Articolo 8 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Articolo 7Articolo 9
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28 ottobre 1942
Art. 8.

L'Istituto e' considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso inoltre gode dell'esenzione delle tasse postali telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti postali ed il servizio delle riscossioni ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto e i documenti che le corredano sono esenti dalle tasse di bollo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942