TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.712 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 712/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pincione Parte_1 C.F._1
Massimo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore
contro
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. DUSI MARIO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
) rappresentato e difeso dall'avv. Ferraro Marco ì ed CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Terza Chiamata
1 OGGETTO: contratto di assicurazione _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 1.7.2024
PARTE ATTRICE: Nei confronti di in aggiunta e specificazione delle domande nell'atto di citazione, si chiede che CP_3 quando il Giudice ritenesse provate le denunce di sinistro inviate da a , operante la polizza, competente per
CP_2 CP_1 territorio il Giudice adito, essa venga condannata al pagamento di quanto chiesto in atto di citazione;
- Nei confronti di si
CP_2 chiede che quando il Giudice non ritenesse provate o effettuate le comunicazioni del sinistro per cui è causa da a ,
CP_2 CP_1 giusta l'inadempimento dell'obbligo contrattuale o legale di effettuare tali comunicazioni o in forza di responsabilità extracontrattuale sia condannata al pagamento all'attore della somma richiesta in atto di citazione per le spese legali
CP_2 sostenute dall'attore.) Vinte le spese PARTE CONVENUTA: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza in virtù della competenza del Foro di Milano così come espressamente previsto dall'articolo 23 delle Condizioni di Polizza. nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare dichiarare, in virtù di quanto esposto nel presente atto, il sinistro precontrattuale in quanto la prima condotta causativa dell'insorgenza del sinistro fu posta in essere in epoca previgente alla copertura di polizza e per l'effetto respingere le domande attoree.
Comunque dichiarare il diritto prescritto per omessa denuncia del sinistro e comunque per intercorso termine prescrizionale breve di due anni attesa l'assenza di comunicazioni nei confronti diretti della compagnia per come meglio provato e dedotto in atti e CP_1 per l'effetto respingere le domande attoree.
In subordine comunque dichiarare le somme non dovute in quanto non provata la sussistenza della condizione di sussidiarietà espressamente prevista in polizza e per l'effetto respingere le domande attoree.
In via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree condannare nel limite del massimale ed in applicazione delle franchigie e dello scoperto previsto in polizza. CP_1 PARTE CHIAMATA Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, a) Preliminarmente, dichiarare inammissibile\improcedibile in tutto o in parte la domanda proposta con l'atto di chiamata in causa del Dr. con ogni relativa considerazione in Pt_1 ordine alla refusione delle spese di lite in suo favore;
b) In via principale: respingere la domanda svolta dal ricorrente poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata, con vittoria di spese di lite, spese generali ed accessori di legge”.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza (dovendosi considerare meramente interlocutoria l'ordinanza 8.12.2023, secondo l'interpretazione di Cass.
Sez.un. 21.9.20214 n. 20449), posto che la clausola derogativa della competenza territoriale non opera nel caso di specie (Cass. 9922/2010), risultando prevalente la disciplina giusconsumeristica sul foro del consumatore.
Il riveste tale qualifica, posto che al momento dei fatti era dipendente, con Pt_1
qualifica dirigenziale, della Provincia di Massa Carrara ed esclusivamente in tale veste prestava opera intellettuale quale ingegnere;
ne deriva che “ l'attività lavorativa, quando si tratta di lavoro subordinato, non è qualificabile come "attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale".
2 Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro
"attività", è esclusa la qualità di consumatore, subentrando invece la qualità di professionista. Ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro subordinato non integri
"attività professionale", idonea (ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un'attività
imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica,
ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro,
14/09/2009, n. 19770), e solo l'attività di quest' ultimo è un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale. In definitiva con il sintagma "attività
professionale", di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, come modificato dal
D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica -
come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale (oltre all'attività imprenditoriale,
commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato” (Cass. 6634/2017).
Risulta poi pacifico che, riguardo alla tutela giusconsumeristica, e al relativo foro, debba aversi riguardo alla persona dell'assicurato e non del contraente (arg. da Cass.
29392/2024).
Va disattesa anche l'eccezione di inoperatività della polizza, posto che anche a voler considerare quale scenario più sfavorevole all'attore il primo atto compiuto (ovvero quello posto in essere – rectius, omesso - nell'ottobre 2009, (momento nel quale costui avrebbe astrattamente violato la legge), la copertura per i “sinistri accaduti entro e non oltre due
3 anni prima della data di decorrenza del singolo certificato”, rende totalmente infondata la relativa eccezione. Tale previsione contenuta nell'ultima clausola del contratto di assicurazione non pare affatto destinata ai soli sinistri stradali, non ravvisandosi tale limitazione nè nelle espressioni letterali né nella collocazione sistematica, vieppiù alla luce del disposto di cui all'art. 8 CSP 2000 che la norma richiama, documento prodotto dalla convenuta sub. 2, e tenuto conto che il capo “retroattività” nel testo della pattuizione appare autonomo e in alcun modo vincolato nè graficamente né per espressa previsione alla sola ipotesi dei “delitti nell'ambito della circolazione stradale”, essendo ripetuto anche in chiusura del testo negoziale.
VA ancora rilevato che le spese stragiudiziali non risultano coperte dalla polizza, così che le somme reclamate quale competenze dell'avv. Biagini non sono dovute e che,
effettivamente, gli importi che risultano versati e documentati ammontano a quelli individuati dalla convenuta in comparsa e derivanti dai bonifici prodotti da parte attrice
(a nulla rilevando in proposito le notule dei difensori ove non si dia prova di averle integralmente saldate)
Va ancora rilevato che, a mente delle condizioni negoziali, nella “clausola Broker” – dalla formulazione decisamente ambigua - si prevede che denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute dall'assicuratore quando queste siano pervenute al succitato Broker “ (espressamente individuato in ”, così che non si porrebbe CP_2
problema di prescrizione, né a fronte di tale capoverso pare avere senso compiuto il secondo, laddove si afferma che “richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente all'assicuratore; a fronte di una formulazione palesemente antitetica rispetto al capo che precede, e che di fatto ne annullerebbe la portata, non può che aderirsi alla lettura più favorevole al consumatore e ritenere che l'impropria dicitura “valgono” circoscriva un obbligo che esaurisce la sua portata fra
4 broker e compagnia, rimando semmai le conseguenze sulla sua inosservanza confinate ai rapporti di responsabilità fra broker e compagnia (che tuttavia in questo giudizio non sono stati fatti valere dalla convenuta).
Parimenti infondata appare l'eccezione di ampliamento della domanda avanzata dal convenuto, posto che l'istanza di chiamata in causa è avvenuta a mente dell'art. 269
c.p.c, come da provvedimento 24.12.2022, seppur la posizione di assibroker è comune superata dalla circostanza che la denuncia a loro inoltrata dall'attore è immediatamente e direttamente riferibile alla compagnia
Il requisito della sussidiarietà appare sostanzialmente provato ex art 115 c.p.c., posto che la convenuta non ha espressamente contestato né l'esistenza del provevdimento prot
1706/20022 emesso dalla , che l'attore menziona in citazione (e che poi assai CP_4
singolarmente non produce, non essendo tale quello rubricato alla lettera M della riduzioni attoree), né – profilo che assume valenza dirimente - la circostanza in fatto che la abbia riconosciuto gli importi liquidati in sentenza di primo e secondo grado CP_4
pari a complessivi 7.000 euro (affermare che l'attore non ha provato l'apertura della posizione non significa contestare espressamente la circostanza affermata di aver visto rimborsato dall'ente locale l'importo di settemila euro: “ l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”, Cass. 8900/2025)
Va a tal proposito osservato che Corte di legittimità (Cass. n. 32258/2021) ha affermato che “nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare,
indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene da essa conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227)”, così che “l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto
5 ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi)”; rilevano ancora i supremi giudici che “ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia - in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978;
Cass. 27.9.2016 n. 18946) - la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2017 n. 25976)”.
Considerazioni che rimangono superate dalla circostanza, espressamente affermata dall'attore e non espressamente contestata, che la Provincia ha inteso sobbarcarsi unicamente le spese liquidate.
Poiché non vi è prova che i pagamenti prodotti in causa siano residuali rispetto a quanto sostenuto dalla , potranno essere riconosciuti gli importi di cui ai bonifici ( euro CP_4
5.666,80 per il primo grado ed euro 18.154,00 per il secondo), dedotti i 7.000,00 euro a carico dell'ente e così euro 16.820,80 oltre interessi dai pagamenti al saldo.
Le spese fra attore e convenuta seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della
6 natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione di cui al dm 147/2022,
avuto riguardo al decisum.
Sussistono giusti motivi per operare compensazione fra attore e terza chiamata
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Dichiara la propria competenza
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
e la condanna a pagare all'attore l'importo di Controparte_1
euro 16.820,80 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.450,00 oltre
[...]
accessori di legge.
Compensa le spese fra e terza chiamata Pt_1
Così deciso dal Tribunale di Massa il 30/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 712/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pincione Parte_1 C.F._1
Massimo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore
contro
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. DUSI MARIO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
) rappresentato e difeso dall'avv. Ferraro Marco ì ed CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Terza Chiamata
1 OGGETTO: contratto di assicurazione _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 1.7.2024
PARTE ATTRICE: Nei confronti di in aggiunta e specificazione delle domande nell'atto di citazione, si chiede che CP_3 quando il Giudice ritenesse provate le denunce di sinistro inviate da a , operante la polizza, competente per
CP_2 CP_1 territorio il Giudice adito, essa venga condannata al pagamento di quanto chiesto in atto di citazione;
- Nei confronti di si
CP_2 chiede che quando il Giudice non ritenesse provate o effettuate le comunicazioni del sinistro per cui è causa da a ,
CP_2 CP_1 giusta l'inadempimento dell'obbligo contrattuale o legale di effettuare tali comunicazioni o in forza di responsabilità extracontrattuale sia condannata al pagamento all'attore della somma richiesta in atto di citazione per le spese legali
CP_2 sostenute dall'attore.) Vinte le spese PARTE CONVENUTA: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza in virtù della competenza del Foro di Milano così come espressamente previsto dall'articolo 23 delle Condizioni di Polizza. nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare dichiarare, in virtù di quanto esposto nel presente atto, il sinistro precontrattuale in quanto la prima condotta causativa dell'insorgenza del sinistro fu posta in essere in epoca previgente alla copertura di polizza e per l'effetto respingere le domande attoree.
Comunque dichiarare il diritto prescritto per omessa denuncia del sinistro e comunque per intercorso termine prescrizionale breve di due anni attesa l'assenza di comunicazioni nei confronti diretti della compagnia per come meglio provato e dedotto in atti e CP_1 per l'effetto respingere le domande attoree.
In subordine comunque dichiarare le somme non dovute in quanto non provata la sussistenza della condizione di sussidiarietà espressamente prevista in polizza e per l'effetto respingere le domande attoree.
In via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree condannare nel limite del massimale ed in applicazione delle franchigie e dello scoperto previsto in polizza. CP_1 PARTE CHIAMATA Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, a) Preliminarmente, dichiarare inammissibile\improcedibile in tutto o in parte la domanda proposta con l'atto di chiamata in causa del Dr. con ogni relativa considerazione in Pt_1 ordine alla refusione delle spese di lite in suo favore;
b) In via principale: respingere la domanda svolta dal ricorrente poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata, con vittoria di spese di lite, spese generali ed accessori di legge”.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza (dovendosi considerare meramente interlocutoria l'ordinanza 8.12.2023, secondo l'interpretazione di Cass.
Sez.un. 21.9.20214 n. 20449), posto che la clausola derogativa della competenza territoriale non opera nel caso di specie (Cass. 9922/2010), risultando prevalente la disciplina giusconsumeristica sul foro del consumatore.
Il riveste tale qualifica, posto che al momento dei fatti era dipendente, con Pt_1
qualifica dirigenziale, della Provincia di Massa Carrara ed esclusivamente in tale veste prestava opera intellettuale quale ingegnere;
ne deriva che “ l'attività lavorativa, quando si tratta di lavoro subordinato, non è qualificabile come "attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale".
2 Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro
"attività", è esclusa la qualità di consumatore, subentrando invece la qualità di professionista. Ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro subordinato non integri
"attività professionale", idonea (ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un'attività
imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica,
ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro,
14/09/2009, n. 19770), e solo l'attività di quest' ultimo è un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale. In definitiva con il sintagma "attività
professionale", di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, come modificato dal
D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica -
come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale (oltre all'attività imprenditoriale,
commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato” (Cass. 6634/2017).
Risulta poi pacifico che, riguardo alla tutela giusconsumeristica, e al relativo foro, debba aversi riguardo alla persona dell'assicurato e non del contraente (arg. da Cass.
29392/2024).
Va disattesa anche l'eccezione di inoperatività della polizza, posto che anche a voler considerare quale scenario più sfavorevole all'attore il primo atto compiuto (ovvero quello posto in essere – rectius, omesso - nell'ottobre 2009, (momento nel quale costui avrebbe astrattamente violato la legge), la copertura per i “sinistri accaduti entro e non oltre due
3 anni prima della data di decorrenza del singolo certificato”, rende totalmente infondata la relativa eccezione. Tale previsione contenuta nell'ultima clausola del contratto di assicurazione non pare affatto destinata ai soli sinistri stradali, non ravvisandosi tale limitazione nè nelle espressioni letterali né nella collocazione sistematica, vieppiù alla luce del disposto di cui all'art. 8 CSP 2000 che la norma richiama, documento prodotto dalla convenuta sub. 2, e tenuto conto che il capo “retroattività” nel testo della pattuizione appare autonomo e in alcun modo vincolato nè graficamente né per espressa previsione alla sola ipotesi dei “delitti nell'ambito della circolazione stradale”, essendo ripetuto anche in chiusura del testo negoziale.
VA ancora rilevato che le spese stragiudiziali non risultano coperte dalla polizza, così che le somme reclamate quale competenze dell'avv. Biagini non sono dovute e che,
effettivamente, gli importi che risultano versati e documentati ammontano a quelli individuati dalla convenuta in comparsa e derivanti dai bonifici prodotti da parte attrice
(a nulla rilevando in proposito le notule dei difensori ove non si dia prova di averle integralmente saldate)
Va ancora rilevato che, a mente delle condizioni negoziali, nella “clausola Broker” – dalla formulazione decisamente ambigua - si prevede che denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute dall'assicuratore quando queste siano pervenute al succitato Broker “ (espressamente individuato in ”, così che non si porrebbe CP_2
problema di prescrizione, né a fronte di tale capoverso pare avere senso compiuto il secondo, laddove si afferma che “richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente all'assicuratore; a fronte di una formulazione palesemente antitetica rispetto al capo che precede, e che di fatto ne annullerebbe la portata, non può che aderirsi alla lettura più favorevole al consumatore e ritenere che l'impropria dicitura “valgono” circoscriva un obbligo che esaurisce la sua portata fra
4 broker e compagnia, rimando semmai le conseguenze sulla sua inosservanza confinate ai rapporti di responsabilità fra broker e compagnia (che tuttavia in questo giudizio non sono stati fatti valere dalla convenuta).
Parimenti infondata appare l'eccezione di ampliamento della domanda avanzata dal convenuto, posto che l'istanza di chiamata in causa è avvenuta a mente dell'art. 269
c.p.c, come da provvedimento 24.12.2022, seppur la posizione di assibroker è comune superata dalla circostanza che la denuncia a loro inoltrata dall'attore è immediatamente e direttamente riferibile alla compagnia
Il requisito della sussidiarietà appare sostanzialmente provato ex art 115 c.p.c., posto che la convenuta non ha espressamente contestato né l'esistenza del provevdimento prot
1706/20022 emesso dalla , che l'attore menziona in citazione (e che poi assai CP_4
singolarmente non produce, non essendo tale quello rubricato alla lettera M della riduzioni attoree), né – profilo che assume valenza dirimente - la circostanza in fatto che la abbia riconosciuto gli importi liquidati in sentenza di primo e secondo grado CP_4
pari a complessivi 7.000 euro (affermare che l'attore non ha provato l'apertura della posizione non significa contestare espressamente la circostanza affermata di aver visto rimborsato dall'ente locale l'importo di settemila euro: “ l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”, Cass. 8900/2025)
Va a tal proposito osservato che Corte di legittimità (Cass. n. 32258/2021) ha affermato che “nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare,
indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene da essa conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227)”, così che “l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto
5 ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi)”; rilevano ancora i supremi giudici che “ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia - in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978;
Cass. 27.9.2016 n. 18946) - la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2017 n. 25976)”.
Considerazioni che rimangono superate dalla circostanza, espressamente affermata dall'attore e non espressamente contestata, che la Provincia ha inteso sobbarcarsi unicamente le spese liquidate.
Poiché non vi è prova che i pagamenti prodotti in causa siano residuali rispetto a quanto sostenuto dalla , potranno essere riconosciuti gli importi di cui ai bonifici ( euro CP_4
5.666,80 per il primo grado ed euro 18.154,00 per il secondo), dedotti i 7.000,00 euro a carico dell'ente e così euro 16.820,80 oltre interessi dai pagamenti al saldo.
Le spese fra attore e convenuta seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della
6 natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione di cui al dm 147/2022,
avuto riguardo al decisum.
Sussistono giusti motivi per operare compensazione fra attore e terza chiamata
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Dichiara la propria competenza
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
e la condanna a pagare all'attore l'importo di Controparte_1
euro 16.820,80 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.450,00 oltre
[...]
accessori di legge.
Compensa le spese fra e terza chiamata Pt_1
Così deciso dal Tribunale di Massa il 30/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
7