Art. 30-ter. (( (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia). )) (( 1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ))
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ))