Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 97
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Altro
    Nullità avviso per carenza di motivazione

    Non specificato nel testo.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo (beneficio fondiario)

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia assolto all'onere della prova del beneficio fondiario, limitandosi a richiamare atti generali. Di contro, il contribuente ha fornito prova rigorosa dell'insussistenza del beneficio tramite perizia tecnica.

  • Accolto
    Erronea ripartizione dell'onere probatorio

    La Corte ha affermato che, a seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, l'onere della prova grava sull'ente impositore, il quale deve dimostrare in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la prova del vantaggio diretto, specifico e concreto per l'immobile del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 97
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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