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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8524 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 18.11.2024, e vertente
TRA già ) e, per essa, quale Parte_1 Parte_2
mandataria Parte_3
( , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rossano CROCETTA, elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del difensore, per procura rilasciata allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), in persona del legale OParte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.,
), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1
( ), nata a [...] il [...], OParte_3 C.F._2
( , nata a [...] il [...], CP_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Valentina PICCINETTI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione e difesa;
resistenti
Oggetto: TRatto di leasing.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 18.11.2024, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis, quale mandataria di Parte_3 [...]
deduceva: Parte_1
che BA Agrileasing e RC s.r.l. avevano stipulato, in data 18.03.14, il contratto di locazione finanziaria immobiliare n°3031010275, con cui la prima si era impegnata ad acquistare un terreno, scelto dall'utilizzatore ed alle condizioni da quest'ultimo concordate con il proprietario, su cui costruire un immobile ad uso produttivo, a cura e sotto la supervisione dell'utilizzatore ma a spese della concedente;
che , conformemente agli accordi contrattuali e all'unico scopo di Parte_2
concederlo successivamente in locazione finanziaria all'utilizzatore, con atto notarile stipulato in data 18.03.04 aveva acquistato, per un corrispettivo di € 851.000/00 (oltre spese, imposte e tasse) la piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno edificabile sito in Civitanova Marche, loc. S. Maria Apparente, c.da Piane Chienti,
Z.P.I. P3, al N.C.T. di detto Comune al foglio 31, p.lle 762 – 865 – 867 – 870, sup. cat. mq. 5621; che, in data 03.02.2005, le parti avevano sottoscritto il verbale di consegna definitiva e l'immobile era stato accatastato, con entrata in vigore del contratto;
che, con atto del 14.01.11, registrato all'A.d.E. di Ancona il 24.01.11 al n°450,
l'utilizzatore aveva ceduto il contratto e l'utilizzo dell'immobile all'odierna resistente, con accettazione del concedente;
che, in occasione della cessione del contratto e delle successive rinegoziazioni, si erano costituiti fideiussori , ed ognuna CP_2 OParte_3 CP_4
singolarmente e ciascuno per l'intero, sino all'importo massimo di € 1.425.018/00; che, a seguito degli atti integrativi del 10.02.05, 08.03.10 e 23.11.11, le condizioni economiche della locazione erano state definitivamente concordate con l'atto integrativo del 18.07.14 nei seguenti termini: costo di acquisto e costruzione €
1.910.796/80, durata 235 mesi con decorrenza dal 01.01.05, corrispettivo totale di
2 locazione € 2.806.105/54 suddiviso in 235 canoni mensili consecutivi, di cui il primo di € 13.738/42 versato contestualmente al rogito, n°57 canoni di € 13.816/84 cadauno dal 01.02.05 al 31.10.09, n°12 canoni di € 4.767/00 cadauno dal 01.11.09 al 31.10.10,
n°11 canoni di € 13.816/84 cadauno dal 01.11.10 al 30.09.11, n°34 canoni di €
10.900/00 cadauno dal 01.10.11 al 31.07.14, n°120 canoni di € 11.875/15 cadauno dal 01.08.14 al 31.07.24; opzione finale di acquisto € 11.251/43 (importi al netto di i.v.a. ed indicizzati come da allegati al contratto ed alle scritture integrative); che, a causa del mancato versamento dei canoni mensili dall'01.10.15 al 01.02.16,
con raccomandata del 9.2.2016, aveva comunicato Parte_1
all'utilizzatore ed ai fideiussori la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 19 del contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'invio della raccomandata;
che, non avendo l'utilizzatore provveduto alla riconsegna dell'immobile e al pagamento delle somme dovute, era stato introdotto un procedimento monitorio e un ricorso ex art.702 bis c.p.c., il primo, avente ad oggetto i canoni scaduti, definito, a seguito dell'opposizione svolta dai debitori, con sentenza di rigetto dell'opposizione, il secondo con ordinanza di rilascio dell'immobile; che l'istante era rientrata nel possesso dell'immobile nel dicembre 2018, rivendendolo,
con rogito notaio di Roma, in data 12.12.18, per un imponibile di € Per_1
900.000/00; che era stata emessa fattura n° 24580 del 28.12.18 per la penale contrattuale nella misura di € 295.536/37 (comprensiva di € 2/00 di imposta di bollo) secondo il seguente conteggio: capitale residuo attualizzato alla data di rivendita € 1.195.534/37, detratti € 900.000/00 di ricavato dalla rivendita dell'immobile; che i resistenti erano debitori delle ulteriori seguenti somme: fatt. 23043 del 10.12.18 di € 9.299/22 per costi di bonifica dell'immobile, fatt. 20680 del 12.11.18 di € 865/59 per costi di perizie tecniche, fatt. 20346 del 08.11.18 di € 40/99 per contributi consortili;
3 che l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevedeva il decorso degli interessi moratori, sulle somme morose, al tasso di 8 punti oltre Euroribor 3m vigente alle singole inadempienze;
che i resistenti non avevano provveduto al pagamento delle somme dovute.
Concludeva quindi chiedendo: “piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) condannare (c.f. ), corrente in Ancona, OParte_1 P.IVA_2
via I° Maggio n°25/b, in persona dell'amm.re unico e l.r.p.t., a CP_2
( dom.ta in Piagge (61030 – PU) via Cerbara n°57, a C.F._1 CP_3
( dom.ta n Saltara (61030 – PU) via Salvalai n°11 ed a
[...] C.F._4
( dom.ta in Chiaravalle (60033 – AN) via Ancona CP_4 C.F._3
n°23, tutti in solido tra di loro, al pagamento in favore della ricorrente, giuste le motivazioni tutte espresse nella narrativa del presente atto, della complessiva somma di € 305.742/17, oltre ai maturati e maturandi interessi moratori contrattuali calcolati al tasso di 8 punti oltre Euroribor 3m vigente alle singole scadenze e dalle singole scadenze al saldo (in ogni caso, come previsto dall'art.13 cond. contr., nei limiti di cui all'art.644 c.p. ed alla L.108/96, come integrata e modificata dalla L.
106/11). B) In subordine ed in via del tutto eventuale, accertare e dichiarare la minor somma dovuta e condannare per l'effetto i resistenti in solido tra di loro al relativo pagamento in favore della ricorrente, sempre con maggiorazione degli interessi di mora contrattuali al saldo”
Fissata la prima udienza e disposta la notifica nei confronti dei resistenti, si
OP costituivano la società i fideiussori deducendo: CP_4 CP_2 CP_3
che, prima ancora dell'acquisto, aveva concesso l'immobile in affitto a CP_5
OParte_6
OP che, nell'atto di cessione da a era stato pattuito un corrispettivo di CP_5
€ 1.260.000 oltre IVA e previsto che continuasse a riscuotere il canone di CP_5
TR locazione da , così da estinguere il debito derivante dalla cessione;
4 TR che, nel 2011, e avevano pattuito la riduzione del canone di CP_5
locazione da € 160.277,52 a 144.000,00 oltre Iva annui;
TR che, tuttavia, in data 29.7.2015, aveva comunicato a la risoluzione CP_5
dei contratti in essere, smettendo di corrispondere il canone di locazione e così compromettendo l'attività di che era stata dichiarata fallita dal Tribunale CP_5
di Ancona nello stesso anno;
OP che da ciò era conseguita l'impossibilità per la di corrispondere i canoni di leasing;
che era pendente in appello il giudizio avente ad oggetto il decreto ingiuntivo OP ottenuto da per i canoni insoluti, mentre la resistente aveva Parte_2
immediatamente comunicato l'impossibilità di riconsegnare l'immobile in quanto di TR fatto occupato dalla conduttrice;
che il corrispettivo di vendita dell'immobile era inferiore all'effettivo valore e che TR sino alla vendita, non aveva provveduto al rilascio dell'immobile né a versare alcuna indennità di occupazione, tanto che, l'art. 12 del contratto di vendita, prevedeva la rinuncia di a chiederle l'indennità di occupazione dall'1.3.2016 al Pt_1
12.12.2018;
che, dunque, null'altro era dovuto dalle resistenti, tenuto conto del prezzo di vendita, inferiore al valore reale, dell'indennità di occupazione dovuta per 33 mensilità e dei canoni a scadere dalla risoluzione, da detrarre dal dovuto;
che inoltre erano da considerare invalide le pattuizioni contrattuali per la previsione di tassi di interessi superiori al tasso soglia, per indeterminatezza del tasso di leasing e per il richiamo, quale parametro dell'indicizzazione del tasso di leasing, all'Euribor in violazione della legge 287/1990;
che erano altresì da considerare nulle le fideiussioni stipulate in conformità al modello ABI.
5 Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: in via preliminare: disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria e fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito: rigettare la domanda formulata dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto in ogni caso determinando l'importo a debito o credito che risulterà di giustizia sulla base del conteggio da effettuarsi si sensi dell'art. 1, comma 138, L.
124/2017; in via istruttoria: si richiedono le due CTU indicate in narrativa: (i) una tecnica volta alla quantificazione del valore di mercato dell'immobile oggetto di leasing alla data del trasferimento avvenuto in data 12.12.2018, nonché del valore della indennità di occupazione relativa al periodo dall'1.3.2016 al 12.12.2018; (i)
l'altra contabile al fine di verificare le pattuizioni del contratto di leasing e delle successive integrazioni. Con vittoria di spese.”
Disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma;
disposta ed espletata CTU di stima dell'immobile con riferimento all'epoca della vendita, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 6.2.2023.
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Preliminarmente, va evidenziato che, in relazione al contratto oggetto del presente giudizio, si sono svolti ulteriori due giudizi introdotti dalla odierna ricorrente, di cui
OP uno nei confronti della sola società definito con ordinanza del 12.5.2017, che ha dichiarato la risoluzione del contratto e disposto il rilascio dell'immobile; l'altro, nei confronti di tutti gli odierni resistenti, definito in primo grado con sentenza dell'11.9.2019, confermata in appello (cfr. allegato alla comparsa conclusionale), che ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni scaduti.
