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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. LO IR, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249/2020 di R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Barcellona al civico 2, presso lo studio degli Avv.ti Mario Canessa ( ) ed C.F._1
AN RE ( ), che lo rappresentano e difendono C.F._2 per procura speciale in atti;
ATTORE, CONTRO
( ; Controparte_1 C.F._3
( ; Controparte_2 C.F._4
( ); CP_3 C.F._5
( ); CP_4 C.F._6
( ; Controparte_5 C.F._7
( ); CP_6 C.F._8
( ); Controparte_7 C.F._9
( ); Controparte_8 C.F._10
( ); Parte_2 C.F._11 elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Alghero al civico 45, presso lo studio degli Avv.ti Gianfranco Sollai ( ) e Giorgio C.F._12
IT ( ), che li rappresentano e difendono per C.F._13 procura speciale in atti;
CONVENUTI COSTITUITI,
nata a [...] [...]; CP_9 Parte_1
, nato a [...] [...]; Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] [...]; Controparte_10 Parte_1
nato a [...] [...]; Persona_1 Parte_1
, nato a [...] [...], deceduto a Quartu Persona_2 Parte_1
Sant'EL il 07.04.2013, e per esso gli eredi nata a [...] S. CP_11
EL il 16.11.1963 e nata a [...] il [...]; Controparte_12
1 nato a [...] [...], deceduto a Monserrato il Persona_3 Parte_1
08.03.2019, e per esso l'erede (figlio), nato a [...] il Persona_4
15.02.1975;
nato a [...] [...]; Controparte_5 Parte_1
, nato a [...] [...]; Controparte_13 Parte_1
, nato a il [...], in [...] e quale erede di CP_14 Parte_1
, nato a [...] [...], del quale è stata Persona_5 Parte_1 dichiarata la morte presunta dal Tribunale di Cagliari;
, nato a il [...], in [...] e quale erede Persona_6 Parte_1 del predetto;
Persona_5
, nata a [...] [...], deceduta a Muravera il Persona_7 Parte_1
03.03.2000 e per essa gli eredi nata a [...] Controparte_15 Parte_1
03.12.1948, nata a [...] [...], CP_16 Parte_1 CP_17
, nata a [...] [...], e nato a
[...] Parte_1 Controparte_18
il 25.01.1946; Parte_1
nato a [...] [...], deceduto a Cagliari il Persona_8 Parte_1
21.12.2013 e per esso gli eredi , nata a [...] Controparte_15 Parte_1
03.12.1948 e nato a [...] [...]; Controparte_18 Parte_1
, nata a il [...], in [...] e quale Controparte_19 Parte_1 erede del predetto;
Persona_5
, nata a Cagliari il [...], in [...] e quale erede del CP_20 predetto , nonché quale tutrice dell'interdetto Persona_5 [...]
, sopra indicato;
Per_6
, nato a [...] [...]; CP_21 Parte_1
, nato a [...] [...]; CP_22 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_23 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_24 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_25 Parte_1
, nato a [...] [...]; CP_21 Parte_1
nato a [...] [...]; CP_26 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_27 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_28 Parte_1
, nato a [...] [...], deceduto a Monserrato il Persona_9 Parte_1
22.07.2018 e per esso gli eredi (coniuge), nata a [...] Persona_10 Parte_1
05.07.1954, (figlio), nato a [...] il [...], Controparte_29
(figlia), nata a [...] il [...]; Controparte_30
in persona del legale rappresentante Controparte_31 pro tempore; CONVENUTI CONTUMACI.
§
2 CONCLUSIONI DELL'ATTORE Precisate, come di seguito, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.05.2025:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- accertare e dichiarare che il Comune di ha acquistato il pieno Parte_1 ed esclusivo diritto di proprietà per intervenuta usucapione relativamente ai seguenti immobili, per averli posseduti in buona fede, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, palese, continua, pacifica, ininterrotta, uti dominus: A) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 22 (ex 16, derivante dal frazionamento del mapp. 11), qualità: pascolo arb. classe 1, superficie Ha 1 are 35 ca 30; B) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 25 (ex 20, ex 18 derivante dalla part. 11), qualità: pascolo arb classe 1, superficie are 06 ca 34; C) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 23 (ex 20, ex 18 derivante dalla part. 11), qualità: pascolo arb classe 1, superficie Ha 101 are 91 ca 31; D) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 2, Porz. AA – pascolo arb classe 1, superficie Ha 5 are 66 ca 00, e Porz. AB – pasc. cespug classe 3, superficie Ha 5 are 66 ca 95; E) Terreno sito in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 2, Particella 6, Porz. AA – pascolo arb classe 1, superficie Ha 13 are 00 ca 00, e Porz. AB – pasc. cespug classe 3, superficie Ha 13 are 01 ca 90.
- per l'effetto ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Cagliari la trascrizione della Sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, del giudizio.”
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI COSTITUITI Precisate, come di seguito, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.05.2025:
“Voglia il Tribunale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta;
- 1) rigettare la richiesta di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione proposta dal Comune di e relativa ai Parte_1 terreni per cui è causa per le ragioni di cui all'espositiva;
- 2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
3 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con atto di citazione introduttivo del procedimento R.G. n. 6937/2013 di questo Tribunale, il ha agito affinché venisse Parte_1 dichiarato in proprio favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni indicati nelle conclusioni sopra trascritte, siti nelle località “S'Utturu Mannu”,
“TA NN” e “Buddiacqua” dell'agro comunale. La notifica della predetta citazione è avvenuta per pubblici proclami. Detto procedimento, istruito con documenti e prova per testi, è stato definito, nella contumacia dei convenuti, con sentenza di accoglimento n. 1327/2014. Gli odierni convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, hanno Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 impugnato detta sentenza, nanti la Corte d'Appello di Cagliari, censurando la nullità della notifica della citazione predetta, in quanto effettuata per pubblici proclami in difetto dei presupposti di legge, stante il non rilevante numero dei destinatari e la possibilità di identificare compiutamente buona parte degli stessi, ed in primis gli appellanti. In esito ad integrazione del contraddittorio, eseguita in parte per pubblici proclami ed in parte nelle forme ordinarie, detto procedimento d'appello (R.G. n. 664/2014), è stato definito con sentenza n. 126/2020, che ha dichiarato la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, rimesso la causa a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. Ritualmente riassunto il giudizio, mediante comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. del , notificata in parte per pubblici proclami ed Parte_1 in parte nelle forme ordinarie, con ordinanza del 25.09.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_31
, avente causa da risultando dagli atti
[...] Controparte_32 di causa iscrizioni ipotecarie in favore dell' in parola. CP_31
Così integrato il contraddittorio, il procedimento si è svolto nella contumacia dei convenuti diversi dai convenuti ut supra appellanti. In assunto attoreo, il Comune di avrebbe usucapito i terreni Parte_1 oggetto di domanda, formanti unico compendio esteso per 104 ha, 79 a e 77 ca, avendo posseduto gli stessi “in buona fede, da oltre 20 anni, in maniera esclusiva, palese, continua, pacifica, ininterrotta, uti dominus” in quanto acquistati:
- per compravendita [terreni indicati, nelle conclusioni, con lettere A), B), C), D) in parte (precisamente per 2 ha, atteso che il Comune assume di essere già proprietario dei 9 ha di residua estensione del terreno) ed E) in parte (precisamente 14 ha)];
4 - per permuta [altra parte (7 ha) del predetto terreno lettera E), con la precisazione che, essendo detto terreno esteso per complessivi 26 ha, 1 a e 90 ca, i restanti 5 ha, 1 ara e 90 ca non costituiscono oggetto di domanda nel presente procedimento].
§ Quali circostanze di estrinsecazione del dedotto possesso ultraventennale, parte attrice ha allegato, in citazione, di aver eseguito, sui terreni oggetto di domanda, “tutte le attività necessarie per la conservazione e lo sfruttamento” degli stessi, in quanto “concessi in locazione per condurvi un'azienda Per_ agricola ai SI (prima poi i suoi figli LO e CP_18
.” Per_8
I convenuti costituiti nel presente giudizio hanno eccepito, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la non corrispondenza al vero degli assunti attorei, rilevando l'assenza di prova in merito: a) alla sussistenza di contratti di compravendita e/o permuta in favore del così come di locazione;
Pt_1
b) ad attività estrinsecanti, da parte del medesimo, un possesso Pt_1 ventennale utile ad usucapionem. In particolare, detti convenuti hanno eccepito di essere loro stessi nel possesso ultraventennale degli immobili de quibus, quali successori del padre e di avendoli in parte recintati e Persona_12 CP_33 sfruttandoli per pascolo, legnatico e coltivazione di frutta ed ortaggi, anche nell'ambito dell'azienda agricola della coniuge del convenuto CP_5
, il tutto fino all'attualità.
[...]
§
L'istruttoria è stata affidata ai documenti offerti in comunicazione dalle parti ed alla prova per testi, diretta e contraria, ammessa con ordinanza del 14.12.2021. Con ordinanza del 18.11.2024 è stato assegnato alle parti il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025. Con note scritte ritualmente depositate, le parti hanno precisato le conclusioni sopra trascritte. In esito a dette note, con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. la causa è stata quindi tenuta a decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, queste ultime depositate dai soli convenuti, le parti hanno rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria documentale ed orale.
§
5 RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, che l'attore deve fornire ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, comma I, c.c., è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà, di cui all'art. 1140, comma I, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446). Ad esempio, la facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., costituisce la più eclatante espressione del diritto di proprietà e del conseguente ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022). 6 Sempre a titolo esemplificativo, anche l'attività edificatoria “costituisce estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale, trascendente i limiti della detenzione, sia pur qualificata, e incompatibile con il possesso del titolare del diritto reale (in questi termini Cass., Sez. 2, 26/9/2024, n. 27144, non massimata;
Cass., Sez. 2, 10/12/2013, 27584; Cass. 19/12/2011 n. 27521; Cass. 2010, n. 1296; Cass., 31/5/2006, n. 12968).” (Cass. Civ., Sez. II, ord. 25/12/2024, n. 34450).
§ In sintesi, ritiene questo giudice che non ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Anzitutto, la circostanza dell'assenza di titoli di proprietà, opponibili erga omnes, in capo al deve ritenersi pacifica, per essere Parte_1 da quest'ultimo riconosciuta in comparsa conclusionale, come di seguito: “se gli atti che indicano l'accordo per la vendita, il pagamento del prezzo o la permuta di terreni fossero stati poi trasfusi nei corrispondenti atti pubblici non ci sarebbe stato alcun bisogno del presente procedimento: il Comune di
sarebbe a tutti gli effetti il proprietario dei terreni con buona Parte_1 pace di qualsiasi eccezione sollevata. La presente azione si è resa necessaria proprio perché i trasferimenti non sono stati formalizzati nell'atto pubblico e poi trascritti.”
Come sopra evidenziato dallo stesso attore, ove fossero sussistiti a suo favore dei titoli di proprietà opponibili erga omnes, l'azione dispiegata nel presente giudizio non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere ed anzi sarebbe stata inammissibile.
§
In atti non si rinviene altresì alcun contratto di locazione, che in assunto attoreo sarebbe stato stipulato dal Comune con riferimento ai terreni oggetto di domanda. L'assenza di tale prova documentale è particolarmente significativa dal punto di vista istruttorio, considerato che si tratta di un contratto che, in assunto attoreo, sarebbe stato stipulato da un ente pubblico.
Ciò in quanto, anche in materia di locazione, la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11/10/2016 n. 20387; Sez. VI-3 ordinanza 23/06/2011 n.13886).
Fermo l'assorbente rilievo che precede, occorre rilevare che le ricevute di pagamento postale in atti (docc. 17 e 18 di parte attrice) non forniscono, in
7 ogni caso, adeguato supporto probatorio in merito alla sussistenza di contratti di locazione relativi ai terreni oggetto di domanda.
In particolare:
a) le ricevute recanti il nominativo “ (datate tra il 6 Persona_13 agosto 1987 ed il 3 giugno 1993), sono totalmente prive di causale;
b) le ricevute recanti il nominativo “ e (datate Persona_14 Per_8 tra il 27 luglio 1994 ed il 30 luglio 2012) sono o totalmente prive di causale oppure recano dei riferimenti catastali ma sono prive di qualsiasi specifico riferimento contrattuale.
In ogni caso, dette ricevute sono relative a due distinti periodi:
➢ infraventennali;
➢ discontinui, atteso che, come sopra rilevato:
a) la più recente ricevuta “ reca la data del 3 giugno Persona_13
1993; Per_ b) la più risalente ricevuta “ LO e reca la data Per_8
27 luglio 1994;
c) non vi sono ricevute “ e successive al 30 Persona_14 Per_8 luglio 2012.
Peraltro, quand'anche sussistesse prova documentale in merito alla stipula ed esecuzione, da parte del Comune di , di contratti di locazione Parte_1 aventi ad oggetto i terreni oggetto di domanda, tale riscontro probatorio non sarebbe, di per sé, sufficiente a ritenere fondata la domanda attorea, atteso che la concessione di un bene in locazione non è attività univocamente riconducibile all'esercizio del diritto di proprietà, essendo pacifico che anche il non proprietario possa validamente concedere in locazione un bene di cui abbia la disponibilità.
Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte: “La locazione stipulata a non domino non è dunque un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore.” […] “Si è infatti più volte stabilita la validità del contratto di locazione stipulato da chiunque avesse la disponibilità (anche soltanto) di fatto di un bene (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 14/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9493 del 20/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 11/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 04/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 470 del 17/01/1997; Sez. L, Sentenza n. 640 del 11/02/1978; la sentenza capostipite in tal senso è rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 306 del 30/01/1968).” (Cass. Civ., Sez. III, 19/11/2013, n. 25911).
8 Deposizioni testimoniali. Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, occorre premettere che parte convenuta non ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (non rilevabile d'ufficio - Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 9456/2023) dei testi indicati da parte attrice a prova diretta ( , sentito all'udienza Persona_14 del 01.02.2022, e sentito all'udienza del 08.03.2022), Testimone_1 nonostante si tratti di soggetti che ben avrebbero potuto dispiegare intervento ex art. 105 c.p.c. (quantomeno ad adiuvandum) nel presente procedimento, atteso che il assume di aver loro concesso in locazione i terreni per Pt_1 cui è causa. Detta omissione non è ovviamente ostativa alla valutazione delle deposizioni in esame dal punto di vista della verifica di attendibilità, alla luce degli altri elementi istruttori in atti. Occorre dar conto che detti testi, dopo aver affermato che al loro padre (dal 1987) e quindi a loro stessi (dal 1994) il Comune di avrebbe Parte_1 concesso in locazione i terreni di cui al capo (escluso, quindi, quello indicato con la lettera E nelle conclusioni attoree), non hanno poi fornito alcuna specifica indicazione in merito ai relativi contratti, salvo apoditticamente confermare, con riferimento alle predette ricevute di pagamento (docc. 17 e 18 di parte attrice) recanti il nome del proprio padre che le Persona_13 stesse si riferiscono a pagamenti fatti da quest'ultimo. Le deposizioni in esame, nella misura in cui sono tese a dimostrare l'esistenza Per_ di un rapporto locatizio tra i ed il Comune di , non trovano Parte_1 riscontro nella documentazione in atti, in considerazione dell'omessa produzione dei contratti di locazione (profilo assorbente) e della genericità delle predette ricevute di pagamento.
§ I testi indicati dai convenuti hanno riferito le seguenti circostanze:
(udienza 01/02/2022): premesso di ben conoscere i terreni Tes_2 oggetto del capo, atteso che il proprio ovile si trova di fronte alla località TA NN, ha riferito: a) (a prova diretta) di aver visto , , , CP_5 CP_1 Per_15
e nel periodo dal 1975 al 2009, portare Per_8 CP_4 ivi al pascolo il loro gregge;
b) (a prova contraria diretta) di aver conosciuto nel 1975 Per_13 ed il cognato e di non sapere nulla in merito a
[...] CP_15 Per_ rapporti locatizi dei col Comune, precisando che gli stessi avevano un orto ed un gregge “più in basso” rispetto alla località TA NN;
9 (udienza 08/03/2022): CP_34
a) (a prova diretta) ha dichiarato di aver costruito, nel 1998, due ovili
“o meglio ripari per il bestiame” in località TA NN, su incarico dei precisando che Parte_3 detti ripari sono stati poi utilizzati “fino a due anni orsono” (e dunque fino al 2020); b) (a prova contraria diretta) ha dichiarato di non sapere nulla in Per_ merito a rapporti locatizi dei col Comune;
(udienza 21/06/2022): CP_35
(a prova diretta) ha confermato la circostanza oggetto del capo (riferito al periodo dal 1980 al 2015 ed alle località S'Uttturu Mannu, TA NN e Buddiacqua), precisando che i prelievi ematici, effettuati in qualità di veterinario della sanità pubblica sul bestiame di venivano effettuati in recinti che variavano di Controparte_5 località in località, senza perciò poter indicare “con esattezza le località in cui mi sono recato per trent'anni”;
(udienza 21/06/2022): (a prova diretta) ha dichiarato, in Controparte_36 qualità di componente del servizio anti abigeato del Comune di , Parte_1 di aver controllato, dal 1981 al 1987, il bestiame dei TI che pascolava nelle tre località di cui al capo, precisando di aver sempre ivi trovato “i e non altri”; CP_5
(udienza 21/06/2022): (a prova diretta) ha dichiarato, con Testimone_3 riferimento al periodo dal 1980 al 2021 di cui al capo, di aver visto, quando transitava nella strada che “costeggia e taglia” la località TA NN (precisando di non conoscere con esattezza i confini delle località S'Utturu Mannu e Buddiacqua) sia e (e prima di Controparte_5 Persona_16 questo il padre “con il gregge” mentre “nella zona dell'ovile Persona_17 di Buddiacqua” ha dichiarato di aver visto sia sia CP_4 Per_13
e “perché nella zona c'è un abbeveratoio”;
[...] Controparte_18
(udienza 22/07/2022): ha dichiarato (a prova diretta): Persona_17
a) di conoscere le predette 3 località dal 1995 e di aver visto
, e portare ivi al pascolo pecore CP_5 CP_4 Controparte_2
e mucche “anche dopo il 2006”; Per_ b) che “pascolassero in loco” anche i
(udienza 22/07/2022): ha dichiarato (a prova diretta) di aver Testimone_4 visto “in loco” dal 2001 all'attualità , e “più tardi negli anni” CP_5 CP_4
precisando, peraltro, “che in tali luoghi pascolavano Controparte_2 anche e e prima di loro il genitore e lo zio Persona_14 Per_8
”; Controparte_18
(udienza 22/07/2022): ha dichiarato di aver movimentato Tes_5 foraggio su incarico di “una volta nel 1997 e la volta Controparte_5
10 successiva nel 1998”, accompagnato da “che aveva un CP_4 container nel territorio denominato TA NN ed io portai le balle di erba medica in loco”, ed in località Buddiacqua, “in loco vi era CP_5 che tosava le pecore mi pare fossero i primi anni del duemila”.
[...]
§ Le deposizioni dei testi di parte convenuta, in assenza di elementi che inducano al dubbio in merito all'attendibilità, si connotano per la sostanziale coerenza con gli assunti della parte e concorrono a delineare un quadro istruttorio ostativo all'accoglimento della domanda attorea. Peraltro, anche qualora si ritenesse che tra le deposizioni dei testi di parte attrice e convenuta vi sia un contrasto e che si tratti di soggetti di pari attendibilità, ciò osterebbe comunque all'accoglibilità della domanda attorea. Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta Cass. 15-2- 2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 11.07.2012, n. 11745).
§ Da ultimo, si rileva che l'azione di reintegrazione nel possesso intrapresa dal nei confronti dell'odierno convenuto è stata Pt_1 Controparte_5 dichiarata inammissibile da questo Tribunale (come in atti), per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1168 c.c., essendo risultato, all'esito di articolata istruttoria, “evidente che le attività di materiale godimento poste in essere dal [ ] sui terreni in contesa a CP_5 CP_5 partire da epoca di molti anni antecedente il deposito del ricorso, costituissero un'unica condotta lesiva [nell'ottica del ricorrente], essendosi concretate nella introduzione a fini di pascolo di bestiame ovino e bovino e nella realizzazione di opere e manufatti (recinti ed ovili per la mungitura ed il ricovero del bestiame) sempre destinati alla medesima attività di allevamento” (ordinanza definitiva del procedimento possessorio R.G. n. 6646/2013 di questo Tribunale). Anche tali accertamenti, pur non vincolanti nel presente giudizio, si pongono in coerenza con gli assunti dei convenuti.
§ 11 In conclusione, il complessivo quadro istruttorio che precede non consente di ritenere provato, con la certezza necessaria alla decisione, l'assunto attoreo dell'ultraventennale possesso ad usucapionem sotteso alla domanda per cui è causa. Deve perciò ritenersi che l'attore non abbia fornito, come dovuto ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.c., la prova di aver esercitato per 20 anni, ai sensi dell'art. 1158 c.c., un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietario. Sulle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (e ss. mm. ii.), tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle sottese questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta dal;
Parte_1 condanna quest'ultimo, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ai convenuti costituiti, in solido considerati, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Cagliari, addì 7 novembre 2025
Il giudice
LO IR
12
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. LO IR, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249/2020 di R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Barcellona al civico 2, presso lo studio degli Avv.ti Mario Canessa ( ) ed C.F._1
AN RE ( ), che lo rappresentano e difendono C.F._2 per procura speciale in atti;
ATTORE, CONTRO
( ; Controparte_1 C.F._3
( ; Controparte_2 C.F._4
( ); CP_3 C.F._5
( ); CP_4 C.F._6
( ; Controparte_5 C.F._7
( ); CP_6 C.F._8
( ); Controparte_7 C.F._9
( ); Controparte_8 C.F._10
( ); Parte_2 C.F._11 elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Alghero al civico 45, presso lo studio degli Avv.ti Gianfranco Sollai ( ) e Giorgio C.F._12
IT ( ), che li rappresentano e difendono per C.F._13 procura speciale in atti;
CONVENUTI COSTITUITI,
nata a [...] [...]; CP_9 Parte_1
, nato a [...] [...]; Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] [...]; Controparte_10 Parte_1
nato a [...] [...]; Persona_1 Parte_1
, nato a [...] [...], deceduto a Quartu Persona_2 Parte_1
Sant'EL il 07.04.2013, e per esso gli eredi nata a [...] S. CP_11
EL il 16.11.1963 e nata a [...] il [...]; Controparte_12
1 nato a [...] [...], deceduto a Monserrato il Persona_3 Parte_1
08.03.2019, e per esso l'erede (figlio), nato a [...] il Persona_4
15.02.1975;
nato a [...] [...]; Controparte_5 Parte_1
, nato a [...] [...]; Controparte_13 Parte_1
, nato a il [...], in [...] e quale erede di CP_14 Parte_1
, nato a [...] [...], del quale è stata Persona_5 Parte_1 dichiarata la morte presunta dal Tribunale di Cagliari;
, nato a il [...], in [...] e quale erede Persona_6 Parte_1 del predetto;
Persona_5
, nata a [...] [...], deceduta a Muravera il Persona_7 Parte_1
03.03.2000 e per essa gli eredi nata a [...] Controparte_15 Parte_1
03.12.1948, nata a [...] [...], CP_16 Parte_1 CP_17
, nata a [...] [...], e nato a
[...] Parte_1 Controparte_18
il 25.01.1946; Parte_1
nato a [...] [...], deceduto a Cagliari il Persona_8 Parte_1
21.12.2013 e per esso gli eredi , nata a [...] Controparte_15 Parte_1
03.12.1948 e nato a [...] [...]; Controparte_18 Parte_1
, nata a il [...], in [...] e quale Controparte_19 Parte_1 erede del predetto;
Persona_5
, nata a Cagliari il [...], in [...] e quale erede del CP_20 predetto , nonché quale tutrice dell'interdetto Persona_5 [...]
, sopra indicato;
Per_6
, nato a [...] [...]; CP_21 Parte_1
, nato a [...] [...]; CP_22 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_23 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_24 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_25 Parte_1
, nato a [...] [...]; CP_21 Parte_1
nato a [...] [...]; CP_26 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_27 Parte_1
, nata a [...] [...]; CP_28 Parte_1
, nato a [...] [...], deceduto a Monserrato il Persona_9 Parte_1
22.07.2018 e per esso gli eredi (coniuge), nata a [...] Persona_10 Parte_1
05.07.1954, (figlio), nato a [...] il [...], Controparte_29
(figlia), nata a [...] il [...]; Controparte_30
in persona del legale rappresentante Controparte_31 pro tempore; CONVENUTI CONTUMACI.
§
2 CONCLUSIONI DELL'ATTORE Precisate, come di seguito, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.05.2025:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- accertare e dichiarare che il Comune di ha acquistato il pieno Parte_1 ed esclusivo diritto di proprietà per intervenuta usucapione relativamente ai seguenti immobili, per averli posseduti in buona fede, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, palese, continua, pacifica, ininterrotta, uti dominus: A) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 22 (ex 16, derivante dal frazionamento del mapp. 11), qualità: pascolo arb. classe 1, superficie Ha 1 are 35 ca 30; B) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 25 (ex 20, ex 18 derivante dalla part. 11), qualità: pascolo arb classe 1, superficie are 06 ca 34; C) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 23 (ex 20, ex 18 derivante dalla part. 11), qualità: pascolo arb classe 1, superficie Ha 101 are 91 ca 31; D) Terreno in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 1, Particella 2, Porz. AA – pascolo arb classe 1, superficie Ha 5 are 66 ca 00, e Porz. AB – pasc. cespug classe 3, superficie Ha 5 are 66 ca 95; E) Terreno sito in agro del Comune di distinto nel Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 2, Particella 6, Porz. AA – pascolo arb classe 1, superficie Ha 13 are 00 ca 00, e Porz. AB – pasc. cespug classe 3, superficie Ha 13 are 01 ca 90.
- per l'effetto ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Cagliari la trascrizione della Sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, del giudizio.”
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI COSTITUITI Precisate, come di seguito, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.05.2025:
“Voglia il Tribunale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta;
- 1) rigettare la richiesta di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione proposta dal Comune di e relativa ai Parte_1 terreni per cui è causa per le ragioni di cui all'espositiva;
- 2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
3 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con atto di citazione introduttivo del procedimento R.G. n. 6937/2013 di questo Tribunale, il ha agito affinché venisse Parte_1 dichiarato in proprio favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni indicati nelle conclusioni sopra trascritte, siti nelle località “S'Utturu Mannu”,
“TA NN” e “Buddiacqua” dell'agro comunale. La notifica della predetta citazione è avvenuta per pubblici proclami. Detto procedimento, istruito con documenti e prova per testi, è stato definito, nella contumacia dei convenuti, con sentenza di accoglimento n. 1327/2014. Gli odierni convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, hanno Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 impugnato detta sentenza, nanti la Corte d'Appello di Cagliari, censurando la nullità della notifica della citazione predetta, in quanto effettuata per pubblici proclami in difetto dei presupposti di legge, stante il non rilevante numero dei destinatari e la possibilità di identificare compiutamente buona parte degli stessi, ed in primis gli appellanti. In esito ad integrazione del contraddittorio, eseguita in parte per pubblici proclami ed in parte nelle forme ordinarie, detto procedimento d'appello (R.G. n. 664/2014), è stato definito con sentenza n. 126/2020, che ha dichiarato la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, rimesso la causa a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. Ritualmente riassunto il giudizio, mediante comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. del , notificata in parte per pubblici proclami ed Parte_1 in parte nelle forme ordinarie, con ordinanza del 25.09.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_31
, avente causa da risultando dagli atti
[...] Controparte_32 di causa iscrizioni ipotecarie in favore dell' in parola. CP_31
Così integrato il contraddittorio, il procedimento si è svolto nella contumacia dei convenuti diversi dai convenuti ut supra appellanti. In assunto attoreo, il Comune di avrebbe usucapito i terreni Parte_1 oggetto di domanda, formanti unico compendio esteso per 104 ha, 79 a e 77 ca, avendo posseduto gli stessi “in buona fede, da oltre 20 anni, in maniera esclusiva, palese, continua, pacifica, ininterrotta, uti dominus” in quanto acquistati:
- per compravendita [terreni indicati, nelle conclusioni, con lettere A), B), C), D) in parte (precisamente per 2 ha, atteso che il Comune assume di essere già proprietario dei 9 ha di residua estensione del terreno) ed E) in parte (precisamente 14 ha)];
4 - per permuta [altra parte (7 ha) del predetto terreno lettera E), con la precisazione che, essendo detto terreno esteso per complessivi 26 ha, 1 a e 90 ca, i restanti 5 ha, 1 ara e 90 ca non costituiscono oggetto di domanda nel presente procedimento].
§ Quali circostanze di estrinsecazione del dedotto possesso ultraventennale, parte attrice ha allegato, in citazione, di aver eseguito, sui terreni oggetto di domanda, “tutte le attività necessarie per la conservazione e lo sfruttamento” degli stessi, in quanto “concessi in locazione per condurvi un'azienda Per_ agricola ai SI (prima poi i suoi figli LO e CP_18
.” Per_8
I convenuti costituiti nel presente giudizio hanno eccepito, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la non corrispondenza al vero degli assunti attorei, rilevando l'assenza di prova in merito: a) alla sussistenza di contratti di compravendita e/o permuta in favore del così come di locazione;
Pt_1
b) ad attività estrinsecanti, da parte del medesimo, un possesso Pt_1 ventennale utile ad usucapionem. In particolare, detti convenuti hanno eccepito di essere loro stessi nel possesso ultraventennale degli immobili de quibus, quali successori del padre e di avendoli in parte recintati e Persona_12 CP_33 sfruttandoli per pascolo, legnatico e coltivazione di frutta ed ortaggi, anche nell'ambito dell'azienda agricola della coniuge del convenuto CP_5
, il tutto fino all'attualità.
[...]
§
L'istruttoria è stata affidata ai documenti offerti in comunicazione dalle parti ed alla prova per testi, diretta e contraria, ammessa con ordinanza del 14.12.2021. Con ordinanza del 18.11.2024 è stato assegnato alle parti il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025. Con note scritte ritualmente depositate, le parti hanno precisato le conclusioni sopra trascritte. In esito a dette note, con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. la causa è stata quindi tenuta a decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, queste ultime depositate dai soli convenuti, le parti hanno rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria documentale ed orale.
§
5 RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, che l'attore deve fornire ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, comma I, c.c., è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà, di cui all'art. 1140, comma I, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446). Ad esempio, la facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., costituisce la più eclatante espressione del diritto di proprietà e del conseguente ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022). 6 Sempre a titolo esemplificativo, anche l'attività edificatoria “costituisce estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale, trascendente i limiti della detenzione, sia pur qualificata, e incompatibile con il possesso del titolare del diritto reale (in questi termini Cass., Sez. 2, 26/9/2024, n. 27144, non massimata;
Cass., Sez. 2, 10/12/2013, 27584; Cass. 19/12/2011 n. 27521; Cass. 2010, n. 1296; Cass., 31/5/2006, n. 12968).” (Cass. Civ., Sez. II, ord. 25/12/2024, n. 34450).
§ In sintesi, ritiene questo giudice che non ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Anzitutto, la circostanza dell'assenza di titoli di proprietà, opponibili erga omnes, in capo al deve ritenersi pacifica, per essere Parte_1 da quest'ultimo riconosciuta in comparsa conclusionale, come di seguito: “se gli atti che indicano l'accordo per la vendita, il pagamento del prezzo o la permuta di terreni fossero stati poi trasfusi nei corrispondenti atti pubblici non ci sarebbe stato alcun bisogno del presente procedimento: il Comune di
sarebbe a tutti gli effetti il proprietario dei terreni con buona Parte_1 pace di qualsiasi eccezione sollevata. La presente azione si è resa necessaria proprio perché i trasferimenti non sono stati formalizzati nell'atto pubblico e poi trascritti.”
