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Sentenza 26 maggio 2020
Decreto cautelare 24 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 30 novembre 2020
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2021
Sentenza 26 agosto 2021
Decreto collegiale 16 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 9 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 16 aprile 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Sentenza 27 novembre 2025
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 27/11/2025, n. 21454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21454 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21454/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12247/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12247 del 2018, proposto da
AT GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Merliani 125;
contro
Asur - Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AS Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;
Roma Capitale, non costituito in giudizio;
Ast di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Gnocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del lodo arbitrale depositato presso la Camera Arbitrale di Roma in data 26.5.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asur - Azienda Sanitaria Unica Regionale e di Ast di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I fatti oggetto del presente ricorso sono stati ricostruiti dettagliatamente nell’ordinanza collegiale del 5 dicembre 2024 n. 22029, come di seguito riportata: “ Rilevato che, con sentenza n. 9400/2021 del 26.8.2021, passata in giudicato, accogliendo il ricorso n. R.G. 12247/2018 proposto dal sig. AT GR e, a seguito della morte di quest’ultimo, riassunto dalla sig.ra AN MA AV in qualità di erede, il TAR Lazio, sez. Terza Quater, ha ordinato all’allora UR RC (oggi Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona) “di dare corretta ed integrale esecuzione al lodo arbitrale, in epigrafe indicato, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”;
Atteso che, con la predetta sentenza è stato anche statuito che “in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta il Direttore Generale di UR RC o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza”;
Rilevato che il termine assegnato all’UR RC per ottemperare è scaduto il 25.10.2021;
Atteso che, nelle more, in forza dell’art. 42, co.9 della L.R. 8.8.2022: dalla data del 31.12.2022 l’UR è stata soppressa; dal 1° gennaio 2023 sono state costituite le Aziende Sanitarie Territoriali che sono subentrate all’UR senza soluzione di continuità; l’A.S.T. di Ancona svolge la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL., già facenti capo all’UR; le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal Direttore Generale dell’A.S.T. di Ancona;
Rilevato che, con PEC del 6.6.2023, la sig.ra AV ha diffidato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, nella sua qualità di Commissario ad acta, a procedere alla liquidazione degli importi ancora dovuti entro il termine di 60 giorni assegnato dal Tar Lazio;
Visto l’atto di reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a. notificato in data 6 agosto 2023 dalla AV in conseguenza dell’inerzia del Commissario ad Acta, con il quale ha rappresentato che:
- sull’importo ancora dovuto, pari ad € 265.401,12 decorrerebbero dalla data del 22.10.2019 ulteriori interessi che, calcolati al tasso dell’8% annuo, ammonterebbero alla data del 31 luglio 2023 ad € 80.154,41, salvo ulteriore aggiornamento in corso di causa;
- sarebbe altresì dovuta la penalità di mora per ritardo, ai sensi dell’art. 114, co.2, lett. e) del C.P.A, per un importo totale pari € 37.447,01;
- sarebbero inoltre dovuti € 2.188,68 per spese legali liquidate dal TAR Lazio con sentenza n. 9400/2021 per un totale pari ad € 385.191,22;
Rilevato che con ordinanza collegiale n. 402 del 9 gennaio 2024 è stato ordinato all’Amministrazione di produrre dettagliata relazione sui fatti per cui è causa;
Atteso che l’Azienda sanitaria, in data 23 febbraio 2024 ha prodotto agli atti di causa, in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma n. 9400/2021, un ordinativo di pagamento a favore della ricorrente per euro 377.812,98, di cui € 265.401,12 quale residuo del capitale liquidato con lodo arbitrale n. 49/2011, € 76.610,03 a titolo di interessi legali maturati, € 33.898,63 per penalità di mora ex art. 114 c.p.a. ed € 1.903,20 per spese legali liquidate nella predetta sentenza;
Considerato che, di contro, la ricorrente, ha depositato un documento con il quale ha contestato il pagamento effettuato dalla Azienda sanitaria, sostenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere pari ad euro 407.088,96 ed in particolare che gli interessi maturati erano pari ad € 92.199,66, la penalità di mora era pari ad € 49.488,22, e le spese generali al 15% erano pari ad ulteriori € 225,00;
Vista l’ordinanza n. 7471 del 16 aprile 2024, con la quale il Collegio, ha sollecitato la resistente a depositare la relazione richiesta con la precedente ordinanza n. 402/2024;
Viste le note d’udienza del 14 ottobre 2024 con cui la ricorrente ha insistito sulla condanna della resistente al pagamento della somma quantificata in euro 43.142,97 (importo quantificato alla data del 15 ottobre 2024), oltre ulteriori spese occorrende ed interessi da calcolare fino alla data dell’effettivo soddisfo e all’ulteriore penalità di mora prevista dall’art. 114, co.4, C.P.A.;
Rilevato che, successivamente, in data 12 novembre 2024, AST ha depositato la Relazione prot. n 16590 del 12.11.28 a firma del Commissario Liquidatore dell’ex Asur RC in esecuzione delle ordinanze collegiali n. 402/2024 e n. 7471/2024, nonché memoria in vista dell’udienza del 2 dicembre;
Ritenuta la tempestività di tali depositi;
Atteso che nella predetta Relazione viene affermato che:
- l’importo pacificamente dovuto dall’ex AV 1 di Fano, già comprensivo di interessi legali, per come confermato anche dal verificatore, corrispondeva ad € 889.034,33;
- il Verificatore, nelle conclusioni della relazione del 28/05/2021, avrebbe specificato che: “gli interessi sono dovuti nella misura legale, posto che il lodo condannava l’Asur a corrisponderli dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al definitivo soddisfo”;
- la sentenza n. 9400/2021 di questo Tar, oggetto di ottemperanza, avrebbe ritenuto di aderire alle conclusioni del verificatore, confermando l’importo di € 889.034,33, già comprensivo di interessi legali, così come indicato nel ricorso introduttivo da parte ricorrente;
- la predetta sentenza n. 9400/2021 avrebbe anche accolto la domanda relativa alla condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. disponendo che: “l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna […]. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte […] il collegio precisa che la penalità di mora dovrà essere corrisposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza. Quanto invece alla data di decorrenza finale dell’astreinte la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ed attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta”;
- il saggio di interesse, da calcolare di volta in volta sulle somme residue dovute alla Ditta GR, rispetto all’importo iniziale di € 889.034,33, corrisposto mediante i pagamenti parziali nelle date 31/09/2019, 15/10/2019 e 22/10/2019, avrebbe dovuto essere esclusivamente quello legale;
- la ricorrente, successivamente alla sentenza 9400/2021, avrebbe erroneamente iniziato ad applicare sulle somme stabilite dal Lodo, gli interessi moratori pari all’8% non dovuti, anziché gli interessi legali;
- l’Amministrazione avrebbe pertanto versato erroneamente la somma di euro 377.812,98 anziché quella di euro 70.213,81;
- conseguentemente non sarebbe dovuto nulla alla sig.ra AN MA AV GR, ma al contrario, la predetta sarebbe tenuta alla restituzione alla Gestione Liquidatoria, della somma complessiva di € 307.582,23, oltre agli interessi legali decorrenti dal 22 febbraio 2024, poiché tale somma configurerebbe un indebito oggettivo non essendo dovuta;
Rilevato che la parte ricorrente ha controdedotto che in realtà “già nella memoria del 22/12/2020 e nella memoria di replica del 28/12/2020 depositata per la C.d.C. del 9.01.2021 e, dunque, ben prima della pubblicazione della sentenza n.9400/2021 depositata il 26/08/2021, furono dettagliatamente indicati gli importi con i saggi di interessi applicati (anche quello legale di mora) e dalla quale già era stato quantificato l’importo residuo del credito in complessivi euro 265.401,12”.
Atteso che parte ricorrente ha insistito nella condanna della resistente al pagamento del complessivo importo di € 43.142,97 (importo quantificato alla data del 15 ottobre 2024), oltre ulteriori spese occorrende ed interessi da calcolare fino alla data dell’effettivo soddisfo e alla ulteriore penalità di mora prevista dall’art. 114, co.4, C.P.A,;
Rilevato che, di contro, l’Amministrazione sostiene che nulla sarebbe dovuto alla sig.ra AN MA AV GR, ma al contrario, la predetta sarebbe tenuta alla restituzione alla Gestione Liquidatoria, della somma complessiva di € 307.582,23, oltre agli interessi legali decorrenti dal 22 febbraio 2024, poiché tale somma configurerebbe un indebito oggettivo ”.
L’ordinanza sopra riportata ha poi disposto una verificazione a cui doveva provvedere “ il Capo del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delegare a tal fine un dirigente del medesimo Dipartimento ”, disponendo che “b ) il verificatore dovrà calcolare gli interessi e la penalità di mora a tutt’oggi ancora dovuti, se dovuti, utilizzando i criteri e le modalità di calcolo già utilizzati dal precedente verificatore e indicate nella sentenza n. 4900/2021, non impugnata. Gli atti saranno tutti posti a disposizione del verificatore dietro formale richiesta del medesimo presso gli uffici di segreteria di questa stessa sezione. Nella relazione il Verificatore dovrà esplicitare i passaggi logici e matematici - in termini legali e contabili - utilizzati per arrivare al quantum ”.
Il Direttore Generale ha delegato “ il dott. Andrea Renzi, dirigente responsabile dell’ufficio VII della Direzione agenzie ed enti della fiscalità del Dipartimento delle finanze, a provvedere alla verificazione e ai relativi incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui alla motivazione dell’ordinanza medesima ”.
Il dott. Renzi ha depositato la propria relazione e tutta la documentazione il 27/28 gennaio 2025.
Parte ricorrente ha depositato una memoria con controdeduzioni alla verificazione sostenendo che “ il nuovo Verificatore, come già detto in precedenza, con opinioni ed interpretazioni personali, propendendo per la tesi dell’applicazione del tasso legale, ha sostenuto in modo non corretto e atecnico che il precedente verificatore aveva esaminato solamente il ricorso introduttivo e non la memoria del 22 dicembre 2020, provvedendo al solo calcolo con tale saggio. Ma è evidente che, in mancanza di un chiaro dato tecnico, è necessario effettuare un secondo calcolo, applicando alle somme dovute dal lodo il saggio commerciale e rimettere al Collegio la decisione inerente il saggio di interesse da applicare ”.
Anche la resistente ha depositato una propria memoria.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato alla luce della verificazione per la quale “ In conclusione, alla luce degli atti e dei documenti di causa, a parere dello Scrivente, nel calcolo degli interessi il tasso di interesse applicabile è solo quello legale ex art 1284, comma 1 c.c. e non quello maggiorato all’aliquota dell’8%. Simile parametro, inoltre, deve essere utilizzato anche per il calcolo delle penalità di mora e degli interessi sulle spese legali. Alla luce del pagamento effettuato dal commissario liquidatore in data 22.02.2024 (All. 7) non residuano ulteriori debiti a carico dell’Amministrazione (come da schema riepilogativo allegato in formato excel, All. 10) ed anzi, sussiste un pagamento in eccesso rispetto a quello dovuto, pari a euro 328.086,84 ”.
In particolare, è da rilevare che risulta corretto il calcolo degli interessi quali interessi legali, posto che l’ordinanza che ha disposto la verificazione ha precisato che il verificatore doveva utilizzare “ i criteri e le modalità di calcolo già utilizzati dal precedente verificatore e indicate nella sentenza n. 4900/2021 ”.
La prima verificazione ha rilevato l’applicazione degli interessi legali deducendo che “ a partire dal momento della sottoscrizione del lodo arbitrale, non si sono verificate cause di alcuna sorta aventi l’effetto di interrompere la produzione di interessi legali su detto capitale ”.
La sentenza del 26 agosto 2021 n. 9400, ha aderito alle conclusioni a cui era pervenuto il primo verificatore.
Pertanto, dato che con l’ordinanza n. 22029/2024 (con la quale è stata disposta la seconda verificazione) è stato disposto che questa verificazione dovesse essere effettuata secondo quanto già effettuato dal primo verificatore, risulta corretto il calcolo effettuato nella relazione in esame che ha disposto l’applicazione degli interessi legali.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto risultando che l’AST ha già corrisposto quanto richiesto da parte ricorrente.
Le spese del Verificatore sono poste a carico di parte ricorrente e verranno liquidate separatamente a seguito di richiesta da parte del Verificatore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese di verificazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RI TT, Presidente
IA LA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA | MA RI TT |
IL SEGRETARIO