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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 17841/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 17841/2016 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 1.10.1962 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. FLORIO MARINA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 11.5.1964 (CF: RAPPRESENTATA E DIFESA Controparte_1 C.F._2
DALL'AVV. PADALINO CARMELO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 6 marzo 2023 le parti concludevano come da verbale.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Misterbianco il 13.6.1992, iscritto al Parte_1 CP_1
Registro Stato Civile di quel Comune al n. 32, parte II, Serie A, anno 1992.
Dalla coppia sono nati (28.8.1997) e (10.8.1999). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19.10.2016 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
riservandosi di chiedere l'addebito al coniuge;
ha rappresentato che l'unione è entrata progressivamente in crisi per incomprensioni e insanabile incompatibilità caratteriale, che la moglie ha detto di non essere più innamorata di lui e di non provare più attrazione fisica per il partner;
perdurando il clima di disaffezione della moglie, nel gennaio 2015 il ricorrente ha deciso di lasciare il domicilio coniugale. Col ricorso è stata chiesta l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con la quale erano collocati i figli, e di disporre un contributo di € 700,00 mensili a suo carico per la prole. Con memoria integrativa ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con un assegno mensile pari ad € 350,00 e, per la figlia , corrispondendo Per_2 Per_1
direttamente alla stessa un importo mensile pari ad € 350,00.
Si è costituita in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo, Controparte_1
in via riconvenzionale, di pronunciare la separazione con addebito al marito, il quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna e, per questa ragione, si è allontanato dalla casa familiare in data 1.1.2015.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 5 luglio 2017 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, ed il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
con ordinanza del
15.7.2017 il Presidente ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare è stato disposto l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa familiare, disposto Per_2
un contributo da versare direttamente alla figlia di € 350,00 a carico del padre ed il 70 % Per_1 delle spese universitarie, e un contributo di € 550,00 per , da versare alla resistente, oltre Per_2
alle spese di bollo e assicurazione per i mezzi di locomozione, ed il 70 % delle spese straordinarie per il figlio;
ha rigettato la richiesta della resistente di un assegno di mantenimento per la stessa.
Dagli atti risulta che il provvedimento è stato reclamato e che la Corte d'Appello ha rigettato il gravame.
Su istanza di parte resistente, con ordinanza del 28.1.2020, il G.I. ha parzialmente modificato l'ordinanza presidenziale, prevedendo un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia fuorisede da € 350,00 ad € 500,00 mensili, in ragione dell'incremento retributivo registrato dal , che ha ottenuto incarico di Responsabile dell' Parte_1 Parte_2
(cfr. verbale del 27.1.2020).
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio una prima volta all'udienza del 15.11.2021
e poi rimessa sul ruolo per essere posta nuovamente in decisione in data 6.3.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti a verbale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel precisare le conclusioni parte ricorrente ha chiesto ammettersi documentazione fiscale aggiornata depositata in data odierna;
precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, memoria integrativa e precedente verbale di precisazione delle conclusioni; evidenzia che lo svolgimento di incarico dirigenziale da parte del era già stato dedotto e non modifica la Parte_1
situazione reddituale delle parti, incarico che sta svolgendo in via temporanea, sino a febbraio
2023.
Parte resistente ha chiesto ammettersi documentazione fiscale aggiornata e già depositata, ed anche attestazione del datore di lavoro del marito relativa allo svolgimento di incarico dirigenziale, ad oggi ancora operativo. Si riserva di contestare in sede di conclusionali la rilevanza della documentazione allegata da controparte. Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione
e risposta e memoria integrativa, e verbali di causa; con riguardo all'incarico del , Parte_1
evidenzia che è in corso di svolgimento.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta. La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, domanda nella quale hanno insistito sino alla precisazione delle conclusioni.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi. Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N. 18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011).
Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che le domande di addebito formulate dalle parti non siano state adeguatamente provate, per cui vanno entrambe rigettate.
Invero, la domanda del ricorrente si fonda sulla dedotta condotta disinteressata e denigratoria del coniuge posta in essere dalla , che avrebbe portato alla disgregazione dell'unione CP_1
coniugale; mentre, la resistente ha rappresentato che il ha lasciato la casa familiare a Parte_1
seguito di una relazione intrapresa nel corso della convivenza matrimoniale.
Entrambe le domande sono rimaste, invero, sfornite di prova. Con ordinanza istruttoria dell'8.3.2019 il G.I. ha infatti rigettato la richiesta di prova per testi e, a verbale di udienza del
15.11.2021 e del 6.3.2023 le parti, nel precisare le conclusioni, non hanno fatto espressa richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., considerato altresì il tenore delle difese svolte dalle parti, che attengono in modo specifico agli aspetti patrimoniali della separazione (Cass. n. 10767 del 04/04/2022; n. 33103 del 10/11/2021).
____
Con riguardo alle istanze economiche, il ricorrente ha chiesto di disporre a carico di entrambi i genitori un contributo di € 350,00 per la figlia , iscritta alla scuola di specializzazione post Per_1
universitaria a Roma, dove vive dal 2016, mentre la resistente ha chiesto di prevedere un assegno di € 500,00 da versare direttamente alla figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Al riguardo, evidenzia il Collegio che le parti difettano di legittimazione attiva a richiedere il contributo di mantenimento per la figlia, essendo questa l'unica legittimata a richiedere il versamento diretto dell'assegno in suo favore. Dagli atti emerge che la figlia maggiorenne si è trasferita a Roma nel 2016, per via degli studi universitari, per cui non sussiste il presupposto della legittimazione alla domanda di mantenimento in capo ai genitori, per assenza del requisito della stabile coabitazione (Cass. n. 16134 del 17/06/2019: “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con
l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”).
Ne consegue che nulla va disposto, in assenza di legittimazione delle parti costituite, e non avendo presentato domanda, nel presente giudizio, la figlia maggiorenne (Cass. n. 34100/2021: “In Per_1
tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”). Ciò posto, restano salvi i precedenti provvedimenti adottati, sino alla data della pronuncia.
La domanda di contribuzione per il figlio , divenuto maggiorenne dopo l'introduzione del Per_2
presente giudizio, è solo parzialmente fondata.
Tenuto conto del lungo tempo trascorso tra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, il ricorrente ha evidenziato in sede di comparsa conclusionale che “oggi 23enne, nel Per_2
corrente anno 2023, al 3° anno fuori corso, ha conseguito la laurea triennale in Economia e non ha, allo stato inteso proseguire gli studi”. La circostanza non risulta smentita dalle allegazioni della resistente, che si limita a rappresentare l'assegno per il mantenimento del figlio non è più proporzionato alle effettive e concrete risorse economiche del , né adeguato rispetto Parte_1
alle accresciute esigenze di vita del figlio;
senza, tuttavia, indicare le condizioni che impediscano a il raggiungimento dell'indipendenza economica dai genitori. Per_2
Sul punto la giurisprudenza evidenzia che “se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente
l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022,
n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto
2020, n. 17183)” (Cass. n. 22813/2023). L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è pertanto a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, per il figlio “adulto” sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875 del 20/09/2023), dovendo dimostrare l'assenza di colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione, atteso che l'onere di mantenimento sui genitori non può sussistere sine die, una volta che i figli siano stati posti nelle condizioni di trovare un'occupazione per aver completato il proprio percorso formativo.
In assenza di prova sulle condizioni per le quali si trovi in condizioni di non Per_2
autosufficienza economica, la domanda di mantenimento per lo stesso può trovare accoglimento limitatamente al quantum per il quale il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità, e pertanto nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, importi così rideterminati dalla pronuncia. Va, inoltre, confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente, con la quale continua a vivere il figlio.
____
In ultimo, va analizzata l'istanza di mantenimento per la , fondata sulla dedotta CP_1
sperequazione reddituale tra le parti.
Si premette che non può tenersi conto, nel presente giudizio, della documentazione, ancorché sopravvenuta, allegata dalle parti dopo la precisazione delle conclusioni.
Il ricorrente svolge l'attività neuropsichiatra infantile presso l'Asp di Catania, inoltre percepisce
“Indennità sost. Personale dirigente” per incarico di sostituzione ex art. 22 CCNL di Direttore UOC (incarico di natura temporanea), per cui ha un reddito annuo di circa 92.000,00 € lordi (MOD730
2022 all. del 6.3.2023); nella retribuzione, per come indicato dal ricorrente, sono presenti compensi mutevoli, attribuibili alla voce retribuzione di risultato, legata a obiettivi di performance;
tuttavia, non può non tenersi conto di tali elementi, in quanto parte del reddito dello stesso.
è proprietario di immobile, nel quale abita, e comproprietario della casa Parte_1
familiare, abitata dalla;
è inoltre titolare di un fondo pensione e di un fondo cointestato CP_1
alla moglie.
La percepisce reddito da lavoro dipendente per attività di guardia medica, pari a circa CP_1
32.000,00 € lordi, con retribuzione mensile di circa 2.000/2.300,00 € (cfr. comparsa conclusionale della resistente) è titolare di quote di proprietà immobiliari (MOD730 2021 all. del 15.11.2021), è titolare di fondi di investimento, intestati esclusivamente alla stessa e in contitolarità col coniuge
(all. n. 8 del 23.9.2019 di parte resistente, che documenta i richiesti rimborsi); inoltre, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la sarebbe titolare di altri conti correnti non indicati tra le CP_1
produzioni disposte ex art. 210 c.p.c.. La resistente, per sua ammissione, nell'anno 2017, ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni dalla convenzione di medicina generale e nel mese di agosto 2015, ha cessato lo svolgimento della libera professionale di ginecologa (comparsa conclusionale).
Ciò posto, tenuto conto della capacità lavorativa e reddituale delle parti, e considerato il risparmio di spesa derivante dall'assegnazione della casa familiare – in comproprietà tra i coniugi –, ritiene il
Collegio che non sussistano i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento per il coniuge, che ha redditi propri ed una professionalità acquisita (cfr. Cass. n. 20866 del 21/07/2021:
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo”).
____
Considerata la natura del presente giudizio e l'esito dello stesso, con rigetto di entrambe le domande di addebito, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 17841/16, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio in data Parte_3 Controparte_1
13.6.1992, a Misterbianco, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1992, Parte II, serie A Numero 32;
2) assegna alla resistente la casa familiare, perché vi abiti col figlio;
Per_2
3) dispone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per il figlio Parte_1
di € 350,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie, così quantificato dalla data della pronuncia;
4) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 17841/2016 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 1.10.1962 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. FLORIO MARINA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 11.5.1964 (CF: RAPPRESENTATA E DIFESA Controparte_1 C.F._2
DALL'AVV. PADALINO CARMELO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 6 marzo 2023 le parti concludevano come da verbale.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Misterbianco il 13.6.1992, iscritto al Parte_1 CP_1
Registro Stato Civile di quel Comune al n. 32, parte II, Serie A, anno 1992.
Dalla coppia sono nati (28.8.1997) e (10.8.1999). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19.10.2016 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
riservandosi di chiedere l'addebito al coniuge;
ha rappresentato che l'unione è entrata progressivamente in crisi per incomprensioni e insanabile incompatibilità caratteriale, che la moglie ha detto di non essere più innamorata di lui e di non provare più attrazione fisica per il partner;
perdurando il clima di disaffezione della moglie, nel gennaio 2015 il ricorrente ha deciso di lasciare il domicilio coniugale. Col ricorso è stata chiesta l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con la quale erano collocati i figli, e di disporre un contributo di € 700,00 mensili a suo carico per la prole. Con memoria integrativa ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con un assegno mensile pari ad € 350,00 e, per la figlia , corrispondendo Per_2 Per_1
direttamente alla stessa un importo mensile pari ad € 350,00.
Si è costituita in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo, Controparte_1
in via riconvenzionale, di pronunciare la separazione con addebito al marito, il quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna e, per questa ragione, si è allontanato dalla casa familiare in data 1.1.2015.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 5 luglio 2017 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, ed il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
con ordinanza del
15.7.2017 il Presidente ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare è stato disposto l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa familiare, disposto Per_2
un contributo da versare direttamente alla figlia di € 350,00 a carico del padre ed il 70 % Per_1 delle spese universitarie, e un contributo di € 550,00 per , da versare alla resistente, oltre Per_2
alle spese di bollo e assicurazione per i mezzi di locomozione, ed il 70 % delle spese straordinarie per il figlio;
ha rigettato la richiesta della resistente di un assegno di mantenimento per la stessa.
