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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENOVESI CINZIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONTAGNANI ELEONORA e dell'avv. BOCCACCI FEDERICA
( ) VIA G. MARRADI 14 57100 LIVORNO;
C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a RO IM (LI) in data Per 10/09/2011 con il signor la nascita del figlio il 27/08/2020, Controparte_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione della violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. e allegando le condizioni CP_1 economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 19.3.2024
e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 [...] per sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al CP_1 marito. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“[…] 1)autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Per disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con
1 collocamento prevalente presso la madre, residente in [...]; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore. Il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita dell'asilo/scuola e nei periodi non scolastici dalle ore 15,30 con un pernottamento durante la settimana. Le parti lavorano in base a turni pertanto non è possibile stabilire dei giorni fissi. Compatibilmente con gli orari lavorativi il padre terrà con sé il figlio, inoltre, tutta la giornata del sabato o della domenica con il relativo pernottamento. Il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose. Il sig. potrà, inoltre, tenere il figlio CP_1 una settimana durante le vacanze estive con preavviso all'altro genitore entro il mese di maggio. Per i primi due anni questa settimana, durante le vacanze estive, sarà Per suddivisa, stante la tenera età di in due momenti distinti di tre giorni consecutivi alla volta;
3) disporre l'assegnazione della casa familiare posta in Livorno, Via G.
Chiarini n. 4 con i relativi arredi alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio Pt_1 Per minore 4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di euro 1.000,00=, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat oltre al
50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, mensa, gite, corredo scolastico di inizio anno) e sportive che si renderanno necessarie per il figlio. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di venti giorni non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro dieci giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi dieci giorni;
5)l'assegno unico spettante sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
6)disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di CP_1 ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al suo mantenimento stante la Pt_1 disparità reddituale esistente tra le parti la somma di euro 600,00= da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
7)le spese straordinarie (interventi, cure particolari prescritte dal veterinario) che si dovessero rendere necessarie per gli animali domestici che resteranno nella casa familiare saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
2 Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della lenta disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] rigettata la domanda di addebito dispiegata dalla controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto […]
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Per disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
prevedere che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione
e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno di loro la eserciterà separatamente nei periodi di rispettiva presenza del minore con il solo genitore. 3) Il padre corrisponderà alla a titolo di contribuzione nel Pt_1 Per mantenimento del figlio minore l'importo di euro 350, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, entro il 5 di ogni mese. Il padre parteciperà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate e precisate dalle linee guida del CNF, mediche, scolastiche ludiche (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, tasse di iscrizione scolastica, mensa, gite di più di un giorno, corredo scolastico inizio anno, libri etc… elenco esemplificativo non tassativo), previamente concordate e documentate. La dovrà comunicare in anticipo, almeno sette Pt_1 giorni prima, al resistente a mezzo messaggio whatsapp e/o a mezzo e-mail le spese Per straordinarie ritenute necessarie per il figlio cui il nell'arco di sette CP_1 giorni risponderà sempre per iscritto il proprio assenso e/o dissenso. 4) Il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: nel periodo invernale/scolastico per due pernotti a settimana (anche non consecutivi) da intendersi dall'uscita dell'asilo sino al mattino seguente a seconda dei turni lavorativi del padre, che si impegnerà a comunicare alla sig.ra almeno entro la fine del mese precedente, oltre ad un Pt_1 week end alternato (da intendersi due giorni ed un pernotto, dall'uscita dall'asilo (se venerdì), o dalla mattina al risveglio del minore, sino alle ore 14 del giorno successivo
(con possibilità di estendere la permanenza sino allora di cena), da programmare in base ai turni del padre. In ogni caso, prevedere la permanenza del minore con il padre, anche per due pomeriggi alla settimana da intendersi dall'uscita dell'asilo sino al dopo cena, ed inoltre, due mattine a settimane per il tempo necessario alla presa in carico del minore e l'accompagnamento all'asilo. Nel periodo estivo: due pernotti a settimana
(estendibili anche a tre) dalle ore 14 alle ore 14 del giorno successivo e 3 mattine/pomeriggi con pranzo/cena. Il calendario per le festività civili e religiose seguirà il regime dell'alternanza. Sarà concesso a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con il figlio una settimana consecutiva nel periodo invernale, e fino a due, anche non consecutive, nel periodo estivo. Le parte si impegnano a comunicarsi i periodi di vacanza da trascorre con il minore entro il 5 settembre di ogni anno per
3 quelle invernali ed il 5 di maggio per quelle estive. dell'alternanza. 5) L'assegno Unico erogato dall verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
6) CP_2 nessuna contribuzione a titolo di mantenimento dovrà essere corrisposta dal CP_1 alla svolgendo la stessa attività lavorativa ed essendo la medesima Pt_1 economicamente indipendente.”.
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, veniva concordato un calendario di frequentazione padre/figlio e un contributo al mantenimento a carico del signor in favore del minore. Le parti CP_1 chiedevano provvedersi in via provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. come da accordi raggiunti con rinvio della causa al fine della verifica di possibilità transattiva. Disposti successivi rinvii su istanza delle parti, all'udienza in data
8.1.2025, i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e Pt_1
depositato in PCT sottoscritto dagli stessi e concludevano CP_1 congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indiate nel verbale di causa.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di RO IM (LI) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
RO IM (LI) il giorno 10/09/2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 49, parte 2, serie C;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
4 Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1. Le parti nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali prevedono come condizione necessaria che il sig. si obblighi a CP_1 trasferire a titolo gratuito alla sig.ra la quale dichiara di Parte_1 accettare, il suo 50% della proprietà della casa familiare posta in Livorno, Via
Giuseppe Chiarini n. 4 al piano terra rialzato, così identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Livorno: foglio n. 94, particella n. 644, subalterno 3, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 5, rendita catastale Euro 542,28= con accollo del relativo mutuo da parte della e garanzia della famiglia di Pt_1 quest'ultima.
Tale atto avverrà con successivo atto notarile da effettuarsi entro 60 gg dal passaggio in giudicato della sentenza. La sig.ra dovrà farsi carico per Pt_1 intero della rata dal 27.12.2024 e a suo carico saranno le spese notarili e di estinzione del mutuo. Le parti chiederanno relativamente al trasferimento dell'immobile sopra indicato i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti
(esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa- vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del
21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/02/14 paragrafo 9).
2. Al sig farà carico un contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Per minore di € 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat oltre al 60% delle spese straordinarie secondo CNF.
L'assegno unico spettante sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1 Per 3.Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...]. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore.
Quanto al diritto di visita Entrambi i genitori lavorano su turni. Il sig ha una turnazione pressoché fissa che ruota su 9 giorni. La sig.ra CP_1
a invece una turnazione variabile di settimana in settimana. Pt_1
I genitori pertanto dovranno necessariamente comunicare tra di loro le diverse variazioni di orario lavorativo tenendo reciprocamente di conto gli impegni di lavoro. Dritto di Visita .1* settimana: due pomeriggi dalle ore 15:00 con pernotto, di cui uno il venerdì e l'altro da determinarsi sulla base dei turni Per lavorativi delle parti;
all'esito del pernotto nel giorno da concordarsi resterà col padre altresì durante la mattina e fino all'ora di pranzo;
oltre un
5 altro pomeriggio dalle 15:00 alle 21:00 con cena. (Nel caso in cui il sig. sia impegnato causa lavoro il venerdì, il figlio pernotterà dal padre il CP_1 sabato o la domenica) 2* settimana: un pomeriggio dalle 15:00 con pernotto e mattina successiva con pranzo e fine settimana dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina;
e così di seguito.
Quando sarà ripresa la scuola, dopo il pernotto il signor porterà il CP_1 bambino a scuola. (Nel caso in cui il sig. sia impegnato causa lavoro, CP_1 il figlio starà con il padre dalle ore 15,00 del venerdì alla domenica mattina fino a dopo pranzo con i relativi pernotti).
4. la sig.ra rinuncia a richiedere le somme pregresse ed alle ulteriori Pt_1 somme future relative alle detrazioni fiscali.
5. Le utenze sono poste a carico della sig.ra dal momento in cui è stata Pt_1 disposta l'assegnazione della casa familiare. Per
6.Il sig. si impegna a trascorrere il tempo con senza la presenza CP_1 della sua attuale compagna fino al settembre 2026.
7. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse in modo alternato, così ugualmente i giorni 31/12, 01/01, 06/01 (a puro fine esemplificativo ma non esaustivo 24/12 e 25/12 fino alle 16,30 con un genitore;
dal suddetto orario fino al 27/12 alle ore 10 con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro e viceversa l'anno successivo). Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose Ciascun genitore, durante il periodo estivo, potrà tenere con sé il minore due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno.
8. Le spese straordinarie per gli animali domestici attualmente presenti nella casa familiare saranno ripartite al 50% tra la sig.ra d il sig Pt_1 CP_1
9.La sig.ra inuncia alla domanda di addebito. Pt_1
10.Spese interamente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 10.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENOVESI CINZIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONTAGNANI ELEONORA e dell'avv. BOCCACCI FEDERICA
( ) VIA G. MARRADI 14 57100 LIVORNO;
C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a RO IM (LI) in data Per 10/09/2011 con il signor la nascita del figlio il 27/08/2020, Controparte_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione della violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. e allegando le condizioni CP_1 economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 19.3.2024
e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 [...] per sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al CP_1 marito. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“[…] 1)autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Per disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con
1 collocamento prevalente presso la madre, residente in [...]; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore. Il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita dell'asilo/scuola e nei periodi non scolastici dalle ore 15,30 con un pernottamento durante la settimana. Le parti lavorano in base a turni pertanto non è possibile stabilire dei giorni fissi. Compatibilmente con gli orari lavorativi il padre terrà con sé il figlio, inoltre, tutta la giornata del sabato o della domenica con il relativo pernottamento. Il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose. Il sig. potrà, inoltre, tenere il figlio CP_1 una settimana durante le vacanze estive con preavviso all'altro genitore entro il mese di maggio. Per i primi due anni questa settimana, durante le vacanze estive, sarà Per suddivisa, stante la tenera età di in due momenti distinti di tre giorni consecutivi alla volta;
3) disporre l'assegnazione della casa familiare posta in Livorno, Via G.
Chiarini n. 4 con i relativi arredi alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio Pt_1 Per minore 4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di euro 1.000,00=, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat oltre al
50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, mensa, gite, corredo scolastico di inizio anno) e sportive che si renderanno necessarie per il figlio. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di venti giorni non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro dieci giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi dieci giorni;
5)l'assegno unico spettante sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
6)disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di CP_1 ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al suo mantenimento stante la Pt_1 disparità reddituale esistente tra le parti la somma di euro 600,00= da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
7)le spese straordinarie (interventi, cure particolari prescritte dal veterinario) che si dovessero rendere necessarie per gli animali domestici che resteranno nella casa familiare saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
2 Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della lenta disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] rigettata la domanda di addebito dispiegata dalla controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto […]
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Per disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
prevedere che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione
e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno di loro la eserciterà separatamente nei periodi di rispettiva presenza del minore con il solo genitore. 3) Il padre corrisponderà alla a titolo di contribuzione nel Pt_1 Per mantenimento del figlio minore l'importo di euro 350, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, entro il 5 di ogni mese. Il padre parteciperà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate e precisate dalle linee guida del CNF, mediche, scolastiche ludiche (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, tasse di iscrizione scolastica, mensa, gite di più di un giorno, corredo scolastico inizio anno, libri etc… elenco esemplificativo non tassativo), previamente concordate e documentate. La dovrà comunicare in anticipo, almeno sette Pt_1 giorni prima, al resistente a mezzo messaggio whatsapp e/o a mezzo e-mail le spese Per straordinarie ritenute necessarie per il figlio cui il nell'arco di sette CP_1 giorni risponderà sempre per iscritto il proprio assenso e/o dissenso. 4) Il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: nel periodo invernale/scolastico per due pernotti a settimana (anche non consecutivi) da intendersi dall'uscita dell'asilo sino al mattino seguente a seconda dei turni lavorativi del padre, che si impegnerà a comunicare alla sig.ra almeno entro la fine del mese precedente, oltre ad un Pt_1 week end alternato (da intendersi due giorni ed un pernotto, dall'uscita dall'asilo (se venerdì), o dalla mattina al risveglio del minore, sino alle ore 14 del giorno successivo
(con possibilità di estendere la permanenza sino allora di cena), da programmare in base ai turni del padre. In ogni caso, prevedere la permanenza del minore con il padre, anche per due pomeriggi alla settimana da intendersi dall'uscita dell'asilo sino al dopo cena, ed inoltre, due mattine a settimane per il tempo necessario alla presa in carico del minore e l'accompagnamento all'asilo. Nel periodo estivo: due pernotti a settimana
(estendibili anche a tre) dalle ore 14 alle ore 14 del giorno successivo e 3 mattine/pomeriggi con pranzo/cena. Il calendario per le festività civili e religiose seguirà il regime dell'alternanza. Sarà concesso a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con il figlio una settimana consecutiva nel periodo invernale, e fino a due, anche non consecutive, nel periodo estivo. Le parte si impegnano a comunicarsi i periodi di vacanza da trascorre con il minore entro il 5 settembre di ogni anno per
3 quelle invernali ed il 5 di maggio per quelle estive. dell'alternanza. 5) L'assegno Unico erogato dall verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
6) CP_2 nessuna contribuzione a titolo di mantenimento dovrà essere corrisposta dal CP_1 alla svolgendo la stessa attività lavorativa ed essendo la medesima Pt_1 economicamente indipendente.”.
