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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 395/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, iscritta al n. 395, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2025, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv. ROSARIA ROMANO
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], con gli avv. CP_1
TO IA e OM TI
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata parzialmente definita, con la pronuncia della sentenza di accoglimento della sola domanda principale di declaratoria della separazione personale dei coniugi, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 28.10.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in MA (LE), il
06/08/2020 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MA (LE), al n. 3, P. I, anno 2020).
Dall'unione coniugale è nato , il [...]. Per_1 Con ricorso depositato il 20/01/2025, parte ricorrente chiedeva: “a) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
b) affidare il minore , di anni 3, congiuntamente ad CP_1 Per_1 entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre;
c) assegnare la casa coniugale, ubicata in Maglie (Le), alla Via Otranto n.34, in comproprietà tra le parti, che dovrà essere assegnata alla sig.ra
[...]
che vi continuerà a vivere con il figlio;
d) porre, a carico Pt_1 Per_1 del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento ordinario, in favore di , l'importo di € 400,00 mensili, a Per_1 far data dal deposito del presente ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) porre, a carico del sig. l'obbligo alla CP_1 contribuzione, nella misura del 70%, alle spese straordinarie, sostenute per il minore, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa, adottato dal
Tribunale di Lecce;
f) porre, a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno di mantenimento, in favore della sig.ra
[...]
, nella misura di € 300,00 mensili, a far data dal deposito Parte_1 del ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) disporre che l'assegno unico e universale venga suddiviso, come per legge, in pari misura tra le parti;
h) condannare il sig. alla restituzione del 50% di CP_1 quanto percepito a titolo di assegno unico e universale, a far data dal mese di giugno 2024, ossia dal momento di inizio della separazione di fatto tra le parti;
i) porre, a carico del sig. il pagamento, per intero, della rata CP_1 di mutuo, afferente alla casa coniugale;
i) con vittoria di spese e di onorari di lite”.
Deduceva che: il rapporto di coniugio era cessato, a causa delle condotte
“fortemente egoistiche e prevaricatrici” tenute dal sig. egli (id est il CP_1 resistente) aveva ostacolato, di fatto, la crescita professionale del coniuge;
egli ometteva di contribuire alla gestione del figlio, sin dalla sua nascita;
“[l]'indole fortemente egoistica del Sig. che [aveva] anteposto ed CP_1 antepone[va] le esigenze personali e quelle della di lui madre, [aveva] condizionato e continuava a condizionare, negativamente, anche la realizzazione professionale della ricorrente”; il sig. contribuiva, in CP_1 maniera irrisoria, al mantenimento economico del figlio, nonostante la percezione, da parte dello stesso, dell'intero ammontare dell'assegno unico e universale per il minore (pari a complessivi euro 185,00); il sig. aveva, CP_1 peraltro, instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna;
la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi;
il sig. era percettore di un CP_1 reddito mensile, di circa euro 2.300,00.
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva quanto segue: “A) pronunciare, con addebito alla sig.ra la separazione personale dei Parte_1 coniugi, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici registri, statuendo che: B) stabilire che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, comunicandosi ogni eventuale cambio di residenza o domicilio;
C) stabilire che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, pur
Per_1 continuando lo stesso a vivere, prevalentemente, con la madre, presso la casa coniugale, sita in Maglie, alla via Otranto n. 34, che viene assegnata, con il relativo posto auto, alla stessa, mentre il garage presente nel seminterrato di tale stabile rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. D) stabilire CP_1 che il padre potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo ,
Per_1 prelevandolo dalla casa coniugale, in almeno due giorni infrasettimanali, che dovranno essere preventivamente comunicati alla madre, con un congruo preavviso, non inferiore a gg. sette, così intrattenendosi, continuativamente, con il minore;
in relazione, poi, allo specifico periodo dell'anno, che
Per_1 va dal 1° giugno al 31 agosto, il padre potrà intrattenersi continuativamente con il piccolo , per l'intera fascia oraria, che va dalle ore 18,00 alle
Per_1 ore 24,00 della giornata;
inoltre, a partire dal mese di settembre e sino al 31 maggio, dalle ore 17,00 alle ore 20,30 della singola giornata;
- il padre, a fine settimana alternati, alla stregua di un calendario destinato a valere, indifferentemente, per il periodo estivo e per quello invernale, potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo , intrattenendosi,
Per_1 continuativamente, con lo stesso, dalle ore 17,00 del sabato, fino alle ore
20,30 della domenica immediatamente successiva, con inclusione, quindi, del pernottamento intermedio;
- il padre potrà e dovrà conversare a distanza, con il piccolo , continuativamente, per un tempo complessivo non Per_1 superiore a cinque minuti, mediate strumenti di collegamento audiovisivo da remoto, in almeno due giorni infrasettimanali, diversi da quelli utilizzati, nell'arco della singola settimana, per lo svolgimento degli incontri in presenza, con collegamento audiovisivo che potrà e dovrà aver luogo, soltanto a partire dalle ore 17,00 della giornata e fino alle ore 19:00”; - il padre potrà, durante le festività di Natale, avere con sé , per tre giorni Per_1 consecutivi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 22:30 del terzo giorno;
potrà stare con il proprio figlio, una settimana consecutiva, dal lunedì alla domenica, una in luglio ed una in agosto, da concordare tra i coniugi, entro il 30 giugno di ogni anno;
per quanto concerne il giorno di Natale e quello di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, del compleanno di , Per_1
e di ogni altra festività, come da calendario, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, tra padre e madre, i quali, per il primo anno, dovranno suddividersi equamente tali ricorrenze;
E) stabilire che il padre corrisponderà un contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario del figlio , pari ad €.300,00 mensili, entro il giorno 15 di ciascun mese, Per_1 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat-Foi; F) per quanto concerne le spese straordinarie, stabilire che ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle stesse, secondo quanto stabilito dal Protocollo
d'intesa del Tribunale di Lecce, o, in subordine, porre, quale percentuale massima a carico del padre, quella del 60%; G) stabilire che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, lavorando entrambi ed essendo comunque gli stessi autosufficienti;
H) stabilire che l'assegno unico universale venga ripartito al 50% tra i genitori;
I) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, in caso di opposizione di controparte a quanto richiesto”.
Evidenziava che: nella gestione del minore, egli (id est il resistente) doveva tener contro della imprevedibilità dei suoi turni di lavoro;
egli lavorava in
Mola di Bari, presso la Stazione dei Carabinieri;
egli percepiva un reddito mensile, di circa euro 2.000,00; egli sosteneva una serie di esborsi mensili, per complessivi euro 1.400,00 circa;
la ricorrente non aveva mai palesato al coniuge l'ammontare dei propri guadagni, derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
l'assegno unico e universale per il minore ammontava a euro 57,50; egli provvedeva al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
la ricorrente viveva, in realtà, presso l'abitazione dei suoi genitori;
egli aveva sempre supportato la moglie;
compatibilmente con gli orari lavorativi, egli aveva sempre provveduto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
la ricorrente aveva tenuto condotte violente nei confronti del marito;
la ricorrente aveva instaurato una relazione extraconiugale con altro uomo.
In data 23.05.2025 perveniva il parere del PM.
Con provvedimento depositato il 29.07.2025, il Giudice delegato, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. (segnatamente: “AFFIDA, in forma condivisa, ad entrambi i genitori, il minore, (nato in [...] il 17 Persona_2 agosto 2021); DISPONE il collocamento prevalente del ridetto minore,
presso la madre, oggi istante, ; Persona_2 Parte_1
ASSEGNA, quindi, in uso esclusivo alla stessa madre, Parte_1
, l'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Maglie (LE), in via
[...]
Otranto n. 34, sicché continuerà a coabitarvi con il figlio Parte_1
; DISPONE, sino all'adozione di nuove e diverse determinazioni, che, Per_1
a partire dal mese di agosto 2025, il padre potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo , nel luogo di residenza abituale dello stesso, in Per_1 almeno due giorni infrasettimanali, che dovranno essere preventivamente comunicati alla madre, con un congruo preavviso, non inferiore a gg. sette, così intrattenendosi, continuativamente, con il minore , limitatamente Per_1 alla stagione estiva (con riferimento, quindi, in via esclusiva, al mese di agosto 2025), per l'intera fascia oraria, che va dalle ore 17,00, alle ore 22,30 della giornata, onde consentire al piccolo di trascorrere, unitamente Per_1 al padre, un apprezzabile intervallo temporale della giornata medesima, che ricomprenda l'importante momento di convivialità della cena;
SPIEGA che, ovviamente, l'obbligo di preavviso, di cui innanzi, consistente, per l'appunto, nell'obbligo, oggi posto a carico del di comunicare ex ante, alla CP_1 almeno sette giorni prima, i singoli giorni infrasettimanali Parte_1 da destinare agli incontri in presenza, tra il padre e il figlio, potrà essere utilmente assolto, soltanto in vista dell'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, all'interno della settimana 4 agosto 2025 (lunedì) – 10 agosto 2025
(domenica); DISPONE, quindi, che il , salvo che ciò sia CP_1 impedito da eccezionali, imprevedibili e documentate esigenze di servizio, adempierà, diligentemente e permanentemente, detto obbligo di preavviso, con riguardo a tutte le successive settimane dell'anno; DISPONE, inoltre, che la fascia oraria, afferente ai due incontri infrasettimanali, come sopra previsti e regolamentati (numero minimo di incontri, passibile solo di auspicabili incrementi), si estenda, a partire dal mese di settembre 2025, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 della singola giornata, in luogo della più ampia fascia oraria, coincidente con l'intervallo 17,00-22,30, di cui sopra, valevole limitatamente al mese di agosto;
DISPONE, quanto all'esercizio del diritto- dovere paterno di visita, in occasione dei “fine settimana”, che il padre, a fine settimana alternati, alla stregua di un calendario destinato a valere, indifferentemente, per il periodo estivo e per quello invernale, potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo , intrattenendosi, Per_1 continuativamente, con lo stesso, dalle ore 17,00 del sabato, fino alle ore
20,30 della domenica immediatamente successiva, con inclusione, quindi, del pernottamento intermedio;
DISPONE che il padre potrà e dovrà conversare a distanza, con il piccolo , continuativamente, per un tempo Per_1 complessivo non superiore a cinque minuti, mediante strumenti di collegamento audiovisivo da remoto, in almeno due giorni infrasettimanali, ovviamente diversi da quelli utilizzati, nell'arco della singola settimana, per lo svolgimento degli incontri in presenza;
DISPONE che il collegamento audiovisivo, di cui sopra, potrà e dovrà aver luogo, soltanto a partire dalle ore 17,00 della giornata;
PONE, a carico del padre resistente, CP_1
, con decorrenza a partire dal mese di gennaio dell'anno 2025,
[...] quale mese di proposizione della domanda giudiziale, mediante deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo di corrispondere, alla genitrice, oggi istante,
, la complessiva somma di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Foi, a titolo di contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario del piccolo
; DISPONE che, a partire dal mese di agosto 2025, l'assegno Per_1 perequativo, di € 300,00 mensili, oggi posto a carico del padre resistente, venga dallo stesso versato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
PONE, a carico dello stesso padre resistente, , sempre CP_1 con decorrenza dalla domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio contenzioso separativo, l'ulteriore e distinto obbligo di concorrere, nella misura del 70%, alle spese straordinarie, concernenti il medesimo minore
, da identificarsi e rimborsarsi, in ossequio alle previsioni di cui al Per_1 pertinente e vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce;
DISPONE che l'Assegno Unico e Universale, spettante ex lege per il figlio minore , sia ripartito, al 50%, tra i due genitori;
ORDINA, quindi, Per_1 all'Ente erogatore, con effetto a decorrere dal mese di agosto 2025, a presidio della effettività della singola e specifica statuizione, di cui al capo che precede, di corrispondere, direttamente e separatamente a ciascuno dei due genitori, il 50% del beneficio economico de quo, affinché trovi immediata e definitiva cessazione l'illegittima e abusiva condotta, finora tenuta dal consistita, per l'appunto, nel fatto di trattenere, per sé, il CP_1
100% di detto beneficio economico, della cui fruizione la stata, Parte_1 infatti, suo malgrado, de facto integralmente privata”).
All'udienza del 28.10.2025, il Giudice delegato, raccolte le dichiarazioni rilasciate dalle parti, emetteva i seguenti provvedimenti, temporanei ed urgenti, a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. (segnatamente: “CONFERMA, integralmente, in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 22
c.p.c., i provvedimenti indifferibili, come già pronunciati con ordinanza del
29 luglio 2025, in punto di affidamento, collocamento preferenziale, nonché di regolamentazione del concorso paterno al mantenimento, ordinario e straordinario, del piccolo , apportando, tuttavia, all'assetto, di cui alla Per_1 suddetta ordinanza, le seguenti integrazioni e parziali modifiche: DISPONE, in parziale modifica dell'ordinanza del 29 luglio 2025, che l'A.U.U., spettante ex lege, per il figlio comune, , venga corrisposto, a partire Per_1 dal mese di novembre 2025, in misura integrale alla genitrice;
ORDINA, pertanto, all' quale ente erogatore del beneficio economico, di CP_2 corrispondere, con decorrenza a partire dal mese di novembre 2025, alla madre collocataria, il 100% dell'Assegno unico e universale, spettante ex lege per il figlio;
DISPONE, inoltre, a parziale integrazione, nonché Per_1
a parziale modifica del vigente calendario degli incontri, così come definito, sempre per il tramite della suddetta ordinanza del 29 luglio 2025, che, a decorrere dalla prossima settimana, il padre potrà e dovrà incontrare il piccolo (quanto all'individuazione dei giorni infrasettimanali, da Per_1 destinare, in concreto, all'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, intrattenendosi, continuativamente, con lo stesso ), nei giorni di Per_1 martedì e di giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,30, trattandosi, segnatamente, dei giorni della settimana, ricadenti in quella, nella quale, nel contesto di un regime a settimane alterne, è previsto anche il pernotto di
, presso il padre, durante il fine settimana, con prelevamento del Per_1 minore, a cura del padre, alle ore 17,00 del sabato, e con suo successivo riaccompagnamento, presso la residenza materna, entro le ore 20,30 della
DISPONE, altresì, sempre a parziale integrazione, nonché a Pt_2 parziale modifica del vigente calendario degli incontri, così come definito, sempre per il tramite della suddetta ordinanza del 29 luglio 2025, che, a decorrere dalla prossima settimana, il padre potrà e dovrà incontrare il piccolo (quanto all'individuazione dei giorni infrasettimanali, da Per_1 destinare, in concreto, all'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, intrattenendosi, continuativamente, con lo stesso ), nei giorni di Per_1 martedì e di venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,30, trattandosi dei diversi giorni infrasettimanali (diversi da quelli di cui al capo che precede), ricadenti, invece, nella settimana, nella quale, non sono previsti pernottamenti di , presso il padre, durante il fine settimana;
Per_1
EVIDENZIA, altresì, la possibilità, per il padre, con riferimento alla settimana, nella quale, è previsto il fine settimana di spettanza paterna, con correlato pernotto, di prelevare il piccolo , anticipatamente, cioè, già Per_1 alle ore 10 della mattina del sabato, anziché alle ore 17,00, fermo restando il preavviso alla madre, a carico del padre, da inoltrarsi, entro le ore 20,00 del venerdì antecedente;
EVIDENZIA, in ogni caso, la possibilità, per il padre, di prelevare il piccolo , anticipatamente, in tutti i giorni Per_1 infrasettimanali, senza distinzioni di sorta, dedicati agli incontri periodici, come sopra calendarizzati, nel senso di un prelevamento di , già alle Per_1 ore 16,30 della giornata, anziché alle ore 17,00, fermo restando il preavviso da inoltrare alla genitrice, entro le ore 12,00 della giornata medesima;
PONE, provvisoriamente, a carico del marito, , con CP_1 decorrenza a partire dal mese di novembre 2025, l'obbligo di versare, alla consorte separanda, , la complessiva somma di € Parte_1
100,00 (euro cento/00), da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat-
Foi, a titolo di assegno di mantenimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 co. 1 c.c., ferma restando, ovviamente, la successiva verifica, in sede di decisione, nel merito, del procedimento separativo, dell'effettiva debenza di tale trattamento economico (trattasi dello scrutinio giudiziale, da parte del
Collegio di Tribunale, della fondatezza, nel merito, della specifica pretesa economica, a carattere accessorio, azionata dalla volta Parte_1 all'attribuzione definitiva di un assegno di mantenimento muliebre, a norma dell'art. 156 co. 1 c.c.); DISPONE, inoltre, ferma restando l'assegnazione, in uso esclusivo alla genitrice, dell'immobile già adibito a casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, che la suddetta genitrice curi l'incombente della voltura di tutte le utenze domestiche, afferenti alla casa coniugale, oggi intestate al marito, entro gg. trenta, a decorrere da oggi;
DISPONE, altresì, che il padre, entro il medesimo termine, di cui al capo che precede, curi l'incombente del trasferimento aliunde della propria residenza anagrafica;
DISPONE, ancora, che il padre provveda, entro gg. 20 a decorrere da oggi,
a consegnare alla madre, quale collocataria di e, quindi, quale Per_1 assegnataria del godimento esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale, i seguenti arredi che saranno, per l'appunto, opportunamente collocati, all'interno della suddetta abitazione, ai fini della fruizione degli stessi, da parte degli abitanti l'immobile, dovendosi identificare, segnatamente, detti arredi, rispettivamente, in una “parete attrezzata”, in un
“divano grigio a L”, in uno “specchio con farfalle dorate”, nonché, infine, in un “tavolino da caffè”; ACCERTA e DICHIARA l'immediata esecutività, come per legge, dei suddetti provvedimenti, temporanei e urgenti, oggi pronunciati nell'interesse dei coniugi e della prole minore”).
Alla medesima udienza, i difensori delle parti chiedevano, concordemente, emettersi sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi. Talché, il giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue, relativamente al profilo della fondatezza della domanda costitutiva di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
L'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata: nessun elemento processuale, peraltro, consente di prospettare, almeno allo stato, una qualsivoglia realistica possibilità di ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale. Non sfugga, al riguardo, neppure il dato, oggettivamente significativo, della immediata adesione, da parte del convenuto, alla CP_1 domanda unilaterale di separazione personale, ex adverso formulata.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da coeva e separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, distinto dal n. 395/2025 R.G., avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, introdotto con domanda proposta, in data 20.01.2025, da
[...]
, nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) DISPONE il prosieguo del giudizio, come da separata e coeva ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, iscritta al n. 395, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2025, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv. ROSARIA ROMANO
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], con gli avv. CP_1
TO IA e OM TI
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata parzialmente definita, con la pronuncia della sentenza di accoglimento della sola domanda principale di declaratoria della separazione personale dei coniugi, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 28.10.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in MA (LE), il
06/08/2020 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MA (LE), al n. 3, P. I, anno 2020).
Dall'unione coniugale è nato , il [...]. Per_1 Con ricorso depositato il 20/01/2025, parte ricorrente chiedeva: “a) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
b) affidare il minore , di anni 3, congiuntamente ad CP_1 Per_1 entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre;
c) assegnare la casa coniugale, ubicata in Maglie (Le), alla Via Otranto n.34, in comproprietà tra le parti, che dovrà essere assegnata alla sig.ra
[...]
che vi continuerà a vivere con il figlio;
d) porre, a carico Pt_1 Per_1 del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento ordinario, in favore di , l'importo di € 400,00 mensili, a Per_1 far data dal deposito del presente ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) porre, a carico del sig. l'obbligo alla CP_1 contribuzione, nella misura del 70%, alle spese straordinarie, sostenute per il minore, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa, adottato dal
Tribunale di Lecce;
f) porre, a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno di mantenimento, in favore della sig.ra
[...]
, nella misura di € 300,00 mensili, a far data dal deposito Parte_1 del ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) disporre che l'assegno unico e universale venga suddiviso, come per legge, in pari misura tra le parti;
h) condannare il sig. alla restituzione del 50% di CP_1 quanto percepito a titolo di assegno unico e universale, a far data dal mese di giugno 2024, ossia dal momento di inizio della separazione di fatto tra le parti;
i) porre, a carico del sig. il pagamento, per intero, della rata CP_1 di mutuo, afferente alla casa coniugale;
i) con vittoria di spese e di onorari di lite”.
Deduceva che: il rapporto di coniugio era cessato, a causa delle condotte
“fortemente egoistiche e prevaricatrici” tenute dal sig. egli (id est il CP_1 resistente) aveva ostacolato, di fatto, la crescita professionale del coniuge;
egli ometteva di contribuire alla gestione del figlio, sin dalla sua nascita;
“[l]'indole fortemente egoistica del Sig. che [aveva] anteposto ed CP_1 antepone[va] le esigenze personali e quelle della di lui madre, [aveva] condizionato e continuava a condizionare, negativamente, anche la realizzazione professionale della ricorrente”; il sig. contribuiva, in CP_1 maniera irrisoria, al mantenimento economico del figlio, nonostante la percezione, da parte dello stesso, dell'intero ammontare dell'assegno unico e universale per il minore (pari a complessivi euro 185,00); il sig. aveva, CP_1 peraltro, instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna;
la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi;
il sig. era percettore di un CP_1 reddito mensile, di circa euro 2.300,00.
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva quanto segue: “A) pronunciare, con addebito alla sig.ra la separazione personale dei Parte_1 coniugi, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici registri, statuendo che: B) stabilire che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, comunicandosi ogni eventuale cambio di residenza o domicilio;
C) stabilire che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, pur
Per_1 continuando lo stesso a vivere, prevalentemente, con la madre, presso la casa coniugale, sita in Maglie, alla via Otranto n. 34, che viene assegnata, con il relativo posto auto, alla stessa, mentre il garage presente nel seminterrato di tale stabile rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. D) stabilire CP_1 che il padre potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo ,
Per_1 prelevandolo dalla casa coniugale, in almeno due giorni infrasettimanali, che dovranno essere preventivamente comunicati alla madre, con un congruo preavviso, non inferiore a gg. sette, così intrattenendosi, continuativamente, con il minore;
in relazione, poi, allo specifico periodo dell'anno, che
Per_1 va dal 1° giugno al 31 agosto, il padre potrà intrattenersi continuativamente con il piccolo , per l'intera fascia oraria, che va dalle ore 18,00 alle
Per_1 ore 24,00 della giornata;
inoltre, a partire dal mese di settembre e sino al 31 maggio, dalle ore 17,00 alle ore 20,30 della singola giornata;
- il padre, a fine settimana alternati, alla stregua di un calendario destinato a valere, indifferentemente, per il periodo estivo e per quello invernale, potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo , intrattenendosi,
Per_1 continuativamente, con lo stesso, dalle ore 17,00 del sabato, fino alle ore
20,30 della domenica immediatamente successiva, con inclusione, quindi, del pernottamento intermedio;
- il padre potrà e dovrà conversare a distanza, con il piccolo , continuativamente, per un tempo complessivo non Per_1 superiore a cinque minuti, mediate strumenti di collegamento audiovisivo da remoto, in almeno due giorni infrasettimanali, diversi da quelli utilizzati, nell'arco della singola settimana, per lo svolgimento degli incontri in presenza, con collegamento audiovisivo che potrà e dovrà aver luogo, soltanto a partire dalle ore 17,00 della giornata e fino alle ore 19:00”; - il padre potrà, durante le festività di Natale, avere con sé , per tre giorni Per_1 consecutivi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 22:30 del terzo giorno;
potrà stare con il proprio figlio, una settimana consecutiva, dal lunedì alla domenica, una in luglio ed una in agosto, da concordare tra i coniugi, entro il 30 giugno di ogni anno;
per quanto concerne il giorno di Natale e quello di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, del compleanno di , Per_1
e di ogni altra festività, come da calendario, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, tra padre e madre, i quali, per il primo anno, dovranno suddividersi equamente tali ricorrenze;
E) stabilire che il padre corrisponderà un contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario del figlio , pari ad €.300,00 mensili, entro il giorno 15 di ciascun mese, Per_1 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat-Foi; F) per quanto concerne le spese straordinarie, stabilire che ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle stesse, secondo quanto stabilito dal Protocollo
d'intesa del Tribunale di Lecce, o, in subordine, porre, quale percentuale massima a carico del padre, quella del 60%; G) stabilire che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, lavorando entrambi ed essendo comunque gli stessi autosufficienti;
H) stabilire che l'assegno unico universale venga ripartito al 50% tra i genitori;
I) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, in caso di opposizione di controparte a quanto richiesto”.
Evidenziava che: nella gestione del minore, egli (id est il resistente) doveva tener contro della imprevedibilità dei suoi turni di lavoro;
egli lavorava in
Mola di Bari, presso la Stazione dei Carabinieri;
egli percepiva un reddito mensile, di circa euro 2.000,00; egli sosteneva una serie di esborsi mensili, per complessivi euro 1.400,00 circa;
la ricorrente non aveva mai palesato al coniuge l'ammontare dei propri guadagni, derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
l'assegno unico e universale per il minore ammontava a euro 57,50; egli provvedeva al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
la ricorrente viveva, in realtà, presso l'abitazione dei suoi genitori;
egli aveva sempre supportato la moglie;
compatibilmente con gli orari lavorativi, egli aveva sempre provveduto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
la ricorrente aveva tenuto condotte violente nei confronti del marito;
la ricorrente aveva instaurato una relazione extraconiugale con altro uomo.
In data 23.05.2025 perveniva il parere del PM.
Con provvedimento depositato il 29.07.2025, il Giudice delegato, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. (segnatamente: “AFFIDA, in forma condivisa, ad entrambi i genitori, il minore, (nato in [...] il 17 Persona_2 agosto 2021); DISPONE il collocamento prevalente del ridetto minore,
presso la madre, oggi istante, ; Persona_2 Parte_1
ASSEGNA, quindi, in uso esclusivo alla stessa madre, Parte_1
, l'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Maglie (LE), in via
[...]
Otranto n. 34, sicché continuerà a coabitarvi con il figlio Parte_1
; DISPONE, sino all'adozione di nuove e diverse determinazioni, che, Per_1
a partire dal mese di agosto 2025, il padre potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo , nel luogo di residenza abituale dello stesso, in Per_1 almeno due giorni infrasettimanali, che dovranno essere preventivamente comunicati alla madre, con un congruo preavviso, non inferiore a gg. sette, così intrattenendosi, continuativamente, con il minore , limitatamente Per_1 alla stagione estiva (con riferimento, quindi, in via esclusiva, al mese di agosto 2025), per l'intera fascia oraria, che va dalle ore 17,00, alle ore 22,30 della giornata, onde consentire al piccolo di trascorrere, unitamente Per_1 al padre, un apprezzabile intervallo temporale della giornata medesima, che ricomprenda l'importante momento di convivialità della cena;
SPIEGA che, ovviamente, l'obbligo di preavviso, di cui innanzi, consistente, per l'appunto, nell'obbligo, oggi posto a carico del di comunicare ex ante, alla CP_1 almeno sette giorni prima, i singoli giorni infrasettimanali Parte_1 da destinare agli incontri in presenza, tra il padre e il figlio, potrà essere utilmente assolto, soltanto in vista dell'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, all'interno della settimana 4 agosto 2025 (lunedì) – 10 agosto 2025
(domenica); DISPONE, quindi, che il , salvo che ciò sia CP_1 impedito da eccezionali, imprevedibili e documentate esigenze di servizio, adempierà, diligentemente e permanentemente, detto obbligo di preavviso, con riguardo a tutte le successive settimane dell'anno; DISPONE, inoltre, che la fascia oraria, afferente ai due incontri infrasettimanali, come sopra previsti e regolamentati (numero minimo di incontri, passibile solo di auspicabili incrementi), si estenda, a partire dal mese di settembre 2025, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 della singola giornata, in luogo della più ampia fascia oraria, coincidente con l'intervallo 17,00-22,30, di cui sopra, valevole limitatamente al mese di agosto;
DISPONE, quanto all'esercizio del diritto- dovere paterno di visita, in occasione dei “fine settimana”, che il padre, a fine settimana alternati, alla stregua di un calendario destinato a valere, indifferentemente, per il periodo estivo e per quello invernale, potrà e dovrà incontrare, in presenza, il piccolo , intrattenendosi, Per_1 continuativamente, con lo stesso, dalle ore 17,00 del sabato, fino alle ore
20,30 della domenica immediatamente successiva, con inclusione, quindi, del pernottamento intermedio;
DISPONE che il padre potrà e dovrà conversare a distanza, con il piccolo , continuativamente, per un tempo Per_1 complessivo non superiore a cinque minuti, mediante strumenti di collegamento audiovisivo da remoto, in almeno due giorni infrasettimanali, ovviamente diversi da quelli utilizzati, nell'arco della singola settimana, per lo svolgimento degli incontri in presenza;
DISPONE che il collegamento audiovisivo, di cui sopra, potrà e dovrà aver luogo, soltanto a partire dalle ore 17,00 della giornata;
PONE, a carico del padre resistente, CP_1
, con decorrenza a partire dal mese di gennaio dell'anno 2025,
[...] quale mese di proposizione della domanda giudiziale, mediante deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo di corrispondere, alla genitrice, oggi istante,
, la complessiva somma di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Foi, a titolo di contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario del piccolo
; DISPONE che, a partire dal mese di agosto 2025, l'assegno Per_1 perequativo, di € 300,00 mensili, oggi posto a carico del padre resistente, venga dallo stesso versato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
PONE, a carico dello stesso padre resistente, , sempre CP_1 con decorrenza dalla domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio contenzioso separativo, l'ulteriore e distinto obbligo di concorrere, nella misura del 70%, alle spese straordinarie, concernenti il medesimo minore
, da identificarsi e rimborsarsi, in ossequio alle previsioni di cui al Per_1 pertinente e vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce;
DISPONE che l'Assegno Unico e Universale, spettante ex lege per il figlio minore , sia ripartito, al 50%, tra i due genitori;
ORDINA, quindi, Per_1 all'Ente erogatore, con effetto a decorrere dal mese di agosto 2025, a presidio della effettività della singola e specifica statuizione, di cui al capo che precede, di corrispondere, direttamente e separatamente a ciascuno dei due genitori, il 50% del beneficio economico de quo, affinché trovi immediata e definitiva cessazione l'illegittima e abusiva condotta, finora tenuta dal consistita, per l'appunto, nel fatto di trattenere, per sé, il CP_1
100% di detto beneficio economico, della cui fruizione la stata, Parte_1 infatti, suo malgrado, de facto integralmente privata”).
All'udienza del 28.10.2025, il Giudice delegato, raccolte le dichiarazioni rilasciate dalle parti, emetteva i seguenti provvedimenti, temporanei ed urgenti, a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. (segnatamente: “CONFERMA, integralmente, in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 22
c.p.c., i provvedimenti indifferibili, come già pronunciati con ordinanza del
29 luglio 2025, in punto di affidamento, collocamento preferenziale, nonché di regolamentazione del concorso paterno al mantenimento, ordinario e straordinario, del piccolo , apportando, tuttavia, all'assetto, di cui alla Per_1 suddetta ordinanza, le seguenti integrazioni e parziali modifiche: DISPONE, in parziale modifica dell'ordinanza del 29 luglio 2025, che l'A.U.U., spettante ex lege, per il figlio comune, , venga corrisposto, a partire Per_1 dal mese di novembre 2025, in misura integrale alla genitrice;
ORDINA, pertanto, all' quale ente erogatore del beneficio economico, di CP_2 corrispondere, con decorrenza a partire dal mese di novembre 2025, alla madre collocataria, il 100% dell'Assegno unico e universale, spettante ex lege per il figlio;
DISPONE, inoltre, a parziale integrazione, nonché Per_1
a parziale modifica del vigente calendario degli incontri, così come definito, sempre per il tramite della suddetta ordinanza del 29 luglio 2025, che, a decorrere dalla prossima settimana, il padre potrà e dovrà incontrare il piccolo (quanto all'individuazione dei giorni infrasettimanali, da Per_1 destinare, in concreto, all'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, intrattenendosi, continuativamente, con lo stesso ), nei giorni di Per_1 martedì e di giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,30, trattandosi, segnatamente, dei giorni della settimana, ricadenti in quella, nella quale, nel contesto di un regime a settimane alterne, è previsto anche il pernotto di
, presso il padre, durante il fine settimana, con prelevamento del Per_1 minore, a cura del padre, alle ore 17,00 del sabato, e con suo successivo riaccompagnamento, presso la residenza materna, entro le ore 20,30 della
DISPONE, altresì, sempre a parziale integrazione, nonché a Pt_2 parziale modifica del vigente calendario degli incontri, così come definito, sempre per il tramite della suddetta ordinanza del 29 luglio 2025, che, a decorrere dalla prossima settimana, il padre potrà e dovrà incontrare il piccolo (quanto all'individuazione dei giorni infrasettimanali, da Per_1 destinare, in concreto, all'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, intrattenendosi, continuativamente, con lo stesso ), nei giorni di Per_1 martedì e di venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,30, trattandosi dei diversi giorni infrasettimanali (diversi da quelli di cui al capo che precede), ricadenti, invece, nella settimana, nella quale, non sono previsti pernottamenti di , presso il padre, durante il fine settimana;
Per_1
EVIDENZIA, altresì, la possibilità, per il padre, con riferimento alla settimana, nella quale, è previsto il fine settimana di spettanza paterna, con correlato pernotto, di prelevare il piccolo , anticipatamente, cioè, già Per_1 alle ore 10 della mattina del sabato, anziché alle ore 17,00, fermo restando il preavviso alla madre, a carico del padre, da inoltrarsi, entro le ore 20,00 del venerdì antecedente;
EVIDENZIA, in ogni caso, la possibilità, per il padre, di prelevare il piccolo , anticipatamente, in tutti i giorni Per_1 infrasettimanali, senza distinzioni di sorta, dedicati agli incontri periodici, come sopra calendarizzati, nel senso di un prelevamento di , già alle Per_1 ore 16,30 della giornata, anziché alle ore 17,00, fermo restando il preavviso da inoltrare alla genitrice, entro le ore 12,00 della giornata medesima;
PONE, provvisoriamente, a carico del marito, , con CP_1 decorrenza a partire dal mese di novembre 2025, l'obbligo di versare, alla consorte separanda, , la complessiva somma di € Parte_1
100,00 (euro cento/00), da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat-
Foi, a titolo di assegno di mantenimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 co. 1 c.c., ferma restando, ovviamente, la successiva verifica, in sede di decisione, nel merito, del procedimento separativo, dell'effettiva debenza di tale trattamento economico (trattasi dello scrutinio giudiziale, da parte del
Collegio di Tribunale, della fondatezza, nel merito, della specifica pretesa economica, a carattere accessorio, azionata dalla volta Parte_1 all'attribuzione definitiva di un assegno di mantenimento muliebre, a norma dell'art. 156 co. 1 c.c.); DISPONE, inoltre, ferma restando l'assegnazione, in uso esclusivo alla genitrice, dell'immobile già adibito a casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, che la suddetta genitrice curi l'incombente della voltura di tutte le utenze domestiche, afferenti alla casa coniugale, oggi intestate al marito, entro gg. trenta, a decorrere da oggi;
DISPONE, altresì, che il padre, entro il medesimo termine, di cui al capo che precede, curi l'incombente del trasferimento aliunde della propria residenza anagrafica;
DISPONE, ancora, che il padre provveda, entro gg. 20 a decorrere da oggi,
a consegnare alla madre, quale collocataria di e, quindi, quale Per_1 assegnataria del godimento esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale, i seguenti arredi che saranno, per l'appunto, opportunamente collocati, all'interno della suddetta abitazione, ai fini della fruizione degli stessi, da parte degli abitanti l'immobile, dovendosi identificare, segnatamente, detti arredi, rispettivamente, in una “parete attrezzata”, in un
“divano grigio a L”, in uno “specchio con farfalle dorate”, nonché, infine, in un “tavolino da caffè”; ACCERTA e DICHIARA l'immediata esecutività, come per legge, dei suddetti provvedimenti, temporanei e urgenti, oggi pronunciati nell'interesse dei coniugi e della prole minore”).
Alla medesima udienza, i difensori delle parti chiedevano, concordemente, emettersi sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi. Talché, il giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue, relativamente al profilo della fondatezza della domanda costitutiva di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
L'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata: nessun elemento processuale, peraltro, consente di prospettare, almeno allo stato, una qualsivoglia realistica possibilità di ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale. Non sfugga, al riguardo, neppure il dato, oggettivamente significativo, della immediata adesione, da parte del convenuto, alla CP_1 domanda unilaterale di separazione personale, ex adverso formulata.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da coeva e separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, distinto dal n. 395/2025 R.G., avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, introdotto con domanda proposta, in data 20.01.2025, da
[...]
, nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) DISPONE il prosieguo del giudizio, come da separata e coeva ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore