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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI QU VA, OR
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa Sociale Cooperativa Impresa Sociale - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0074210.03-07-2025.U CREDITO IMPOSTA 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società_1 si è opposta al rifiuto espresso (notificato in data 3 luglio 2025 sull'istanza di esercizio del potere di autotutela.
In sintesi il ricorso è relativo all'istanza di annullamento in autotutela, inviata all'Ufficio in data 26 maggio 2025 a mezzo PEC, relativa al provvedimento espresso del 03 luglio 2025 con il quale l'Ufficio il 24 aprile 2025 trasmetteva il definitivo esito negativo della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 121 decreto-legge n. 34 del 2020 e relativo al contributo sotto forma di sconto in fattura derivante dagli interventi di natura edilizia, prot. n. 250327185803658660000001, trasmessa telematicamente in data 27/3/2025 dalla cedente società Società_1 che ha esercitato l'opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura, applicato da Società_3 S.p.A. (C.F. P.IVA_2), in qualità di General Contractor, per un importo complessivo di euro 464.578,00 (ammontare della spesa di Euro 422.344,00). In particolare, si tratta di intervento antisismico – codice 13, stato avanzamento lavori n. 1, di cui agli incentivi statali introdotti dall'art. 119 D.L. 34/2020 (detrazione pari al 110%, c.d. “Super SismaBonus”).
La ricorrente fa presente che l'Ufficio alla base dello Scarto, adduceva altresì, , due argomentazioni connesse alla non ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa di cui al comma 10-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio in relazione, in particolare, (i) alla asserita incoerenza tra l'oggetto della
Cila-s presentata e i lavori per i quali è stata esercitata l'opzione e (ii) la durata del contratto di comodato, che non coprirebbe l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione fiscale.
Pertanto la ricorrente si oppone per:
I. Illegittimità del diniego del diritto all'Opzione – violazione degli artt. 119 e 121, Decreto Rilancio
Lo Scarto è stato emesso senza che venissero esplicitati i motivi del diniego dell'esercizio dell'opzione
(contenendo, lo Scarto, il mero riferimento ad un non meglio precisato mancato superamento dei “controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in
Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio”); di contro, detti motivi sono stati resi palesi solo successivamente in sede di rifiuto espresso all'istanza di esercizio del potere di autotutela oggetto dell'impugnazione.
Con riferimento al requisito soggettivo di cui al comma 9 lettera d-bis) del Decreto Rilancio la ricorrente fa rilevare che Società_1 rientra senz'altro tra i soggetti annoverati nella norma citata essendo una c. d. “Associazione_1” ex art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/1997 e che tale condizione sussisteva anteriormente all'entrata in vigore del Decreto-legge n. 11/2023.
La ricorrente è in possesso della qualifica di ONLUS, e quindi ha le condizioni per beneficiare della peculiare modalità di calcolo del limite di spesa agevolabile in quanto, per la fattispecie de qua, sono rispettati gli ulteriori requisiti di cui alle lettere sub a) e b) del comma 10-bis, art. 119, Decreto Rilancio.
Infatti, in ossequio alla previsione di cui alla lettera sub a), Società_1 svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, come risulta chiaramente non solo dalle previsioni dello Statuto ma anche dalle disposizioni del contratto di comodato, che enfatizza la destinazione funzionale dell'immobile alle attività statutarie del comodatario, e dall'autorizzazione del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica come evincibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante sig.
Nominativo_1 (doc. 12) da considerarsi valida ex lege ai sensi del comma 3-ter dell'art. 2 del D.L. 11/2023 (cfr. in argomento Circolare 13/E/2023 doc. 13 ). Risultano, infine, soddisfatti i requisiti di cui alla lettera sub b) in quanto l'immobile oggetto di intervento appartiene alla categoria catastale D/4 (Case di cura ed ospedali - quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento – n.d.r.) ed è detenuto dalla Ricorrente in qualità di comodataria, giusta contratto di comodato stipulato in data 27 luglio 2020 e debitamente registrato in data
30 luglio 2020 (cfr. sub doc. 3), ossia prima dell'entrata in vigore del citato comma 10-bis, come espressamente richiesto dall'articolo 2, c.
3-bis, D.L. 11/2023. Con la predetta norma il legislatore ha, infatti, chiarito che i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, salvo il fatto che – nei casi di possesso dell'immobile per effetto di un contratto di comodato d'uso – detto contratto deve avere data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis (ossia il 1° giugno 2021).
II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 122-bis, Decreto Rilancio – Sviamento ed errata motivazione
- Mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Amministrazione finanziaria – violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
3. Violazione dell'art. 10 – bis, comma 6 della Legge n.212/2000 – eccesso di potere.
Con memoria depositata in data 30/01/2026 la ricorrente ha ulteriormente dedotto e comunque rinviato integralmente al ricorso nella parte in cui è diffusamente argomentato come l'atto impugnato è caratterizzato da una motivazione errata e meramente apparente, essendo questa formulata in termini assolutamente generici (mediante il mero rinvio al mancato superamento dei controlli previsti dal citato articolo 122-bis).
Inoltre l'Ufficio contesta che il contratto di comodato abbia durata inferiore rispetto al periodo di fruizione del beneficio che, ricorda, si esplica in quattro annualità non già in dieci anni come erroneamente rilevato dalla
Resistente.
La Ricorrente ribadisce che, nonostante il contratto di comodato preveda espressamente il termine di scadenza al 31 dicembre 2028, la tesi dell'Ufficio non tiene conto delle ulteriori condizioni contrattuali pattuite e, in particolare, del fatto che le parti avessero previsto una clausola di rinnovo tacito del contratto, di durata annuale, che comporta, ipso iure, la determinazione di una scadenza diversa da quella espressamente prevista.
