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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1402/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1402/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, in qualità di titolare dell'impresa individuale ASTARTE, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Alessandra Torre e Gianfranco Liace, presso lo studio della prima elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 127, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Radice, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Roma, alla via Vittorio Colonna n. 40, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/02/17, , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale Astarte, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la
[...]
assumendo di aver intrattenuto con la filiale di Vietri Sul Mare della Controparte_1
convenuta il rapporto di c/c n. 13848.57 con relativa apertura di credito;
che sul predetto rapporto la banca aveva applicato tassi di interesse debitori risultati usurari in alcuni trimestri, commissioni di massimo scoperto nulle per mancanza di causa ed indeterminatezza dell'oggetto,
pagina 1 di 5 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittima in quanto violativa dell'art. 1283 c.c., nonché spese ed oneri vari non dovuti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano addebiti illegittimi e, previo ricalcolo del saldo del rapporto, condannare la banca convenuta al pagamento dell'importo di € 100.189,29, ovvero della diversa somma da accertare a seguito di CTU, a titolo di restituzione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di spese e commissioni non dovute, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/06/17, si costituiva la Controparte_1
la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese, concludeva per il rigetto delle
[...]
domande attoree ed, in subordine, per la compensazione con il credito vantato da essa convenuta, vinte le spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza la parte convenuta precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dalla dott.ssa è emerso che Persona_1
l'impresa individuale stipulava con la filiale di Vietri Sul Mare della Controparte_2
in data 17/09/97, un contratto di apertura di c/c di Controparte_1
corrispondenza avente n. 13848.57, il quale prevedeva un tasso debitore per sconfinamenti autorizzati del 10,250%, un tasso creditore del 3,750%, la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e quella trimestrale degli interessi debitori, nonché una c.m.s. trimestrale dello 0,500% incrementato dello 0,1250% su sconfinamenti autorizzati.
Oltre al predetto contratto risultano prodotti gli estratti conto che vanno: dal 17/09/97, con saldo iniziale pari a zero, al 31/12/1998, con saldo finale di £ 69.543.610 a credito della ditta correntista;
dall'01/01/02, con saldo iniziale pari ad € 24.089,13 a debito della correntista, al 31/03/03, con saldo finale pari ad € 47.550,63 a debito della correntista (tuttavia, gli estratti relativi al II e III trimestre del 2003 risultano inutilizzabili in quanto mancano diverse pagine all'interno delle quali erano registrate altre movimentazioni); dall'01/10/03, con saldo iniziale pari ad € 51.539,79 a debito della correntista, al 07/10/15, con saldo finale pari ad € 79,35 a credito della banca convenuta.
La documentazione prodotta, anche se incompleta, è tuttavia sufficiente ai fini del ricalcolo
(parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile CP_1
pagina 2 di 5 accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi,
l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati
(giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n.
30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n. 35979/22).
Ebbene, la prima doglianza sollevata dall'attrice, inerente all'asserita violazione della normativa antiusura di cui alla l. n. 108/96, è infondata, in quanto il CTU, applicando la formula prevista dalle
Istruzioni della Banca d'Italia, ha appurato che non vi è mai stato sforamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine alle ulteriori nullità eccepite dall'attrice.
Invero, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto in esame, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse espressamente pattuiti;
b) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto: in proposito, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi
pagina 3 di 5 maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. S.U. n. 24418/10, nonché Cass. S.U. n. 21095/04, Cass. n. 17150/16, Cass. n.
24156/17, Cass. n. 24153/17, Cass. n. 7105/20). Peraltro, mancando la prova di un accordo espresso tra le parti in ordine alla pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 09/02/00, va esclusa la validità di tale capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, co. 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti formulato nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale tramite pubblicazione del relativo avviso in G.U.
(Cass. n. 17634/21, n. 29420/20, n. 9140/20, n. 7105/20, nonché, da ultimo, Cass. n.
28215/24, n. 11725/24, n. 22007/23);
c) eliminando la c.m.s., in quanto il contratto del 17/09/97 prevede la pattuizione dell'aliquota dello 0,500%, ma non la modalità di calcolo della stessa (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”).
L'esito del ricalcolo così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale del conto a credito dell'attrice, alla data del 07/10/15, di € 86.047,60 (cfr. CTU integrativa del 25/06/23), sicchè la banca convenuta, accertata la nullità parziale del c/c n. 13848.57, va condannata al pagamento, in favore pagina 4 di 5 dell'attrice, della predetta somma. Nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi in mancanza di una espressa domanda di parte attrice in tal senso.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1402/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 13848.57 nei sensi di cui in motivazione, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di , quale titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_1
Astarte, della somma di € 86.047,60;
2) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale Astarte, delle spese giudiziali, che si
[...] liquidano in € 820,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1402/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, in qualità di titolare dell'impresa individuale ASTARTE, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Alessandra Torre e Gianfranco Liace, presso lo studio della prima elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 127, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Radice, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Roma, alla via Vittorio Colonna n. 40, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/02/17, , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale Astarte, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la
[...]
assumendo di aver intrattenuto con la filiale di Vietri Sul Mare della Controparte_1
convenuta il rapporto di c/c n. 13848.57 con relativa apertura di credito;
che sul predetto rapporto la banca aveva applicato tassi di interesse debitori risultati usurari in alcuni trimestri, commissioni di massimo scoperto nulle per mancanza di causa ed indeterminatezza dell'oggetto,
pagina 1 di 5 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittima in quanto violativa dell'art. 1283 c.c., nonché spese ed oneri vari non dovuti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano addebiti illegittimi e, previo ricalcolo del saldo del rapporto, condannare la banca convenuta al pagamento dell'importo di € 100.189,29, ovvero della diversa somma da accertare a seguito di CTU, a titolo di restituzione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di spese e commissioni non dovute, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/06/17, si costituiva la Controparte_1
la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese, concludeva per il rigetto delle
[...]
domande attoree ed, in subordine, per la compensazione con il credito vantato da essa convenuta, vinte le spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza la parte convenuta precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dalla dott.ssa è emerso che Persona_1
l'impresa individuale stipulava con la filiale di Vietri Sul Mare della Controparte_2
in data 17/09/97, un contratto di apertura di c/c di Controparte_1
corrispondenza avente n. 13848.57, il quale prevedeva un tasso debitore per sconfinamenti autorizzati del 10,250%, un tasso creditore del 3,750%, la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e quella trimestrale degli interessi debitori, nonché una c.m.s. trimestrale dello 0,500% incrementato dello 0,1250% su sconfinamenti autorizzati.
Oltre al predetto contratto risultano prodotti gli estratti conto che vanno: dal 17/09/97, con saldo iniziale pari a zero, al 31/12/1998, con saldo finale di £ 69.543.610 a credito della ditta correntista;
dall'01/01/02, con saldo iniziale pari ad € 24.089,13 a debito della correntista, al 31/03/03, con saldo finale pari ad € 47.550,63 a debito della correntista (tuttavia, gli estratti relativi al II e III trimestre del 2003 risultano inutilizzabili in quanto mancano diverse pagine all'interno delle quali erano registrate altre movimentazioni); dall'01/10/03, con saldo iniziale pari ad € 51.539,79 a debito della correntista, al 07/10/15, con saldo finale pari ad € 79,35 a credito della banca convenuta.
La documentazione prodotta, anche se incompleta, è tuttavia sufficiente ai fini del ricalcolo
(parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile CP_1
pagina 2 di 5 accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi,
l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati
(giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n.
30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n. 35979/22).
Ebbene, la prima doglianza sollevata dall'attrice, inerente all'asserita violazione della normativa antiusura di cui alla l. n. 108/96, è infondata, in quanto il CTU, applicando la formula prevista dalle
Istruzioni della Banca d'Italia, ha appurato che non vi è mai stato sforamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine alle ulteriori nullità eccepite dall'attrice.
Invero, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto in esame, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse espressamente pattuiti;
b) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto: in proposito, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi
pagina 3 di 5 maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. S.U. n. 24418/10, nonché Cass. S.U. n. 21095/04, Cass. n. 17150/16, Cass. n.
24156/17, Cass. n. 24153/17, Cass. n. 7105/20). Peraltro, mancando la prova di un accordo espresso tra le parti in ordine alla pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 09/02/00, va esclusa la validità di tale capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, co. 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti formulato nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale tramite pubblicazione del relativo avviso in G.U.
(Cass. n. 17634/21, n. 29420/20, n. 9140/20, n. 7105/20, nonché, da ultimo, Cass. n.
28215/24, n. 11725/24, n. 22007/23);
c) eliminando la c.m.s., in quanto il contratto del 17/09/97 prevede la pattuizione dell'aliquota dello 0,500%, ma non la modalità di calcolo della stessa (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”).
L'esito del ricalcolo così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale del conto a credito dell'attrice, alla data del 07/10/15, di € 86.047,60 (cfr. CTU integrativa del 25/06/23), sicchè la banca convenuta, accertata la nullità parziale del c/c n. 13848.57, va condannata al pagamento, in favore pagina 4 di 5 dell'attrice, della predetta somma. Nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi in mancanza di una espressa domanda di parte attrice in tal senso.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1402/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 13848.57 nei sensi di cui in motivazione, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di , quale titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_1
Astarte, della somma di € 86.047,60;
2) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale Astarte, delle spese giudiziali, che si
[...] liquidano in € 820,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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