Dagli atti risulta che il provvedimento è stato reclamato e che la Corte d'Appello ha rigettato il gravame.
Su istanza di parte resistente, con ordinanza del 28.1.2020, il G.I. ha parzialmente modificato l'ordinanza presidenziale, prevedendo un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia fuorisede da € 350,00 ad € 500,00 mensili, in ragione dell'incremento retributivo registrato dal , che ha ottenuto incarico di Responsabile dell' Parte_1 Parte_2
(cfr. verbale del 27.1.2020).
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio una prima volta all'udienza del 15.11.2021
e poi rimessa sul ruolo per essere posta nuovamente in decisione in data 6.3.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti a verbale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel precisare le conclusioni parte ricorrente ha chiesto ammettersi documentazione fiscale aggiornata depositata in data odierna;
precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, memoria integrativa e precedente verbale di precisazione delle conclusioni; evidenzia che lo svolgimento di incarico dirigenziale da parte del era già stato dedotto e non modifica la Parte_1
situazione reddituale delle parti, incarico che sta svolgendo in via temporanea, sino a febbraio
2023.
Parte resistente ha chiesto ammettersi documentazione fiscale aggiornata e già depositata, ed anche attestazione del datore di lavoro del marito relativa allo svolgimento di incarico dirigenziale, ad oggi ancora operativo. Si riserva di contestare in sede di conclusionali la rilevanza della documentazione allegata da controparte. Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione
e risposta e memoria integrativa, e verbali di causa; con riguardo all'incarico del , Parte_1
evidenzia che è in corso di svolgimento.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta. La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, domanda nella quale hanno insistito sino alla precisazione delle conclusioni.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi. Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N. 18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011).
Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che le domande di addebito formulate dalle parti non siano state adeguatamente provate, per cui vanno entrambe rigettate.
Invero, la domanda del ricorrente si fonda sulla dedotta condotta disinteressata e denigratoria del coniuge posta in essere dalla , che avrebbe portato alla disgregazione dell'unione CP_1
coniugale; mentre, la resistente ha rappresentato che il ha lasciato la casa familiare a Parte_1
seguito di una relazione intrapresa nel corso della convivenza matrimoniale.
Entrambe le domande sono rimaste, invero, sfornite di prova. Con ordinanza istruttoria dell'8.3.2019 il G.I. ha infatti rigettato la richiesta di prova per testi e, a verbale di udienza del
15.11.2021 e del 6.3.2023 le parti, nel precisare le conclusioni, non hanno fatto espressa richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., considerato altresì il tenore delle difese svolte dalle parti, che attengono in modo specifico agli aspetti patrimoniali della separazione (Cass. n. 10767 del 04/04/2022; n. 33103 del 10/11/2021).
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Con riguardo alle istanze economiche, il ricorrente ha chiesto di disporre a carico di entrambi i genitori un contributo di € 350,00 per la figlia , iscritta alla scuola di specializzazione post Per_1
universitaria a Roma, dove vive dal 2016, mentre la resistente ha chiesto di prevedere un assegno di € 500,00 da versare direttamente alla figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Al riguardo, evidenzia il Collegio che le parti difettano di legittimazione attiva a richiedere il contributo di mantenimento per la figlia, essendo questa l'unica legittimata a richiedere il versamento diretto dell'assegno in suo favore. Dagli atti emerge che la figlia maggiorenne si è trasferita a Roma nel 2016, per via degli studi universitari, per cui non sussiste il presupposto della legittimazione alla domanda di mantenimento in capo ai genitori, per assenza del requisito della stabile coabitazione (Cass. n. 16134 del 17/06/2019: “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con
l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”).
Ne consegue che nulla va disposto, in assenza di legittimazione delle parti costituite, e non avendo presentato domanda, nel presente giudizio, la figlia maggiorenne (Cass. n. 34100/2021: “In Per_1
tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”). Ciò posto, restano salvi i precedenti provvedimenti adottati, sino alla data della pronuncia.
La domanda di contribuzione per il figlio , divenuto maggiorenne dopo l'introduzione del Per_2
presente giudizio, è solo parzialmente fondata.
