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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/09/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.6889/2018
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 6889/2018
promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
di
(c.f. ); CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
oltre che nei confronti di
P.I. ), in qualità di impresa designata alla liquidazione, Controparte_3 P.IVA_1 in nome e per conto del F.G.V.S. istituito presso la dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. CP_4
209/05 verificatisi nel territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 24.9.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 6889/2018 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ); CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
P.I. ), in qualità di impresa designata alla liquidazione, Controparte_3 P.IVA_1 in nome e per conto del F.G.V.S. istituito presso la dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. CP_4
209/05 verificatisi nel territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza n. 422/2018, resa dal Giudice di Pace di Sarno, in data 08.10.2017, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 370/2015 la quale così provvedeva: “a) dichiara la contumacia della sig.ra ; dichiara che nel sinistro per cui è causa sussiste concorso di colpa tra le parti e CP_2 pertanto condanna i convenuti in solido al pagamento del 50%” dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, quantificati in Euro 2.800,00, oltre interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo pagamento;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
A sostegno dell'appello, l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo rigettato la domanda sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, in particolare per averle ritenute insufficienti e non del tutto attendibili.
Lamentava, inoltre, l'erronea statuizione in ordine alle spese del giudizio, integralmente compensate, ed in assenza di una totale motivazione sul punto. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.422/2018, resa nella causa iscritta al n.370/15 R.G., dal Giudice di Pace di Sarno, nella persona del Giudice, avv. Consuelo Ascolese, in data 08.10.2017, depositata in cancelleria in data 02.05.2018, mai notificata, cosi provvedere:1) In accoglimento integrale della domanda, dichiari che il sinistro per cui è causa è imputabile alla esclusiva condotta del conducente dell'autovettura Fiat ID tg. DB589XB, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore, per l'integrale risarcimento dei danni subiti all'autovettura Fiat
Doblò tg. DZ461KG, in conseguenza del sinistro de quo, della somma di € 2.800,00 (somma già accertata e liquidata dal Giudice di primo grado), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo;
2) condanni i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia confermato il pari concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro per cui è causa, compensare nella misura del 50% le spese e competenze del giudizio di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
3) in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizis, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda ritenendola priva di fondamento, in fatto e in diritto. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del proposto appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. Nel merito, veniva rilevata l'assenza di vizi motivazionali nella decisione impugnata, sia con riferimento al riconoscimento del concorso di colpa tra le parti, sia riguardo alla disposta integrale compensazione delle spese processuali, ritenuta conforme all'art. 92 c.p.c. in considerazione della reciproca soccombenza delle parti in giudizio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:“- perché l'Eccmo adito
Tribunale, contrariis reiectis, voglia così provvedere: - 1) in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.; 2) in via subordinata e nel merito, rigettare l'atto di appello, siccome destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per l'effetto confermando interamente la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e della competenze del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata Compagnia. Con ogni salvezza”.
Celebrata l'udienza del 5.12.2019, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 4.2.2021 per la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 24.9.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di e CP_2
evocate in giudizio e non costituitesi. Controparte_1
Sempre in via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (v.
Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Invero, dall'esame del contenuto dell'atto introduttivo, oltre che dal tenore della prova testimoniale raccolta nell'ambito del giudizio di primo grado, emerge una genericità e lacunosità in ordine alla esatta dinamica di verificazione del sinistro. Al riguardo non si è in grado di evincere l'esatta manovra compiuta dalla Fiat ID al momento di verificazione dell'incidente (parzialmente descritta solo dal teste di parte convenuta ), né la velocità alla quale viaggiavano i veicoli coinvolti Testimone_1 nell'occorso.
Emerge, piuttosto, una non superabile lacunosità probatoria dovuta al mancato deposito del verbale di incidente stradale redatto dai Vigili Urbani (sopraggiunti sui luoghi di causa a seguito della verificazione dell'occorso) – del quale, nondimeno, la parte più diligente era stata invitata al relativo deposito. L'assoluta prevalenza delle risultanze istruttorie (prova testimoniale) caratterizzate da incertezza ed indeterminatezza non può in alcun modo essere superata nella odierna fase di gravame, nel senso richiesto da parte appellante.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (Cass. Civ., sez.
III, 20/11/2024, n.29927). Pertanto, non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di prima fase, non essendo stato offerto un corredo probatorio sufficiente da cui poter accertare l'esclusiva responsabilità della verificazione del sinistro in capo alla parte appellata, - (non offrendo i testi escussi in primo grado elementi probatori da cui poter ricostruire la specifica manovra di guida compiuta dalla Fiat ID), non è possibile ritenere che l'evento sinistroso sia causalmente riconducibile alla esclusiva responsabilità della parte appellata, secondo la dinamica descritta in citazione, ragion per cui non può che concludersi per il rigetto del gravame, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore della sola appellata , in qualità di impresa designata alla liquidazione, in nome e per conto Controparte_3 del F.G.V.S. istituito presso la dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 verificatisi nel CP_4 territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore - (essendo le ulteriori parti appellate, astrattamente vittoriose, rimaste contumaci in giudizio) - ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale e della non complessità della vertenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia delle appellate e evocate in giudizio e non CP_2 Controparte_1 costituitesi;
rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di in qualità Controparte_3 di impresa designata alla liquidazione, in nome e per conto del F.G.V.S. istituito presso la CP_4 dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 verificatisi nel territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,27.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.6889/2018
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 6889/2018
promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
di
(c.f. ); CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
oltre che nei confronti di
P.I. ), in qualità di impresa designata alla liquidazione, Controparte_3 P.IVA_1 in nome e per conto del F.G.V.S. istituito presso la dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. CP_4
209/05 verificatisi nel territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 24.9.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 6889/2018 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ); CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
P.I. ), in qualità di impresa designata alla liquidazione, Controparte_3 P.IVA_1 in nome e per conto del F.G.V.S. istituito presso la dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. CP_4
209/05 verificatisi nel territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza n. 422/2018, resa dal Giudice di Pace di Sarno, in data 08.10.2017, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 370/2015 la quale così provvedeva: “a) dichiara la contumacia della sig.ra ; dichiara che nel sinistro per cui è causa sussiste concorso di colpa tra le parti e CP_2 pertanto condanna i convenuti in solido al pagamento del 50%” dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, quantificati in Euro 2.800,00, oltre interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo pagamento;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
A sostegno dell'appello, l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo rigettato la domanda sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, in particolare per averle ritenute insufficienti e non del tutto attendibili.
Lamentava, inoltre, l'erronea statuizione in ordine alle spese del giudizio, integralmente compensate, ed in assenza di una totale motivazione sul punto. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.422/2018, resa nella causa iscritta al n.370/15 R.G., dal Giudice di Pace di Sarno, nella persona del Giudice, avv. Consuelo Ascolese, in data 08.10.2017, depositata in cancelleria in data 02.05.2018, mai notificata, cosi provvedere:1) In accoglimento integrale della domanda, dichiari che il sinistro per cui è causa è imputabile alla esclusiva condotta del conducente dell'autovettura Fiat ID tg. DB589XB, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore, per l'integrale risarcimento dei danni subiti all'autovettura Fiat
Doblò tg. DZ461KG, in conseguenza del sinistro de quo, della somma di € 2.800,00 (somma già accertata e liquidata dal Giudice di primo grado), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo;
2) condanni i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia confermato il pari concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro per cui è causa, compensare nella misura del 50% le spese e competenze del giudizio di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
3) in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizis, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda ritenendola priva di fondamento, in fatto e in diritto. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del proposto appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. Nel merito, veniva rilevata l'assenza di vizi motivazionali nella decisione impugnata, sia con riferimento al riconoscimento del concorso di colpa tra le parti, sia riguardo alla disposta integrale compensazione delle spese processuali, ritenuta conforme all'art. 92 c.p.c. in considerazione della reciproca soccombenza delle parti in giudizio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:“- perché l'Eccmo adito
Tribunale, contrariis reiectis, voglia così provvedere: - 1) in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.; 2) in via subordinata e nel merito, rigettare l'atto di appello, siccome destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per l'effetto confermando interamente la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e della competenze del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata Compagnia. Con ogni salvezza”.
Celebrata l'udienza del 5.12.2019, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 4.2.2021 per la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 24.9.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di e CP_2
evocate in giudizio e non costituitesi. Controparte_1
Sempre in via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (v.
Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Invero, dall'esame del contenuto dell'atto introduttivo, oltre che dal tenore della prova testimoniale raccolta nell'ambito del giudizio di primo grado, emerge una genericità e lacunosità in ordine alla esatta dinamica di verificazione del sinistro. Al riguardo non si è in grado di evincere l'esatta manovra compiuta dalla Fiat ID al momento di verificazione dell'incidente (parzialmente descritta solo dal teste di parte convenuta ), né la velocità alla quale viaggiavano i veicoli coinvolti Testimone_1 nell'occorso.
Emerge, piuttosto, una non superabile lacunosità probatoria dovuta al mancato deposito del verbale di incidente stradale redatto dai Vigili Urbani (sopraggiunti sui luoghi di causa a seguito della verificazione dell'occorso) – del quale, nondimeno, la parte più diligente era stata invitata al relativo deposito. L'assoluta prevalenza delle risultanze istruttorie (prova testimoniale) caratterizzate da incertezza ed indeterminatezza non può in alcun modo essere superata nella odierna fase di gravame, nel senso richiesto da parte appellante.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (Cass. Civ., sez.
III, 20/11/2024, n.29927). Pertanto, non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di prima fase, non essendo stato offerto un corredo probatorio sufficiente da cui poter accertare l'esclusiva responsabilità della verificazione del sinistro in capo alla parte appellata, - (non offrendo i testi escussi in primo grado elementi probatori da cui poter ricostruire la specifica manovra di guida compiuta dalla Fiat ID), non è possibile ritenere che l'evento sinistroso sia causalmente riconducibile alla esclusiva responsabilità della parte appellata, secondo la dinamica descritta in citazione, ragion per cui non può che concludersi per il rigetto del gravame, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore della sola appellata , in qualità di impresa designata alla liquidazione, in nome e per conto Controparte_3 del F.G.V.S. istituito presso la dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 verificatisi nel CP_4 territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore - (essendo le ulteriori parti appellate, astrattamente vittoriose, rimaste contumaci in giudizio) - ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale e della non complessità della vertenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia delle appellate e evocate in giudizio e non CP_2 Controparte_1 costituitesi;
rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di in qualità Controparte_3 di impresa designata alla liquidazione, in nome e per conto del F.G.V.S. istituito presso la CP_4 dei sinistri di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 verificatisi nel territorio della Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,27.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire