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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/08/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1554/2022 promossa da:
(COD.FISC.: ) con l'avv. CARDAMONE ANGELO e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in presso lo studio del difensore ATTORE contro
P.VA ) Controparte_1 P.VA_1 CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.3.2025 in modalità telematica art.127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec alla l'attore richiedeva Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni. “ disattesa e respinta, voglia: a) Condannare la Società convenuta a risarcire l'attore del danno biologico permanente causatogli con il fatto illecito posto in essere e di cui in narrativa e quantificato nella somma di euro 22.231,00- (ventiduemiladuecentotrentuno/00) ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che verrà evidenziata in corso di causa. b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite….”. CP_2
Alla prima udienza di comparizione parti del 30.1.2023 il Giudice verificava la regolarità della n otifica dell'atto di citazione presso l'indiritto pec certificato e verificato della società convenuta nonché la regolarità della ricevuta ed accettazione e dichiarava la contumacia di , concedendo i Controparte_1 termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La parte attrice depositava memoria istruttoria con cui richiedeva CTU medico legale sulla persona dell'attore e con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 26.6.2023 il Giudice ammetteva la CTU con nomina della dottoressa che accettava l'incarico, con formulazione del Persona_1 seguente quesito “Accerti il CTU se la vicenda giudiziaria descritta in atto di citazione abbia o meno determinato l'insorgere di patologie fisiche psichiche in capo all'attore e ove esistenti ne quantifichi l'entità sia in punto di danno biologico permanente ove esiste e temporaneo in prossimità degli eventi e accerti la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore, depositate in atti e se esistenti” alla udienza del 16.10.2023 .
pagina 1 di 4 La causa veniva istruita a mezzo deposito della CTU ed alla udienza del 3.6.2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni la nuova udienza del 25.11.2025.
A seguito di alcuni rinvii, alla udienza del 17.3.2025 che si teneva in modalità telematica, la parte attrice discuteva la causa a mezzo deposito di note di trattazione ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
In via preliminare si conferma la dichiarazione di contumacia della resistente stante la regolarità CP_1 della notifica avvenuta con rapporto di avvenuta consegna e ricezione presso l'indirizzo pec certificato e documentato.
Ritiene il Giudice che la domanda dell'attore sia fondata nei limiti di quanto accertato dalla CTU nella perizia in atti per avere la parte dimostrato che a causa della notifica dell'atto di precetto relativo alla pretesa di pagamento della somma di oltre 35 mila euro da parte della , ha avuto un Controparte_1 peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche ed in particolare “ importanti disturbi della cenestesi, stato di attivazione con innalzamenti dei valori della pressione arteriosa, disturbi del transito intestinale, insonnia ed infine disturbo ansioso depressivo reattivo conclamato “ per cui ha subito in danno alla persona.
Sostiene parte attrice che nel gennaio 202 era stato destinatario della notifica di un atto di precetto da parte della Società convenuta e con il quale gli si è chiesto il pagamento della somma di euro 35.677, 75 (trentacinquemilaseicentosettantasettemila/75, che era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno che, con sentenza n.511 del 7 luglio 2021 aveva accolto i motivi di opposizione annullando l'atto e dichiarando non dovuta la somma precettata.
In via preliminare si evidenzia che è da ritenersi esclusa in via generica la possibilità di una azione autonoma di risarcimento del danno derivante da incauta esecuzione e/o da procedura esecutiva illegittima (atto di precetto su decreto-ingiuntivo portante somme già corrisposte in sede di accordi fra la Banca creditrice e gli obbligati debitore e fideiussori) , rendendola tuttavia ammissibile solo nel caso in cui non sia stato possibile proporla davanti al giudice della opposizione alla esecuzione per ragioni di diritto o di fatto , come stabilisce Cassazione Sezione VI civile ordinanza 31.12.2021 n.42119 .
La domanda non poteva essere proposta nell'originario giudizio di opposizione a precetto, in quanto lo stesso vedeva come parte opponente anche altri soggetti, oltre al ed era volto proprio Parte_1 alla dimostrazione della inesistenza del debito per essere stato estinto mediante pagamento del dovuto secondo l'accordo raggiunto, da parte di tutti i soggetti obbligati solidali e peraltro nel costituirsi in giudizio a opposta aveva da subito ammesso la inesistenza del diritto al pagamento Controparte_3 della somma precettata, riconoscendo l'intervenuto pagamento da parte dei debitori ed in ogni caso perché era necessario l'espletamento di accertamento medico-legale.
Peraltro il Giudizio di opposizione all'atto di precetto, stante la non contestazione delle deduzioni degli opponenti in puto di avvenuto pagamento, da parte degli attori, si è concluso senza espletamento di attività istruttoria ed in tempi brevi.
Ritiene pertanto il Giudice fondata la domanda di risarcimento del danno biologico richiesta dall'attore nella prova del nesso causale fra la ricezione dell'atto di precetto e l'acuirsi dei propri disturbi fisici e psichici.
La CTU espletata ha consentito, infatti di acquisire prova piena sulla esistenza del predetto nesso di causalità, nonché ha consentito di quantificare il danno.
Assume la CTU: “Circa le somatizzazioni è doveroso ricordare che gli esami strumentali a livello intestinale hanno documentato una modesta flogosi cronica riacutizzata del colon con sintomatologia diarroica che, come riferito dal periziando, si è decisamente attenuta nel tempo non necessitando di ulteriori controlli clinico strumentali. In merito all'eventuale coinvolgimento del sistema pagina 2 di 4 cardiocircolatorio con innalzamento della pressione arteriosa va precisato che l'origine dell'ipertensione arteriosa, quando non è riconducibile ad una causa specifica come ad esempio una patologia renale o ormonale, è di natura multifattoriale in cui lo stress psichico è solo una delle possibili concause. Si può pertanto concludere che nella riacutizzazione della flogosi cronica intestinale e nell'insorgenza della ipertensione arteriosa può solo ipotizzarsi anche la concausa psicogena. L'inabilità permanente, da valutarsi come danno biologico, è pertanto quantizzabile nella misura del 5 (cinque) % comprensiva della componente dinamico-relazionale. Tali menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dal periziando, la sua capacità lavorativa generica e specifica. Circa l'inabilità temporanea risulta impossibile la sua quantificazione per mancanza di documentazione sanitaria prognostica. Le spese mediche sostenute e depositate in atti, pari 571,3 euro, di cui 244 euro per la consulenza medico legale di parte, risultano congrue. Tenuto conto della stabilizzazione dei postumi, non si ritengono necessarie ulteriori future spese.”
Peraltro la CTU dà adeguatamente conto alle deduzioni del CT di parte ove assume “ dalla attenta disamina della documentazione medica in atti, si evince che il signor era già affetto da una Parte_1 sindrome ansioso depressiva reattiva a problematiche lavorative (fallimento oltre 10 anni fa) che ha subito una riacutizzazione in conseguenza dell'evento psicolesivo del febbraio 2021. Risulta pertanto acclarato che l'esordio della sintomatologia lamenta dal periziando sia riconducibile ad un precedente evento psico stressante indipendente dalla vicenda per cui è causa. Se ne deduce che la situazione attuale rappresenta la conseguenza di più insulti traumatici avvenuti a distanza di tempo in cui il precedente evento psicotraumatico rappresenta una concausa di menomazione della quale si è tenuto conto nella valutazione del danno biologico.”
Per cui ritiene il Giudice di aderire pienamente alle conclusioni della CTU e determina il danno risarcibile come segue utilizzando la Tabella che ha standardizzato i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni micropermanenti e determinati gli importi per la liquidazione del danno biologico così como aggiornati dal d.m. 18.7.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.744,27
pagina 3 di 4 Non sono dovuti interessi e rivalutazione per essere l'importo calcolato in base a punto base già aggiornato, a cui possono aggiungersi le spese documentate e riconosciute nella CTU pari ad euro 327,30, con esclusione del rimborso dei costi della perizia di parti, non dovuto.
Non è dovuta alcuna personalizzazione del danno, né danno morale, evidentemente insussistenti la prova ed i presupposti in diritto.
Accertata la responsabilità della convenuta per l'incauta esecuzione intrapresa e dunque per avere intrapreso la esecuzione a mezzo notifica dell'atto di precetto “senza la normale prudenza”, che ha cagionato danni al , pronuncia condanna come da dispositivo. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto quanto al valore, delle somme per cui vi è stata condanna e tenuto conto della non complessità del giudizio sia in punto di atti difensivi redatti e depositati che di svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda in quanto fondata e dimostrata e per l'effetto condanna A Controparte_4 RISARCIRE I DANNI PATITI DAL DI per euro 6.071,57 complessivi, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese ed euro 1800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 6 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1554/2022 promossa da:
(COD.FISC.: ) con l'avv. CARDAMONE ANGELO e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in presso lo studio del difensore ATTORE contro
P.VA ) Controparte_1 P.VA_1 CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.3.2025 in modalità telematica art.127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec alla l'attore richiedeva Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni. “ disattesa e respinta, voglia: a) Condannare la Società convenuta a risarcire l'attore del danno biologico permanente causatogli con il fatto illecito posto in essere e di cui in narrativa e quantificato nella somma di euro 22.231,00- (ventiduemiladuecentotrentuno/00) ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che verrà evidenziata in corso di causa. b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite….”. CP_2
Alla prima udienza di comparizione parti del 30.1.2023 il Giudice verificava la regolarità della n otifica dell'atto di citazione presso l'indiritto pec certificato e verificato della società convenuta nonché la regolarità della ricevuta ed accettazione e dichiarava la contumacia di , concedendo i Controparte_1 termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La parte attrice depositava memoria istruttoria con cui richiedeva CTU medico legale sulla persona dell'attore e con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 26.6.2023 il Giudice ammetteva la CTU con nomina della dottoressa che accettava l'incarico, con formulazione del Persona_1 seguente quesito “Accerti il CTU se la vicenda giudiziaria descritta in atto di citazione abbia o meno determinato l'insorgere di patologie fisiche psichiche in capo all'attore e ove esistenti ne quantifichi l'entità sia in punto di danno biologico permanente ove esiste e temporaneo in prossimità degli eventi e accerti la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore, depositate in atti e se esistenti” alla udienza del 16.10.2023 .
pagina 1 di 4 La causa veniva istruita a mezzo deposito della CTU ed alla udienza del 3.6.2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni la nuova udienza del 25.11.2025.
A seguito di alcuni rinvii, alla udienza del 17.3.2025 che si teneva in modalità telematica, la parte attrice discuteva la causa a mezzo deposito di note di trattazione ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
In via preliminare si conferma la dichiarazione di contumacia della resistente stante la regolarità CP_1 della notifica avvenuta con rapporto di avvenuta consegna e ricezione presso l'indirizzo pec certificato e documentato.
Ritiene il Giudice che la domanda dell'attore sia fondata nei limiti di quanto accertato dalla CTU nella perizia in atti per avere la parte dimostrato che a causa della notifica dell'atto di precetto relativo alla pretesa di pagamento della somma di oltre 35 mila euro da parte della , ha avuto un Controparte_1 peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche ed in particolare “ importanti disturbi della cenestesi, stato di attivazione con innalzamenti dei valori della pressione arteriosa, disturbi del transito intestinale, insonnia ed infine disturbo ansioso depressivo reattivo conclamato “ per cui ha subito in danno alla persona.
Sostiene parte attrice che nel gennaio 202 era stato destinatario della notifica di un atto di precetto da parte della Società convenuta e con il quale gli si è chiesto il pagamento della somma di euro 35.677, 75 (trentacinquemilaseicentosettantasettemila/75, che era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno che, con sentenza n.511 del 7 luglio 2021 aveva accolto i motivi di opposizione annullando l'atto e dichiarando non dovuta la somma precettata.
In via preliminare si evidenzia che è da ritenersi esclusa in via generica la possibilità di una azione autonoma di risarcimento del danno derivante da incauta esecuzione e/o da procedura esecutiva illegittima (atto di precetto su decreto-ingiuntivo portante somme già corrisposte in sede di accordi fra la Banca creditrice e gli obbligati debitore e fideiussori) , rendendola tuttavia ammissibile solo nel caso in cui non sia stato possibile proporla davanti al giudice della opposizione alla esecuzione per ragioni di diritto o di fatto , come stabilisce Cassazione Sezione VI civile ordinanza 31.12.2021 n.42119 .
La domanda non poteva essere proposta nell'originario giudizio di opposizione a precetto, in quanto lo stesso vedeva come parte opponente anche altri soggetti, oltre al ed era volto proprio Parte_1 alla dimostrazione della inesistenza del debito per essere stato estinto mediante pagamento del dovuto secondo l'accordo raggiunto, da parte di tutti i soggetti obbligati solidali e peraltro nel costituirsi in giudizio a opposta aveva da subito ammesso la inesistenza del diritto al pagamento Controparte_3 della somma precettata, riconoscendo l'intervenuto pagamento da parte dei debitori ed in ogni caso perché era necessario l'espletamento di accertamento medico-legale.
Peraltro il Giudizio di opposizione all'atto di precetto, stante la non contestazione delle deduzioni degli opponenti in puto di avvenuto pagamento, da parte degli attori, si è concluso senza espletamento di attività istruttoria ed in tempi brevi.
Ritiene pertanto il Giudice fondata la domanda di risarcimento del danno biologico richiesta dall'attore nella prova del nesso causale fra la ricezione dell'atto di precetto e l'acuirsi dei propri disturbi fisici e psichici.
La CTU espletata ha consentito, infatti di acquisire prova piena sulla esistenza del predetto nesso di causalità, nonché ha consentito di quantificare il danno.
Assume la CTU: “Circa le somatizzazioni è doveroso ricordare che gli esami strumentali a livello intestinale hanno documentato una modesta flogosi cronica riacutizzata del colon con sintomatologia diarroica che, come riferito dal periziando, si è decisamente attenuta nel tempo non necessitando di ulteriori controlli clinico strumentali. In merito all'eventuale coinvolgimento del sistema pagina 2 di 4 cardiocircolatorio con innalzamento della pressione arteriosa va precisato che l'origine dell'ipertensione arteriosa, quando non è riconducibile ad una causa specifica come ad esempio una patologia renale o ormonale, è di natura multifattoriale in cui lo stress psichico è solo una delle possibili concause. Si può pertanto concludere che nella riacutizzazione della flogosi cronica intestinale e nell'insorgenza della ipertensione arteriosa può solo ipotizzarsi anche la concausa psicogena. L'inabilità permanente, da valutarsi come danno biologico, è pertanto quantizzabile nella misura del 5 (cinque) % comprensiva della componente dinamico-relazionale. Tali menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dal periziando, la sua capacità lavorativa generica e specifica. Circa l'inabilità temporanea risulta impossibile la sua quantificazione per mancanza di documentazione sanitaria prognostica. Le spese mediche sostenute e depositate in atti, pari 571,3 euro, di cui 244 euro per la consulenza medico legale di parte, risultano congrue. Tenuto conto della stabilizzazione dei postumi, non si ritengono necessarie ulteriori future spese.”
Peraltro la CTU dà adeguatamente conto alle deduzioni del CT di parte ove assume “ dalla attenta disamina della documentazione medica in atti, si evince che il signor era già affetto da una Parte_1 sindrome ansioso depressiva reattiva a problematiche lavorative (fallimento oltre 10 anni fa) che ha subito una riacutizzazione in conseguenza dell'evento psicolesivo del febbraio 2021. Risulta pertanto acclarato che l'esordio della sintomatologia lamenta dal periziando sia riconducibile ad un precedente evento psico stressante indipendente dalla vicenda per cui è causa. Se ne deduce che la situazione attuale rappresenta la conseguenza di più insulti traumatici avvenuti a distanza di tempo in cui il precedente evento psicotraumatico rappresenta una concausa di menomazione della quale si è tenuto conto nella valutazione del danno biologico.”
Per cui ritiene il Giudice di aderire pienamente alle conclusioni della CTU e determina il danno risarcibile come segue utilizzando la Tabella che ha standardizzato i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni micropermanenti e determinati gli importi per la liquidazione del danno biologico così como aggiornati dal d.m. 18.7.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.744,27
pagina 3 di 4 Non sono dovuti interessi e rivalutazione per essere l'importo calcolato in base a punto base già aggiornato, a cui possono aggiungersi le spese documentate e riconosciute nella CTU pari ad euro 327,30, con esclusione del rimborso dei costi della perizia di parti, non dovuto.
Non è dovuta alcuna personalizzazione del danno, né danno morale, evidentemente insussistenti la prova ed i presupposti in diritto.
Accertata la responsabilità della convenuta per l'incauta esecuzione intrapresa e dunque per avere intrapreso la esecuzione a mezzo notifica dell'atto di precetto “senza la normale prudenza”, che ha cagionato danni al , pronuncia condanna come da dispositivo. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto quanto al valore, delle somme per cui vi è stata condanna e tenuto conto della non complessità del giudizio sia in punto di atti difensivi redatti e depositati che di svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda in quanto fondata e dimostrata e per l'effetto condanna A Controparte_4 RISARCIRE I DANNI PATITI DAL DI per euro 6.071,57 complessivi, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese ed euro 1800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 6 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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