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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CENTASSO LAURA e l'avv. Parte_1 C.F._1
MARCELLI MARCO
Contro
(C.F. ), con l'avv. NIERO ANDREA Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 5.02.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2023, ha proposto opposizione Parte_1
ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc avverso il precetto ricevuto in data 4.07.2023, con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 39.529,07 a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio minore sulla scorta del decreto del Tribunale dei Per_1
1 Minori n. 4469/2010, del decreto del Tribunale di Venezia del 12.07.2017 e del decreto del
Tribunale di Venezia del 21.11.2018.
L'opponente, affermando preliminarmente che con decreto di data 26.01.2023 il Tribunale
di Venezia aveva revocato il predetto obbligo di mantenimento a suo carico e imposto alla madre il versamento della somma di euro 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio medio tempore stabilitosi dal padre, ha escluso di essere debitore nei confronti della controparte, per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, a fronte della notifica dei titoli risalenti al 2010, al 2016 ed al 2018 unitamente al precetto solo in data
4.07.2023 nonché, in ogni caso, per l'avvenuto regolare pagamento delle somme dovute.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta, dando atto di aver effettivamente ricevuto la somma di euro 2400,00 da aprile 2022 a novembre 2022, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria sotto entrambi i profili evidenziati ed ha, in particolare, sostenuto – da un lato -
di aver sempre richiesto al il versamento del contributo al mantenimento del figlio ad Pt_1
essa spettante sulla scorta dei suddetti provvedimenti giudiziari, anche con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.02.2017 nel giudizio n. RG 4932/16, conclusosi con il provvedimento di data 4.12.2018, e – dall'altro – di aver ricevuto somme da parte del a titolo di rimborso di altri debiti dal medesimo contratti nei suoi confronti. Pt_1
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, riducendo l'importo richiesto ad euro 37.129,07.
Con provvedimento di data 24.11.2023, l'allora Giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli opposti limitatamente alla somma di € 24.713,42, ritenendo, da un lato,
la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per le mensilità
2 maturate sino al giugno 2018 e, dall'altro, l'assenza di idonea prova dei pagamenti asseritamente eseguiti dal medesimo, ad eccezione della somma di euro 2.400,00 relativa al periodo da aprile a novembre 2022, riconosciuta anche dalla creditrice.
La causa, istruita per il tramite di prova orale per testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.02.2025, con rinuncia espressa delle parti ai termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione al precetto proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Va, anzitutto, in questa sede ribadita la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riguardo al credito vantato dalla controparte a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli per le mensilità maturate sino a giugno 2018.
L'opposta, infatti, non ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale antecedenti alla notifica del precetto in data 4.07.2023.
Né può ritenersi tale la memoria di costituzione depositata in data 14.02.2017 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. RG 4932/2016, laddove la resistente,
lamentando disparità economiche tra le parti, si è infatti limitata a chiedere il solo versamento pro futuro della somma mensile di euro 600,00, quale contributo al mantenimento del figlio e non anche le somme asseritamente vantate a titolo di Per_1
arretrati.
Per quanto attiene alle somme spettanti mensilmente alla a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del minore a far data dal luglio 2018 e fino al dicembre 2022, i documenti in atti e gli elementi acquisiti nel corso del giudizio portano a ritenere fondata l'opposizione del anche con riferimento all'eccezione di avvenuto pagamento degli importi in Pt_1
questione.
3 Nulla quaestio circa i versamenti effettuati dal dall'aprile 2022 al novembre 2022, per Pt_1
euro 2400,00 complessivi, i quali sono stati pacificamente ammessi anche dalla con CP_1
la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2023 e risultano, altresì, dalla documentazione prodotta dall'opponente sub doc 3.
Oltretutto, va considerato che – con provvedimento di data 26.01.2023 – il Tribunale di
Venezia ha revocato a far data dal 22.07.2022 (data di introduzione del relativo giudizio teso alla modifica delle condizioni di affidamento del minore l'obbligo del Per_1 Pt_1
di corrispondere alla la somma in questione. CP_1
Con riferimento ai pagamenti asseritamente effettuati dal mese di luglio 2018 al mese di luglio 2022, dunque, si osserva quanto segue.
Già in comparsa di costituzione e risposta, - lungi dal contestare il Controparte_1
ricevimento delle somme mensili dedotte da controparte - ha dichiarato che i versamenti in questione avevano invece lo scopo di rimborsare ulteriori debiti maturati dal nei Pt_1
confronti dell'ex compagna, per prestiti da costei concessi.
Tale circostanza, tuttavia, è rimasta del tutto indimostrata attesa la genericità delle deduzioni e delle prove articolate sul punto.
Gli scambi di messaggi whatsapp allegati dall'opponente, invece, dimostrano come vi fosse l'abitudine del di consegnare le somme in questione alla brevi manu, talvolta Pt_1 CP_1
anche tramite il figlio.
Inoltre, messaggi della quali quelli del 19.03.2019 e 20.08.2021 (“Ho visto” e “Si”) e CP_1
quello del 22.04.2021 (“i soldi sono sempre al solito posto?”), i quali non sono stati
4 specificamente contestati, non solo provano l'effettiva occasionale consegna della somma,
bensì confermano la ripetitività della dazione in questione.
A ciò si aggiunge la documentazione bancaria prodotta dal sub doc. 4, la quale mette Pt_1
in mostra prelievi mensili di somme di ammontare pari ad euro 300,00 o superiori (solo in qualche rara occasione inferiori) per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
Anche le testimonianze assunte in corso di giudizio, le quali possono ritenersi ammissibili ed utilizzabili nonostante il disposto dell'art. 2721, comma 1, c.c., alla luce della qualità
delle parti (ex conviventi) e della natura dei pagamenti (contributo al mantenimento del figlio), avvalorano la tesi dell'opponente.
In particolare, ha confermato di aver regolarmente assistito alla consegna Parte_2
del contributo al mantenimento del figlio tra le parti o a telefonate in cui il Per_1 Pt_1
avvisava la “di aver lasciato il denaro a casa o anche in macchina” (cfr. verbale CP_1
d'udienza del 13.11.2024) quanto meno fino all'inizio del 2022, ossia fin quando la teste ha avuto rapporti con la sorella . Controparte_1
A tutto ciò, va infine aggiunto il fatto che appare poco credibile che l'odierna opposta, pur assumendo di non aver ricevuto la somma ad essa spettante a titolo di contributo al mantenimento del figlio da gennaio 2012 a marzo 2022, mai abbia concretamente Per_1
agito per ottenere il relativo pagamento o, quanto meno, anche solo reclamato il versamento nelle conversazioni whatsapp intrattenute con l'opponente.
All'integrale accoglimento dell'opposizione consegue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di ex art. 96 cpc. Controparte_1
5 L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo in alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data Parte_1
4.07.2023 da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto Controparte_1
di quest'ultima di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del primo in forza del decreto del Tribunale dei Minori n. 4469/2010, del decreto del Tribunale di Venezia del
12.07.2017 e del decreto del Tribunale di Venezia del 21.11.2018;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 4358,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 31 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CENTASSO LAURA e l'avv. Parte_1 C.F._1
MARCELLI MARCO
Contro
(C.F. ), con l'avv. NIERO ANDREA Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 5.02.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2023, ha proposto opposizione Parte_1
ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc avverso il precetto ricevuto in data 4.07.2023, con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 39.529,07 a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio minore sulla scorta del decreto del Tribunale dei Per_1
1 Minori n. 4469/2010, del decreto del Tribunale di Venezia del 12.07.2017 e del decreto del
Tribunale di Venezia del 21.11.2018.
L'opponente, affermando preliminarmente che con decreto di data 26.01.2023 il Tribunale
di Venezia aveva revocato il predetto obbligo di mantenimento a suo carico e imposto alla madre il versamento della somma di euro 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio medio tempore stabilitosi dal padre, ha escluso di essere debitore nei confronti della controparte, per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, a fronte della notifica dei titoli risalenti al 2010, al 2016 ed al 2018 unitamente al precetto solo in data
4.07.2023 nonché, in ogni caso, per l'avvenuto regolare pagamento delle somme dovute.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta, dando atto di aver effettivamente ricevuto la somma di euro 2400,00 da aprile 2022 a novembre 2022, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria sotto entrambi i profili evidenziati ed ha, in particolare, sostenuto – da un lato -
di aver sempre richiesto al il versamento del contributo al mantenimento del figlio ad Pt_1
essa spettante sulla scorta dei suddetti provvedimenti giudiziari, anche con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.02.2017 nel giudizio n. RG 4932/16, conclusosi con il provvedimento di data 4.12.2018, e – dall'altro – di aver ricevuto somme da parte del a titolo di rimborso di altri debiti dal medesimo contratti nei suoi confronti. Pt_1
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, riducendo l'importo richiesto ad euro 37.129,07.
Con provvedimento di data 24.11.2023, l'allora Giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli opposti limitatamente alla somma di € 24.713,42, ritenendo, da un lato,
la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per le mensilità
2 maturate sino al giugno 2018 e, dall'altro, l'assenza di idonea prova dei pagamenti asseritamente eseguiti dal medesimo, ad eccezione della somma di euro 2.400,00 relativa al periodo da aprile a novembre 2022, riconosciuta anche dalla creditrice.
La causa, istruita per il tramite di prova orale per testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.02.2025, con rinuncia espressa delle parti ai termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione al precetto proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Va, anzitutto, in questa sede ribadita la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riguardo al credito vantato dalla controparte a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli per le mensilità maturate sino a giugno 2018.
L'opposta, infatti, non ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale antecedenti alla notifica del precetto in data 4.07.2023.
Né può ritenersi tale la memoria di costituzione depositata in data 14.02.2017 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. RG 4932/2016, laddove la resistente,
lamentando disparità economiche tra le parti, si è infatti limitata a chiedere il solo versamento pro futuro della somma mensile di euro 600,00, quale contributo al mantenimento del figlio e non anche le somme asseritamente vantate a titolo di Per_1
arretrati.
Per quanto attiene alle somme spettanti mensilmente alla a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del minore a far data dal luglio 2018 e fino al dicembre 2022, i documenti in atti e gli elementi acquisiti nel corso del giudizio portano a ritenere fondata l'opposizione del anche con riferimento all'eccezione di avvenuto pagamento degli importi in Pt_1
questione.
3 Nulla quaestio circa i versamenti effettuati dal dall'aprile 2022 al novembre 2022, per Pt_1
euro 2400,00 complessivi, i quali sono stati pacificamente ammessi anche dalla con CP_1
la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2023 e risultano, altresì, dalla documentazione prodotta dall'opponente sub doc 3.
Oltretutto, va considerato che – con provvedimento di data 26.01.2023 – il Tribunale di
Venezia ha revocato a far data dal 22.07.2022 (data di introduzione del relativo giudizio teso alla modifica delle condizioni di affidamento del minore l'obbligo del Per_1 Pt_1
di corrispondere alla la somma in questione. CP_1
Con riferimento ai pagamenti asseritamente effettuati dal mese di luglio 2018 al mese di luglio 2022, dunque, si osserva quanto segue.
Già in comparsa di costituzione e risposta, - lungi dal contestare il Controparte_1
ricevimento delle somme mensili dedotte da controparte - ha dichiarato che i versamenti in questione avevano invece lo scopo di rimborsare ulteriori debiti maturati dal nei Pt_1
confronti dell'ex compagna, per prestiti da costei concessi.
Tale circostanza, tuttavia, è rimasta del tutto indimostrata attesa la genericità delle deduzioni e delle prove articolate sul punto.
Gli scambi di messaggi whatsapp allegati dall'opponente, invece, dimostrano come vi fosse l'abitudine del di consegnare le somme in questione alla brevi manu, talvolta Pt_1 CP_1
anche tramite il figlio.
Inoltre, messaggi della quali quelli del 19.03.2019 e 20.08.2021 (“Ho visto” e “Si”) e CP_1
quello del 22.04.2021 (“i soldi sono sempre al solito posto?”), i quali non sono stati
4 specificamente contestati, non solo provano l'effettiva occasionale consegna della somma,
bensì confermano la ripetitività della dazione in questione.
A ciò si aggiunge la documentazione bancaria prodotta dal sub doc. 4, la quale mette Pt_1
in mostra prelievi mensili di somme di ammontare pari ad euro 300,00 o superiori (solo in qualche rara occasione inferiori) per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
Anche le testimonianze assunte in corso di giudizio, le quali possono ritenersi ammissibili ed utilizzabili nonostante il disposto dell'art. 2721, comma 1, c.c., alla luce della qualità
delle parti (ex conviventi) e della natura dei pagamenti (contributo al mantenimento del figlio), avvalorano la tesi dell'opponente.
In particolare, ha confermato di aver regolarmente assistito alla consegna Parte_2
del contributo al mantenimento del figlio tra le parti o a telefonate in cui il Per_1 Pt_1
avvisava la “di aver lasciato il denaro a casa o anche in macchina” (cfr. verbale CP_1
d'udienza del 13.11.2024) quanto meno fino all'inizio del 2022, ossia fin quando la teste ha avuto rapporti con la sorella . Controparte_1
A tutto ciò, va infine aggiunto il fatto che appare poco credibile che l'odierna opposta, pur assumendo di non aver ricevuto la somma ad essa spettante a titolo di contributo al mantenimento del figlio da gennaio 2012 a marzo 2022, mai abbia concretamente Per_1
agito per ottenere il relativo pagamento o, quanto meno, anche solo reclamato il versamento nelle conversazioni whatsapp intrattenute con l'opponente.
All'integrale accoglimento dell'opposizione consegue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di ex art. 96 cpc. Controparte_1
5 L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo in alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data Parte_1
4.07.2023 da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto Controparte_1
di quest'ultima di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del primo in forza del decreto del Tribunale dei Minori n. 4469/2010, del decreto del Tribunale di Venezia del
12.07.2017 e del decreto del Tribunale di Venezia del 21.11.2018;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 4358,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 31 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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