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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.924 /2024
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025
Rilevato che, quanto alle eccezioni procedurali, si tratta di profilo che attiene all'esecuzione, configurandosi quale ragione di opposizione alla stessa, che andrà eventualmente fatta valere dianzi al giudice competenze, che non può essere individuato in quello delle locazioni
Ritenuto che, ove l'istanza si risolva in una richiesta di mero riesame del provvedimento di rilascio emesso ex art 665 c.p.c., la stessa deve ritenersi totalmente inammissibile trattandosi di atto non soggetto ad alcun tipo di gravame o riesame (ex multis Cass.
6319/2020)
Ritenuto altresì che ove si intenda ricondurre la stessa alla disciplina di cui all'art. 6 comma IV L. 431/1998, non appare così scontata l'applicabilità di tale norma al comodato, neanche alla luce del novellato art. 657 c.p.c., che pare estendere a tale istituto unicamente il rito sommario di convalida e non l'intera disciplina dettata a tutela di fattispecie negoziale di diverso e più ampio respiro;
in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente tale applicabilità, va osservato che non sussiste alcuna delle ragioni che detta norma prevede a presidio delle esigenze abitative, sia alla luce dei motivi già espressi nella ordinanza provvisoria di rilascio, sia a fronte del lungo tempo trascorso dalla stessa, vieppiù tenuto conto che la convenuta non adduce alcuna ulterioore ragione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza per i profili in rito e la respinge nel merito
Spese al definitivo
Si comunichi
Massa 31/05/2025
IL GIUDICE Massimo Ginesi
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025
Rilevato che, quanto alle eccezioni procedurali, si tratta di profilo che attiene all'esecuzione, configurandosi quale ragione di opposizione alla stessa, che andrà eventualmente fatta valere dianzi al giudice competenze, che non può essere individuato in quello delle locazioni
Ritenuto che, ove l'istanza si risolva in una richiesta di mero riesame del provvedimento di rilascio emesso ex art 665 c.p.c., la stessa deve ritenersi totalmente inammissibile trattandosi di atto non soggetto ad alcun tipo di gravame o riesame (ex multis Cass.
6319/2020)
Ritenuto altresì che ove si intenda ricondurre la stessa alla disciplina di cui all'art. 6 comma IV L. 431/1998, non appare così scontata l'applicabilità di tale norma al comodato, neanche alla luce del novellato art. 657 c.p.c., che pare estendere a tale istituto unicamente il rito sommario di convalida e non l'intera disciplina dettata a tutela di fattispecie negoziale di diverso e più ampio respiro;
in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente tale applicabilità, va osservato che non sussiste alcuna delle ragioni che detta norma prevede a presidio delle esigenze abitative, sia alla luce dei motivi già espressi nella ordinanza provvisoria di rilascio, sia a fronte del lungo tempo trascorso dalla stessa, vieppiù tenuto conto che la convenuta non adduce alcuna ulterioore ragione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza per i profili in rito e la respinge nel merito
Spese al definitivo
Si comunichi
Massa 31/05/2025
IL GIUDICE Massimo Ginesi