Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 15/12/2025, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2023, proposto da
Ecoenergia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RI Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del P.G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RI Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
a) del decreto Dirigenziale n. 145 del 28.12.2022 con il quale il Dirigente della UOD Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia – Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della G.R.C. ha disposto il rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione del progetto concernente “ la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 60 MW, da realizzare nel Comune di Calitri (AV), in località Monte Mattina, Piana della Cerzolla e Spineto, proposta dalla Ecoenergia S.r.l., con la conseguente archiviazione dell'istanza medesima”;
b) ove e per quanto possa occorrere: delle note prot. n. PG/ 2022/0403651 del 04.08.2022 e prot. n. PG/2022/0470589 del 27.09.2022, recanti – la prima - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e – la seconda – sollecito alla definizione del procedimento;
c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società Ecoenergia s.r.l. ha chiesto annullarsi in via principale il decreto dirigenziale con il quale il dirigente della U.O.D. Energia, efficientemente e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania ha respinto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 387/03 prot. n. 2005.07 07-10-245 del 30/8/2005 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 60 MW da realizzare nel Comune di Calitri.
Su tale progetto, in origine comprendente 20 generatori (C1-C20), la UOD Valutazioni Ambientali, con d.d. n. 77 del 10/6/15) aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale integrata con valutazione di incidenza per soli 16 aerogeneratori in dicati con le lettere da C1 a C16.
Giusta d.d. n. 265/2021, l’istanza della ricorrente (non ancora esitata) era stata ripresentata il 4/11/21, sempre con riferimento a 20 aerogeneratori.
Con nota in data 25/5/22 l’ufficio procedente rappresentava, quindi, l’esigenza di “ adeguare il progetto ai soli 16 aerogeneratori autorizzabili ” e segnalava “ per i 16 aerogeneratori autorizzabili le seguenti criticità:
• nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 04/10/2012 del Comune di Calitri (AV) si certifica che le particelle ricadono in Zona L;
“Conservativa Agricola” e che tutte le particelle, ad eccezione di quelle ricadenti nel foglio 2, ricadono in Area SIC e che tutte le particelle sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico. Occorre pertanto un nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica visto che ha validità di 1 anno;
• il Piano Particellare di Esproprio è di febbraio 2014, pertanto occorre aggiornare eventuali nuove particelle, nonché considerare una diversa indennità di esproprio;
• sebbene la Richiesta di Dichiarazione di Pubblica Utilità sia del 26/10/2021, le carte catastali sono del 2012, pertanto occorre aggiornare le carte catastali per verificare se le particelle considerate hanno subito modifiche o variazioni.”
Inoltre, segnalava criticità in tema di distanze per i sei aerogeneratori C4, C5, C9, C10, C11 E C12 (oltre che per quelli già oggetto di parere di via negativo), nonché:
“nella “Relazione preliminare per la verifica preventiva dell’interesse archeologico” del 2012 si fa riferimento al modello di aerogeneratore Vestas V90 di altezza torre 90 m e diametro 100 m (non corrisponde al V90), mentre l’istanza è riferita al modello Vestas V112 di altezza torre 90 m e diametro 112 m;
• prescindendo dal fatto che i file allegati non corrispondo a quelli richiesti, tra questi si rileva che al posto della relazione idrologica, idrogeologica e idraulica è stata inserita la relazione geologica;
• si segnala, inoltre, la necessità di comunicare l’esatta indicazione delle coordinate considerato che quelle indicate nell’elaborato 29 “Coordinate ENAV Calitri” e quelle indicate sul modello dell’istanza sono simili, tranne quelle relative all’aerogeneratore C16 ”.
La Regione chiedeva conclusivamente “ di adeguare il progetto ai soli 16 aerogeneratori autorizzabili ed alle prescrizioni contenute nel d.d. 77 del 10/6/2015, nonché di relazionare sulle criticità precedentemente riportate, avendo cura di riportare le soluzioni adottate per superare tali criticità ”.
Con successiva nota in data 20/6/2022 la Regione preannunciava la conclusione del procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della nota del precedente mese di maggio “ qualora non fossero predisposte varianti al progetto presentato ”, precisando di non avere competenza in materia di v.i.a.
In data 23/6/22, in riscontro a tale comunicazione, la ricorrente trasmetteva “ gli elaborati progettuali della predisposta variante adeguati ai soli 16 generatori autorizzabili anche a riscontro delle criticità emerse e alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 77 del 10/6/2015 .. ”, rappresentando che “ prima della convocazione della conferenza dei servizi saranno aggiornati tutti gli elaborati necessari per il rilascio del parere finale ”.
1.1 Il provvedimento impugnato ripercorre il complesso iter procedimentale e richiama le ragioni ostative indicate nella nota in data 4/8/22: nello specifico, in tale nota si legge che l'istanza non è accoglibile stante la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di v.i.a. e l’omessa predisposizione delle modifiche progettuali richieste.
3 - A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi:
il decreto v.i.a. è rimasto efficace fino al 29/6/22, giusta art. 103, comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosicché – in assenza di varianti progettuali – la Regione ben avrebbe potuto autorizzare i 16 aerogeneratori già oggetto di parere favorevole di v.i.a.; peraltro, gli aerogeneratori C1, C2, C3, C6, C7, C8, C13, C14, C15 e C16, oggetto del parere positivo non necessitavano di modifiche e, quindi, di nuovo parere di v.i.a., peraltro essendo del tutto conformi al d.m. 10/9/10 e non rientrando tra quelli oggetto delle criticità ravvisate dalla Regione; i rilievi regionali di cui alla nota del maggio 2022 sono pretestuosi.
2 - Si è costituita in resistenza la Regione Campania, chiedendo il rigetto del gravame.
3 - Respinta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 30/10/2025 il ricorso è transitato in decisione.
4 - La domanda non è fondata.
4.1 - Come anticipato, a sostegno del diniego la Regione ha posto ex aliis la circostanza della omessa predisposizione delle modifiche progettuali richieste nella nota regionale del maggio 2022.
4.1.1 - Orbene, quanto al superamento del problema delle distanze segnalato con riferimento agli aerogeneratori C4, C5, C9, C10, C11 e C12, risulta “predisposta una variante” che prevede uno spostamento della posizione cartografica che non comprende gli aerogeneratori C4 e C9; inoltre l’aerogeneratore C4 non è annoverato tra quelli oggetto di riduzione del rotore da Vestas V112 a Vestas V90.
4.1.2 - Inoltre - anche a voler seguire la ricorrente laddove insiste per un'autorizzazione limitata soltanto a generatori C1, C2, C3, C6, C7, C8, C13, C14, C15 e C16 - va rimarcato che le criticità attinenti all'aggiornamento del piano particellare di esproprio, del certificato di destinazione urbanistica e della documentazione catastale, nonché alla mancanza della relazione idrologica, idrogeologica e idraulica, attengono al progetto complessivamente considerato e, pertanto, risultano ostative anche solo ad un accoglimento parziale dell’istanza. Dalla lettura della nota di trasmissione di Eco Energia del 23/6/22 emerge che, effettivamente, la ricorrente ha deliberatamente omesso di produrre nel termine concesso (peraltro prorogato con la nota del 27/9/22) tale documentazione al fine di consentire alla Regione la chiusura del procedimento.
4.1.2.1 - Né possono assumere portata dirimente le valutazioni in merito alle richieste contenute nella nota del 23 maggio 2022 espresse dal tecnico di parte ricorrente nella perizia versata in atti, che si collocano a livello di mere asserzioni: evidentemente, la definizione delle questioni sottese alle richieste regionali avrebbero dovuto formare oggetto di interlocuzione procedimentale.
5 - Le suesposte considerazioni esonerano il Collegio dalla delibazione della censura che involge la perdurante efficacia del parere di v.i.a. n. 77/2015 (al netto, peraltro, della richiesta al MITE di modifiche progettuali, secondo quanto riportato nella nota regionale del 27/9/22 in atti): ed invero, per consolidata giurisprudenza, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di ipotetica fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi richiamate dal provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della Regione Campania che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | RI RA AL |
IL SEGRETARIO