Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06480/2025REG.PROV.COLL.
N. 04592/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4592 del 2022, proposto da
Romeo Immobiliare s.r.l, quale successore a titolo particolare di Romeo Alberghi s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano e Renato Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 7772/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito l’avvocato Raffaele Ferola; viste, altresì, le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al Tar Campania la società Romeo Alberghi s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato:
- la nota p.e.c. in data 25 gennaio 2018, con cui il Comune di Napoli ha comunicato l’inefficacia della SCIA n. 598/2017, ordinandole altresì di non provvedere ai lavori previsti;
- la richiesta in data 15.09.2017 di conformare la documentazione a corredo della SCIA con la presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004.
Con successivi motivi aggiunti essa ha poi censurato il provvedimento, ignoti numero e data, con cui il Comune di Napoli ha ritenuto privi di titoli edilizi i lavori di manutenzione ordinaria in corso nell’immobile per cui è causa.
1.1. In punto di fatto la società ha esposto di essere proprietaria di un immobile di realizzazione cinquecentesca sito in Napoli, posto all’angolo tra due tratti del Vicoletto del Leone, al civico n. 7, censito al Catasto Fabbricati alla sez. POR, foglio 2, particella 309, oggetto di specifico vincolo apposto con D.M. n. 24 del 21.3.2002.
Considerato lo stato fatiscente in cui versava il detto immobile, sia il Comune di Napoli che il locale Comando dei Vigili del Fuoco avevano emanato disposizioni volte alla messa in sicurezza e al consolidamento statico dell’edificio.
Gli interventi eseguiti per il consolidamento erano stati oggetto di approvazione della competente RI (intervenuta con provvedimento prot. 17772 del 16.10.2010) e da questa vigilati in corso d’opera.
Il provvedimento da ultimo citato faceva peraltro espressamente salva la necessità di un ulteriore atto di approvazione per l’esecuzione di interventi sul terrazzo di copertura; tale ulteriore provvedimento veniva richiesto dalla società con istanza in data 16.2.2016 e concesso dalla RI con nota 20.6.2016 prot. 14579.
1.2. In data 7.8.2017, la società presentava in via telematica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA n. 598/2017; successivamente, in data 15.9.2017, essa riceveva l’invito a conformare la documentazione a corredo della medesima con la presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004. L’inizio dei lavori veniva subordinato al rilascio di detta autorizzazione.
La società, pur ritenendo il vincolo paesaggistico insussistente, presentava istanza per il rilascio della menzionata autorizzazione paesaggistica.
1.3. Nelle more di tali attività amministrative, con nota p.e.c. in data 25 gennaio 2018 la Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Sportello Unico edilizia privata, Municipalità 2° del Comune di Napoli, comunicava alla società l’inefficacia della SCIA n. 598/2017 e ordinava di non porre in essere i previsti lavori.
1.4. Avverso quest’ultimo provvedimento la società ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, articolando i seguenti motivi di gravame: I. Violazione dell’art. 2, co. 7, e 19, co. 6 bis, l. 241/1990; II. Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, sviamento; III. Violazione dell’art. 142 d. lgs. n. 42/2004 in relazione al P.R.G. della Città di Napoli del 1972. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Falso presupposto; IV. Violazione dell’art. 58 delle N.T.A. della variante generale di P.R.G. del 2004; V. Violazione dell’art. 125 N.T.A. del PRG. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata motivazione, falso presupposto, contraddittorietà; VI. Eccesso di potere per errore sul presupposto, difetto di istruttoria e motivazione; VII. Violazione dell’art. 3 del regolamento edilizio del Comune di Napoli. Eccesso di potere per errore sul presupposto, difetto di istruttoria e motivazione. Violazione della tabella allegata al d.lgs. 25.11.2016 n. 522; VIII. Violazione dell’art. 56 N.T.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
1.5. Successivamente, la società ha proposto motivi aggiunti volti all’impugnativa del provvedimento, ignoti numero e data, con cui il Comune di Napoli ha ritenuto privi di titoli edilizio i lavori di manutenzione ordinaria in corso nell’immobile per cui è causa, deducendo la violazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 222/2016 e dell’elenco allegato al D.M. Trasporti 2.03.2018, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione per errore sul presupposto, travisamento dei fatti.
1.6. Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati con ricorso originario e successivi motivi aggiunti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.7. Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, rispetto ai quali ha altresì dedotto l’inammissibilità del gravame.
1.8. Con sentenza n. 7772/21 il TAR Campania ha rigettato il ricorso principale, dichiarando l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
1.9. Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, riproponendo nei confronti degli atti impugnati con ricorso originario i motivi di gravame già articolati in primo grado e disattesi dal giudice di prime cure.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.10. Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.11. All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Premette anzitutto il Collegio che il presente appello è stato proposto unicamente con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato il ricorso principale.
Viceversa, l’appellante non ha censurato il capo di sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sicché su tale capo di sentenza deve ritenersi formato il giudicato.
3. Tanto premesso, l’appello, nei limiti devoluti al Collegio, è infondato.
4. Con il primo motivo di gravame (con il quale la società ha reiterato il primo e terzo motivo di ricorso introduttivo), l’appellante deduce che, non essendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, la SCIA doveva ritenersi completa già in data 7.8.2017, data di presentazione della stessa, con la conseguenza che l’inibitoria impugnata (emessa in data 25.1.2018) sarebbe tardiva, ex art. 19 3° comma l. n. 241/90.
La censura è infondata.
5. Emerge dalla documentazione in atti che sull’immobile insiste il vincolo di cui al D.M. 24.03.2002 (vincolo monumentale). Inoltre, l’immobile è ubicato in area soggetta a vincoli paesaggistici e archeologici, come confermato con nota 16.11.2020 dalla stessa RI, la quale ha rilasciato il parere favorevole solo successivamente su richiesta di controparte.
Pertanto, come correttamente argomentato dal TAR partenopeo, il fatto che la RI si sia espressa nel merito dimostra, a posteriori , l’esistenza del vincolo, posto che altrimenti essa si sarebbe dichiarata incompetente.
6. Tali circostanze sono contestate dall’appellante, la quale adduce a sostegno della tesi dell’insussistenza del vincolo alcune sentenze del TAR Campania, e segnatamente le pronunce nn. 4920/16, 5009/16 e 5248/16.
Nondimeno, tali pronunce sono state riformate dal Consiglio di Stato con sent. n. 6681/22, sicché nessun argomento utile può inferirsi da esse.
Se ne deduce che la SCIA era incompleta, mancando il parere della locale RI. Ciò comporta il mancato decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio (art. 19 comma 3 l. n. 241/90), e dunque, la tempestività dell’impugnato provvedimento inibitorio.
7. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
8. Con il secondo motivo di gravame (con il quale la società ha reiterato il quarto motivo di ricorso introduttivo) la società censura la sentenza impugnata, nella parte concernente la presunta mancanza del parere della RI archeologica. Ad avviso dell’appellante, vi sarebbe violazione dell’art. 58 NTA del PRG, atteso che “ … le opere oggetto della SCIA concernono esclusivamente la sistemazione del terrazzo di copertura e la copertura del vano scale, senza investire in alcun modo i livelli inferiori nei quali la norma di piano ritiene possibile il rinvenimento di preesistenze archeologiche e, quindi, la necessità del previo parere ” (atto di appello, p. 9).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, atteso che, come emerge dalla stessa relazione tecnica di parte appellante, le opere consistono nel recupero e la rifunzionalizzazione dell’intera superficie coperta (di 317,00 mq circa), cosicché è evidente la necessaria applicazione dell’art. 58, che impone il parere soprintendentizio in tutti i casi di interventi concernenti “ le aree di pertinenza, i cantinati, i livelli di piano terra e il primo piano ”.
Peraltro, il predetto parere è stato rilasciato successivamente (e in quanto avente contenuto positivo, non è stato impugnato dall’appellante), per cui la relativa doglianza, prima ancora che infondata nel merito, deve ritenersi priva di attuale interesse.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
9. Con il terzo motivo di appello (con il quale la società ha reiterato il quinto motivo di ricorso introduttivo), l’appellante lamenta la violazione dell’art. 125 NTA, per presunta errata qualificazione dell’intervento in termini di “ recupero e ripristino filologico ”, nel mentre le opere in progetto si sostanziano in ordinari lavori di restauro e risanamento conservativo.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, essendo fondato su una lettura distorta dell’atto impugnato, posto che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, il riferimento all’art. 125 NTA è stato operato dall’Amministrazione solo ad excludendum (“ all’epoca, non risulta rilasciato alcun legittimo piano di recupero, ripristino filologico ”), e giammai per ricondurre a tale prescrizione tecnica le opere in progetto.
10. Con il quarto motivo di appello (con il quale la società ha reiterato il sesto e ottavo motivo di ricorso introduttivo), l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, che avrebbe omesso “ di esaminare la perizia depositata dalla ricorrente, che comprova come sin da epoca antecedente il 1942 l’immobile avesse destinazione commerciale (botteghe al piano terra) e residenziale (abitazioni ai piani superiori) ” (atto di appello, p. 9).
Il motivo è inammissibile per genericità, essendo la relativa censura rimasta al rango di mera asserzione di principio, non essendo supportata da alcun elemento di prova.
Ad abundantiam , la tavola delle specificazioni del PRG classifica l’immobile come sede da destinare a spazi pubblici, ex dogana, la qual cosa implica l’assoggettamento alle prescrizioni vincolistiche di cui all’art. 56 NTA.
Ne consegue l’infondatezza – e prima ancora, l’inammissibilità per genericità – della relativa censura di parte appellante, la quale va conseguentemente disattesa.
11. Con il quinto motivo di appello (con il quale la società ha reiterato il settimo motivo di ricorso introduttivo), l’appellante reitera l’assunto secondo il quale gli interventi in esame, non comportando alcun incremento volumetrico, non sarebbero soggetti al previo rilascio del permesso di costruire.
Il motivo è infondato.
12. Si legge nell’atto impugnato che l’intervento in progetto “ prevede l'inserimento di nuovi elementi costitutivi quali:
7.1. la copertura del vano scala con struttura in acciaio e vetri;
7.2. la copertura piana prevista con struttura in acciaio e vetri, a forma di pentagono irregolare, posta ad un'altezza di circa m 7,60, costituente copertura di spazio scoperto (di circa 50 mq) poggia, per tre dei suoi cinque lati, su muratura perimetrale (due lati facenti parte del perimetro della struttura, il terzo lato costituito da parte della muratura perimetrale dell'edificio attiguo). Tale struttura, così come prevista, determina una nuova volumetria;
7.3 la mezza volta con struttura in acciaio e vetri, avente altezza media di circa m 4,00, costituisce copertura di spazio scoperto di forma trapezoidale (di circa 20 mq) ed è posta in continuità alla struttura descritta al punto 7.2. determinando un incremento volumetrico di quest'ultima. L'inserimento di nuovi elementi costitutivi descritti ai punti 7.1., 7.2. e 7.3, oltre a comportare la chiusura di spazi scoperti con incremento dei volumi esistenti, modificano anche la sagoma esistente dell'immobile sottoposto a vincolo di cui al d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, Parte II e Parte III e pertanto l'intervento segnalato non è assoggettabile alla procedura di cui al n. 7 della tabella allegata al d. lgs. 25 novembre 2016 n. 222, ovvero a semplice SCIA ”.
13. All’evidenza, gli interventi in progetto determinano incremento volumetrico della struttura originaria. Pertanto, trattandosi di intervento di ristrutturazione “pesante”, era necessario il previo rilascio del permesso di costruire, e non invece la SCIA a tal fine utilizzata dall’appellante.
14. La sussistenza di incrementi volumetrici è confermata, a posteriori, dalla stessa appellante, la quale ha affermato che: “ la copertura piana a forma di pentagono irregolare, di cui al punto 7.2, confina per una parte con un corpo di fabbrica abusivo che sarà oggetto di demolizione; pertanto, essa risulterà aperta su due lati non determinando in tal modo incremento volumetrico ” (atto di appello, p. 10).
In sostanza, l’appellante riconduce l’assenza di incremento volumetrico ad un evento futuro e incerto (la futura demolizione), con ciò confermando che, all’epoca della SCIA, quantomeno gli interventi di cui al punto 7.2. (la copertura piana a forma di pentagono irregolare) determinavano un incremento volumetrico, rendendo così necessario il previo rilascio del permesso di costruire.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae, anche sotto tale aspetto, alle dedotte censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
15. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Napoli, liquidate in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO