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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 409-2/2025 P.U.
(recante riunito il n. 409-1/2025 P.U.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa IM NO - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da on l'avv. Sergio Ambrosio, Parte_1 nei confronti di on l'avv. Simone D'Amico, CP_1
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, recante riunito il procedimento ex art. 44, c. I, C.C.I.I. promosso su istanza depositata da on l'avv. Simone D'Amico. CP_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che con ricorso depositato in data 7.8.2025 Parte_1 ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di CP_1
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
rilevato che il giudice relatore delegato, con decreto depositato in data 1.9.2025, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 41 C.C.I.I. per il 22.10.2025;
rilevato che in data 21.10.2025 ha depositato una domanda ex art. 44, c. I, C.C.I.I. e che CP_1 all'esito dell'udienza del 22.10.2025 il Tribunale con decreto depositato in data 24.10.2025, “in considerazione, in particolare, dei diversi strumenti concorsuali già attivati, senza successo, da parte ricorrente (cfr. visura storia agli atti) e dalla necessità di evitare ulteriori ritardi nella sistemazione del suo dissesto”, ha fissato il termine di cui all'art. 44, c. I, lett. a), C.C.I.I. in 30 giorni dall'iscrizione di cui all'art. 45, c. II, C.C.I.I.;
rilevato che detta ultima iscrizione è avvenuta in data 24.10.2025 con la conseguenza per cui il termine di 30 giorni appena menzionato è spirato in data 24.11.2025;
rilevato che con istanza depositata in data 17.11.2025 ha richiesto la proroga del termine CP_1 concessole ma che il Tribunale con decreto depositato in data 21.11.2025 ha rigettato detta istanza di proroga fissando nuova udienza dinanzi al giudice relatore delegato (il quale peraltro con decreto depositato in data 19.11.2025 ha revocato le misure protettive richieste da parte proponente) per il
26.11.2025; rilevato che in occasione di detta ultima udienza ed il Parte_1
Pubblico Ministero hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre ha CP_1 domandato che le venga concesso un ulteriore termine per il deposito della proposta e del piano di concordato, previa revoca del decreto di rigetto dell'istanza di proroga depositato in data 21.11.2025;
ritenuto che
l'istanza di revoca formulata da va rigettata posto che il decreto depositato in CP_1 data 21.11.2025 per mezzo del quale è stata respinta l'istanza di proroga formulata dalla proponente è suscettibile esclusivamente di reclamo ai sensi dell'art. 124 C.C.I.I. dinanzi alla Corte d'Appello e non già di revoca da parte dello stesso Tribunale (cfr. in tal senso già Cass. Civ., Sez. I, 12.10.2018 e le ulteriori pronunce ivi richiamate); ritenuto dunque che il termine di cui all'art. 44, c. I, lett. a), C.C.I.I. assegnato a sino al CP_1
24.11.2025 deve intendersi non più suscettibile di proroga e definitivamente spirato (non avendo parte proponente deposito la proposta e il piano concordatati) con la conseguenza per cui la sua domanda ex art. 44, c. I, C.C.I.I. va dichiarata improcedibile;
ritenuto invece che le domande di apertura della liquidazione giudiziale formulate da
[...]
e dal Pubblico Ministero sono fondate e meritano Parte_1 accoglimento posto che:
pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Maclodio (BS), Via Caduti del lavoro,
n. 6;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. (cfr. visura camerale in atti);
• il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) C.C.I.I. anzi, dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. ad esempio il valore dell'attivo patrimoniale esposto a bilancio 2024, pari ad € 2.199.043,00=);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00=: a tal fine basti rammentare che ad esito dell'istruttoria è emerso che è gravata da debiti erariali per l'importo di € 3.308.760,90=; CP_1
• ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma, lett. b), CP_2 desumibile dall'inadempimento serbato da parte di in relazione all'ingente credito CP_1
(dell'importo di oltre € 700.000,00=) vantato da Parte_1 Parte_1
dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali
[...]
(per € 3.308.760,90=), dalla pendenza di un processo di esecuzione forzata immobiliare, dalla circostanza per cui nel bilancio di esercizio 2024 il patrimonio netto di segna il CP_1 valore profondamente negativo di - € 2.485.228,00=, dal rilievo evidenziato dal Commissario giudiziale per cui dalla situazione contabile aggiornata dal 31.8.2025 emerge una perdita di €
113.315,10=;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 44 e 49 C.C.I.I.,
a) RIGETTA l'istanza di revoca del decreto di rigetto della proroga del termine formulata da
CP_1
b) DICHIARA improcedibile la domanda ex art. 44, c. I, C.C.I.I. formulata da CP_1
c) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (c.f. CP_1
, con sede legale in Maclodio (BS), Via Caduti del lavoro, n. 6; P.IVA_1
d) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
e) NOMINA curatore il dott. con studio in Brescia, soggetto che ha i Persona_1 requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
f) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
g) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 31/03/2026 ore 09:10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
h) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
i) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
j) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 04/12/2025.
Il giudice estensore Alessandro Pernigotto
Il Presidente
IM NO
pagina 4 di 4
N. 409-2/2025 P.U.
(recante riunito il n. 409-1/2025 P.U.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa IM NO - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da on l'avv. Sergio Ambrosio, Parte_1 nei confronti di on l'avv. Simone D'Amico, CP_1
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, recante riunito il procedimento ex art. 44, c. I, C.C.I.I. promosso su istanza depositata da on l'avv. Simone D'Amico. CP_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che con ricorso depositato in data 7.8.2025 Parte_1 ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di CP_1
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
rilevato che il giudice relatore delegato, con decreto depositato in data 1.9.2025, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 41 C.C.I.I. per il 22.10.2025;
rilevato che in data 21.10.2025 ha depositato una domanda ex art. 44, c. I, C.C.I.I. e che CP_1 all'esito dell'udienza del 22.10.2025 il Tribunale con decreto depositato in data 24.10.2025, “in considerazione, in particolare, dei diversi strumenti concorsuali già attivati, senza successo, da parte ricorrente (cfr. visura storia agli atti) e dalla necessità di evitare ulteriori ritardi nella sistemazione del suo dissesto”, ha fissato il termine di cui all'art. 44, c. I, lett. a), C.C.I.I. in 30 giorni dall'iscrizione di cui all'art. 45, c. II, C.C.I.I.;
rilevato che detta ultima iscrizione è avvenuta in data 24.10.2025 con la conseguenza per cui il termine di 30 giorni appena menzionato è spirato in data 24.11.2025;
rilevato che con istanza depositata in data 17.11.2025 ha richiesto la proroga del termine CP_1 concessole ma che il Tribunale con decreto depositato in data 21.11.2025 ha rigettato detta istanza di proroga fissando nuova udienza dinanzi al giudice relatore delegato (il quale peraltro con decreto depositato in data 19.11.2025 ha revocato le misure protettive richieste da parte proponente) per il
26.11.2025; rilevato che in occasione di detta ultima udienza ed il Parte_1
Pubblico Ministero hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre ha CP_1 domandato che le venga concesso un ulteriore termine per il deposito della proposta e del piano di concordato, previa revoca del decreto di rigetto dell'istanza di proroga depositato in data 21.11.2025;
ritenuto che
l'istanza di revoca formulata da va rigettata posto che il decreto depositato in CP_1 data 21.11.2025 per mezzo del quale è stata respinta l'istanza di proroga formulata dalla proponente è suscettibile esclusivamente di reclamo ai sensi dell'art. 124 C.C.I.I. dinanzi alla Corte d'Appello e non già di revoca da parte dello stesso Tribunale (cfr. in tal senso già Cass. Civ., Sez. I, 12.10.2018 e le ulteriori pronunce ivi richiamate); ritenuto dunque che il termine di cui all'art. 44, c. I, lett. a), C.C.I.I. assegnato a sino al CP_1
24.11.2025 deve intendersi non più suscettibile di proroga e definitivamente spirato (non avendo parte proponente deposito la proposta e il piano concordatati) con la conseguenza per cui la sua domanda ex art. 44, c. I, C.C.I.I. va dichiarata improcedibile;
ritenuto invece che le domande di apertura della liquidazione giudiziale formulate da
[...]
e dal Pubblico Ministero sono fondate e meritano Parte_1 accoglimento posto che:
pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Maclodio (BS), Via Caduti del lavoro,
n. 6;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. (cfr. visura camerale in atti);
• il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) C.C.I.I. anzi, dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. ad esempio il valore dell'attivo patrimoniale esposto a bilancio 2024, pari ad € 2.199.043,00=);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00=: a tal fine basti rammentare che ad esito dell'istruttoria è emerso che è gravata da debiti erariali per l'importo di € 3.308.760,90=; CP_1
• ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma, lett. b), CP_2 desumibile dall'inadempimento serbato da parte di in relazione all'ingente credito CP_1
(dell'importo di oltre € 700.000,00=) vantato da Parte_1 Parte_1
dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali
[...]
(per € 3.308.760,90=), dalla pendenza di un processo di esecuzione forzata immobiliare, dalla circostanza per cui nel bilancio di esercizio 2024 il patrimonio netto di segna il CP_1 valore profondamente negativo di - € 2.485.228,00=, dal rilievo evidenziato dal Commissario giudiziale per cui dalla situazione contabile aggiornata dal 31.8.2025 emerge una perdita di €
113.315,10=;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 44 e 49 C.C.I.I.,
a) RIGETTA l'istanza di revoca del decreto di rigetto della proroga del termine formulata da
CP_1
b) DICHIARA improcedibile la domanda ex art. 44, c. I, C.C.I.I. formulata da CP_1
c) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (c.f. CP_1
, con sede legale in Maclodio (BS), Via Caduti del lavoro, n. 6; P.IVA_1
d) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
e) NOMINA curatore il dott. con studio in Brescia, soggetto che ha i Persona_1 requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
f) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
g) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 31/03/2026 ore 09:10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
h) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
i) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
j) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 04/12/2025.
Il giudice estensore Alessandro Pernigotto
Il Presidente
IM NO
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