Tenuto conto del lungo tempo trascorso tra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, il ricorrente ha evidenziato in sede di comparsa conclusionale che “oggi 23enne, nel Per_2
corrente anno 2023, al 3° anno fuori corso, ha conseguito la laurea triennale in Economia e non ha, allo stato inteso proseguire gli studi”. La circostanza non risulta smentita dalle allegazioni della resistente, che si limita a rappresentare l'assegno per il mantenimento del figlio non è più proporzionato alle effettive e concrete risorse economiche del , né adeguato rispetto Parte_1
alle accresciute esigenze di vita del figlio;
senza, tuttavia, indicare le condizioni che impediscano a il raggiungimento dell'indipendenza economica dai genitori. Per_2
Sul punto la giurisprudenza evidenzia che “se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente
l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022,
n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto
2020, n. 17183)” (Cass. n. 22813/2023). L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è pertanto a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, per il figlio “adulto” sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875 del 20/09/2023), dovendo dimostrare l'assenza di colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione, atteso che l'onere di mantenimento sui genitori non può sussistere sine die, una volta che i figli siano stati posti nelle condizioni di trovare un'occupazione per aver completato il proprio percorso formativo.
In assenza di prova sulle condizioni per le quali si trovi in condizioni di non Per_2
autosufficienza economica, la domanda di mantenimento per lo stesso può trovare accoglimento limitatamente al quantum per il quale il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità, e pertanto nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, importi così rideterminati dalla pronuncia. Va, inoltre, confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente, con la quale continua a vivere il figlio.
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In ultimo, va analizzata l'istanza di mantenimento per la , fondata sulla dedotta CP_1
sperequazione reddituale tra le parti.
Si premette che non può tenersi conto, nel presente giudizio, della documentazione, ancorché sopravvenuta, allegata dalle parti dopo la precisazione delle conclusioni.
Il ricorrente svolge l'attività neuropsichiatra infantile presso l'Asp di Catania, inoltre percepisce
“Indennità sost. Personale dirigente” per incarico di sostituzione ex art. 22 CCNL di Direttore UOC (incarico di natura temporanea), per cui ha un reddito annuo di circa 92.000,00 € lordi (MOD730
2022 all. del 6.3.2023); nella retribuzione, per come indicato dal ricorrente, sono presenti compensi mutevoli, attribuibili alla voce retribuzione di risultato, legata a obiettivi di performance;
tuttavia, non può non tenersi conto di tali elementi, in quanto parte del reddito dello stesso.
è proprietario di immobile, nel quale abita, e comproprietario della casa Parte_1
familiare, abitata dalla;
è inoltre titolare di un fondo pensione e di un fondo cointestato CP_1
alla moglie.
La percepisce reddito da lavoro dipendente per attività di guardia medica, pari a circa CP_1
32.000,00 € lordi, con retribuzione mensile di circa 2.000/2.300,00 € (cfr. comparsa conclusionale della resistente) è titolare di quote di proprietà immobiliari (MOD730 2021 all. del 15.11.2021), è titolare di fondi di investimento, intestati esclusivamente alla stessa e in contitolarità col coniuge
(all. n. 8 del 23.9.2019 di parte resistente, che documenta i richiesti rimborsi); inoltre, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la sarebbe titolare di altri conti correnti non indicati tra le CP_1
produzioni disposte ex art. 210 c.p.c.. La resistente, per sua ammissione, nell'anno 2017, ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni dalla convenzione di medicina generale e nel mese di agosto 2015, ha cessato lo svolgimento della libera professionale di ginecologa (comparsa conclusionale).
Ciò posto, tenuto conto della capacità lavorativa e reddituale delle parti, e considerato il risparmio di spesa derivante dall'assegnazione della casa familiare – in comproprietà tra i coniugi –, ritiene il
Collegio che non sussistano i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento per il coniuge, che ha redditi propri ed una professionalità acquisita (cfr. Cass. n. 20866 del 21/07/2021:
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo”).
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Considerata la natura del presente giudizio e l'esito dello stesso, con rigetto di entrambe le domande di addebito, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 17841/16, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio in data Parte_3 Controparte_1
13.6.1992, a Misterbianco, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1992, Parte II, serie A Numero 32;
2) assegna alla resistente la casa familiare, perché vi abiti col figlio;
Per_2
3) dispone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per il figlio Parte_1
di € 350,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie, così quantificato dalla data della pronuncia;
4) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu