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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2904/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2904/2024 promossa da:
, nata a [...]ù) il 20 dicembre 1981, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Raffaele Poggi Longostrevi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio, integrando e aggiornando minimamente le condizioni concordate riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 18 aprile 2024, e Parte_2 Controparte_1 hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
[...]
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 207/2024, pubblicata il 13 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da essi concordate;
preso atto che la suddetta sentenza non risulta gravata da impugnazioni;
pagina 1 di 2
considerato che
, con le note scritte rispettivamente depositate il 29 e 30 aprile 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso aggiornando minimamente le originarie condizioni concordate (e ciò con particolare riguardo al godimento della casa familiare); rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti (ad eccezione del profilo attinente al godimento della casa coniugale, non più occupata dai figli dei ricorrenti), così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della prole minore d'età; considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Salsomaggiore Terme (PR) il 19 gennaio 2019 (iscritto nel registro atti di matrimonio
[...] dello stesso Comune al n. 1, parte I, anno 2019).
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti come ultimamente riportate nelle note scritte rispettivamente depositate il 29 e 30 aprile 2025.
Così deciso in Parma il 13 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2904/2024 promossa da:
, nata a [...]ù) il 20 dicembre 1981, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Raffaele Poggi Longostrevi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio, integrando e aggiornando minimamente le condizioni concordate riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 18 aprile 2024, e Parte_2 Controparte_1 hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
[...]
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 207/2024, pubblicata il 13 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da essi concordate;
preso atto che la suddetta sentenza non risulta gravata da impugnazioni;
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considerato che
, con le note scritte rispettivamente depositate il 29 e 30 aprile 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso aggiornando minimamente le originarie condizioni concordate (e ciò con particolare riguardo al godimento della casa familiare); rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti (ad eccezione del profilo attinente al godimento della casa coniugale, non più occupata dai figli dei ricorrenti), così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della prole minore d'età; considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Salsomaggiore Terme (PR) il 19 gennaio 2019 (iscritto nel registro atti di matrimonio
[...] dello stesso Comune al n. 1, parte I, anno 2019).
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti come ultimamente riportate nelle note scritte rispettivamente depositate il 29 e 30 aprile 2025.
Così deciso in Parma il 13 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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