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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/12/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2522 /2025
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EU UN, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate..
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2522/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via Carducci, 25, presso lo studio dell'avv. Santo
EL, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via San Francesco da
Paola, 14, presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in
Pag. 1 di 5 atti, giusta procura conferita , responsabile contenzioso Calabria, autorizzato con Persona_2 procura speciale, autenticata per atto Notaio Roma repertorio n. 181515, raccolta Persona_3
n. 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di annullare l'opposto avviso di addebito n. 39420160000832992000, per l'importo di €. 2.683,92, sotteso alla intimazione di pagamento n. 09420249005001373000 notificata in data 14 luglio 2025, per i motivi di fatto e di diritto esposti in ricorso, accertando la non debenza delle somme pretese con la intimazione di pagamento e l'estinzione della pretesa con essa avanzata;
condannare le parti resistenti, in relazione alle responsabilità accertate, al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, giusta notula spese depositata in atti;
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1 con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede “in via preliminare, di accertare il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva di in ordine all'eccezione sub a) in quanto afferenti l'attività CP_4 di esclusiva competenza dell'Ente impositore e, per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda esentare da qualsivoglia conseguenza in termini di condanna alle spese CP_4 disponendo la compensazione tra le parti;
Nel merito: 2) Accertare la piena esigibilità e attualità della pretesa stante l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali per tramite del PFA n. 09480
2016 00016085 000, degli AVI nn. 094 2019 9002217937 000 e 094 2022 9003859029 000 e, per
l'effetto, rigettare la domanda introduttiva in parte qua poiché infondata in fatto e diritto;
Accertare la piena esigibilità delle somme intimate dovendosi computare, unitamente all'ordinario termine di prescrizione, anche l'arco temporale dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni) durante il quale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione;
4) Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420160000832992000, dell'importo di €. 2.683,92, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249005001373000, notificata in data 14 luglio 2025.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento di notificazione, in violazione degli artt. 25 e 26
D.P.R. n. 602/73, nonché per violazione dell'art. 6 della legge n. 212/200; la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito.
Pag. 2 di 5 Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la regolare CP_1 notifica dell'avviso di addebito, dimostrandola con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento sottoscritto, in data 13 maggio 2016, dallo stesso ricorrente;
la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_5 legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'avviso di addebito;
l'interruzione dei termini di prescrizione attraverso:
• il preavviso di fermo amministrativo n. 09480 2016 00016085 000, notificato, a dire dell'agente della riscossione, in data 22 ottobre 2016, mediante il tentativo di recapito a mezzo p.e.c. non andato a buon fine, e successivo deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, presso la competente CCIIA.
• l'intimazione di pagamento n. 094 2019 9002217937 000, notificata, sempre a dire dell'agente della riscossione, il 30 marzo 2019, sempre mediante il tentativo di recapito a mezzo p.e.c., non andato a buon fine perché l'indirizzo estratto da INIPEC non è risultato valido ed attivo, e successivo deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del
D.P.R. n. 602/1973, presso la competente CCIIA.
• l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9003859029 000, sempre a dire dell'
[...]
, notificata il 31/05/2022, mediate deposito presso la casa comunale e Controparte_5 invio, con raccomandata n. 69645237233-3, dell'avviso di deposito nella casa comunale, che, però è ritornato al mittente, l'11 febbraio 2023, per indirizzo insufficiente/compiuta giacenza.
L ha eccepito anche la sospensione della prescrizione nel periodo Controparte_5 covid19
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito, soggetta alla decadenza di 40 giorni dalla notifica;
e ex art. 615 cpc nella parte in cui ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Quest'ultima opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Pag. 3 di 5 Innanzitutto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_5
in entrambe le due fattispecie di opposizione, poiché sia l'art. 24 sia l'art. 29 del D.L.gs
[...]
n. 46/1999 prevedono la notifica del ricorso al solo ente impositore, per cui l' Controparte_5
non venendo a conoscenza del ricorso non può essere considerata legittimata passiva.
[...]
L'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è inammissibile poiché l' ha dimostrato che CP_1
l'avviso di addebito è stato notificato direttamente al destinatario in data 13 maggio 2016, per cui l'opposizione andava proposta entro il termine di 40 giorni da quest'ultima data, mentre il ricorso è stato depositato il 30 luglio 2025, oltre il termine di 40 giorni.
È, invece, ammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc e, pertanto, occorre verificare se è maturata la prescrizione del credito a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
L'avviso di addebito è stato notificato il 13 maggio 2016.
Da tale data a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio sono abbondantemente decorsi i cinque anni utili per la prescrizione.
Gli atti indicati dall' quali atti interruttivi della prescrizione non Controparte_5 sono tali.
Le tentate notifiche a mezzo pec non sono corredate dalla prova dell'avvenuto deposito presso la competente CCIIA, documento che consente di verificare il contenuto del deposito e la sua regolarità, e della prova della pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima
Camera di Commercio, richiesti dalla normativa per la regolarità della notifica.
Non è, dunque, provato, per le notifiche a mezzo pec, il rispetto del disposto normativo di cui all'art
26 del DPR n. 602/1973.
Per entrambe le notifiche a mezzo pec è stato depositato in atti l'avviso di deposito.
L'avviso di deposito presso la Camera di Commercio del preavviso di fermo amministrativo n.
09480201600016085000 risulta spedito e notificato al destinatario il 26 ottobre 2016, con raccomandata n. 67218497934-0, mentre quello relativo all'intimazione di pagamento n. 094 2019
9002217937 000 risulta depositato agli atti del presente giudizio ma non risulta la sua spedizione e la sua ricezione da parte del destinatario.
L'intimazione di pagamento depositata presso la casa comunale non può essere considerata atto interruttivo della prescrizione poiché l'avviso informativo è stato restituito al mittente per indirizzo insufficiente/compita giacenza. Dicitura confusionaria che non consente di ritenere notificata la suddetta intimazione di pagamento.
Il credito portato dall'avviso di addebito opposto è dunque prescritto essendo intercorso, tra la data del 13 maggio 2016, di notifica dell'avviso di addebito, e quella del 14 luglio 2025, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, un lasso di tempo di ben 9 anni,
Pag. 4 di 5 comprensivi dei 5 anni voluti, dalla legge n.335/1995, per il maturare della prescrizione e 4 anni che comprendono abbondantemente il periodo della sospensione covid19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed a favore della CP_1 parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Santo EL, che ha fatto richiesta. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
EU UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. Dichiara inammissibile il ricorso proposto ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999;
3. Accoglie per il resto il ricorso e dichiara prescritto il credito di €. 2.683,92, portato dall'avviso di addebito n. 39420160000832992000, notificato il 13 maggio 2016, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249005001373000, notificata il 14 luglio 2025, e, pertanto dichiara estinto l'obbligo di pagamento;
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Santo Parte_1
EL, che ha fatto richiesta.
Palmi, 23 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
EU UN
Pag. 5 di 5
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EU UN, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate..
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2522/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via Carducci, 25, presso lo studio dell'avv. Santo
EL, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via San Francesco da
Paola, 14, presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in
Pag. 1 di 5 atti, giusta procura conferita , responsabile contenzioso Calabria, autorizzato con Persona_2 procura speciale, autenticata per atto Notaio Roma repertorio n. 181515, raccolta Persona_3
n. 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di annullare l'opposto avviso di addebito n. 39420160000832992000, per l'importo di €. 2.683,92, sotteso alla intimazione di pagamento n. 09420249005001373000 notificata in data 14 luglio 2025, per i motivi di fatto e di diritto esposti in ricorso, accertando la non debenza delle somme pretese con la intimazione di pagamento e l'estinzione della pretesa con essa avanzata;
condannare le parti resistenti, in relazione alle responsabilità accertate, al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, giusta notula spese depositata in atti;
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1 con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede “in via preliminare, di accertare il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva di in ordine all'eccezione sub a) in quanto afferenti l'attività CP_4 di esclusiva competenza dell'Ente impositore e, per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda esentare da qualsivoglia conseguenza in termini di condanna alle spese CP_4 disponendo la compensazione tra le parti;
Nel merito: 2) Accertare la piena esigibilità e attualità della pretesa stante l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali per tramite del PFA n. 09480
2016 00016085 000, degli AVI nn. 094 2019 9002217937 000 e 094 2022 9003859029 000 e, per
l'effetto, rigettare la domanda introduttiva in parte qua poiché infondata in fatto e diritto;
Accertare la piena esigibilità delle somme intimate dovendosi computare, unitamente all'ordinario termine di prescrizione, anche l'arco temporale dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni) durante il quale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione;
4) Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420160000832992000, dell'importo di €. 2.683,92, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249005001373000, notificata in data 14 luglio 2025.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento di notificazione, in violazione degli artt. 25 e 26
D.P.R. n. 602/73, nonché per violazione dell'art. 6 della legge n. 212/200; la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito.
Pag. 2 di 5 Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la regolare CP_1 notifica dell'avviso di addebito, dimostrandola con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento sottoscritto, in data 13 maggio 2016, dallo stesso ricorrente;
la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_5 legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'avviso di addebito;
l'interruzione dei termini di prescrizione attraverso:
• il preavviso di fermo amministrativo n. 09480 2016 00016085 000, notificato, a dire dell'agente della riscossione, in data 22 ottobre 2016, mediante il tentativo di recapito a mezzo p.e.c. non andato a buon fine, e successivo deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, presso la competente CCIIA.
• l'intimazione di pagamento n. 094 2019 9002217937 000, notificata, sempre a dire dell'agente della riscossione, il 30 marzo 2019, sempre mediante il tentativo di recapito a mezzo p.e.c., non andato a buon fine perché l'indirizzo estratto da INIPEC non è risultato valido ed attivo, e successivo deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del
D.P.R. n. 602/1973, presso la competente CCIIA.
• l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9003859029 000, sempre a dire dell'
[...]
, notificata il 31/05/2022, mediate deposito presso la casa comunale e Controparte_5 invio, con raccomandata n. 69645237233-3, dell'avviso di deposito nella casa comunale, che, però è ritornato al mittente, l'11 febbraio 2023, per indirizzo insufficiente/compiuta giacenza.
L ha eccepito anche la sospensione della prescrizione nel periodo Controparte_5 covid19
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito, soggetta alla decadenza di 40 giorni dalla notifica;
e ex art. 615 cpc nella parte in cui ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Quest'ultima opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Pag. 3 di 5 Innanzitutto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_5
in entrambe le due fattispecie di opposizione, poiché sia l'art. 24 sia l'art. 29 del D.L.gs
[...]
n. 46/1999 prevedono la notifica del ricorso al solo ente impositore, per cui l' Controparte_5
non venendo a conoscenza del ricorso non può essere considerata legittimata passiva.
[...]
L'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è inammissibile poiché l' ha dimostrato che CP_1
l'avviso di addebito è stato notificato direttamente al destinatario in data 13 maggio 2016, per cui l'opposizione andava proposta entro il termine di 40 giorni da quest'ultima data, mentre il ricorso è stato depositato il 30 luglio 2025, oltre il termine di 40 giorni.
È, invece, ammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc e, pertanto, occorre verificare se è maturata la prescrizione del credito a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
L'avviso di addebito è stato notificato il 13 maggio 2016.
Da tale data a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio sono abbondantemente decorsi i cinque anni utili per la prescrizione.
Gli atti indicati dall' quali atti interruttivi della prescrizione non Controparte_5 sono tali.
Le tentate notifiche a mezzo pec non sono corredate dalla prova dell'avvenuto deposito presso la competente CCIIA, documento che consente di verificare il contenuto del deposito e la sua regolarità, e della prova della pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima
Camera di Commercio, richiesti dalla normativa per la regolarità della notifica.
Non è, dunque, provato, per le notifiche a mezzo pec, il rispetto del disposto normativo di cui all'art
26 del DPR n. 602/1973.
Per entrambe le notifiche a mezzo pec è stato depositato in atti l'avviso di deposito.
L'avviso di deposito presso la Camera di Commercio del preavviso di fermo amministrativo n.
09480201600016085000 risulta spedito e notificato al destinatario il 26 ottobre 2016, con raccomandata n. 67218497934-0, mentre quello relativo all'intimazione di pagamento n. 094 2019
9002217937 000 risulta depositato agli atti del presente giudizio ma non risulta la sua spedizione e la sua ricezione da parte del destinatario.
L'intimazione di pagamento depositata presso la casa comunale non può essere considerata atto interruttivo della prescrizione poiché l'avviso informativo è stato restituito al mittente per indirizzo insufficiente/compita giacenza. Dicitura confusionaria che non consente di ritenere notificata la suddetta intimazione di pagamento.
Il credito portato dall'avviso di addebito opposto è dunque prescritto essendo intercorso, tra la data del 13 maggio 2016, di notifica dell'avviso di addebito, e quella del 14 luglio 2025, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, un lasso di tempo di ben 9 anni,
Pag. 4 di 5 comprensivi dei 5 anni voluti, dalla legge n.335/1995, per il maturare della prescrizione e 4 anni che comprendono abbondantemente il periodo della sospensione covid19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed a favore della CP_1 parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Santo EL, che ha fatto richiesta. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
EU UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. Dichiara inammissibile il ricorso proposto ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999;
3. Accoglie per il resto il ricorso e dichiara prescritto il credito di €. 2.683,92, portato dall'avviso di addebito n. 39420160000832992000, notificato il 13 maggio 2016, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249005001373000, notificata il 14 luglio 2025, e, pertanto dichiara estinto l'obbligo di pagamento;
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Santo Parte_1
EL, che ha fatto richiesta.
Palmi, 23 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
EU UN
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