Inoltre la ricorrente ha consolidato la titolarità vantata sull'Immobile acquisendolo con atto Repertorio n.
21.416 del 12 agosto 2025 (doc. 21), circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non può considerarsi priva di rilievo, in quanto, sebbene trattasi di evento successivo alla richiesta dell'agevolazione fiscale controversa, avrebbe potuto costituire il presupposto per un riesame della fattispecie da parte dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed in via preliminare fa presente che ben prima di formulare istanza di annullamento in autotutela, la onlus ricorrente aveva ricevuto il 24 aprile 2025 il definitivo esito negativo della comunicazione (c.d. comunicazione di scarto). Tale comunicazione non ha mai formato oggetto di impugnazione alcuna da parte della onlus pur non essendo revocabile in dubbio che, ancorché generata in modo automatico dalla procedura telematica predisposta dall'Agenzia delle entrate, essa debba ritenersi atto impugnabile, in quanto produttivo di effetti idonei ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva del richiedente.
Quindi la onlus ha omesso di impugnare la comunicazione di scarto ricevuta in data 24 aprile 2025 e ne ha chiesto l'annullamento con una successiva istanza di autotutela a fronte della quale l'Ufficio ha emesso un provvedimento di rigetto espresso adducendo una molteplicità di ragioni concorrenti.
La ricorrente nel formulare i motivi di ricorso avverso il diniego espresso di autotutela, da un lato ha inteso recuperare del tutto surrettiziamente argomenti e mezzi di impugnazione che avrebbe dovuto far valere tempestivamente contro la preventiva comunicazione di scarto;
dall'altro, ha mostrato di voler eludere il perentorio termine previsto per l'impugnazione della comunicazione definitiva di scarto.
La ricorrente, impugnando il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, ha inammissibilmente sollevato contestazioni che, invece, avrebbe dovuto far valere impugnando l'originaria comunicazione di scarto;
ha dedotto doglianze che non rientrano in nessuna delle categorie elencate dal legislatore all'art. 10 – quater cit., essendosi, invece, limitata a contestare genericamente l'infondatezza delle ragioni addotte nel diniego di autotutela;
ha, altresì, lamentato la sussistenza di vizi che, tuttavia, non danno luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, così contravvenendo nuovamente alle prescrizione del citato art. 10 – quater;
non ha evidenziato quale sarebbe l'interesse pubblico sottostante l'adozione dell'atto di autotutela, non essendo a tal fine sufficiente la mera illegittimità dell'atto di cui si domanda la rimozione.
Per tutte queste ragioni, sostiene l'Ufficio, il ricorso della Associazione_1 si dimostra inammissibile.
Ad ogni buon fine, va evidenziato che non ricorrono le paventate violazioni dedotte dalla parte con riguardo allo sviamento di potere ed alla errata motivazione, al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Amministrazione finanziaria ed alla violazione dell'art. 7, comma 5 – bis del D.Lgs n.
546/1992.
È onere probatorio della Associazione_1 contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per beneficiare dell'agevolazione fiscale. In siffatta ipotesi, invero, in via di principio, non è l'Ufficio che deve aver cura di dare la dimostrazione dell'esistenza del credito, ma “Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione poiché il credito fiscale non nasce da questa ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.
Anche la contestazione avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 10 – bis, comma 6 della L. n. 212/2000
(eccesso di potere) non coglie nel segno.
Va evidenziato che anche in questo caso la contestazione mossa dalla ricorrente urta contro l'oggetto della presente controversia che riguarda non già un atto impositivo, espressione di un potere di amministrazione attiva volto all'esazione dei tributi, ma un diniego espresso di esercizio di autotutela il quale rappresenta lo sbocco di un procedimento di secondo grado volto alla revisione di un atto impositivo e all'eventuale sua sostituzione.
Attraverso tale diniego, poi, l'Ufficio non ha affatto inteso contestare alla parte un indebito vantaggio fiscale ottenuto attraverso una serie di negozi giuridici di per sé leciti ma privi di reale sostanza economica o di una finalità diversa rispetto al suddetto vantaggio. Al contrario, l'Ufficio, nel rigettare la richiesta di annullamento in autotutela, ha confermato un diniego di agevolazione fiscale in quanto non spettante a causa della violazione della normativa fiscale.
Sostiene l'Ufficio che, al fine di adottare la comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela di parte, non era tenuto ad uniformarsi alle regole del procedimento aggravato di accertamento previsto dal citato art. 10 – bis, ma soltanto ad esaminare le ragioni sottostanti l'istanza di annullamento in autotutela e ad adottare il provvedimento finale che, come evidenziato, non è un atto espressivo di un potere di amministrazione attiva (ipoteticamente subordinato al rispetto di un rigido paradigma procedimentale) ma un provvedimento di mero riesame dell'operato pregresso (comunicazione definitiva di scarto), in quanto tale non vincolato alle stesse norme procedimentali che scandiscono l'azione di accertamento e quindi l'adozione di un provvedimento pretensivo.
Le contestazioni mosse avverso le ragioni di rigetto dell'istanza di autotutela sono altresì infondate.
La società Società_1 è stata costituita in data 16/7/2020 nella forma della società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "Ricorrente_1 S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".
Successivamente, in data 2/12/2022 con atto registrato a Melfi al n. 3883, Serie 1T si è provveduto alla trasformazione della società nella forma di cooperativa sociale. L'iscrizione nell'Albo delle società cooperative
è avvenuta in data 28/2/2023.
L'Ufficio precisa che le cooperative sociali godono di alcune norme di favore, in particolare sono “Associazione_1
”, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Quale “Associazione_1” trova applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ovvero la proroga della detrazione del 110% e della possibilità di sconto in fattura.
