoria/trattazione e per decisione) oltre maggiorazione del 15 % per predisposizione PCT (art. 4, comma 1 bis T.F.), Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
9 Siena, 31/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
10
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 289/2025 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dagli avv. Diego Vaccaro e Luca Goracci) a mezzo ricorso depositato il 31/3/2025
contro
Controparte_1
RN NI e GI Vasile)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 15, letterali):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all''indennità sostitutiva delle ferie non godute degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
condannare per tale titolo il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €
[...]
00 o di quella maggiore o minore all'esito dell'espletanda istruttoria o di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate fino al 30% per predisposizione PCT (art. 4, comma 1
1 bis T.F.), oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - Controparte_1 si costituiva in giudizio, a chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 8, letterali):
“NEL MERITO, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 31/10/2025, nella causa n. 289/2025 rgl sono comparsi: per la ricorrente , l'avv. Luca Goracci anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. Diego Vaccaro;
per il , la funzionaria Controparte_1 delegata CP_2
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
2 § 1. Il diritto controverso, lineamenti generali.
Il docente ricorrente ha affermato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Conseguentemente ha chiesto la condanna del
[...]
al pagamento a titolo di indennità Controparte_1 dute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2021/22, 2022/23, 2023/24 della somma totale di
€ 7.436,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*
§ 2. Eccezione preliminare di merito (prescrizione quinquennale): infondatezza (non rilevante nella presente controversia).
Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 del diritto, con interessamento estintivo della pretesa creditoria.
Sennonché, Cass. S1 2020/n. 3021, confermando orientamento tracciato da Cass. 2016/n. 1757, ha ricordato: “per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462- 12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17)”.
3 Sviluppate ulteriori argomentazioni, la giudice di legittimità, ribadisce infine che “la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di Palermo”.
Non constano, allo stato, ulteriori sviluppi nella giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di prescrizione è per i motivi esposti infondata.
*
§ 3. Il diritto controverso, lineamenti specifici.
Il/la ricorrente è stato/a sistematicamente utilizzato/a dal convenuto in attività̀ di docenza mediante la stipula di CP_1 contratti a tempo determinato.
Fino all'anno scolastico 2012/2013, egli/lla afferma, i docenti, come parte ricorrente, che non potevano fruire delle ferie perché́ titolari di contratti fino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute in base al combinato disposto degli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). Dall'anno scolastico 2013/2014 la regolamentazione della materia è stata modificata da: d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella l. n. 135 del 7/8/2012; l. n. 228 del 24/12/2012.
L'art. 5, co. 8, del d.l. 2012/n. 95 cit., convertito nella l. 2012 n. 135 cit., ha previsto che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potranno più essere retribuite, ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il regolamento della materia, infine, è stato completato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012. In particolare, all'art. 1:
4 - i commi 54 e 55, confermano che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il comma 56, prevede che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.
Più dettagliatamente e testualmente: la l. 24 dicembre 2012, n. 228, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) entrata in vigore l'1/1/2013, ha così disposto all'art. 1, co. 54-56:
54. “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
6. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Parte ricorrente, quindi, non ha percepito alcuna indennità̀ sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
5 A parte ricorrente, pertanto, spetterebbero, per ciascun anno scolastico, le differenze retributive per indennità̀ sostitutiva di ferie non godute determinate attraverso la differenza tra:
- i giorni di ferie maturate durante l'anno scolastico dai quali detrarre
- i giorni di sospensione dell'attività̀ didattica durante l'anno scolastico aumentati degli eventuali numeri di giorni di ferie fruiti a domanda.
La quantificazione offerta dal/la docente ricorrente non è stata in sé contestata dall'Amministrazione scolastica convenuta.
*
§ 4. L'eccezione di merito del . CP_1
Il già̀ menzionato co. 55 della Legge di Bilancio 2013 prescrive che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.” Sarebbe pertanto dirimente nella controversia il profilo contenuto nell'ultima parte del periodo riportato, che fa riferimento al fatto che debba essere consentito e non impedito al personale che lo richieda, di fruire delle ferie. Al riguardo, la parte ricorrente non avrebbe minimamente provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore/rice stesso/a, per il fatto di non essersi attivato/a con il proprio dirigente. Pertanto, affinché́ sia effettivamente dovuta la liquidazione, il/la docente avrebbe dovuto provare di non essersi trovato/a nelle condizioni di non poter fruire dei giorni di ferie per diniego opposto dal Dirigente Scolastico nella veste di diretto superiore e datore di lavoro, quindi di soggetto munito del potere di comprimere la sfera soggettiva dell'odierno/a ricorrente. In base a ciò, nulla è dovuto al/la ricorrente, in quanto non sarebbe stato dimostrato che la mancata fruizione delle ferie sia stata l'esito di una mancata autorizzazione da parte datoriale, di
6 modo che il fenomeno è stato presumibilmente imputabile al/la ricorrente medesimo/a.
*
§ 5. L'argomentazione del/la docente ricorrente.
Parte ricorrente afferma il diritto al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
La materia ha trovato organica, autorevole interpretazione in Cass. SL, ord. 2022/n. 14268, che ha affermato il principio: “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva” (p. 7). Dopo esaustiva ricognizione della normativa nazionale, il giudice di legittimità ha peraltro “precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne — e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 — in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C- 570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio,
7 ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”.
Il principio ha trovato successiva conferma in Cass. SL, sentenza n. 21780/2022, e ancora in ordd. 2023/n. 8803 e 32807, e ancora in ordd. 2024/nn. 13440, 13447, 15445 e 16715, e da ultimo, in continuità, Cass. SL, ord. 2025/11968.
In particolare, l'ordinanza da ultimo richiamata ha affermato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
8 C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Non consta ad opera dell'Amministrazione scolastica allegazione e prova degli specifici requisiti ostativi alla maturazione del diritto indennitario, sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onda del diritto dell'Unione, in contrasto con l'andamento argomentativo del sopra schematicamente CP_1 disegnato nel § 4. Non può condividersi, infatti, che “la parte ricorrente non ha provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore stesso, per il fatto di non essersi attivato con il proprio dirigente”.
P.Q.M.
condanna il al pagamento Controparte_1 in favore del ric o di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 della somma totale di
€ 7.436,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo – stante serialità - per studio e fase introduttiva, istruttoria/trattazione e per decisione) oltre maggiorazione del 15 % per predisposizione PCT (art. 4, comma 1 bis T.F.), Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
9 Siena, 31/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
10