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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2777/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14993/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250121237618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2285/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250121237618000 (tassa automobilistica anno 2020), notificata via PEC il 23/07/2025, deducendo, tra l'altro, la nullità dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 064044375692) per mancata notifica al domicilio digitale e, in subordine, la prescrizione triennale del credito.
La Regione Campania si è costituita deducendo l'avviso era stato inoltrato a mezzo raccomandata A/R con avviso di giacenza del 15/07/2023 e si era perfezionato per compiuta giacenza il 19/08/2023, assumendo quindi la rituale notifica entro il triennio ed il mancato decorso della prescrizione
L'Agenzia delle Entrate-NE ha eccepito la propria estraneità al merito impositivo, ribadendo di avere notificato la cartella via PEC il 23/07/2025 e di aver ricevuto il ruolo in data 10/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione principale concerne la legittimità della notifica “diretta” a mezzo posta dell'avviso di accertamento (tassa automobilistica), perfezionata per compiuta giacenza, anche nel caso in cui il destinatario sia professionista dotato di PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC). Il contribuente postula la necessarietà della PEC e l'invalidità della scelta postale;
la Regione oppone la piena validità della notifica postale ordinaria, richiamando l'orientamento di legittimità.
2.L'argomento del contribuente sulla “obbligatorietà” della PEC per i professionisti.
L'argomentazione difensiva secondo cui, in presenza di PEC risultante dai pubblici registri, l'amministrazione sarebbe obbligata ad utilizzare esclusivamente il canale telematico, non persuade.
In primo luogo, la tesi non trova un supporto normativo che escluda o delegittimi la notifica postale diretta per gli atti impositivi della tassa automobilistica riferibili al contribuente privato. Per contro, la giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente confermato la piena validità della notifica postale diretta a mezzo raccomandata anche nelle ipotesi in cui la legge consenta (o preveda) l'utilizzo di canali digitali, restando ferma la regola che le notifiche dirette seguono il regolamento postale, non la L. 890/1982, e si perfezionano per compiuta giacenza alle condizioni ivi previste (v. Cass. 12083/2016; 8293/2018; 2339/2021; 3017/2024).
In secondo luogo, anche a voler valorizzare il principio di “leale collaborazione” e di “effettiva conoscenza”, nel nostro ordinamento tributario tale principio opera entro lo schema legale delle presunzioni di conoscenza proprie dei meccanismi notificatori. Quando, come nel caso di specie, l'ente dimostri il corretto avvio del procedimento postale e il perfezionamento per compiuta giacenza, l'ordinamento imputa al destinatario la conoscenza legale dell'atto, senza che l'esistenza di un domicilio digitale renda invalida la notifica postale: il legislatore non ha eliminato la via postale né la Cassazione l'ha considerata illegittima anche in presenza di una Pec professionale astrattamente utilizzabile.
3. Per la tassa automobilistica la legge speciale fissa la prescrizione triennale (art. 5, comma 51, D.L.
953/1982, conv. L. 53/1983, come modif. da art. 3, D.L. 2/1986, conv. L. 60/1986) con decorso a fine anno;
la Regione ha l'onere di attivare la notifica dell'atto impositivo entro il relativo termine. La Corte di Cassazione, nella pronuncia resa a Sezioni Unite, n. 40543/2021, ha poi chiarito – con principio generale – la scissione soggettiva degli effetti della notifica anche per gli atti tributari: ai fini del rispetto dei termini a carico dell'amministrazione rileva la data di spedizione/avvio del procedimento di notifica, non quella
(eventualmente successiva) della ricezione da parte del contribuente. Tale principio è stato espressamente invocato dalla Regione nelle proprie difese.
4. Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, eseguite senza intermediario ex art. dell'art. 26 del
Dpr n. 602/1973, laddove sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass.
2024 n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
Inoltre, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 2021 n. 16183).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, quando l'ufficio proceda a notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale (ossia senza ministero dell'ufficiale giudiziario), si applicano le regole del servizio postale ordinario, e non la L. 890/1982. Ne discende che, nell'ipotesi di assenza temporanea del destinatario, l'avviso di giacenza e il decorso del termine di dieci giorni presso l'ufficio di recapito perfezionano la notifica per compiuta giacenza, senza necessità di ulteriore comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ai sensi della legge 890 (che, appunto, non trova applicazione nel caso di notifica
“diretta” dell'ente). Tra le decisioni rilevanti atti si richiamano, in particolare: Cass. 12083/2016, Cass.
8293/2018, Cass. 2339/2021, nonché la recente Cass., Sez. V, ord. 3017/2024, decisioni tutte che confermano la validità della notifica diretta con le sole forme del regolamento postale, ivi compreso il perfezionamento per compiuta giacenza, senza CAD.
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/1973, che consente la notificazione diretta della cartella e degli atti della riscossione tramite raccomandata A/R, precisando che si applicano le regole del servizio postale ordinario (non la L. 890/1982), sicchè è sufficiente la sottoscrizione per ricezione o la attestazione di compiuta giacenza senza necessità di formalità ulteriori.
La Corte Costituzionale ha successivamente affrontato anche la questione di legittimità costituzionale riguardante la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli, eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti di riscossione, a mezzo servizio postale e, con l'ordinanza del 24.4.2019 n. 104, ha stabilito che è legittima la notifica diretta anche degli avvisi di accertamento dei tributi erariali e dei tributi locali fatta dall'ufficio finanziario e dall'ente locale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(art. 1, comma 161 l. 27.12.2006 n. 296).
La Corte – richiamando consolidati principi – ha esposto che il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica e alla disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi/di riscossione
(anche degli enti locali ex art. 1, c. 161, L. 296/2006), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla immissione dell'avviso di giacenza e deposito presso l'ufficio postale, secondo il regolamento postale ordinario, senza necessità della
CAD (comunicazione di avvenuto deposito), stante l'inapplicabilità della L. 890/1982 alla notifica diretta.
(Cass., ord. 16183/2021; v. anche ord. 2339/2021, 27007/2023; orientamento confermato in dottrina e rassegne).
I più recenti arresti di legittimità e di merito sopra riportati hanno ulteriormente confermato il principio, chiarendo che nel procedimento semplificato di notifica diretta il dies a quo della “compiuta giacenza” resta ancorato all'immissione dell'avviso di giacenza (o alla spedizione dello stesso, qualora l'agente postale – non obbligato – vi provveda).
5.Nel caso in esame, il concessionario ha documentato la catena notificatoria, documentando elementi coerenti con il modello di notifica diretta e con il perfezionamento in ragione della sottoscrizione per ricezione.
La Regione ha allegato gli estremi 15/07/2023 (avviso di giacenza) e 19/08/2023 (compiuta giacenza) dell'avviso n. 064044375692, in conformità al suddetto indirizzo, per cui la notifica deve ritenersi ritualmente perfezionata.
La pretesa è irretrattabile ed ogni questione di decadenza doveva essere fatta con la impugnazione dell'accertamento.
6.La definitività della pretesa impedisce di esaminare anche la eccezione di prescrizione a far data dall'anno del tributo (Cass. ordinanza n. 37259 del 29.11.2021; Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021: “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”).
Va esaminata però la prescrizione successiva di anni tre, dalla notifica dell'accertamento (19.8.2023) alla notifica della odierna cartella (23.7.2025) che non è decorso.
Il ricorso va rigettato.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante nei confronti di tutte le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14993/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250121237618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2285/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250121237618000 (tassa automobilistica anno 2020), notificata via PEC il 23/07/2025, deducendo, tra l'altro, la nullità dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 064044375692) per mancata notifica al domicilio digitale e, in subordine, la prescrizione triennale del credito.
La Regione Campania si è costituita deducendo l'avviso era stato inoltrato a mezzo raccomandata A/R con avviso di giacenza del 15/07/2023 e si era perfezionato per compiuta giacenza il 19/08/2023, assumendo quindi la rituale notifica entro il triennio ed il mancato decorso della prescrizione
L'Agenzia delle Entrate-NE ha eccepito la propria estraneità al merito impositivo, ribadendo di avere notificato la cartella via PEC il 23/07/2025 e di aver ricevuto il ruolo in data 10/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione principale concerne la legittimità della notifica “diretta” a mezzo posta dell'avviso di accertamento (tassa automobilistica), perfezionata per compiuta giacenza, anche nel caso in cui il destinatario sia professionista dotato di PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC). Il contribuente postula la necessarietà della PEC e l'invalidità della scelta postale;
la Regione oppone la piena validità della notifica postale ordinaria, richiamando l'orientamento di legittimità.
2.L'argomento del contribuente sulla “obbligatorietà” della PEC per i professionisti.
L'argomentazione difensiva secondo cui, in presenza di PEC risultante dai pubblici registri, l'amministrazione sarebbe obbligata ad utilizzare esclusivamente il canale telematico, non persuade.
In primo luogo, la tesi non trova un supporto normativo che escluda o delegittimi la notifica postale diretta per gli atti impositivi della tassa automobilistica riferibili al contribuente privato. Per contro, la giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente confermato la piena validità della notifica postale diretta a mezzo raccomandata anche nelle ipotesi in cui la legge consenta (o preveda) l'utilizzo di canali digitali, restando ferma la regola che le notifiche dirette seguono il regolamento postale, non la L. 890/1982, e si perfezionano per compiuta giacenza alle condizioni ivi previste (v. Cass. 12083/2016; 8293/2018; 2339/2021; 3017/2024).
In secondo luogo, anche a voler valorizzare il principio di “leale collaborazione” e di “effettiva conoscenza”, nel nostro ordinamento tributario tale principio opera entro lo schema legale delle presunzioni di conoscenza proprie dei meccanismi notificatori. Quando, come nel caso di specie, l'ente dimostri il corretto avvio del procedimento postale e il perfezionamento per compiuta giacenza, l'ordinamento imputa al destinatario la conoscenza legale dell'atto, senza che l'esistenza di un domicilio digitale renda invalida la notifica postale: il legislatore non ha eliminato la via postale né la Cassazione l'ha considerata illegittima anche in presenza di una Pec professionale astrattamente utilizzabile.
3. Per la tassa automobilistica la legge speciale fissa la prescrizione triennale (art. 5, comma 51, D.L.
953/1982, conv. L. 53/1983, come modif. da art. 3, D.L. 2/1986, conv. L. 60/1986) con decorso a fine anno;
la Regione ha l'onere di attivare la notifica dell'atto impositivo entro il relativo termine. La Corte di Cassazione, nella pronuncia resa a Sezioni Unite, n. 40543/2021, ha poi chiarito – con principio generale – la scissione soggettiva degli effetti della notifica anche per gli atti tributari: ai fini del rispetto dei termini a carico dell'amministrazione rileva la data di spedizione/avvio del procedimento di notifica, non quella
(eventualmente successiva) della ricezione da parte del contribuente. Tale principio è stato espressamente invocato dalla Regione nelle proprie difese.
4. Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, eseguite senza intermediario ex art. dell'art. 26 del
Dpr n. 602/1973, laddove sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass.
2024 n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
Inoltre, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 2021 n. 16183).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, quando l'ufficio proceda a notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale (ossia senza ministero dell'ufficiale giudiziario), si applicano le regole del servizio postale ordinario, e non la L. 890/1982. Ne discende che, nell'ipotesi di assenza temporanea del destinatario, l'avviso di giacenza e il decorso del termine di dieci giorni presso l'ufficio di recapito perfezionano la notifica per compiuta giacenza, senza necessità di ulteriore comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ai sensi della legge 890 (che, appunto, non trova applicazione nel caso di notifica
“diretta” dell'ente). Tra le decisioni rilevanti atti si richiamano, in particolare: Cass. 12083/2016, Cass.
8293/2018, Cass. 2339/2021, nonché la recente Cass., Sez. V, ord. 3017/2024, decisioni tutte che confermano la validità della notifica diretta con le sole forme del regolamento postale, ivi compreso il perfezionamento per compiuta giacenza, senza CAD.
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/1973, che consente la notificazione diretta della cartella e degli atti della riscossione tramite raccomandata A/R, precisando che si applicano le regole del servizio postale ordinario (non la L. 890/1982), sicchè è sufficiente la sottoscrizione per ricezione o la attestazione di compiuta giacenza senza necessità di formalità ulteriori.
La Corte Costituzionale ha successivamente affrontato anche la questione di legittimità costituzionale riguardante la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli, eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti di riscossione, a mezzo servizio postale e, con l'ordinanza del 24.4.2019 n. 104, ha stabilito che è legittima la notifica diretta anche degli avvisi di accertamento dei tributi erariali e dei tributi locali fatta dall'ufficio finanziario e dall'ente locale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(art. 1, comma 161 l. 27.12.2006 n. 296).
La Corte – richiamando consolidati principi – ha esposto che il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica e alla disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi/di riscossione
(anche degli enti locali ex art. 1, c. 161, L. 296/2006), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla immissione dell'avviso di giacenza e deposito presso l'ufficio postale, secondo il regolamento postale ordinario, senza necessità della
CAD (comunicazione di avvenuto deposito), stante l'inapplicabilità della L. 890/1982 alla notifica diretta.
(Cass., ord. 16183/2021; v. anche ord. 2339/2021, 27007/2023; orientamento confermato in dottrina e rassegne).
I più recenti arresti di legittimità e di merito sopra riportati hanno ulteriormente confermato il principio, chiarendo che nel procedimento semplificato di notifica diretta il dies a quo della “compiuta giacenza” resta ancorato all'immissione dell'avviso di giacenza (o alla spedizione dello stesso, qualora l'agente postale – non obbligato – vi provveda).
5.Nel caso in esame, il concessionario ha documentato la catena notificatoria, documentando elementi coerenti con il modello di notifica diretta e con il perfezionamento in ragione della sottoscrizione per ricezione.
La Regione ha allegato gli estremi 15/07/2023 (avviso di giacenza) e 19/08/2023 (compiuta giacenza) dell'avviso n. 064044375692, in conformità al suddetto indirizzo, per cui la notifica deve ritenersi ritualmente perfezionata.
La pretesa è irretrattabile ed ogni questione di decadenza doveva essere fatta con la impugnazione dell'accertamento.
6.La definitività della pretesa impedisce di esaminare anche la eccezione di prescrizione a far data dall'anno del tributo (Cass. ordinanza n. 37259 del 29.11.2021; Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021: “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”).
Va esaminata però la prescrizione successiva di anni tre, dalla notifica dell'accertamento (19.8.2023) alla notifica della odierna cartella (23.7.2025) che non è decorso.
Il ricorso va rigettato.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante nei confronti di tutte le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.