Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4589
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Legittimità della revoca dell'indennità NASPI

    Il giudice ha ritenuto che la scelta del lavoratore di richiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015, determina la cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, viene meno il requisito della disoccupazione involontaria, rendendo legittima la revoca della NASPI e il recupero delle somme indebitamente percepite.

  • Rigettato
    Contestazione della normativa applicabile

    Il giudice ha distinto la fattispecie in esame da quella trattata dalla giurisprudenza citata dal ricorrente (in particolare Cass. SS.UU. n. 23876/2025), sottolineando che le indennità previste da normative diverse (art. 32, comma 5, L. 183/2010 vs. art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015) hanno funzioni e presupposti differenti. La normativa applicabile al caso specifico, secondo il giudice, non consente la cumulabilità della NASPI con l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4589
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 4589
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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