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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA EN Pupa Presidente
Giudice relatore¹ UE AL
EA IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 05.09.2024 al n. 3162 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi promossa da
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (C.F.
PIERO CESARE IAMETTI,
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BR DR,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte deposita- te in data 18.11.2025, di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito:
1) Disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona 1 in capo alla madre, fatti salvi l'obbligo della ricorrente di informare il padre delle decisioni prese tramite e-mail mensile ed il dirit- to del resistente di informarsi delle condizioni di Per_1;
2) Confermare il collocamento della minore presso la madre, in OM RD (VA), Via Garzo- nio n. 6; a3) Disporre che il sig. CP 1 versi alla sig.ra Pt_1 far data dal deposito del ricorso ed entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiret- to della minore la somma di Euro 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
4) Disporre che il sig. CP 1 versi alla sig.ra Pt_1 a far data dal deposito per il resistente: del ri- corso ed entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo forfettario al man- tenimento straordinario della minore l'ulteriore somma di Euro 100,00, fatto salvo conguaglio da effet- tuarsi entro le seguenti date: 31.05.-30.09 e 31.01 di ogni anno.
Le spese per la retta dell'asilo, pari attualmente ad Euro 320,00 mensili, saranno da intendersi come spese straordinarie.
La ripartizione delle spese straordinarie avverrà nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, se- condo le indicazioni del Protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017.
Parte 1 percepisca le erogazioni inerenti l'Assegno Unico nella misu- 5) Disporre che la sig.ra ra del 100%;
6) Disporre incarico ai SS territorialmente competenti di garantire e sostenere la regolare frequentazione padre/ figlia, attivANo il servizio Spazio Neutro, monitorANo l'avvio e l'ANamento dei percorsi già in- dicati al resistente e le condizioni psicofisiche della minore per far sì che l'incontro con il padre sia fun- zionale al suo benessere (e non pregiudizievole) con facoltà di sospendere gli incontri o intensificar- li/ ampliarli ed esternalizzarli o di progressivamente/gradualmente liberalizzarli (allorquANo, in as- senza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito serenità e fiducia nella relazione con il padre);
7) Disporre che il resistente avvii e partecipi con costanza, serietà ed impegno ad un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e a presentarsi al SERD/NOA per escludere eventuali dipendenze sotto- ponendosi agli esami prescrittigli con regolarità;
8) Con la sottoscrizione delle presenti conclusioni la sig.ra Pt 1 si impegna ad attenersi scrupolosamen- te ai provvedimenti giudiziali ed alle indicazioni dei SS nell'interesse di Per_1, a mantenere un contegno di rispetto verso il resistente e di civile comunicazione, tutelANo la figura paterna ed astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore della reputazione del resistente alla presenza di Per_1;
9) Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla sig.ra Pt_1 liquidate secon- do DM 55/2014 con riferimento alle cause di valore indeterminabile di media complessità, limitata- mente alle fasi 1-2-3, oltre accessori e anticipazioni”.
Il resistente:
"riferisce di volersi mettere a completa disposizione dei Servizi Sociali e adempiere con diligenza a tutte le prescrizioni indicate dal Giudice nonché proseguire i percorsi di verifica necessari alla migliore regolamen- tazione dei rapporti con la propria figlia insistendo per l'affidamento condiviso della stessa con colloca- zione prevalente presso la madre e che l'assegno di mantenimento resti determinato in € 200,00= oltre spese straordinarie forfettizzate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 05.09.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che le parti sono genitori di Per 1, nata il [...], che dopo avere raggiunto l'accordo recepito da questo Tribunale in data 21.04.2021, a definizione del procedimento iscritto al n. 967/2021 R. G., dal mese di agosto 2021 si riconciliavano e instauravano una nuova convivenza nell'immobile condotto in locazione in OM RD, Viale Primo
Maggio n. 4, che nell'anno 2023, impossibilitata a proseguire la convivenza a causa degli atteggiamenti aggressivi del resistente, si trasferiva con la minore presso i propri genitori in OM RD, dove tutt'ora abita, che la sostengono e aiutano quotidianamente, che il resistente è attualmente ospitato da amici, che nel Luglio 2023 i genitori sottoscri- vevano un impegno in merito all'affidamento di Per 1 comprensivo dei diritti di visita del padre e al contributo paterno al suo mantenimento che non veniva in alcun modo ri- spettato dal padre che si è sempre più allontanato dalla stessa e non le ha mai corrisposto alcunché a titolo di contributo economico, che il resistente è privo di patente di guida e, pertanto, non si occupa degli accompagnamenti della figlia che è costantemente assistita dalla sua persona e dai nonni materni, che provvedono a ogni suo bisogno e necessità, anche in termini economici e che dal mese di marzo 2024 lavora, con contratto a tempo determinato presso la società ON AN ON e percepisce uno stipendio di circa € 1.950,00 mensili a fronte di molte ore di lavoro "(doc. 8, dove risultano ben 200 ore nel solo mese di giugno)", con i quali, tra l'altro, sostiene la retta dell'asilo dell'importo mensile di €
320,00.
All'udienza celebrata in data14.01.2025, constatato l'esito negativo della notificazione tentata dalla ricorrente, il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido super esclusivo di Persona 1 alla madre con facoltà per il padre di vedere la figlia a fine settimana alternati del sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00 e chie-
sto ai servizi sociali del Comune di OM RD una relazione sul nucleo familiare.
A mezzo della relazione depositata in data 06.04.2025 i SS hanno relazionato quanto se-
gue:
In colloquio, la scrivente assistente sociale, osserva che il signor AR appare lineare nella descrizione della loro storia di coppia e nel descrivere la situazione contingente. Esplicita in maniera chiara le sue preoccupazioni rispetto all'uso di sostanze (alcool in modo particolare) da parte della signora pur mantenendo un atteggiamento non giudicante, delle sue difficoltà relazioni con i genitori dell'ex compagna;
durante tutto il colloquio rimane centrato sulla figlia e sulla necessità di rispondere in maniera consapevole ai bisogni di VI. In occasione dell'incontro padre- figlia avvenuto presso il Servizio, le scriventi osservano un clima affettivo caratterizzato da coinvolgimento reciproco e partecipazione attiva al gioco.
La signora appare invece confusa nella narrazione della storia di coppia, in colloquio si focalizza sulla descrizione dei fatti contingenti relativi al rapporto con il signore, mentre, rispetto alla figlia si limita a descriverla come un "peperino, sveglia ed intelligente" ed esplicita "quANo vede il papà è molto contenta". In occasione dell'incontro congiunto tra la madre e la figlia, le scriventi osservano anche in questo caso un clima affettivo caratterizzato da vicinanza e coinvolgimento nell'attività ludica.
Durante le visite domiciliari, in entrambe le abitazioni, VI appare a suo agio e serena;
si riscontrano spazi dedicati ai suoi giochi. Si specifica che in occasione della visita domiciliare nella casa materna erano presenti anche i nonni che paiono essere figure di riferimento per la minore e di supporto per la madre nella gestione quotidiana di VI.
Inoltre, dalla rete effettuata dalla scrivente assistente sociale e una delle educatrici di VI, non emergono elementi di disagio della bambina che viene piuttosto descritta "intelligente, sensibile, attenta agli altri, più grANe dell'età che ha".
Costituendosi tardivamente in giudizio in data 15.04.2025, tra l'altro, il resistente ha re- plicato che le sue condizioni di vita e lavorative non gli consentono di poter affrontare
"sia l'esborso di € 300,00= richiesto dalla ricorrente che le spese straordinarie richieste dalla sig.ra [...]
e ciò in quanto possiede ahimè una situazione lavorativa instabile dalla quale deriva una situazione economica precaria che sottopone il resistente ad un continuo stato di sacrificio [di lavorare] come addet- to alle vendite presso TEDI Commercio S.r.l. presso il negozio di OM RD (VA) Via Sore- gana n. 1 (come si evince dal contratto di lavoro) e che ha un secondo lavoro in orario serale presso il
"Bowling" di GO IO (VA) con uno stipendio mensile complessivo di circa € 1.200,00= [che]
La decisione di rimanere a OM RD (VA) ha comportato una serie di costi fissi ineliminabili di cui il più gravoso è quello del pagamento delle spese delle utenze dell'abitazione condotta in comodato d'uso in via Giotto n. 23 [che] può corrispondere la somma mensile di € 200,00= (duecento/00) oltre a € 100,00= (cento/00) per spese straordinarie forfettizzate;
dunque la somma complessiva di €
300,00 (trecento/00) già incluse in tale somma le spese straordinarie [e che] la figlia minore Per_1 ha un forte legame affettivo con il padre e risulta di evidenza che non vi siano condizioni ostative alla ri- chiesta di affidamento congiunto della medesima e alla regolamentazione del diritto di visita a settimane alterne nei fine settimane secondo gli impegni di vita della minore e di lavoro del padre;
il sig. CP 1 nel caso emergesse la possibilità o la disponibilità, sarebbe anche pronto ad ottenere una collocazione al- ternata".
All'udienza celebrata in data 16.04.2025 la ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di non ri-
cevere nessun contributo dal padre di Per_1, che la minore frequenta la scuola materna a
OM RD e pratica il nuoto e la ginnastica artistica e che il padre frequenta la minore a weekend alternati;
il resistente ha dichiarato di vivere nella casa di un amico in
OM RD, Via Giotto 23, in comodato gratuito, di non avere convivenze o re- lazioni in corso, di lavorare come cassiere su turni o dalle 09:00/12:00 o dalle 12/16 o dalle 16/20 in forza di un contratto a tempo determinato che scade il 30.06.2025 e in un bowling soprattutto nei weekend, non tutti, dalle 20:30/1:00 o alle 03:00 e di non poter garantire l'alternanza dei weekend con la minore;
la coppia genitoriale si è accordata per fare percepire al resistente l'intero importo dell'AU con il quale il padre si è obbligato a pagare la retta mensile della scuola dell'infanzia di Per_1, impregiudicato il dovere di cia- scun genitore di pagare la differenza al 50% ciascuna e del resistente di dare evidenza documentale degli importi percepiti dall' CP_2 e di quelli pagati alla scuola dell'infanzia; la ricorrente nulla ha opposto all'inserimento del pernottamento presso il padre di Per_1 ribadendo che lo stesso è privo della patente di guida;
il giudice istruttore, viste le risul- tanze della relazione depositata dai SS, “parzialmente modificANo i provvedimenti provvisori e ur- genti adottati in data 14.01.2025, 1) dispone l'affido condiviso di Per_1 ai genitori e il suo collocamen- to prevalente presso la madre nell'immobile dei nonni materni sito in OM RD;
2) dispone che il padre frequenti Per_1 due pomeriggi infrasettimanali prelevANola all'uscita da scuola e accompagnan- dola presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 e a weekend alternati dal venerdì sera sino alla do-
menica con accompagnamento di Per_1 presso la casa materna entro le ore 19:00; 3) dispone che i SS del Comune di OM RD approfondiscano la conoscenza del nucleo familiare, supportino la coppia genitoriale offrendole un percorso di sostegno alla genitorialità, sostengano la relazione padre/figlia minore garantendone la regolarità e supportANo la coppia nella predisposizione del calendario e depositi- no rela-zione dettagliata entro e non oltre il 12.06.2025; 4) dispone che il padre contribuisca al mante- nimento indiretto ordinario di Per_1 versANo alla madre l'importo mensile di € 200,00, rivalutato co- me per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per Per_1 nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e, comunque, versANo alla ricorrente l'importo mensile di € 100,00 fatto salvo il conguaglio entro il 31.01 di ogni anno (e la trattenuta della quota materna versata per la retta della scuola dell'infanzia); 5) di- spone che le parti si attengano all'accordo siglato rispetto all'AU e al pagamento della retta della scuola dell'infanzia; 6) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali, ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, a presentarsi al Pt 3 per escludere even- tuali dipendenze, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per 1; 7) fissa per le verifiche l'udienza del
19.06.2025 ore 10:30 onerANo le parti di depositare le CU2025, gli eventuali contratti di lavoro sot- toscritti medio tempore, le buste paghe ricevute dall'01.01.2025 al 31.05.2025 e la documentazione comprovante l'ammontare dell'AU entro il 12.06.2025".
In data 11.06.2025 i SS hanno riferito quanto segue: Nell'ultimo periodo, le scriventi hanno incontrato il signor AR e la signora FA in un colloquio congiunto. La richiesta di poterli ascoltare insieme è stata dettata da atteggiamenti poco trasparenti riscontrati in alcuni messaggi e chiamate ricevute da parte di entrambi. Infatti, i signori spesso si rivolgevano alle operatrici del servizio interpretANo le indicazioni date rispetto alla gestione di VI in base ai propri interessi. Anche la narrazione degli eventi e delle scelte relative all'organizzazione della bambina risultavano spesso discrepanti tra loro.
In colloquio le scriventi osservano una mancanza di comunicazione chiara tra loro che permetta una gestione ottimatale della figlia, l'inflessibilità da parte della signora ad accogliere le fatiche lavorative del signor AR e da parte di quest'ultimo l'assoluta mancanza di fiducia e l'accusa di "poca trasparenza" nei confronti della donna. Nonostante i signori esprimano che "si ma siamo qui per il bene di VI", difficilmente riescono a focalizzarsi sulla bambina. La signora chiede maggiore stabilità da parte del signor AR negli incontri con VI, mentre l'uomo desidera essere lasciato libero di scegliere come gestire il tempo con la bambina quANo è il giorno di spettanza paterna, senza intromissioni da parte della donna. In riferimento alle prescrizioni emesse da Codesta Autorità Giudiziaria riguardanti l'avvio dei percorsi presso il SerD e il supporto alla genitorialità, i signori si sono presentati entrambi presso il servizio specialistico per le dipendenze in data 23/05/2025; ad oggi, la signora FA risulta negativa a tutti gli esami tossicologici effettuati mentre il signor AR è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol disattendendo anche il successivo appuntamento. A seguito dei primi risultati, la scrivente assistente sociale ha riferito ai signori quanto comunicato mezzo mail dal SerD, rimANANo in modo particolare al signor AR la gravità di quanto emerso dagli esami tossicologici. L'uomo ha ribadito che "non ho mai detto di non bere una o due birre con gli amici e fumare in compagnia ma non lo faccio mai quANo ho VI con me;
non so cosa la signora FA abbia fatto per risultare pulita ma questo, conoscendola, mi fa dubitare ancora di più perché vuole passare per quella che non è e comunque io ho sempre detto che beve, non perché non può farlo ma non deve farlo se beve, si mette al volante e mia figlia è con lei". Rispetto agli appuntamenti disattesi riferisce di non essere presentato solo nella settimana 3-7 giugno per motivi lavorativi e avvisANo la dott.ssa Crespi, assistente sociale del servizio specialistico, esplicitANo "questa settimana ovviamente ANrò”. Relativamente al percorso di supporto alla genitorialità, la signora FA ha effettuato il primo accesso al consultorio di Gallarate in data 4/06/2025 mentre il signor AR riferisce di non avere ricevuto ancora la data per il primo incontro.
Alla luce di quanto già precedentemente osservato in merito alla relazione di VI con entrambi i genitori, le scriventi hanno concordato con i signori specifiche modalità di gestione, dopo aver ascoltato e raccolto le loro richieste.
Si è concordato quanto segue: considerata l'importanza della stabilità per VI e la fatica emotiva con cui la bambina transita da un genitore all'altro, il genitore con cui la minore trascorre la domenica avrà il compito di comunicarle l'organizzazione della settimana, in particolare i modi ed i momenti in cui incontrerà il padre;
questa modalità verrà attuata quotidianamente. Tale prassi, inoltre, richiede da parte di entrambi i genitori una programmazione settimanale stabile e ordinata per il benessere di
VI. È stato chiarito che, pur essendo consapevoli della possibilità del verificarsi di imprevisti, questi dovranno comunque rimanere episodi occasionali e non ricorrenti. È stato inoltre precisato che, nei giorni di competenza, le attività verranno gestite, scelte e organizzate autonomamente dal genitore con cui VI trascorre il pomeriggio e/o il fine settimana. Infine, è stata condivisa la possibilità che il padre, previo avviso alla bambina, possa essere presente agli allenamenti sportivi della figlia, al fine di condividere con lei tale momento e dedicarle un saluto. Stante quanto sopra riportato, le scriventi ritengono necessario proseguire con l'osservazione e il monitoraggio sul nucleo, che entrambi i signori continuino i percorsi appena intrapresi (SerD e supporto alla genitorialità) e richiedono che Codesta Autorità Giudiziaria inviti i signori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che li aiuta diventare autonomi del prendere delle decisioni condivise per il bene di VI.
Alla successiva udienza celebrata in data 19.06.2025 la ricorrente ha dichiarato che il mantenimento di Per_1 non viene versato, di avere inutilmente proposto al resistente di ANare al CAF per presentare la documentazione necessaria per percepire l'AU, che il resistente non è regolare nella frequentazione della figlia adducendo impegni lavorativi che non hanno riscontri, che Per_1 è contenta di vedere il papà e ha pernottato presso lo stesso e di ANare regolarmente al SERD dall'08.05.2025 due volte alla settimana e di essere disponibile a confermare i provvedimenti vigenti purché vengano rispettati e controparte si sottoponga agli accertamenti richiesti, fatto salvo il riconoscimento del diritto a percepire l'AU; il resistente ha dichiarato di avere perso il lavoro, di essere in attesa di percepire la NASPI, di non avere una rete amicale sul territorio essendo originario di Ancona e si è impegnato a frequentare il SERD regolarmente;
il giudice istruttore, "ritenuto prematuro l'avvio di un percorso di mediazione familiare senza la preliminare effettiva partecipazione del resistente al percorso presso il SERD e il preliminare adempimento degli obblighi di contribuire al mantenimento della prole, parzialmente modificANo i provvedimenti vigenti, riconosce alla ricorrente il diritto di percepire l'intero importo dell'AU dall' CP_2 invita nuovamente il resistente a presentarsi regolarmente al SERD per gli esami necessari senza ritardo e ad adempiere puntualmente ai provvedimenti vigenti;
dispone che i SS verifichino l'effettiva adesione delle parti al percorso al SERD e depo-sitino relazione aggiornata entro e non oltre il 23.07.2025".
In data 23.07.2025 i SS hanno riferito quanto segue: La scrivente ha mantenuto contatti costanti con i signori, sia attraverso aggiornamenti telefonici, sia accogliendoli in colloquio. In merito ai percorsi attivati, presso il SerD e presso il Consultorio di
Gallarate, la signora FA riferisce di parteciparvi con regolarità e di aver presenziato a tutti gli appuntamenti finora fissati. La signora si dichiara soddisfatta del percorso intrapreso, in quanto da un lato ritiene di poter dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse dall'uomo in merito all'uso di alcol,
e dall'altro riconosce di aver intrapreso un cammino di crescita personale, avendo affrontato, nel corso dei colloqui con la psicologa, seppur ancora pochi, alcune tematiche legate alla sua esperienza relazionale con il signor AR. La signora riferisce di vivere un momento di maggiore serenità nella gestione di VI, che collega alla rielaborazione, anche con la psicologa del consultorio, delle osservazioni ricevute dalla scrivente in merito alla propria difficoltà nel mostrare flessibilità rispetto agli orari lavorativi discontinui del signor AR. Inoltre, con evidente entusiasmo, la signora racconta di aver organizzato un periodo di vacanza, dal 13 al 19 agosto, da trascorrere con la figlia e condivideranno alla presenza di altri nuclei con bambini, in una località che, a suo dire, piace molto a VI.
Con riferimento ai percorsi attivati, il signor AR riferisce di aver incontrato alcune difficoltà nell'attuazione di quanto richiesto. In merito al percorso presso il consultorio, dichiara di aver inviato diverse e-mail: inizialmente gli era stato comunicato che la dottoressa incaricata di seguirlo era assente. Più recentemente, si è nuovamente messo in contatto con il servizio e gli è stato riferito che la professionista è rientrata a lavoro e che lo avrebbe ricontattato. Alla data odierna, tuttavia, il signor
AR non ha ancora avviato alcun percorso presso il consultorio. Per quanto riguarda il percorso presso il SerD, il signor AR riferisce di non essersi ancora recato al servizio, dichiarANo di essere stato scoraggiato da quanto emerso in udienza, in merito alla possibilità che, in caso di ulteriori esiti positivi, gli incontri con la figlia VI potrebbero avvenire alla sola presenza degli assistenti sociali. L'uomo riferisce inoltre che l'assistente sociale del servizio specialistico gli avrebbe spiegato come l'utilizzo di cannabis possa risultare rilevabile nei test tossicologici anche a distanza di tempo. Pertanto, dichiara di aver interrotto da circa un mese sia il consumo di alcol che di cannabis e di voler attendere la settimana precedente all'udienza per sottoporsi ai controlli, con l'intento di risultare negativo ai test. Il signor AR, inoltre, riferisce di avere trovato una nuova occupazione lavorativa presso la ditta BioPharma di Gallarate;
ad oggi svolge l'attività su tre turni a settimane alterne.
Nonostante i percorsi intrapresi siano ancora in fase iniziale e, in particolare quelli del signor AR, presentino un ANamento irregolare, richiedendo pertanto un attento monitoraggio, VI sembra avere una buona relazione con entrambi i genitori, vivendo in modo positivo, seppur differente, le loro presenza.
Stante quanto sopra riportato, la scrivente ritiene pertanto necessario proseguire con l'osservazione del nucleo familiare, monitorANo l'ANamento dei percorsi intrapresi, sia quello presso il SerD, sia il percorso di supporto alla genitorialità presso il consultorio.
Successivamente in data 15.10.2025 i SS hanno relazionato quanto segue: Nei colloqui di monitoraggio la signora FA si mostra collaborante, puntuale e costante negli appuntamenti;
il signor AR disattende la maggior parte degli incontri, non sempre comunicANo in tempi adeguati l'assenza e giustificANosi con impegni lavorativi. Nell'unico incontro in presenza con il signor AR si ribadisce l'importanza della sua adesione alle prescrizioni sollecitANolo nelle prese in carico. Dagli ultimi aggiornamenti telefonici con i servizi specialistici (Consultorio e SerD), il signor AR non risulta aver avviato alcun percorso presso il SerD mentre si è presentato ad un primo colloquio presso il Consultorio in data 30.09; la signora FA aderisce in modo adeguato ai percorsi attivi in suo favore. Si concorda con l'assistente sociale del SerD che la relazione relativa al suo percorso verrà depositata a partire dal 7.11, alla conclusione del semestre di osservazione.
Considerata la mancata aderenza da parte del signor AR, nel rispetto delle disposizioni, attiveremo il servizio di spazio neutro per gli incontri padre/figlia.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 23.10.2025 il giudice istruttore ha proposto alle parti di definire la presente controversia "con la conferma dei provvedimenti vi- genti assunti in data 14.01.2025 (affido super esclusivo di Per_1 alla madre, fatto salvo l'obbligo di in- formare il resistente delle decisioni prese tramite mail mensile e il diritto del resistente di informarsi delle condizioni di Per_1), la conferma del collocamento prevalente di Per_1 presso la madre, la conferma del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di Per_1 nell'importo mensile di € 200,00, riva- lutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la conferma della parteci- pazione del padre alle spese straordinarie da sostenere per Per_1 nella misura del 50% come da protocol- lo vigente presso la C.d.A. di Milano (versANo a detto titolo l'ulteriore importo mensile di € 50,00 fat- to salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno), la conferma della percezione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole da parte della ricorrente, il conferimento dell'incarico ai SS territorialmente competenti di garantire e sostenere la regolare frequentazione pa- dre/figlia minorenne attivANo il servizio di SN monitorANo l'avvio e l'ANamento dei percorsi già indi- cati al resistente e le condizioni psicofisiche della minore per far sì che l'incontro con il padre sia funzio- nale al suo benessere (e non pregiudizievole) con facoltà di sospendere gli incontri o intensificar- li/ ampliarli ed esternalizzarli o di progressivamente/gradualmente liberalizzarli (allorquANo, in as- senza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito serenità e fiducia nella relazione con il padre),
l'assunzione da parte dei genitori dell'impegno ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS nell'interesse di Per_1, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1, l'assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare e partecipare con costanza, serietà e impegno a un percorso individuale di soste- gno alla genitorialità e a presentarsi al SERD/NOA per escludere eventuali dipendenze sottoponendosi agli esami ivi prescrittigli con regolarità, la refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente da parte del resistente (anche con pagamenti rateali) liquidate riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità (limitatamente alle fasi 1, 2 e 3) e l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della minore cui i SS relazioneranno semestralmente (fatta salva l'urgenza)".
La ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta "ad eccezione di quanto disposto in punto spese straordinarie".
Il resistente ha insistito “per l'affidamento condiviso" di Per_1 e per la conferma dell'assegno di mantenimento "in € 200,00= oltre spese straordinarie forfettizzate".
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le conclusioni rassegante dalla ricorrente in data 18.11.2025 che appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di
Per_1 e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
Per quanto riguarda le richieste di contributo economico da ultimo precisate dalla ricor- rente in data 18.11.2025 valga e basti evidenziare che le stesse sono del tutto sovrappo- nibili a quelle rassegnate dal resistente in data 15.04.2025 che non ha dimostrato alcuna inabilità al lavoro (cui, tra l'altro, può o potrebbe dedicarsi “pienamente” non avendo oneri di accudimento diretto della minore che non frequenta regolarmente da tempo e che incontra in SN dal 18.11.2025). Né si può tacere che il resistente non ha contribuito al mantenimento di Per_1 neppure in costanza di rapporto di lavoro.
Nelle spese straordinarie da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno deve es- sere certamente compresa la retta dell'asilo frequentato da Per_1
*** Per quanto riguarda il regime di affidamento di Per 1 giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori ma anche e, soprattutto, dal-
la considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiANo colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il lo- ro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di ele- menti concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passa-
to, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena².
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoria- le la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tene- rezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogANo facili ricompen- se), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniu-
gali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Come è già stato autorevolmente affermato l'incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore (o a valutarne adeguatamente il superiore interesse), tra l'altro, può esse- re resa manifesta dallo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento (incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione della prole) e/o dalla irregolarità e non as- siduità delle frequentazioni.
Nella fattispecie che qui ci occupa, il resistente non ha saputo tempestivamente cogliere le opportunità offertegli al fine di garantire alla figlia minorenne un rapporto costante, regolare, prevedibile e affidabile con la sua persona. È doveroso ricordare che "il trascor- rere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, RD c. Italia) [giacché per un figlio] stare insieme [al suo genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (ZN c.
Germania, n. 46544/1999 CDEU 2002)”³.
Ne consegue che è necessario derogare al regime dell'affido condiviso della minore ai genitori (richiesto dal resistente) che, per l'appunto, presuppone un rapporto stabile, sal- do, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale e confermare l'affido super esclusivo di Per_1 alla madre che, oltre ad avere garantito la sua costante presenza e vicinanza, ha saputo sottoporsi senza ritardo agli accertamenti ri- chiesti e collaborare da subito con i SS.
Infatti, "il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e ma- teriale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequen- tazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può indivi- duare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situa- zione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bi- genitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei ge- nitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realiz zare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta".
Da ultimo, il resistente ha dichiarato “di volersi mettere a completa disposizione dei Servizi Sociali
e adempiere con diligenza a tutte le prescrizioni indicate dal Giudice nonché proseguire i percorsi di verifi- ca necessari alla migliore regolamentazione dei rapporti con la propria figlia”.
Ne consegue che a favore della minore deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinnanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente l'ANamento dei percor-
si/interventi attivati (fatta salva l'urgenza) al fine di verificare l'effettiva capacità del resi- stente di tenere fede agli impegni assunti, la qualità della relazione genitoriale e l'impatto sulle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali di Per_1
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività espletata e dell'accettazione da parte della ricorrente della pro- posta sul punto formulata dal giudice istruttore, sono poste a carico del resistente (rico- noscendo i valori tabellari minimi previsti limitatamente alle fasi 1, 2 e 3).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziANo:
1) CONFERMA l'affidamento super-esclusivo della figlia minorenne delle parti, [...]
Parte 4 alla madre, fatti salvi l'obbligo della ricorrente di informare il padre delle de-
,
cisioniprese tramite e-mail mensile e il diritto del resistente di informarsi delle condizio-
ni di Per 1
2) CONFERMA il collocamento prevalente di Per_1 presso la madre nell'immobile abi- tato anche dagli ascendenti materni sito in OM RD (VA), Via Garzonio n. 6; 3) DISPONE CHE il resistente versi alla ricorrente, a far data dal deposito della do- mANa giudiziale, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne, l'importo di €
200,00, rivalutato come per legge e l'ulteriore importo di € 100,00 a titolo di contributo forfettario al mantenimento straordinario di Per 1 cui parteciperà nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (da ultimo aggiornato nel mese di giugno 2025) e come in parte motiva, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e
31.01 di ogni anno;
4) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire il 100% dell'Assegno
Unico spettante per Per_1 quale genitore affidatario in via super esclusiva;
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS territorialmente competenti di garantire e sostenere la regolare frequentazione padre/figlia, attivANo il servizio Spazio Neutro, monitorANo l'avvio e l'ANamento dei percorsi già indicati al resistente e le condizioni psicofisiche della minore per far sì che l'incontro con il padre sia funzionale al suo be- nessere (e non pregiudizievole) con facoltà di sospendere gli incontri o intensificar- li/ampliarli ed esternalizzarli e di progressivamente/gradualmente liberalizzarli (allor- quANo, in assenza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito serenità e fiducia nella re- lazione con il padre);
6) DÀ ATTO CHE il resistente s'è impegnato a partecipare con costanza e serietà al percorso individuale di sostegno alla genitorialità avviato presso il Consultorio di Galla- rate e a presentarsi al Pt 3 per escludere eventuali dipendenze sottoponendosi agli esami prescrittigli con regolarità;
7) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è impegnata ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS nell'interesse di Per_1 a mantenere un contegno di rispetto verso il resistente e di civile comunicazione, a tutelare la figura pa- terna e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione altrui alla presenza di Per 1 Persona 1 na-8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di ta il 19.02.2020, dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmen- te (depositANo la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta salva l'urgenza);
9) ND il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in com- plessivi € 3.641,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT e ai SS del Comune di
OM RD.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20/11/2025.
Il Presidente Il giudice estensore
MA EN Pupa UE AL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cui il fascicolo è stato riassegnato in data 12.02.2025
2 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023
3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022
4 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA EN Pupa Presidente
Giudice relatore¹ UE AL
EA IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 05.09.2024 al n. 3162 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi promossa da
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (C.F.
PIERO CESARE IAMETTI,
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BR DR,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte deposita- te in data 18.11.2025, di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito:
1) Disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona 1 in capo alla madre, fatti salvi l'obbligo della ricorrente di informare il padre delle decisioni prese tramite e-mail mensile ed il dirit- to del resistente di informarsi delle condizioni di Per_1;
2) Confermare il collocamento della minore presso la madre, in OM RD (VA), Via Garzo- nio n. 6; a3) Disporre che il sig. CP 1 versi alla sig.ra Pt_1 far data dal deposito del ricorso ed entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiret- to della minore la somma di Euro 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
4) Disporre che il sig. CP 1 versi alla sig.ra Pt_1 a far data dal deposito per il resistente: del ri- corso ed entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo forfettario al man- tenimento straordinario della minore l'ulteriore somma di Euro 100,00, fatto salvo conguaglio da effet- tuarsi entro le seguenti date: 31.05.-30.09 e 31.01 di ogni anno.
Le spese per la retta dell'asilo, pari attualmente ad Euro 320,00 mensili, saranno da intendersi come spese straordinarie.
La ripartizione delle spese straordinarie avverrà nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, se- condo le indicazioni del Protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017.
Parte 1 percepisca le erogazioni inerenti l'Assegno Unico nella misu- 5) Disporre che la sig.ra ra del 100%;
6) Disporre incarico ai SS territorialmente competenti di garantire e sostenere la regolare frequentazione padre/ figlia, attivANo il servizio Spazio Neutro, monitorANo l'avvio e l'ANamento dei percorsi già in- dicati al resistente e le condizioni psicofisiche della minore per far sì che l'incontro con il padre sia fun- zionale al suo benessere (e non pregiudizievole) con facoltà di sospendere gli incontri o intensificar- li/ ampliarli ed esternalizzarli o di progressivamente/gradualmente liberalizzarli (allorquANo, in as- senza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito serenità e fiducia nella relazione con il padre);
7) Disporre che il resistente avvii e partecipi con costanza, serietà ed impegno ad un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e a presentarsi al SERD/NOA per escludere eventuali dipendenze sotto- ponendosi agli esami prescrittigli con regolarità;
8) Con la sottoscrizione delle presenti conclusioni la sig.ra Pt 1 si impegna ad attenersi scrupolosamen- te ai provvedimenti giudiziali ed alle indicazioni dei SS nell'interesse di Per_1, a mantenere un contegno di rispetto verso il resistente e di civile comunicazione, tutelANo la figura paterna ed astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore della reputazione del resistente alla presenza di Per_1;
9) Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla sig.ra Pt_1 liquidate secon- do DM 55/2014 con riferimento alle cause di valore indeterminabile di media complessità, limitata- mente alle fasi 1-2-3, oltre accessori e anticipazioni”.
Il resistente:
"riferisce di volersi mettere a completa disposizione dei Servizi Sociali e adempiere con diligenza a tutte le prescrizioni indicate dal Giudice nonché proseguire i percorsi di verifica necessari alla migliore regolamen- tazione dei rapporti con la propria figlia insistendo per l'affidamento condiviso della stessa con colloca- zione prevalente presso la madre e che l'assegno di mantenimento resti determinato in € 200,00= oltre spese straordinarie forfettizzate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 05.09.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che le parti sono genitori di Per 1, nata il [...], che dopo avere raggiunto l'accordo recepito da questo Tribunale in data 21.04.2021, a definizione del procedimento iscritto al n. 967/2021 R. G., dal mese di agosto 2021 si riconciliavano e instauravano una nuova convivenza nell'immobile condotto in locazione in OM RD, Viale Primo
Maggio n. 4, che nell'anno 2023, impossibilitata a proseguire la convivenza a causa degli atteggiamenti aggressivi del resistente, si trasferiva con la minore presso i propri genitori in OM RD, dove tutt'ora abita, che la sostengono e aiutano quotidianamente, che il resistente è attualmente ospitato da amici, che nel Luglio 2023 i genitori sottoscri- vevano un impegno in merito all'affidamento di Per 1 comprensivo dei diritti di visita del padre e al contributo paterno al suo mantenimento che non veniva in alcun modo ri- spettato dal padre che si è sempre più allontanato dalla stessa e non le ha mai corrisposto alcunché a titolo di contributo economico, che il resistente è privo di patente di guida e, pertanto, non si occupa degli accompagnamenti della figlia che è costantemente assistita dalla sua persona e dai nonni materni, che provvedono a ogni suo bisogno e necessità, anche in termini economici e che dal mese di marzo 2024 lavora, con contratto a tempo determinato presso la società ON AN ON e percepisce uno stipendio di circa € 1.950,00 mensili a fronte di molte ore di lavoro "(doc. 8, dove risultano ben 200 ore nel solo mese di giugno)", con i quali, tra l'altro, sostiene la retta dell'asilo dell'importo mensile di €
320,00.
All'udienza celebrata in data14.01.2025, constatato l'esito negativo della notificazione tentata dalla ricorrente, il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido super esclusivo di Persona 1 alla madre con facoltà per il padre di vedere la figlia a fine settimana alternati del sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00 e chie-
sto ai servizi sociali del Comune di OM RD una relazione sul nucleo familiare.
A mezzo della relazione depositata in data 06.04.2025 i SS hanno relazionato quanto se-
gue:
In colloquio, la scrivente assistente sociale, osserva che il signor AR appare lineare nella descrizione della loro storia di coppia e nel descrivere la situazione contingente. Esplicita in maniera chiara le sue preoccupazioni rispetto all'uso di sostanze (alcool in modo particolare) da parte della signora pur mantenendo un atteggiamento non giudicante, delle sue difficoltà relazioni con i genitori dell'ex compagna;
durante tutto il colloquio rimane centrato sulla figlia e sulla necessità di rispondere in maniera consapevole ai bisogni di VI. In occasione dell'incontro padre- figlia avvenuto presso il Servizio, le scriventi osservano un clima affettivo caratterizzato da coinvolgimento reciproco e partecipazione attiva al gioco.
La signora appare invece confusa nella narrazione della storia di coppia, in colloquio si focalizza sulla descrizione dei fatti contingenti relativi al rapporto con il signore, mentre, rispetto alla figlia si limita a descriverla come un "peperino, sveglia ed intelligente" ed esplicita "quANo vede il papà è molto contenta". In occasione dell'incontro congiunto tra la madre e la figlia, le scriventi osservano anche in questo caso un clima affettivo caratterizzato da vicinanza e coinvolgimento nell'attività ludica.
Durante le visite domiciliari, in entrambe le abitazioni, VI appare a suo agio e serena;
si riscontrano spazi dedicati ai suoi giochi. Si specifica che in occasione della visita domiciliare nella casa materna erano presenti anche i nonni che paiono essere figure di riferimento per la minore e di supporto per la madre nella gestione quotidiana di VI.
Inoltre, dalla rete effettuata dalla scrivente assistente sociale e una delle educatrici di VI, non emergono elementi di disagio della bambina che viene piuttosto descritta "intelligente, sensibile, attenta agli altri, più grANe dell'età che ha".
Costituendosi tardivamente in giudizio in data 15.04.2025, tra l'altro, il resistente ha re- plicato che le sue condizioni di vita e lavorative non gli consentono di poter affrontare
"sia l'esborso di € 300,00= richiesto dalla ricorrente che le spese straordinarie richieste dalla sig.ra [...]
e ciò in quanto possiede ahimè una situazione lavorativa instabile dalla quale deriva una situazione economica precaria che sottopone il resistente ad un continuo stato di sacrificio [di lavorare] come addet- to alle vendite presso TEDI Commercio S.r.l. presso il negozio di OM RD (VA) Via Sore- gana n. 1 (come si evince dal contratto di lavoro) e che ha un secondo lavoro in orario serale presso il
"Bowling" di GO IO (VA) con uno stipendio mensile complessivo di circa € 1.200,00= [che]
La decisione di rimanere a OM RD (VA) ha comportato una serie di costi fissi ineliminabili di cui il più gravoso è quello del pagamento delle spese delle utenze dell'abitazione condotta in comodato d'uso in via Giotto n. 23 [che] può corrispondere la somma mensile di € 200,00= (duecento/00) oltre a € 100,00= (cento/00) per spese straordinarie forfettizzate;
dunque la somma complessiva di €
300,00 (trecento/00) già incluse in tale somma le spese straordinarie [e che] la figlia minore Per_1 ha un forte legame affettivo con il padre e risulta di evidenza che non vi siano condizioni ostative alla ri- chiesta di affidamento congiunto della medesima e alla regolamentazione del diritto di visita a settimane alterne nei fine settimane secondo gli impegni di vita della minore e di lavoro del padre;
il sig. CP 1 nel caso emergesse la possibilità o la disponibilità, sarebbe anche pronto ad ottenere una collocazione al- ternata".
All'udienza celebrata in data 16.04.2025 la ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di non ri-
cevere nessun contributo dal padre di Per_1, che la minore frequenta la scuola materna a
OM RD e pratica il nuoto e la ginnastica artistica e che il padre frequenta la minore a weekend alternati;
il resistente ha dichiarato di vivere nella casa di un amico in
OM RD, Via Giotto 23, in comodato gratuito, di non avere convivenze o re- lazioni in corso, di lavorare come cassiere su turni o dalle 09:00/12:00 o dalle 12/16 o dalle 16/20 in forza di un contratto a tempo determinato che scade il 30.06.2025 e in un bowling soprattutto nei weekend, non tutti, dalle 20:30/1:00 o alle 03:00 e di non poter garantire l'alternanza dei weekend con la minore;
la coppia genitoriale si è accordata per fare percepire al resistente l'intero importo dell'AU con il quale il padre si è obbligato a pagare la retta mensile della scuola dell'infanzia di Per_1, impregiudicato il dovere di cia- scun genitore di pagare la differenza al 50% ciascuna e del resistente di dare evidenza documentale degli importi percepiti dall' CP_2 e di quelli pagati alla scuola dell'infanzia; la ricorrente nulla ha opposto all'inserimento del pernottamento presso il padre di Per_1 ribadendo che lo stesso è privo della patente di guida;
il giudice istruttore, viste le risul- tanze della relazione depositata dai SS, “parzialmente modificANo i provvedimenti provvisori e ur- genti adottati in data 14.01.2025, 1) dispone l'affido condiviso di Per_1 ai genitori e il suo collocamen- to prevalente presso la madre nell'immobile dei nonni materni sito in OM RD;
2) dispone che il padre frequenti Per_1 due pomeriggi infrasettimanali prelevANola all'uscita da scuola e accompagnan- dola presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 e a weekend alternati dal venerdì sera sino alla do-
menica con accompagnamento di Per_1 presso la casa materna entro le ore 19:00; 3) dispone che i SS del Comune di OM RD approfondiscano la conoscenza del nucleo familiare, supportino la coppia genitoriale offrendole un percorso di sostegno alla genitorialità, sostengano la relazione padre/figlia minore garantendone la regolarità e supportANo la coppia nella predisposizione del calendario e depositi- no rela-zione dettagliata entro e non oltre il 12.06.2025; 4) dispone che il padre contribuisca al mante- nimento indiretto ordinario di Per_1 versANo alla madre l'importo mensile di € 200,00, rivalutato co- me per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per Per_1 nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e, comunque, versANo alla ricorrente l'importo mensile di € 100,00 fatto salvo il conguaglio entro il 31.01 di ogni anno (e la trattenuta della quota materna versata per la retta della scuola dell'infanzia); 5) di- spone che le parti si attengano all'accordo siglato rispetto all'AU e al pagamento della retta della scuola dell'infanzia; 6) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali, ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, a presentarsi al Pt 3 per escludere even- tuali dipendenze, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per 1; 7) fissa per le verifiche l'udienza del
19.06.2025 ore 10:30 onerANo le parti di depositare le CU2025, gli eventuali contratti di lavoro sot- toscritti medio tempore, le buste paghe ricevute dall'01.01.2025 al 31.05.2025 e la documentazione comprovante l'ammontare dell'AU entro il 12.06.2025".
In data 11.06.2025 i SS hanno riferito quanto segue: Nell'ultimo periodo, le scriventi hanno incontrato il signor AR e la signora FA in un colloquio congiunto. La richiesta di poterli ascoltare insieme è stata dettata da atteggiamenti poco trasparenti riscontrati in alcuni messaggi e chiamate ricevute da parte di entrambi. Infatti, i signori spesso si rivolgevano alle operatrici del servizio interpretANo le indicazioni date rispetto alla gestione di VI in base ai propri interessi. Anche la narrazione degli eventi e delle scelte relative all'organizzazione della bambina risultavano spesso discrepanti tra loro.
In colloquio le scriventi osservano una mancanza di comunicazione chiara tra loro che permetta una gestione ottimatale della figlia, l'inflessibilità da parte della signora ad accogliere le fatiche lavorative del signor AR e da parte di quest'ultimo l'assoluta mancanza di fiducia e l'accusa di "poca trasparenza" nei confronti della donna. Nonostante i signori esprimano che "si ma siamo qui per il bene di VI", difficilmente riescono a focalizzarsi sulla bambina. La signora chiede maggiore stabilità da parte del signor AR negli incontri con VI, mentre l'uomo desidera essere lasciato libero di scegliere come gestire il tempo con la bambina quANo è il giorno di spettanza paterna, senza intromissioni da parte della donna. In riferimento alle prescrizioni emesse da Codesta Autorità Giudiziaria riguardanti l'avvio dei percorsi presso il SerD e il supporto alla genitorialità, i signori si sono presentati entrambi presso il servizio specialistico per le dipendenze in data 23/05/2025; ad oggi, la signora FA risulta negativa a tutti gli esami tossicologici effettuati mentre il signor AR è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol disattendendo anche il successivo appuntamento. A seguito dei primi risultati, la scrivente assistente sociale ha riferito ai signori quanto comunicato mezzo mail dal SerD, rimANANo in modo particolare al signor AR la gravità di quanto emerso dagli esami tossicologici. L'uomo ha ribadito che "non ho mai detto di non bere una o due birre con gli amici e fumare in compagnia ma non lo faccio mai quANo ho VI con me;
non so cosa la signora FA abbia fatto per risultare pulita ma questo, conoscendola, mi fa dubitare ancora di più perché vuole passare per quella che non è e comunque io ho sempre detto che beve, non perché non può farlo ma non deve farlo se beve, si mette al volante e mia figlia è con lei". Rispetto agli appuntamenti disattesi riferisce di non essere presentato solo nella settimana 3-7 giugno per motivi lavorativi e avvisANo la dott.ssa Crespi, assistente sociale del servizio specialistico, esplicitANo "questa settimana ovviamente ANrò”. Relativamente al percorso di supporto alla genitorialità, la signora FA ha effettuato il primo accesso al consultorio di Gallarate in data 4/06/2025 mentre il signor AR riferisce di non avere ricevuto ancora la data per il primo incontro.
Alla luce di quanto già precedentemente osservato in merito alla relazione di VI con entrambi i genitori, le scriventi hanno concordato con i signori specifiche modalità di gestione, dopo aver ascoltato e raccolto le loro richieste.
Si è concordato quanto segue: considerata l'importanza della stabilità per VI e la fatica emotiva con cui la bambina transita da un genitore all'altro, il genitore con cui la minore trascorre la domenica avrà il compito di comunicarle l'organizzazione della settimana, in particolare i modi ed i momenti in cui incontrerà il padre;
questa modalità verrà attuata quotidianamente. Tale prassi, inoltre, richiede da parte di entrambi i genitori una programmazione settimanale stabile e ordinata per il benessere di
VI. È stato chiarito che, pur essendo consapevoli della possibilità del verificarsi di imprevisti, questi dovranno comunque rimanere episodi occasionali e non ricorrenti. È stato inoltre precisato che, nei giorni di competenza, le attività verranno gestite, scelte e organizzate autonomamente dal genitore con cui VI trascorre il pomeriggio e/o il fine settimana. Infine, è stata condivisa la possibilità che il padre, previo avviso alla bambina, possa essere presente agli allenamenti sportivi della figlia, al fine di condividere con lei tale momento e dedicarle un saluto. Stante quanto sopra riportato, le scriventi ritengono necessario proseguire con l'osservazione e il monitoraggio sul nucleo, che entrambi i signori continuino i percorsi appena intrapresi (SerD e supporto alla genitorialità) e richiedono che Codesta Autorità Giudiziaria inviti i signori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che li aiuta diventare autonomi del prendere delle decisioni condivise per il bene di VI.
Alla successiva udienza celebrata in data 19.06.2025 la ricorrente ha dichiarato che il mantenimento di Per_1 non viene versato, di avere inutilmente proposto al resistente di ANare al CAF per presentare la documentazione necessaria per percepire l'AU, che il resistente non è regolare nella frequentazione della figlia adducendo impegni lavorativi che non hanno riscontri, che Per_1 è contenta di vedere il papà e ha pernottato presso lo stesso e di ANare regolarmente al SERD dall'08.05.2025 due volte alla settimana e di essere disponibile a confermare i provvedimenti vigenti purché vengano rispettati e controparte si sottoponga agli accertamenti richiesti, fatto salvo il riconoscimento del diritto a percepire l'AU; il resistente ha dichiarato di avere perso il lavoro, di essere in attesa di percepire la NASPI, di non avere una rete amicale sul territorio essendo originario di Ancona e si è impegnato a frequentare il SERD regolarmente;
il giudice istruttore, "ritenuto prematuro l'avvio di un percorso di mediazione familiare senza la preliminare effettiva partecipazione del resistente al percorso presso il SERD e il preliminare adempimento degli obblighi di contribuire al mantenimento della prole, parzialmente modificANo i provvedimenti vigenti, riconosce alla ricorrente il diritto di percepire l'intero importo dell'AU dall' CP_2 invita nuovamente il resistente a presentarsi regolarmente al SERD per gli esami necessari senza ritardo e ad adempiere puntualmente ai provvedimenti vigenti;
dispone che i SS verifichino l'effettiva adesione delle parti al percorso al SERD e depo-sitino relazione aggiornata entro e non oltre il 23.07.2025".
In data 23.07.2025 i SS hanno riferito quanto segue: La scrivente ha mantenuto contatti costanti con i signori, sia attraverso aggiornamenti telefonici, sia accogliendoli in colloquio. In merito ai percorsi attivati, presso il SerD e presso il Consultorio di
Gallarate, la signora FA riferisce di parteciparvi con regolarità e di aver presenziato a tutti gli appuntamenti finora fissati. La signora si dichiara soddisfatta del percorso intrapreso, in quanto da un lato ritiene di poter dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse dall'uomo in merito all'uso di alcol,
e dall'altro riconosce di aver intrapreso un cammino di crescita personale, avendo affrontato, nel corso dei colloqui con la psicologa, seppur ancora pochi, alcune tematiche legate alla sua esperienza relazionale con il signor AR. La signora riferisce di vivere un momento di maggiore serenità nella gestione di VI, che collega alla rielaborazione, anche con la psicologa del consultorio, delle osservazioni ricevute dalla scrivente in merito alla propria difficoltà nel mostrare flessibilità rispetto agli orari lavorativi discontinui del signor AR. Inoltre, con evidente entusiasmo, la signora racconta di aver organizzato un periodo di vacanza, dal 13 al 19 agosto, da trascorrere con la figlia e condivideranno alla presenza di altri nuclei con bambini, in una località che, a suo dire, piace molto a VI.
Con riferimento ai percorsi attivati, il signor AR riferisce di aver incontrato alcune difficoltà nell'attuazione di quanto richiesto. In merito al percorso presso il consultorio, dichiara di aver inviato diverse e-mail: inizialmente gli era stato comunicato che la dottoressa incaricata di seguirlo era assente. Più recentemente, si è nuovamente messo in contatto con il servizio e gli è stato riferito che la professionista è rientrata a lavoro e che lo avrebbe ricontattato. Alla data odierna, tuttavia, il signor
AR non ha ancora avviato alcun percorso presso il consultorio. Per quanto riguarda il percorso presso il SerD, il signor AR riferisce di non essersi ancora recato al servizio, dichiarANo di essere stato scoraggiato da quanto emerso in udienza, in merito alla possibilità che, in caso di ulteriori esiti positivi, gli incontri con la figlia VI potrebbero avvenire alla sola presenza degli assistenti sociali. L'uomo riferisce inoltre che l'assistente sociale del servizio specialistico gli avrebbe spiegato come l'utilizzo di cannabis possa risultare rilevabile nei test tossicologici anche a distanza di tempo. Pertanto, dichiara di aver interrotto da circa un mese sia il consumo di alcol che di cannabis e di voler attendere la settimana precedente all'udienza per sottoporsi ai controlli, con l'intento di risultare negativo ai test. Il signor AR, inoltre, riferisce di avere trovato una nuova occupazione lavorativa presso la ditta BioPharma di Gallarate;
ad oggi svolge l'attività su tre turni a settimane alterne.
Nonostante i percorsi intrapresi siano ancora in fase iniziale e, in particolare quelli del signor AR, presentino un ANamento irregolare, richiedendo pertanto un attento monitoraggio, VI sembra avere una buona relazione con entrambi i genitori, vivendo in modo positivo, seppur differente, le loro presenza.
Stante quanto sopra riportato, la scrivente ritiene pertanto necessario proseguire con l'osservazione del nucleo familiare, monitorANo l'ANamento dei percorsi intrapresi, sia quello presso il SerD, sia il percorso di supporto alla genitorialità presso il consultorio.
Successivamente in data 15.10.2025 i SS hanno relazionato quanto segue: Nei colloqui di monitoraggio la signora FA si mostra collaborante, puntuale e costante negli appuntamenti;
il signor AR disattende la maggior parte degli incontri, non sempre comunicANo in tempi adeguati l'assenza e giustificANosi con impegni lavorativi. Nell'unico incontro in presenza con il signor AR si ribadisce l'importanza della sua adesione alle prescrizioni sollecitANolo nelle prese in carico. Dagli ultimi aggiornamenti telefonici con i servizi specialistici (Consultorio e SerD), il signor AR non risulta aver avviato alcun percorso presso il SerD mentre si è presentato ad un primo colloquio presso il Consultorio in data 30.09; la signora FA aderisce in modo adeguato ai percorsi attivi in suo favore. Si concorda con l'assistente sociale del SerD che la relazione relativa al suo percorso verrà depositata a partire dal 7.11, alla conclusione del semestre di osservazione.
Considerata la mancata aderenza da parte del signor AR, nel rispetto delle disposizioni, attiveremo il servizio di spazio neutro per gli incontri padre/figlia.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 23.10.2025 il giudice istruttore ha proposto alle parti di definire la presente controversia "con la conferma dei provvedimenti vi- genti assunti in data 14.01.2025 (affido super esclusivo di Per_1 alla madre, fatto salvo l'obbligo di in- formare il resistente delle decisioni prese tramite mail mensile e il diritto del resistente di informarsi delle condizioni di Per_1), la conferma del collocamento prevalente di Per_1 presso la madre, la conferma del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di Per_1 nell'importo mensile di € 200,00, riva- lutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la conferma della parteci- pazione del padre alle spese straordinarie da sostenere per Per_1 nella misura del 50% come da protocol- lo vigente presso la C.d.A. di Milano (versANo a detto titolo l'ulteriore importo mensile di € 50,00 fat- to salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno), la conferma della percezione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole da parte della ricorrente, il conferimento dell'incarico ai SS territorialmente competenti di garantire e sostenere la regolare frequentazione pa- dre/figlia minorenne attivANo il servizio di SN monitorANo l'avvio e l'ANamento dei percorsi già indi- cati al resistente e le condizioni psicofisiche della minore per far sì che l'incontro con il padre sia funzio- nale al suo benessere (e non pregiudizievole) con facoltà di sospendere gli incontri o intensificar- li/ ampliarli ed esternalizzarli o di progressivamente/gradualmente liberalizzarli (allorquANo, in as- senza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito serenità e fiducia nella relazione con il padre),
l'assunzione da parte dei genitori dell'impegno ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS nell'interesse di Per_1, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1, l'assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare e partecipare con costanza, serietà e impegno a un percorso individuale di soste- gno alla genitorialità e a presentarsi al SERD/NOA per escludere eventuali dipendenze sottoponendosi agli esami ivi prescrittigli con regolarità, la refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente da parte del resistente (anche con pagamenti rateali) liquidate riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità (limitatamente alle fasi 1, 2 e 3) e l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della minore cui i SS relazioneranno semestralmente (fatta salva l'urgenza)".
La ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta "ad eccezione di quanto disposto in punto spese straordinarie".
Il resistente ha insistito “per l'affidamento condiviso" di Per_1 e per la conferma dell'assegno di mantenimento "in € 200,00= oltre spese straordinarie forfettizzate".
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le conclusioni rassegante dalla ricorrente in data 18.11.2025 che appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di
Per_1 e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
Per quanto riguarda le richieste di contributo economico da ultimo precisate dalla ricor- rente in data 18.11.2025 valga e basti evidenziare che le stesse sono del tutto sovrappo- nibili a quelle rassegnate dal resistente in data 15.04.2025 che non ha dimostrato alcuna inabilità al lavoro (cui, tra l'altro, può o potrebbe dedicarsi “pienamente” non avendo oneri di accudimento diretto della minore che non frequenta regolarmente da tempo e che incontra in SN dal 18.11.2025). Né si può tacere che il resistente non ha contribuito al mantenimento di Per_1 neppure in costanza di rapporto di lavoro.
Nelle spese straordinarie da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno deve es- sere certamente compresa la retta dell'asilo frequentato da Per_1
*** Per quanto riguarda il regime di affidamento di Per 1 giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori ma anche e, soprattutto, dal-
la considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiANo colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il lo- ro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di ele- menti concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passa-
to, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena².
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoria- le la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tene- rezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogANo facili ricompen- se), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniu-
gali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Come è già stato autorevolmente affermato l'incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore (o a valutarne adeguatamente il superiore interesse), tra l'altro, può esse- re resa manifesta dallo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento (incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione della prole) e/o dalla irregolarità e non as- siduità delle frequentazioni.
Nella fattispecie che qui ci occupa, il resistente non ha saputo tempestivamente cogliere le opportunità offertegli al fine di garantire alla figlia minorenne un rapporto costante, regolare, prevedibile e affidabile con la sua persona. È doveroso ricordare che "il trascor- rere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, RD c. Italia) [giacché per un figlio] stare insieme [al suo genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (ZN c.
Germania, n. 46544/1999 CDEU 2002)”³.
Ne consegue che è necessario derogare al regime dell'affido condiviso della minore ai genitori (richiesto dal resistente) che, per l'appunto, presuppone un rapporto stabile, sal- do, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale e confermare l'affido super esclusivo di Per_1 alla madre che, oltre ad avere garantito la sua costante presenza e vicinanza, ha saputo sottoporsi senza ritardo agli accertamenti ri- chiesti e collaborare da subito con i SS.
Infatti, "il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e ma- teriale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequen- tazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può indivi- duare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situa- zione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bi- genitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei ge- nitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realiz zare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta".
Da ultimo, il resistente ha dichiarato “di volersi mettere a completa disposizione dei Servizi Sociali
e adempiere con diligenza a tutte le prescrizioni indicate dal Giudice nonché proseguire i percorsi di verifi- ca necessari alla migliore regolamentazione dei rapporti con la propria figlia”.
Ne consegue che a favore della minore deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinnanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente l'ANamento dei percor-
si/interventi attivati (fatta salva l'urgenza) al fine di verificare l'effettiva capacità del resi- stente di tenere fede agli impegni assunti, la qualità della relazione genitoriale e l'impatto sulle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali di Per_1
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività espletata e dell'accettazione da parte della ricorrente della pro- posta sul punto formulata dal giudice istruttore, sono poste a carico del resistente (rico- noscendo i valori tabellari minimi previsti limitatamente alle fasi 1, 2 e 3).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziANo:
1) CONFERMA l'affidamento super-esclusivo della figlia minorenne delle parti, [...]
Parte 4 alla madre, fatti salvi l'obbligo della ricorrente di informare il padre delle de-
,
cisioniprese tramite e-mail mensile e il diritto del resistente di informarsi delle condizio-
ni di Per 1
2) CONFERMA il collocamento prevalente di Per_1 presso la madre nell'immobile abi- tato anche dagli ascendenti materni sito in OM RD (VA), Via Garzonio n. 6; 3) DISPONE CHE il resistente versi alla ricorrente, a far data dal deposito della do- mANa giudiziale, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne, l'importo di €
200,00, rivalutato come per legge e l'ulteriore importo di € 100,00 a titolo di contributo forfettario al mantenimento straordinario di Per 1 cui parteciperà nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (da ultimo aggiornato nel mese di giugno 2025) e come in parte motiva, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e
31.01 di ogni anno;
4) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire il 100% dell'Assegno
Unico spettante per Per_1 quale genitore affidatario in via super esclusiva;
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS territorialmente competenti di garantire e sostenere la regolare frequentazione padre/figlia, attivANo il servizio Spazio Neutro, monitorANo l'avvio e l'ANamento dei percorsi già indicati al resistente e le condizioni psicofisiche della minore per far sì che l'incontro con il padre sia funzionale al suo be- nessere (e non pregiudizievole) con facoltà di sospendere gli incontri o intensificar- li/ampliarli ed esternalizzarli e di progressivamente/gradualmente liberalizzarli (allor- quANo, in assenza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito serenità e fiducia nella re- lazione con il padre);
6) DÀ ATTO CHE il resistente s'è impegnato a partecipare con costanza e serietà al percorso individuale di sostegno alla genitorialità avviato presso il Consultorio di Galla- rate e a presentarsi al Pt 3 per escludere eventuali dipendenze sottoponendosi agli esami prescrittigli con regolarità;
7) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è impegnata ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS nell'interesse di Per_1 a mantenere un contegno di rispetto verso il resistente e di civile comunicazione, a tutelare la figura pa- terna e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione altrui alla presenza di Per 1 Persona 1 na-8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di ta il 19.02.2020, dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmen- te (depositANo la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta salva l'urgenza);
9) ND il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in com- plessivi € 3.641,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT e ai SS del Comune di
OM RD.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20/11/2025.
Il Presidente Il giudice estensore
MA EN Pupa UE AL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cui il fascicolo è stato riassegnato in data 12.02.2025
2 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023
3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022
4 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022