CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4351/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se' ES - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1352/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239042627574000 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 4790/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1352/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239042627574000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1352/15/2025 del 4.12.2024 depositata il 27.1.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento nr. 07120239042627574000, riferito a pregresso accertamento per omesso pagamento della cedolare secca su immobile locato, anno di imposta 2017, per € 658,39; deduceva l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico nonché l'avvenuto pagamento di € 435,00 di cui al mod. F24, in atti, eseguito in data 8.8.2018.
Si costituiva Agenzia entrate DPII Napoli che contestava i motivi di ricorso e produceva la relata dell'atto presupposto.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva infondato il ricorso, rilevando che l'Ufficio resistente aveva dato prova della rituale notifica dell'accertamento presupposto, in data 11.4.2023, per compiuta giacenza. Il mod. F24 depositato non era leggibile né dal medesimo era rilevabile il tributo al quale il pagamento si riferiva.
Proponeva appello il contribuente, eccependo di non essere stato ritualmente convocato per l'udienza di trattazione, e, quindi, di non aver potuto esercitare le sue facoltà difensive.
Inoltre, evidenziava di aver pagato la somma di euro 435,00 compensando precedenti crediti.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente oppone il sollecito di pagamento n. 07120239042627574000 notificato a mezzo posta, per eccepire la mancata/irregolare notifica della cartella in esso contenuta n. 07120210009586944000.
Deve innanzitutto rilevarsi che il contribuente, con il primo motivo di impugnazione, eccepiva di non aver ricevuto l'avviso di trattazione dell'udienza di primo grado, e quindi, riteneva sussistente la violazione del diritto di difesa, in quanto la procedura veniva trattata senza la sua presenza e senza consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
Sul punto, giova ricordare che l'omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza della
Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13319 del 26 maggio 2017.
Nel caso di specie, non vi è prova della ricezione, da parte dell'appellante, dell'avviso di trattazione dell'udienza celebratasi nel procedimento di primo grado e, pertanto, deve accogliersi l'appello con riferimento a tale – assorbente – doglianza.
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. b) D.Lgs. 546/1992, va disposta la rimessione degli atti alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in diversa composizione, in accoglimento del primo motivo di impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4351/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se' ES - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1352/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239042627574000 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 4790/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1352/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239042627574000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1352/15/2025 del 4.12.2024 depositata il 27.1.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento nr. 07120239042627574000, riferito a pregresso accertamento per omesso pagamento della cedolare secca su immobile locato, anno di imposta 2017, per € 658,39; deduceva l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico nonché l'avvenuto pagamento di € 435,00 di cui al mod. F24, in atti, eseguito in data 8.8.2018.
Si costituiva Agenzia entrate DPII Napoli che contestava i motivi di ricorso e produceva la relata dell'atto presupposto.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva infondato il ricorso, rilevando che l'Ufficio resistente aveva dato prova della rituale notifica dell'accertamento presupposto, in data 11.4.2023, per compiuta giacenza. Il mod. F24 depositato non era leggibile né dal medesimo era rilevabile il tributo al quale il pagamento si riferiva.
Proponeva appello il contribuente, eccependo di non essere stato ritualmente convocato per l'udienza di trattazione, e, quindi, di non aver potuto esercitare le sue facoltà difensive.
Inoltre, evidenziava di aver pagato la somma di euro 435,00 compensando precedenti crediti.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente oppone il sollecito di pagamento n. 07120239042627574000 notificato a mezzo posta, per eccepire la mancata/irregolare notifica della cartella in esso contenuta n. 07120210009586944000.
Deve innanzitutto rilevarsi che il contribuente, con il primo motivo di impugnazione, eccepiva di non aver ricevuto l'avviso di trattazione dell'udienza di primo grado, e quindi, riteneva sussistente la violazione del diritto di difesa, in quanto la procedura veniva trattata senza la sua presenza e senza consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
Sul punto, giova ricordare che l'omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza della
Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13319 del 26 maggio 2017.
Nel caso di specie, non vi è prova della ricezione, da parte dell'appellante, dell'avviso di trattazione dell'udienza celebratasi nel procedimento di primo grado e, pertanto, deve accogliersi l'appello con riferimento a tale – assorbente – doglianza.
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. b) D.Lgs. 546/1992, va disposta la rimessione degli atti alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in diversa composizione, in accoglimento del primo motivo di impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli