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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 10.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16373 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa da gli Avv.ti
Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CIRILLO E ERNESTO MARIA CIRILLO, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp. ta e difesa, in virtù Controparte_1
di procura in atti, dagli avv.ti Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia e Marco Conti, con i quali elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 , la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stata assunta alle dipendenze della in data 11.07.1997 con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato part-time al 50% in qualità di Addetto customer service;
di essere passata alle dipendenze della dal 1.8.2022 con trasformazione dell'orario di Controparte_1 lavoro full time, livello d'inquadramento 3° del CCNL di categoria con mansione di
Assistente di Call Center;
di aver ottenuto il riconoscimento del livello 4, del livello 5 e del livello 5S dal 1.6.2011; di aver svolto le mansioni assegnatele per varie attività di customer care: 187 commerciale e amministrativo;
191 clientela business;
187 assistenza tecnica;
Open
Market; Outbound;
di avere, dal 01 agosto 2002 al 31 dicembre 2003 e poi CP_3 dall'11 giugno 2012 al 31 marzo 2019 coordinato ed indirizzato operativamente le attività dei
1 colleghi del servizio 187 di (attività data in appalto a gestendoli CP_2 CP_1
sotto i profili della formazione, aggiornamento su servizi, prodotti, procedure, uso degli applicativi, valutava il loro operato, doveva sviluppare le competenze e capacità dei colleghi motivandoli nel raggiungimento degli obiettivi produttivi fissati dall'azienda (obiettivi anche di qualità del servizio); di averli supportati nella loro normale attività̀ (anche con affiancamenti), relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, aggiornamenti procedurali anche dei sistemi applicativi in uso;
nella gestione diretta del cliente. ; di aver svolto le ulteriori mansioni indicate in ricorso;
di aver ricoperto il ruolo di Supervisor per il servizio clienti 191 riservato alla clientela business dal 01 gennaio 2004 al 31 marzo 2011 coordinando ed indirizzando operativamente le attività dei colleghi Operatori e Addetti;
di avere gestito dal 06/09/2011 al 10/06/2022, sempre nello stesso ruolo di Supervisor, il servizio customer care di un nuovo settore chiamato Open Market sempre di , CP_2
servizio di assistenza alla clientela per l'invio dei telegrammi nonché di assistenza sulla posta certificata (apertura e funzionamento account di posta certificata PEC) verso la clientela cd.
SI (Pubblica Amministrazione); di essersi occupata altresì di gestire un numero verde dell'acquedotto del Brennero (un cliente fornendo assistenza di tipo tecnico al CP_1
quale si segnalavano i guasti per poi aprire dei ticket verso i reparti tecnici;
di aver lavorato anche sull'altra commessa gestita in Open Market, ovvero l'ADR aeroporto di Roma e l'assistenza alla compagnia aerea Windjet, fornendo informazioni e assistenza amministrativa e commerciale;
di avere, in questo periodo, gestito non solo un gruppo di 40 dipendenti di ma anche 50 giovani laureandi d'Ingegneria che avevano vinto un bando CP_1
d'apprendistato nell'Università Federico II per uno stage di due anni presso di CP_1
avere dal 11/06/2012 al 31/10/2014, sempre nel ruolo di Supervisor, gestito il modulo
Outbound Specialistico TimVision.
Tanto dedotto sulle mansioni espletate ha rappresentato che in data 21.02.2019 l'istante veniva raggiunta da una contestazione disciplinare che culminava nella sanzione di un giorno
Co di sospensione ed il 01 aprile 2019, senza motivo veniva spostata al servizio back office
Napoli; che aveva più volte lamentato la natura dequalificante delle nuove mansioni chiedendo di rientrare nel ruolo;
che dal 01/04/2019 al 31/05/2021 veniva assegnata al servizio back office (187) occupandosi di emettere rimborsi standard in Controparte_5
fattura, attività contestualmente eseguita dagli operatori di linea: Persona_1 Per_2
e che la ricorrente aveva gestito sino al giorno prima;
che dal
[...] Persona_3
01/06/2021 al 30/04/2022, aveva lavorato sempre al servizio back office CP_6
al segmento Small &Medium (191) occupandosi di caricare nel sistema Crm
[...]
2 Business il codice destinatario chiamato anche codice SDI che consente di identificare il ricevente di una fattura elettronica per il quale bisognava, quindi, solo copiare e incollare dati a sistema per ore e ore ogni giorno;
che dal 01/05/2022 l'attività che svolge consiste nel controllo formale dei contratti conclusi dal settore Vendita (anche tramite agenti esterni) per la clientela small e medium, contratto già caricato dall'agente a sistema e per il quale la ricorrente, seguendo una procedura, deve verificare la corrispondenza dell'offerta contrattualizzata con quella in essere in azienda, la corretta compilazione dei campi, la corrispondenza dei dati del cliente, la firma ecc;
che inoltre da qualche anno l'attività è in parte guidata da un automa che evidenzia le possibili incongruenze e, quindi, si lavora solo sugli scarti dell'automa.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto che le nuove mansioni svolte da aprile 2019 non corrispondono alle caratteristiche professionali dei lavoratori inquadrati nel livello 5° rivestito dall'istante: possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano e che quelle assegnate da ultimo rientrano nel 2 o 3 livello,
Ritenuto pertanto che la condotta datoriale aveva determinato un danno professionale da dequalificazione ha concluso chiedendo al Giudice adito di “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad Controparte_1
assegnare alla sig.ra mansioni corrispondenti al livello inquadramentale Parte_1
rivestito, il 5S del CCNL di categoria;
b) a risarcire alla ricorrente il danno professionale nella misura specificata in premessa di € 1.220,58 mensili netti per ogni mese a far data dal
01 aprile 2019 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Si è ritualmente costituita in giudizio la resistente la quale ha in via preliminare eccepito la genericità della domanda avanzata da controparte e quindi la sua inammissibilità; che lo ius variandi del datore di lavoro è un atto di autonomia imprenditoriale espressamente previsto ex art. 2103 cod. civ., ed è censurabile, specie nella nuova formulazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs 81/2015, solo se sottende profili di illiceità; controparte è, dunque, tenuto a dimostrare l'effettiva sussistenza della lamentata dequalificazione;
che in
3 ogni caso la ricorrente ha sempre svolto attività riconducibili al servizio 187 e, poi, 191 occupandosi dell'attività di assistenza commerciale per la vendita di servizi e prodotti, gestione delle chiamate inboud dei clienti relative all'assistenza sulle diverse tipologie di telefonia;
verifica di bollette e fermo CED, ecc.; che la ricorrente non era mai stata responsabile formalizzata dei propri colleghi, né aveva mai avuto una procura aziendale;
che la ricorrente si era occupata di servizi di assistenza alla clientela per l'invio dei telegrammi nonché di assistenza sulla posta certificata (apertura e funzionamento account di posta certificata PEC) verso la clientela cd. SI (Pubblica Amministrazione) e di gestione di un numero verde dell'acquedotto del Brennero;
che la ricorrente non si era mai occupata di formazione e valorizzazione dei propri colleghi, né tantomeno del raggiungimento dei risultati prefissati. Eccepiva inoltre la assoluta infondatezza del rilievo di ritorsività rappresentato dalla ricorrente in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare , sanzione non impugnata dalla ricorrente ed irrogata in pari misura anche alla all'ora superiore della ricorrente sig. . Quanto alle mansioni espletate dalle Controparte_7
ricorrente dal 1.4.2019 ne confermava la coerenza con il livello 5 s evidenziandone l'elevato grado di autonomia e di responsabilità . Inoltre deduceva che il gruppo nl quale era stata inserita la ricorrente è composto da otto elementi dei quali uno inquadrato al 4 livello , 5 dipendenti inquadrati nel livello 5 del CCNL applicato;
. 1 dip. inquadrato nel livello 5S del
CCNL applicato (appunto la ricorrente) e che il gruppo viene coordinato da un AOC
Controparte_8
Concludeva quindi chiedendo di : “a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tutto quanto dedotto nella presente memoria difensiva e, in particolare, per la eccepita genericità e carenza allegatoria del ricorso avversario;
b) nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata, quanto al capo di domanda relativo alla presunta dequalificazione professionale, accertare l'insussistenza di tutti gli altri danni patrimoniali e non patrimoniali di cui al ricorso, anche per carenza assoluta di prova;
d) condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Disposta ed espletata la prova testimoniale la causa, lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Parte ricorrente aziona domanda di risarcimento di danno da demansionamento che assume di aver subito in ragione dell'assegnazione a diverse mansioni a far data dal 1° aprile 2019.
Non vi è constestazione in ordine alla circostanza dell'assegnazione dal 1.4.2019 alle
Co mansioni di addetta al servizio back office documentale è Controparte_5
l'inquadramento della ricorrente nel livello 5S del CCNL di settore.
4 Parte resistente contesta che le mansioni da ultimo assegnate alla ricorrente siano estranee ed inferiori rispetto a quelle rientranti nel livello di appartenenza.
Sono inquadrati nel 5° livello quei lavoratori che “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità. Tra i lavoratori inquadrati al 5° livello, a quelli individuati nell'ambito tassativo dei profili professionali di seguito elencati in quanto connotati da un elevato grado di specializzazione, viene riconosciuto un minimo tabellare, esclusi ex indennità di contingenza, EDR e aumenti periodici di anzianità, determinato in base al parametro 168,51, sostituito dal parametro 173,73 a far data dal 1° aprile 2021. Tale riconoscimento non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti normativi ed economici stabiliti dalla contrattazione di secondo livello che continuano ad essere previsti nella misura degli altri lavoratori inquadrati al 5° livello.”.
La ricorrente sostiene di aver subito un demansionamento a seguito dell'assegnazione, a far data dal 1 aprile 2019, a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte ed esemplificativamente, emettere rimborsi standard in fattura, caricare nel sistema Crm
Business il codice destinatario chiamato anche codice SDI, controllo solo formale dei contratti conclusi dal settore Vendita (anche tramite agenti esterni) per la clientela small e medium in quanto il contratto risultava già caricato dall'agente a sistema, verifica della corrispondenza dell'offerta contrattualizzata con quella in essere in azienda, la corretta compilazione dei campi, la corrispondenza dei dati del cliente, la firma ecc;
attività che inoltre da qualche anno è in parte guidata da un automa che evidenzia le possibili incongruenze e, quindi, l'operatore lavora solo sugli scarti dell'automa.
La prova testimoniale svolta ha suffragato la prospettazione di parte ricorrente .
In particolare il teste , dipendente della convenuta dall'1.11.2022, da ultimo Testimone_1
con mansioni di operatrice back office, escussa all'udienza del 29.10.2024, ha riferito:
“ADR: ho conosciuto la ricorrente già quando lavoravo in ma solo di vista;
dal 2019 CP_2
poi abbiamo cominciato a lavorare presso lo stesso ufficio in ovvero Controparte_1
l'ufficio back office;
prima di tale data so che la ricorrente svolgeva mansioni di supervisor, ciò perché ne avevo avuto contezza durante la mia permanenza presso l'ufficio di segreteria dell'amministratore delegato sia presso l'ufficio Punto deleghe;
ADR: sia io che la ricorrente
5 ci occupiamo della commessa ovvero i contratti che vengono stipulati Parte_2
dai negozi telecom e tim;
io ricordo di aver cominciato a lavorare per tale commessa pochi mesi prima del covid, per quanto ricordo la ricorrente ha cominciato anche lei con me a lavorare su tale commessa da circa 3-4 anni credo nel 2020; ADR;
i contratti ci arrivano dopo uno smistamento che li divide per i vari operatori di back office e gli addetti al call center che vengono messi fuori linea;
noi facciamo il controllo sulla presenza della documentazione allegata ai contratti e se il controllo da esito positivo inseriamo i dati del cliente nel sistema e la sim può così essere attivata, ma noi non ci occupiamo della fase di attivazione materiale della sim;
ADR: se manca la documentazione necessaria , si scrive il motivo del rigetto e si invia al sistema nuovamente la pratica sottoposta;
esiste un tasto reinvia e per quanto so viene indirizzata al negozio stipulante ADR: non tutti gli addetti al back office svolgono le medesime attività, attualmente sia per me che per la ricorrente quella che ho descritto è
l'attività principale;
quando siamo in ufficio io e la ricorrente lavoriamo nel medesimo open space , ma lavoriamo anche da remoto;
lavoriamo quattro giorni al mese in presenza e ciò da dopo il periodo emergenziale per epidemia covid;
in alcuni periodi post covid siamo stati
Testi anche più presenti in ufficio;
nell'open space di solito ci sono cinque addetti al back office come me e ci posizioniamo di solito nella stessa zona , ma lo spazio contiene almeno
Testi 20-25 persone non vi è una predeterminazione della postazione del singolo addetto , a noi addetti al back office è stato suggerito di posizionarci in una determinata zona: ADR: per ora l'attività connessa alla commessa costituisce il 90% della mia attività Parte_2
lavorativa; in precedenza io sono stata addetta ad altre commesse ma non saprei dire a quali commesse sia stata addetta la ricorrente. ADR: ho un giudizio in corso nei confronti della società resistente per demansionamento.”
Il teste dipendente della resistente dal settembre del 2001 da ultimo Testimone_3
come addetta alla struttura denominata Regia e verifico se gli operatori rispondono
Con correttamente alle chiamate dei clienti secondo le indicazioni forniteci dalla , escussa all'udienza del 13.3.2025, ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente dal 2002-2003 allorquando è stata assunta poiché all'epoca ero come ho detto alla gestione delle risorse umane e ricordo che proveniva da e fu assunta con mansioni di supervisor e con il CP_2
passaggio ad otto ore;
ADR: mi sono interfacciata con la ricorrente quando ero addetta agli uffici che gestivano le risorse umane;
ricordo per esempio le richieste relative alla maternità, richiesta buoni pasto ed altro;
poi posso riferire che il gruppo gestito dalla ricorrente spesso ha vinto premi di produzione;
ADR: per un periodo ho lavorato come la ricorrente nel settore back office specialistico ma non ricordo esattamente quando ciò sia avvenuto;
credo ciò si
6 avvenuto dopo il marzo 2020 e ciò fino al 2024; ADR: quando ero addetta al back office specialistico mi era assegnata una attività di “validato vendita” e mi occupavo solo di questa;
non avevo un supervisor, avevo un superiore referente gerarchico , l'ultima è stata la sig.
ADR: per quello che ho visto in alcune mail condivise la ricorrente era addetta CP_8 all'offerta negozi;
per quello che so al gruppo che gestisce questa attività vengono assegnati dei contratti provenienti dai negozi che curano la vendita;
non mi sono mai occupata di questa offerta , presumo che l'operatore verifichi la congruenza dei dati provenienti dal negozio e inserisca i dati al sistema e poi si occupi dell'emissione dell'ordine. ADR: so che le varie pratiche non vengono recuperate direttamente dagli operatori ma vengono assegnate da altri dipendenti o da un supervisor ma non dai colleghi del back office;
posso riferire ciò poiché ho letto in alcune mail che le colleghe addette al gruppo quando smaltiscono le pratiche chiedono l'assegnazione di altre pratiche da lavorare;
ricordo che lo chiedono alla ma ricordo che poi materialmente ciò viene fatto dalla collega CP_8 Controparte_9
o dalla collega altre volte veniva risposto loro di fare un passaggio telefonico Tes_4
con una delle due per farsi assegnare le pratiche;
ADR:per quello che so di questa attività di cui ho detto si occupano anche gli operatori di call center e non solo gli addetti al gruppo di operatori specialisti del back office.”.
I testi di parte resistente , escussi entrambi all'udienza del 13.3.2025, hanno dichiarato: teste ADR: sono dipendente della dal Controparte_8 Controparte_1
2000 ; attualmente con mansioni di responsabile di area operativa commerciale di costumer care;
ADR: ho conosciuto la ricorrente sul luogo di lavoro intorno al 2000-2001 , se ben ricordo, poiché siamo state colleghe e per un periodo abbiamo svolto la stessa mansione cioè quella di supervisor per me dal 2003 in poi;
poi io sono rimasta in ambito small business mentre la ricorrente è passata in ambito consumer sempre entrambe come supervisor;
ADR: attualmente io sono il responsabile diretto del gruppo di back office specialistico di Napoli del quale fa parte la ricorrente . Preciso che io gestisco più gruppi di addetti ai call center con i relativi supervisor;
inoltre un gruppo di operatori specializzati che fanno capo direttamente a me di qui fa parte la ricorrente;
io ho questo incarico dal settembre del 2021; quando io sono stata assegnata a tale incarico la ricorrente era già nel gruppo di operatori specializzati di cui ho detto;
ADR: questo gruppo di operatori specializzati non ha un supervisor sono tutti impegnati in attività di back office anche talvolta diverse;
gli operatori vengono specializzati sulle singole attività ma la scelta degli operatori da destinare sulle specifiche attività ed il
Con numero degli stessi dipende dal volume delle commesse che ci vengono da , dalle competenze di ciascun operatore e dalla formazione che occorre erogare;
la pianificazione di
7 tale attività e la scelta dell'operatore al quale assegnare lo specifico compito è una scelta condivisa con lo staff organizzativo;
ADR:i dipendenti che fanno parte di questo gruppo non sono come gli altri operatori poichè provengono da esperienze lavorative già più professionalizzate;
sono quindi esentati dal lavoro di call center , fanno solo back office e con un margine di discrezionalità ed autonomia più ampio dell'operatore di back office normale per questo non è necessario il supervisor che si occupa di gestire costantemente gli addetti al
Testi suo gruppo la ricorrente attualmente è assegnata all'offerta negozi mobile , attività arrivata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 ; da allora è stata indicata come destinataria di tale attività , è stata formata ed è ancora addetta a questa attività. ADR: l'addetto a questa
Con attività, tra cui la ricorrente, si occupa dell'attività di back office per i negozi che costituiscono la rete di vendita diretta;
quindi i negozi quando contrattualizzano un nuovo cliente , trasmettono tutta la documentazione tramite sistema che li assegna all'operatore di back office;
l'operatore presa in carico la pratica , visiona la richiesta e la coerenza dei documenti, la presenza di tutta la documentazione necessaria ed in caso di mancanza rimette al negozio per l'integrazione ; in caso positivo del controllo inserisce la richiesta creando il profilo della SIM con le opzioni richieste , quindi si occupano della certificazione sino alla emissione della SIM che viene tipizzata con il numero seriale e che al negozio sarà consegnata al cliente;
ADR: una volta assegnata la pratica al singolo operatore specializzato questi possono organizzare autonomamente il lavoro da svolgere;
se hanno difficoltà possono aprire ticket in autonomia;
in alcuni casi hanno contatti diretti con la direzione generale;
io intervengo nella organizzazione della formazione, mi occupo dell'aspetto gestionale degli addetti a questo gruppo, per esempio richieste di ferie , malattie ed altro;
al contrario nei moduli dove è presente il super visor occorre supervisionare ogni step dell'attività svolta dall'operatore , cosa che invece con succede con questo gruppo di operatori specializzati;
ADR: attualmente il regime lavorativo prevede tre settimane di lavoro da casa ed una presenza;
la sede cui ora siano addette è composta da due piani ed i locali sono open space;
attualmente lavoriamo quindi in spazi condivisi;
ADR: il supervisor ha in carico un gruppo di lavoro composto da un minimo di dieci ad un massimo di 20-25 operatori che vengono formati dal supervisor e condotti e supervisionati da lui;
il supervisor condivide con gli operatori del suo gruppo anche i turni;
ADR:la ricorrente inizialmente aveva un orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00; da circa un anno invece ha una turnazione anche nella giornata del sabato come anche gli altri addetti alla commessa Offerta negozi mobile.
Il teste ha così riferito: “ADR: sono stato dipendente della resistente Testimone_5 dal 2001 sino al 2021 ; attualmente dall'ottobre 2021 sono passato in TIM;
ADR: alle
8 dipendenze della resistente dal 2018 sino al 2021 svolgevo attività di coordinamento sulla clientela small medium del settore business, ADR: conoscevo già la ricorrente ma dal maggio
2021 sino a quando io sono andato via , cioè ad ottobre 2021, coordinavo la ricorrente la quale si occupava del back office sull'attività “validato vendite “ ; ricordo che proveniva dal settore 187 consumer e svolgeva mansioni prima di supervisor e poi addetta al back office specialistico, mansioni analoghe a quelle che poi ha svolto presso il back office validato vendite;
ADR: io ricevevo le indicazioni sulle attività e sugli obiettivi e assegnavo il lavoro alle persone che mi venivano assegnate;
a quell'epoca avevo la responsabilità sia del back office specialistico sia dei supervisor che si occupavano della parte di front end;
ADR: la ricorrente nel periodo in cui io l'ho coordinata è stata assegnata al “validato vendite”; ogni giorno nel gruppo si estraevano al sistema gli ordini da lavorare e poi da questa lista condivisa i vari operatori attingevano le pratiche da lavorare in autonomia;
il gruppo aveva l'obiettivo di chiudere quante più pratiche possibile sulla scorta anche delle indicazioni che provenivano dai negozi che curavano le vendite;
ADR: l 'operatore si accertava che la documentazione inserita era coerente con l'anagrafica del cliente e con l'offerta; sia la verifica dell'accertamento sia la decisione di rimettere la pratica al negozio veniva assunta dall'operatore in autonomia;
poi si proseguiva caricando al sistema la parte commerciale ovvero l'offerta del cliente;
l'operatore poteva utilizzare anche altri canali e altri sistemi per verificare eventuali elementi di criticità della pratica;
l'operatore a questo punto completava l'ordine ed inseriva nel nostro sistema che la lavorazione era stata completata . Questa attività era relativa alla lavorazione della rete fissa che è quella di cui mi sono occupato io quando ho lavorato con la ricorrente;
ADR: nel gruppo non vi erano specializzazioni tra i vari operatori, svolgevano tutti le medesime mansioni con le stese modalità ed erano tutti coordinati da me;
”
La condotta di demansionamento prospettata dalla ricorrente cade sotto la vigenza del D.Lgs.
n. 81/2015 essendosi perfezionata dal 1.4.2019. Con la normativa sopra richiamata il legislatore non si è limitato a disciplinare gli "effetti" dello ius variandi, ma ha dettato una nuova regolamentazione dell'esercizio di questo potere datoriale, quindi una nuova disciplina della "fattispecie", integrata dalla volontaria decisione datoriale di mutare l'oggetto della prestazione lavorativa (e quindi del contratto) e di mantenere mutato così l'oggetto.
L'art. 2103 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 3 D.Lgs. n. 81/2015, ai suoi primi due commi dispone: "1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. - 2. In caso di modifica degli
9 assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale".
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale". L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti. Ciò significa che, qualora il ccnl invece non preveda più livelli professionali, ma si limiti solo a prevedere diversi livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, il potere in esame sarà ugualmente esercitabile, a condizione (ovviamente) che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.
Nella specie, il CCNL applicabile al rapporto adotta un sistema di classificazione unica, articolata su livelli professionali e retributivi (cfr art 23 CCNL).
Secondo la prospettazione di parte resistente le mansioni assegnate alla ricorrente dal
1.4.2019 sono pienamente riconducibili al livello 5S in quanto “ l'attività della ricorrente richiede alla stessa di interfacciarsi direttamente con la clientela di riferimento eseguendo, in totale autonomia e con responsabilità di risultato, le lavorazioni di volta in volta richieste, in totale coerenza con il livello “5S” di inquadramento”
Tuttavia dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio e rese anche dai testi di parte resistente che hanno descritto il contenuto delle mansioni svolte dalla ricorrente dall'aprile del 2019 non sono emersi gli elementi caratterizzanti il livello di appartenenza. Si ribadisce che le mansioni afferenti al livello 5s sono così descritte:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”
Elementi caratterizzanti il livello di inquadramento cui afferisce la ricorrente sono, quindi,
l'elevata conoscenza specialistica, adeguata autonomia e decisionalità, coordinamento e
10 controllo di risorse assegnate ovvero “svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Orbene, le mansioni semplici di contenuto operativo – esecutivo, svolte dalla ricorrente successivamente all'aprile 2019, come emerse all'esito dell'istruttoria svolta, in assenza degli aspetti caratterizzanti il profilo in oggetto, quali quelli sopra richiamati , non consentono di ritenerle rientranti nel livello di appartenenza della . Pt_1
Il teste di parte resistente , che è stato coordinatore della ricorrente sino al 2021 ha Tes_5
descritto l'attività svolta dalla in questo modo : “ADR: la ricorrente nel periodo in cui Pt_1 io l'ho coordinata è stata assegnata al “validato vendite”; ogni giorno nel gruppo si estraevano al sistema gli ordini da lavorare e poi da questa lista condivisa i vari operatori attingevano le pratiche da lavorare in autonomia;
il gruppo aveva l'obiettivo di chiudere quante più pratiche possibile sulla scorta anche delle indicazioni che provenivano dai negozi che curavano le vendite;
ADR: l 'operatore si accertava che la documentazione inserita era coerente con l'anagrafica del cliente e con l'offerta; sia la verifica dell'accertamento sia la decisione di rimettere la pratica al negozio veniva assunta dall'operatore in autonomia;
poi si proseguiva caricando al sistema la parte commerciale ovvero l'offerta del cliente;
l'operatore poteva utilizzare anche altri canali e altri sistemi per verificare eventuali elementi di criticità della pratica;
l'operatore a questo punto completava l'ordine ed inseriva nel nostro sistema che la lavorazione era stata completata . Questa attività era relativa alla lavorazione della rete fissa che è quella di cui mi sono occupato io quando ho lavorato con la ricorrente;
” Quindi alcuna autonomia e decisionalità veniva lasciata alla ricorrente che doveva lavorare le pratiche incluse in una lista predeterminata da altri così come da altri venivano fissati gli obiettivi da raggiungere;
nessuna elevata tecnicalità si rinviene nelle operazioni descritte dal teste che invece individuano solo un'attività di inserimento dati e controllo della coerenza con la documentazione rimessa all'operatore dai punti vendita che trasmettevano le pratiche.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste , sempre indicata da CP_8
parte resistente.
Le nuove mansioni svolte dall'aprile 2019 non sono dunque riconducibili al livello di inquadramento di appartenenza in quanto dall'istruttoria è emerso che la ha svolto Pt_1
dall'aprile 2019 mansioni di contenuto prevalentemente esecutivo, con ridotti margini di autonomia operativa, spesso consistenti in mere attività di compilazione di campi guidati di software aziendali, con perdita dei profili di carattere gestorio ed organizzativo.
Non può dunque ritenersi – come prospettato dalla resistente- l'equivalenza in concreto, rispetto alla competenza e al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del
11 patrimonio professionale acquisito dalla dipendente nelle mansioni da ella svolte con riferimento al periodo fino all'aprile 2019.
Tanto premesso in ordine all'an del lamentato demansionamento, va poi ricordato che il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni conseguente a detta condotta non è automatico, ciò in quanto “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva… non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 04 marzo 2011, n. 5237 nonché Cass. Civ., 17 settembre 2010, n. 19785).
Il demansionamento di un lavoratore, infatti, implica la perdita delle conoscenze acquisite, concretamente incidenti sull'accrescimento professionale e sulle possibilità di progressione nella carriera, con un danno suscettibile di risarcimento. La Suprema Corte (cfr.: Cass. sentenza 4 settembre 2014, n. 18673) ha affermato che “è giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile), che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 c.c. del danno e del nesso di causalita' con l'inadempimento datoriale (per tutte: Cfr. Cass. 21 marzo 2012 n. 4479 e Cass. 19 dicembre 2008 n. 29832 nonche' Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).
Più di recente la Suprema Corte (cfr Cassazione, Sezione Lavoro, 13 ottobre 2014 n. 20240) ha ulteriormente precisato che “in caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attenente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.” ( cfr.: in tema
12 anche: Cass. 19785/2010; Cass. 1327/2015). Invero, con altra pronuncia (cfr n. 10267/24) la
Suprema Corte ha rimarcato che “ai fini della dell'esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità (anche da demansionamento e dequalificazione professionale), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del
2008).
Orbene, tanto premesso in linea di principio, accertato l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente allegato e provato di aver subito anche dei danni dal comportamento denunciato.
Invero l'esistenza del danno alla professionalità può ritenersi in via presuntiva in ragione dell'esperienza lavorativa pregressa, del tipo di professionalità lesa (implicanti autonomia organizzativa evincibile dalla stessa identificazione nelle schede valutative depositate della ricorrente quale TEAM Leader/Supervisor/Manager, coordinamento di gruppi di addetti ed operatori, responsabilità nel raggiungimento di obiettivi e livelli di servizio attesi), della natura del settore in cui opera la ricorrente sottoposto a profonde e continue innovazioni dei prodotti, delle conseguenti evoluzioni delle strategie di mercato, delle procedure e dei processi lavorativi, della durata del demansionamento (protrattosi dal 2019 senza soluzione di continuità) a fronte del contenuto delle mansioni svolte dall'aprile 2019, apparendo equo, quale criterio di quantificazione del danno, un importo pari al 50% della retribuzione lorda
(€2441,17) , pari ad € 1.220,58 mensili netti.
Tanto premesso la domanda va accolta come sopra indicato e sulla somma riconosciuta vanno, inoltre, riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede :
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiarata per le ragioni e le causali di cui in motivazione l'illegittimità della condotta di demansionamento posta in essere dalla società convenuta in danno della parte ricorrente a partire dal 1°.4. 2019, condanna a CP_1 CP_1
risarcire a il danno professionale non patrimoniale nella misura di € 1.220,58 Parte_1
netti per ogni mese a far data dal 1°.4. 20109 fino al 18.9.2023 (data di deposito del presente
13 ricorso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condanna la convenuta ad assegnare la ricorrente a mansioni corrispondenti Parte_1 all'inquadramento rivestito;
c) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 7.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 10.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16373 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa da gli Avv.ti
Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CIRILLO E ERNESTO MARIA CIRILLO, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp. ta e difesa, in virtù Controparte_1
di procura in atti, dagli avv.ti Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia e Marco Conti, con i quali elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 , la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stata assunta alle dipendenze della in data 11.07.1997 con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato part-time al 50% in qualità di Addetto customer service;
di essere passata alle dipendenze della dal 1.8.2022 con trasformazione dell'orario di Controparte_1 lavoro full time, livello d'inquadramento 3° del CCNL di categoria con mansione di
Assistente di Call Center;
di aver ottenuto il riconoscimento del livello 4, del livello 5 e del livello 5S dal 1.6.2011; di aver svolto le mansioni assegnatele per varie attività di customer care: 187 commerciale e amministrativo;
191 clientela business;
187 assistenza tecnica;
Open
Market; Outbound;
di avere, dal 01 agosto 2002 al 31 dicembre 2003 e poi CP_3 dall'11 giugno 2012 al 31 marzo 2019 coordinato ed indirizzato operativamente le attività dei
1 colleghi del servizio 187 di (attività data in appalto a gestendoli CP_2 CP_1
sotto i profili della formazione, aggiornamento su servizi, prodotti, procedure, uso degli applicativi, valutava il loro operato, doveva sviluppare le competenze e capacità dei colleghi motivandoli nel raggiungimento degli obiettivi produttivi fissati dall'azienda (obiettivi anche di qualità del servizio); di averli supportati nella loro normale attività̀ (anche con affiancamenti), relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, aggiornamenti procedurali anche dei sistemi applicativi in uso;
nella gestione diretta del cliente. ; di aver svolto le ulteriori mansioni indicate in ricorso;
di aver ricoperto il ruolo di Supervisor per il servizio clienti 191 riservato alla clientela business dal 01 gennaio 2004 al 31 marzo 2011 coordinando ed indirizzando operativamente le attività dei colleghi Operatori e Addetti;
di avere gestito dal 06/09/2011 al 10/06/2022, sempre nello stesso ruolo di Supervisor, il servizio customer care di un nuovo settore chiamato Open Market sempre di , CP_2
servizio di assistenza alla clientela per l'invio dei telegrammi nonché di assistenza sulla posta certificata (apertura e funzionamento account di posta certificata PEC) verso la clientela cd.
SI (Pubblica Amministrazione); di essersi occupata altresì di gestire un numero verde dell'acquedotto del Brennero (un cliente fornendo assistenza di tipo tecnico al CP_1
quale si segnalavano i guasti per poi aprire dei ticket verso i reparti tecnici;
di aver lavorato anche sull'altra commessa gestita in Open Market, ovvero l'ADR aeroporto di Roma e l'assistenza alla compagnia aerea Windjet, fornendo informazioni e assistenza amministrativa e commerciale;
di avere, in questo periodo, gestito non solo un gruppo di 40 dipendenti di ma anche 50 giovani laureandi d'Ingegneria che avevano vinto un bando CP_1
d'apprendistato nell'Università Federico II per uno stage di due anni presso di CP_1
avere dal 11/06/2012 al 31/10/2014, sempre nel ruolo di Supervisor, gestito il modulo
Outbound Specialistico TimVision.
Tanto dedotto sulle mansioni espletate ha rappresentato che in data 21.02.2019 l'istante veniva raggiunta da una contestazione disciplinare che culminava nella sanzione di un giorno
Co di sospensione ed il 01 aprile 2019, senza motivo veniva spostata al servizio back office
Napoli; che aveva più volte lamentato la natura dequalificante delle nuove mansioni chiedendo di rientrare nel ruolo;
che dal 01/04/2019 al 31/05/2021 veniva assegnata al servizio back office (187) occupandosi di emettere rimborsi standard in Controparte_5
fattura, attività contestualmente eseguita dagli operatori di linea: Persona_1 Per_2
e che la ricorrente aveva gestito sino al giorno prima;
che dal
[...] Persona_3
01/06/2021 al 30/04/2022, aveva lavorato sempre al servizio back office CP_6
al segmento Small &Medium (191) occupandosi di caricare nel sistema Crm
[...]
2 Business il codice destinatario chiamato anche codice SDI che consente di identificare il ricevente di una fattura elettronica per il quale bisognava, quindi, solo copiare e incollare dati a sistema per ore e ore ogni giorno;
che dal 01/05/2022 l'attività che svolge consiste nel controllo formale dei contratti conclusi dal settore Vendita (anche tramite agenti esterni) per la clientela small e medium, contratto già caricato dall'agente a sistema e per il quale la ricorrente, seguendo una procedura, deve verificare la corrispondenza dell'offerta contrattualizzata con quella in essere in azienda, la corretta compilazione dei campi, la corrispondenza dei dati del cliente, la firma ecc;
che inoltre da qualche anno l'attività è in parte guidata da un automa che evidenzia le possibili incongruenze e, quindi, si lavora solo sugli scarti dell'automa.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto che le nuove mansioni svolte da aprile 2019 non corrispondono alle caratteristiche professionali dei lavoratori inquadrati nel livello 5° rivestito dall'istante: possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano e che quelle assegnate da ultimo rientrano nel 2 o 3 livello,
Ritenuto pertanto che la condotta datoriale aveva determinato un danno professionale da dequalificazione ha concluso chiedendo al Giudice adito di “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad Controparte_1
assegnare alla sig.ra mansioni corrispondenti al livello inquadramentale Parte_1
rivestito, il 5S del CCNL di categoria;
b) a risarcire alla ricorrente il danno professionale nella misura specificata in premessa di € 1.220,58 mensili netti per ogni mese a far data dal
01 aprile 2019 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Si è ritualmente costituita in giudizio la resistente la quale ha in via preliminare eccepito la genericità della domanda avanzata da controparte e quindi la sua inammissibilità; che lo ius variandi del datore di lavoro è un atto di autonomia imprenditoriale espressamente previsto ex art. 2103 cod. civ., ed è censurabile, specie nella nuova formulazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs 81/2015, solo se sottende profili di illiceità; controparte è, dunque, tenuto a dimostrare l'effettiva sussistenza della lamentata dequalificazione;
che in
3 ogni caso la ricorrente ha sempre svolto attività riconducibili al servizio 187 e, poi, 191 occupandosi dell'attività di assistenza commerciale per la vendita di servizi e prodotti, gestione delle chiamate inboud dei clienti relative all'assistenza sulle diverse tipologie di telefonia;
verifica di bollette e fermo CED, ecc.; che la ricorrente non era mai stata responsabile formalizzata dei propri colleghi, né aveva mai avuto una procura aziendale;
che la ricorrente si era occupata di servizi di assistenza alla clientela per l'invio dei telegrammi nonché di assistenza sulla posta certificata (apertura e funzionamento account di posta certificata PEC) verso la clientela cd. SI (Pubblica Amministrazione) e di gestione di un numero verde dell'acquedotto del Brennero;
che la ricorrente non si era mai occupata di formazione e valorizzazione dei propri colleghi, né tantomeno del raggiungimento dei risultati prefissati. Eccepiva inoltre la assoluta infondatezza del rilievo di ritorsività rappresentato dalla ricorrente in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare , sanzione non impugnata dalla ricorrente ed irrogata in pari misura anche alla all'ora superiore della ricorrente sig. . Quanto alle mansioni espletate dalle Controparte_7
ricorrente dal 1.4.2019 ne confermava la coerenza con il livello 5 s evidenziandone l'elevato grado di autonomia e di responsabilità . Inoltre deduceva che il gruppo nl quale era stata inserita la ricorrente è composto da otto elementi dei quali uno inquadrato al 4 livello , 5 dipendenti inquadrati nel livello 5 del CCNL applicato;
. 1 dip. inquadrato nel livello 5S del
CCNL applicato (appunto la ricorrente) e che il gruppo viene coordinato da un AOC
Controparte_8
Concludeva quindi chiedendo di : “a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tutto quanto dedotto nella presente memoria difensiva e, in particolare, per la eccepita genericità e carenza allegatoria del ricorso avversario;
b) nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata, quanto al capo di domanda relativo alla presunta dequalificazione professionale, accertare l'insussistenza di tutti gli altri danni patrimoniali e non patrimoniali di cui al ricorso, anche per carenza assoluta di prova;
d) condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Disposta ed espletata la prova testimoniale la causa, lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Parte ricorrente aziona domanda di risarcimento di danno da demansionamento che assume di aver subito in ragione dell'assegnazione a diverse mansioni a far data dal 1° aprile 2019.
Non vi è constestazione in ordine alla circostanza dell'assegnazione dal 1.4.2019 alle
Co mansioni di addetta al servizio back office documentale è Controparte_5
l'inquadramento della ricorrente nel livello 5S del CCNL di settore.
4 Parte resistente contesta che le mansioni da ultimo assegnate alla ricorrente siano estranee ed inferiori rispetto a quelle rientranti nel livello di appartenenza.
Sono inquadrati nel 5° livello quei lavoratori che “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità. Tra i lavoratori inquadrati al 5° livello, a quelli individuati nell'ambito tassativo dei profili professionali di seguito elencati in quanto connotati da un elevato grado di specializzazione, viene riconosciuto un minimo tabellare, esclusi ex indennità di contingenza, EDR e aumenti periodici di anzianità, determinato in base al parametro 168,51, sostituito dal parametro 173,73 a far data dal 1° aprile 2021. Tale riconoscimento non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti normativi ed economici stabiliti dalla contrattazione di secondo livello che continuano ad essere previsti nella misura degli altri lavoratori inquadrati al 5° livello.”.
La ricorrente sostiene di aver subito un demansionamento a seguito dell'assegnazione, a far data dal 1 aprile 2019, a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte ed esemplificativamente, emettere rimborsi standard in fattura, caricare nel sistema Crm
Business il codice destinatario chiamato anche codice SDI, controllo solo formale dei contratti conclusi dal settore Vendita (anche tramite agenti esterni) per la clientela small e medium in quanto il contratto risultava già caricato dall'agente a sistema, verifica della corrispondenza dell'offerta contrattualizzata con quella in essere in azienda, la corretta compilazione dei campi, la corrispondenza dei dati del cliente, la firma ecc;
attività che inoltre da qualche anno è in parte guidata da un automa che evidenzia le possibili incongruenze e, quindi, l'operatore lavora solo sugli scarti dell'automa.
La prova testimoniale svolta ha suffragato la prospettazione di parte ricorrente .
In particolare il teste , dipendente della convenuta dall'1.11.2022, da ultimo Testimone_1
con mansioni di operatrice back office, escussa all'udienza del 29.10.2024, ha riferito:
“ADR: ho conosciuto la ricorrente già quando lavoravo in ma solo di vista;
dal 2019 CP_2
poi abbiamo cominciato a lavorare presso lo stesso ufficio in ovvero Controparte_1
l'ufficio back office;
prima di tale data so che la ricorrente svolgeva mansioni di supervisor, ciò perché ne avevo avuto contezza durante la mia permanenza presso l'ufficio di segreteria dell'amministratore delegato sia presso l'ufficio Punto deleghe;
ADR: sia io che la ricorrente
5 ci occupiamo della commessa ovvero i contratti che vengono stipulati Parte_2
dai negozi telecom e tim;
io ricordo di aver cominciato a lavorare per tale commessa pochi mesi prima del covid, per quanto ricordo la ricorrente ha cominciato anche lei con me a lavorare su tale commessa da circa 3-4 anni credo nel 2020; ADR;
i contratti ci arrivano dopo uno smistamento che li divide per i vari operatori di back office e gli addetti al call center che vengono messi fuori linea;
noi facciamo il controllo sulla presenza della documentazione allegata ai contratti e se il controllo da esito positivo inseriamo i dati del cliente nel sistema e la sim può così essere attivata, ma noi non ci occupiamo della fase di attivazione materiale della sim;
ADR: se manca la documentazione necessaria , si scrive il motivo del rigetto e si invia al sistema nuovamente la pratica sottoposta;
esiste un tasto reinvia e per quanto so viene indirizzata al negozio stipulante ADR: non tutti gli addetti al back office svolgono le medesime attività, attualmente sia per me che per la ricorrente quella che ho descritto è
l'attività principale;
quando siamo in ufficio io e la ricorrente lavoriamo nel medesimo open space , ma lavoriamo anche da remoto;
lavoriamo quattro giorni al mese in presenza e ciò da dopo il periodo emergenziale per epidemia covid;
in alcuni periodi post covid siamo stati
Testi anche più presenti in ufficio;
nell'open space di solito ci sono cinque addetti al back office come me e ci posizioniamo di solito nella stessa zona , ma lo spazio contiene almeno
Testi 20-25 persone non vi è una predeterminazione della postazione del singolo addetto , a noi addetti al back office è stato suggerito di posizionarci in una determinata zona: ADR: per ora l'attività connessa alla commessa costituisce il 90% della mia attività Parte_2
lavorativa; in precedenza io sono stata addetta ad altre commesse ma non saprei dire a quali commesse sia stata addetta la ricorrente. ADR: ho un giudizio in corso nei confronti della società resistente per demansionamento.”
Il teste dipendente della resistente dal settembre del 2001 da ultimo Testimone_3
come addetta alla struttura denominata Regia e verifico se gli operatori rispondono
Con correttamente alle chiamate dei clienti secondo le indicazioni forniteci dalla , escussa all'udienza del 13.3.2025, ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente dal 2002-2003 allorquando è stata assunta poiché all'epoca ero come ho detto alla gestione delle risorse umane e ricordo che proveniva da e fu assunta con mansioni di supervisor e con il CP_2
passaggio ad otto ore;
ADR: mi sono interfacciata con la ricorrente quando ero addetta agli uffici che gestivano le risorse umane;
ricordo per esempio le richieste relative alla maternità, richiesta buoni pasto ed altro;
poi posso riferire che il gruppo gestito dalla ricorrente spesso ha vinto premi di produzione;
ADR: per un periodo ho lavorato come la ricorrente nel settore back office specialistico ma non ricordo esattamente quando ciò sia avvenuto;
credo ciò si
6 avvenuto dopo il marzo 2020 e ciò fino al 2024; ADR: quando ero addetta al back office specialistico mi era assegnata una attività di “validato vendita” e mi occupavo solo di questa;
non avevo un supervisor, avevo un superiore referente gerarchico , l'ultima è stata la sig.
ADR: per quello che ho visto in alcune mail condivise la ricorrente era addetta CP_8 all'offerta negozi;
per quello che so al gruppo che gestisce questa attività vengono assegnati dei contratti provenienti dai negozi che curano la vendita;
non mi sono mai occupata di questa offerta , presumo che l'operatore verifichi la congruenza dei dati provenienti dal negozio e inserisca i dati al sistema e poi si occupi dell'emissione dell'ordine. ADR: so che le varie pratiche non vengono recuperate direttamente dagli operatori ma vengono assegnate da altri dipendenti o da un supervisor ma non dai colleghi del back office;
posso riferire ciò poiché ho letto in alcune mail che le colleghe addette al gruppo quando smaltiscono le pratiche chiedono l'assegnazione di altre pratiche da lavorare;
ricordo che lo chiedono alla ma ricordo che poi materialmente ciò viene fatto dalla collega CP_8 Controparte_9
o dalla collega altre volte veniva risposto loro di fare un passaggio telefonico Tes_4
con una delle due per farsi assegnare le pratiche;
ADR:per quello che so di questa attività di cui ho detto si occupano anche gli operatori di call center e non solo gli addetti al gruppo di operatori specialisti del back office.”.
I testi di parte resistente , escussi entrambi all'udienza del 13.3.2025, hanno dichiarato: teste ADR: sono dipendente della dal Controparte_8 Controparte_1
2000 ; attualmente con mansioni di responsabile di area operativa commerciale di costumer care;
ADR: ho conosciuto la ricorrente sul luogo di lavoro intorno al 2000-2001 , se ben ricordo, poiché siamo state colleghe e per un periodo abbiamo svolto la stessa mansione cioè quella di supervisor per me dal 2003 in poi;
poi io sono rimasta in ambito small business mentre la ricorrente è passata in ambito consumer sempre entrambe come supervisor;
ADR: attualmente io sono il responsabile diretto del gruppo di back office specialistico di Napoli del quale fa parte la ricorrente . Preciso che io gestisco più gruppi di addetti ai call center con i relativi supervisor;
inoltre un gruppo di operatori specializzati che fanno capo direttamente a me di qui fa parte la ricorrente;
io ho questo incarico dal settembre del 2021; quando io sono stata assegnata a tale incarico la ricorrente era già nel gruppo di operatori specializzati di cui ho detto;
ADR: questo gruppo di operatori specializzati non ha un supervisor sono tutti impegnati in attività di back office anche talvolta diverse;
gli operatori vengono specializzati sulle singole attività ma la scelta degli operatori da destinare sulle specifiche attività ed il
Con numero degli stessi dipende dal volume delle commesse che ci vengono da , dalle competenze di ciascun operatore e dalla formazione che occorre erogare;
la pianificazione di
7 tale attività e la scelta dell'operatore al quale assegnare lo specifico compito è una scelta condivisa con lo staff organizzativo;
ADR:i dipendenti che fanno parte di questo gruppo non sono come gli altri operatori poichè provengono da esperienze lavorative già più professionalizzate;
sono quindi esentati dal lavoro di call center , fanno solo back office e con un margine di discrezionalità ed autonomia più ampio dell'operatore di back office normale per questo non è necessario il supervisor che si occupa di gestire costantemente gli addetti al
Testi suo gruppo la ricorrente attualmente è assegnata all'offerta negozi mobile , attività arrivata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 ; da allora è stata indicata come destinataria di tale attività , è stata formata ed è ancora addetta a questa attività. ADR: l'addetto a questa
Con attività, tra cui la ricorrente, si occupa dell'attività di back office per i negozi che costituiscono la rete di vendita diretta;
quindi i negozi quando contrattualizzano un nuovo cliente , trasmettono tutta la documentazione tramite sistema che li assegna all'operatore di back office;
l'operatore presa in carico la pratica , visiona la richiesta e la coerenza dei documenti, la presenza di tutta la documentazione necessaria ed in caso di mancanza rimette al negozio per l'integrazione ; in caso positivo del controllo inserisce la richiesta creando il profilo della SIM con le opzioni richieste , quindi si occupano della certificazione sino alla emissione della SIM che viene tipizzata con il numero seriale e che al negozio sarà consegnata al cliente;
ADR: una volta assegnata la pratica al singolo operatore specializzato questi possono organizzare autonomamente il lavoro da svolgere;
se hanno difficoltà possono aprire ticket in autonomia;
in alcuni casi hanno contatti diretti con la direzione generale;
io intervengo nella organizzazione della formazione, mi occupo dell'aspetto gestionale degli addetti a questo gruppo, per esempio richieste di ferie , malattie ed altro;
al contrario nei moduli dove è presente il super visor occorre supervisionare ogni step dell'attività svolta dall'operatore , cosa che invece con succede con questo gruppo di operatori specializzati;
ADR: attualmente il regime lavorativo prevede tre settimane di lavoro da casa ed una presenza;
la sede cui ora siano addette è composta da due piani ed i locali sono open space;
attualmente lavoriamo quindi in spazi condivisi;
ADR: il supervisor ha in carico un gruppo di lavoro composto da un minimo di dieci ad un massimo di 20-25 operatori che vengono formati dal supervisor e condotti e supervisionati da lui;
il supervisor condivide con gli operatori del suo gruppo anche i turni;
ADR:la ricorrente inizialmente aveva un orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00; da circa un anno invece ha una turnazione anche nella giornata del sabato come anche gli altri addetti alla commessa Offerta negozi mobile.
Il teste ha così riferito: “ADR: sono stato dipendente della resistente Testimone_5 dal 2001 sino al 2021 ; attualmente dall'ottobre 2021 sono passato in TIM;
ADR: alle
8 dipendenze della resistente dal 2018 sino al 2021 svolgevo attività di coordinamento sulla clientela small medium del settore business, ADR: conoscevo già la ricorrente ma dal maggio
2021 sino a quando io sono andato via , cioè ad ottobre 2021, coordinavo la ricorrente la quale si occupava del back office sull'attività “validato vendite “ ; ricordo che proveniva dal settore 187 consumer e svolgeva mansioni prima di supervisor e poi addetta al back office specialistico, mansioni analoghe a quelle che poi ha svolto presso il back office validato vendite;
ADR: io ricevevo le indicazioni sulle attività e sugli obiettivi e assegnavo il lavoro alle persone che mi venivano assegnate;
a quell'epoca avevo la responsabilità sia del back office specialistico sia dei supervisor che si occupavano della parte di front end;
ADR: la ricorrente nel periodo in cui io l'ho coordinata è stata assegnata al “validato vendite”; ogni giorno nel gruppo si estraevano al sistema gli ordini da lavorare e poi da questa lista condivisa i vari operatori attingevano le pratiche da lavorare in autonomia;
il gruppo aveva l'obiettivo di chiudere quante più pratiche possibile sulla scorta anche delle indicazioni che provenivano dai negozi che curavano le vendite;
ADR: l 'operatore si accertava che la documentazione inserita era coerente con l'anagrafica del cliente e con l'offerta; sia la verifica dell'accertamento sia la decisione di rimettere la pratica al negozio veniva assunta dall'operatore in autonomia;
poi si proseguiva caricando al sistema la parte commerciale ovvero l'offerta del cliente;
l'operatore poteva utilizzare anche altri canali e altri sistemi per verificare eventuali elementi di criticità della pratica;
l'operatore a questo punto completava l'ordine ed inseriva nel nostro sistema che la lavorazione era stata completata . Questa attività era relativa alla lavorazione della rete fissa che è quella di cui mi sono occupato io quando ho lavorato con la ricorrente;
ADR: nel gruppo non vi erano specializzazioni tra i vari operatori, svolgevano tutti le medesime mansioni con le stese modalità ed erano tutti coordinati da me;
”
La condotta di demansionamento prospettata dalla ricorrente cade sotto la vigenza del D.Lgs.
n. 81/2015 essendosi perfezionata dal 1.4.2019. Con la normativa sopra richiamata il legislatore non si è limitato a disciplinare gli "effetti" dello ius variandi, ma ha dettato una nuova regolamentazione dell'esercizio di questo potere datoriale, quindi una nuova disciplina della "fattispecie", integrata dalla volontaria decisione datoriale di mutare l'oggetto della prestazione lavorativa (e quindi del contratto) e di mantenere mutato così l'oggetto.
L'art. 2103 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 3 D.Lgs. n. 81/2015, ai suoi primi due commi dispone: "1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. - 2. In caso di modifica degli
9 assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale".
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale". L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti. Ciò significa che, qualora il ccnl invece non preveda più livelli professionali, ma si limiti solo a prevedere diversi livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, il potere in esame sarà ugualmente esercitabile, a condizione (ovviamente) che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.
Nella specie, il CCNL applicabile al rapporto adotta un sistema di classificazione unica, articolata su livelli professionali e retributivi (cfr art 23 CCNL).
Secondo la prospettazione di parte resistente le mansioni assegnate alla ricorrente dal
1.4.2019 sono pienamente riconducibili al livello 5S in quanto “ l'attività della ricorrente richiede alla stessa di interfacciarsi direttamente con la clientela di riferimento eseguendo, in totale autonomia e con responsabilità di risultato, le lavorazioni di volta in volta richieste, in totale coerenza con il livello “5S” di inquadramento”
Tuttavia dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio e rese anche dai testi di parte resistente che hanno descritto il contenuto delle mansioni svolte dalla ricorrente dall'aprile del 2019 non sono emersi gli elementi caratterizzanti il livello di appartenenza. Si ribadisce che le mansioni afferenti al livello 5s sono così descritte:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”
Elementi caratterizzanti il livello di inquadramento cui afferisce la ricorrente sono, quindi,
l'elevata conoscenza specialistica, adeguata autonomia e decisionalità, coordinamento e
10 controllo di risorse assegnate ovvero “svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Orbene, le mansioni semplici di contenuto operativo – esecutivo, svolte dalla ricorrente successivamente all'aprile 2019, come emerse all'esito dell'istruttoria svolta, in assenza degli aspetti caratterizzanti il profilo in oggetto, quali quelli sopra richiamati , non consentono di ritenerle rientranti nel livello di appartenenza della . Pt_1
Il teste di parte resistente , che è stato coordinatore della ricorrente sino al 2021 ha Tes_5
descritto l'attività svolta dalla in questo modo : “ADR: la ricorrente nel periodo in cui Pt_1 io l'ho coordinata è stata assegnata al “validato vendite”; ogni giorno nel gruppo si estraevano al sistema gli ordini da lavorare e poi da questa lista condivisa i vari operatori attingevano le pratiche da lavorare in autonomia;
il gruppo aveva l'obiettivo di chiudere quante più pratiche possibile sulla scorta anche delle indicazioni che provenivano dai negozi che curavano le vendite;
ADR: l 'operatore si accertava che la documentazione inserita era coerente con l'anagrafica del cliente e con l'offerta; sia la verifica dell'accertamento sia la decisione di rimettere la pratica al negozio veniva assunta dall'operatore in autonomia;
poi si proseguiva caricando al sistema la parte commerciale ovvero l'offerta del cliente;
l'operatore poteva utilizzare anche altri canali e altri sistemi per verificare eventuali elementi di criticità della pratica;
l'operatore a questo punto completava l'ordine ed inseriva nel nostro sistema che la lavorazione era stata completata . Questa attività era relativa alla lavorazione della rete fissa che è quella di cui mi sono occupato io quando ho lavorato con la ricorrente;
” Quindi alcuna autonomia e decisionalità veniva lasciata alla ricorrente che doveva lavorare le pratiche incluse in una lista predeterminata da altri così come da altri venivano fissati gli obiettivi da raggiungere;
nessuna elevata tecnicalità si rinviene nelle operazioni descritte dal teste che invece individuano solo un'attività di inserimento dati e controllo della coerenza con la documentazione rimessa all'operatore dai punti vendita che trasmettevano le pratiche.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste , sempre indicata da CP_8
parte resistente.
Le nuove mansioni svolte dall'aprile 2019 non sono dunque riconducibili al livello di inquadramento di appartenenza in quanto dall'istruttoria è emerso che la ha svolto Pt_1
dall'aprile 2019 mansioni di contenuto prevalentemente esecutivo, con ridotti margini di autonomia operativa, spesso consistenti in mere attività di compilazione di campi guidati di software aziendali, con perdita dei profili di carattere gestorio ed organizzativo.
Non può dunque ritenersi – come prospettato dalla resistente- l'equivalenza in concreto, rispetto alla competenza e al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del
11 patrimonio professionale acquisito dalla dipendente nelle mansioni da ella svolte con riferimento al periodo fino all'aprile 2019.
Tanto premesso in ordine all'an del lamentato demansionamento, va poi ricordato che il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni conseguente a detta condotta non è automatico, ciò in quanto “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva… non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 04 marzo 2011, n. 5237 nonché Cass. Civ., 17 settembre 2010, n. 19785).
Il demansionamento di un lavoratore, infatti, implica la perdita delle conoscenze acquisite, concretamente incidenti sull'accrescimento professionale e sulle possibilità di progressione nella carriera, con un danno suscettibile di risarcimento. La Suprema Corte (cfr.: Cass. sentenza 4 settembre 2014, n. 18673) ha affermato che “è giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile), che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 c.c. del danno e del nesso di causalita' con l'inadempimento datoriale (per tutte: Cfr. Cass. 21 marzo 2012 n. 4479 e Cass. 19 dicembre 2008 n. 29832 nonche' Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).
Più di recente la Suprema Corte (cfr Cassazione, Sezione Lavoro, 13 ottobre 2014 n. 20240) ha ulteriormente precisato che “in caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attenente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.” ( cfr.: in tema
12 anche: Cass. 19785/2010; Cass. 1327/2015). Invero, con altra pronuncia (cfr n. 10267/24) la
Suprema Corte ha rimarcato che “ai fini della dell'esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità (anche da demansionamento e dequalificazione professionale), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del
2008).
Orbene, tanto premesso in linea di principio, accertato l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente allegato e provato di aver subito anche dei danni dal comportamento denunciato.
Invero l'esistenza del danno alla professionalità può ritenersi in via presuntiva in ragione dell'esperienza lavorativa pregressa, del tipo di professionalità lesa (implicanti autonomia organizzativa evincibile dalla stessa identificazione nelle schede valutative depositate della ricorrente quale TEAM Leader/Supervisor/Manager, coordinamento di gruppi di addetti ed operatori, responsabilità nel raggiungimento di obiettivi e livelli di servizio attesi), della natura del settore in cui opera la ricorrente sottoposto a profonde e continue innovazioni dei prodotti, delle conseguenti evoluzioni delle strategie di mercato, delle procedure e dei processi lavorativi, della durata del demansionamento (protrattosi dal 2019 senza soluzione di continuità) a fronte del contenuto delle mansioni svolte dall'aprile 2019, apparendo equo, quale criterio di quantificazione del danno, un importo pari al 50% della retribuzione lorda
(€2441,17) , pari ad € 1.220,58 mensili netti.
Tanto premesso la domanda va accolta come sopra indicato e sulla somma riconosciuta vanno, inoltre, riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede :
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiarata per le ragioni e le causali di cui in motivazione l'illegittimità della condotta di demansionamento posta in essere dalla società convenuta in danno della parte ricorrente a partire dal 1°.4. 2019, condanna a CP_1 CP_1
risarcire a il danno professionale non patrimoniale nella misura di € 1.220,58 Parte_1
netti per ogni mese a far data dal 1°.4. 20109 fino al 18.9.2023 (data di deposito del presente
13 ricorso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condanna la convenuta ad assegnare la ricorrente a mansioni corrispondenti Parte_1 all'inquadramento rivestito;
c) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 7.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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