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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 2432/2023 RG Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR Ordinario di Perugia
Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il TR, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...] , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Parte_1
Montalbano Caracci, C.F. , del foro di Terni ed elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1 presso lo studio del medesimo difensore in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 dello Stato di Perugia, domiciliato ex lege c/o la sede in Perugia, Via degli Offici,
RESISTENTE
Nonché
P.M. c/o il TR di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
Come da verbale di udienza del 16.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria e arrivato in Italia nel 2016, ha presentato domanda di protezione internazionale . La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Cagliari ha rigettato, nel 2020, la domanda. Impugnata tale decisione in sede giurisdizionale il TR di pagina 1 di 5 Cagliari ha confermato il rigetto. Nel 2021 ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale rigettata dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Cagliari e non impugnata.
Nel mese di novembre del 2022 ha presentato, presso la Questura di Terni, domanda di concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/98, ponendo a fondamento della domanda documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, per 5 mesi, come bracciante agricolo in Sardegna e ulteriore documentazione ( buste paga e comunicazione
Unilav) attestante la stipula, a far data dal 1.6.2022, di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore del commercio, a EN di MA ( e, per quanto pare dal tenore delle buste paga a
Ferentino). Nell'istanza ha fatto presente di vivere da anni in Italia e di aver ormai costruito qui la sua vita. Con provvedimento notificato il 22.5.2023 l'istanza , con richiamo del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale competente, è stata rigettata. L'autorità amministrativa ha ritenuto insufficienti gli elementi allegati quanto all'attività lavorativa svolta solo per brevi periodi e sostenuto l'assenza di significativi indici di integrazione sociale e familiare. Ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente risulta indagato ( attualmente imputato, essendo intervenuto decreto di rinvio a giudizio) con altre persone nell'ambito del procedimento penale nr. 2159/2022 RG della
Procura di Sassari per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, 80 lett.d) e g) D.P.R. 309/90.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il ricorrente censurando la valutazione dell'autorità amministrativa e, in particolare, sostenendo che la Nigeria è un paese caratterizzato da estese e rilevanti criticità e che in Italia il ricorrente ha, dopo aver comunque svolto attività lavorativa temporanea e in parte irregolare, oggi ottenuto, dal mese di giugno del 2022, regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli ha consentito anche di stipulare in Terni contratto di locazione. Ha chiesto accertarsi i presupposti per il riconoscimento in suo favore della misura della protezione speciale e in via preliminare ha chiesto in via preliminare la sospensiva del provvedimento impugnato esponendo che la mancata concessione lo esporrebbe al pericolo di brusca interruzione dell'attività lavorativa intrapresa e al rimpatrio in un paese dal quale manca ormai da anni e che presenta rilevanti criticità politiche e sociali.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio sulla sola istanza di sospensiva si è costituito, nella fase cautelare, il sostenendo la correttezza del provvedimento emesso dal ES , Controparte_1 inammissibile la domanda di merito in quanto le ragioni poste a fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sarebbero, sostanzialmente, già state vagliate nell'ambito delle altre domande di protezione speciale ed ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente risulta ora imputato, unitamente ad altri, in procedimento penale per fatti di reato connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha, in ogni caso, ritenuto l'infondatezza nel merito essendo insufficiente la documentazione depositata a dimostrare che il ricorrente, in Italia, goda di una stabile condizione di integrazione sociale e lavorativa ( non essendo sufficiente il mero svolgimento di attività lavorativa a dimostrarlo ) e insussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare.
Con provvedimento del 27.9.2023 il TR ha accolto l'istanza di sospensiva sulla base, essenzialmente, del documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato asseritamente stipulato nel mese di giugno del 2022 e riservando ogni ulteriore approfondimento sulle condizioni personali del ricorrente, anche avuto riguardo alla pendenza di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73 ed
80 DPR 309/90, all'esito del giudizio di merito.
Instaurato il contraddittorio nel merito del ricorso si è proceduto, in via ufficiosa, ad invitare il ricorrente a documentare le sue attuali condizioni personali e lavorative. Il ricorrente ha comunicato di pagina 2 di 5 essere rimasto senza lavoro avendo dato le proprie dimissioni, per asserita mancato versamento dello stipendio e di non avere potuto accedere alla NASPI in ragione del motivo della cessazione ( non documentata) del rapporto di lavoro. Quanto al procedimento penale non ha fornito alcuna informazione sul suo eventuale esito o sullo stato del dibattimento penale in corso.
Il si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per il Controparte_1 riconoscimento della protezione speciale ed ha chiesto il rigetto.
La causa, dopo due udienze fissate per consentire al ricorrente di provvedere alle richieste integrazioni istruttorie, è stata, all'esito, stante l'assenza di ulteriori allegazioni utili, rimessa al Collegio per la decisione.
2.Al caso in esame si applica, “ ratione temporis”, il DL 130/2020 ( e successiva legge di conversione) che ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, conIn particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle pagina 3 di 5 condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente, che si trova in Italia ormai dal 2016, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa per pochi mesi, nel 2019 ed ha, poi, allegato copia di contratto di lavoro a tempo indeterminato asseritamente stipulato nel mese di giugno del 2022 allegando anche copia di contratto di locazione. Invitato a documentare la persistenza del rapporto di lavoro nulla ha, poi, dopo la concessione dell'istanza di sospensiva, documentato asserendo di essersi volontariamente “ dimesso” dal rapporto di lavoro ( senza indicare in che data o allegare alcuna documentazione) perché il datore di lavoro non provvedeva al pagamento dello stipendio e senza possibilità, stante il motivo dell'interruzione ( semplici dimissioni), di poter percepire la NASPI.
Dalla documentazione depositata in giudizio emerge dunque che in un lungo lasso di permanenza in
Italia, pari a circa 9 anni, il ricorrente ha svolto attività lavorativa per pochi mesi e che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è, in realtà, interrotto a distanza di poco tempo per sue volontarie, semplici, dimissioni ( neanche documentate). Ancora dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente è stato rinviato a giudizio ed imputato, unitamente ad una pluralità di connazionali, per il reato di cui agli artt. 73 ed 80 DPR 309/90 dei cui esiti non è stato in grado di riferire alcunchè e la cui pendenza, tuttavia, non costituisce certo elemento sintomatico di integrazione sociale nel paese di accoglienza. Gli elementi allegati non sono sufficienti a ritenere stabilizzato o quanto meno avviato percorso di integrazione sociale e lavorativa, avendo lo stesso ricorrente di essersi dimesso dal lavoro reperito a tempo indeterminato perché privo di contribuzione e, dunque, sostanzialmente “ fittizio” o, comunque, inidoneo a garantire un progetto di reale impegno di integrazione.
Il ricorrente ha omesso di documentare quali siano le sue attuali condizioni di vita, di indicare i leciti mezzi di sostentamento, il luogo di abitazione sicchè non si ritiene, all'esito del giudizio a cognizione piena, che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto al riferimento ad asserite criticità del paese di origine si osserva che si tratta di generiche deduzioni prive di qualsivoglia riscontro individualizzante utile, ai fini del riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
PQM
Il TR, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede :
1)Rigetta il ricorso
2)Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 16.5.2025 Il Presidente
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR Ordinario di Perugia
Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il TR, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...] , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Parte_1
Montalbano Caracci, C.F. , del foro di Terni ed elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1 presso lo studio del medesimo difensore in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 dello Stato di Perugia, domiciliato ex lege c/o la sede in Perugia, Via degli Offici,
RESISTENTE
Nonché
P.M. c/o il TR di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
Come da verbale di udienza del 16.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria e arrivato in Italia nel 2016, ha presentato domanda di protezione internazionale . La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Cagliari ha rigettato, nel 2020, la domanda. Impugnata tale decisione in sede giurisdizionale il TR di pagina 1 di 5 Cagliari ha confermato il rigetto. Nel 2021 ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale rigettata dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Cagliari e non impugnata.
Nel mese di novembre del 2022 ha presentato, presso la Questura di Terni, domanda di concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/98, ponendo a fondamento della domanda documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, per 5 mesi, come bracciante agricolo in Sardegna e ulteriore documentazione ( buste paga e comunicazione
Unilav) attestante la stipula, a far data dal 1.6.2022, di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore del commercio, a EN di MA ( e, per quanto pare dal tenore delle buste paga a
Ferentino). Nell'istanza ha fatto presente di vivere da anni in Italia e di aver ormai costruito qui la sua vita. Con provvedimento notificato il 22.5.2023 l'istanza , con richiamo del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale competente, è stata rigettata. L'autorità amministrativa ha ritenuto insufficienti gli elementi allegati quanto all'attività lavorativa svolta solo per brevi periodi e sostenuto l'assenza di significativi indici di integrazione sociale e familiare. Ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente risulta indagato ( attualmente imputato, essendo intervenuto decreto di rinvio a giudizio) con altre persone nell'ambito del procedimento penale nr. 2159/2022 RG della
Procura di Sassari per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, 80 lett.d) e g) D.P.R. 309/90.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il ricorrente censurando la valutazione dell'autorità amministrativa e, in particolare, sostenendo che la Nigeria è un paese caratterizzato da estese e rilevanti criticità e che in Italia il ricorrente ha, dopo aver comunque svolto attività lavorativa temporanea e in parte irregolare, oggi ottenuto, dal mese di giugno del 2022, regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli ha consentito anche di stipulare in Terni contratto di locazione. Ha chiesto accertarsi i presupposti per il riconoscimento in suo favore della misura della protezione speciale e in via preliminare ha chiesto in via preliminare la sospensiva del provvedimento impugnato esponendo che la mancata concessione lo esporrebbe al pericolo di brusca interruzione dell'attività lavorativa intrapresa e al rimpatrio in un paese dal quale manca ormai da anni e che presenta rilevanti criticità politiche e sociali.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio sulla sola istanza di sospensiva si è costituito, nella fase cautelare, il sostenendo la correttezza del provvedimento emesso dal ES , Controparte_1 inammissibile la domanda di merito in quanto le ragioni poste a fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sarebbero, sostanzialmente, già state vagliate nell'ambito delle altre domande di protezione speciale ed ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente risulta ora imputato, unitamente ad altri, in procedimento penale per fatti di reato connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha, in ogni caso, ritenuto l'infondatezza nel merito essendo insufficiente la documentazione depositata a dimostrare che il ricorrente, in Italia, goda di una stabile condizione di integrazione sociale e lavorativa ( non essendo sufficiente il mero svolgimento di attività lavorativa a dimostrarlo ) e insussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare.
Con provvedimento del 27.9.2023 il TR ha accolto l'istanza di sospensiva sulla base, essenzialmente, del documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato asseritamente stipulato nel mese di giugno del 2022 e riservando ogni ulteriore approfondimento sulle condizioni personali del ricorrente, anche avuto riguardo alla pendenza di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73 ed
80 DPR 309/90, all'esito del giudizio di merito.
Instaurato il contraddittorio nel merito del ricorso si è proceduto, in via ufficiosa, ad invitare il ricorrente a documentare le sue attuali condizioni personali e lavorative. Il ricorrente ha comunicato di pagina 2 di 5 essere rimasto senza lavoro avendo dato le proprie dimissioni, per asserita mancato versamento dello stipendio e di non avere potuto accedere alla NASPI in ragione del motivo della cessazione ( non documentata) del rapporto di lavoro. Quanto al procedimento penale non ha fornito alcuna informazione sul suo eventuale esito o sullo stato del dibattimento penale in corso.
Il si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per il Controparte_1 riconoscimento della protezione speciale ed ha chiesto il rigetto.
La causa, dopo due udienze fissate per consentire al ricorrente di provvedere alle richieste integrazioni istruttorie, è stata, all'esito, stante l'assenza di ulteriori allegazioni utili, rimessa al Collegio per la decisione.
2.Al caso in esame si applica, “ ratione temporis”, il DL 130/2020 ( e successiva legge di conversione) che ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, conIn particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle pagina 3 di 5 condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente, che si trova in Italia ormai dal 2016, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa per pochi mesi, nel 2019 ed ha, poi, allegato copia di contratto di lavoro a tempo indeterminato asseritamente stipulato nel mese di giugno del 2022 allegando anche copia di contratto di locazione. Invitato a documentare la persistenza del rapporto di lavoro nulla ha, poi, dopo la concessione dell'istanza di sospensiva, documentato asserendo di essersi volontariamente “ dimesso” dal rapporto di lavoro ( senza indicare in che data o allegare alcuna documentazione) perché il datore di lavoro non provvedeva al pagamento dello stipendio e senza possibilità, stante il motivo dell'interruzione ( semplici dimissioni), di poter percepire la NASPI.
Dalla documentazione depositata in giudizio emerge dunque che in un lungo lasso di permanenza in
Italia, pari a circa 9 anni, il ricorrente ha svolto attività lavorativa per pochi mesi e che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è, in realtà, interrotto a distanza di poco tempo per sue volontarie, semplici, dimissioni ( neanche documentate). Ancora dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente è stato rinviato a giudizio ed imputato, unitamente ad una pluralità di connazionali, per il reato di cui agli artt. 73 ed 80 DPR 309/90 dei cui esiti non è stato in grado di riferire alcunchè e la cui pendenza, tuttavia, non costituisce certo elemento sintomatico di integrazione sociale nel paese di accoglienza. Gli elementi allegati non sono sufficienti a ritenere stabilizzato o quanto meno avviato percorso di integrazione sociale e lavorativa, avendo lo stesso ricorrente di essersi dimesso dal lavoro reperito a tempo indeterminato perché privo di contribuzione e, dunque, sostanzialmente “ fittizio” o, comunque, inidoneo a garantire un progetto di reale impegno di integrazione.
Il ricorrente ha omesso di documentare quali siano le sue attuali condizioni di vita, di indicare i leciti mezzi di sostentamento, il luogo di abitazione sicchè non si ritiene, all'esito del giudizio a cognizione piena, che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto al riferimento ad asserite criticità del paese di origine si osserva che si tratta di generiche deduzioni prive di qualsivoglia riscontro individualizzante utile, ai fini del riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
PQM
Il TR, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede :
1)Rigetta il ricorso
2)Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 16.5.2025 Il Presidente
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