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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2909 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06.04.1965, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Imola (BO) Piazzale Leonardo Da Vinci n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Morena Grandi del foro di Bologna, parte attrice contro
(C.F. ), nata ad [...] il CP_1 C.F._2
01/08/1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paola Gallegati del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata nel suo studio in 40026 Imola (BO), Via Saragat, 5 parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 20/05/2025; il P.M è intervenuto.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IMOLA il 25/07/1987 tra e Parte_1
unione dalla quale nascevano due figli, maggiorenni ed CP_1
economicamente autosufficienti. La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal
24/01/2023, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 646/2024 resa in data 14/02/2024. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva che non si opponeva alla declaratoria di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Introdotta la fase di merito del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
Successivamente, all'udienza del 20/05/2025 , entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte di seguito riportate;
i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
646/2024 pronunciata da questo Tribunale in data 14/02/2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario il
25/07/1987 in IMOLA, è definita da sentenza n. 646/024 del 14/02/2024 emessa dal Tribunale di Bologna.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
25/07/1987 in IMOLA tra C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...] e (C.F. CP_1
), nata ad [...] il [...], matrimonio trascritto C.F._2
nei registri dello Stato Civile di IMOLA, atto n. 102 Parte II , S. A, anno 1987;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, come di seguito riportate:
pagina 3 di 4 1. prende atto che il Sig. si è impegnato a versare a titolo di Parte_1 assegno divorzile l'importo una tantum di 23.000,00 euro complessivi, così ripartiti: 15.0000 euro entro il 30 giugno 2025; quanto ai restanti 8.000 euro, con decorrenza da luglio 2025, si è impegnato a versarli, ogni 15 del mese, in 40 rate da 200,00 euro ciascuna;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IMOLA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott .Bruno Perla
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