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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14765/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.G.14765/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/12/2024 da
, con l'avv. Menapace Pierantonio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Menapace Pierantonio, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciare ex art.3 n2, lett.b) della Legge 1/12/1970 n.898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Giustina in Colle (PD) e registrato nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Copmune al nr. 6 serie A, parte II dell'anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni e trascrizioni alle seguenti CONDIZIONI
1) la casa in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Camposampiero (PD), Via Pietro Per_ Mascagni n.8 viene assegnata alla SI.ra affinché vi abiti con i figli Controparte_1
e , i quali, benché maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti;
Per_2
1 Per_ 2) stante la maggiore età dei figli e , gli stessi saranno liberi di scegliere i Per_2
tempi e modalità di incontri con il padre in modo autonomo;
Per_ 3) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e (maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti) il IG. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 450,00 ciascuno, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) i SI.ri e concorreranno per il 50% ciascuno al pagamento Parte_1 Controparte_1
Per_ delle spese straordinarie dei figli e , secondo il Protocollo del Tribunale di Per_2
Padova;
5) la SI.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, per cui nulla è da CP_1
statuire in ordine al contributo al mantenimento del coniuge;
6) le parti dichiarano di aver già regolato tra loro i rapporti economici, ivi compresi quelli nascenti dal matrimonio e pertanto dichiarano di null'altro avere a che a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo e/o causa. Le parti ribadiscono altresì, come era già stato concordato in sede in separazione consensuale, che l'immobile adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti, sito in Camposampiero (PD), Via
Pietro Mascagni n.8, già assegnato alla SI.ra , verrà venduto Controparte_1
Per_ allorquando i figli e saranno economicamente autosufficienti. Le parti Per_2
precisano che il ricavato della vendita sarà tra loro ripartito con le seguenti quote: alla
IG.ra spetterà il 60% mentre al IG. spetterà il 40%, al netto delle spese vive CP_1 Pt_1
e delle imposte da ripartirsi pro quota;
7) le parti concordemente dichiarano di rinunciare preventivamente all'appello avverso
l'emananda sentenza”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 25/04/1993 in Parte_1 Controparte_1
Santa Giustina in Colle (PD) e trascritto nel relativo registro al n.6, Parte II, Serie A dell'anno
1993.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
21.2.2020 e la separazione è stata omologata il 13.3.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
2 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli maggiorenni non autosufficienti in conformità all'art. 337 septies
c.c., va preso atto delle stesse quanto ai punti da 1 a 5 delle rassegnate conclusioni. Con riferimento, poi, al punto 6 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 25/04/1993 in Santa Giustina in Pt_1 Controparte_1
Colle (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.6 anno 1993 del Comune di Santa Giustina in Colle (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.G.14765/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/12/2024 da
, con l'avv. Menapace Pierantonio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Menapace Pierantonio, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciare ex art.3 n2, lett.b) della Legge 1/12/1970 n.898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Giustina in Colle (PD) e registrato nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Copmune al nr. 6 serie A, parte II dell'anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni e trascrizioni alle seguenti CONDIZIONI
1) la casa in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Camposampiero (PD), Via Pietro Per_ Mascagni n.8 viene assegnata alla SI.ra affinché vi abiti con i figli Controparte_1
e , i quali, benché maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti;
Per_2
1 Per_ 2) stante la maggiore età dei figli e , gli stessi saranno liberi di scegliere i Per_2
tempi e modalità di incontri con il padre in modo autonomo;
Per_ 3) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e (maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti) il IG. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 450,00 ciascuno, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) i SI.ri e concorreranno per il 50% ciascuno al pagamento Parte_1 Controparte_1
Per_ delle spese straordinarie dei figli e , secondo il Protocollo del Tribunale di Per_2
Padova;
5) la SI.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, per cui nulla è da CP_1
statuire in ordine al contributo al mantenimento del coniuge;
6) le parti dichiarano di aver già regolato tra loro i rapporti economici, ivi compresi quelli nascenti dal matrimonio e pertanto dichiarano di null'altro avere a che a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo e/o causa. Le parti ribadiscono altresì, come era già stato concordato in sede in separazione consensuale, che l'immobile adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti, sito in Camposampiero (PD), Via
Pietro Mascagni n.8, già assegnato alla SI.ra , verrà venduto Controparte_1
Per_ allorquando i figli e saranno economicamente autosufficienti. Le parti Per_2
precisano che il ricavato della vendita sarà tra loro ripartito con le seguenti quote: alla
IG.ra spetterà il 60% mentre al IG. spetterà il 40%, al netto delle spese vive CP_1 Pt_1
e delle imposte da ripartirsi pro quota;
7) le parti concordemente dichiarano di rinunciare preventivamente all'appello avverso
l'emananda sentenza”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 25/04/1993 in Parte_1 Controparte_1
Santa Giustina in Colle (PD) e trascritto nel relativo registro al n.6, Parte II, Serie A dell'anno
1993.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
21.2.2020 e la separazione è stata omologata il 13.3.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
2 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli maggiorenni non autosufficienti in conformità all'art. 337 septies
c.c., va preso atto delle stesse quanto ai punti da 1 a 5 delle rassegnate conclusioni. Con riferimento, poi, al punto 6 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 25/04/1993 in Santa Giustina in Pt_1 Controparte_1
Colle (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.6 anno 1993 del Comune di Santa Giustina in Colle (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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