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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.BESSI STEFANO (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. MANNORI ALESSANDRO ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LEDDA GIOVANNI ) C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositata in data 7.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato Signori ha convenuto in Pt_1 giudizio , chiedendo, previa sospensione "dell'efficacia esecutiva del Controparte_1 titolo, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 089202190002158 50/000, relativamente ai crediti, pari al complessivo importo di euro 95.549,13, portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 08920110002063106000 notificata il 14.3.2011, dell'importo complessivo di € 187,28, per la riscossione di diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2008, oltre sanzioni e interessi;
CP_1 pagina 1 di 8 - n. 08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, dell'importo complessivo di € 94.843,62, per la riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto, dell'Imposta regionale attività produttive, dell'addizionale comunale Irpef, dell'addizionale regionale Irpef, dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, anni 2006-
2007, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica;
- n. 08920120006027212000 notificata il 23.8.2012, dell'importo complessivo di € 177,50, per diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2009, oltre sanzioni e interessi;
CP_1
- n. 08920130001917100000 notificata il 13.6.2013, dell'importo complessivo di € 172,19, per diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2010, oltre sanzioni e interessi;
CP_1
- n. 08920130008896544000 notificata il 18.4.2014, dell'importo complessivo di € 168,54, per diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2011, oltre sanzioni e interessi;
CP_1
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha articolato i seguenti motivi di opposizione.
Quanto ai diritti annuali della Camera di Commercio, premessa la natura di tributo degli stessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma III L. n. 289 del 2002 e art.
5-quater comma I del D.L. n. 282 del
2002, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ex art. 2948
c.c., n.
4. In particolare, ha dedotto che:
a) per i diritti di cui alla cartella n. 08920110002063106000 notificata il 14.3.2011, il termine risulta spirato in data 14.3.2016;
b) per i diritti di cui alla cartella n. 08920120006027212000 notificata il 23.8.2012, il termine risulta spirato in data 23.8.2017;
c) per i diritti di cui alla cartella n. 08920130001917100000 notificata il 13.6.2013, il termine risulta spirato in data 13.6.2018;
d) per i diritti di cui alla cartella n. 08920130008896544000 notificata il 18.4.2014, il termine risulta spirato in data 18.4.2014.
Quanto ai crediti tributari a titolo di imposte relative agli anni 2006/2007, di cui alla cartella n.
08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, ha eccepito la prescrizione decennale, essendo il relativo termine spirato in data 26.4.2021.
si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 di annullamento dell'intimazione di pagamento. In particolare, ha contestato la fondatezza della eccezione di prescrizione avversaria, deducendo di aver posto in essere plurimi atti interruttivi, nonché evidenziando che il termine prescrizionale è stato sospeso ex lege nel periodo dal 1.1.2014 al 15.6.2014 ex art. 1 co. 623 e
618 L. 147/2013 in relazione al c.d. mini-condono, nonché nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ex D.L.
18/2020 conv. L. 27/2020 in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.
Alla udienza di comparizione del giorno 6.9.2022, parte attrice ha contestato l'efficacia probatoria delle produzioni avversarie;
ha disconosciuto la conformità all'originale delle stesse ai sensi di all'art. 2719 c.c., ha pagina 2 di 8 contestato di aver ricevuto gli atti interruttivi prodotti ex adverso coi documenti nn. 3 e 5 della produzione avversaria, nonché il mancato perfezionamento della notifica del documento prodotto sub. 4 per il mancato rispetto di quanto previsto dalla legge 890 del 1982. Le parti si sono quindi riportate ai rispettivi atti introduttivi e hanno congiuntamente chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli di cui all'intimazione di pagamento opposta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive autorizzate.
Parte attrice, in sede di note conclusive autorizzate, ha dato atto che nelle more del presente giudizio è entrata in vigore la legge di bilancio L. 197/2022, il cui art.1 comma 222 ha disposto l'annullamento automatico (rottamazione), alla data del 31 marzo 2023, delle cartelle per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di valore fino a 1.000,00 €. Pertanto, considerato che l'intimazione di pagamento opposta riguarda tutte cartelle notificate tra il 2011 e il 2014, ha chiesto, in subordine, “che venga riconosciuto il discarico (rottamazione) e il conseguente annullamento dei crediti portati dalle cartelle n. 08920110002063106000; 08920120006027212000; 08920130001917100000;
08920130008896544000; 08920110003753274000”.
Parte convenuta, in sede di note conclusive autorizzate del 24.7.2023, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in merito ai crediti di natura tributari portati dalla cartella n.
08920110003753274000, avente ad oggetto il recupero di IRPEF e IVA non versate;
ha dedotto l'inammissibilità della eccezione avversaria di disconoscimento della documentazione prodotta in quanto generica ed ha ribadito la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi prodotti, non avendo peraltro controparte contestato la correttezza degli indirizzi cui sono stati recapiti.
Svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.5.2025 trattata mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. Sulle questioni pregiudiziali di rito
In via pregiudiziale di rito, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, sollevata dalla parte convenuta.
Costituisce ius receptum che “nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in pagina 3 di 8 situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” mentre a quella “tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)” (Cass. Civ., S.U., ordinanza n. 7822/2020).
In applicazione di detto principio, considerato che nella specie l'opponente non ha contestato l'esistenza e la validità della notifica delle cartelle indicate nell'atto di intimazione opposto ma si è limitato ad eccepire la prescrizione della pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis maturata successivamente a detto momento, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Sul merito
2.1 Occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, tenuto conto che la difesa di parte opposta ha dedotto il compimento di plurimi atti interruttivi.
Mette conto evidenziare che, a fronte della contestazione sul punto operata dall'opponente alla prima udienza del 6.9.2022, non è stata versata in atti dalla opposta la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di intimazione di pagamento n. 08920139004533626000 del 25.10.2013 in relazione alla cartella n.
08920110003753274000 (cfr. doc. 3 fasc. opposta) e n. 08920179000238667000 del 6.3.2017 in relazione alle cartelle nn. 08920120006027212000, 089201300019171000000 e 08920130008896544000 (cfr. doc. 5 fasc. opposta).
Parte opposta ha invece documentato l'avvenuta notifica degli atti interruttivi costituiti dall'avviso di intimazione di pagamento n. 08920159005941932000, notificato il 23.10.2015 (cfr. doc. 4 fasc. opposta), nonché dall'avviso di intimazione di pagamento n. 08920219000215850000, notificato il 10.3.2022 (cfr. doc. 6 fasc. opposta), relativi a tutte le cartelle oggetto di opposizione.
pagina 4 di 8 Deve ritenersi, peraltro, infondata l'eccezione di mancato perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale, relativamente all'avviso di intimazione n. 08920219000215850000, per “mancato rispetto di quanto previsto dalla legge 890 del 1982” (cfr. verbale udienza 6.9.2022).
Parte opposta ha prodotto l'avviso di avvenuta notifica di tale atto a Signori presso l'indirizzo di Pt_2
Montale via Benvenuto Cellini n. 40, sottoscritto in data 11.3.2022 dalla di lui moglie , che risulta CP_2 eseguita direttamente da un ufficiale della riscossione ai sensi dell'art. 26 co. 1 prima parte del D.P.R.
29/9/1973, n. 602(cfr. doc. 6 fasc. opposta).
Da tale evidenza emerge dunque che l'atto impositivo non è stato notificato a mezzo servizio postale, talché risulta inconferente il richiamo operato dall'opponente a L. n. 890 del 1982, con conseguenza infondatezza delle lamentate difformità rispetto alle relative previsioni.
Mette conto evidenziare, inoltre, come parte opponente, nella prima difesa utile successiva alla produzione di tale documento, non abbia contestato la correttezza dell'indirizzo di spedizione né la qualità di coniuge della persona che ha ricevuto e sottoscritto l'avviso.
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale della copia degli atti interruttivi prodotti, operato dalla opponente all'udienza del 6.9.2022, si osserva quanto segue.
Come noto, il disconoscimento ex art. 2719 c.p.c. deve essere tempestivo e specifico, pena la sua inefficacia.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non viene disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass.
3540/2019). Peraltro, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633/2018; Cass.
40750/2021).
Nel caso di specie, dalla disamina del verbale della udienza di prima comparizione del 6.9.2022 (ove si legge che “Parte opponente contesta l'efficacia probatoria delle produzioni avversarie, disconoscendo la conformità all'originale delle stesse ai sensi di all'art. 2719 c.c. ..”), si può evincere che il disconoscimento è stato generico e che non è corroborato dall'indicazione di specifiche difformità, come richiede la giurisprudenza di legittimità.
Il disconoscimento è dunque da ritenere privo di effetti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il termine di prescrizione decennale dei crediti in sorte capitale a titolo di I.V.A., Irpef, I.R.A.P., portati dalla cartella di pagamento n. 08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, risulta essere stato validamente interrotto in data 23.10.2015 e 10.3.2022. pagina 5 di 8 Occorre adesso esaminare la fondatezza della spiegata eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti per sanzioni e interessi afferenti ai detti tributi di cui alla cartella di pagamento n. 08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, sottoposti a termini di prescrizione quinquennale (quanto alle sanzioni e interessi si v. Cass. 8120/2021; Cass. 18703/2020, Cass. n. 12740/2020, Cass. 32308/2019; quanto ai diritti camerali si v. Cass. 22897/2022).
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Invero, dal compimento dell'atto interruttivo del 25.10.2020 a quello successivamente posto in essere in data 10.3.2022, risulta senz'altro decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti in argomento, anche tenuto conto dei periodi di sospensione stabiliti dalla normativa emergenziale COVID-19, pari a complessivi 311 giorni (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ex art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21).
Pertanto, con riferimento alla cartella n. 08920110003753274000 del 26.4.2011, sono da ritenere estinti per prescrizione i crediti per sanzioni pecuniarie ed interessi di mora ivi riportati pari ad un ammontare complessivo di euro 60.970,07, come da prospetto riepilogativo contenuto nella nota autorizzata del
21.7.2023 ex adverso non specificamente contestata in punto di quantum, nonché tutti gli ulteriori diritti di credito camerale di cui alla cartella n. 08920110002063106000 notificata il 14.3.2011, n.
08920120006027212000 notificata il 23.8.2012, n. 08920130001917100000 notificata il 13.6.2013, n.
08920130008896544000 notificata il 18.4.2014.
Quanto alla sorte dei crediti per tributi di cui alla cartella n. 08920110003753274000, per i quali non è intervenuta la prescrizione, occorre esaminare gli effetti dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 2022 come modificato dal D.L. del 29 dicembre 2022 n. 198 Articolo 3-bis. Tale disposizione recita: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della L.
30 dicembre 2018, n. 145 … Omississ …".
A tal riguardo occorre precisare che alla formazione della soglia di euro. 1.000,00 concorrono capitale, interessi e sanzioni mentre non rilavano aggio ed interessi di mora (Cass. 11187/2020). Si precisa ulteriormente che il limite di euro. 1.000,00 “è riferito al 'singolo carico affidato', sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro pagina 6 di 8 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro;
per
'carico' si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori" (Cass. 17506/2021).
Peraltro, si osserva che l'annullamento in parola opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 16421/2023).
Nella specie, per natura giuridica del credito, ammontare ed arco temporale di riferimento, si è in presenza di una situazione per la quale opera il meccanismo delineato dalla norma di legge sopra citata, con riferimento a tutti i tributi di cui alla cartella n. 08920110003753274000, che vanno perciò ritenuti annullati ex lege, con la sola esclusione dei seguenti crediti, superiori alla soglia di euro 1.000,00, ancora dovuti dall'opponente: a) IRAP 2007 per euro 1.514,70; b) IRPEF anno 2007 per euro 11.791,04; c) IVA 2007 per euro 2.862,95.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono conducono, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente accertamento della insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per tutti i crediti di cui all'avviso di intimazione opposto ad eccezione dei crediti di seguito indicati che risultano pertanto dovuti dalla parte opponente: a) IRAP 2007 per euro
1.514,70; b) IRPEF anno 2007 per euro 11.791,04; c) IVA 2007 per euro 2.862,95.
Rispetto a quest'ultimi crediti sussiste il diritto della agente di procedere ad esecuzione forzata.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e del fatto che taluni crediti di cui all'avviso di intimazione opposto sono stati oggetto di annullamento ex lege in corso di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre ex art. 92 c.p.c. una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara la sussistenza del diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata in relazione all'intimazione di pagamento n.
[...]
089202190002158 50/000 limitatamente ai seguenti crediti: a) IRAP 2007 per euro 1.514,70; b) IRPEF anno 2007 per euro 11.791,04; c) IVA 2007 per euro 2.862,95, portati dalla cartella n.
08920110003753274000 notificata in data 26.4.2011;
pagina 7 di 8 2. dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata in relazione a tutti gli ulteriori crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 089202190002158
50/000;
3. compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 9 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.BESSI STEFANO (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. MANNORI ALESSANDRO ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LEDDA GIOVANNI ) C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositata in data 7.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato Signori ha convenuto in Pt_1 giudizio , chiedendo, previa sospensione "dell'efficacia esecutiva del Controparte_1 titolo, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 089202190002158 50/000, relativamente ai crediti, pari al complessivo importo di euro 95.549,13, portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 08920110002063106000 notificata il 14.3.2011, dell'importo complessivo di € 187,28, per la riscossione di diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2008, oltre sanzioni e interessi;
CP_1 pagina 1 di 8 - n. 08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, dell'importo complessivo di € 94.843,62, per la riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto, dell'Imposta regionale attività produttive, dell'addizionale comunale Irpef, dell'addizionale regionale Irpef, dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, anni 2006-
2007, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica;
- n. 08920120006027212000 notificata il 23.8.2012, dell'importo complessivo di € 177,50, per diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2009, oltre sanzioni e interessi;
CP_1
- n. 08920130001917100000 notificata il 13.6.2013, dell'importo complessivo di € 172,19, per diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2010, oltre sanzioni e interessi;
CP_1
- n. 08920130008896544000 notificata il 18.4.2014, dell'importo complessivo di € 168,54, per diritti annuali di Camera di Commercio di anno 2011, oltre sanzioni e interessi;
CP_1
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha articolato i seguenti motivi di opposizione.
Quanto ai diritti annuali della Camera di Commercio, premessa la natura di tributo degli stessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma III L. n. 289 del 2002 e art.
5-quater comma I del D.L. n. 282 del
2002, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ex art. 2948
c.c., n.
4. In particolare, ha dedotto che:
a) per i diritti di cui alla cartella n. 08920110002063106000 notificata il 14.3.2011, il termine risulta spirato in data 14.3.2016;
b) per i diritti di cui alla cartella n. 08920120006027212000 notificata il 23.8.2012, il termine risulta spirato in data 23.8.2017;
c) per i diritti di cui alla cartella n. 08920130001917100000 notificata il 13.6.2013, il termine risulta spirato in data 13.6.2018;
d) per i diritti di cui alla cartella n. 08920130008896544000 notificata il 18.4.2014, il termine risulta spirato in data 18.4.2014.
Quanto ai crediti tributari a titolo di imposte relative agli anni 2006/2007, di cui alla cartella n.
08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, ha eccepito la prescrizione decennale, essendo il relativo termine spirato in data 26.4.2021.
si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 di annullamento dell'intimazione di pagamento. In particolare, ha contestato la fondatezza della eccezione di prescrizione avversaria, deducendo di aver posto in essere plurimi atti interruttivi, nonché evidenziando che il termine prescrizionale è stato sospeso ex lege nel periodo dal 1.1.2014 al 15.6.2014 ex art. 1 co. 623 e
618 L. 147/2013 in relazione al c.d. mini-condono, nonché nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ex D.L.
18/2020 conv. L. 27/2020 in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.
Alla udienza di comparizione del giorno 6.9.2022, parte attrice ha contestato l'efficacia probatoria delle produzioni avversarie;
ha disconosciuto la conformità all'originale delle stesse ai sensi di all'art. 2719 c.c., ha pagina 2 di 8 contestato di aver ricevuto gli atti interruttivi prodotti ex adverso coi documenti nn. 3 e 5 della produzione avversaria, nonché il mancato perfezionamento della notifica del documento prodotto sub. 4 per il mancato rispetto di quanto previsto dalla legge 890 del 1982. Le parti si sono quindi riportate ai rispettivi atti introduttivi e hanno congiuntamente chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli di cui all'intimazione di pagamento opposta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive autorizzate.
Parte attrice, in sede di note conclusive autorizzate, ha dato atto che nelle more del presente giudizio è entrata in vigore la legge di bilancio L. 197/2022, il cui art.1 comma 222 ha disposto l'annullamento automatico (rottamazione), alla data del 31 marzo 2023, delle cartelle per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di valore fino a 1.000,00 €. Pertanto, considerato che l'intimazione di pagamento opposta riguarda tutte cartelle notificate tra il 2011 e il 2014, ha chiesto, in subordine, “che venga riconosciuto il discarico (rottamazione) e il conseguente annullamento dei crediti portati dalle cartelle n. 08920110002063106000; 08920120006027212000; 08920130001917100000;
08920130008896544000; 08920110003753274000”.
Parte convenuta, in sede di note conclusive autorizzate del 24.7.2023, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in merito ai crediti di natura tributari portati dalla cartella n.
08920110003753274000, avente ad oggetto il recupero di IRPEF e IVA non versate;
ha dedotto l'inammissibilità della eccezione avversaria di disconoscimento della documentazione prodotta in quanto generica ed ha ribadito la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi prodotti, non avendo peraltro controparte contestato la correttezza degli indirizzi cui sono stati recapiti.
Svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.5.2025 trattata mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. Sulle questioni pregiudiziali di rito
In via pregiudiziale di rito, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, sollevata dalla parte convenuta.
Costituisce ius receptum che “nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in pagina 3 di 8 situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” mentre a quella “tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)” (Cass. Civ., S.U., ordinanza n. 7822/2020).
In applicazione di detto principio, considerato che nella specie l'opponente non ha contestato l'esistenza e la validità della notifica delle cartelle indicate nell'atto di intimazione opposto ma si è limitato ad eccepire la prescrizione della pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis maturata successivamente a detto momento, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Sul merito
2.1 Occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, tenuto conto che la difesa di parte opposta ha dedotto il compimento di plurimi atti interruttivi.
Mette conto evidenziare che, a fronte della contestazione sul punto operata dall'opponente alla prima udienza del 6.9.2022, non è stata versata in atti dalla opposta la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di intimazione di pagamento n. 08920139004533626000 del 25.10.2013 in relazione alla cartella n.
08920110003753274000 (cfr. doc. 3 fasc. opposta) e n. 08920179000238667000 del 6.3.2017 in relazione alle cartelle nn. 08920120006027212000, 089201300019171000000 e 08920130008896544000 (cfr. doc. 5 fasc. opposta).
Parte opposta ha invece documentato l'avvenuta notifica degli atti interruttivi costituiti dall'avviso di intimazione di pagamento n. 08920159005941932000, notificato il 23.10.2015 (cfr. doc. 4 fasc. opposta), nonché dall'avviso di intimazione di pagamento n. 08920219000215850000, notificato il 10.3.2022 (cfr. doc. 6 fasc. opposta), relativi a tutte le cartelle oggetto di opposizione.
pagina 4 di 8 Deve ritenersi, peraltro, infondata l'eccezione di mancato perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale, relativamente all'avviso di intimazione n. 08920219000215850000, per “mancato rispetto di quanto previsto dalla legge 890 del 1982” (cfr. verbale udienza 6.9.2022).
Parte opposta ha prodotto l'avviso di avvenuta notifica di tale atto a Signori presso l'indirizzo di Pt_2
Montale via Benvenuto Cellini n. 40, sottoscritto in data 11.3.2022 dalla di lui moglie , che risulta CP_2 eseguita direttamente da un ufficiale della riscossione ai sensi dell'art. 26 co. 1 prima parte del D.P.R.
29/9/1973, n. 602(cfr. doc. 6 fasc. opposta).
Da tale evidenza emerge dunque che l'atto impositivo non è stato notificato a mezzo servizio postale, talché risulta inconferente il richiamo operato dall'opponente a L. n. 890 del 1982, con conseguenza infondatezza delle lamentate difformità rispetto alle relative previsioni.
Mette conto evidenziare, inoltre, come parte opponente, nella prima difesa utile successiva alla produzione di tale documento, non abbia contestato la correttezza dell'indirizzo di spedizione né la qualità di coniuge della persona che ha ricevuto e sottoscritto l'avviso.
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale della copia degli atti interruttivi prodotti, operato dalla opponente all'udienza del 6.9.2022, si osserva quanto segue.
Come noto, il disconoscimento ex art. 2719 c.p.c. deve essere tempestivo e specifico, pena la sua inefficacia.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non viene disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass.
3540/2019). Peraltro, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633/2018; Cass.
40750/2021).
Nel caso di specie, dalla disamina del verbale della udienza di prima comparizione del 6.9.2022 (ove si legge che “Parte opponente contesta l'efficacia probatoria delle produzioni avversarie, disconoscendo la conformità all'originale delle stesse ai sensi di all'art. 2719 c.c. ..”), si può evincere che il disconoscimento è stato generico e che non è corroborato dall'indicazione di specifiche difformità, come richiede la giurisprudenza di legittimità.
Il disconoscimento è dunque da ritenere privo di effetti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il termine di prescrizione decennale dei crediti in sorte capitale a titolo di I.V.A., Irpef, I.R.A.P., portati dalla cartella di pagamento n. 08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, risulta essere stato validamente interrotto in data 23.10.2015 e 10.3.2022. pagina 5 di 8 Occorre adesso esaminare la fondatezza della spiegata eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti per sanzioni e interessi afferenti ai detti tributi di cui alla cartella di pagamento n. 08920110003753274000 notificata il 26.4.2011, sottoposti a termini di prescrizione quinquennale (quanto alle sanzioni e interessi si v. Cass. 8120/2021; Cass. 18703/2020, Cass. n. 12740/2020, Cass. 32308/2019; quanto ai diritti camerali si v. Cass. 22897/2022).
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Invero, dal compimento dell'atto interruttivo del 25.10.2020 a quello successivamente posto in essere in data 10.3.2022, risulta senz'altro decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti in argomento, anche tenuto conto dei periodi di sospensione stabiliti dalla normativa emergenziale COVID-19, pari a complessivi 311 giorni (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ex art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21).
Pertanto, con riferimento alla cartella n. 08920110003753274000 del 26.4.2011, sono da ritenere estinti per prescrizione i crediti per sanzioni pecuniarie ed interessi di mora ivi riportati pari ad un ammontare complessivo di euro 60.970,07, come da prospetto riepilogativo contenuto nella nota autorizzata del
21.7.2023 ex adverso non specificamente contestata in punto di quantum, nonché tutti gli ulteriori diritti di credito camerale di cui alla cartella n. 08920110002063106000 notificata il 14.3.2011, n.
08920120006027212000 notificata il 23.8.2012, n. 08920130001917100000 notificata il 13.6.2013, n.
08920130008896544000 notificata il 18.4.2014.
Quanto alla sorte dei crediti per tributi di cui alla cartella n. 08920110003753274000, per i quali non è intervenuta la prescrizione, occorre esaminare gli effetti dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 2022 come modificato dal D.L. del 29 dicembre 2022 n. 198 Articolo 3-bis. Tale disposizione recita: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della L.
30 dicembre 2018, n. 145 … Omississ …".
A tal riguardo occorre precisare che alla formazione della soglia di euro. 1.000,00 concorrono capitale, interessi e sanzioni mentre non rilavano aggio ed interessi di mora (Cass. 11187/2020). Si precisa ulteriormente che il limite di euro. 1.000,00 “è riferito al 'singolo carico affidato', sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro pagina 6 di 8 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro;
per
'carico' si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori" (Cass. 17506/2021).
Peraltro, si osserva che l'annullamento in parola opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 16421/2023).
Nella specie, per natura giuridica del credito, ammontare ed arco temporale di riferimento, si è in presenza di una situazione per la quale opera il meccanismo delineato dalla norma di legge sopra citata, con riferimento a tutti i tributi di cui alla cartella n. 08920110003753274000, che vanno perciò ritenuti annullati ex lege, con la sola esclusione dei seguenti crediti, superiori alla soglia di euro 1.000,00, ancora dovuti dall'opponente: a) IRAP 2007 per euro 1.514,70; b) IRPEF anno 2007 per euro 11.791,04; c) IVA 2007 per euro 2.862,95.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono conducono, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente accertamento della insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per tutti i crediti di cui all'avviso di intimazione opposto ad eccezione dei crediti di seguito indicati che risultano pertanto dovuti dalla parte opponente: a) IRAP 2007 per euro
1.514,70; b) IRPEF anno 2007 per euro 11.791,04; c) IVA 2007 per euro 2.862,95.
Rispetto a quest'ultimi crediti sussiste il diritto della agente di procedere ad esecuzione forzata.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e del fatto che taluni crediti di cui all'avviso di intimazione opposto sono stati oggetto di annullamento ex lege in corso di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre ex art. 92 c.p.c. una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara la sussistenza del diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata in relazione all'intimazione di pagamento n.
[...]
089202190002158 50/000 limitatamente ai seguenti crediti: a) IRAP 2007 per euro 1.514,70; b) IRPEF anno 2007 per euro 11.791,04; c) IVA 2007 per euro 2.862,95, portati dalla cartella n.
08920110003753274000 notificata in data 26.4.2011;
pagina 7 di 8 2. dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata in relazione a tutti gli ulteriori crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 089202190002158
50/000;
3. compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 9 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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