Come sopra evidenziato dallo stesso attore, ove fossero sussistiti a suo favore dei titoli di proprietà opponibili erga omnes, l'azione dispiegata nel presente giudizio non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere ed anzi sarebbe stata inammissibile.
§
In atti non si rinviene altresì alcun contratto di locazione, che in assunto attoreo sarebbe stato stipulato dal Comune con riferimento ai terreni oggetto di domanda. L'assenza di tale prova documentale è particolarmente significativa dal punto di vista istruttorio, considerato che si tratta di un contratto che, in assunto attoreo, sarebbe stato stipulato da un ente pubblico.
Ciò in quanto, anche in materia di locazione, la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11/10/2016 n. 20387; Sez. VI-3 ordinanza 23/06/2011 n.13886).
Fermo l'assorbente rilievo che precede, occorre rilevare che le ricevute di pagamento postale in atti (docc. 17 e 18 di parte attrice) non forniscono, in
7 ogni caso, adeguato supporto probatorio in merito alla sussistenza di contratti di locazione relativi ai terreni oggetto di domanda.
In particolare:
a) le ricevute recanti il nominativo “ (datate tra il 6 Persona_13 agosto 1987 ed il 3 giugno 1993), sono totalmente prive di causale;
b) le ricevute recanti il nominativo “ e (datate Persona_14 Per_8 tra il 27 luglio 1994 ed il 30 luglio 2012) sono o totalmente prive di causale oppure recano dei riferimenti catastali ma sono prive di qualsiasi specifico riferimento contrattuale.
In ogni caso, dette ricevute sono relative a due distinti periodi:
➢ infraventennali;
➢ discontinui, atteso che, come sopra rilevato:
a) la più recente ricevuta “ reca la data del 3 giugno Persona_13
1993; Per_ b) la più risalente ricevuta “ LO e reca la data Per_8
27 luglio 1994;
c) non vi sono ricevute “ e successive al 30 Persona_14 Per_8 luglio 2012.
Peraltro, quand'anche sussistesse prova documentale in merito alla stipula ed esecuzione, da parte del Comune di , di contratti di locazione Parte_1 aventi ad oggetto i terreni oggetto di domanda, tale riscontro probatorio non sarebbe, di per sé, sufficiente a ritenere fondata la domanda attorea, atteso che la concessione di un bene in locazione non è attività univocamente riconducibile all'esercizio del diritto di proprietà, essendo pacifico che anche il non proprietario possa validamente concedere in locazione un bene di cui abbia la disponibilità.
Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte: “La locazione stipulata a non domino non è dunque un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore.” […] “Si è infatti più volte stabilita la validità del contratto di locazione stipulato da chiunque avesse la disponibilità (anche soltanto) di fatto di un bene (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 14/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9493 del 20/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 11/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 04/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 470 del 17/01/1997; Sez. L, Sentenza n. 640 del 11/02/1978; la sentenza capostipite in tal senso è rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 306 del 30/01/1968).” (Cass. Civ., Sez. III, 19/11/2013, n. 25911).
8 Deposizioni testimoniali. Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, occorre premettere che parte convenuta non ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (non rilevabile d'ufficio - Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 9456/2023) dei testi indicati da parte attrice a prova diretta ( , sentito all'udienza Persona_14 del 01.02.2022, e sentito all'udienza del 08.03.2022), Testimone_1 nonostante si tratti di soggetti che ben avrebbero potuto dispiegare intervento ex art. 105 c.p.c. (quantomeno ad adiuvandum) nel presente procedimento, atteso che il assume di aver loro concesso in locazione i terreni per Pt_1 cui è causa. Detta omissione non è ovviamente ostativa alla valutazione delle deposizioni in esame dal punto di vista della verifica di attendibilità, alla luce degli altri elementi istruttori in atti. Occorre dar conto che detti testi, dopo aver affermato che al loro padre (dal 1987) e quindi a loro stessi (dal 1994) il Comune di avrebbe Parte_1 concesso in locazione i terreni di cui al capo (escluso, quindi, quello indicato con la lettera E nelle conclusioni attoree), non hanno poi fornito alcuna specifica indicazione in merito ai relativi contratti, salvo apoditticamente confermare, con riferimento alle predette ricevute di pagamento (docc. 17 e 18 di parte attrice) recanti il nome del proprio padre che le Persona_13 stesse si riferiscono a pagamenti fatti da quest'ultimo. Le deposizioni in esame, nella misura in cui sono tese a dimostrare l'esistenza Per_ di un rapporto locatizio tra i ed il Comune di , non trovano Parte_1 riscontro nella documentazione in atti, in considerazione dell'omessa produzione dei contratti di locazione (profilo assorbente) e della genericità delle predette ricevute di pagamento.
§ I testi indicati dai convenuti hanno riferito le seguenti circostanze:
(udienza 01/02/2022): premesso di ben conoscere i terreni Tes_2 oggetto del capo, atteso che il proprio ovile si trova di fronte alla località TA NN, ha riferito: a) (a prova diretta) di aver visto , , , CP_5 CP_1 Per_15
e nel periodo dal 1975 al 2009, portare Per_8 CP_4 ivi al pascolo il loro gregge;
b) (a prova contraria diretta) di aver conosciuto nel 1975 Per_13 ed il cognato e di non sapere nulla in merito a
[...] CP_15 Per_ rapporti locatizi dei col Comune, precisando che gli stessi avevano un orto ed un gregge “più in basso” rispetto alla località TA NN;
9 (udienza 08/03/2022): CP_34
a) (a prova diretta) ha dichiarato di aver costruito, nel 1998, due ovili
“o meglio ripari per il bestiame” in località TA NN, su incarico dei precisando che Parte_3 detti ripari sono stati poi utilizzati “fino a due anni orsono” (e dunque fino al 2020); b) (a prova contraria diretta) ha dichiarato di non sapere nulla in Per_ merito a rapporti locatizi dei col Comune;
(udienza 21/06/2022): CP_35
(a prova diretta) ha confermato la circostanza oggetto del capo (riferito al periodo dal 1980 al 2015 ed alle località S'Uttturu Mannu, TA NN e Buddiacqua), precisando che i prelievi ematici, effettuati in qualità di veterinario della sanità pubblica sul bestiame di venivano effettuati in recinti che variavano di Controparte_5 località in località, senza perciò poter indicare “con esattezza le località in cui mi sono recato per trent'anni”;
(udienza 21/06/2022): (a prova diretta) ha dichiarato, in Controparte_36 qualità di componente del servizio anti abigeato del Comune di , Parte_1 di aver controllato, dal 1981 al 1987, il bestiame dei TI che pascolava nelle tre località di cui al capo, precisando di aver sempre ivi trovato “i e non altri”; CP_5
(udienza 21/06/2022): (a prova diretta) ha dichiarato, con Testimone_3 riferimento al periodo dal 1980 al 2021 di cui al capo, di aver visto, quando transitava nella strada che “costeggia e taglia” la località TA NN (precisando di non conoscere con esattezza i confini delle località S'Utturu Mannu e Buddiacqua) sia e (e prima di Controparte_5 Persona_16 questo il padre “con il gregge” mentre “nella zona dell'ovile Persona_17 di Buddiacqua” ha dichiarato di aver visto sia sia CP_4 Per_13
e “perché nella zona c'è un abbeveratoio”;
[...] Controparte_18
(udienza 22/07/2022): ha dichiarato (a prova diretta): Persona_17
a) di conoscere le predette 3 località dal 1995 e di aver visto
, e portare ivi al pascolo pecore CP_5 CP_4 Controparte_2
e mucche “anche dopo il 2006”; Per_ b) che “pascolassero in loco” anche i
(udienza 22/07/2022): ha dichiarato (a prova diretta) di aver Testimone_4 visto “in loco” dal 2001 all'attualità , e “più tardi negli anni” CP_5 CP_4
precisando, peraltro, “che in tali luoghi pascolavano Controparte_2 anche e e prima di loro il genitore e lo zio Persona_14 Per_8
”; Controparte_18
(udienza 22/07/2022): ha dichiarato di aver movimentato Tes_5 foraggio su incarico di “una volta nel 1997 e la volta Controparte_5
10 successiva nel 1998”, accompagnato da “che aveva un CP_4 container nel territorio denominato TA NN ed io portai le balle di erba medica in loco”, ed in località Buddiacqua, “in loco vi era CP_5 che tosava le pecore mi pare fossero i primi anni del duemila”.
[...]
§ Le deposizioni dei testi di parte convenuta, in assenza di elementi che inducano al dubbio in merito all'attendibilità, si connotano per la sostanziale coerenza con gli assunti della parte e concorrono a delineare un quadro istruttorio ostativo all'accoglimento della domanda attorea. Peraltro, anche qualora si ritenesse che tra le deposizioni dei testi di parte attrice e convenuta vi sia un contrasto e che si tratti di soggetti di pari attendibilità, ciò osterebbe comunque all'accoglibilità della domanda attorea. Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta Cass. 15-2- 2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 11.07.2012, n. 11745).
§ Da ultimo, si rileva che l'azione di reintegrazione nel possesso intrapresa dal nei confronti dell'odierno convenuto è stata Pt_1 Controparte_5 dichiarata inammissibile da questo Tribunale (come in atti), per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1168 c.c., essendo risultato, all'esito di articolata istruttoria, “evidente che le attività di materiale godimento poste in essere dal [ ] sui terreni in contesa a CP_5 CP_5 partire da epoca di molti anni antecedente il deposito del ricorso, costituissero un'unica condotta lesiva [nell'ottica del ricorrente], essendosi concretate nella introduzione a fini di pascolo di bestiame ovino e bovino e nella realizzazione di opere e manufatti (recinti ed ovili per la mungitura ed il ricovero del bestiame) sempre destinati alla medesima attività di allevamento” (ordinanza definitiva del procedimento possessorio R.G. n. 6646/2013 di questo Tribunale). Anche tali accertamenti, pur non vincolanti nel presente giudizio, si pongono in coerenza con gli assunti dei convenuti.
§ 11 In conclusione, il complessivo quadro istruttorio che precede non consente di ritenere provato, con la certezza necessaria alla decisione, l'assunto attoreo dell'ultraventennale possesso ad usucapionem sotteso alla domanda per cui è causa. Deve perciò ritenersi che l'attore non abbia fornito, come dovuto ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.c., la prova di aver esercitato per 20 anni, ai sensi dell'art. 1158 c.c., un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietario. Sulle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (e ss. mm. ii.), tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle sottese questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta dal;
Parte_1 condanna quest'ultimo, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ai convenuti costituiti, in solido considerati, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Cagliari, addì 7 novembre 2025
Il giudice
LO IR
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