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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40948/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to BRANDOLINI Parte_1
LOUM FRANCIS
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to CAROTENUTO ANTONIO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, riassumendo il giudizio inizialmente incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, all'esito della sentenza di dichiarazione del parziale difetto di giurisdizione per la parte relativa ai crediti di natura contributiva e previdenziale
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva in primis, la tardività della riassunzione e l'inammissibilità del ricorso e contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza, parte convenuta ribadiva l'eccezione di tardività della riassunzione ed il Giudice ordinava alla parte opponente di depositare prova della comunicazione della sentenza.
La causa veniva quindi discussa e decisa.
Con sentenza n. 6257/2024 la CGT di primo grado di Roma ha così disposto:
In memoria, l'opposta ha rilevato in apertura che il ricorso in riassunzione del giudizio presso questo Tribunale era stato tardivamente depositato.
In prima udienza, ha ulteriormente insistito in via preliminare per CP_2
l'estinzione del giudizio.
Ora, il ricorso è stato depositato l'8.11.2024, ma nonostante il provvedimento del giudice, l'opponente non ha depositato la prova della comunicazione della sentenza, dalla quale decorreva il termine per la riassunzione.
Pag. 2 di 3 Per conseguenza, la parte ricorrente non ha assolto all'onere su di lei gravante di provare la tempestività della riassunzione, ai fini della traslatio iudicii.
Dunque, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 307 cpc.
L'adozione in questo caso della forma della sentenza scaturisce dalla valutazione della controversia tra le parti sul punto relativo al fatto estintivo.
Per conseguenza, il regime delle spese dovrà seguire il principio generale della soccombenza e non quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 310 cpc. Le spese sono dunque a carico della parte opponente La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (materia trattata), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio, tenendo conto delle questioni esaminate. Va inoltre riconosciuta una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
835,00, oltre iva e cpa se dovuti, da distrarsi.
17/04/2025 Il Giudice
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40948/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to BRANDOLINI Parte_1
LOUM FRANCIS
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to CAROTENUTO ANTONIO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, riassumendo il giudizio inizialmente incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, all'esito della sentenza di dichiarazione del parziale difetto di giurisdizione per la parte relativa ai crediti di natura contributiva e previdenziale
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva in primis, la tardività della riassunzione e l'inammissibilità del ricorso e contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza, parte convenuta ribadiva l'eccezione di tardività della riassunzione ed il Giudice ordinava alla parte opponente di depositare prova della comunicazione della sentenza.
La causa veniva quindi discussa e decisa.
Con sentenza n. 6257/2024 la CGT di primo grado di Roma ha così disposto:
In memoria, l'opposta ha rilevato in apertura che il ricorso in riassunzione del giudizio presso questo Tribunale era stato tardivamente depositato.
In prima udienza, ha ulteriormente insistito in via preliminare per CP_2
l'estinzione del giudizio.
Ora, il ricorso è stato depositato l'8.11.2024, ma nonostante il provvedimento del giudice, l'opponente non ha depositato la prova della comunicazione della sentenza, dalla quale decorreva il termine per la riassunzione.
Pag. 2 di 3 Per conseguenza, la parte ricorrente non ha assolto all'onere su di lei gravante di provare la tempestività della riassunzione, ai fini della traslatio iudicii.
Dunque, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 307 cpc.
L'adozione in questo caso della forma della sentenza scaturisce dalla valutazione della controversia tra le parti sul punto relativo al fatto estintivo.
Per conseguenza, il regime delle spese dovrà seguire il principio generale della soccombenza e non quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 310 cpc. Le spese sono dunque a carico della parte opponente La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (materia trattata), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio, tenendo conto delle questioni esaminate. Va inoltre riconosciuta una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
835,00, oltre iva e cpa se dovuti, da distrarsi.
17/04/2025 Il Giudice
Pag. 3 di 3