La onlus Società_1, con la presentazione della comunicazione dell'opzione relativa al contributo sotto forma di sconto in fattura derivante dagli interventi di natura edilizia (prot. n.
250327185803658660000001), ha applicato la norma di cui all'articolo 120 sexiesdecies del Dlgs 385/1983)
(circa la modalità di equiparazione della superficie complessiva dell'immobile oggetto dei suddetti interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, questo al fine di non penalizzare la Onlus che esercita l'attività in Associazione_2 spazi).
Pertanto ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera b), dalla documentazione prodotta dalla Società_4 aprile è stato rilevato che in data 27/7/2020 è stato stipulato un contratto di comodato registrato il 31/7/2020 all'ufficio territoriale di Lagonegro n. 270, serie 3, tra la EN S.r.l. (comodante) e la società
Società_1 (comodataria).
Il citato contratto di comodato, così come richiesto dalla norma, è stato registrato in data certa anteriore al
1/6/2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119).
Tuttavia, dalla lettura del contratto risulta che oggetto del medesimo era l'immobile sito in Lauria (Pz), Indirizzo_1, avente categoria D/2 e non categoria D/4 come richiesto invece dalla norma. La variazione catastale da D/2 (alberghi) a D/4 (case di cura), infatti, è stata effettuata successivamente in data 4/4/2023.
Quindi, al momento della stipula del contratto di locazione l'immobile non rientrava nella categoria D/4.
La Cila-superbonus “comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020” presentata al comune di Lauria in data 28/3/2024, riporta come data inizio lavori il 15/4/2024 e ha od oggetto “rinforzo strutturale ed efficientamento energetico ai sensi della legge 77/2020, realizzazione di cappotto energetico, impianto fotovoltaico, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento”. Con la comunicazione dell'opzione relativa al contributo sotto forma di sconto in fattura derivante dagli interventi di natura edilizia, invece, è stata esercitata l'opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura per interventi antisismici – codice 13, stato avanzamento lavori n. 1, di cui agli incentivi statali introdotti dall'art. 119 D.L. 34 del 2020 (detrazione pari al 110%, c.d. “Super SismaBonus”).
Inoltre l'Ufficio rappresenta, che la trasformazione da società a responsabilità limitata a società cooperativa
è avvenuta in data 2/12/2022, dunque, in un momento successivo all'entrata in vigore della norma art. 119, comma 10 bis del decreto legge n. 34 del 2020.
Ed ancora, precisa l'Ufficio, un'interpretazione sistematica della norma agevolativa porta a ritenere che la permanenza dell'immobile nella sfera della società cooperativa debba essere di durata almeno pari a quella dell'agevolazione, intesa come fruizione in concreto delle rate (10 anni).
Al contrario, il contratto di comodato stipulato tra la EN S.r.l. (comodante) e la onlus Società_1 (comodataria) ha una durata inferiore (dal 27/7/2020 al 31/12/2028) e non prevede alcun ristoro a favore della cooperativa per le addizioni e le migliorie effettuate sull'immobile. L'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11 del 2023 ha previsto che tutti i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Fa eccezione il solo requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo del comma 10-bis, lettera b), dell'articolo 119 prevede espressamente la sussistenza del medesimo requisito in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.
Ergo, i requisiti previsti per beneficiare dell'aumento dei limiti di spesa per il superbonus dell'articolo 119, comma 10 bis, Dl 4 63/2013 devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Tuttavia, tanto non si rinviene nel caso di specie laddove, trascorso il periodo di durata del contratto di comodato (poco più di otto anni), è possibile che la EN SR (in quanto società lucrativa) eserciti l'opzione per rientrare in possesso dell'immobile beneficiando della ristrutturazione totale dello stesso senza sostenere alcun esborso con aggiramento della normativa agevolativa.
Risulta, pertanto, violato il disposto del summenzionato art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11 del 2023.
Infine, fa rilevare l'Ufficio, la ricorrente, oltre ad avere la stessa sede sociale, vi è anche la sostanziale coincidenza della compagine sociale tra la Nominativo_2, proprietaria dell'immobile, e la Società_1, onlus comodataria. È evidente, dunque, la stretta relazione che lega le due società e la presenza di un medesimo gruppo di interesse.
In definitiva, afferma l'Ufficio, non si può non concludere nel senso che la EN S.r.l. non avrebbe mai potuto accedere all'agevolazione fiscale in controversia e non avrebbe potuto accedervi neppure la ricorrente Società_1 se prima non avesse proceduto alla propria trasformazione societaria in cooperativa, se non avesse stipulato il contratto di comodato e non avesse proceduto al cambio della categoria catastale dell'immobile.
Per tali ragioni, la richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione definitiva di scarto è stata fondatamente respinta in quanto alcuna agevolazione era spettante alla onlus istante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate osserva, in via preliminare, che la comunicazione di scarto relativa ai bonus edilizi (cessione crediti/sconto in fattura) è un atto impugnabile davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, inquadrabile come diniego di agevolazione (art. 19, lett. h, D.Lgs. 546/1992). Tale comunicazione che può ledere il diritto del contribuente a fruire del credito, deve essere adeguatamente motivata.
Preso atto che l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione dell'opzione artt. 119 e 121 dl. 34/2020 in data
27/03/2025, acquisita con protocollo 25032718580365866 - 000001 relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, presentata da Ricorrente_2 e trasmessa da studio legale tributario. Tipologia intervento: 13 Anno sostenimento spesa: 2025 - Importo complessivo spesa: 422344 Euro Superbonus.
In data 24/04/2025 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la comunicazione protocollo
25032718580365866-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021. Precisa l'Ufficio in tale comunicazione che per ulteriori chiarimenti la richiedente può rivolgersi all'ufficio territorialmente competente.
È evidente che una siffatta motivazione, che tra l'altro rimanda ad ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti all'Ufficio, non contiene gli elementi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, e quindi la mancata impugnazione, da parte della ricorrente, di tale comunicazione di scarto è del tutto legittima.
In definitiva la ricorrente era del tutto legittimata a presentare l'istanza di esercizio del potere di autotutela tesa all'annullamento della detta comunicazione di scarto
Nel merito della richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione di scarto, la Corte osserva che la società Società_1 è stata costituita in data 16/7/2020 nella forma della società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "Ricorrente_1 S.R.L. - IMPRESA SOCIALE". In data 27/7/2020 è stato stipulato il contratto di comodato registrato il 31/7/2020 all'ufficio territoriale di Lagonegro n. 270, serie 3, tra la EN S.r.l. (comodante) e la società Società_1 (comodataria). Successivamente, in data 2/12/2022 con atto registrato a Melfi al n. 3883, Serie 1T si è provveduto alla trasformazione della società nella forma di cooperativa sociale. L'iscrizione nell'Albo delle società cooperative
è avvenuta in data 28/2/2023.
Quale “Associazione_1” è applicabile la disposizione di cui al comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), convertito nella legge 17/07/2020 n 77, che disciplina l'accesso al Superbonus per ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono servizi socio-sanitari, che consente di calcolare il limite di spesa proporzionalmente alla superficie, per immobili di categorie B/1, B/2 e D/4.
Inoltre le agevolazioni sono applicabili dalle Società cooperative Onlus in possesso dei seguenti requisiti:
a)svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b)siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione innanzi citata (1/6/2021).
Dal contratto stipulato si rileva che oggetto del medesimo è l'immobile sito in Lauria (Pz), Indirizzo_2, n. 8, avente categoria D/2 e non categoria D/4 come richiesto invece dalla norma. La variazione catastale da
D/2 (alberghi) a D/4 (case di cura) è stata effettuata successivamente in data 4/4/2023. Quindi, al momento della stipula del contratto di comodato d'uso l'immobile non rientrava nella categoria D/4, contravvenendo a quanto previsto dal comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020.
Inoltre la trasformazione da società a responsabilità limitata a società cooperativa è avvenuta in data
2/12/2022, in data successiva all'entrata in vigore della norma art. 119, comma 10 bis del decreto legge n.
34 del 2020, ovvero il 1° giugno 2021.
Da quanto riportato risulta che le deduzioni dell'Ufficio sono corrette e, sul punto, il ricorso non è fondato.
Dall'esame della Cila-superbonus, allegata in atti, risulta che la comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 presentata al comune di Lauria in data 28/3/2024, riporta come data inizio lavori il 15/4/2024 e ha ad oggetto “rinforzo strutturale ed efficientamento energetico ai sensi della legge 77/2020, realizzazione di cappotto energetico, impianto fotovoltaico, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento. Conseguentemente è stata esercitata l'opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura per interventi antisismici – codice 13, stato avanzamento lavori n. 1, di cui agli incentivi statali introdotti dall'art. 119 D.L. 34 del 2020 (detrazione pari al 110%, c.d. “Super SismaBonus). L'opzione per lo sconto in fattura (art. 121 DL 34/2020) con codice 13 indica specificamente interventi antisismici che beneficiano del Superbonus (in zona sismica 1, 2 o 3). Il fornitore applica lo sconto direttamente in fattura, acquisendo un credito d'imposta, previa comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. La procedura adottata dalla ricorrente appare del tutto conforme alla norma.
Infatti avendo attivato il codice 13 risulta necessaria l'asseverazione da parte del progettista che risulta riportata nella domanda di LA allegata in atti.
L'Ufficio, solleva un ulteriore motivo di rigetto dell'istanza considerato che un'interpretazione sistematica della norma agevolativa porta a ritenere che la permanenza dell'immobile nella sfera della società cooperativa debba essere di durata almeno pari a quella dell'agevolazione, intesa come fruizione in concreto delle rate
(10 anni).
Al contrario, osserva l'Ufficio, il contratto di comodato stipulato tra la EN S.r.l. (comodante) e la onlus Società_1 (comodataria) ha una durata inferiore (dal 27/7/2020 al 31/12/2028) e non prevede alcun ristoro a favore della cooperativa per le addizioni e le migliorie effettuate sull'immobile.
Sul punto la Corte osserva che a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, le detrazioni IRPEF per
Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche devono essere ripartite obbligatoriamente in 10 anni (10 rate annuali) anziché nelle precedenti 4 o 5 rate. Questa misura, introdotta dal DL n. 39/2024
(convertito nella Legge n. 67/2024), ha effetto retroattivo sull'intero anno d'imposta 2024.
Considerato che ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, la condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito) deve considerarsi tassativa;
preso atto che il contratto di comodato d'uso sottoscritto dalle parti prevede un periodo di 8 anni inferiore alla durata dell'agevolazione (10 anni), non viene compiutamente rispettata la norma di cui alla Legge n. 67/2024.
La titolarità vantata sull'Immobile acquisendolo con atto Repertorio n. 21.416 del 12 agosto 2025 è intervenuta in data successiva alla richiesta dell'agevolazione fiscale che non consente a questa Corte di pronunziarsi sulla possibilità di superare l'eccezione di cui al periodo precedente e ritenere possibile un riesame dell'istanza da parte dell'Ufficio.
Quindi anche tale motivo di impugnazione è infondato per cui il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di lite nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI QU VA, OR
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa Sociale Cooperativa Impresa Sociale - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0074210.03-07-2025.U CREDITO IMPOSTA 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società_1 si è opposta al rifiuto espresso (notificato in data 3 luglio 2025 sull'istanza di esercizio del potere di autotutela.
In sintesi il ricorso è relativo all'istanza di annullamento in autotutela, inviata all'Ufficio in data 26 maggio 2025 a mezzo PEC, relativa al provvedimento espresso del 03 luglio 2025 con il quale l'Ufficio il 24 aprile 2025 trasmetteva il definitivo esito negativo della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 121 decreto-legge n. 34 del 2020 e relativo al contributo sotto forma di sconto in fattura derivante dagli interventi di natura edilizia, prot. n. 250327185803658660000001, trasmessa telematicamente in data 27/3/2025 dalla cedente società Società_1 che ha esercitato l'opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura, applicato da Società_3 S.p.A. (C.F. P.IVA_2), in qualità di General Contractor, per un importo complessivo di euro 464.578,00 (ammontare della spesa di Euro 422.344,00). In particolare, si tratta di intervento antisismico – codice 13, stato avanzamento lavori n. 1, di cui agli incentivi statali introdotti dall'art. 119 D.L. 34/2020 (detrazione pari al 110%, c.d. “Super SismaBonus”).
La ricorrente fa presente che l'Ufficio alla base dello Scarto, adduceva altresì, , due argomentazioni connesse alla non ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa di cui al comma 10-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio in relazione, in particolare, (i) alla asserita incoerenza tra l'oggetto della
Cila-s presentata e i lavori per i quali è stata esercitata l'opzione e (ii) la durata del contratto di comodato, che non coprirebbe l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione fiscale.
Pertanto la ricorrente si oppone per:
I. Illegittimità del diniego del diritto all'Opzione – violazione degli artt. 119 e 121, Decreto Rilancio
Lo Scarto è stato emesso senza che venissero esplicitati i motivi del diniego dell'esercizio dell'opzione
(contenendo, lo Scarto, il mero riferimento ad un non meglio precisato mancato superamento dei “controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in
Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio”); di contro, detti motivi sono stati resi palesi solo successivamente in sede di rifiuto espresso all'istanza di esercizio del potere di autotutela oggetto dell'impugnazione.
Con riferimento al requisito soggettivo di cui al comma 9 lettera d-bis) del Decreto Rilancio la ricorrente fa rilevare che Società_1 rientra senz'altro tra i soggetti annoverati nella norma citata essendo una c. d. “Associazione_1” ex art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/1997 e che tale condizione sussisteva anteriormente all'entrata in vigore del Decreto-legge n. 11/2023.
La ricorrente è in possesso della qualifica di ONLUS, e quindi ha le condizioni per beneficiare della peculiare modalità di calcolo del limite di spesa agevolabile in quanto, per la fattispecie de qua, sono rispettati gli ulteriori requisiti di cui alle lettere sub a) e b) del comma 10-bis, art. 119, Decreto Rilancio.
Infatti, in ossequio alla previsione di cui alla lettera sub a), Società_1 svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, come risulta chiaramente non solo dalle previsioni dello Statuto ma anche dalle disposizioni del contratto di comodato, che enfatizza la destinazione funzionale dell'immobile alle attività statutarie del comodatario, e dall'autorizzazione del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica come evincibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante sig.
Nominativo_1 (doc. 12) da considerarsi valida ex lege ai sensi del comma 3-ter dell'art. 2 del D.L. 11/2023 (cfr. in argomento Circolare 13/E/2023 doc. 13 ). Risultano, infine, soddisfatti i requisiti di cui alla lettera sub b) in quanto l'immobile oggetto di intervento appartiene alla categoria catastale D/4 (Case di cura ed ospedali - quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento – n.d.r.) ed è detenuto dalla Ricorrente in qualità di comodataria, giusta contratto di comodato stipulato in data 27 luglio 2020 e debitamente registrato in data
30 luglio 2020 (cfr. sub doc. 3), ossia prima dell'entrata in vigore del citato comma 10-bis, come espressamente richiesto dall'articolo 2, c.
3-bis, D.L. 11/2023. Con la predetta norma il legislatore ha, infatti, chiarito che i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, salvo il fatto che – nei casi di possesso dell'immobile per effetto di un contratto di comodato d'uso – detto contratto deve avere data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis (ossia il 1° giugno 2021).
II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 122-bis, Decreto Rilancio – Sviamento ed errata motivazione
- Mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Amministrazione finanziaria – violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
3. Violazione dell'art. 10 – bis, comma 6 della Legge n.212/2000 – eccesso di potere.
Con memoria depositata in data 30/01/2026 la ricorrente ha ulteriormente dedotto e comunque rinviato integralmente al ricorso nella parte in cui è diffusamente argomentato come l'atto impugnato è caratterizzato da una motivazione errata e meramente apparente, essendo questa formulata in termini assolutamente generici (mediante il mero rinvio al mancato superamento dei controlli previsti dal citato articolo 122-bis).
Inoltre l'Ufficio contesta che il contratto di comodato abbia durata inferiore rispetto al periodo di fruizione del beneficio che, ricorda, si esplica in quattro annualità non già in dieci anni come erroneamente rilevato dalla
Resistente.
La Ricorrente ribadisce che, nonostante il contratto di comodato preveda espressamente il termine di scadenza al 31 dicembre 2028, la tesi dell'Ufficio non tiene conto delle ulteriori condizioni contrattuali pattuite e, in particolare, del fatto che le parti avessero previsto una clausola di rinnovo tacito del contratto, di durata annuale, che comporta, ipso iure, la determinazione di una scadenza diversa da quella espressamente prevista.
Inoltre la ricorrente ha consolidato la titolarità vantata sull'Immobile acquisendolo con atto Repertorio n.
21.416 del 12 agosto 2025 (doc. 21), circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non può considerarsi priva di rilievo, in quanto, sebbene trattasi di evento successivo alla richiesta dell'agevolazione fiscale controversa, avrebbe potuto costituire il presupposto per un riesame della fattispecie da parte dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed in via preliminare fa presente che ben prima di formulare istanza di annullamento in autotutela, la onlus ricorrente aveva ricevuto il 24 aprile 2025 il definitivo esito negativo della comunicazione (c.d. comunicazione di scarto). Tale comunicazione non ha mai formato oggetto di impugnazione alcuna da parte della onlus pur non essendo revocabile in dubbio che, ancorché generata in modo automatico dalla procedura telematica predisposta dall'Agenzia delle entrate, essa debba ritenersi atto impugnabile, in quanto produttivo di effetti idonei ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva del richiedente.
Quindi la onlus ha omesso di impugnare la comunicazione di scarto ricevuta in data 24 aprile 2025 e ne ha chiesto l'annullamento con una successiva istanza di autotutela a fronte della quale l'Ufficio ha emesso un provvedimento di rigetto espresso adducendo una molteplicità di ragioni concorrenti.
La ricorrente nel formulare i motivi di ricorso avverso il diniego espresso di autotutela, da un lato ha inteso recuperare del tutto surrettiziamente argomenti e mezzi di impugnazione che avrebbe dovuto far valere tempestivamente contro la preventiva comunicazione di scarto;
dall'altro, ha mostrato di voler eludere il perentorio termine previsto per l'impugnazione della comunicazione definitiva di scarto.
La ricorrente, impugnando il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, ha inammissibilmente sollevato contestazioni che, invece, avrebbe dovuto far valere impugnando l'originaria comunicazione di scarto;
ha dedotto doglianze che non rientrano in nessuna delle categorie elencate dal legislatore all'art. 10 – quater cit., essendosi, invece, limitata a contestare genericamente l'infondatezza delle ragioni addotte nel diniego di autotutela;
ha, altresì, lamentato la sussistenza di vizi che, tuttavia, non danno luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, così contravvenendo nuovamente alle prescrizione del citato art. 10 – quater;
non ha evidenziato quale sarebbe l'interesse pubblico sottostante l'adozione dell'atto di autotutela, non essendo a tal fine sufficiente la mera illegittimità dell'atto di cui si domanda la rimozione.
Per tutte queste ragioni, sostiene l'Ufficio, il ricorso della Associazione_1 si dimostra inammissibile.
Ad ogni buon fine, va evidenziato che non ricorrono le paventate violazioni dedotte dalla parte con riguardo allo sviamento di potere ed alla errata motivazione, al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Amministrazione finanziaria ed alla violazione dell'art. 7, comma 5 – bis del D.Lgs n.
546/1992.
È onere probatorio della Associazione_1 contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per beneficiare dell'agevolazione fiscale. In siffatta ipotesi, invero, in via di principio, non è l'Ufficio che deve aver cura di dare la dimostrazione dell'esistenza del credito, ma “Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione poiché il credito fiscale non nasce da questa ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.
Anche la contestazione avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 10 – bis, comma 6 della L. n. 212/2000
(eccesso di potere) non coglie nel segno.
Va evidenziato che anche in questo caso la contestazione mossa dalla ricorrente urta contro l'oggetto della presente controversia che riguarda non già un atto impositivo, espressione di un potere di amministrazione attiva volto all'esazione dei tributi, ma un diniego espresso di esercizio di autotutela il quale rappresenta lo sbocco di un procedimento di secondo grado volto alla revisione di un atto impositivo e all'eventuale sua sostituzione.
Attraverso tale diniego, poi, l'Ufficio non ha affatto inteso contestare alla parte un indebito vantaggio fiscale ottenuto attraverso una serie di negozi giuridici di per sé leciti ma privi di reale sostanza economica o di una finalità diversa rispetto al suddetto vantaggio. Al contrario, l'Ufficio, nel rigettare la richiesta di annullamento in autotutela, ha confermato un diniego di agevolazione fiscale in quanto non spettante a causa della violazione della normativa fiscale.
Sostiene l'Ufficio che, al fine di adottare la comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela di parte, non era tenuto ad uniformarsi alle regole del procedimento aggravato di accertamento previsto dal citato art. 10 – bis, ma soltanto ad esaminare le ragioni sottostanti l'istanza di annullamento in autotutela e ad adottare il provvedimento finale che, come evidenziato, non è un atto espressivo di un potere di amministrazione attiva (ipoteticamente subordinato al rispetto di un rigido paradigma procedimentale) ma un provvedimento di mero riesame dell'operato pregresso (comunicazione definitiva di scarto), in quanto tale non vincolato alle stesse norme procedimentali che scandiscono l'azione di accertamento e quindi l'adozione di un provvedimento pretensivo.
Le contestazioni mosse avverso le ragioni di rigetto dell'istanza di autotutela sono altresì infondate.
La società Società_1 è stata costituita in data 16/7/2020 nella forma della società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "Ricorrente_1 S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".
Successivamente, in data 2/12/2022 con atto registrato a Melfi al n. 3883, Serie 1T si è provveduto alla trasformazione della società nella forma di cooperativa sociale. L'iscrizione nell'Albo delle società cooperative
è avvenuta in data 28/2/2023.
L'Ufficio precisa che le cooperative sociali godono di alcune norme di favore, in particolare sono “Associazione_1
”, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Quale “Associazione_1” trova applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ovvero la proroga della detrazione del 110% e della possibilità di sconto in fattura.