Nei ridetti giudizi, risultano sollevate le medesime eccezioni di nullità del contratto per usurarietà degli interessi, indeterminatezza del tasso di leasing e la nullità della
6 clausola che indica l'Euribor quale parametro di riferimento per l'indicizzazione, sollevate in questa sede.
Ed allora, le dette questioni non possono essere esaminate in questa sede, incorrendosi altrimenti nella violazione del principio del ne bis in idem. Quanto poi alla dedotta nullità delle fideiussioni, occorre evidenziare come alcuna eccezione risulti sollevata in tal senso dai fideiussori con la proposta opposizione a decreto ingiuntivo così da doversi ritenere definitivo il decreto che accerta la loro qualità di debitori.
Al riguardo, va evidenziato che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (Cassazione n. 5486 del 26.2.2019; n. 3540 dell'11.2.2021; n. 25745 del 30.10.2017)
Significativa la pronuncia n. 31636 del 4.11.2021 secondo cui: “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente),
7 ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile”
Ed allora, l'accertamento contenuto nella pronuncia, estende i suoi effetti non soltanto alla decisione sul bene della vita che fu oggetto della domanda, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto dedotto in giudizio, che siano state necessarie e/o indispensabili per giungere a quella stessa pronunzia
(Cass. 17375/2003; 1682/1991; 6853/1986; 3238/1986).
Nel caso in questione, i fideiussori, destinatari del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti maturati in relazione al medesimo contratto di leasing, non hanno proposto opposizione quanto alla validità della fideiussione e la loro qualità di debitori, così da essere divenuto il decreto definitivo sul punto, con conseguente inammissibilità della domanda.
Tanto chiarito, oggetto del presente giudizio è la richiesta di penale, conseguente all'inadempimento del contratto di leasing, per come regolata dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto.
Secondo la detta previsione, la penale va calcolata avuto riguardo alla differenza tra la sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso Euribor in vigore alla data di sottoscrizione del contratto diminuito di 1 punto e quanto conseguito dal concedente disponendo del bene, al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione.
In tema di leasing, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia possa essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale. (Cass. n.
25031 dell'8.10.2019).
La valutazione in merito all'eccessività dell'importo pattuito a titolo di penale, attiene all'equilibrio c.d. economico del contratto: in particolare, è necessario verificare se il pagamento della penale determini in concreto un significativo squilibrio economico
8 tra le posizioni delle parti, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, ciò si verifica nel caso in cui il concedente, mediante l'incameramento della penale nonostante la restituzione del bene, consegua un'utilità superiore rispetto a quella ritraibile dalla corretta esecuzione del contratto.
Secondo la Corte di Cassazione, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto
(Cass. civ. Sez. III, Sent., 17/01/2014, n. 888; n. 25031 dell'08/10/2019; n. 20840 del
21.8.2018). Ciò si verifica nel caso in cui il concedente sia messo in condizione di recuperare la proprietà e la disponibilità del bene concesso in leasing e il valore o il ricavato della vendita sia imputato alla somma dovuta per le rate a scadere.
Analoga previsione è contenuta nella legge 124/2017, pur non applicabile al presente contratto, il cui art. 138 così stabilisce: “In caso di risoluzione del contratto per
l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
9 Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.”
Alla luce dei richiamati principi, va valutata la domanda delle parti resistenti, volte sostanzialmente all'azzeramento della penale di cui all'art. 19, che prevede il pagamento di tutti i canoni successivi attualizzati nella misura indicata, “dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione”, sul presupposto che dai conteggi deriverebbe un proprio maggior credito.
Nella fattispecie odierna, a seguito della riconsegna, il bene è stato rivenduto al TR prezzo di € 900.000,00, alla , già conduttrice del bene in virtù del contratto di locazione stipulato nel 2004 con la che ha continuato ad occuparlo anche CP_5
dopo la risoluzione del contratto di leasing.
Parte ricorrente ha quindi calcolato la penale in € 295.536,37, detraendo dal capitale residuo attualizzato (pari ad € 1.195.534,37) il prezzo di vendita di € 900.000,00.
Parte resistente contesta il conteggio, ritenendo che nel calcolo vada considerato il valore effettivo del bene all'epoca della vendita, che assume superiore al prezzo accettato, e l'importo dell'indennità di abusiva occupazione, dalla risoluzione alla vendita, che la concedente, nel vendere il bene alla stessa occupate, ha rinunciato a richiedere.
Il CTU, con argomentazioni congruamente e logicamente motivate e quindi condivisibili, ha ritenuto che il più probabile valore di mercato attribuibile al bene, alla data di vendita del 12.12.2018, ricada in un intervallo tra un valore minimo di
1.038.000,00 e un valore massimo di € 1.294.400,00, ed ha quindi attribuito al bene un valore medio di € 1.166.000,00.
Il CTU, nella detta valutazione, ha tenuto conto dello stato di occupazione senza titolo dell'immobile, dovendosi peraltro rilevare in merito che, a rendersi acquirente,
è stato lo stesso occupante, evidentemente portatore di un interesse rafforzato
10 all'acquisto, tanto che la vendita è avvenuta praticamente in contemporanea all'ottenuto rilascio (dicembre 2018), secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente al punto 12 del ricorso 702 bis e quindi, presumibilmente, in assenza di tentativi di vendita a terzi, così da doversi confermare il valore medio indicato dal CTU senza altra riduzione.
Nel calcolo della penale dovrà quindi tenersi conto del valore effettivo dell'immobile per come accertato dal CTU, risultando irrilevanti le motivazioni che abbiano determinato la vendita ad un prezzo inferiore.
Parte resistente ritiene altresì che, nel calcolo della penale, andrebbe considerato TR l'indennità di abusiva occupazione dovuta dalla , occupante per il periodo ricompreso tra la risoluzione del contratto di leasing (1.3.2016) sino alla vendita
(12.12.2018). TR In merito va tuttavia rilevato che, dalla documentazione prodotta, emerge come sia entrata nella disponibilità dell'immobile in virtù di un contratto di locazione stipulato con RC in data 9.3.2004, e dunque ancora prima della stipula del contratto di leasing, avvenuta in data 18.3.2004. OP A seguito della cessione del contratto di leasing da RC a (con contratto del 27.12.2010), secondo quanto dedotto dalla stessa resistente, CP_5
TR ha continuato a gestire il rapporto di locazione, riscuotendo i canoni da (per OP imputarli a pagamento del prezzo di cessione da parte di e stipulando nel 2011 un addendum al contratto di locazione per la riduzione del canone.
Emerge quindi, dai documenti richiamati, come la concedente, proprietaria dell'immobile, sia rimasta estranea al rapporto di locazione, che neppure è dedotto le sia stato comunicato ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 20 del contratto.
Ed allora, in ragione della evidenziata estraneità alla locazione della società di leasing, ogni azione, tanto di risoluzione quanto eventualmente volta al pagamento dell'indennità per la protratta occupazione, non poteva che essere rivolta alla utilizzatrice, la quale a sua volta, avrebbe potuto agire verso la conduttrice o la cedente a seconda dei rapporti in essere. CP_5
11 Ed allora, a prescindere dalla previsione contenuta nel contratto di vendita tra IC
TR BA e , neppure opponibile alla odierna società rimasta estranea, ogni azione verso l'occupante non poteva che spettare alla utilizzatrice, tenuta a sua volta al rilascio verso la concedente, così da non potersi tener conto nel calcolo della penale di eventuali somme dovute da terzi.
Al riguardo, occorre evidenziare che il contratto di leasing ha natura sostanzialmente creditizia, laddove la società non svolge attività di acquisto e gestione di beni, bensì acquista beni individuati dallo stesso utilizzatore al fine esclusivo di concederlo in leasing, anticipando la somma occorrente e traendo profitto dall'interesse applicato sul canone comprensivo del prezzo di acquisto e del canone di godimento.
E' in questa logica che va valutato l'interesse all'adempimento.
Ed allora, in applicazione della espressa previsione contrattuale e dei principi sopra richiamati, dalla penale va detratto il valore del bene per come stimato dal CTU, così da garantire che la penale copra il danno connesso all'inadempimento, senza attribuire utilità superiori a quelle che sarebbero derivate dalla regolare esecuzione del contratto.
Detraendo quindi dal capitale residuo attualizzato, per come quantificato dalla ricorrente e non oggetto di contestazione, pari ad € 1.195.534,37, il valore dell'immobile, pari ad € 1.166.000,00 secondo la stima del CTU, residua che l'importo dovuto a titolo di penale è pari ad € 29.534,37, cui aggiungere le ulteriori somme di cui alle tre fatture indicate dalla ricorrente al punto 14 del ricorso, non oggetto di contestazione (pari a € 10.205,8), così emergendo un credito finale della ricorrente di € 39.740,17, oltre interessi di mora nella misura pattuita in contratto, al cui pagamento i resistenti devono essere condannati in solido tra loro
La parziale fondatezza della domanda attrice, in ragione del considerevole divario tra quanto richiesto e il credito accertato, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di 1/3, con condanna dei resistenti al pagamento dei restanti 2/3, per come liquidati in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ.,
12 sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione della misura in cui la domanda è stata accolta (art. 4 comma 2° del DM 55/14), delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
Per la stessa ragione ed in considerazione della necessarietà della CTU per la stima del bene, le relative spese, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Condanna in persona del legale rappresentante, OParte_1
, e in solido tra loro, al CP_2 OParte_3 CP_4
pagamento di € 39.740,17, oltre interessi di mora nella misura pattuita in contratto, in favore di Parte_1
• compensa le spese processuali nella misura di 1/3;
• condanna in persona del legale rappresentante, OParte_1 [...]
, e in solido tra loro, al pagamento dei CP_2 OParte_3 CP_4
restanti 2/3 delle spese processuali che liquida in € 405,00 per spese e €
5.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8524 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 18.11.2024, e vertente
TRA già ) e, per essa, quale Parte_1 Parte_2
mandataria Parte_3
( , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rossano CROCETTA, elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del difensore, per procura rilasciata allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), in persona del legale OParte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.,
), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1
( ), nata a [...] il [...], OParte_3 C.F._2
( , nata a [...] il [...], CP_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Valentina PICCINETTI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione e difesa;
resistenti
Oggetto: TRatto di leasing.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 18.11.2024, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis, quale mandataria di Parte_3 [...]
deduceva: Parte_1
che BA Agrileasing e RC s.r.l. avevano stipulato, in data 18.03.14, il contratto di locazione finanziaria immobiliare n°3031010275, con cui la prima si era impegnata ad acquistare un terreno, scelto dall'utilizzatore ed alle condizioni da quest'ultimo concordate con il proprietario, su cui costruire un immobile ad uso produttivo, a cura e sotto la supervisione dell'utilizzatore ma a spese della concedente;
che , conformemente agli accordi contrattuali e all'unico scopo di Parte_2
concederlo successivamente in locazione finanziaria all'utilizzatore, con atto notarile stipulato in data 18.03.04 aveva acquistato, per un corrispettivo di € 851.000/00 (oltre spese, imposte e tasse) la piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno edificabile sito in Civitanova Marche, loc. S. Maria Apparente, c.da Piane Chienti,
Z.P.I. P3, al N.C.T. di detto Comune al foglio 31, p.lle 762 – 865 – 867 – 870, sup. cat. mq. 5621; che, in data 03.02.2005, le parti avevano sottoscritto il verbale di consegna definitiva e l'immobile era stato accatastato, con entrata in vigore del contratto;
che, con atto del 14.01.11, registrato all'A.d.E. di Ancona il 24.01.11 al n°450,
l'utilizzatore aveva ceduto il contratto e l'utilizzo dell'immobile all'odierna resistente, con accettazione del concedente;
che, in occasione della cessione del contratto e delle successive rinegoziazioni, si erano costituiti fideiussori , ed ognuna CP_2 OParte_3 CP_4
singolarmente e ciascuno per l'intero, sino all'importo massimo di € 1.425.018/00; che, a seguito degli atti integrativi del 10.02.05, 08.03.10 e 23.11.11, le condizioni economiche della locazione erano state definitivamente concordate con l'atto integrativo del 18.07.14 nei seguenti termini: costo di acquisto e costruzione €
1.910.796/80, durata 235 mesi con decorrenza dal 01.01.05, corrispettivo totale di
2 locazione € 2.806.105/54 suddiviso in 235 canoni mensili consecutivi, di cui il primo di € 13.738/42 versato contestualmente al rogito, n°57 canoni di € 13.816/84 cadauno dal 01.02.05 al 31.10.09, n°12 canoni di € 4.767/00 cadauno dal 01.11.09 al 31.10.10,
n°11 canoni di € 13.816/84 cadauno dal 01.11.10 al 30.09.11, n°34 canoni di €
10.900/00 cadauno dal 01.10.11 al 31.07.14, n°120 canoni di € 11.875/15 cadauno dal 01.08.14 al 31.07.24; opzione finale di acquisto € 11.251/43 (importi al netto di i.v.a. ed indicizzati come da allegati al contratto ed alle scritture integrative); che, a causa del mancato versamento dei canoni mensili dall'01.10.15 al 01.02.16,
con raccomandata del 9.2.2016, aveva comunicato Parte_1
all'utilizzatore ed ai fideiussori la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 19 del contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'invio della raccomandata;
che, non avendo l'utilizzatore provveduto alla riconsegna dell'immobile e al pagamento delle somme dovute, era stato introdotto un procedimento monitorio e un ricorso ex art.702 bis c.p.c., il primo, avente ad oggetto i canoni scaduti, definito, a seguito dell'opposizione svolta dai debitori, con sentenza di rigetto dell'opposizione, il secondo con ordinanza di rilascio dell'immobile; che l'istante era rientrata nel possesso dell'immobile nel dicembre 2018, rivendendolo,
con rogito notaio di Roma, in data 12.12.18, per un imponibile di € Per_1
900.000/00; che era stata emessa fattura n° 24580 del 28.12.18 per la penale contrattuale nella misura di € 295.536/37 (comprensiva di € 2/00 di imposta di bollo) secondo il seguente conteggio: capitale residuo attualizzato alla data di rivendita € 1.195.534/37, detratti € 900.000/00 di ricavato dalla rivendita dell'immobile; che i resistenti erano debitori delle ulteriori seguenti somme: fatt. 23043 del 10.12.18 di € 9.299/22 per costi di bonifica dell'immobile, fatt. 20680 del 12.11.18 di € 865/59 per costi di perizie tecniche, fatt. 20346 del 08.11.18 di € 40/99 per contributi consortili;
3 che l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevedeva il decorso degli interessi moratori, sulle somme morose, al tasso di 8 punti oltre Euroribor 3m vigente alle singole inadempienze;
che i resistenti non avevano provveduto al pagamento delle somme dovute.
Concludeva quindi chiedendo: “piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) condannare (c.f. ), corrente in Ancona, OParte_1 P.IVA_2
via I° Maggio n°25/b, in persona dell'amm.re unico e l.r.p.t., a CP_2
( dom.ta in Piagge (61030 – PU) via Cerbara n°57, a C.F._1 CP_3
( dom.ta n Saltara (61030 – PU) via Salvalai n°11 ed a
[...] C.F._4
( dom.ta in Chiaravalle (60033 – AN) via Ancona CP_4 C.F._3
n°23, tutti in solido tra di loro, al pagamento in favore della ricorrente, giuste le motivazioni tutte espresse nella narrativa del presente atto, della complessiva somma di € 305.742/17, oltre ai maturati e maturandi interessi moratori contrattuali calcolati al tasso di 8 punti oltre Euroribor 3m vigente alle singole scadenze e dalle singole scadenze al saldo (in ogni caso, come previsto dall'art.13 cond. contr., nei limiti di cui all'art.644 c.p. ed alla L.108/96, come integrata e modificata dalla L.
106/11). B) In subordine ed in via del tutto eventuale, accertare e dichiarare la minor somma dovuta e condannare per l'effetto i resistenti in solido tra di loro al relativo pagamento in favore della ricorrente, sempre con maggiorazione degli interessi di mora contrattuali al saldo”
Fissata la prima udienza e disposta la notifica nei confronti dei resistenti, si
OP costituivano la società i fideiussori deducendo: CP_4 CP_2 CP_3
che, prima ancora dell'acquisto, aveva concesso l'immobile in affitto a CP_5
OParte_6
OP che, nell'atto di cessione da a era stato pattuito un corrispettivo di CP_5
€ 1.260.000 oltre IVA e previsto che continuasse a riscuotere il canone di CP_5
TR locazione da , così da estinguere il debito derivante dalla cessione;
4 TR che, nel 2011, e avevano pattuito la riduzione del canone di CP_5
locazione da € 160.277,52 a 144.000,00 oltre Iva annui;
TR che, tuttavia, in data 29.7.2015, aveva comunicato a la risoluzione CP_5
dei contratti in essere, smettendo di corrispondere il canone di locazione e così compromettendo l'attività di che era stata dichiarata fallita dal Tribunale CP_5
di Ancona nello stesso anno;
OP che da ciò era conseguita l'impossibilità per la di corrispondere i canoni di leasing;
che era pendente in appello il giudizio avente ad oggetto il decreto ingiuntivo OP ottenuto da per i canoni insoluti, mentre la resistente aveva Parte_2
immediatamente comunicato l'impossibilità di riconsegnare l'immobile in quanto di TR fatto occupato dalla conduttrice;
che il corrispettivo di vendita dell'immobile era inferiore all'effettivo valore e che TR sino alla vendita, non aveva provveduto al rilascio dell'immobile né a versare alcuna indennità di occupazione, tanto che, l'art. 12 del contratto di vendita, prevedeva la rinuncia di a chiederle l'indennità di occupazione dall'1.3.2016 al Pt_1
12.12.2018;
che, dunque, null'altro era dovuto dalle resistenti, tenuto conto del prezzo di vendita, inferiore al valore reale, dell'indennità di occupazione dovuta per 33 mensilità e dei canoni a scadere dalla risoluzione, da detrarre dal dovuto;
che inoltre erano da considerare invalide le pattuizioni contrattuali per la previsione di tassi di interessi superiori al tasso soglia, per indeterminatezza del tasso di leasing e per il richiamo, quale parametro dell'indicizzazione del tasso di leasing, all'Euribor in violazione della legge 287/1990;
che erano altresì da considerare nulle le fideiussioni stipulate in conformità al modello ABI.
5 Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: in via preliminare: disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria e fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito: rigettare la domanda formulata dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto in ogni caso determinando l'importo a debito o credito che risulterà di giustizia sulla base del conteggio da effettuarsi si sensi dell'art. 1, comma 138, L.
124/2017; in via istruttoria: si richiedono le due CTU indicate in narrativa: (i) una tecnica volta alla quantificazione del valore di mercato dell'immobile oggetto di leasing alla data del trasferimento avvenuto in data 12.12.2018, nonché del valore della indennità di occupazione relativa al periodo dall'1.3.2016 al 12.12.2018; (i)
l'altra contabile al fine di verificare le pattuizioni del contratto di leasing e delle successive integrazioni. Con vittoria di spese.”
Disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma;
disposta ed espletata CTU di stima dell'immobile con riferimento all'epoca della vendita, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 6.2.2023.
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Preliminarmente, va evidenziato che, in relazione al contratto oggetto del presente giudizio, si sono svolti ulteriori due giudizi introdotti dalla odierna ricorrente, di cui
OP uno nei confronti della sola società definito con ordinanza del 12.5.2017, che ha dichiarato la risoluzione del contratto e disposto il rilascio dell'immobile; l'altro, nei confronti di tutti gli odierni resistenti, definito in primo grado con sentenza dell'11.9.2019, confermata in appello (cfr. allegato alla comparsa conclusionale), che ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni scaduti.
Nei ridetti giudizi, risultano sollevate le medesime eccezioni di nullità del contratto per usurarietà degli interessi, indeterminatezza del tasso di leasing e la nullità della
6 clausola che indica l'Euribor quale parametro di riferimento per l'indicizzazione, sollevate in questa sede.
Ed allora, le dette questioni non possono essere esaminate in questa sede, incorrendosi altrimenti nella violazione del principio del ne bis in idem. Quanto poi alla dedotta nullità delle fideiussioni, occorre evidenziare come alcuna eccezione risulti sollevata in tal senso dai fideiussori con la proposta opposizione a decreto ingiuntivo così da doversi ritenere definitivo il decreto che accerta la loro qualità di debitori.
Al riguardo, va evidenziato che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (Cassazione n. 5486 del 26.2.2019; n. 3540 dell'11.2.2021; n. 25745 del 30.10.2017)
Significativa la pronuncia n. 31636 del 4.11.2021 secondo cui: “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente),
7 ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile”
Ed allora, l'accertamento contenuto nella pronuncia, estende i suoi effetti non soltanto alla decisione sul bene della vita che fu oggetto della domanda, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto dedotto in giudizio, che siano state necessarie e/o indispensabili per giungere a quella stessa pronunzia
(Cass. 17375/2003; 1682/1991; 6853/1986; 3238/1986).
Nel caso in questione, i fideiussori, destinatari del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti maturati in relazione al medesimo contratto di leasing, non hanno proposto opposizione quanto alla validità della fideiussione e la loro qualità di debitori, così da essere divenuto il decreto definitivo sul punto, con conseguente inammissibilità della domanda.
Tanto chiarito, oggetto del presente giudizio è la richiesta di penale, conseguente all'inadempimento del contratto di leasing, per come regolata dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto.
Secondo la detta previsione, la penale va calcolata avuto riguardo alla differenza tra la sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso Euribor in vigore alla data di sottoscrizione del contratto diminuito di 1 punto e quanto conseguito dal concedente disponendo del bene, al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione.
In tema di leasing, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia possa essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale. (Cass. n.
25031 dell'8.10.2019).
La valutazione in merito all'eccessività dell'importo pattuito a titolo di penale, attiene all'equilibrio c.d. economico del contratto: in particolare, è necessario verificare se il pagamento della penale determini in concreto un significativo squilibrio economico
8 tra le posizioni delle parti, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, ciò si verifica nel caso in cui il concedente, mediante l'incameramento della penale nonostante la restituzione del bene, consegua un'utilità superiore rispetto a quella ritraibile dalla corretta esecuzione del contratto.
Secondo la Corte di Cassazione, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto
(Cass. civ. Sez. III, Sent., 17/01/2014, n. 888; n. 25031 dell'08/10/2019; n. 20840 del
21.8.2018). Ciò si verifica nel caso in cui il concedente sia messo in condizione di recuperare la proprietà e la disponibilità del bene concesso in leasing e il valore o il ricavato della vendita sia imputato alla somma dovuta per le rate a scadere.
Analoga previsione è contenuta nella legge 124/2017, pur non applicabile al presente contratto, il cui art. 138 così stabilisce: “In caso di risoluzione del contratto per
l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
9 Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.”
Alla luce dei richiamati principi, va valutata la domanda delle parti resistenti, volte sostanzialmente all'azzeramento della penale di cui all'art. 19, che prevede il pagamento di tutti i canoni successivi attualizzati nella misura indicata, “dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione”, sul presupposto che dai conteggi deriverebbe un proprio maggior credito.
Nella fattispecie odierna, a seguito della riconsegna, il bene è stato rivenduto al TR prezzo di € 900.000,00, alla , già conduttrice del bene in virtù del contratto di locazione stipulato nel 2004 con la che ha continuato ad occuparlo anche CP_5
dopo la risoluzione del contratto di leasing.
Parte ricorrente ha quindi calcolato la penale in € 295.536,37, detraendo dal capitale residuo attualizzato (pari ad € 1.195.534,37) il prezzo di vendita di € 900.000,00.
Parte resistente contesta il conteggio, ritenendo che nel calcolo vada considerato il valore effettivo del bene all'epoca della vendita, che assume superiore al prezzo accettato, e l'importo dell'indennità di abusiva occupazione, dalla risoluzione alla vendita, che la concedente, nel vendere il bene alla stessa occupate, ha rinunciato a richiedere.
Il CTU, con argomentazioni congruamente e logicamente motivate e quindi condivisibili, ha ritenuto che il più probabile valore di mercato attribuibile al bene, alla data di vendita del 12.12.2018, ricada in un intervallo tra un valore minimo di
1.038.000,00 e un valore massimo di € 1.294.400,00, ed ha quindi attribuito al bene un valore medio di € 1.166.000,00.
Il CTU, nella detta valutazione, ha tenuto conto dello stato di occupazione senza titolo dell'immobile, dovendosi peraltro rilevare in merito che, a rendersi acquirente,
è stato lo stesso occupante, evidentemente portatore di un interesse rafforzato
10 all'acquisto, tanto che la vendita è avvenuta praticamente in contemporanea all'ottenuto rilascio (dicembre 2018), secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente al punto 12 del ricorso 702 bis e quindi, presumibilmente, in assenza di tentativi di vendita a terzi, così da doversi confermare il valore medio indicato dal CTU senza altra riduzione.
Nel calcolo della penale dovrà quindi tenersi conto del valore effettivo dell'immobile per come accertato dal CTU, risultando irrilevanti le motivazioni che abbiano determinato la vendita ad un prezzo inferiore.
Parte resistente ritiene altresì che, nel calcolo della penale, andrebbe considerato TR l'indennità di abusiva occupazione dovuta dalla , occupante per il periodo ricompreso tra la risoluzione del contratto di leasing (1.3.2016) sino alla vendita
(12.12.2018). TR In merito va tuttavia rilevato che, dalla documentazione prodotta, emerge come sia entrata nella disponibilità dell'immobile in virtù di un contratto di locazione stipulato con RC in data 9.3.2004, e dunque ancora prima della stipula del contratto di leasing, avvenuta in data 18.3.2004. OP A seguito della cessione del contratto di leasing da RC a (con contratto del 27.12.2010), secondo quanto dedotto dalla stessa resistente, CP_5
TR ha continuato a gestire il rapporto di locazione, riscuotendo i canoni da (per OP imputarli a pagamento del prezzo di cessione da parte di e stipulando nel 2011 un addendum al contratto di locazione per la riduzione del canone.
Emerge quindi, dai documenti richiamati, come la concedente, proprietaria dell'immobile, sia rimasta estranea al rapporto di locazione, che neppure è dedotto le sia stato comunicato ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 20 del contratto.
Ed allora, in ragione della evidenziata estraneità alla locazione della società di leasing, ogni azione, tanto di risoluzione quanto eventualmente volta al pagamento dell'indennità per la protratta occupazione, non poteva che essere rivolta alla utilizzatrice, la quale a sua volta, avrebbe potuto agire verso la conduttrice o la cedente a seconda dei rapporti in essere. CP_5
11 Ed allora, a prescindere dalla previsione contenuta nel contratto di vendita tra IC
TR BA e , neppure opponibile alla odierna società rimasta estranea, ogni azione verso l'occupante non poteva che spettare alla utilizzatrice, tenuta a sua volta al rilascio verso la concedente, così da non potersi tener conto nel calcolo della penale di eventuali somme dovute da terzi.
Al riguardo, occorre evidenziare che il contratto di leasing ha natura sostanzialmente creditizia, laddove la società non svolge attività di acquisto e gestione di beni, bensì acquista beni individuati dallo stesso utilizzatore al fine esclusivo di concederlo in leasing, anticipando la somma occorrente e traendo profitto dall'interesse applicato sul canone comprensivo del prezzo di acquisto e del canone di godimento.
E' in questa logica che va valutato l'interesse all'adempimento.
Ed allora, in applicazione della espressa previsione contrattuale e dei principi sopra richiamati, dalla penale va detratto il valore del bene per come stimato dal CTU, così da garantire che la penale copra il danno connesso all'inadempimento, senza attribuire utilità superiori a quelle che sarebbero derivate dalla regolare esecuzione del contratto.
Detraendo quindi dal capitale residuo attualizzato, per come quantificato dalla ricorrente e non oggetto di contestazione, pari ad € 1.195.534,37, il valore dell'immobile, pari ad € 1.166.000,00 secondo la stima del CTU, residua che l'importo dovuto a titolo di penale è pari ad € 29.534,37, cui aggiungere le ulteriori somme di cui alle tre fatture indicate dalla ricorrente al punto 14 del ricorso, non oggetto di contestazione (pari a € 10.205,8), così emergendo un credito finale della ricorrente di € 39.740,17, oltre interessi di mora nella misura pattuita in contratto, al cui pagamento i resistenti devono essere condannati in solido tra loro
La parziale fondatezza della domanda attrice, in ragione del considerevole divario tra quanto richiesto e il credito accertato, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di 1/3, con condanna dei resistenti al pagamento dei restanti 2/3, per come liquidati in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ.,
12 sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione della misura in cui la domanda è stata accolta (art. 4 comma 2° del DM 55/14), delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
Per la stessa ragione ed in considerazione della necessarietà della CTU per la stima del bene, le relative spese, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Condanna in persona del legale rappresentante, OParte_1
, e in solido tra loro, al CP_2 OParte_3 CP_4
pagamento di € 39.740,17, oltre interessi di mora nella misura pattuita in contratto, in favore di Parte_1
• compensa le spese processuali nella misura di 1/3;
• condanna in persona del legale rappresentante, OParte_1 [...]
, e in solido tra loro, al pagamento dei CP_2 OParte_3 CP_4
restanti 2/3 delle spese processuali che liquida in € 405,00 per spese e €
5.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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