Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2777
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità atto presupposto per mancata notifica al domicilio digitale

    La Corte ritiene valida la notifica postale diretta dell'avviso di accertamento, perfezionata per compiuta giacenza, anche in presenza di PEC del destinatario, richiamando la giurisprudenza di legittimità che conferma la validità della notifica postale ordinaria. La notifica si perfeziona per compiuta giacenza secondo le regole postali, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito

    La Corte rileva che la questione della prescrizione relativa all'atto presupposto (avviso di accertamento) è preclusa dalla sua definitività. Per quanto riguarda la prescrizione successiva, tra la notifica dell'accertamento (19.08.2023) e la notifica della cartella (23.07.2025), non è decorso il termine triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2777
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2777
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo