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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2052/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
FICOLA MARIA LAURA ( ) VIA DEI CAMPANI 4 SPOLETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZURLO RAFFAELE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA SPEZIApresso il difensore avv.
ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 27/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto a questo Tribunale, con ricorso del 24/10/2017, un decreto ingiuntivo CP_1 per l'importo di € 21026,24 nei confronti di relativo alle somme non Parte_1
restituite relative ad un contratto di finanziamento stipulato originariamente con .IT. Il CP_2
decreto ingiuntivo è stato emesso e comunicato al creditore in data 18/12/2017.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato all'ingiunto – per la prima volta e senza che siano intervenute rimessioni in termini o simili – in data 18/2/2019.
ha quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo in primis Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., la sua nullità e chiedendo, nel merito di accertare la nullità del contratto di finanziamento invocato dalla opposta e il rigetto della pretesa creditoria.
La , rappresentata dalla mandataria , si è costituita nulla CP_1 Controparte_3
obiettando rispetto alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, ma chiedendo comunque il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.
Con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. l'opponente ha formulato anche eccezioni sulla legittimazione attiva della , nonché la improcedibilità per mancata proposizione della procedura di CP_1
mediazione da parte della opposta.
La causa viene oggi in decisione.
Va innanzitutto rilevato che è palese la tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. Il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato pertanto inefficace, con assorbimento di ogni altra questione che lo riguarda.
Procedendo con il vaglio della pretesa di pagamento, si osserva quanto segue.
Non appaiono esservi dubbi sulla legittimazione attiva di . L'opponente non ha CP_1
introdotto la questione della inesistenza del contratto di cessione tra Parte_2
e con il proprio atto introduttivo, conseguente al decreto
[...] CP_1 ingiuntivo ottenuto e notificatogli dalla cessionaria. L'eccezione formulata con la prima memoria 183
c.pc. può comunque essere interpretata come limitata alla mancanza della prova della cessione, ritenendo l'opponente insufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale effettuata ai sensi della L. pagina 2 di 4 130/1999.
L'eccezione deve essere disattesa. Nei confronti del creditore, infatti, ai fini dell'effetto liberatorio del pagamento (e quindi, in assenza di specifiche contestazioni sulla effettiva esistenza della cessione) è sufficiente l'avviso nella Gazzetta Ufficiale, che sostituisce l'ordinaria comunicazione al debitore ex art. 1264 c.c.. Nel caso di specie, in assenza di contestazioni specifiche e tempestive e di elementi contrari, non si può che ritenere legittimata in astratto la alla pretesa creditoria. Controparte_1
Riguardo alla mediazione si deve rilevare che alla prima udienza del 4/6/2020 (tenutasi con trattazione scritta), il Giudice ha onerato espressamente parte opponente di introdurre la procedura. E' senz'altro stata utilmente iniziata da tale parte, a prescindere dagli orientamenti giurisprudenziali del tempo su quel delle parti è da considerarsi onerata, superata dal provvedimento del giudice.
E' pacifico che l'opposta, attrice sostanziale del presente giudizio, non si sia presentata alla procedura di mediazione, pur ritualmente invitata.
Si ritiene che la parte interessata sostanzialmente alla prosecuzione del giudizio fosse la , CP_1
la quale ha scelto di notificare pur tardivamente il decreto ingiuntivo ottenuto circa due anni prima.
Appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, formalmente introdotta, secondo quanto prescritto dall'art. 5 comporti la improcedibilità della domanda, qualora ad essere assente e causa del mancato tentativo doveroso sia la parte interessata al giudizio.
Al di là, quindi, di chi è stato onerato dal giudice di introdurre la procedura di mediazione, è senz'altro indubbio che per tutte le parti è doveroso partecipare e che la sanzione dell'improcedibilità grava, in particolare, su chi ha formulato delle domande (in questo caso il creditore che intende essere pagato).
La mancata partecipazione dell'attore sostanziale ha precluso la possibilità del tentativo di mediazione: nel verbale depositato dall'opponente è chiaro, infatti, che l'assenza ha determinato la chiusura immediata del verbale e della procedura, senza alcun vaglio di possibili proposte conciliative (cfr, in un caso simile ma non analogo, Corte App. Firenze, 31/8/2023 n. 1771).
Pertanto, avuto conto degli obblighi legislativi vigenti all'epoca della mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.. lgs. 28/2010, poiché il primo incontro non si è “concluso senza l'accordo”, bensì non si è potuto a monte tenere per l'assenza dell'attore sostanziale, la domanda di accertamento del credito e condanna pagina 3 di 4 deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata e della decisione in rito in € 118,5 per spese ed in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
2) Dichiara improcedibile la domanda di di accertamento del Controparte_4
credito e condanna al pagamento;
3) Condanna a rifondere a e spese Controparte_4 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in € 118,50 per spese ed in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
FICOLA MARIA LAURA ( ) VIA DEI CAMPANI 4 SPOLETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZURLO RAFFAELE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA SPEZIApresso il difensore avv.
ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 27/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto a questo Tribunale, con ricorso del 24/10/2017, un decreto ingiuntivo CP_1 per l'importo di € 21026,24 nei confronti di relativo alle somme non Parte_1
restituite relative ad un contratto di finanziamento stipulato originariamente con .IT. Il CP_2
decreto ingiuntivo è stato emesso e comunicato al creditore in data 18/12/2017.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato all'ingiunto – per la prima volta e senza che siano intervenute rimessioni in termini o simili – in data 18/2/2019.
ha quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo in primis Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., la sua nullità e chiedendo, nel merito di accertare la nullità del contratto di finanziamento invocato dalla opposta e il rigetto della pretesa creditoria.
La , rappresentata dalla mandataria , si è costituita nulla CP_1 Controparte_3
obiettando rispetto alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, ma chiedendo comunque il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.
Con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. l'opponente ha formulato anche eccezioni sulla legittimazione attiva della , nonché la improcedibilità per mancata proposizione della procedura di CP_1
mediazione da parte della opposta.
La causa viene oggi in decisione.
Va innanzitutto rilevato che è palese la tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. Il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato pertanto inefficace, con assorbimento di ogni altra questione che lo riguarda.
Procedendo con il vaglio della pretesa di pagamento, si osserva quanto segue.
Non appaiono esservi dubbi sulla legittimazione attiva di . L'opponente non ha CP_1
introdotto la questione della inesistenza del contratto di cessione tra Parte_2
e con il proprio atto introduttivo, conseguente al decreto
[...] CP_1 ingiuntivo ottenuto e notificatogli dalla cessionaria. L'eccezione formulata con la prima memoria 183
c.pc. può comunque essere interpretata come limitata alla mancanza della prova della cessione, ritenendo l'opponente insufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale effettuata ai sensi della L. pagina 2 di 4 130/1999.
L'eccezione deve essere disattesa. Nei confronti del creditore, infatti, ai fini dell'effetto liberatorio del pagamento (e quindi, in assenza di specifiche contestazioni sulla effettiva esistenza della cessione) è sufficiente l'avviso nella Gazzetta Ufficiale, che sostituisce l'ordinaria comunicazione al debitore ex art. 1264 c.c.. Nel caso di specie, in assenza di contestazioni specifiche e tempestive e di elementi contrari, non si può che ritenere legittimata in astratto la alla pretesa creditoria. Controparte_1
Riguardo alla mediazione si deve rilevare che alla prima udienza del 4/6/2020 (tenutasi con trattazione scritta), il Giudice ha onerato espressamente parte opponente di introdurre la procedura. E' senz'altro stata utilmente iniziata da tale parte, a prescindere dagli orientamenti giurisprudenziali del tempo su quel delle parti è da considerarsi onerata, superata dal provvedimento del giudice.
E' pacifico che l'opposta, attrice sostanziale del presente giudizio, non si sia presentata alla procedura di mediazione, pur ritualmente invitata.
Si ritiene che la parte interessata sostanzialmente alla prosecuzione del giudizio fosse la , CP_1
la quale ha scelto di notificare pur tardivamente il decreto ingiuntivo ottenuto circa due anni prima.
Appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, formalmente introdotta, secondo quanto prescritto dall'art. 5 comporti la improcedibilità della domanda, qualora ad essere assente e causa del mancato tentativo doveroso sia la parte interessata al giudizio.
Al di là, quindi, di chi è stato onerato dal giudice di introdurre la procedura di mediazione, è senz'altro indubbio che per tutte le parti è doveroso partecipare e che la sanzione dell'improcedibilità grava, in particolare, su chi ha formulato delle domande (in questo caso il creditore che intende essere pagato).
La mancata partecipazione dell'attore sostanziale ha precluso la possibilità del tentativo di mediazione: nel verbale depositato dall'opponente è chiaro, infatti, che l'assenza ha determinato la chiusura immediata del verbale e della procedura, senza alcun vaglio di possibili proposte conciliative (cfr, in un caso simile ma non analogo, Corte App. Firenze, 31/8/2023 n. 1771).
Pertanto, avuto conto degli obblighi legislativi vigenti all'epoca della mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.. lgs. 28/2010, poiché il primo incontro non si è “concluso senza l'accordo”, bensì non si è potuto a monte tenere per l'assenza dell'attore sostanziale, la domanda di accertamento del credito e condanna pagina 3 di 4 deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata e della decisione in rito in € 118,5 per spese ed in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
2) Dichiara improcedibile la domanda di di accertamento del Controparte_4
credito e condanna al pagamento;
3) Condanna a rifondere a e spese Controparte_4 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in € 118,50 per spese ed in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4