La onlus Società_1, con la presentazione della comunicazione dell'opzione relativa al contributo sotto forma di sconto in fattura derivante dagli interventi di natura edilizia (prot. n.
250327185803658660000001), ha applicato la norma di cui all'articolo 120 sexiesdecies del Dlgs 385/1983)
(circa la modalità di equiparazione della superficie complessiva dell'immobile oggetto dei suddetti interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, questo al fine di non penalizzare la Onlus che esercita l'attività in Associazione_2 spazi).
Pertanto ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera b), dalla documentazione prodotta dalla Società_4 aprile è stato rilevato che in data 27/7/2020 è stato stipulato un contratto di comodato registrato il 31/7/2020 all'ufficio territoriale di Lagonegro n. 270, serie 3, tra la EN S.r.l. (comodante) e la società
Società_1 (comodataria).
Il citato contratto di comodato, così come richiesto dalla norma, è stato registrato in data certa anteriore al
1/6/2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119).
Tuttavia, dalla lettura del contratto risulta che oggetto del medesimo era l'immobile sito in Lauria (Pz), Indirizzo_1, avente categoria D/2 e non categoria D/4 come richiesto invece dalla norma. La variazione catastale da D/2 (alberghi) a D/4 (case di cura), infatti, è stata effettuata successivamente in data 4/4/2023.
Quindi, al momento della stipula del contratto di locazione l'immobile non rientrava nella categoria D/4.
La Cila-superbonus “comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020” presentata al comune di Lauria in data 28/3/2024, riporta come data inizio lavori il 15/4/2024 e ha od oggetto “rinforzo strutturale ed efficientamento energetico ai sensi della legge 77/2020, realizzazione di cappotto energetico, impianto fotovoltaico, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento”. Con la comunicazione dell'opzione relativa al contributo sotto forma di sconto in fattura derivante dagli interventi di natura edilizia, invece, è stata esercitata l'opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura per interventi antisismici – codice 13, stato avanzamento lavori n. 1, di cui agli incentivi statali introdotti dall'art. 119 D.L. 34 del 2020 (detrazione pari al 110%, c.d. “Super SismaBonus”).
Inoltre l'Ufficio rappresenta, che la trasformazione da società a responsabilità limitata a società cooperativa
è avvenuta in data 2/12/2022, dunque, in un momento successivo all'entrata in vigore della norma art. 119, comma 10 bis del decreto legge n. 34 del 2020.
Ed ancora, precisa l'Ufficio, un'interpretazione sistematica della norma agevolativa porta a ritenere che la permanenza dell'immobile nella sfera della società cooperativa debba essere di durata almeno pari a quella dell'agevolazione, intesa come fruizione in concreto delle rate (10 anni).
Al contrario, il contratto di comodato stipulato tra la EN S.r.l. (comodante) e la onlus Società_1 (comodataria) ha una durata inferiore (dal 27/7/2020 al 31/12/2028) e non prevede alcun ristoro a favore della cooperativa per le addizioni e le migliorie effettuate sull'immobile. L'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11 del 2023 ha previsto che tutti i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Fa eccezione il solo requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo del comma 10-bis, lettera b), dell'articolo 119 prevede espressamente la sussistenza del medesimo requisito in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.
Ergo, i requisiti previsti per beneficiare dell'aumento dei limiti di spesa per il superbonus dell'articolo 119, comma 10 bis, Dl 4 63/2013 devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Tuttavia, tanto non si rinviene nel caso di specie laddove, trascorso il periodo di durata del contratto di comodato (poco più di otto anni), è possibile che la EN SR (in quanto società lucrativa) eserciti l'opzione per rientrare in possesso dell'immobile beneficiando della ristrutturazione totale dello stesso senza sostenere alcun esborso con aggiramento della normativa agevolativa.
Risulta, pertanto, violato il disposto del summenzionato art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11 del 2023.
Infine, fa rilevare l'Ufficio, la ricorrente, oltre ad avere la stessa sede sociale, vi è anche la sostanziale coincidenza della compagine sociale tra la Nominativo_2, proprietaria dell'immobile, e la Società_1, onlus comodataria. È evidente, dunque, la stretta relazione che lega le due società e la presenza di un medesimo gruppo di interesse.
In definitiva, afferma l'Ufficio, non si può non concludere nel senso che la EN S.r.l. non avrebbe mai potuto accedere all'agevolazione fiscale in controversia e non avrebbe potuto accedervi neppure la ricorrente Società_1 se prima non avesse proceduto alla propria trasformazione societaria in cooperativa, se non avesse stipulato il contratto di comodato e non avesse proceduto al cambio della categoria catastale dell'immobile.
Per tali ragioni, la richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione definitiva di scarto è stata fondatamente respinta in quanto alcuna agevolazione era spettante alla onlus istante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate osserva, in via preliminare, che la comunicazione di scarto relativa ai bonus edilizi (cessione crediti/sconto in fattura) è un atto impugnabile davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, inquadrabile come diniego di agevolazione (art. 19, lett. h, D.Lgs. 546/1992). Tale comunicazione che può ledere il diritto del contribuente a fruire del credito, deve essere adeguatamente motivata.
Preso atto che l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione dell'opzione artt. 119 e 121 dl. 34/2020 in data
27/03/2025, acquisita con protocollo 25032718580365866 - 000001 relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, presentata da Ricorrente_2 e trasmessa da studio legale tributario. Tipologia intervento: 13 Anno sostenimento spesa: 2025 - Importo complessivo spesa: 422344 Euro Superbonus.
In data 24/04/2025 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la comunicazione protocollo
25032718580365866-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021. Precisa l'Ufficio in tale comunicazione che per ulteriori chiarimenti la richiedente può rivolgersi all'ufficio territorialmente competente.
È evidente che una siffatta motivazione, che tra l'altro rimanda ad ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti all'Ufficio, non contiene gli elementi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, e quindi la mancata impugnazione, da parte della ricorrente, di tale comunicazione di scarto è del tutto legittima.
In definitiva la ricorrente era del tutto legittimata a presentare l'istanza di esercizio del potere di autotutela tesa all'annullamento della detta comunicazione di scarto
Nel merito della richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione di scarto, la Corte osserva che la società Società_1 è stata costituita in data 16/7/2020 nella forma della società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "Ricorrente_1 S.R.L. - IMPRESA SOCIALE". In data 27/7/2020 è stato stipulato il contratto di comodato registrato il 31/7/2020 all'ufficio territoriale di Lagonegro n. 270, serie 3, tra la EN S.r.l. (comodante) e la società Società_1 (comodataria). Successivamente, in data 2/12/2022 con atto registrato a Melfi al n. 3883, Serie 1T si è provveduto alla trasformazione della società nella forma di cooperativa sociale. L'iscrizione nell'Albo delle società cooperative
è avvenuta in data 28/2/2023.
Quale “Associazione_1” è applicabile la disposizione di cui al comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), convertito nella legge 17/07/2020 n 77, che disciplina l'accesso al Superbonus per ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono servizi socio-sanitari, che consente di calcolare il limite di spesa proporzionalmente alla superficie, per immobili di categorie B/1, B/2 e D/4.
Inoltre le agevolazioni sono applicabili dalle Società cooperative Onlus in possesso dei seguenti requisiti:
a)svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b)siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione innanzi citata (1/6/2021).
Dal contratto stipulato si rileva che oggetto del medesimo è l'immobile sito in Lauria (Pz), Indirizzo_2, n. 8, avente categoria D/2 e non categoria D/4 come richiesto invece dalla norma. La variazione catastale da
D/2 (alberghi) a D/4 (case di cura) è stata effettuata successivamente in data 4/4/2023. Quindi, al momento della stipula del contratto di comodato d'uso l'immobile non rientrava nella categoria D/4, contravvenendo a quanto previsto dal comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020.
Inoltre la trasformazione da società a responsabilità limitata a società cooperativa è avvenuta in data
2/12/2022, in data successiva all'entrata in vigore della norma art. 119, comma 10 bis del decreto legge n.
34 del 2020, ovvero il 1° giugno 2021.
Da quanto riportato risulta che le deduzioni dell'Ufficio sono corrette e, sul punto, il ricorso non è fondato.
Dall'esame della Cila-superbonus, allegata in atti, risulta che la comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 presentata al comune di Lauria in data 28/3/2024, riporta come data inizio lavori il 15/4/2024 e ha ad oggetto “rinforzo strutturale ed efficientamento energetico ai sensi della legge 77/2020, realizzazione di cappotto energetico, impianto fotovoltaico, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento. Conseguentemente è stata esercitata l'opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura per interventi antisismici – codice 13, stato avanzamento lavori n. 1, di cui agli incentivi statali introdotti dall'art. 119 D.L. 34 del 2020 (detrazione pari al 110%, c.d. “Super SismaBonus). L'opzione per lo sconto in fattura (art. 121 DL 34/2020) con codice 13 indica specificamente interventi antisismici che beneficiano del Superbonus (in zona sismica 1, 2 o 3). Il fornitore applica lo sconto direttamente in fattura, acquisendo un credito d'imposta, previa comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. La procedura adottata dalla ricorrente appare del tutto conforme alla norma.
Infatti avendo attivato il codice 13 risulta necessaria l'asseverazione da parte del progettista che risulta riportata nella domanda di LA allegata in atti.
L'Ufficio, solleva un ulteriore motivo di rigetto dell'istanza considerato che un'interpretazione sistematica della norma agevolativa porta a ritenere che la permanenza dell'immobile nella sfera della società cooperativa debba essere di durata almeno pari a quella dell'agevolazione, intesa come fruizione in concreto delle rate
(10 anni).
Al contrario, osserva l'Ufficio, il contratto di comodato stipulato tra la EN S.r.l. (comodante) e la onlus Società_1 (comodataria) ha una durata inferiore (dal 27/7/2020 al 31/12/2028) e non prevede alcun ristoro a favore della cooperativa per le addizioni e le migliorie effettuate sull'immobile.
Sul punto la Corte osserva che a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, le detrazioni IRPEF per
Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche devono essere ripartite obbligatoriamente in 10 anni (10 rate annuali) anziché nelle precedenti 4 o 5 rate. Questa misura, introdotta dal DL n. 39/2024
(convertito nella Legge n. 67/2024), ha effetto retroattivo sull'intero anno d'imposta 2024.
Considerato che ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, la condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito) deve considerarsi tassativa;
preso atto che il contratto di comodato d'uso sottoscritto dalle parti prevede un periodo di 8 anni inferiore alla durata dell'agevolazione (10 anni), non viene compiutamente rispettata la norma di cui alla Legge n. 67/2024.
La titolarità vantata sull'Immobile acquisendolo con atto Repertorio n. 21.416 del 12 agosto 2025 è intervenuta in data successiva alla richiesta dell'agevolazione fiscale che non consente a questa Corte di pronunziarsi sulla possibilità di superare l'eccezione di cui al periodo precedente e ritenere possibile un riesame dell'istanza da parte dell'Ufficio.
Quindi anche tale motivo di impugnazione è infondato per cui il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di lite nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.