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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12620 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli all'udienza del 10/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 39521/2024, vertente:
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
( avv.ti F. Bruschi e M. Parpaglioni )
RICORRENTI
e
Controparte_1
( avv. to N. Corbo )
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, premesso di aver svolto con decorrenza dalla data di assunzione indicata per ciascuno in ricorso attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con qualifica di IS , deducevano di aver percepito durante il periodo di ferie un trattamento economico notevolmente inferiore alla retribuzione ordinaria erogata per le mansioni proprie del profilo professionale rivestito . In particolare lamentavano che durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo che non includeva nella relativa base di computo né la indennità per assenza dalla residenza, corrisposta mensilmente e prevista dall'art. 77, punto 2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, né la indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dagli artt. 24 e 31 del Contratto Integrativo Aziendale del 2016, sostituita dall'importo forfettario fisso di € 12.80 giornaliere per i HI ed € 4,50 per il personale di bordo
.Evidenziavano che tali due indennità rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro tant'è che erano previste e dovute in maniera continuativa .Pertanto la mancata integrale inclusione di tali indennità nella base di computo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva infatti, ripetutamente affermato che l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 cit, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la «retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, fosse «paragonabile» ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione. Deducevano di aver interrotto la prescrizione con lettere di diffida allegate al ricorso e rivendicavano differenze retributive anche per i cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della L 92/2012 cd legge RO . Concludevano chiedendo : “ 1.Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i IN e € 4,50 per i;
nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 Parte_4 ccnl 2012 e 2016, nella parte in cui escludono l'indennità di condotta ed il compenso per l'Assenza dalla Residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2. accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007 o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza, delle indennità di utilizzazione professionale di cui agli artt. sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati:
Cognome Nome DOVUTO
€13.540,55 Parte_1
€13.186,16 Parte_3
€14.235,06 Parte_2
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
4.con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5.dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge ”. Nelle note autorizzate veniva richiesta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti . Si costituiva contestando diffusamente il ricorso . In particolare argomentava in CP_1 ordine alla inapplicabilità dei principi di cui alle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie nell'ordinamento italiano , atteso che nel nostro ordinamento le ferie rappresentavano un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile da parte dei lavoratori né poteva ipotizzarsi l'effettivo dissuasivo che la assegnava alla retribuzione feriale . CP_2
Deduceva che se pur le sentenze della Corte di Giustizia rivestono una speciale efficacia vincolante quando interpretano la normativa comunitaria, tuttavia doveva considerarsi che in assenza di una norma unionale che equipari le strutture retributive di tutti gli stati membri, una decisione emessa in relazione ad un elemento della retribuzione erogata in un altro stato membro, non è in grado di far stato nel sistema nazionale se non quale “principio generale” o meglio, regola tendenziale, dovendo essere conciliata con le caratteristiche del sistema. Evidenziava che ,stante la natura indennitaria, doveva escludersi l'inclusione dell'indennità per assenza dalla residenza nel calcolo della retribuzione per ferie e che l'indennità utilizzazione professionale nella parte variabile non remunerava affatto la professionalità ma solo in particolare ed occasionale modo della prestazione Sosteneva l'inapplicabilità della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ai rapporti già costituiti ed eccepiva la prescrizione quinquennale esprimendo perplessità in ordine alla motivazione della sentenza della SC. 26246/2022 . Contestava i conteggi di parte ricorrente sostenendo che al fine di ottenere un importo presunto ( media matematica ) relativo alle competenze accessorie , eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie ,il totale delle indennità percepite doveva essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile;
evidenziava che il conteggio di controparte era sviluppato considerando un numero di ferie errato , in quanto i principi invocati dai ricorrenti potevano trovare applicazione solo per le quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva 2003/88/CE quale periodo annuale di ferie minimo garantito, corrispondente a venti giorni lavorativi .
Concludeva chiedendo : “1) In via principale, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) In subordine, rigettare comunque le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ai rapporti giuridici già costituiti alla data della sua Per_1 emanazione;
3) In ogni caso, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs 66/2003 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 numero 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Come modificato dall'articolo due del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa C-155/10 per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione, sospensione del presente giudizio, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori.4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio;
5) in ogni caso, limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, ed in relazione alle ferie effettivamente spettanti, emendati gli errori di calcolo dedotti in giudizio. 6) Sempre in ogni caso, ma in via logicamente subordinata, ove ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori 7) In ultimo e denegato subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, pertanto, non più di quanto segue: € Parte_1
6.684,11 e comunque non più di € 8.453,16; € 5.590,86 e comunque non più di € Parte_3
7.283,82; € 6.126,60 e comunque non più di € 7.333,21 Con vittoria di spese ed Parte_2 onorari di giudizio.”. Autorizzato il deposito di note , rinviata la decisione della causa , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Con riguardo alle deduzioni ed eccezioni di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni di CP_1 deve in via assorbente rilevarsi che per reiterato e consolidato orientamento della S.C. ( cfr da ultimo Cass. sez Lav n° 2322/2024 in atti ) : “ le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012)” ; partendo da tale presupposto la S.C. ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso avverso l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, operata dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, tra i quali la dedotta violazione degli art 36 e 39 Cost , richiamando numerosi precedenti (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendosi prendere atto di quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ancorchè rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012 a seguito delle quali “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246, Cass. 20/10/2022, n. 30957 e n. 30958). Tale orientamento è stato richiamato dalla S.C nella formulazione di proposta di definizione accelerata prevista dal novellato art.380 bis c.p.c. ( all 1 alle note autorizzate di parte ricorrente ) che ha peraltro evidenziato “ l ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in relazione ad analogo contenzioso concernente i dipendenti della società Trenord s.p.a. (Cass. n. 19716/2023, Cass. n. 19711/2021,
Cass. n. 19663/2023, 18160/2023, Cass. n. 33803/2023, Cass. n. 33793/2023, Cass.n. 33779/2023,
Cass. n. 33713/ 2023), i cui principi sono stati confermati anche per quanto concerne le domande di lavoratori di intese, come quella in oggetto, alla rideterminazione della Controparte_1 retribuzione feriale per effetto dell'inclusione di emolumenti o componenti degli stessi (Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 13972/2024).”
Nel merito la domanda è fondata condividendo questo Giudice le motivazioni espresse su identica questione da questo Tribunale con sentenza n° 58/2022 est Dott. Bracci , n° 4221/2022 est Dr Per_
, n° 8818 est Dr De , n° 9817/ 2022 est Dott. Canè ; n° 8099/2024 est Dott. Per_2
Damiani n° 1215/2023 est Dott. Pascarella) In particolare tale ultima sentenza affronta con motivazione esaustiva e puntuale ogni questione controversa in ordine ai principi che regolano determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie e qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. : “ Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”). Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che l'espressione Persona_4
“ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo “(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_4
Schultz-Hoff e altri, punto 60). Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155, C-155/10, “l'art. 7 della direttiva del Per_1
Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”. A tale decisione deve attribuissi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, cosicchè appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti.
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, Persona_5 punti 22 e 54 e giurisprudenza citata).
18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, Persona_4 nonché e a., cit., punto 58). Persona_5
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60).
21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
5.1.Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni – già in precedenza enunciate - secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.2.Se si esamina, poi, il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può poi constatare che al punto 21 della stessa, sul quale parte resistente ha soffermato la sua attenzione, è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”. Non è un caso quindi che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.3.Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti i citati, vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese).
5.4.Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, , su cui v. infra), durante i periodi Persona_6 di lavoro effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza). In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la
Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26). I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più Per_7 recente della Corte di Cassazione (Cass. 23/6/2022, n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n. 22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalla numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso e nelle note difensive, emesse in cause analoghe a quella in esame.
5.5.Tali decisioni di merito hanno affermato tutte la necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l' “indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”. Entrambe le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali. Per quanto concerne l'anzidetta indennità di utilizzazione professionale, occorre rilevare che parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente, inerenti le specifiche attività del macchinista, articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con il suo status professionale e con le mansioni svolte (il macchinista svolge attività lavorativa a bordo dei treni che conduce (c.d. “condotta”) su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio, svolgendo anche operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi (prova-freno, ecc.), effettua inoltre turni di servizio nei quali non conduce treni, ma resta a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise (c.d. “riserva” ad esempio per assenza improvvista del macchinista in turno non si presenta per malattia) . Parte resistente ha infatti incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo l'indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando così la consapevolezza e la loro volontà di “valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie”, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Non sarebbe, pertanto, censurabile la circostanza che la normativa contrattuale abbia previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa, ed escluso il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e Controparte_3 del 2016).
5.6.Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
Da un punto di vista generale deve tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le Persona_6 parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva
(v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_4 EU:C:2006:177, punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi. In consonanza con tali principi, la giurisprudenza di merito innanzi richiamata ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento” (v. Appello Milano, sez. lav, n.1470/2021 del 2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
Per quanto riguarda invece il compenso per assenza dalla residenza, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (v ancora Appello di Milano nn. 1470/2021 e 397/2022, cit.).
5.7.Tali considerazioni sono condivise dal Tribunale, che rileva inoltre come l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ” , il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
6. Resta da verificare se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”. E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività” su cui parte resistente ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni per escludere che le disposizioni collettive che regolano al materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo..
6.1. A tal riguardo, rileva in primo luogo il Tribunale che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 Per_8 Per_9 Per_ Per_ novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
6.2.Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte ( v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente Per_7 giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020,
[...]
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, Controparte_4 punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, Persona_5
EU:C:2009:18, punto 23)”. Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_12
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali Per_ periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
6.3.Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, rileva il Tribunale ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Trib. Roma n.
4221/2022 e 58/2022 e App. Milano n. 1470/2021, cit).
6.4.Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un criterio di calcolo siffatto ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_6
6.5.Dai conteggi prodotti dai ricorrenti, non oggetto sul punto di alcuna contestazione ex adverso, emerge ad es. che nel 2007 per l' la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie senza Pt_5 l'inclusione degli emolumenti in questione risulta pari ad € 90,88, mentre includendo tali emolumento risulta pari ad € 125.04, con una conseguente significativa differenza ( 27.32%), che assume una rilievo progressivamente maggiore via via che aumenta il periodo di osservazione, sicchè nel periodo agosto-dicembre 2007 la differenza dovuta su 11 giorni di ferie è pari ad €
514,00, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 46,76 ( v. conteggi relativi al periodo agosto-dicembre 2017 relativi al ricorrente . Pt_5
Per il 2010, emerge che la retribuzione corrisposta al per un giorno di ferie senza Pt_6 l'inclusione degli emolumenti in questione risulta pari ad € 95.68, mentre includendo tali emolumento risulta pari ad € 139,64, con una conseguente significativa differenza (31,48%) che assume una rilievo progressivamente maggiore via via che aumenta il periodo di osservazione, sicchè nel periodo gennaio-dicembre 2010 la differenza dovuta su 23 giorni di ferie è pari ad € 1.112,73, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 48.81 ( v. conteggi relativi al periodo gennaio-dicembre 2010 relativi al ricorrente ). Pt_6 Per il 2014, emerge che per l' nel periodo gennaio-dicembre la differenza dovuta su 19 Pt_7 giorni di ferie è pari ad € 1.269,91, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 66,84 ( v. conteggi relativi al periodo gennaio-dicembre 2014 relativi al ricorrente . Pt_7 Per il 2021, emerge che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie senza l'inclusione degli emolumenti in questione risulta pari ad € 106,45, mentre includendo tali emolumento risulta pari ad € 170,40, con una conseguente significativa differenza (37,53%), che assume una rilievo progressivamente maggiore via via che aumenta il periodo di osservazione, sicchè nel periodo gennaio-dicembre 2021 la differenza dovuta su 17 giorni di ferie è pari ad € 1.105,00, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 65,00 ( v. conteggi relativi al periodo gennaio-dicembre 2017 relativi al ricorrente ). Pt_8
7.Ritiene il Tribunale che non può spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza
[...]
è del 15.9.2011), e, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 20216/2022, cit. Per_13 punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
8.Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art.31. 5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati
Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
9.Sulla base dei conteggi depositati in data 22/12/2022, che sono stati rielaborati tenendo conto dei rilievi in ordine al numero di giorni di ferie effettivamente fruiti da ciascun ricorrente, sollevati dalla resistente, lì dove essi trovassero riscontro nelle risultanze buste-paga prodotte, CP_1
deve essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze
[...] retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo per ciascuna di esse.
10.Osserva, infine, il Tribunale che non può condividersi il rilievo della resistente secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane
“di calendario”, che sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
10.1.In primo luogo, perché nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
10.2.In secondo luogo, perché l'art. 30 del CCNL prevede che per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 5 gg il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”, Pertanto, in ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai potuto maturare un numero di ferie superiore a 25 giorni, sicchè i giorni eventualmente fruiti in più sono relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute, benchè dalla documentazione prodotta dalla parti emerge che tale numero si è mantenuto, salvo qualche rara eccezione, al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali. 11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021).”
Tali condividibili argomenti in ordine al metodo di calcolo utilizzato dai ricorrenti sono stata anche affermate nelle sentenze sopra richiamate di questo Tribunale n ° 58/2022 est Dott. Bracci ,
n° 4221/2022 est Dr . Pertanto il ricorso merita integrale accoglimento . Per_2
Le spese di lite, come liquidate e distratte come da dispositivo tenendo conto delle riduzioni per la natura seriale delle controversia , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i IN e
€ 4,50 per i;
nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016, nella Parte_4 parte in cui escludono l'indennità di condotta ed il compenso per l'Assenza dalla Residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto , condanna la società resistente a pagare a € 13.540,55,a Parte_1 Pt_2
€ 14.235,06 , a € 13.186,16 oltre , per ciascuno , rivalutazione ed interessi
[...] Parte_3 dalla maturazione al saldo;
condanna la società resistente al pagamento in favori del procuratori antistatari di parte ricorrente ricorrente di € 5500,00 oltre accessori come per legge .
Roma , 10/12/2024 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli all'udienza del 10/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 39521/2024, vertente:
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
( avv.ti F. Bruschi e M. Parpaglioni )
RICORRENTI
e
Controparte_1
( avv. to N. Corbo )
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, premesso di aver svolto con decorrenza dalla data di assunzione indicata per ciascuno in ricorso attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con qualifica di IS , deducevano di aver percepito durante il periodo di ferie un trattamento economico notevolmente inferiore alla retribuzione ordinaria erogata per le mansioni proprie del profilo professionale rivestito . In particolare lamentavano che durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo che non includeva nella relativa base di computo né la indennità per assenza dalla residenza, corrisposta mensilmente e prevista dall'art. 77, punto 2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, né la indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dagli artt. 24 e 31 del Contratto Integrativo Aziendale del 2016, sostituita dall'importo forfettario fisso di € 12.80 giornaliere per i HI ed € 4,50 per il personale di bordo
.Evidenziavano che tali due indennità rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro tant'è che erano previste e dovute in maniera continuativa .Pertanto la mancata integrale inclusione di tali indennità nella base di computo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva infatti, ripetutamente affermato che l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 cit, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la «retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, fosse «paragonabile» ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione. Deducevano di aver interrotto la prescrizione con lettere di diffida allegate al ricorso e rivendicavano differenze retributive anche per i cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della L 92/2012 cd legge RO . Concludevano chiedendo : “ 1.Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i IN e € 4,50 per i;
nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 Parte_4 ccnl 2012 e 2016, nella parte in cui escludono l'indennità di condotta ed il compenso per l'Assenza dalla Residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2. accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007 o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza, delle indennità di utilizzazione professionale di cui agli artt. sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati:
Cognome Nome DOVUTO
€13.540,55 Parte_1
€13.186,16 Parte_3
€14.235,06 Parte_2
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
4.con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5.dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge ”. Nelle note autorizzate veniva richiesta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti . Si costituiva contestando diffusamente il ricorso . In particolare argomentava in CP_1 ordine alla inapplicabilità dei principi di cui alle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie nell'ordinamento italiano , atteso che nel nostro ordinamento le ferie rappresentavano un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile da parte dei lavoratori né poteva ipotizzarsi l'effettivo dissuasivo che la assegnava alla retribuzione feriale . CP_2
Deduceva che se pur le sentenze della Corte di Giustizia rivestono una speciale efficacia vincolante quando interpretano la normativa comunitaria, tuttavia doveva considerarsi che in assenza di una norma unionale che equipari le strutture retributive di tutti gli stati membri, una decisione emessa in relazione ad un elemento della retribuzione erogata in un altro stato membro, non è in grado di far stato nel sistema nazionale se non quale “principio generale” o meglio, regola tendenziale, dovendo essere conciliata con le caratteristiche del sistema. Evidenziava che ,stante la natura indennitaria, doveva escludersi l'inclusione dell'indennità per assenza dalla residenza nel calcolo della retribuzione per ferie e che l'indennità utilizzazione professionale nella parte variabile non remunerava affatto la professionalità ma solo in particolare ed occasionale modo della prestazione Sosteneva l'inapplicabilità della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ai rapporti già costituiti ed eccepiva la prescrizione quinquennale esprimendo perplessità in ordine alla motivazione della sentenza della SC. 26246/2022 . Contestava i conteggi di parte ricorrente sostenendo che al fine di ottenere un importo presunto ( media matematica ) relativo alle competenze accessorie , eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie ,il totale delle indennità percepite doveva essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile;
evidenziava che il conteggio di controparte era sviluppato considerando un numero di ferie errato , in quanto i principi invocati dai ricorrenti potevano trovare applicazione solo per le quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva 2003/88/CE quale periodo annuale di ferie minimo garantito, corrispondente a venti giorni lavorativi .
Concludeva chiedendo : “1) In via principale, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) In subordine, rigettare comunque le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ai rapporti giuridici già costituiti alla data della sua Per_1 emanazione;
3) In ogni caso, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs 66/2003 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 numero 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Come modificato dall'articolo due del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa C-155/10 per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione, sospensione del presente giudizio, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori.4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio;
5) in ogni caso, limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, ed in relazione alle ferie effettivamente spettanti, emendati gli errori di calcolo dedotti in giudizio. 6) Sempre in ogni caso, ma in via logicamente subordinata, ove ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori 7) In ultimo e denegato subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, pertanto, non più di quanto segue: € Parte_1
6.684,11 e comunque non più di € 8.453,16; € 5.590,86 e comunque non più di € Parte_3
7.283,82; € 6.126,60 e comunque non più di € 7.333,21 Con vittoria di spese ed Parte_2 onorari di giudizio.”. Autorizzato il deposito di note , rinviata la decisione della causa , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Con riguardo alle deduzioni ed eccezioni di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni di CP_1 deve in via assorbente rilevarsi che per reiterato e consolidato orientamento della S.C. ( cfr da ultimo Cass. sez Lav n° 2322/2024 in atti ) : “ le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012)” ; partendo da tale presupposto la S.C. ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso avverso l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, operata dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, tra i quali la dedotta violazione degli art 36 e 39 Cost , richiamando numerosi precedenti (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendosi prendere atto di quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ancorchè rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012 a seguito delle quali “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246, Cass. 20/10/2022, n. 30957 e n. 30958). Tale orientamento è stato richiamato dalla S.C nella formulazione di proposta di definizione accelerata prevista dal novellato art.380 bis c.p.c. ( all 1 alle note autorizzate di parte ricorrente ) che ha peraltro evidenziato “ l ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in relazione ad analogo contenzioso concernente i dipendenti della società Trenord s.p.a. (Cass. n. 19716/2023, Cass. n. 19711/2021,
Cass. n. 19663/2023, 18160/2023, Cass. n. 33803/2023, Cass. n. 33793/2023, Cass.n. 33779/2023,
Cass. n. 33713/ 2023), i cui principi sono stati confermati anche per quanto concerne le domande di lavoratori di intese, come quella in oggetto, alla rideterminazione della Controparte_1 retribuzione feriale per effetto dell'inclusione di emolumenti o componenti degli stessi (Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 13972/2024).”
Nel merito la domanda è fondata condividendo questo Giudice le motivazioni espresse su identica questione da questo Tribunale con sentenza n° 58/2022 est Dott. Bracci , n° 4221/2022 est Dr Per_
, n° 8818 est Dr De , n° 9817/ 2022 est Dott. Canè ; n° 8099/2024 est Dott. Per_2
Damiani n° 1215/2023 est Dott. Pascarella) In particolare tale ultima sentenza affronta con motivazione esaustiva e puntuale ogni questione controversa in ordine ai principi che regolano determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie e qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. : “ Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”). Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che l'espressione Persona_4
“ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo “(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_4
Schultz-Hoff e altri, punto 60). Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155, C-155/10, “l'art. 7 della direttiva del Per_1
Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”. A tale decisione deve attribuissi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, cosicchè appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti.
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, Persona_5 punti 22 e 54 e giurisprudenza citata).
18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, Persona_4 nonché e a., cit., punto 58). Persona_5
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60).
21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
5.1.Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni – già in precedenza enunciate - secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.2.Se si esamina, poi, il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può poi constatare che al punto 21 della stessa, sul quale parte resistente ha soffermato la sua attenzione, è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”. Non è un caso quindi che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.3.Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti i citati, vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese).
5.4.Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, , su cui v. infra), durante i periodi Persona_6 di lavoro effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza). In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la
Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26). I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più Per_7 recente della Corte di Cassazione (Cass. 23/6/2022, n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n. 22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalla numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso e nelle note difensive, emesse in cause analoghe a quella in esame.
5.5.Tali decisioni di merito hanno affermato tutte la necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l' “indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”. Entrambe le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali. Per quanto concerne l'anzidetta indennità di utilizzazione professionale, occorre rilevare che parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente, inerenti le specifiche attività del macchinista, articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con il suo status professionale e con le mansioni svolte (il macchinista svolge attività lavorativa a bordo dei treni che conduce (c.d. “condotta”) su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio, svolgendo anche operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi (prova-freno, ecc.), effettua inoltre turni di servizio nei quali non conduce treni, ma resta a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise (c.d. “riserva” ad esempio per assenza improvvista del macchinista in turno non si presenta per malattia) . Parte resistente ha infatti incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo l'indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando così la consapevolezza e la loro volontà di “valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie”, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Non sarebbe, pertanto, censurabile la circostanza che la normativa contrattuale abbia previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa, ed escluso il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e Controparte_3 del 2016).
5.6.Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
Da un punto di vista generale deve tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le Persona_6 parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva
(v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_4 EU:C:2006:177, punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi. In consonanza con tali principi, la giurisprudenza di merito innanzi richiamata ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento” (v. Appello Milano, sez. lav, n.1470/2021 del 2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
Per quanto riguarda invece il compenso per assenza dalla residenza, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'
5.7.Tali considerazioni sono condivise dal Tribunale, che rileva inoltre come l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ” , il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
6. Resta da verificare se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”. E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività” su cui parte resistente ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni per escludere che le disposizioni collettive che regolano al materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo..
6.1. A tal riguardo, rileva in primo luogo il Tribunale che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 Per_8 Per_9 Per_ Per_ novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
6.2.Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte ( v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente Per_7 giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020,
[...]
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, Controparte_4 punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, Persona_5
EU:C:2009:18, punto 23)”. Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_12
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali Per_ periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
6.3.Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, rileva il Tribunale ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Trib. Roma n.
4221/2022 e 58/2022 e App. Milano n. 1470/2021, cit).
6.4.Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un criterio di calcolo siffatto ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_6
6.5.Dai conteggi prodotti dai ricorrenti, non oggetto sul punto di alcuna contestazione ex adverso, emerge ad es. che nel 2007 per l' la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie senza Pt_5 l'inclusione degli emolumenti in questione risulta pari ad € 90,88, mentre includendo tali emolumento risulta pari ad € 125.04, con una conseguente significativa differenza ( 27.32%), che assume una rilievo progressivamente maggiore via via che aumenta il periodo di osservazione, sicchè nel periodo agosto-dicembre 2007 la differenza dovuta su 11 giorni di ferie è pari ad €
514,00, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 46,76 ( v. conteggi relativi al periodo agosto-dicembre 2017 relativi al ricorrente . Pt_5
Per il 2010, emerge che la retribuzione corrisposta al per un giorno di ferie senza Pt_6 l'inclusione degli emolumenti in questione risulta pari ad € 95.68, mentre includendo tali emolumento risulta pari ad € 139,64, con una conseguente significativa differenza (31,48%) che assume una rilievo progressivamente maggiore via via che aumenta il periodo di osservazione, sicchè nel periodo gennaio-dicembre 2010 la differenza dovuta su 23 giorni di ferie è pari ad € 1.112,73, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 48.81 ( v. conteggi relativi al periodo gennaio-dicembre 2010 relativi al ricorrente ). Pt_6 Per il 2014, emerge che per l' nel periodo gennaio-dicembre la differenza dovuta su 19 Pt_7 giorni di ferie è pari ad € 1.269,91, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 66,84 ( v. conteggi relativi al periodo gennaio-dicembre 2014 relativi al ricorrente . Pt_7 Per il 2021, emerge che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie senza l'inclusione degli emolumenti in questione risulta pari ad € 106,45, mentre includendo tali emolumento risulta pari ad € 170,40, con una conseguente significativa differenza (37,53%), che assume una rilievo progressivamente maggiore via via che aumenta il periodo di osservazione, sicchè nel periodo gennaio-dicembre 2021 la differenza dovuta su 17 giorni di ferie è pari ad € 1.105,00, mentre la differenza tra la retribuzione di una giornata lavorata ed una giornata di ferie, in assenza della inclusione degli emolumenti in questione, risulta in media pari ad € 65,00 ( v. conteggi relativi al periodo gennaio-dicembre 2017 relativi al ricorrente ). Pt_8
7.Ritiene il Tribunale che non può spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza
[...]
è del 15.9.2011), e, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 20216/2022, cit. Per_13 punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
8.Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art.31. 5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati
Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
9.Sulla base dei conteggi depositati in data 22/12/2022, che sono stati rielaborati tenendo conto dei rilievi in ordine al numero di giorni di ferie effettivamente fruiti da ciascun ricorrente, sollevati dalla resistente, lì dove essi trovassero riscontro nelle risultanze buste-paga prodotte, CP_1
deve essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze
[...] retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo per ciascuna di esse.
10.Osserva, infine, il Tribunale che non può condividersi il rilievo della resistente secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane
“di calendario”, che sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
10.1.In primo luogo, perché nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
10.2.In secondo luogo, perché l'art. 30 del CCNL prevede che per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 5 gg il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”, Pertanto, in ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai potuto maturare un numero di ferie superiore a 25 giorni, sicchè i giorni eventualmente fruiti in più sono relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute, benchè dalla documentazione prodotta dalla parti emerge che tale numero si è mantenuto, salvo qualche rara eccezione, al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali. 11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021).”
Tali condividibili argomenti in ordine al metodo di calcolo utilizzato dai ricorrenti sono stata anche affermate nelle sentenze sopra richiamate di questo Tribunale n ° 58/2022 est Dott. Bracci ,
n° 4221/2022 est Dr . Pertanto il ricorso merita integrale accoglimento . Per_2
Le spese di lite, come liquidate e distratte come da dispositivo tenendo conto delle riduzioni per la natura seriale delle controversia , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i IN e
€ 4,50 per i;
nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016, nella Parte_4 parte in cui escludono l'indennità di condotta ed il compenso per l'Assenza dalla Residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto , condanna la società resistente a pagare a € 13.540,55,a Parte_1 Pt_2
€ 14.235,06 , a € 13.186,16 oltre , per ciascuno , rivalutazione ed interessi
[...] Parte_3 dalla maturazione al saldo;
condanna la società resistente al pagamento in favori del procuratori antistatari di parte ricorrente ricorrente di € 5500,00 oltre accessori come per legge .
Roma , 10/12/2024 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli