Sentenza 30 aprile 2024
Decreto cautelare 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02614/2025REG.PROV.COLL.
N. 04840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4840 del 2024, proposto da
MA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pieranna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Visconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01578/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI RI e del Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati RA Mari su delega dell'avv. Pieranna Filippi, Paolo Re su delega dell'avv. Umberto Fantigrossi e Giuseppe Visconti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e il terzo ricorso per motivi aggiunti e respinto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società MA contro il Comune di Lecco e nei confronti di GI RI, anche in qualità di titolare dell’impresa individuale sotto l’insegna “Plaza Cafè”, per l’annullamento:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2022, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 31/03/2022 avente ad oggetto “ Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto ” con cui il Consiglio Comunale del Comune di Lecco ha approvato il predetto regolamento comunale unitamente all'allegato tecnico- planimetria delle aree centrali;
- dell'Allegato A “Testo normativo”, nonché dell'Allegato Tecnico- planimetria delle aree centrali al medesimo Regolamento Comunale, Allegato B alla detta delibera;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA S.r.l. il 14/12/2022:
- del provvedimento prot. n. 0103832 dell'11.10.2022, comunicato in pari data, con cui il SUAP del Comune di Lecco ha rigettato la richiesta di assegnazione di uno spazio pubblico in Piazza EN inoltrata dalla ricorrente in data 11.07.2022 protocollo n. 72512, nonché degli atti di cui alla precedente lettera A);
- ove possa occorrere della delibera di Giunta Comunale n. 343 dell'1.12.2022, pubblicata all'Albo Pretorio a far data dal 5.12.2022 al 20.12.2022, avente ad oggetto “ Modifica Piantina occupazione allegata al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto ” e dell'allegata “Piantina” nella parte in cui viene confermata la individuazione come “Vicolo” della porzione di Piazza EN, pari a circa 52 mq, su cui si affaccia il locale dell'odierna ricorrente;
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA S.r.l. il 24/1/2023:
- della concessione n.375/2022, protocollo n. 118149 del 18.11.2022, con cui il Responsabile del Procedimento del SUAP del Comune di Lecco ha concesso a GI RI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale con sede legale in Lecco, Piazza EN 17, “ l'occupazione del suolo pubblico in Piazza EN all'altezza dei civici 14/17 per la somministrazione di alimenti e bevande ” per complessivi mq 104;
- della nota prot. n. 0130228 del 22/12/2022, pervenuta in pari data, con cui l'amministrazione resistente ha respinto la richiesta della ricorrente volta ad ottenere la concessione dello spazio pubblico libero e disponibile, rimasto non assegnato, e pur sempre ricompreso nel gruppo degli spazi pubblici ad est del Monumento a EN, e pertanto del pari funzionale allo svolgimento della propria attività, in favore di ipotetici “titolari di attività con affaccio in piazza” ancora, a suo dire, in termini per chiedere il rilascio della concessione con diritto di priorità;
- della nota prot. n.0126869/2022 del 14/12/2022 con cui l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente che le uniche postazioni disponibili all'esito della manifestazione di interesse a cui ha partecipato solamente la ricorrente medesima, fossero solo quelle individuate nell'allegato e contraddistinte dalle lettere A e B ossia quelle poste ad ovest del Monumento a EN senza tenere conto della postazione indicata con la lettera D di cui sopra si è detto rimasta libera;
- nonché degli atti indicati sub A;
D) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA S.r.l. il 22/12/2023:
- della delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 6.11.2023, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 24.11.2023 e relativi allegati, recante “ Aggiornamento del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto-Approvazione ” con cui il Consiglio Comunale del Comune di Lecco ha approvato l'aggiornato Regolamento comunale unitamente al testo normativo e all'allegato tecnico- planimetria delle aree centrali nelle parti meglio oltre specificate.
1.1. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto il Regolamento, senza che fosse stato impugnato l’atto attuativo. Il tribunale ha tuttavia fatto riserva di vagliare i motivi di impugnazione avverso il Regolamento “ nei limiti in cui l’atto di amministrazione attiva fa applicazione del regolamento ”.
1.2. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto perché il tribunale ha ritenuto corrette le indicazioni contenute nell’atto impugnato relativamente all’ubicazione dell’esercizio della ricorrente in Vicolo del Torchio n. 1, privo di “affaccio diretto” sulla piazza, con conseguente applicazione delle disposizioni dettate dal Regolamento (art. 6, comma 3) relative all’assegnazione sulla piazza degli spazi residuali.
Il tribunale ha quindi reputato “ irragionevole la pretesa della ricorrente di collocare i suoi tavolini di fronte al Plaza Cafè solo perché più facilmente raggiungibile da Vicolo del Torchio, in quanto non tiene conto delle identiche esigenze del controinteressato e della riconoscibilità del locale da parte del cliente, che è preclusa se non falsamente rappresentata ”. Ha aggiunto che, essendo maggiori le spese da affrontare per la collocazione dell’attività di somministrazione con affaccio sulla piazza, “ l’utilizzo del criterio della vicinanza del plateatico al locale di somministrazione dev’essere a maggior ragione applicata anche ai gestori che occupano immobili con affaccio diretto sulla piazza ”.
1.3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, rivolti contro la concessione rilasciata in favore del RI, è stato ritenuto infondato:
- sia quanto alla censura di incertezza sull’esistenza, sulla provenienza e sulla completezza della domanda di rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del predetto, non essendo richieste forme speciali relative alla sottoscrizione delle due email che costituivano “ un atto di scelta delle domande già presentate ”;
- sia quanto alla censura concernente l’estensione della concessione sino al limite massimo di due volte la superficie utile interna dell’esercizio commerciale e/o comunque la possibilità di conseguire l’assegnazione di postazioni pubbliche per tutta la larghezza dell’affaccio, stante per quest’ultima il criterio di riconoscibilità del locale di cui sopra ed operando, per l’estensione del suolo occupabile, la discrezionalità dell’amministrazione; esercitata, nel caso di specie, ponendo un criterio che “ non è macroscopicamente irragionevole in quanto costituisce un limite finalizzato ad evitare il monopolio della piazza da parte delle strutture più grandi ed a garantire un certo agio agli avventori che utilizzano il plateatico ”.
Il tribunale ha aggiunto che la precedente concessione “ormai scaduta” di una parte di tale area alla ricorrente, “ effettuata per ragioni legate al periodo covid od a precedenti prassi in materia ” non avrebbe potuto “ costituire fonte di affidamento nel mantenimento della situazione precedente […] ”.
1.4. Il terzo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la delibera consiliare n. 47 del 6 novembre 2023, di aggiornamento del Regolamento, è stato dichiarato inammissibile “ in quanto a seguito di tale atto non sono stati adottati nuovi atti lesivi nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che le sue norme non rivestono quel carattere di immediata lesività che è necessaria per radicare l’interesse a ricorrere ”.
1.5. Le spese processuali sono state compensate per “ la complessità della fattispecie ”.
2. La società MA s.r.l. ha proposto appello con dieci motivi.
2.1. Il Comune di Lecco e il signor GI RI, anche in qualità di titolare dell’impresa individuale sotto l’insegna “Plaza Cafè”, si sono costituiti per resistere all’appello.
2.2. Con ordinanza cautelare del 15 luglio 2024, n. 2712 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e l’appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore delle due parti appellate.
2.3. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 l’appello è stato discusso e assegnato a sentenza, previo deposito di memorie e repliche di tutte le parti.
3. Col primo motivo ( Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha del tutto omesso di pronunciarsi sul terzo ricorso per motivi aggiunti contenuto nell’istanza cautelare autonoma notificata in data 27.02.2023 a mezzo del quale è stato impugnato il provvedimento di rimozione di cui alla nota prot. n. 19802 del 22.02.2023 ) si sostiene che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su un ricorso per motivi aggiunti contenuto nell’istanza cautelare “autonoma” indicata in rubrica, con la quale era stato censurato per vizi propri oltre che per illegittimità derivata l’ordine di rimozione prot. n. 19802 del 22 febbraio 2023, unitamente alla relazione della polizia municipale dell’11 febbraio 2023 e alla concessione n. 275/2002 rilasciata al controinteressato. Ad avviso dell’appellante, l’esame di questo motivo sarebbe preliminare perché l’amministrazione avrebbe reiterato “gli effetti lesivi” del provvedimento di rimozione con la nota prot. n. 64097 del 13 giugno 2024.
Vengono perciò riproposte le censure volte a sostenere che la concessione di suolo pubblico sarebbe stata prorogata ex lege fino al 31 dicembre 2024. Di qui anche l’erroneità della sentenza per avere affermato che la concessione della ricorrente fosse “scaduta” e per non avere rilevato la fondatezza del motivo proposto contro la concessione rilasciata in favore del controinteressato avente ad oggetto il medesimo spazio già concesso alla società MA, perché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della proroga ex lege in favore di quest’ultima.
Il motivo è basato sulla normativa emergenziale che ha prorogato l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9 ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La società appellante sostiene che, in forza delle norme successive (di cui si dirà), avrebbe avuto prorogata l’autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico esterno indicato con la lettera “C” – ubicato nella Piazza di fronte al civico 14 in virtù della concessione n. 129/2020 rilasciata durante il periodo pandemico alla signora IA RA (sua dante causa) e della successiva concessione n. 153/2021 rilasciata ai sensi del d.l. n. 137/2020, cui è subentrata la MA per effetto della concessione prot. n. 59573 del 23 giugno 2021.
3.1. Il motivo è infondato nel merito, sicché si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità o improcedibilità sollevate dalle parti appellate.
La successione e i contenuti delle norme in materia, emanate in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono i seguenti:
- l’art. 181 del decreto legge n. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 3: “ Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”; il comma quarto ha previsto inoltre quanto segue: “ Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”;
- le due norme non sono mai state prorogate, sebbene l’art. 9-ter, comma 5 del d.l. n. 137/2020 (infra) le abbia riprodotte testualmente; comunque entrambe riguardano “ la posa in opera temporanea … di strutture amovibili ” sugli spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, e consentono un regime di rilascio semplificato delle relative concessioni o autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, senza necessità di nulla-osta paesaggistico per le strutture e di titolo edilizio anche per occupazioni superiori ai sei mesi;
- l’art. 9 -ter, comma 4, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto, a sua volta riproducendo il secondo comma del detto art. 181, una procedura semplificata di presentazione della domanda per via telematica di concessione o autorizzazione di o.s.p.;
- lo stesso art. 9 ter ha poi riprodotto, al comma 5, la previsione del regime semplificato per la posa in opera delle strutture amovibili in spazi vincolati, disponendo: “ Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”;
- è vero che con l’art. 10 ter del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, inserito dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, si è prevista una proroga delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea di suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4 e 5, predetti (“ 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1 ”);
- tuttavia la disposizione non è stata così riprodotta nelle norme successive, in quanto il decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 (c.d. “Aiuti Ter”), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, all’art. 40, comma 1, ha limitato la propria previsione alla procedura semplificata dell’art. 9 ter comma 5, stabilendo quanto segue “ 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell'interessato ”; malgrado l’ambiguità di tale inciso finale, la lettera della legge è chiaramente nel senso che oggetto della proroga ulteriore sono soltanto le disposizioni relative al procedimento semplificato e alle esenzioni autorizzatorie, riguardo a nuove concessioni in aree soggette a vincoli paesaggistico-culturali, e senza necessità di titolo abilitativo urbanistico-edilizio anche oltre i sei mesi;
- il termine di vigenza del procedimento semplificato è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 815 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- con l’art. 1, comma 22- quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il termine del 30 giugno 2023 è stato differito al 31 dicembre 2023;
- con l’art. 11, comma 8 della legge 30 dicembre 2023 n. 214, il termine è stato procrastinato al 31 dicembre 2024;
- tutte tali proroghe si sono perciò limitate a spostare in avanti il termine per l’applicazione del procedimento semplificato, impregiudicata la già avvenuta scadenza al 30 settembre 2022 di tutte le concessioni emergenziali già scadute e prorogate ex lege fino a tale data;
- da ultimo la legge 16 dicembre 2024 n. 193, modificando peraltro le precedenti disposizioni che si limitavano a prorogare i termini, ha direttamente prorogato le concessioni, prevedendo quanto segue, all’art. 26, comma 4: “ Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 ”. Si tratta di disposizione applicabile ad autorizzazioni o concessioni non ancora scadute alla data della sua entrata in vigore.
Quest’ultima disposizione, così come le proroghe riguardanti il procedimento di rilascio semplificato ai sensi dell’art. 9 ter, comma 5, del d.l. n. 137 del 2020, non si applicano all’esercizio di cui è titolare la società MA s.r.l.
Invero, risulta dagli atti che la dante causa di quest’ultima aveva avuto autorizzata l’occupazione temporanea di uno dei quattro lotti in cui nel periodo pandemico era stato diviso lo spazio ad est del monumento posto sulla Piazza EN, contrassegnato con la lettera “C” (ricadente esattamente di fronte alle vetrine del locale “Plaza Cafè”), con un primo provvedimento e, dopo la scadenza di questo, con un secondo provvedimento (nel quale è subentrata la società ricorrente), in forza del quale l’autorizzazione sarebbe venuta a scadere nell’aprile 2022, poi prorogata ex lege al 30 settembre 2022 e quindi ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall’amministrazione comunale di Lecco, che frattanto ha approvato il Regolamento oggetto del primo ricorso.
Venuta perciò a scadere la legittima occupazione del detto spazio sulla piazza contrassegnato con la lettera “C”, la normativa sopravvenuta non ne ha previsto alcuna proroga ex lege , o “automatica” per l’anno 2023, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante. Pertanto, legittimamente l’amministrazione ha ritenuto necessaria una nuova istanza dell’interessata e l’avvio di un apposito procedimento amministrativo, in base al Regolamento O.S.P., impugnato dalla Mamaoia.
3.2. Il primo motivo di appello va quindi respinto.
4. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
4.1. Essi infatti concernono il Regolamento e gli atti attuativi, relativamente alla priorità riconosciuta per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico sulla Piazza EN agli esercizi commerciali “che già hanno un affaccio sulla piazza”.
4.2. Col secondo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale. La ricorrente sostiene che l’effetto immediatamente lesivo nei suoi confronti sarebbe stato prodotto dallo stesso Regolamento (senza necessità di attendere l’atto attuativo).
In particolare, sarebbe conseguito alla classificazione della porzione di Piazza EN “ su cui si affaccia l’unità locale dell’odierna appellante ” come “Vicolo” anziché come “Piazza EN”, con l’inevitabile applicazione sfavorevole all’appellante dell’art. 6, punto 3 del Regolamento impugnato, che dava preferenza per l’assegnazione degli spazi sulla piazza agli esercizi commerciali che “ già hanno un affaccio sulla piazza ” (in specie se inteso come “affaccio diretto”).
4.3. Col terzo motivo viene ribadita l’illegittimità del Regolamento e dell’allegato planimetrico, nella parte in cui l’amministrazione ha incluso anche la porzione di mq. 52 su cui si affaccia il locale della ricorrente nel novero dei “Vicoli” anziché come parte integrante della Piazza EN. In realtà, come da relazione di consulenza tecnica di parte, allegata agli atti, si tratterebbe di parte ivi inclusa, come comprovato dal fatto che il locale della ricorrente ha potuto fruire per diversi anni di uno spazio pubblico nell’ambito del quale esercitare la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande, sito proprio nella Piazza EN, nella postazione indicata con la lettera “C”.
4.3.1. La ricorrente evidenzia che, in via prudenziale, il Regolamento era stato impugnato anche ove l’art. 6 punto 3, che fa riferimento all’<<affaccio sulla piazza>>, fosse stato inteso nel significato di privilegiare nell’assegnazione degli spazi pubblici gli esercizi commerciali che potessero vantare un “affaccio diretto sulla piazza”, cioè uno spazio antistante il locale ricadente sulla Piazza EN. Tale criterio avrebbe avvantaggiato i locali con quest’ultima caratteristica “ senza alcuna palese ragione e/o interesse pubblico creando situazioni inique e fonte di disparità di trattamento in assenza di un mutamento dell’assetto degli esercizi commerciali destinati a rimanere nel tempo ”. La disposizione sarebbe inoltre illegittima per contraddittorietà con le finalità perseguite dal Regolamento e indicate nella delibera di approvazione.
4.3.2. Inoltre, il Regolamento sarebbe illegittimo, ove inteso come sopra, anche perché subordina la prosecuzione dell’attività dell’appellante alla duplice condizione che:
a) vi siano aree residue all’esito dell’assegnazione in via preferenziale agli esercenti aventi l’affaccio nella Piazza EN;
b) venga indetta una gara pubblica rispetto alla quale non vi è certezza dei tempi di indizione e definizione.
4.4. Col quarto motivo viene censurato il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti riguardante il provvedimento di diniego, impugnato per genericità della motivazione e violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
L’appellante sostiene che:
- in primo luogo, il Regolamento, non richiedendo letteralmente l’affaccio “diretto” sulla piazza, avrebbe consentito il rilascio dell’assegnazione preferenziale sulla piazza anche al locale della ricorrente, avente un affaccio sulla piazza, seppure in modo non diretto; riscontro della correttezza di tale argomentazione si avrebbe nel Regolamento successivamente adottato dall’amministrazione comunale con delibera n. 47/2023, la quale ultima soltanto ha sostituito il termine generico “affaccio sulla Piazza” con quello del “fronte sulla piazza” ai fini dell’assegnazione in via preferenziale di uno spazio pubblico all’interno della Piazza EN;
- in secondo luogo, perché il criterio dell’affaccio “diretto” sulla piazza, oltre che non previsto dal Regolamento, sarebbe illegittimo per le ragioni tutte già esposte nel motivo precedente, stante che gli spazi pubblici individuati sulla Piazza EN e oggetto di assegnazione (ad est rispetto al monumento), a causa della conformazione dei luoghi e della necessità di lasciare spazi destinati alla viabilità e all’attraversamento pedonale, non risultano né attigui né immediatamente prospicienti gli ingressi degli esercizi pubblici ivi esistenti, essendo di fatto collocati ad una distanza variabile che va da circa otto metri sino a raggiungere ben sedici metri di distanza (anzi addirittura ventuno metri, come da relazione tecnica prodotta dalla ricorrente);
- inoltre la motivazione di rigetto contenuta nella sentenza sulla nozione di “affaccio diretto” sarebbe apodittica ed illegittima perché non appropriata per la conformazione dello stato dei luoghi, come documentato in atti (e riprodotto nel ricorso in appello: cfr. pag. 23) e non coerente con la giurisprudenza in materia di c.d. diritto di affaccio (espressa nei precedenti del Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2013, n. 3400 e n. 3402); sulla base di tale situazione di fatto e di diritto, non sarebbe configurabile alcun diritto di affaccio in capo al controinteressato, dato che la distanza dei tavolini del ristorante MA a quasi 10 metri dalla vetrina del Plaza Cafè “ non solo non impedisce l’accesso al locale dello stesso ma neppure ne ostacolerebbe la visibilità da parte degli avventori ” (potendo peraltro quest’ultimo continuare ad occupare altro spazio pubblico esterno ai suoi locali, da sempre occupato). La scelta dell’amministrazione di respingere la richiesta della ricorrente sarebbe stata perciò irragionevole, per nulla giustificata dal richiamo da parte del primo giudice alle eventuali spese di gestione da sostenere da parte dei proprietari dei locali con affaccio sulla piazza.
4.5. Col quinto motivo di appello si lamenta un’omessa pronuncia sul secondo motivo di impugnazione contenuto nel primo ricorso per motivi aggiunti.
4.5.1. Questo – riproposto in appello – riguarda, in primo luogo, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per genericità della motivazione del provvedimento di rigetto, privo di riferimenti alle osservazioni procedimentali della società.
4.5.2. In secondo luogo, il provvedimento di rigetto sarebbe illegittimo, così come l’art. 6 punto 3 del Regolamento, per non avere tenuto conto che il ristorante MA godrebbe di un affaccio sulla piazza “ e segnatamente sulla porzione di 52 mq. circa di detta Piazza su cui hanno accesso i civici nn. 18, 19 e 20 degli edifici ivi esistenti ”, tanto è vero che da decenni il Comune di Lecco ha rilasciato e rinnovato il titolo abilitativo per l’occupazione del suolo pubblico nell’apposito spazio ubicato all’interno della Piazza EN.
4.5.3. Vengono quindi riproposte le censure al criterio dell’affaccio “diretto”, anche con riferimento al diniego dell’assegnazione dello spazio libero e disponibile indicato con la lettera D (posto ad est del monumento) ed all’offerta da parte dell’amministrazione degli spazi “A” o “B” (posti ad ovest), per irragionevolezza e disparità di trattamento, perché volti ingiustificatamente a creare situazioni di privilegio e di accentramento nell’assegnazione degli spazi pubblici della piazza, in specie del controinteressato, senza che si possa ravvisare alcun interesse pubblico da tutelare.
4.5.4. L’appellante obietta inoltre che la sua posizione sarebbe discriminata dal fatto che, per poter accedere agli spazi residuati, avrebbe dovuto attendere l’esito dell’assegnazione agli altri esercenti con affaccio sulla piazza e lo svolgimento di una gara pubblica. Comunque, nel caso di specie, la MA sarebbe stata l’unica tra gli operatori economici operanti nella Piazza EN alla quale è stata preclusa, “ senza alcuna valida ragione di interesse pubblico ”, la possibilità di continuare ad occupare la postazione “C” o di occupare la limitrofa postazione indicata con la lettera “D” (prima assegnata a Yoku, ricompresa tra quelle ad est del monumento, rimasta libera): ciò - avendo impedito alla ricorrente di continuare ad occupare lo spazio sempre occupato - non sarebbe conforme a canoni di ragionevolezza, logicità, proporzionalità e par condicio che l’amministrazione è tenuta a rispettare nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
4.5.5. Sotto altro profilo, è dedotta l’illegittimità dell’art. 6 del Regolamento nella parte in cui accanto al criterio dell’affaccio non preveda al contempo che l’assegnazione degli spazi proprio in quanto “prioritaria” avvenga in favore degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella Piazza EN che già risultino titolari di precedenti autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico in corso di validità onde garantire di proseguire la loro attività economica, la cui tutela peraltro il Regolamento si propone di assicurare.
5. I motivi non meritano favorevole apprezzamento.
5.1. Riguardo all’interesse ad impugnare gli atti generali va ribadito che lo stesso deve essere attuale e concreto sin dal momento di presentazione del ricorso. Nel caso di specie, l’attualità dell’interesse all’impugnazione del Regolamento approvato con delibera n. 18 del 29 marzo 2022, è sopraggiunta in corso di causa, solo a seguito del provvedimento di diniego dell’11 ottobre 2022, che ha dato attuazione alle norme regolamentari, rendendo esplicita l’interpretazione di queste e le modalità della loro applicazione da parte dell’amministrazione comunale.
5.1.1. Peraltro, l’appellante non ha nemmeno un interesse concreto all’impugnazione nel presente grado della dichiarazione di inammissibilità anzidetta, considerato che il T.a.r. ha esaminato poi nel merito le censure già proposte contro il Regolamento e riproposte contro il provvedimento di diniego con i motivi aggiunti.
5.2. Riguardo al rigetto di tali censure, la sentenza di primo grado è corretta e va integralmente confermata.
5.2.1. L’esercizio commerciale della ricorrente, ristorante MA, è ubicato in Vicolo del Torchio n. 1, non ha affaccio sulla piazza, né su una “appendice” della piazza (dovendosi intendere per questa lo spazio di mq. 52 su cui si aprono i civici 18,19 e 20 di Piazza EN, che, pur erroneamente indicato come “Vicolo” nella planimetria, è tuttavia distinto dal Vicolo del Torchio, sul quale soltanto si colloca il fronte del locale della ricorrente).
Per come risulta per tabulas da tutte le rappresentazioni grafiche dei luoghi in atti, comprese quelle prodotte dalla ricorrente, l’edificio nel quale si trova il ristorante è situato tra Vicolo del Torchio e Vicolo dei Granai, in particolare il ristorante è ubicato all’angolo tra Vicolo del Torchio e un vicoletto senza nome che collega i due Vicoli predetti.
La toponomastica corrisponde esattamente allo stato dei luoghi e, di conseguenza, come affermato dal giudice di primo grado, le indicazioni spaziali contenute negli atti impugnati sono corrette perché - salvo l’imprecisione di cui sopra, da reputarsi irrilevante ai fini della decisione - “ conformi alla toponomastica dei luoghi ”.
5.2.2. Il criterio regolamentare dell’<<affaccio sulla Piazza>>, infatti, tenendo conto delle finalità perseguite col Regolamento - quindi quale presupposto per l’autorizzazione prioritaria di occupazione di suolo pubblico sulla piazza funzionale all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande - non è affatto sovrapponibile – come in sostanza pretenderebbe la ricorrente – alla “veduta” (ex artt. 900 e seg. cod. civ.) sulla piazza, di modo che si potrebbe distinguere tra un affaccio “diretto” e affaccio “indiretto”, di cui il primo coincidente col concetto di veduta “diretta” e il secondo con quello di veduta “laterale” o “obliqua” (arg. ex art. 906 cod. civ.). Solo in tale ultima eventualità infatti si potrebbe sostenere che il ristorante MA ha una veduta/affaccio di questo secondo tipo sull’<<appendice>> della piazza su cui si aprono i civici 18,19 e 20, ma il Regolamento non si riferisce alla “veduta”, né avrebbe senso un siffatto riferimento, considerate appunto dette finalità.
Piuttosto, il criterio regolamentare va inteso, così come pure lo ha inteso il giudice di primo grado, in conformità al suo significato letterale ed allo stato dei luoghi. Questi sono tali che il locale in cui trova il ristorante MA non ha alcun “affaccio” sulla piazza, poiché non solo il muro in cui si trova l’ingresso è posto nel Vicolo del Torchio, ma anche i restanti muri perimetrali sono collocati sui vicoli retrostanti la piazza.
Pur riconoscendosi un - peraltro, evidente - rapporto di vicinanza tra i luoghi, questo prescinde dal vero e proprio “affaccio”, dato che questo implica la collocazione di almeno un fronte del locale dell’esercizio commerciale su un lato della piazza, laddove invece ogni possibile “affaccio” del ristorante della ricorrente si trova sui detti due vicoli retrostanti.
La situazione logistica trova conferma nella relazione tecnica di parte ricorrente, nella parte in cui vengono utilizzate nozioni che non coincidono affatto con quella di “affaccio”, quali quelle di “legame” della piazza con i vicoli posti nelle sue “immediate vicinanze” o di “rapporto di stretta correlazione” tra vicoli e piazza.
5.2.3. Rilevano allora le censure mosse al criterio regolamentare della priorità da attribuire ai locali con “affaccio sulla piazza”, onde valutarne i vizi dedotti dalla ricorrente per avere il Comune di Lecco preferito tale criterio rispetto ad altri possibili aspetti di vicinanza con la piazza, e per avere trascurato del tutto la titolarità (in capo alla ricorrente) di precedenti autorizzazioni per l’occupazione di determinati spazi sulla piazza.
