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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.759/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Sarogni Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria
Capua Vetere alla traversa Mario Fiore n.32- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Michele Gallo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Altavilla
Salentina (SA) alla via Saverio Pipino n.36- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1357/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/1/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi corrispondere l'assegno divorzile nella giusta quantificazione sulla base dei principi articolati nell'atto introduttivo quantificandolo in E 1.000,00 mensili ovvero nella diversa maggiore/minore somma ritenuta di giustizia;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 13 febbraio 2025 e della successiva ordinanza del 4 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Controparte_1
fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 31/7/1986 e dal quale era nato il Parte_1
figlio in data 26/12/1992, economicamente autosufficiente. Per_1
si costituiva, aderendo alla domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile, non avendo mai lavorato in
2 costanza di matrimonio ed essendo affetta da gravi patologie che le imponevano la necessità di continue spese mediche.
In sede presidenziale il giudice delegato dal Presidente del
Tribunale confermava le condizioni della separazione e, in particolare,
confermava la previsione di un assegno di mantenimento a favore della resistente di € 650,00 oltre rivalutazione annuale e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 26/5/21 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle ulteriori statuizioni accessorie.
Con la sentenza oggetto del presente appello il Tribunale
determinava in € 250,00 l'assegno divorzile da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e compensava tra le parti le spese di lite.
In merito all'assegno divorzile il Giudice adito affermava che:
rilevava ai fini della relativa quantificazione la durata del matrimonio di circa 33 anni, il fatto che la resistente, a 60 anni, fosse priva di occupazione e affetta da diverse patologie (sindrome delle
3 gambe senza riposo, fibromialgia) che le imponevano continue spese sanitarie (come riscontrato nei certificati medici prodotti), le risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte da cui poteva desumersi che la fosse piena proprietaria di due immobili (di cui uno destinato Pt_1
ad abitazione principale) e comproprietaria di un altro immobile,
mentre il ricorrente, che aveva lavorato nell'esercito, percepiva annualmente una pensione annua di circa € 39.800,00 ed era proprietario di un terreno e di tre immobili;
la richiesta della di obbligare l'ex coniuge a farsi carico Pt_1
anche delle sue spese sanitarie non poteva essere accolta, essendo venuto meno l'obbligo di assistenza morale e materiale;
non vi erano i presupposti per riconoscere la componente perequativa dell'assegno divorzile in quanto la resistente non aveva dimostrato di aver rinunciato a realistiche occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per ragioni familiari e di aver sacrificato per gli stessi motivi aspettative professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
4 ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1
deducendo sia l'illogicità della motivazione che la violazione e la falsa applicazione di legge.
Deduceva che la determinazione dell'assegno divorzile era stata troppo esigua, che la giurisprudenza di legittimità era stata indicata solo in astratto, ma che nel concreto non era stata correttamente applicata .
A sostegno di quanto affermato precisava che:
il Tribunale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile,
aveva erroneamente considerato le sue proprietà immobiliari come indipendenti tra loro, ritenendo che fosse possibile ricavarne un reddito sufficiente a garantire una gestione migliore della vita e della patologia da cui era afflitta e che nella realtà, era proprietaria di un solo immobile, comprensivo di una cantinola e di un sottotetto non abitabile che aveva in comproprietà con la sorella, per cui il reddito imponibile derivante dal suo patrimonio immobiliare si limitava a soli
€ 414,00;
5 l'ex marito aveva una condizione economica e patrimoniale migliore della sua in quanto aveva un reddito considerevole ed era pieno proprietario di un terreno e di tre immobili.
si è costituito e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello sostenendo che la sentenza era correttamente motivata, in conformità con i principi stabiliti dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/ 2018.
In particolare affermava che:
l'appellante era proprietaria esclusiva di due immobili e comproprietaria di un terzo fabbricato, tutti indipendenti tra loro, in ottime condizioni e potenzialmente produttivi di reddito, che tali immobili, erano stati realizzati con il suo contributo economico e non erano di scarso valore tanto che erano stati messi in vendita dalla stessa per € 285.000,00, come risultava dall'annuncio Pt_1
immobiliare depositato;
l'assegno divorzile era stato correttamente quantificato in quanto la non aveva mai lavorato per scelta personale e non per una Pt_1
scelta condivisa che comunque doveva essere provata, aveva beneficiato del suo contributo economico ai fini patrimoniali, di una
6 parte del suo TFR e di metà delle somme depositate sul conto corrente cointestato sul quale transitavano i suoi stipendi;
inoltre l'ex coniuge non aveva fornito prova dell'insufficienza dei mezzi per garantire un'esistenza dignitosa né della impossibilità di procurarseli e tanto meno aveva dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche;
infine la non aveva mia provato di essere affetta dalla Pt_1
fibromialgia e , invece, lui essendo stato operato due volte per un adenocarcinoma prostatico, aveva bisogno di ricevere assistenza per potersi spostare dal suo paese di residenza e non escludeva di doversi ricoverare in strutture adeguate per ricevere le cure necessarie, con tutte le consequenziali implicazioni economiche.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha evidenziato che la sua condizione patrimoniale non fosse così florida perchè nella realtà era proprietaria di un solo immobile e di una pertinenza e di essere comproprietaria della sovrastante mansarda.
La Corte rileva che la proprietà di tali immobili è , invece, un dato rilevante sia perché la potrebbe concederli in locazione Pt_1
7 ricavando un reddito mensile, sia perché hanno un certo valore;
invero,
come dimostrato dalla controparte tali beni sono stati messi in vendita per una somma consistente pari a 285 mila E .
A tal proposito si rileva che l'annuncio esibito dal per CP_1
l'epoca – novembre 2024- è documento sopravvenuto al giudizio di primo grado e come tale è ammissibile;
invero nel procedimento di divorzio che si svolge in camera di consiglio le preclusioni sono meno stringenti, cosicchè può essere esibita ex novo altra documentazione che può essere valutata, sempre che sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio (cfr. sent. Cass. n. 27234/2020), come appunto avvenuto nel caso in esame.
La ha, poi, messo in risalto le condizioni economiche Pt_1
più floride del coniuge, al fine di rivendicare un assegno divorzile di importo più elevato.
In realtà secondo la giurisprudenza di legittimità (sent
Cass.n.21234/2019 e sent Cass.n.5603/2020) è stato precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente
8 e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale,
alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge e in tale valutazione non può avere rilievo solo lo squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé
la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze.
Inoltre sulla base dei principi di cui alla sent. Cass. sez un. n.
18287/2018 la giurisprudenza di legittimità più recente (
sent.Cass.n.10164/2023;sent.Cass.n.11832/2023) ha precisato ulteriormente che l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione
9 della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. sent.Cass. Sez. Un.n.18287/2018).
A livello probatorio, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
"contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" e non può desumersi soltanto in virtù di una presunzione semplice l'apporto paritetico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro o al patrimonio comune, occorrendo semmai presunzioni gravi, precise e concordanti.
In sostanza occorre la prova che lo squilibrio economico delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari e tale prova può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, con assorbimento del profilo assistenziale
(cfr.sent.Cass.n.24250/2021;sent.Cass.n. 38362/2021).
10 Nel caso di specie una simile prova manca del tutto con conseguente incensurabilità della sentenza impugnata.
Le spese seguono il principio della soccombenza ( valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi- fase introduttiva-
fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
11 pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 13 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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