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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5571/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice GI UL, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , difesi dagli Avv. PIETROPAOLO
[...] CodiceFiscale_2
RD e IO UD
ATTORI
e c.f. e , C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, difesi dagli avv.ti SALVATORE CORAPI e SIMONE C.F._3
CORAPI
CONVENUTI
Oggetto: Azione surrogatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno citato in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“voglia l'on.le Tribunale adito, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto di citazione e respinta ogni contraria eccezione, domanda o istanza, ritenuto sussistere le condizioni:
1) accertare e dichiarare l'avvenuta accessione ai sensi dell'art. 936 cc al terreno di proprietà del convenuto sito in agro di Petrizzi e censito in quel Nct Controparte_2 al foglio di mappa 2 p.lle 54, 160, 162, 163, 164, 169, 197, 200, 236, 238, 240, 241 e
1 242, degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica rinnovabile ivi realizzati dalla convenuta Controparte_3
2) accertare e dichiarare quindi che il convenuto , come in atti Controparte_2 generalizzato, è tenuto a indennizzare, ai sensi e nei limiti dell'art. 936 cc, la per le addizioni apportate alla sua proprietà di cui alla premessa del Controparte_3 presente atto per effetto dell'avvenuta realizzazione nella stessa da parte della debitrice delle opere relative agli impianti di produzione di energia elettrica Controparte_3 da fonte eolica rinnovabile in questione;
3) quantificare, quindi, l'ammontare degli indennizzi dovuti dal convenuto CP_2
alla al titolo su indicato nei cennati limiti fissati dall'art. 936
[...] Controparte_3 cc corrispondenti al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera usata per la realizzazione delle opere in questione ovvero alternativamente dell'aumento di valore arrecato ai terreni di sua proprietà;
4) condannare, poi, il convenuto a pagare in favore degli istanti Controparte_2
e , che agiscono in surrogazione della loro Parte_1 Parte_2 debitrice ex art. 2900 cc, le somme come sopra determinate Controparte_3 maggiorate degli accessori di legge per rivalutazione monetaria e interessi a parziale scomputo ovvero a totale soddisfo del credito dagli stessi vantato nei confronti di quella società in forza della sentenza su citata;
5) condannare, infine, i convenuti tutti, sulla base della loro eventuale opposizione alle domande degli attori in favore degli istanti, alla rivalsa di spese e competenze del giudizio.”.
A sostegno delle esposte conclusioni, essi hanno allegato di essere creditori di in forza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 135/2023, che Controparte_3 la propria debitrice è incapiente e che essa ha realizzato “vari impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica rinnovabile del genere di quelli promessi agli istanti su alcuni terreni in agro di Petrizzi di proprietà del sig. , figlio del Controparte_2 legale rappresentante di quella società che si deve ritenere agisse d'intesa con il padre nella complessiva operazione commerciale su descritta.”.
Di conseguenza, la società debitrice sarebbe titolare del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c. nei confronti del Loprieno, diritto che, quindi, gli attori esercitano in via surrogatoria.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alle domande attoree.
Con ordinanza del 23.11.2025, in vista dell'udienza del 17.12.2025, si sottoponeva ex art. 101, comma 2, c.p.c. le questioni indicate in motivazione, di seguito trascritta:
2 “rilevato che gli attori esercitano, in via surrogatoria, il diritto di Controparte_1 all'indennizzo ex art. 936 c.c. nei confronti di , proprietario dei Controparte_2 terreni sui quali sono installati gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, il quale ne è dunque divenuto proprietario in forza del principio dell'accessione; rilevato che , dalla CTU espletata nel giudizio RG 719/2017, non Controparte_2 risulta più proprietario della particella su cui è stato installato l'impianto destinato al;
Pt_1
rilevato che risulta pacifico che gli impianti, prima di essere installati sui terreni del
, fossero di proprietà di e che essi siano stati installati dalla CP_2 CP_1 società ; Parte_3
ritenuto perciò che non appaia applicabile l'art. 936 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui le opere siano realizzate dal terzo sul fondo altrui con materiali propri, ma l'art. 937 c.c., che regola il caso delle opere fatte da un terzo con materiali altrui, prevedendo che “Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in malafede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in malafede abbia autorizzato l'uso”; rilevato che il diritto all'indennizzo spettante a proprietaria dei CP_1 materiali, presupponga la malafede e sarebbe pari al valore dei materiali;
ritenuto, quindi, che il diritto all'indennizzo del proprietario dei materiali ex art. 937 c.c. abbia dei fatti costitutivi diversi da quelli del diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c.; ritenuto opportuno sottoporre alle parti le questioni suindicate ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sino ad ora non oggetto di contraddittorio, questioni che potranno essere trattate nelle note conclusive da depositarsi entro il giorno d'udienza come da provvedimento di questo giudice del 18.10.2025”.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.12.2025, gli attori hanno dedotto che “…nel corso del giudizio è accaduto che è stata accertata la natura abusiva degli impianti eolici per cui è causa.
3 Ciò è quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio che è stata redatta nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 80/24 Rges promossa dinanzi al Tribunale di Catanzaro da altro creditore della e del e che si Controparte_3 Controparte_2 produce in copia agli atti del presente giudizio.
In quella sede è risultato che la installazione di quegli impianti non è stata preceduta né dalla acquisizione delle prescritte autorizzazioni comunali né da quelle regionali, autorizzazioni che oltretutto non è possibile acquisire in sanatoria.
La natura illegittima di quelle opere determina la impossibilità di riconoscere alle stesse un qualsiasi valore che possa comportare un vantaggio per la proprietà del terreno sul quale insistono.
Tanto è stato accertato in quella sede esecutiva, nella quale di conseguenza il costo della demolizione di quegli impianti è stato determinato in detrazione del valore del terreno pignorato. Sono queste risultanze che, intervenute in corso di causa e prima sconosciute (il contrario sostanzialmente emergendo dalla ctu acquisita nel precedente giudizio tra le parti), tolgono ogni possibilità di risultato utile alle domande dei deducenti, si ribadisce, non per loro colpa e fanno di conseguenza venire meno il loro interesse agli accertamenti richiesti e alle loro stesse domande così come formulate.
In considerazione di tali fatti nuovi gli istanti chiedono pertanto che venga dichiarata cessata la materia del contendere e che, in considerazione del fatto che ciò sia dipeso da fatti nuovi prima sconosciuti, venga disposta la compensazione tra le pari delle spese e competenze del giudizio.”.
Ritiene il Tribunale che, viste le allegazioni della parte attrice, che ha palesato una sopravvenuta carenza d'interessa alla definizione degl giudizio, possa effettivamente procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere (cfr. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01), per cui “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”).
Con riguardo alle spese di lite, da liquidarsi in base alla soccombenza virtuale, ritiene il giudicante che, in ragione delle peculiarità del giudizo, sussistano gravi ed eccezionali ragioni che impongono l'integrale compensazione delle spese. 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) spese compensate.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
GI UL
5
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice GI UL, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , difesi dagli Avv. PIETROPAOLO
[...] CodiceFiscale_2
RD e IO UD
ATTORI
e c.f. e , C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, difesi dagli avv.ti SALVATORE CORAPI e SIMONE C.F._3
CORAPI
CONVENUTI
Oggetto: Azione surrogatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno citato in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“voglia l'on.le Tribunale adito, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto di citazione e respinta ogni contraria eccezione, domanda o istanza, ritenuto sussistere le condizioni:
1) accertare e dichiarare l'avvenuta accessione ai sensi dell'art. 936 cc al terreno di proprietà del convenuto sito in agro di Petrizzi e censito in quel Nct Controparte_2 al foglio di mappa 2 p.lle 54, 160, 162, 163, 164, 169, 197, 200, 236, 238, 240, 241 e
1 242, degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica rinnovabile ivi realizzati dalla convenuta Controparte_3
2) accertare e dichiarare quindi che il convenuto , come in atti Controparte_2 generalizzato, è tenuto a indennizzare, ai sensi e nei limiti dell'art. 936 cc, la per le addizioni apportate alla sua proprietà di cui alla premessa del Controparte_3 presente atto per effetto dell'avvenuta realizzazione nella stessa da parte della debitrice delle opere relative agli impianti di produzione di energia elettrica Controparte_3 da fonte eolica rinnovabile in questione;
3) quantificare, quindi, l'ammontare degli indennizzi dovuti dal convenuto CP_2
alla al titolo su indicato nei cennati limiti fissati dall'art. 936
[...] Controparte_3 cc corrispondenti al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera usata per la realizzazione delle opere in questione ovvero alternativamente dell'aumento di valore arrecato ai terreni di sua proprietà;
4) condannare, poi, il convenuto a pagare in favore degli istanti Controparte_2
e , che agiscono in surrogazione della loro Parte_1 Parte_2 debitrice ex art. 2900 cc, le somme come sopra determinate Controparte_3 maggiorate degli accessori di legge per rivalutazione monetaria e interessi a parziale scomputo ovvero a totale soddisfo del credito dagli stessi vantato nei confronti di quella società in forza della sentenza su citata;
5) condannare, infine, i convenuti tutti, sulla base della loro eventuale opposizione alle domande degli attori in favore degli istanti, alla rivalsa di spese e competenze del giudizio.”.
A sostegno delle esposte conclusioni, essi hanno allegato di essere creditori di in forza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 135/2023, che Controparte_3 la propria debitrice è incapiente e che essa ha realizzato “vari impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica rinnovabile del genere di quelli promessi agli istanti su alcuni terreni in agro di Petrizzi di proprietà del sig. , figlio del Controparte_2 legale rappresentante di quella società che si deve ritenere agisse d'intesa con il padre nella complessiva operazione commerciale su descritta.”.
Di conseguenza, la società debitrice sarebbe titolare del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c. nei confronti del Loprieno, diritto che, quindi, gli attori esercitano in via surrogatoria.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alle domande attoree.
Con ordinanza del 23.11.2025, in vista dell'udienza del 17.12.2025, si sottoponeva ex art. 101, comma 2, c.p.c. le questioni indicate in motivazione, di seguito trascritta:
2 “rilevato che gli attori esercitano, in via surrogatoria, il diritto di Controparte_1 all'indennizzo ex art. 936 c.c. nei confronti di , proprietario dei Controparte_2 terreni sui quali sono installati gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, il quale ne è dunque divenuto proprietario in forza del principio dell'accessione; rilevato che , dalla CTU espletata nel giudizio RG 719/2017, non Controparte_2 risulta più proprietario della particella su cui è stato installato l'impianto destinato al;
Pt_1
rilevato che risulta pacifico che gli impianti, prima di essere installati sui terreni del
, fossero di proprietà di e che essi siano stati installati dalla CP_2 CP_1 società ; Parte_3
ritenuto perciò che non appaia applicabile l'art. 936 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui le opere siano realizzate dal terzo sul fondo altrui con materiali propri, ma l'art. 937 c.c., che regola il caso delle opere fatte da un terzo con materiali altrui, prevedendo che “Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in malafede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in malafede abbia autorizzato l'uso”; rilevato che il diritto all'indennizzo spettante a proprietaria dei CP_1 materiali, presupponga la malafede e sarebbe pari al valore dei materiali;
ritenuto, quindi, che il diritto all'indennizzo del proprietario dei materiali ex art. 937 c.c. abbia dei fatti costitutivi diversi da quelli del diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c.; ritenuto opportuno sottoporre alle parti le questioni suindicate ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sino ad ora non oggetto di contraddittorio, questioni che potranno essere trattate nelle note conclusive da depositarsi entro il giorno d'udienza come da provvedimento di questo giudice del 18.10.2025”.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.12.2025, gli attori hanno dedotto che “…nel corso del giudizio è accaduto che è stata accertata la natura abusiva degli impianti eolici per cui è causa.
3 Ciò è quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio che è stata redatta nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 80/24 Rges promossa dinanzi al Tribunale di Catanzaro da altro creditore della e del e che si Controparte_3 Controparte_2 produce in copia agli atti del presente giudizio.
In quella sede è risultato che la installazione di quegli impianti non è stata preceduta né dalla acquisizione delle prescritte autorizzazioni comunali né da quelle regionali, autorizzazioni che oltretutto non è possibile acquisire in sanatoria.
La natura illegittima di quelle opere determina la impossibilità di riconoscere alle stesse un qualsiasi valore che possa comportare un vantaggio per la proprietà del terreno sul quale insistono.
Tanto è stato accertato in quella sede esecutiva, nella quale di conseguenza il costo della demolizione di quegli impianti è stato determinato in detrazione del valore del terreno pignorato. Sono queste risultanze che, intervenute in corso di causa e prima sconosciute (il contrario sostanzialmente emergendo dalla ctu acquisita nel precedente giudizio tra le parti), tolgono ogni possibilità di risultato utile alle domande dei deducenti, si ribadisce, non per loro colpa e fanno di conseguenza venire meno il loro interesse agli accertamenti richiesti e alle loro stesse domande così come formulate.
In considerazione di tali fatti nuovi gli istanti chiedono pertanto che venga dichiarata cessata la materia del contendere e che, in considerazione del fatto che ciò sia dipeso da fatti nuovi prima sconosciuti, venga disposta la compensazione tra le pari delle spese e competenze del giudizio.”.
Ritiene il Tribunale che, viste le allegazioni della parte attrice, che ha palesato una sopravvenuta carenza d'interessa alla definizione degl giudizio, possa effettivamente procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere (cfr. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01), per cui “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”).
Con riguardo alle spese di lite, da liquidarsi in base alla soccombenza virtuale, ritiene il giudicante che, in ragione delle peculiarità del giudizo, sussistano gravi ed eccezionali ragioni che impongono l'integrale compensazione delle spese. 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) spese compensate.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
GI UL
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