Sentenza breve 3 agosto 2021
Decreto cautelare 5 novembre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2025REG.PROV.COLL.
N. 09183/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2021, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli n. 29;
contro
La Regina di San Marzano di NT OM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Giannicola Galotto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
l’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
di Arpac Dipartimento Provinciale di Salerno, Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, Provincia di Salerno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, Asl di Salerno, non costituiti in giudizio;
del Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 1861 del 3 agosto 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di La Regina di San Marzano di NT OM s.p.a., del Comune di Scafati, del Ministero dell'Interno, dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, dell’Arpac - Agenzia Regionale protezione ambientale Campania e dell’Azienda sanitaria locale Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la ditta La Regina di San Marzano s.p.a. ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 134 del 10 maggio 2021 con il quale è stata disposta la assoggettabilità a VIA dell’impianto di trattamento e trasformazione delle materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti oltre i 300 Mg/g su base trimestrale di cui è titolare nel Comune di Scafati, oltre agli atti e ai provvedimenti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali.
2. Con sentenza n. 1861 del 2021 il T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione essendo l’impatto ambientale, riscontrato ai fini della sottoposizione della pratica a VIA, “espresso in termini meramente possibilistici e motivato sulla base dell’asserita insufficienza della documentazione prodotta dalla società istante.”
3. Con l’appello in esame la Regione Campania ha impugnato la sentenza del T.a.r. n. 1861 del 2021.
4. Si sono costituiti in giudizio la ricorrente in primo grado, il Comune di Scafati, il Ministero dell’Interno, l’AR Campania e la ASL di Salerno; in particolare, le amministrazioni costituite hanno chiesto di essere estromesse dal giudizio per difetto di legittimazione passiva poiché non sono stati impugnati atti dalle stesse emanati.
5. Con ordinanza n. 6338/2021 è stata respinta la domanda cautelare.
6. In esecuzione dell’ordinanza istruttoria presidenziale n. 308 in data 1 febbraio 2024, l’appellata Regina di San Marzano s.p.a., con la nota del 7 marzo 2024, ha dichiarato che con decreto dirigenziale n. 61/2023, all’esito di istruttoria, la Regione ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di “impianto per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali – produzione di conserve alimentari e sughi pronti della società La Regina di S. Marzano” e ha pertanto dichiarato che l’appello contro la decisione del TAR 1861/2021 di assoggettabilità a VIA del medesimo intervento, dunque, è divenuto improcedibile.
6.1. Con nota del 23 dicembre 2024 l’appellata ha depositato Decreto dirigenziale 173/2024 con il quale la Regione Campania ha rilasciato l’AIA per l’impianto per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali – produzione di conserve alimentari e sughi pronti di cui la stessa è titolare.
7. Alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio accoglie l’istanza di dichiarazione della carenza di legittimazione delle Amministrazioni costituite poiché nessun atto o provvedimento lesivo dalle stesse emanato è stato oggetto del presente contenzioso.
9. In secondo luogo, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse giacché il comportamento assunto dalla Amministrazione appellante con gli atti depositati in giudizio dall’appellata (rilascio del decreto di AIA e esclusione del progetto dalla procedura di VIA) è incompatibile con la sussistenza di un concreto ed attuale interesse alla decisione del merito dell’appello nonostante non via sia stata una esplicita dichiarazione di carenza di interesse da parte della stessa appellante.
Pertanto, conclusivamente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta la carenza di interesse.
10. Le spese del presente grado di giudizio possono essere, comunque, compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni del Ministero dell’Interno, del Comune di Scafati, dell’AR Campania, della ASL di Salerno.
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO