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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 171/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: MI PP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice LE CE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Frassini, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Faragasso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.03.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Romania, CP_1 in data 09.02.1994, dal quale sono nati i figli (in data 18.12.2005) e Persona_1
(in data 04.06.1994). Persona_2
In particolare, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 300,00, con spese straordinarie 2
sostenute nell'interesse del figlio ripartite per pari quote tra i coniugi.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.03.2023, sono stati adottati provvedimenti di affidamento condiviso del figlio collocamento prevalente presso la madre, Per_1 assegnazione alla madre della casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 300,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
All'udienza del 07.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito risulta meritevole di accoglimento.
Alla base della domanda di addebito della separazione al resistente, la ricorrente ha evidenziato il compimento da parte del marito di gravi atti di violenza contro la propria persona. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. 3
Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. 16.09.2022, n. 27324, conf. Cass. 24.10.2022, n. 31351, Cass. 19.02.2018, n. 3925, Cass. 14.01.2016, n. 433).
Nel caso di specie, sono emerse gravi condotte di aggressività fisica del marito realizzate ai danni della moglie. Deve essere premesso che risulta pendente a carico del marito procedimento penale con capi di imputazione per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p. e per il reato di cui agli artt. 81 e 582 c.p. in relazione a plurime condotte maltrattanti e lesive poste in essere contro la ricorrente. Nell'ambito dell'indicato procedimento penale, è stata adottata ordinanza del 27.11.2024 di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Guidonia Montecelio e del divieto di avvicinamento alle persone offese. Inoltre, il resistente è stato destinatario di richiesta di rinvio a giudizio del 27.03.2023, con avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 21.09.2023.
Nell'indicato procedimento penale, le univoche e coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali rese da entrambi i figli della coppia, analiticamente esposte nell'ordinanza applicativa delle richiamate misure cautelari. In particolare, il figlio “dichiarava che il rapporto fra i genitori era Persona_1 stato costantemente improntato a conflittualità e che le liti erano sempre causate dall'abuso di alcool da parte del padre e dalla gelosia che lui nutriva nei confronti della madre, precisando che la situazione era peggiorata nel corso degli ultimi due anni. Descriveva alcuni episodi specifici (ad esempio, quello accaduto il 06.11.2022, quando il padre aveva brutalmente aggredito la madre, anche lanciandole oggetti contro e colpendo lui stesso, che aveva tentato di frapporsi) e si diceva molto preoccupato per l'incolumità della madre”. Inoltre, la figlia “premetteva di ricordare che sin da quando lei era Persona_2 bambina il padre era stato violento nei confronti della madre, colpendola con schiaffi e pugni ed anche lanciandole oggetti addosso. Narrava quanto accaduto il 06.11.2022, quando la madre l'aveva chiamata sul cellulare e le aveva detto “vieni qua, questo ci sta ammazzando, non ci lascia in pace, vieni subito” e lei aveva sentito le urla ed il pianto della madre ed il fratello che le diceva di contattare le Forze dell'Ordine”. In relazione alle sommarie informazioni testimoniali richiamate, deve ritenersi che “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura 4
sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche” (Cass. 21.09.2022, n. 27680, conf. Cass. n. 18025 del 2019, Cass. n. 1593 del 2017). Nel caso di specie, i passaggi richiamati sono contenuti nell'ordinanza applicativa delle richiamate misure cautelari, ritualmente acquisita nell'ambito del presente giudizio e sottoposta al contraddittorio tra le parti costituite.
Inoltre, a riscontro di quanto indicato, risulta rilevante l'annotazione di P.G. del 06.11.2022, per cui “in quella occasione gli agenti operanti intervenivano presso l'Ospedale di Monterotondo, ove si erano recati ed il figlio , Parte_1 Per_1 narrando di essere stati aggrediti da Il predetto, in stato di alterazione CP_1 dall'assunzione di alcolici, li aveva raggiunti in ospedale ed aveva continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi verso la moglie anche in quella sede”. In particolare, dall'annotazione emerge la condotta aggressiva tenuta dal resistente contro i propri famigliari, mantenuta anche successivamente all'intervento del personale medico e delle forze dell'ordine, così da denotare la profondità e pericolosità dell'intento lesivo perseguito.
Alla luce di quanto indicato, emergendo una grave condotta di aggressività e violenza da parte del marito, da ritenersi autonomamente idonea a determinare la crisi del rapporto coniugale, la separazione dei coniugi deve essere addebitata al resistente.
3. Contributo al mantenimento del figlio
La ricorrente ha proposto domanda di previsione del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne (nato in data [...]), Persona_1 convivente con la madre. Va premesso che “il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 31.07.2023, n. 23245, conf. Cass. 14.08.2020, n. 17183). Nel caso di specie, la giovane età del figlio e l'assenza di elementi da Persona_1 cui desumere lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte del medesimo impediscono di riscontrare una situazione di sopravvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Nondimeno, occorre altresì tenere conto della progressiva maturazione di inziale capacità reddituale del figlio e delle prime entrate dallo stesso percepite. Infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza che “mio figlio Persona_1 lavora da un anno con contratto di apprendistato part time come carrozziere, guadagna circa Euro 400,00 mensili, tramite questo contratto sta imparando l'attività di carrozziere, è una attività individuata tramite la scuola professionale”. 5
Inoltre, occorre tenere conto delle spese presuntivamente correlate alle esigenze del figlio maggiorenne correlate con l'età e alla situazione di convivenza dello stesso con la madre, con i maggiori oneri di assistenza economica che vi sono connessi.
Con riguardo alla situazione economica della ricorrente, la stessa ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica, con reddito mensile medio di circa Euro 400,00, e di essere comproprietaria della casa coniugale con il marito. Quanto dichiarato dalla ricorrente ha trovato riscontro nella documentazione reddituale dalla stessa allegata.
Con riguardo alla situazione economica del resistente, in mancanza di parametri certi, occorre fare riferimento alla capacità lavorativa generica dello stesso, in considerazione della non emersione di elementi atti a ridurre le possibilità lavorative del medesimo.
Dunque, tenendo conto dei diversi fattori indicati, valutando le esigenze economiche del figlio, ma anche la titolarità di apprezzabili risorse economiche, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali.
Infine, deve prevedersi che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, ciascuno per la quota della metà.
4. Assegnazione della casa coniugale
In applicazione del criterio legale, stante la convivenza del figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, con la madre, deve essere disposta in favore della ricorrente l'assegnazione della casa famigliare, sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Cervino, s.c.
5. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. La restante metà delle spese di lite deve essere posta, in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta. 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Romania, in data in data 09.02.1994;
- Addebita la separazione al resistente;
- Assegna alla ricorrente la casa famigliare, sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Cervino, s.c.
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile di Euro 250,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LE CE MI PP
N. R.G. 171/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: MI PP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice LE CE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Frassini, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Faragasso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.03.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Romania, CP_1 in data 09.02.1994, dal quale sono nati i figli (in data 18.12.2005) e Persona_1
(in data 04.06.1994). Persona_2
In particolare, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 300,00, con spese straordinarie 2
sostenute nell'interesse del figlio ripartite per pari quote tra i coniugi.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.03.2023, sono stati adottati provvedimenti di affidamento condiviso del figlio collocamento prevalente presso la madre, Per_1 assegnazione alla madre della casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 300,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
All'udienza del 07.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito risulta meritevole di accoglimento.
Alla base della domanda di addebito della separazione al resistente, la ricorrente ha evidenziato il compimento da parte del marito di gravi atti di violenza contro la propria persona. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. 3
Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. 16.09.2022, n. 27324, conf. Cass. 24.10.2022, n. 31351, Cass. 19.02.2018, n. 3925, Cass. 14.01.2016, n. 433).
Nel caso di specie, sono emerse gravi condotte di aggressività fisica del marito realizzate ai danni della moglie. Deve essere premesso che risulta pendente a carico del marito procedimento penale con capi di imputazione per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p. e per il reato di cui agli artt. 81 e 582 c.p. in relazione a plurime condotte maltrattanti e lesive poste in essere contro la ricorrente. Nell'ambito dell'indicato procedimento penale, è stata adottata ordinanza del 27.11.2024 di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Guidonia Montecelio e del divieto di avvicinamento alle persone offese. Inoltre, il resistente è stato destinatario di richiesta di rinvio a giudizio del 27.03.2023, con avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 21.09.2023.
Nell'indicato procedimento penale, le univoche e coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali rese da entrambi i figli della coppia, analiticamente esposte nell'ordinanza applicativa delle richiamate misure cautelari. In particolare, il figlio “dichiarava che il rapporto fra i genitori era Persona_1 stato costantemente improntato a conflittualità e che le liti erano sempre causate dall'abuso di alcool da parte del padre e dalla gelosia che lui nutriva nei confronti della madre, precisando che la situazione era peggiorata nel corso degli ultimi due anni. Descriveva alcuni episodi specifici (ad esempio, quello accaduto il 06.11.2022, quando il padre aveva brutalmente aggredito la madre, anche lanciandole oggetti contro e colpendo lui stesso, che aveva tentato di frapporsi) e si diceva molto preoccupato per l'incolumità della madre”. Inoltre, la figlia “premetteva di ricordare che sin da quando lei era Persona_2 bambina il padre era stato violento nei confronti della madre, colpendola con schiaffi e pugni ed anche lanciandole oggetti addosso. Narrava quanto accaduto il 06.11.2022, quando la madre l'aveva chiamata sul cellulare e le aveva detto “vieni qua, questo ci sta ammazzando, non ci lascia in pace, vieni subito” e lei aveva sentito le urla ed il pianto della madre ed il fratello che le diceva di contattare le Forze dell'Ordine”. In relazione alle sommarie informazioni testimoniali richiamate, deve ritenersi che “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura 4
sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche” (Cass. 21.09.2022, n. 27680, conf. Cass. n. 18025 del 2019, Cass. n. 1593 del 2017). Nel caso di specie, i passaggi richiamati sono contenuti nell'ordinanza applicativa delle richiamate misure cautelari, ritualmente acquisita nell'ambito del presente giudizio e sottoposta al contraddittorio tra le parti costituite.
Inoltre, a riscontro di quanto indicato, risulta rilevante l'annotazione di P.G. del 06.11.2022, per cui “in quella occasione gli agenti operanti intervenivano presso l'Ospedale di Monterotondo, ove si erano recati ed il figlio , Parte_1 Per_1 narrando di essere stati aggrediti da Il predetto, in stato di alterazione CP_1 dall'assunzione di alcolici, li aveva raggiunti in ospedale ed aveva continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi verso la moglie anche in quella sede”. In particolare, dall'annotazione emerge la condotta aggressiva tenuta dal resistente contro i propri famigliari, mantenuta anche successivamente all'intervento del personale medico e delle forze dell'ordine, così da denotare la profondità e pericolosità dell'intento lesivo perseguito.
Alla luce di quanto indicato, emergendo una grave condotta di aggressività e violenza da parte del marito, da ritenersi autonomamente idonea a determinare la crisi del rapporto coniugale, la separazione dei coniugi deve essere addebitata al resistente.
3. Contributo al mantenimento del figlio
La ricorrente ha proposto domanda di previsione del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne (nato in data [...]), Persona_1 convivente con la madre. Va premesso che “il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 31.07.2023, n. 23245, conf. Cass. 14.08.2020, n. 17183). Nel caso di specie, la giovane età del figlio e l'assenza di elementi da Persona_1 cui desumere lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte del medesimo impediscono di riscontrare una situazione di sopravvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Nondimeno, occorre altresì tenere conto della progressiva maturazione di inziale capacità reddituale del figlio e delle prime entrate dallo stesso percepite. Infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza che “mio figlio Persona_1 lavora da un anno con contratto di apprendistato part time come carrozziere, guadagna circa Euro 400,00 mensili, tramite questo contratto sta imparando l'attività di carrozziere, è una attività individuata tramite la scuola professionale”. 5
Inoltre, occorre tenere conto delle spese presuntivamente correlate alle esigenze del figlio maggiorenne correlate con l'età e alla situazione di convivenza dello stesso con la madre, con i maggiori oneri di assistenza economica che vi sono connessi.
Con riguardo alla situazione economica della ricorrente, la stessa ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica, con reddito mensile medio di circa Euro 400,00, e di essere comproprietaria della casa coniugale con il marito. Quanto dichiarato dalla ricorrente ha trovato riscontro nella documentazione reddituale dalla stessa allegata.
Con riguardo alla situazione economica del resistente, in mancanza di parametri certi, occorre fare riferimento alla capacità lavorativa generica dello stesso, in considerazione della non emersione di elementi atti a ridurre le possibilità lavorative del medesimo.
Dunque, tenendo conto dei diversi fattori indicati, valutando le esigenze economiche del figlio, ma anche la titolarità di apprezzabili risorse economiche, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali.
Infine, deve prevedersi che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, ciascuno per la quota della metà.
4. Assegnazione della casa coniugale
In applicazione del criterio legale, stante la convivenza del figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, con la madre, deve essere disposta in favore della ricorrente l'assegnazione della casa famigliare, sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Cervino, s.c.
5. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. La restante metà delle spese di lite deve essere posta, in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta. 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Romania, in data in data 09.02.1994;
- Addebita la separazione al resistente;
- Assegna alla ricorrente la casa famigliare, sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Cervino, s.c.
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile di Euro 250,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LE CE MI PP