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, veniva concordato un calendario di frequentazione padre/figlio e un contributo al mantenimento a carico del signor in favore del minore. Le parti CP_1 chiedevano provvedersi in via provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. come da accordi raggiunti con rinvio della causa al fine della verifica di possibilità transattiva. Disposti successivi rinvii su istanza delle parti, all'udienza in data
8.1.2025, i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e Pt_1
depositato in PCT sottoscritto dagli stessi e concludevano CP_1 congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indiate nel verbale di causa.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di RO IM (LI) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
RO IM (LI) il giorno 10/09/2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 49, parte 2, serie C;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
4 Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1. Le parti nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali prevedono come condizione necessaria che il sig. si obblighi a CP_1 trasferire a titolo gratuito alla sig.ra la quale dichiara di Parte_1 accettare, il suo 50% della proprietà della casa familiare posta in Livorno, Via
Giuseppe Chiarini n. 4 al piano terra rialzato, così identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Livorno: foglio n. 94, particella n. 644, subalterno 3, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 5, rendita catastale Euro 542,28= con accollo del relativo mutuo da parte della e garanzia della famiglia di Pt_1 quest'ultima.
Tale atto avverrà con successivo atto notarile da effettuarsi entro 60 gg dal passaggio in giudicato della sentenza. La sig.ra dovrà farsi carico per Pt_1 intero della rata dal 27.12.2024 e a suo carico saranno le spese notarili e di estinzione del mutuo. Le parti chiederanno relativamente al trasferimento dell'immobile sopra indicato i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti
(esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa- vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del
21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/02/14 paragrafo 9).
2. Al sig farà carico un contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Per minore di € 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat oltre al 60% delle spese straordinarie secondo CNF.
L'assegno unico spettante sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1 Per 3.Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...]. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore.
Quanto al diritto di visita Entrambi i genitori lavorano su turni. Il sig ha una turnazione pressoché fissa che ruota su 9 giorni. La sig.ra CP_1
a invece una turnazione variabile di settimana in settimana. Pt_1
I genitori pertanto dovranno necessariamente comunicare tra di loro le diverse variazioni di orario lavorativo tenendo reciprocamente di conto gli impegni di lavoro. Dritto di Visita .1* settimana: due pomeriggi dalle ore 15:00 con pernotto, di cui uno il venerdì e l'altro da determinarsi sulla base dei turni Per lavorativi delle parti;
all'esito del pernotto nel giorno da concordarsi resterà col padre altresì durante la mattina e fino all'ora di pranzo;
oltre un
5 altro pomeriggio dalle 15:00 alle 21:00 con cena. (Nel caso in cui il sig. sia impegnato causa lavoro il venerdì, il figlio pernotterà dal padre il CP_1 sabato o la domenica) 2* settimana: un pomeriggio dalle 15:00 con pernotto e mattina successiva con pranzo e fine settimana dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina;
e così di seguito.
Quando sarà ripresa la scuola, dopo il pernotto il signor porterà il CP_1 bambino a scuola. (Nel caso in cui il sig. sia impegnato causa lavoro, CP_1 il figlio starà con il padre dalle ore 15,00 del venerdì alla domenica mattina fino a dopo pranzo con i relativi pernotti).
4. la sig.ra rinuncia a richiedere le somme pregresse ed alle ulteriori Pt_1 somme future relative alle detrazioni fiscali.
5. Le utenze sono poste a carico della sig.ra dal momento in cui è stata Pt_1 disposta l'assegnazione della casa familiare. Per
6.Il sig. si impegna a trascorrere il tempo con senza la presenza CP_1 della sua attuale compagna fino al settembre 2026.
7. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse in modo alternato, così ugualmente i giorni 31/12, 01/01, 06/01 (a puro fine esemplificativo ma non esaustivo 24/12 e 25/12 fino alle 16,30 con un genitore;
dal suddetto orario fino al 27/12 alle ore 10 con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro e viceversa l'anno successivo). Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose Ciascun genitore, durante il periodo estivo, potrà tenere con sé il minore due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno.
8. Le spese straordinarie per gli animali domestici attualmente presenti nella casa familiare saranno ripartite al 50% tra la sig.ra d il sig Pt_1 CP_1
9.La sig.ra inuncia alla domanda di addebito. Pt_1
10.Spese interamente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 10.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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