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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/08/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25.2.2025 N. 2673/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 2673/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 620/2023 emesso dal
Tribunale di Mantova il 3.6.2023 promosso da
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
-Attore opponente-
-contumace-
Contro
(C.F.: con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Micucci
PEC: Email_1
-Convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
******
FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
I.
1. Con atto di citazione notificato in data 14.07.2023 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2023 notificato il giorno
05.06.2023, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Mantova adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del pagina 1 di 5 Tribunale di Mantova per i motivi meglio spiegati nel presente atto in favore di quello di Verona o Padova luogo di esecuzione delle opere per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1275/2023 R.G.;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1275/2023 R.G. per essere la società opponente creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 16.247,30 oltre che essere responsabile dei danni arrecati al mezzo agricolo di proprietà della società opponente che verranno meglio quantificati nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, disporre, ad esito del presente giudizio, disporre l'eventuale compensazione dei crediti tra le parti con vittoria di spese di lite.”
I.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 8.11.2023, l'opposta si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, stante il disposto dell'art. 648 c.p.c., voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 686/2022 depositato in Cancelleria il 18/07/2022 e notificato a mezzo pec il 19/07/2022; in via pregiudiziale, accertato e dichiarato che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stato iscritto a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notifica della citazione in opposizione, voglia dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e, per l'effetto, rigettare l'eccezione d'incompetenza ex adverso formulata;
in via principale, voglia rigettare tutte le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 620/2023 del
03/06/2023 e notificato a mezzo pec il 06/06/2023; in via principale di merito, accertato e dichiarato che la Società Controparte_1
C.F.: ha effettuato in favore di le
[...] P.IVA_2 Parte_1 lavorazioni meglio descritte nella ft. 34 del 17/11/2021, accertato e dichiarato che l'odierna attrice opponente non ha effettuato i pagamenti di cui alla succitata fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, voglia il Tribunale adito condannare on sede legale in Sermide e EL (MN) Controparte_2
Via argine Po n. 139 (c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore P.IVA_1 della C.F.: , Parte_2 P.IVA_2 con sede a AN DA (FE) in Via Madonna Boschi n° 54, in persona del legale rappresentante Dr.
(c.f.: ), a pagare la somma di € 28.136,25 con interessi ex CP_1 CodiceFiscale_1 art. 1284 co. 4 c.c. dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente siccome infondata in fatto e diritto. pagina 2 di 5 I.
3. All'udienza di comparizione parti, il giudice dichiarava la contumacia dell'attore opponente, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 25.2.2025 con termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per deposito di comparse conclusionali e fino a quindici giorni prima per eventuali repliche.
I.
4. Parte opposta precisava le conclusioni nei termini seguenti:
“in via pregiudiziale, accertato e dichiarato che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stato iscritto a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notifica della citazione in opposizione, voglia dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e, per l'effetto, rigettare l'eccezione d'incompetenza ex adverso formulata;
in via principale, voglia rigettare tutte le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 620/2023 del
03/06/2023 reso nel procedimento civile rubricato al n. 1275/2023 R.G. del Tribunale di Mantova e notificato a mezzo pec il 06/06/2023; in via principale di merito, accertato e dichiarato che la Società
[...]
C.F.: ha effettuato in favore Controparte_1 P.IVA_2 di le lavorazioni meglio descritte nella ft. 34 del 17/11/2021, accertato e Parte_1 dichiarato che l'odierna attrice opponente non ha effettuato i pagamenti di cui alla succitata fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, voglia il Tribunale adito condannare on Controparte_2 sede legale in Sermide e EL (MN) Via argine Po n. 139 (c.f.: ) in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore a pagare in favore della Parte_2
C.F.: con sede a AN DA (FE) in Via Madonna
[...] P.IVA_2
Boschi n° 54, in persona del legale rappresentante Dr. (c.f.: CP_1 C.F._1
), a pagare la somma di € 28.136,25 con interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla messa in mora
[...] all'effettivo soddisfo;
in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente siccome infondata in fatto e diritto.
Vinte in ogni caso le spese di lite”.
I.
5. All'esito della predetta udienza, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
******
II. Ragioni della decisione pagina 3 di 5 L'opposizione proposta da è improcedibile, con la conseguenza che il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c., per le ragioni di seguito esposte.
*****
II.
1. Occorre preliminarmente prendere atto che, dopo aver provveduto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 14.07.2023, parte opponente non ha iscritto la causa nel termine perentorio di 10 giorni fissato dall'art. 647 c.p.c., come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Ruolo Generale affari contenziosi civili in data 28/07/2023
(doc.
3 - opposta).
II.
2. Come noto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata costituzione dell'opponente, a cui va equiparata la tardiva costituzione, comporta l'improcedibilità dell'opposizione (Cass. SS.UU. 19246/2010
Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963,
3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956).
II.
3. L'improcedibilità dell'opposizione ha come conseguenza la definitività e l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
II.
4. Nel caso di specie, pertanto, attesa la mancata costituzione dell'opponente, il decreto ingiuntivo sopra indicato deve essere definitivamente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
*****
III. Conclusioni
III.
1. L'opposizione proposta da parte ricorrente deve essere respinta in quanto improcedibile per i motivi illustrati.
III.
2. Sono da ritenersi assorbite le altre questioni, compresa la decisione circa l'eccezione di parte attrice concernente la compensazione della somma ingiunta con il presunto controcredito risarcitorio per asseriti danni cagionati dall'opposta alla società opponente nel corso dell'esecuzione del contratto, posto che l'opponente stessa, sul punto, non ha svolto domande riconvenzionali in senso tecnico, bensì solo eccezioni volte a paralizzare l'azione monitoria e a ottenere la revoca del decreto. Sicché tali eccezioni sono destinate ad essere travolte e disattese nel merito per effetto della dichiarata improcedibilità dell'opposizione e dalla conseguente integrale conferma del decreto stesso.
pagina 4 di 5 III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e del carattere documentale dell'istruzione.
*****
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara improcedibile l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 620/2023 emesso dal Tribunale di Mantova in data 3.6.2023; conferma il suddetto decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore della convenuta opposta in complessivi euro 3.550,00, oltre a rimborso spese, spese generali, IVA e
CPA, se dovute come per legge;
Mantova 4.8.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 2673/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 620/2023 emesso dal
Tribunale di Mantova il 3.6.2023 promosso da
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
-Attore opponente-
-contumace-
Contro
(C.F.: con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Micucci
PEC: Email_1
-Convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
******
FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
I.
1. Con atto di citazione notificato in data 14.07.2023 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2023 notificato il giorno
05.06.2023, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Mantova adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del pagina 1 di 5 Tribunale di Mantova per i motivi meglio spiegati nel presente atto in favore di quello di Verona o Padova luogo di esecuzione delle opere per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1275/2023 R.G.;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1275/2023 R.G. per essere la società opponente creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 16.247,30 oltre che essere responsabile dei danni arrecati al mezzo agricolo di proprietà della società opponente che verranno meglio quantificati nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, disporre, ad esito del presente giudizio, disporre l'eventuale compensazione dei crediti tra le parti con vittoria di spese di lite.”
I.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 8.11.2023, l'opposta si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, stante il disposto dell'art. 648 c.p.c., voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 686/2022 depositato in Cancelleria il 18/07/2022 e notificato a mezzo pec il 19/07/2022; in via pregiudiziale, accertato e dichiarato che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stato iscritto a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notifica della citazione in opposizione, voglia dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e, per l'effetto, rigettare l'eccezione d'incompetenza ex adverso formulata;
in via principale, voglia rigettare tutte le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 620/2023 del
03/06/2023 e notificato a mezzo pec il 06/06/2023; in via principale di merito, accertato e dichiarato che la Società Controparte_1
C.F.: ha effettuato in favore di le
[...] P.IVA_2 Parte_1 lavorazioni meglio descritte nella ft. 34 del 17/11/2021, accertato e dichiarato che l'odierna attrice opponente non ha effettuato i pagamenti di cui alla succitata fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, voglia il Tribunale adito condannare on sede legale in Sermide e EL (MN) Controparte_2
Via argine Po n. 139 (c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore P.IVA_1 della C.F.: , Parte_2 P.IVA_2 con sede a AN DA (FE) in Via Madonna Boschi n° 54, in persona del legale rappresentante Dr.
(c.f.: ), a pagare la somma di € 28.136,25 con interessi ex CP_1 CodiceFiscale_1 art. 1284 co. 4 c.c. dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente siccome infondata in fatto e diritto. pagina 2 di 5 I.
3. All'udienza di comparizione parti, il giudice dichiarava la contumacia dell'attore opponente, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 25.2.2025 con termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per deposito di comparse conclusionali e fino a quindici giorni prima per eventuali repliche.
I.
4. Parte opposta precisava le conclusioni nei termini seguenti:
“in via pregiudiziale, accertato e dichiarato che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stato iscritto a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notifica della citazione in opposizione, voglia dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e, per l'effetto, rigettare l'eccezione d'incompetenza ex adverso formulata;
in via principale, voglia rigettare tutte le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 620/2023 del
03/06/2023 reso nel procedimento civile rubricato al n. 1275/2023 R.G. del Tribunale di Mantova e notificato a mezzo pec il 06/06/2023; in via principale di merito, accertato e dichiarato che la Società
[...]
C.F.: ha effettuato in favore Controparte_1 P.IVA_2 di le lavorazioni meglio descritte nella ft. 34 del 17/11/2021, accertato e Parte_1 dichiarato che l'odierna attrice opponente non ha effettuato i pagamenti di cui alla succitata fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, voglia il Tribunale adito condannare on Controparte_2 sede legale in Sermide e EL (MN) Via argine Po n. 139 (c.f.: ) in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore a pagare in favore della Parte_2
C.F.: con sede a AN DA (FE) in Via Madonna
[...] P.IVA_2
Boschi n° 54, in persona del legale rappresentante Dr. (c.f.: CP_1 C.F._1
), a pagare la somma di € 28.136,25 con interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla messa in mora
[...] all'effettivo soddisfo;
in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente siccome infondata in fatto e diritto.
Vinte in ogni caso le spese di lite”.
I.
5. All'esito della predetta udienza, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
******
II. Ragioni della decisione pagina 3 di 5 L'opposizione proposta da è improcedibile, con la conseguenza che il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c., per le ragioni di seguito esposte.
*****
II.
1. Occorre preliminarmente prendere atto che, dopo aver provveduto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 14.07.2023, parte opponente non ha iscritto la causa nel termine perentorio di 10 giorni fissato dall'art. 647 c.p.c., come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Ruolo Generale affari contenziosi civili in data 28/07/2023
(doc.
3 - opposta).
II.
2. Come noto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata costituzione dell'opponente, a cui va equiparata la tardiva costituzione, comporta l'improcedibilità dell'opposizione (Cass. SS.UU. 19246/2010
Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963,
3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956).
II.
3. L'improcedibilità dell'opposizione ha come conseguenza la definitività e l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
II.
4. Nel caso di specie, pertanto, attesa la mancata costituzione dell'opponente, il decreto ingiuntivo sopra indicato deve essere definitivamente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
*****
III. Conclusioni
III.
1. L'opposizione proposta da parte ricorrente deve essere respinta in quanto improcedibile per i motivi illustrati.
III.
2. Sono da ritenersi assorbite le altre questioni, compresa la decisione circa l'eccezione di parte attrice concernente la compensazione della somma ingiunta con il presunto controcredito risarcitorio per asseriti danni cagionati dall'opposta alla società opponente nel corso dell'esecuzione del contratto, posto che l'opponente stessa, sul punto, non ha svolto domande riconvenzionali in senso tecnico, bensì solo eccezioni volte a paralizzare l'azione monitoria e a ottenere la revoca del decreto. Sicché tali eccezioni sono destinate ad essere travolte e disattese nel merito per effetto della dichiarata improcedibilità dell'opposizione e dalla conseguente integrale conferma del decreto stesso.
pagina 4 di 5 III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e del carattere documentale dell'istruzione.
*****
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara improcedibile l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 620/2023 emesso dal Tribunale di Mantova in data 3.6.2023; conferma il suddetto decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore della convenuta opposta in complessivi euro 3.550,00, oltre a rimborso spese, spese generali, IVA e
CPA, se dovute come per legge;
Mantova 4.8.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 5 di 5