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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1
Campania, via Madonna del Pantano n. 72/i, presso lo studio dell'avv. Francesco Romaniello, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Napoli, via A. Volta n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Silvestro Mele, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Oggetto: vendita di cose mobili.
I motivi della decisione
1. I fatti di causa.
La chiedeva e otteneva dal Tribunale di Frosinone il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 700/2024 del 4.10.2024 nei confronti della per la somma di € Parte_1
10.213,99 oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. La pretesa creditoria si fondava sull'avvenuta fornitura, nel periodo tra aprile e luglio 2022, di una serie di prodotti ittici, oggetto delle fatture azionate, rimaste impagate.
1 L'ingiunta ha proposto opposizione e, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone per essere competenti il Tribunale di Napoli o quello di
Cassino, in quanto il creditore ha sede in Volla, e, quindi, nella competenza del Tribunale di Napoli, il debitore ha sede in Ausonia, che rientra nella competenza del Tribunale di Cassino, il contratto è verbale, e, quindi, si devono considerare la sede del creditore o quella del debitore, il luogo di esecuzione dell'obbligazione, coincidente con il domicilio del creditore, è Volla.
Nel merito, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'infondatezza della domanda monitoria, perché l'opposta non ha fornito la prova del rapporto sottostante, né dell'effettiva consegna della merce, e perché parte della merce era stata respinta al mittente poiché risultata non idonee all'ispezione preventiva del cuoco e di altro personale di cucina.
In sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c., rilevata la mancata costituzione della opposta, ne è stata dichiarata la contumacia e la prima udienza di comparizione è stata differita al 24.6.2025.
In data 7.3.2025 si è costituita la formulando istanza di Controparte_1 rimessione in termini in quanto la mancata costituzione in giudizio era dipesa da causa non imputabile alla stessa e, in particolare, in ragione del fatto che l'opponente aveva effettuato l'iscrizione a ruolo dell'opposizione indicando l'attrice come “ ” e non “ ”. Parte_2 Parte_1
Ha, quindi, chiesto la revoca della dichiarazione di contumacia.
Nel merito, la creditrice opposta ha dedotto che:
• le forniture richieste erano state tutte regolarmente accettate dalla Parte_1 come risultante dai d.d.t. versati in atti, sottoscritti da chi si trovava in loco (chef,
[...] proprietario o altro dipendente) al sig. , dipendente della Persona_1 [...]
incaricato delle consegne;
Controparte_1
Par
• la non aveva mai contestato né la merce, né il pagamento delle Parte_1 fatture, tanto che aveva provveduto al pagamento mediante un assegno dell'importo di
€ 9.486,52, poi protestato;
• il referente della era stato incaricato di concordare un piano Parte_1 rateale di rientro del debito.
Pertanto, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, cui l'opposta non ha presenziato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 All'udienza del 14.11.2025, assente la parte opposta, la parte opponente ha discusso e precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Sull'eccezione pregiudiziale.
Preliminarmente, stante la costituzione in giudizio della creditrice opposta, si revoca la dichiarazione di contumacia.
Sul punto, si osserva come non può trovare accoglimento la domanda di rimessione in termini formulata dall'opposta, atteso che la notifica dell'atto di citazione risulta essere stata regolarmente effettuata, né rileva la deduzione della convenuta per cui non sarebbe riuscita a verificare l'iscritta opposizione in ragione dell'errata indicazione della ragione sociale dell'opponente e che, solo dopo aver richiesto la certificazione di non iscrizione a ruolo, avrebbe avuto cognizione del numero di ruolo. Giova, infatti, rilevare che l'opposta ben avrebbe potuto apprendere della presente opposizione consultando lo storico del procedimento monitorio ove, in data 19.11.2024, venivano regolarmente registrati l'apertura dell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il relativo numero di ruolo.
Ciò premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente è fondata e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., per l'ingiunzione di pagamento è competente il giudice che lo sarebbe per la domanda proposta in via ordinaria.
Dunque, nella fattispecie in esame, occorre fare riferimento alle norme ordinarie che regolano la competenza territoriale e, in particolare all'art. 19 c.p.c., disposizione secondo cui, quando è convenuta in giudizio una persona giuridica, è competente il giudice del luogo ove ha sede quest'ultima. Nel caso di specie, dalla lettura della visura camerale allegata al ricorso monitorio si evince che la ha la sede nel comune di Ausonia, motivo per cui la Parte_1 competenza andrebbe radicata presso il Tribunale di Cassino, nel cui circondario è ricompreso il comune in questione.
Giova, poi, rilevare che il giudizio ha ad oggetto un'obbligazione e, pertanto, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 20 c.p.c. in virtù della quale sarebbe anche competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. In particolare, si tratta di fori facoltativi e concorrenti, ossia i due fori individuati alla stregua di tale disposizione (luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi) sono, oltre che concorrenti con il foro generale, anche concorrenti tra di loro, ragione per cui la scelta è rimessa alla discrezione del creditore ricorrente.
3 L'obbligazione per cui è causa ha fonte in un contratto verbale che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., deve considerarsi concluso nel luogo in cui il proponente, ossia l'opponente richiedente la fornitura, ha avuto notizia dell'accettazione dell'altra parte, ossia dell'opposta. Ne consegue che tale luogo deve essere individuato, in difetto di diversa allegazione, nella sede della
[...] che, come si è detto, si trova ad Ausonia. In ogni caso, anche a voler ritenere che il Parte_1 contratto si sia concluso presso la sede della fornitrice, essendo questa sita in Volla, la competenza dovrebbe essere radicata presso il Tribunale di Nola.
Va premesso che, sulla questione dell'individuazione delle obbligazioni pecuniarie da adempiersi presso il domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., sia agli effetti della mora ex art. 1219 co. 2 n. 3 c.c., sia agli effetti della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, a dirimere un contrasto sorto tra le sezioni semplici. Le Sezioni Unite, premesso che è assolutamente consolidato il principio per cui le obbligazioni pecuniarie “portabili” ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c. sono soltanto quelle liquide, hanno stabilito che posso ritenersi liquide non le obbligazioni indicate come tali dall'attore, come pure una parte della giurisprudenza di legittimità riteneva, bensì esclusivamente quelle il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo, ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 17989/2016: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n.
3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”).
La Corte ha anche precisato che osservato che “dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c., u.c.”.
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto, a dimostrazione della pretesa azionata in sede monitoria, esclusivamente le fatture, e, dunque, documentazione insufficiente a concludere per la liquidità del credito vantato;
infatti, nella giurisprudenza di legittimità si legge che “la fattura è un
4 mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3, c.c. sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile
(esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (Cass. n. 22401/2004).
Dunque, in mancanza di prova della liquidità del credito vantato dall'opposta, come delineata dalla giurisprudenza richiamata, ne discende che l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta al domicilio del debitore, e, cioè, in Ausonia, con conseguente competenza del Tribunale di
Cassino.
Alla luce di quanto esposto, è evidente che nessuno tra i descritti criteri attribuisce la competenza al Tribunale di Frosinone.
Per le ragioni indicate, l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente deve essere accolta, dovendosi dichiarare la competenza, secondo le regole ordinarie, del Tribunale di Cassino
o il Tribunale di Nola, e il decreto ingiuntivo va revocato.
In ragione della soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico della
[...]
e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. Controparte_1
147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 700/2024 del 04/10/2024 emesso dal Tribunale di Frosinone in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Cassino o, alternativamente, il Tribunale di Nola;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti ad uno dei giudici dichiarati competenti;
3. condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 17.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1
Campania, via Madonna del Pantano n. 72/i, presso lo studio dell'avv. Francesco Romaniello, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Napoli, via A. Volta n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Silvestro Mele, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Oggetto: vendita di cose mobili.
I motivi della decisione
1. I fatti di causa.
La chiedeva e otteneva dal Tribunale di Frosinone il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 700/2024 del 4.10.2024 nei confronti della per la somma di € Parte_1
10.213,99 oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. La pretesa creditoria si fondava sull'avvenuta fornitura, nel periodo tra aprile e luglio 2022, di una serie di prodotti ittici, oggetto delle fatture azionate, rimaste impagate.
1 L'ingiunta ha proposto opposizione e, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone per essere competenti il Tribunale di Napoli o quello di
Cassino, in quanto il creditore ha sede in Volla, e, quindi, nella competenza del Tribunale di Napoli, il debitore ha sede in Ausonia, che rientra nella competenza del Tribunale di Cassino, il contratto è verbale, e, quindi, si devono considerare la sede del creditore o quella del debitore, il luogo di esecuzione dell'obbligazione, coincidente con il domicilio del creditore, è Volla.
Nel merito, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'infondatezza della domanda monitoria, perché l'opposta non ha fornito la prova del rapporto sottostante, né dell'effettiva consegna della merce, e perché parte della merce era stata respinta al mittente poiché risultata non idonee all'ispezione preventiva del cuoco e di altro personale di cucina.
In sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c., rilevata la mancata costituzione della opposta, ne è stata dichiarata la contumacia e la prima udienza di comparizione è stata differita al 24.6.2025.
In data 7.3.2025 si è costituita la formulando istanza di Controparte_1 rimessione in termini in quanto la mancata costituzione in giudizio era dipesa da causa non imputabile alla stessa e, in particolare, in ragione del fatto che l'opponente aveva effettuato l'iscrizione a ruolo dell'opposizione indicando l'attrice come “ ” e non “ ”. Parte_2 Parte_1
Ha, quindi, chiesto la revoca della dichiarazione di contumacia.
Nel merito, la creditrice opposta ha dedotto che:
• le forniture richieste erano state tutte regolarmente accettate dalla Parte_1 come risultante dai d.d.t. versati in atti, sottoscritti da chi si trovava in loco (chef,
[...] proprietario o altro dipendente) al sig. , dipendente della Persona_1 [...]
incaricato delle consegne;
Controparte_1
Par
• la non aveva mai contestato né la merce, né il pagamento delle Parte_1 fatture, tanto che aveva provveduto al pagamento mediante un assegno dell'importo di
€ 9.486,52, poi protestato;
• il referente della era stato incaricato di concordare un piano Parte_1 rateale di rientro del debito.
Pertanto, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, cui l'opposta non ha presenziato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 All'udienza del 14.11.2025, assente la parte opposta, la parte opponente ha discusso e precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Sull'eccezione pregiudiziale.
Preliminarmente, stante la costituzione in giudizio della creditrice opposta, si revoca la dichiarazione di contumacia.
Sul punto, si osserva come non può trovare accoglimento la domanda di rimessione in termini formulata dall'opposta, atteso che la notifica dell'atto di citazione risulta essere stata regolarmente effettuata, né rileva la deduzione della convenuta per cui non sarebbe riuscita a verificare l'iscritta opposizione in ragione dell'errata indicazione della ragione sociale dell'opponente e che, solo dopo aver richiesto la certificazione di non iscrizione a ruolo, avrebbe avuto cognizione del numero di ruolo. Giova, infatti, rilevare che l'opposta ben avrebbe potuto apprendere della presente opposizione consultando lo storico del procedimento monitorio ove, in data 19.11.2024, venivano regolarmente registrati l'apertura dell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il relativo numero di ruolo.
Ciò premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente è fondata e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., per l'ingiunzione di pagamento è competente il giudice che lo sarebbe per la domanda proposta in via ordinaria.
Dunque, nella fattispecie in esame, occorre fare riferimento alle norme ordinarie che regolano la competenza territoriale e, in particolare all'art. 19 c.p.c., disposizione secondo cui, quando è convenuta in giudizio una persona giuridica, è competente il giudice del luogo ove ha sede quest'ultima. Nel caso di specie, dalla lettura della visura camerale allegata al ricorso monitorio si evince che la ha la sede nel comune di Ausonia, motivo per cui la Parte_1 competenza andrebbe radicata presso il Tribunale di Cassino, nel cui circondario è ricompreso il comune in questione.
Giova, poi, rilevare che il giudizio ha ad oggetto un'obbligazione e, pertanto, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 20 c.p.c. in virtù della quale sarebbe anche competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. In particolare, si tratta di fori facoltativi e concorrenti, ossia i due fori individuati alla stregua di tale disposizione (luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi) sono, oltre che concorrenti con il foro generale, anche concorrenti tra di loro, ragione per cui la scelta è rimessa alla discrezione del creditore ricorrente.
3 L'obbligazione per cui è causa ha fonte in un contratto verbale che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., deve considerarsi concluso nel luogo in cui il proponente, ossia l'opponente richiedente la fornitura, ha avuto notizia dell'accettazione dell'altra parte, ossia dell'opposta. Ne consegue che tale luogo deve essere individuato, in difetto di diversa allegazione, nella sede della
[...] che, come si è detto, si trova ad Ausonia. In ogni caso, anche a voler ritenere che il Parte_1 contratto si sia concluso presso la sede della fornitrice, essendo questa sita in Volla, la competenza dovrebbe essere radicata presso il Tribunale di Nola.
Va premesso che, sulla questione dell'individuazione delle obbligazioni pecuniarie da adempiersi presso il domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., sia agli effetti della mora ex art. 1219 co. 2 n. 3 c.c., sia agli effetti della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, a dirimere un contrasto sorto tra le sezioni semplici. Le Sezioni Unite, premesso che è assolutamente consolidato il principio per cui le obbligazioni pecuniarie “portabili” ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c. sono soltanto quelle liquide, hanno stabilito che posso ritenersi liquide non le obbligazioni indicate come tali dall'attore, come pure una parte della giurisprudenza di legittimità riteneva, bensì esclusivamente quelle il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo, ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 17989/2016: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n.
3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”).
La Corte ha anche precisato che osservato che “dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c., u.c.”.
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto, a dimostrazione della pretesa azionata in sede monitoria, esclusivamente le fatture, e, dunque, documentazione insufficiente a concludere per la liquidità del credito vantato;
infatti, nella giurisprudenza di legittimità si legge che “la fattura è un
4 mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3, c.c. sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile
(esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (Cass. n. 22401/2004).
Dunque, in mancanza di prova della liquidità del credito vantato dall'opposta, come delineata dalla giurisprudenza richiamata, ne discende che l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta al domicilio del debitore, e, cioè, in Ausonia, con conseguente competenza del Tribunale di
Cassino.
Alla luce di quanto esposto, è evidente che nessuno tra i descritti criteri attribuisce la competenza al Tribunale di Frosinone.
Per le ragioni indicate, l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente deve essere accolta, dovendosi dichiarare la competenza, secondo le regole ordinarie, del Tribunale di Cassino
o il Tribunale di Nola, e il decreto ingiuntivo va revocato.
In ragione della soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico della
[...]
e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. Controparte_1
147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 700/2024 del 04/10/2024 emesso dal Tribunale di Frosinone in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Cassino o, alternativamente, il Tribunale di Nola;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti ad uno dei giudici dichiarati competenti;
3. condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 17.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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