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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3567/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PARPINEL LORIS, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PARPINEL LORIS, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Prata di
Pordenone (PN), in data 11/09/1999, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
13/06/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e CP_1
1 nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 09/12/2024 e cioè “1. I coniugi vivranno separati,
liberi ciascuno di fissare la propria residenza, salvo preavviso all'altro coniuge.
2. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando CP_1 Per_2
la somma di € 400,00 mensili, con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50%
delle spese straordinarie conformemente al protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Pordenone.
3. Il medesimo dovrà versare un contributo di mantenimento a favore della moglie di € 150,00 mensili, da adeguarsi annualmente in base agli indici
ISTAT”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 05/12/2024, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Prata di CP_1
Pordenone (PN), in data 11/09/1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n.26, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 17/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3567/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PARPINEL LORIS, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PARPINEL LORIS, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Prata di
Pordenone (PN), in data 11/09/1999, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
13/06/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e CP_1
1 nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 09/12/2024 e cioè “1. I coniugi vivranno separati,
liberi ciascuno di fissare la propria residenza, salvo preavviso all'altro coniuge.
2. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando CP_1 Per_2
la somma di € 400,00 mensili, con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50%
delle spese straordinarie conformemente al protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Pordenone.
3. Il medesimo dovrà versare un contributo di mantenimento a favore della moglie di € 150,00 mensili, da adeguarsi annualmente in base agli indici
ISTAT”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 05/12/2024, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Prata di CP_1
Pordenone (PN), in data 11/09/1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n.26, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 17/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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