Sotto il primo profilo, l’infondatezza delle censure è stata ben colta dal T.a.r., nella parte in cui ha sottolineato come la nozione di “affaccio”, ampiamente utilizzata nella materia delle autorizzazioni alle o.s.p. “ ha una sua logica comprensibile in quanto risponde alla necessità di garantire la possibilità di un servizio tempestivo agli avventori ed è di facile intuibilità per gli avventori stessi ”, per le ragioni già esposte in sentenza. In aggiunta va sottolineato che, nei rapporti tra locali destinati tutti all’attività di somministrazione di alimenti e bevande (a differenza delle fattispecie di cui ai precedenti di questo Consiglio di Stato n. 3400 e n. 3402 del 2013, citati dalla ricorrente), si tratta di un criterio di priorità logicamente funzionale ad evitare confusioni da parte della clientela sul fatto che il servizio esterno corrisponda a quello dell’esercizio di ristorazione effettivamente scelto ovvero che corrispondano a quest’ultimo i servizi che necessitano dell’accesso ai locali interni (come l’uso dei servizi igienici).
Secondo l’appellante il criterio regolamentare - così come la motivazione della sentenza - non sarebbero ragionevoli rispetto alla Piazza EN di Lecco per la particolare conformazione del sito, per la quale anche gli esercizi commerciali con affaccio sulla piazza non sarebbero immediatamente attigui o prospicienti lo spazio occupato dagli arredi esterni (sedie, tavolini, pedane, ombrelloni etc.) perché questi sono collocati comunque ad una certa distanza dalle vetrine di affaccio (dagli otto ai ventuno metri) e vi è frapposto un ampio spazio destinato al passaggio dei pedoni: l’assunto non tiene conto tuttavia del fatto, sottolineato dalla difesa comunale e del controinteressato, che gli esercizi con affaccio sulla piazza mantengono certamente una relazione spaziale con quest’ultima ben più significativa di quella del locale della ricorrente.
Né la società MA appare destinataria di trattamento discriminatorio, dato che evidentemente la sua situazione logistica differisce da quella dell’esercizio del controinteressato e degli altri preferiti dal criterio regolamentare, laddove il locale della ricorrente si trova nelle medesime condizioni invece di tutti i locali che non hanno affaccio sulla Piazza EN (pur godendo rispetto a questi ultimi del vantaggio costituito dall’ubicazione a meno di 100 metri, in forza del quale ha avuto comunque assegnato uno spazio sulla piazza, pur in mancanza di affaccio).
Parimenti infondata è la censura di illegittimo esercizio della discrezionalità comunale per la mancata considerazione delle pregresse autorizzazioni all’occupazione della piazza come criterio preferenziale in luogo di quello dell’affaccio. Premesso che nella materia della concessione di occupazione di suolo pubblico la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità (cfr., fra le tante, da ultimo Cons. Stato, V, n. 4474 del 2024), l’infondatezza della pretesa della ricorrente va affermata sulla base della seguente duplice considerazione, in diritto e in fatto:
- l’interesse del singolo esercente alla prosecuzione dell’attività economica, oltre a dover essere contemperato con il corrispondente interesse degli altri esercenti, va bilanciato con altri interessi pubblici che il Comune di Lecco ha mostrato di aver preso in legittima considerazione adottando il Regolamento de quo , quali quello della pianificazione territoriale e dell’interesse economico connesso, in capo all’ente locale, del maggior sfruttamento possibile degli spazi pubblici da dare in concessione, nel rispetto delle regole sulla viabilità;
- la distribuzione degli spazi sulla Piazza EN contenuta nel Regolamento è conforme a quella che si è venuta a delineare a seguito dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale nel periodo pandemico, quando la situazione di emergenza indusse alla creazione di uno spazio ulteriore di fronte al Plaza Cafè; la pretesa della società MA di continuare ad occupare il medesimo lotto oggetto di autorizzazione “emergenziale” (perciò soltanto insufficiente a generare uno stato di legittimo affidamento circa il suo rinnovo alle stesse condizioni), a maggior ragione è da reputarsi recessiva rispetto all’interesse pubblico ad una regolamentazione definitiva a valere “a regime”, atteso che, come già detto in sentenza, la precedente autorizzazione era oramai scaduta e il Regolamento (adottato per la prima volta dal Comune di Lecco) “ è idoneo a travolgere le situazioni giuridiche adottate in conformità ad un diverso assetto normativo ”.
5.2.4. Ribadito quanto sopra a proposito delle censure sostanzialmente riproposte col quarto e col quinto motivo, in merito specificamente al quarto motivo si aggiunge quanto segue.
Irrilevante essendo nel caso di specie - per quanto detto sopra sullo stato dei luoghi - l’asserita distinzione tra affaccio “diretto” e affaccio “indiretto”, il provvedimento di diniego è ben motivato sulle ragioni per le quali il Comune ha respinto la richiesta della società ricorrente di continuare ad occupare lo spazio “C” posto esattamente di fronte alle vetrine del “Plaza Cafè”, concesso alla MA soltanto nel periodo pandemico.
Della ragionevolezza del criterio preferenziale adottato dall’amministrazione con la previsione dell’art. 6.3 del Regolamento si è già detto, così come dell’infondatezza degli argomenti sostenuti dall’appellante per dimostrare l’incongruità del criterio in riferimento specifico allo stato dei luoghi.
Giova precisare che la diversa previsione contenuta nel nuovo Regolamento, adottato con delibera n. 47 del 6 novembre 2023, non sta a significare che il precedente criterio “dell’affaccio” fosse da intendere come preteso dalla ricorrente, ma rappresenta una più chiara espressione della medesima finalità di garantire che lo spazio pubblico su Piazza EN venga occupato, in via prioritaria, dai titolari degli esercizi che si trovano sulla piazza.
5.2.5. In merito al quinto motivo, si osserva, in aggiunta a quanto sopra, che:
- il provvedimento di diniego dell’11 ottobre 2022, relativo al lotto contrassegnato con la lettera “C”, è coerente con la motivazione già contenuta nel preavviso di rigetto e con le osservazioni endo-procedimentali della società, avendo il Comune di Lecco legittimamente fondato il rigetto dell’istanza sull’incontestabile constatazione che l’affaccio diretto del locale della MA “ è sul Vicolo del Torchio ”;
- il provvedimento di diniego del 22 dicembre 2022, relativa al lotto contrassegnato con la lettera “D” è, a sua volta, coerente con il criterio regolamentare, mentre l’assunto della ricorrente secondo cui lo spazio non sarebbe stato all’epoca più assegnabile ad un esercizio con affaccio sulla piazza presuppone l’avvenuta scadenza di un termine perentorio per la presentazione della relativa richiesta, la cui fissazione ed il cui inutile decorso a quella data non risultano dimostrati;
- il provvedimento di comunicazione della disponibilità delle postazioni contrassegnate con le lettere “A” e “B” del 14 dicembre 2022, oltre ad apparire legittimo per la ragione appena esposta, non merita le altre censure formulate dall’appellante di irragionevolezza e disparità di trattamento: in proposito, oltre a quanto detto sopra sugli interessi pubblici tutelati e sulla parità di trattamento garantita dall’operato del Comune di Lecco, va sottolineato che l’asserita incertezza nella quale si sarebbe venuta a trovare la ricorrente è stata scongiurata nei fatti dall’assegnazione di altri spazi sulla piazza (pur se ad ovest del monumento), nel pieno rispetto del criterio regolamentare, quindi dei canoni della ragionevolezza, logicità, proporzionalità e par condicio poiché si tratta di esercente titolare di locali privi di affaccio sulla piazza.
5.3. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto vanno respinti.
6. I motivi sei e sette vanno esaminati congiuntamente poiché entrambi rivolti contro il rigetto del secondo ricorso per motivi aggiunti riguardante la concessione rilasciata al controinteressato, unitamente alle disposizioni regolamentari cui la stessa ha dato attuazione.
6.1. Col sesto motivo viene riproposta, in chiave critica rispetto alla motivazione della sentenza, la censura relativa al fatto che, il signor RI, in data 8 settembre 2022, prot. n. 92487 del 9 settembre 2022, aveva richiesto di poter occupare uno spazio pubblico di complessivi 52 mq., ubicato di fronte al civico di Piazza EN 17 e che in nessun caso l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire valore legale alla comunicazione assunta al protocollo n. 117597 del 17 novembre 2022 (qualificandola come “ istanza unica riguardo occupazione suolo secondo il criterio dell’affaccio ”), in quanto priva della sottoscrizione, del documento di identità del dichiarante e non proveniente da un domicilio digitale individuabile secondo quanto prescritto dall’art. 65 CAD.
La sentenza sarebbe erronea in punto di fatto, perché non risulterebbero agli atti due istanze presentate dal signor RI, rispetto alle quali la comunicazione del 17 novembre 2022 avrebbe potuto costituire un atto di scelta rispetto a quanto in precedenza regolarmente presentato e richiesto.
Essa sarebbe erronea anche in punto di diritto, in quanto la email sarebbe inidonea ad esprimere un “atto di scelta” dell’interessato.
6.1.1. Viene riproposto in chiave critica il motivo secondo cui l’amministrazione, a fronte di un locale con una superficie catastale pari a 33 mq., aveva concesso l’occupazione di ben due spazi pubblici della superficie complessiva di mq. 104, sebbene tale possibilità non fosse prevista dal regolamento comunale: in particolare, secondo la ricorrente si sarebbe dovuto rispettare il limite massimo di due volte la superficie interna dell’esercizio commerciale, che, nel caso di specie, sarebbe stato superato.
Il limite dell’estensione dell’affaccio esterno, richiamato dal primo giudice a supporto del rigetto della censura, avrebbe dovuto invece – secondo la ricorrente – essere combinato con l’altro, della superficie interna, di cui all’art. 6, punto 1 del Regolamento, ove ritenuto applicabile alla piazza.
6.1.2. Viene inoltre impugnato il rigetto del motivo di impugnazione concernente il criterio dell’art. 6.1 del Regolamento e/o di ogni altra disposizione regolamentare avente analogo significato, in quanto, ove ritenuta applicabile al caso di specie, sarebbe stata arbitraria e illogica, prestandosi a dare vita a situazioni di accentramento della piazza in capo a pochi, solo perché dotati di vetrine prospicienti la piazza per tutta la loro lunghezza.
Secondo l’appellante, la motivazione della sentenza – sopra sintetizzata – sarebbe meramente apparente e comunque erronea, in quanto contraddittoria.
6.1.3. Ancora, il giudice non si sarebbe pronunciato sulla denuncia di illegittimità della norma regolamentare per non avere previsto il criterio del limite massimo e/o della possibilità di occupare per tutta la larghezza dell’affaccio come criterio residuale cui ricorrere soltanto in caso di aree pubbliche non assegnate per mancanza di domande.
6.2. Col settimo motivo è denunciata l’omessa pronuncia sul secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale era stata dedotta l’illegittimità della nota del 22 dicembre 2022, con la quale l’amministrazione aveva respinto la richiesta della ricorrente volta ad ottenere la concessione dello spazio pubblico libero e disponibile, rimasto non assegnato (indicato con la lettera “D”), in favore di ipotetici titolari di attività con affaccio in piazza che, secondo l’amministrazione, sarebbero stati ancora in termini per richiedere il rilascio della concessione con diritto di priorità.
Ad avviso dell’appellante lo spazio si sarebbe dovuto invece ritenere libero per la mancata presentazione di domande nel termine di trenta giorni prima del 30 settembre 2022, quando le precedenti concessioni sarebbero venute a scadere, laddove nessuna tempestiva richiesta era stata presentata dal titolare della concessione dello spazio sub “D”.
6.2.1. Sono formulate censure consequenziali, concernenti l’offerta alla ricorrente degli spazi sub “A” o sub “B” (ad ovest del monumento), nonché censure coincidenti con quelle di cui ai motivi precedenti per la priorità riconosciuta agli esercizi con affaccio sulla piazza e per tutta la larghezza dell’affaccio.
7. I motivi sono infondati.
7.1. Le censure concernenti la concessione n. 375/2022 – in disparte l’improcedibilità per essere stata la stessa superata dalla nuova concessione n. 250/2024 del 7 giugno 2024 rilasciata in favore del signor RI (a sua volta superata dalla concessione n. 543/2024 relativa all’anno 2025) – sono infondate, in primo luogo, in punto di fatto, perché trascurano di considerare che la superficie del Plaza Cafè non è di 33 mq. come sostenuto col ricorso, bensì di 76 mq. (non essendo decisivo il fatto che l’accorpamento catastale di due distinte unità sia stato formalmente effettuato solo in data 20 aprile 2023) in quanto il locale ha le vetrine in corrispondenza di due numeri civici (14 e 17), e non di uno solo (essendo peraltro unico l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, a sua volta munito di licenza per la rivendita di tabacchi).
Inoltre, le censure dell’appellante presuppongono che il signor RI avesse avanzato una sola istanza per la concessione di uno spazio sulla piazza, mentre ne aveva presentate due, riferite rispettivamente ai lotti “B” e “C”, poi unificate con le modalità correttamente ritenute legittime da parte del T.a.r.
7.2. In diritto, in merito alla ragionevolezza dei criteri regolamentari sulla misura della superficie concedibile pari nel massimo al doppio di quella dell’esercizio e sulla sua collocazione in corrispondenza all’intero fronte occupato dalle vetrine, non può che essere confermata la motivazione della sentenza gravata, sopra riportata.
7.3. In merito alle restanti censure, concernenti in sintesi, la mancata assegnazione alla ricorrente del lotto contrassegnato con la lettera “D” ad est del monumento valgono le argomentazioni sopra svolte circa la mancanza (o comunque la mancata dimostrazione) dell’inutile scadenza del termine fissato per la richiesta di concessione da parte di terzi titolari di esercizi sulla piazza.
7.4. I motivi sei e sette vanno quindi respinti.
8. I motivi otto e nove vanno esaminati congiuntamente perché entrambi concernenti la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse del Regolamento comunale aggiornato approvato con delibera di c.c. n. 47/2023.
8.1. Con l’ottavo motivo si sostiene che la lesione diretta deriverebbe dall’avere l’amministrazione sostituito il criterio di “affaccio sulla Piazza” con quello del “fronte sulla Piazza” che, a maggior ragione (rispetto al precedente), comporterebbe l’esclusione della ricorrente dall’assegnazione annuale degli spazi pubblici in via preferenziale nella Piazza EN in quanto priva di un locale con un affaccio diretto o con il fronte sulla medesima.
8.2. Col nono motivo vengono riproposti i motivi già formulati col ricorso dichiarato inammissibile.
9. I motivi non meritano favorevole apprezzamento, perché alla data di presentazione del ricorso per motivi aggiunti non era stato adottato alcun provvedimento attuativo della norma regolamentare.
9.1. L’interesse all’impugnazione di quest’ultima non era perciò attuale e concreto, come già ritenuto dal T.a.r., sicché l’ottavo motivo va respinto.
9.2. Il nono è conseguentemente inammissibile.
10. Con l’ultimo motivo, proposto in via subordinata, l’appellante impugna il Regolamento approvato con la delibera n. 18/2022 e successive modifiche di cui all’aggiornamento per effetto della delibera n. 47/2023, nella parte in cui non è stato previsto l’espletamento della gara pubblica quale criterio generale applicabile a tutti per l’assegnazione degli spazi pubblici nella Piazza EN, avuto riguardo alla scarsità degli spazi pubblici esistenti nella porzione ad est del monumento.
10.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che un bando aperto indiscriminatamente a tutti gli esercenti del Comune di Lecco per rispettare pienamente il principio di uguaglianza, dovrebbe quanto meno fissare dei criteri selettivi che non potrebbero non tenere conto dell’ubicazione dei locali d’esercizio, secondo una graduazione che risulta rispettata già dal Regolamento impugnato col ricorso introduttivo (impregiudicata ogni valutazione relativamente al Regolamento la cui approvazione è sopravvenuta in corso di giudizio).
11.L’appello va quindi respinto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria pure avanzata dall’appellante ed assorbimento dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse da ultimo sollevata dal Comune di Lecco, a seguito della concessione della postazione “B” su Piazza EN, ad ovest del monumento, richiesta ed ottenuta dall’appellante.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ferma restando la condanna alle spese della fase cautelare, che pure ha visto soccombente l’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, nell’importo complessivo di € 4,000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO