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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5999/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 17698811 CONTR. CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di prime cure aveva respinto il ricorso proposto contro l'avviso di pagamento n. 17698811, relativo al contributo consortile di bonifica per l'anno 2023,. La decisione impugnata fondava il rigetto sulla presunzione di legittimità della pretesa impositiva derivante dall'approvazione del Piano di Classifica e sull'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario,.
L'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando l'erronea ripartizione dell'onere probatorio e la mancata valutazione delle prove fornite. In particolare, eccepisce la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentato dal beneficio diretto e specifico per i fondi tassati. A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante ha prodotto una perizia tecnica asseverata che attesta lo stato di abbandono delle opere e l'assenza di manutenzione da parte dell'Ente. Si sono costituite in giudizio le parti resistenti, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e la legittimità del ruolo emesso,. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia riguarda la corretta ripartizione dell'onere della prova in materia di contributi di bonifica e l'effettiva sussistenza del beneficio fondiario, presupposto indefettibile per l'imposizione tributaria ex art. 860 c.c. e R.D. n. 215/1933. La Corte rileva che la sentenza di primo grado appare viziata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del beneficio, il mero richiamo al Piano di Classifica
e l'inserimento dei terreni nel perimetro consortile. L'evoluzione normativa, e in particolare l'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, ha chiarito in modo inequivocabile che l'onere della prova in giudizio grava sull'ente impositore. Tale principio impone che sia l'Amministrazione a dover dimostrare in modo puntuale e non presuntivo i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso dei contributi di bonifica, ciò si traduce nella necessità per il Consorzio di provare non solo l'esecuzione delle opere, ma anche il vantaggio diretto, specifico e concreto che ne deriva per l'immobile del contribuente, idoneo ad incrementarne il valore. Nel caso di specie, il Consorzio non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a richiamare atti generali
(Piano di Classifica) che, seppur necessari per la determinazione del quantum, non possono da soli soddisfare la prova dell'an della pretesa quando questa è specificamente contestata. Di contro, il contribuente ha fornito una prova rigorosa dell'insussistenza del beneficio attraverso il deposito di una perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, Geometra Nominativo_1. Tale elaborato peritale, corredato da documentazione fotografica, attesta in modo dettagliato lo stato di abbandono delle opere idrauliche nel comprensorio di riferimento e l'assenza di qualsivoglia attività di manutenzione o bonifica sui fondi di proprietà dell'appellante,.
Dalla perizia emerge che i canali sono ostruiti dalla vegetazione e che non vi è traccia di interventi consortili recenti che abbiano apportato utilità ai terreni.
A fronte di tale specifica contestazione supportata da elementi probatori tecnici, la presunzione di vantaggio derivante dal perimetro di contribuenza viene meno. In assenza di una controprova specifica da parte dell'Ente impositore — che dimostri l'effettiva esecuzione di lavori di manutenzione nell'anno di riferimento tali da apportare un beneficio diretto ai fondi del ricorrente — la pretesa tributaria risulta priva di fondamento legittimante,. Non può, infatti, ritenersi dovuto il tributo in assenza di un beneficio effettivo, poiché ciò trasformerebbe il contributo di bonifica in una imposta patrimoniale sulla proprietà, snaturandone la funzione di corrispettivo per un servizio reso e per un vantaggio conseguito.
Pertanto, accertata l'insussistenza del beneficio fondiario sulla base delle risultanze peritali e rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente annullamento dell'atto impositivo impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante nella misura di
Euro 700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5999/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 17698811 CONTR. CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di prime cure aveva respinto il ricorso proposto contro l'avviso di pagamento n. 17698811, relativo al contributo consortile di bonifica per l'anno 2023,. La decisione impugnata fondava il rigetto sulla presunzione di legittimità della pretesa impositiva derivante dall'approvazione del Piano di Classifica e sull'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario,.
L'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando l'erronea ripartizione dell'onere probatorio e la mancata valutazione delle prove fornite. In particolare, eccepisce la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentato dal beneficio diretto e specifico per i fondi tassati. A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante ha prodotto una perizia tecnica asseverata che attesta lo stato di abbandono delle opere e l'assenza di manutenzione da parte dell'Ente. Si sono costituite in giudizio le parti resistenti, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e la legittimità del ruolo emesso,. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia riguarda la corretta ripartizione dell'onere della prova in materia di contributi di bonifica e l'effettiva sussistenza del beneficio fondiario, presupposto indefettibile per l'imposizione tributaria ex art. 860 c.c. e R.D. n. 215/1933. La Corte rileva che la sentenza di primo grado appare viziata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del beneficio, il mero richiamo al Piano di Classifica
e l'inserimento dei terreni nel perimetro consortile. L'evoluzione normativa, e in particolare l'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, ha chiarito in modo inequivocabile che l'onere della prova in giudizio grava sull'ente impositore. Tale principio impone che sia l'Amministrazione a dover dimostrare in modo puntuale e non presuntivo i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso dei contributi di bonifica, ciò si traduce nella necessità per il Consorzio di provare non solo l'esecuzione delle opere, ma anche il vantaggio diretto, specifico e concreto che ne deriva per l'immobile del contribuente, idoneo ad incrementarne il valore. Nel caso di specie, il Consorzio non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a richiamare atti generali
(Piano di Classifica) che, seppur necessari per la determinazione del quantum, non possono da soli soddisfare la prova dell'an della pretesa quando questa è specificamente contestata. Di contro, il contribuente ha fornito una prova rigorosa dell'insussistenza del beneficio attraverso il deposito di una perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, Geometra Nominativo_1. Tale elaborato peritale, corredato da documentazione fotografica, attesta in modo dettagliato lo stato di abbandono delle opere idrauliche nel comprensorio di riferimento e l'assenza di qualsivoglia attività di manutenzione o bonifica sui fondi di proprietà dell'appellante,.
Dalla perizia emerge che i canali sono ostruiti dalla vegetazione e che non vi è traccia di interventi consortili recenti che abbiano apportato utilità ai terreni.
A fronte di tale specifica contestazione supportata da elementi probatori tecnici, la presunzione di vantaggio derivante dal perimetro di contribuenza viene meno. In assenza di una controprova specifica da parte dell'Ente impositore — che dimostri l'effettiva esecuzione di lavori di manutenzione nell'anno di riferimento tali da apportare un beneficio diretto ai fondi del ricorrente — la pretesa tributaria risulta priva di fondamento legittimante,. Non può, infatti, ritenersi dovuto il tributo in assenza di un beneficio effettivo, poiché ciò trasformerebbe il contributo di bonifica in una imposta patrimoniale sulla proprietà, snaturandone la funzione di corrispettivo per un servizio reso e per un vantaggio conseguito.
Pertanto, accertata l'insussistenza del beneficio fondiario sulla base delle risultanze peritali e rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente annullamento dell'atto impositivo impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante nella misura di
Euro 700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.