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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
5692/2025
RE BBLICA ITALIA PU
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 26/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5692/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Ciulla Salvatore come da c.f. C.F. 1
,
procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso lo studio del procuratore di fiducia in Catania
Corso delle Province 116;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. P.IVA 1 con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto indebito su NASPI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 06.06.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di
"Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione ed altresì il diritto a trattenere i ratei già percepiti relativamente all'indennità NASPI riconosciuta con provvedimento dell' CP_1 n. 942983/2024.
Conseguentemente e per l'effetto disapplicare e/o revocare e / annullare il provvedimento del
24.02.2025, in quanto illegittimo (...)". Premetteva in fatto di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte_2 in data 05/08/2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, dapprima a tempo determinato e successivamente convertito a tempo indeterminato, con la mansione di macellaio. In data 30.01.2024 la società datrice di lavoro comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa al ricorrente odierno, con decorrenza dal 09.01.2024. Parte ricorrente dichiarava di avere impugnato il licenziamento e di avere introdotto un giudizio iscritto al n. 4866/2024 R.G. dinanzi il Tribunale Lavoro di Catania per accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, stante l'inesistenza dei fatti contestati.
Detto giudizio si concludeva con la sentenza n. 5626/2024 del 13.12.2024 in cui il Tribunale condannava la società datrice di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria come per legge.
Il ricorrente odierno con PEC del 18.12.2024 ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 comma 3
D.Lgs. n. 23/2015, comunicando alla società datoriale di non volere più rientrare nel posto di lavoro.
Successivamente la società medesima ha impugnato la sentenza del Tribunale Lavoro Catania sopra indicata e pertanto è pendente un giudizio in Corte di Appello n. 34/2025 R.G. CP la domanda per Nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente odierno ha presentato all'
l'erogazione di indennità di disoccupazione AS inizialmente accolta. Con provvedimento del
24.02.2025 1' CP_1 comunicava l'avvenuto accertamento di somme indebitamente percepite, riferite al periodo intercorso dal 09.03.2024 al 30.09.2024 ed ha richiesto la restituzione dell'importo complessivo di euro 7.952,21.
Avverso tale provvedimento il ricorrente odierno ha proposto ricorso amministrativo n.
AMM/PRS/2025/18787 del 06.03.2025. Detto ricorso è stato rigettato dal Controparte_3 con la seguente motivazione: "visto che la sentenza del Tribunale di Catania è retroattiva;
visto che secondo il d.lgs.22/2025 un requisito della AS è lo stato di disoccupazione volontaria, si è appurato, dunque, che la domanda NASPI 942983/2024 non era dovuta e, per rispettare il suddetto decreto legislativo, è stata predisposta la revoca".
Posta tale premessa, a sostegno del ricorso eccepiva e deduceva la sussistenza nella fattispecie dei requisiti per l'erogazione del beneficio AS che ha la funzione di fornite tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che, in conseguenza di tale perdita, si trovino in uno stato di fortuita disoccupazione.
Parte ricorrente evocava la normativa ( D.Lgs. 23/2015) e la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto. Evocava altresì la giurisprudenza di merito intervenuta sulla specifica questione afferente al licenziamento intimato per giusta causa e poi giudicato nullo /illegittimo in cui il lavoratore reintegrato ha diritto alla tutela risarcitoria, anche nel caso in cui abbia risolto il rapporto di lavoro esercitando il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva di reintegra. Anche in tale caso era stato CP ariconosciuto dal Giudice di merito il diritto a trattenere la AS già ricevuta, condannando corrispondere gli ulteriori ratei maturati. Evidenziava che nella fattispecie concreta sussistevano tutti i requisiti richiamati dalla pronuncia del Tribunale di merito ( Tribunale. Udine, Sez. Lav. Sentenza
100/2022) che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento addebitando al lavoratore accuse gravissime, non provate in giudizio;
la sentenza citata aveva riconosciuto la legittimità della scelta fatta dal lavoratore, pur reintegrato di diritto, di non ritornare a lavorare in un contesto di ostilità verso il lavoratore medesimo e di trattenere i ratei ricevuti a titolo di AS, evidenziava l'omogeneità tra la fattispecie concreta e quella oggetto di sentenza del Tribunale di merito. Evidenziava la circostanza di avere restituito all' CP_1 il rateo AS corrispondente al rateo 03.09.2024, poiché il ricorrente aveva trovato altra occupazione presso altra società. Chiedeva pertanto al Tribunale adito di riconoscere il proprio diritto a percepire la AS ed a trattenere i ratei percepiti dal 09.03.2024 al
30.09.2024.
CP Successivamente si costituiva a mezzo proprio difensore con memoria in cui difendeva la legittimità del proprio provvedimento di revoca della AS e contestazione di indebito e restituzione della somma di euro 7.952,21. Deduceva che nella fattispecie erano venuti meno i presupposti di erogazione del beneficio e lo stato stesso di disoccupazione involontaria poiché era intervenuta la sentenza che annullava il licenziamento ritenuto illegittimo ed era altresì intervenuta la scelta del lavoratore di rinunciare alla reintegra nel posto di lavoro e percepire l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 Decreto legislativo 23/2015. Tale scelta del lavoratore comportava la cessazione del rapporto lavorativo alla data del 18.12.2024, iniziato in data 05.08.2019. Pertanto l' CP_1 deduceva che l'illegittimità del licenziamento riconosciuta dalla sentenza aveva prodotto effetto retroattivo e la scelta del ricorrente odierno di richiedere l'indennità di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015, come già richiamato, aveva fatto venire meno lo stato di disoccupazione involontaria del ricorrente, che era posto a base della AS, di cui si chiedeva rimborso.
Documentava l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Successivamente questo giudice è stato delegato per la decisione del procedimento all'esame, sono state fissate le modalità cartolari della udienza di trattazione e decisione e art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno eccepito in ordine tale modalità di trattazione del giudizio nei termini all'uopo assegnati, acquisite le note come in atti depositate, il procedimento viene concluso con il presente provvedimento.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Con provvedimento del 24.02.2025 comunicato al ricorrente, l' Controparte_4 precisava che a seguito di verifiche eseguite, era emerso che il ricorrente odierno aveva ricevuto, in riferimento al periodo intercorso dal 09.03.2024 al 30.09.2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione
Indennità di Disoccupazione NASPI n. 942983/2024 per un importo complessivo di euro 7952,21 per la seguente motivazione: "è stata disposta indennità di disoccupazione AS parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge ". L' Controparte_4 sostiene che la restituzione della indennità di disoccupazione debba essere disposta non solo nel caso in cui intervenga una sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento ma altresì nel caso in cui il lavoratore, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, abbia richiesto al datore di lavoro il pagamento dell'indennità economica, non assoggettata a contribuzione previdenziale, prevista dall'art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015 perché tale alternativa richiesta determina per legge la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'illegittimità del licenziamento nella fattispecie, che riguarda un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, risulta documentalmente provata dalla sentenza n. 5626/2024 del 13.12.2024, resa nel giudizio n. 4695/2024
R.G. depositata dal ricorrente medesimo. Con tale sentenza la società datrice di lavoro è stata condannata alla reintegrazione del ricorrente odierno nel posto di lavoro e nel pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
L'ente resistente ha documentato nella fattispecie che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (che ha riconosciuto illegittimo il licenziamento) sebbene non definitiva, ha prodotto l'effetto dell'annullamento del licenziamento per giusta causa trasmesso con comunicazione
Pt_2 n. 1608724235847705 ed il conseguente versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro.
In conseguenza della scelta del ricorrente di non volere rientrare nel posto di lavoro, chiedendo alla società datrice di lavoro il pagamento della indennità di cui all'art. 2, comma 3 D.Lgs. 23/2015, il rapporto di lavoro iniziato in data 05.08.2019 è cessato definitivamente, facendo venire meno il requisito della disoccupazione involontaria posto alla base dell'indennità AS.
Pertanto la richiesta di restituzione dei ratei percepiti dal ricorrente si fonda su questa previsione normativa, come richiamata in memoria di costituzione dell'ente.
L'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 04/03/2025 n. 23 dispone;
"Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni.
In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'art. 2, comma 3.
A sua volta l'art. 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 23/2015 che trova applicazione nella fattispecie dispone:" Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a ripendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione."
Pertanto alla luce della scelta eseguita dal lavoratore nella fattispecie_di richiedere l'indennità di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 23/2015 il rapporto di lavoro è cessato e pertanto nei fatti è venuto meno il requisito della disoccupazione involontaria del lavoratore, quanto piuttosto è presente una scelta ponderata del ricorrente. Pertanto la contestazione dell'indebito e la richiesta di recupero delle somme versata come indicata nel provvedimento del 24/02/2025 appare legittima.
Questo giudice conosce la giurisprudenza indicata dal ricorrente ove l'indennità AS è mantenuta, come richiamato in svariate pronunce da ultimo la sentenza a SS.UU. Cassazione n. 23876/2025.
Tale pronuncia tuttavia attiene ad una diversa normativa e ad un diverso quadro di riferimento e si riferisce a fattispecie diversa rispetto il licenziamento illegittimo sanzionato da giudice. La pronuncia fa riferimento all'abusiva reiterazione dei contratti a termine e all'indennità risarcitoria che viene regolata dall'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010. L'indennità di cui in sentenza ha una funzione completamente diversa dalla indennità della fattispecie all'esame.
La sentenza considera altresì la cumulabilità della AS con la indennità risarcitoria per l'illegittima assunzione a tempo determinato, essendo dette tutele rispondenti ad esigenze diverse. Tuttavia evidenzia il giudice che la sentenza recente e importante delle Sezioni Unite non risulta conferente alla fattispecie, in cui l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015 svolge funzione distante e diversa dall'indennità di cui 32, comma 5, L. 183/2010. Quest'ultima infatti ha la finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La fattispecie che ci occupa invece attiene al licenziamento valutato illegittimo dal giudice che condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di indennità risarcitoria nella misura stabilita nella misura dal medesimo art. art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015, la legge prevede la condanna al pagamento dei contributi. Prevede infine la facoltà di scegliere l'indennità al posto della reintegrazione nel posto di lavoro, nella misura di cui all'art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2015. Nella CP fattispecie il recupero dell' è legittimo poiché in tale evenienza cessa alla radice il rapporto di lavoro per scelta del lavoratore che ponderatamente non si sente di continuare a lavorare presso il datore di lavoro con cui è sorto il contenzioso, in un ambiente non più sereno .
Non sussiste il requisito della disoccupazione involontaria e la AS nella fattispecie viene CP legittimamente revocata e recuperata dall'
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. In riferimento alle spese di giudizio, la dichiarazione reddituale del ricorrente ed i limiti reddituali in atti dichiarati, oltre la peculiarità della fattispecie e l'intervento delle novità giurisprudenziali esaminate, sebbene non direttamente afferenti alla fattispecie, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5692/2025 R.G. disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma la legittimità del provvedimento impugnato del 24.02.2025; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 22/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
RE BBLICA ITALIA PU
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 26/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5692/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Ciulla Salvatore come da c.f. C.F. 1
,
procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso lo studio del procuratore di fiducia in Catania
Corso delle Province 116;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. P.IVA 1 con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto indebito su NASPI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 06.06.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di
"Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione ed altresì il diritto a trattenere i ratei già percepiti relativamente all'indennità NASPI riconosciuta con provvedimento dell' CP_1 n. 942983/2024.
Conseguentemente e per l'effetto disapplicare e/o revocare e / annullare il provvedimento del
24.02.2025, in quanto illegittimo (...)". Premetteva in fatto di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte_2 in data 05/08/2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, dapprima a tempo determinato e successivamente convertito a tempo indeterminato, con la mansione di macellaio. In data 30.01.2024 la società datrice di lavoro comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa al ricorrente odierno, con decorrenza dal 09.01.2024. Parte ricorrente dichiarava di avere impugnato il licenziamento e di avere introdotto un giudizio iscritto al n. 4866/2024 R.G. dinanzi il Tribunale Lavoro di Catania per accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, stante l'inesistenza dei fatti contestati.
Detto giudizio si concludeva con la sentenza n. 5626/2024 del 13.12.2024 in cui il Tribunale condannava la società datrice di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria come per legge.
Il ricorrente odierno con PEC del 18.12.2024 ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 comma 3
D.Lgs. n. 23/2015, comunicando alla società datoriale di non volere più rientrare nel posto di lavoro.
Successivamente la società medesima ha impugnato la sentenza del Tribunale Lavoro Catania sopra indicata e pertanto è pendente un giudizio in Corte di Appello n. 34/2025 R.G. CP la domanda per Nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente odierno ha presentato all'
l'erogazione di indennità di disoccupazione AS inizialmente accolta. Con provvedimento del
24.02.2025 1' CP_1 comunicava l'avvenuto accertamento di somme indebitamente percepite, riferite al periodo intercorso dal 09.03.2024 al 30.09.2024 ed ha richiesto la restituzione dell'importo complessivo di euro 7.952,21.
Avverso tale provvedimento il ricorrente odierno ha proposto ricorso amministrativo n.
AMM/PRS/2025/18787 del 06.03.2025. Detto ricorso è stato rigettato dal Controparte_3 con la seguente motivazione: "visto che la sentenza del Tribunale di Catania è retroattiva;
visto che secondo il d.lgs.22/2025 un requisito della AS è lo stato di disoccupazione volontaria, si è appurato, dunque, che la domanda NASPI 942983/2024 non era dovuta e, per rispettare il suddetto decreto legislativo, è stata predisposta la revoca".
Posta tale premessa, a sostegno del ricorso eccepiva e deduceva la sussistenza nella fattispecie dei requisiti per l'erogazione del beneficio AS che ha la funzione di fornite tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che, in conseguenza di tale perdita, si trovino in uno stato di fortuita disoccupazione.
Parte ricorrente evocava la normativa ( D.Lgs. 23/2015) e la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto. Evocava altresì la giurisprudenza di merito intervenuta sulla specifica questione afferente al licenziamento intimato per giusta causa e poi giudicato nullo /illegittimo in cui il lavoratore reintegrato ha diritto alla tutela risarcitoria, anche nel caso in cui abbia risolto il rapporto di lavoro esercitando il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva di reintegra. Anche in tale caso era stato CP ariconosciuto dal Giudice di merito il diritto a trattenere la AS già ricevuta, condannando corrispondere gli ulteriori ratei maturati. Evidenziava che nella fattispecie concreta sussistevano tutti i requisiti richiamati dalla pronuncia del Tribunale di merito ( Tribunale. Udine, Sez. Lav. Sentenza
100/2022) che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento addebitando al lavoratore accuse gravissime, non provate in giudizio;
la sentenza citata aveva riconosciuto la legittimità della scelta fatta dal lavoratore, pur reintegrato di diritto, di non ritornare a lavorare in un contesto di ostilità verso il lavoratore medesimo e di trattenere i ratei ricevuti a titolo di AS, evidenziava l'omogeneità tra la fattispecie concreta e quella oggetto di sentenza del Tribunale di merito. Evidenziava la circostanza di avere restituito all' CP_1 il rateo AS corrispondente al rateo 03.09.2024, poiché il ricorrente aveva trovato altra occupazione presso altra società. Chiedeva pertanto al Tribunale adito di riconoscere il proprio diritto a percepire la AS ed a trattenere i ratei percepiti dal 09.03.2024 al
30.09.2024.
CP Successivamente si costituiva a mezzo proprio difensore con memoria in cui difendeva la legittimità del proprio provvedimento di revoca della AS e contestazione di indebito e restituzione della somma di euro 7.952,21. Deduceva che nella fattispecie erano venuti meno i presupposti di erogazione del beneficio e lo stato stesso di disoccupazione involontaria poiché era intervenuta la sentenza che annullava il licenziamento ritenuto illegittimo ed era altresì intervenuta la scelta del lavoratore di rinunciare alla reintegra nel posto di lavoro e percepire l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 Decreto legislativo 23/2015. Tale scelta del lavoratore comportava la cessazione del rapporto lavorativo alla data del 18.12.2024, iniziato in data 05.08.2019. Pertanto l' CP_1 deduceva che l'illegittimità del licenziamento riconosciuta dalla sentenza aveva prodotto effetto retroattivo e la scelta del ricorrente odierno di richiedere l'indennità di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015, come già richiamato, aveva fatto venire meno lo stato di disoccupazione involontaria del ricorrente, che era posto a base della AS, di cui si chiedeva rimborso.
Documentava l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Successivamente questo giudice è stato delegato per la decisione del procedimento all'esame, sono state fissate le modalità cartolari della udienza di trattazione e decisione e art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno eccepito in ordine tale modalità di trattazione del giudizio nei termini all'uopo assegnati, acquisite le note come in atti depositate, il procedimento viene concluso con il presente provvedimento.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Con provvedimento del 24.02.2025 comunicato al ricorrente, l' Controparte_4 precisava che a seguito di verifiche eseguite, era emerso che il ricorrente odierno aveva ricevuto, in riferimento al periodo intercorso dal 09.03.2024 al 30.09.2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione
Indennità di Disoccupazione NASPI n. 942983/2024 per un importo complessivo di euro 7952,21 per la seguente motivazione: "è stata disposta indennità di disoccupazione AS parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge ". L' Controparte_4 sostiene che la restituzione della indennità di disoccupazione debba essere disposta non solo nel caso in cui intervenga una sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento ma altresì nel caso in cui il lavoratore, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, abbia richiesto al datore di lavoro il pagamento dell'indennità economica, non assoggettata a contribuzione previdenziale, prevista dall'art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015 perché tale alternativa richiesta determina per legge la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'illegittimità del licenziamento nella fattispecie, che riguarda un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, risulta documentalmente provata dalla sentenza n. 5626/2024 del 13.12.2024, resa nel giudizio n. 4695/2024
R.G. depositata dal ricorrente medesimo. Con tale sentenza la società datrice di lavoro è stata condannata alla reintegrazione del ricorrente odierno nel posto di lavoro e nel pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
L'ente resistente ha documentato nella fattispecie che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (che ha riconosciuto illegittimo il licenziamento) sebbene non definitiva, ha prodotto l'effetto dell'annullamento del licenziamento per giusta causa trasmesso con comunicazione
Pt_2 n. 1608724235847705 ed il conseguente versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro.
In conseguenza della scelta del ricorrente di non volere rientrare nel posto di lavoro, chiedendo alla società datrice di lavoro il pagamento della indennità di cui all'art. 2, comma 3 D.Lgs. 23/2015, il rapporto di lavoro iniziato in data 05.08.2019 è cessato definitivamente, facendo venire meno il requisito della disoccupazione involontaria posto alla base dell'indennità AS.
Pertanto la richiesta di restituzione dei ratei percepiti dal ricorrente si fonda su questa previsione normativa, come richiamata in memoria di costituzione dell'ente.
L'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 04/03/2025 n. 23 dispone;
"Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni.
In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'art. 2, comma 3.
A sua volta l'art. 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 23/2015 che trova applicazione nella fattispecie dispone:" Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a ripendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione."
Pertanto alla luce della scelta eseguita dal lavoratore nella fattispecie_di richiedere l'indennità di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 23/2015 il rapporto di lavoro è cessato e pertanto nei fatti è venuto meno il requisito della disoccupazione involontaria del lavoratore, quanto piuttosto è presente una scelta ponderata del ricorrente. Pertanto la contestazione dell'indebito e la richiesta di recupero delle somme versata come indicata nel provvedimento del 24/02/2025 appare legittima.
Questo giudice conosce la giurisprudenza indicata dal ricorrente ove l'indennità AS è mantenuta, come richiamato in svariate pronunce da ultimo la sentenza a SS.UU. Cassazione n. 23876/2025.
Tale pronuncia tuttavia attiene ad una diversa normativa e ad un diverso quadro di riferimento e si riferisce a fattispecie diversa rispetto il licenziamento illegittimo sanzionato da giudice. La pronuncia fa riferimento all'abusiva reiterazione dei contratti a termine e all'indennità risarcitoria che viene regolata dall'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010. L'indennità di cui in sentenza ha una funzione completamente diversa dalla indennità della fattispecie all'esame.
La sentenza considera altresì la cumulabilità della AS con la indennità risarcitoria per l'illegittima assunzione a tempo determinato, essendo dette tutele rispondenti ad esigenze diverse. Tuttavia evidenzia il giudice che la sentenza recente e importante delle Sezioni Unite non risulta conferente alla fattispecie, in cui l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015 svolge funzione distante e diversa dall'indennità di cui 32, comma 5, L. 183/2010. Quest'ultima infatti ha la finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La fattispecie che ci occupa invece attiene al licenziamento valutato illegittimo dal giudice che condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di indennità risarcitoria nella misura stabilita nella misura dal medesimo art. art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015, la legge prevede la condanna al pagamento dei contributi. Prevede infine la facoltà di scegliere l'indennità al posto della reintegrazione nel posto di lavoro, nella misura di cui all'art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2015. Nella CP fattispecie il recupero dell' è legittimo poiché in tale evenienza cessa alla radice il rapporto di lavoro per scelta del lavoratore che ponderatamente non si sente di continuare a lavorare presso il datore di lavoro con cui è sorto il contenzioso, in un ambiente non più sereno .
Non sussiste il requisito della disoccupazione involontaria e la AS nella fattispecie viene CP legittimamente revocata e recuperata dall'
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. In riferimento alle spese di giudizio, la dichiarazione reddituale del ricorrente ed i limiti reddituali in atti dichiarati, oltre la peculiarità della fattispecie e l'intervento delle novità giurisprudenziali esaminate, sebbene non direttamente afferenti alla fattispecie, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5692/2025 R.G. disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma la legittimità del provvedimento impugnato del 24.02.2025; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 22/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo