Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2857 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO FABERI -Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE EDMONDO DE AMICIS 15/C 47042
CESENATICO, presso lo studio dell'avv. BRUNELLI CHIARA,
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNELLI CHIARA CF
C.F._2
opponente nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in C/O CP_2 P.IVA_1 CP_3
VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS
[...]
FORLI' presso lo studio dell'avv. VESTINI RENATO, rappresentato e difeso dall'avv. VESTINI RENATO (CF ) e CodiceFiscale_3
dall'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ) C.F._4
opposto
Conclusioni delle parti
Come segue:
1
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria difesa, eccezione e pretesa respinte,
- nel merito, preso atto del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di scienza a firma di , dichiararne Persona_1 l'inesistenza, a fronte dell'omessa proposizione di domanda di verificazione da parte di
; in ogni CP_2 caso, accertare la nullità della dichiarazione stessa, in quanto assente il necessario requisito della volontà del dichiarante;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità della dichiarazione di cui al doc. n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo di controparte, in quanto emessa da persona incapace di intendere e di volere;
- in ogni caso, annullare il decreto ingiuntivo n. 902/22, r.g. n. 2065/22 emesso dal
Tribunale di Forlì, stante la non certezza ed esigibilità del credito attivato;
- accertare il difetto di legittimazione passiva in capo a , Parte_1 essendo il credito vantabile esclusivamente nei confronti della Controparte_4 in quanto responsabile civile dei danni causati da il Persona_2
24/04/2016;
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato, per tutte le ragioni esposte in atti e in quanto gli importi percepiti da sono Pt_1 riferiti al risarcimento del danno e non al trattamento pensionistico di CP_2
e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande azionate, rideterminarsi, se del caso anche a mezzo di un'apposita consulenza tecnico-contabile, l'importo eventualmente dovuto dall'opponente, tenuto conto di quanto dedotto in atti, con particolare riguardo ai ratei effettivamente corrisposti;
- in ogni caso, condannare l'odierna opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver avuto controparte tempestiva conoscenza della
2 trattativa stragiudiziale di risarcimento danni, nella quale è intervenuta per iscritto. In ogni caso, qualora il Tribunale ritenesse non provate le eccezioni sopra formulate, si richiede che la causa venga rimessa in istruttoria, insistendo per l'ammissione di prova per testi sui capitoli indicati nella memoria istruttoria, espunti da ogni accezione negativa e/o valutativa, di seguito riportati:
1) Vero che alla data del 23 dicembre 2016 era allettato in Parte_1 ospedale e necessitava di assistenza continua?
2) Vero che l 'incidente provocava in capo a una tetroplasia spastica, Pt_1 comportante l 'impossibilità di aprire e chiudere le mani completamente, in particolare sul lato destro del corpo, patologia che tuttora persiste, come da video che si rammostra (doc. n.
26)?
3) Vero che l 'atto transattivo finale veniva firmato in data 27/12/2017, come da documento che si rammostra (doc. n. 18)?
4) Dica il teste se, alla luce dei due file video che si rammostrano (docc. n. 23 e
24), il primo del 09/11/2016, il secondo dell '11/01/2017, si può ritenere che , Parte_1 alla data del
23/12/2016, fosse capace di comprendere il contenuto, il significato e le implicazioni della dichiarazione che si rammostra (doc. n. 2 di controparte) e di apporvi la propria firma. 5) Vero che , prima dell 'incidente stradale che lo vedeva Parte_1 coinvolto, svolgeva regolarmente attività lavorativa, con entrate mensili che si attestavano tra €. 1.500,00 ed €. 1.800,00, come da buste paga che si rammostrano (doc. n. 27)?
6) Vero che i genitori di , all 'epoca dell 'incidente che Parte_1 coinvolgeva il figlio, erano titolari della società “Idee in Fiera S.n.c.”?
7) Vero che, nel novembre 2015, sei mesi prima dell 'incidente, Parte_1 si licenziava dal proprio lavoro, al fine di entrare in società con i genitori?
8) Vero che oggi percepisce una pensione di inabilità di circa Parte_1 800 euro al mese
a partire dal 1 febbraio 2018? 9) Vero che a partire da aprile 2016 necessita di assistenza Parte_1 continua, per ventiquattro ore al giorno, dovendo i familiari svegliarsi nell 'arco della notte per cambiargli posizione nel letto ed aiutarlo nell 'espletamento dei propri bisogni?
3 10) Vero che la sorella di , , si licenziava dal lavoro al Parte_1 Per_3 fine di prestare assistenza al fratello, venendo assunta come badante tramite regolare contratto che si protraeva fino a marzo 2020?
11) Vero che anche la madre e amministratrice di sostegno di , Pt_1 Tes_1
, lasciava il
[...] lavoro al fine di prestare assistenza al danneggiato, organizzando altresì attività ricreative per il figlio, quali gruppi di gioco, musicoterapia, incontri al parco con altre persone, allorché il ragazzo era dimesso dall 'ospedale? 12) Vero che tuttora la sorella , residente insieme alla madre e al fratello, Per_3 aiuta Tes_1
nell 'assistenza a , al fine di permettere alla madre di uscire di casa
[...] Pt_1 per i propri appuntamenti, rassettare e cucinare?
13) Vero che a partire dal 2017 segue una terapia Feldenkrais Parte_1 due volte a settimana, con l 'istruttrice Lapomarda Rosalisa?
14) Vero che attualmente è seguito da una neuropsicologa, Parte_1 Dott.ssa
[...]
, una volta a settimana per circa un'ora e mezza? 15) Vero che Per_4
necessita di continua attività fisica, al fine di evitare l Parte_1 'aggravarsi delle proprie condizioni fisiche e psicologiche, svolgendo, oltre alla terapia
Feldenkrais, attività settimanali di boxe, danza, nuoto, nordic walking?
16) Vero che deve essere monitorato a vista e costantemente Parte_1 impegnato in attività sportive o ricreative, in quanto altrimenti soggetto a crisi nervose, che si estrinsecano in grida, rottura di oggetti e mobilio, tentativi di fuga ed episodi di autolesionismo?
17) Vero che tutte le attività sopra menzionate comportano un esborso continuo in capo alla famiglia, importi per la maggioranza corrisposti senza emissione di fattura, al fine di contenere il più possibile le spese?
18) Vero che ricerca costantemente le attenzioni delle persone Parte_1 che lo circondano, anche allorché è impegnato in attività?
19) Dica il teste se ad oggi è in grado di vestirsi, cucinare, Parte_1 lavarsi in autonomia e se è in grado di riconoscere il pericolo.
20) Vero che l 'abitazione in cui risiede insieme alla madre è Parte_1 stata oggetto di
4 interventi volti ad eliminare tutte le barriere architettoniche esistenti, quali l 'allargamento delle porte per permettere il passaggio della sedia a rotelle, il rifacimento del bagno per permettere a l 'utilizzo dei sanitari e della doccia, l 'acquisto di un nuovo Pt_1 letto, l 'eliminazione di dislivelli in giardino per evitare cadute, l 'installazione di scivoli in corrispondenza dei gradini?
21) Vero che al momento delle dimissioni dall 'ospedale di la Parte_1 famiglia si determinava all 'acquisto di un'autovettura idonea all 'accompagnamento del figlio in sedia a rotelle, la quale veniva poi nuovamente sostituita per adeguarsi alle mutate esigenze del danneggiato, il quale ha problemi a salire e scendere dall 'automobile?
22) Vero che da aprile 2017 fino ad agosto 2022 svolgeva, Parte_1 presso l 'Ospedale Marconi di Cesenatico, trattamenti fisioterapici più volte a settimana
(inizialmente quattro volte, poi tre, poi due), per un'ora e mezza ogni volta, nonché sedute di riabilitazione cognitiva?
23) Vero che dorme in camera con , in quanto Testimone_1 Parte_1 quest'ultimo non accetta di stare da solo, svegliandosi almeno tre volte ogni notte, sia per utilizzare il pappagallo con l 'ausilio della madre, sia per coinvolgerla in conversazioni quando non riesce
a dormire?
24) Vero che, per i primi dodici mesi dalle dimissioni dall 'ospedale, la gestione di Pt_1 comportava l 'assistenza continuativa di due persone e che, nel periodo successivo (fino ad oggi), pur essendo sufficiente la presenza di una sola persona, questa si deve protrarre per ogni minuto di sonno e veglia del ragazzo?
25) Vero che la somma erogata a titolo di risarcimento danno ricomprendeva le lesioni subite, il danno biologico, il lucro cessante e il danno emergente, tutte le spese da sostenersi per consentire a la riacquisizione di un minimo di capacità di deambulazione Pt_1
e di vita di relazione, nonché le spese riferite alla gestione di , quali spostamenti, Pt_1 attività sportive e ricreative, adattamento dell 'immobile ove abitava, compenso delle persone incaricate dell 'assistenza al ragazzo?
5 26) Vero che si fa personalmente interamente carico di ogni Testimone_1 spostamento del figlio, accompagnandolo a tutte le sedute di terapia e alle attività sportive e ricreative?
27) Vero che il video che si rammostra (doc. n. 26) è stato effettuato nel dicembre 2019 e mostra
mentre pone la propria firma su un'automobile? Pt_1 28) Vero che l 'Avv. Brunelli aveva contatti unicamente con la madre di , Pt_1
? Testimone_1 29) Dica il teste qual è il costo di gestione e assistenza di al di fuori di un Pt_1 contesto familiare.
Si indicano come testi:
- , residente in [...], da Testimone_2 sentire su tutti i capitoli;
- , residente in [...], Testimone_3 da sentire su tutti i capitoli;
- Dott. con studio in Cesena (FC), via Gaspare Finali n. Testimone_4
26, da sentire sui capitoli 1, 2, 4, 9, 25, 29;
- Dott.ssa Rosalisa Lapomarda, residente in [...], da sentire sui capitoli 2, 4, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 29;
- Dott.ssa , residente in [...]
Aldo Moro n.
126, da sentire sui capitoli 2, 4, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 29;
- Dott.ssa residente in [...]
Parenzo n.
20/A, da sentire sui capitoli 1, 2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 26, 29; - Dott.
, residente in [...], da sentire Testimone_6 sui capitoli 2, 4, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 29;
- Dott.ssa , residente in [...]
n. 130, da sentire sui capitoli 2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 26, 29;
- residente in [...], da sentire Tes_8
sui capitoli 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26;
- residente in [...], da sentire sui Tes_9
6 capitoli 11,
15, 16, 21, 26;
- Arch. , con studio in Cesena (FC), Corso Cavour n. 159, Tes_10 da sentire sul capitolo 20;
- Direttore della sede di Forlì, ℅ , 47122 Forlì (FC) viale CP_2 CP_2
Libertà n. 48.
Si chiede in ogni caso che i testi sopra indicati siano sentiti anche sui capitoli di prova ex adverso eventualmente dedotti ed ammessi.
Si chiede inoltre che sia ammesso interrogatorio formale del Direttore
della sede di CP_2
Forlì, ℅ , 47122 Forlì (FC) viale Libertà n. 48, sui seguenti capitoli: CP_2
1) Vero che l a maggio del 2017 inoltrava alla CP_2 Controparte_4 richiesta di accantonamento delle somme dovute a titolo di pensione, avendo già provveduto ad accogliere la relativa richiesta in favore di , come da documento Parte_1 che si rammostra (doc. n. 17-bis)?
2) Vero che a maggio 2017 era a conoscenza che il numero del sinistro CP_2 come protocollato da era il n. 2016/00059854 (poi oggetto di transazione Controparte_4 definitiva in data 27/12/2017), come da documento che si rammostra (doc. n. 17-bis)?
Si insiste altresì affinché il Giudice ordini a controparte la produzione degli originali delle due domande di pensione inoltrate, come da fac simile depositato (doc. n. 34). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, fatta salva ogni più ampia riserva.
Per parte opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
- in via preliminare, non essendo l'opposizione, ex adverso promossa avverso il d.i. n.
922/22 reso dal Giudice del Tribunale di Forlì in data 07/09/2022, fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. medesimo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- Nel merito in via preliminare pregiudiziale,
- dichiarare tutte le domande avanzate ex adverso inammissibili, improponibili e,
7 comunque infondate, per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. - Ancora in via subordinata, e salvo gravame, dichiarare dovuta all' per le CP_2 causali indicate in narrativa, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e/o di Giustizia all'esito del presente giudizio.
- In ogni caso, condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, nella misura che il Giudicante riterrà equo determinare.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio non vertendosi nella specie in un'ipotesi di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.." Tanto premesso, l insiste nell'accoglimento delle CP_5 conclusioni preced nte formulate, come sopra integralmente ritrascritte».
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 998 del 2020,
Tribunale di Forlì, , in persona dell'Amministratore di Parte_1
Sostegno (di seguito anche “l'opponente”) domandava che Testimone_1
fosse annullato il decreto ingiuntivo opposto, emesso, per l'importo capitale di euro 281.771,65 oltre interessi e spese, a favore di
[...]
(di seguito anche “ o “l'opposto”); Controparte_6 CP_2
il credito in contestazione era fondato su di una presunta dichiarazione del
23.12.2016, che tuttavia, nella prospettazione attorea, l'opponente non poteva essere in grado di sottoscrivere non avendone alcuna capacità
mentale, a causa delle gravissime lesioni patite a seguito del sinistro del
24.4.2016, ove l'opponente era trasportato della vettura Fiat Punto targata
CX689GE di proprietà e condotta dal Sig. . Persona_2
8 In diritto, l'opponente eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Giudice
ordinario, per essere competente il Giudice del Lavoro.
In secondo luogo, eccepiva l'opponente l'incertezza ed imprecisione del credito quanto meno per la differenza, pari ad euro 210.157,65, futura e non ancora versata, fra quanto richiesto dall' e quanto effettivamente CP_2
versato; detto credito sarebbe comunque non dovuto in quanto non certo,
liquido, esigibile nè documentalmente provato.
Dichiarava poi espressamente di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di scienza, di cui a documento 3, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, allegando che la stessa non è autentica in quanto non apposta da e comunque non conosciuta come sua firma da Parte_1
parte dell'amministratore di sostegno che rappresenta l'opponente, versando al tempo quest'ultimo in condizioni fisiche tali da non consentirgli la scrittura in autonomia, così come certificato dalla documentazione medica agli atti, laddove, a fine novembre 2016 (doc. 6 allegato all'atto di citazione),
veniva diagnosticata una tetraparesi spastica con retrazione multi tendinee poli distrettuali, arti superiori atteggiati in flessione. Detta dichiarazione,
quand'anche sottoscritta dall'opponente, peraltro, non avrebbe valore alcuno, in quanto sottoscritta da persona incapace, sia dal punto di vista fisico che mentale, e non in grado di comprendere il tenore e la portata della dichiarazione eventualmente sottoscritta, pertanto nulla o annullabile.
In ogni caso, ancora, la difesa dell'opponente avrebbe inviato al liquidatore,
in data 21 dicembre 2017, comunicazione relativa al trattamento pensionistico percepito dall'opponente; del pari, nel maggio 2017 si svolgevano comunicazioni fra l'assicurazione e l' in forza delle quali CP_2
9 l'assicurazione era posta a conoscenza che l'opposto si riservava di comunicare l'importo delle prestazioni pensionistiche erogate in favore di
Pertanto, alla luce delle comunicazioni intercorse tra le parti, Pt_1
sarebbe superflua ogni rettifica della dichiarazione rilasciata a suo tempo dall'opponente, da ritenersi in ogni caso non più attendibile.
Da ultimo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente,
giacchè il rimborso delle somme erogate dall' dovrebbe essere preteso CP_2
solo ed esclusivamente nei confronti dell' in Controparte_7
quanto unico soggetto debitore e responsabile del pagamento delle somme dovute.
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di CP_2
costituzione e risposta nella quale concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese.
Eccepiva l'opposto che l'opposizione sarebbe infondata in fatto ed in diritto.
In via preliminare l'opposto chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, ad avviso dell'opposto, la dichiarazione, che legittima la pretesa dell' al recupero della prestazione erogata, farebbe stato fino a querela CP_2
di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza dalla persona che l'ha sottoscritta e delle circostanze in fatto nella stessa indicate e non potrebbe essere infirmata dal semplice disconoscimento ex adverso effettuato. In ogni caso, le somme in oggetto sarebbero comunque entrate nel patrimonio dell'opponente, con illegittima locupletazione ai danni dell'opposto.
Destituita di fondamento sarebbe poi l'eccezione di incompetenza del
Giudice ordinario per competenza del Giudice del Lavoro.
10 Nel merito, eccepiva la sussistenza di responsabilità dell'assicurato nei confronti dell'ente assicuratore, ex art. 1916 comma 3 c.c., per avere erroneamente dichiarato di non avere diritto a prestazioni di assistenza, così
pregiudicando il diritto di recupero da parte dell' delle somme dovute. CP_2
Tali fatti sarebbero non contestati, se non limitatamente alla autenticità della sottoscrizione. In particolare sarebbe del tutto pacifico che L' ha CP_2
erogato l'indennità economica in favore dell'opponente, iscritto per disposizione di legge nei propri elenchi, per: a) - indennità di accompagnamento n. 07418660 dal 01/09/2016 e per un importo pari ad €.
84.424,80; b) - pensione inabilità IO n. 15114085 dal 01/02/2018 per un importo pari ad € 191.134,36; la prestazione è stata fornita al predetto mutuato in occasione dell'infortunio avvenuto il 24/04/2016 in Cesena (FC)
allorquando lo stesso viaggiava in qualità di trasportato sulla vettura FIAT
PUNTO, targata CX689 GE di proprietà e condotta dal Sig. PE
. Dunque, il disconoscimento operato dall'opposto sarebbe
[...]
del tutto irrilevante, in quanto l'opponente non contesta nè disconosce in alcun modo l'avvenuto incameramento delle somme versategli dalla
, in conseguenza del sinistro e a Controparte_7
tacitazione e ristoro di tutti i danni subiti, ivi compresi quelli di pertinenza dell'Assicuratore . In ogni caso, la dichiarazione, in quanto CP_8
autenticata dal legale, sarebbe valida fino a querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento.
Sussisterebbero da ultimo i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
dell'opponente.
L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
11 veniva rigettata con ordinanza del 28.3.2023.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va premesso che l'eccezione formulata in sede di atto di opposizione di incompetenza del Giudice adito per essere competente il giudice del lavoro appare superata dal fatto che essa, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve presuntivamente ritenersi abbandonata.
Preliminarmente va precisato che la dichiarazione oggetto di contestazione
(doc. 2 fascicolo monitorio) non spieghi alcuna efficacia di atto pubblico e non sia, pertanto, assistita da alcuna fede privilegiata. L'art. 142, comma 2,
Codice delle Assicurazioni, infatti, recita testualmente che “l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”; si tratta, quindi, di una dichiarazione che viene richiesta direttamente all'assicurato, che non necessita di alcuna ulteriore autentica e/o attestazione da parte di un pubblico ufficiale. Pertanto, la querela di falso non appare rilevante nella fattispecie, né ammissibile.
Per altro verso, si osserva ancora che nella propria memoria di costituzione del 31/03/2023, non formula tempestivamente istanza di verificazione, CP_2
ma dichiara, all'udienza del 22/02/2023, di volersi avvalere del documento disconosciuto, senza, tuttavia, formalizzare alcuna istanza di verificazione che viene, invece, irritualmente proposta dall'opponente; nondimeno, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale,
per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi
12 avvalere della scrittura medesima come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (si vedano Cass. S.U.,
sentenza 01/02/2022, n. 3086; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 20/11/2017, n.
27506; Cass. Civ. Sez. III, sentenza 16/02/2012, n. 2220). Ciò premesso, la
(tardiva) dichiarazione di di volersi avvalere della dichiarazione CP_2
disconosciuta si pone in contrasto con la condotta processuale dell'Ente
stesso, il quale afferma che sul medesimo non incombe alcun onere probatorio (onere, invece, gravante in caso di istanza di verificazione) e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione e formulando istanze istruttorie solo in via subordinata (verbale di udienza del 29 maggio 2024). Pertanto, l'istanza di verificazione formulata dall'opponente non può essere accolta, non essendo quest'ultima titolata e/o legittimata a presentarla, per le ragioni sopra esposte e neppure può trarsi dalle dichiarazioni esplicitate dall'opposto una chiara volontà di procedere alla verificazione.
Tanto premesso, va peraltro evidenziato che l'opposto ha a più riprese messo in evidenza, in ogni caso, l'irrilevanza nel merito di tale dichiarazione,
posto che non sarebbe contestata in atti l'avvenuta corresponsione all'opponente degli importi oggetto di ingiunzione.
Nel merito, va ricordato che l'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private
d.lgs. 209 del 2005 prevede quanto segue: “(Diritto di surroga dell'assicuratore sociale)1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di
13 ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
Ad avviso dell'opponente, nella fattispecie, non avrebbe perduto il CP_2
diritto di surroga a causa del comportamento del danneggiato ed esso sarebbe stato posto nelle condizioni di surrogarsi, come da documentazione
14 successiva alla dichiarazione (doc.ti 17 e 17 bis fascicolo opponente), dalla quale si appaleserebbe con chiarezza il diritto dell'opponente, a dispetto della precedente apparente dichiarazione, di percepire prestazioni assistenziali. Tuttavia, è documentato sub doc. 18 dell'opponente che quest'ultimo ricevette, da la somma di euro 1.560.000,00 Controparte_9
oltre all'acconto di euro 50.000,00 e che quest'ultima Compagnia (doc. 4
fascicolo monitorio) ebbe a riscontrare negativamente la richiesta di sì CP_2
che, di fatto, il diritto di surroga di fu in effetti pregiudicato;
il fatto che CP_2
detto pregiudizio si riconnetta a un comportamento dell'opponente è
confermato dalla circostanza che quest'ultimo non contesta effettivamente di avere ricevuto, oltre alla somma liquidata dall'assicurazione, ulteriori somme da a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità. I CP_2
presupposti di fatto su cui la richiesta di si fonda possono dunque CP_2
nelle loro linee essenziali ritenersi pacifici, posto che la contestazione sul quantum dovuto (pagina 6 e ss. atto di citazione) attiene essenzialmente alle modalità di quantificazione della somma ingiunta, e non al fatto, afferente precipuamente all'an, che dette prestazioni fossero state effettivamente riconosciute ed erogate al beneficiario.
Quanto alla imputabilità della perdita del diritto di surroga al danneggiato,
essa deve essere ribadita in forza del fatto che quest'ultimo ha comunque di fatto incassato (doc. 18, cit.) la somma portata dal citato documento, senza accantonamento alcuno, pregiudicando nei fatti la possibilità per di CP_2
ottenere dalla Compagnia la somma corrispondente alle spese di assistenza sostenute da (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio). Pertanto, ha CP_2 CP_2
diritto a ottenere la ripetizione della somma erogata all'opponente, in
15 applicazione dell'art. 142 sopra riportato, comma 3 ultimo periodo.
Per quanto riguarda le contestazioni sulla quantificazione del credito,
ritenuto non liquido né esigibile, in quanto fondato su di un conteggio unilaterale di quest'ultimo ha spiegato in comparsa di avere CP_2
proceduto, come per legge, alla capitalizzazione di quanto dovuto dal
Responsabile Civile e/o dal suo Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della L. 222/84. Tuttavia, secondo il più recente orientamento di legittimità, il diritto di surrogazione dell' in relazione al quale CP_2
quest'ultimo abbia erogato la prestazione previdenziale va rapportato quanto all'ammontare agli importi effettivamente versati (cfr., Cass. Civ., sez. 3,
sentenza n. 17966 del 2021); nel caso di specie, in comparsa di risposta pagina 12, afferma espressamente di avere erogato all'opponente a CP_2
titolo di prestazioni per invalidità civile, inabilità e indennità di accompagnamento la somma, relativa al periodo 2016-2023, di euro
112.984,10 (doc. 5 fascicolo opposto). L'affermazione non è specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente alla prima udienza, né nei termini di scadenza delle preclusioni assertive (l'opponente non ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.). Pertanto,
precisando che trattasi di importi limitati al periodo 2016 – 2023, il diritto di ripetizione dell' deve ritenersi limitato alla predetta somma, maggiorata CP_2
di interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Pertanto, in parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento all'opposto, per i titoli di cui in narrativa, e precipuamente per il periodo 2016 – 2023 come sopra spiegato, dell'importo di euro 112.984,10,
16 maggiorata di interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi e minimi per fase istruttoria, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto.
Non sussistono, anche in relazione all'esito del giudizio, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2857 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione interposta da , Parte_1
in persona dell'amministratore di sostegno , per tutti i Testimone_1
motivi di cui in narrativa e dunque
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 902 del 2022 RG 2065 del
2022 oggetto di causa e contestualmente, per le causali di cui in narrativa, per il periodo 2016 – 2023 come sopra specificato
3) Condanna , in persona dell'amministratore di Parte_1
sostegno , al pagamento a della somma di euro Testimone_1 CP_2
112.984,10, maggiorata di interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
4) Respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_2
5) Condanna , in persona dell'amministratore di Parte_1
17 sostegno , alla integrale refusione a delle spese di Testimone_1 CP_2
lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00
per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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