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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4125/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4125/2020 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Parte_1
Responsabile della Riscossione, quale mandataria del Parte_2
concessionaria per il , con sede legale in Trento, via Adrano
[...] Parte_3
Olivetti n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore A. Raciti, sito in
, via Pola n. 15, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Pt_3
Appellante
Contro
, nato a [...] [...] (cf. ; Controparte_1 Pt_3 CodiceFiscale_1
Appellato contumace
e contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , P.zza Parte_3 Pt_3
Duomo, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Macrì, in virtù della procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari Legali in , via Umberto n. 151 Pt_3
(CT); Appellato
------------
pagina 1 di 7 Conclusioni
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2873/2019 RG, resa in data 31 dicembre 2019, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione Controparte_1
avverso la comunicazione n. 2019038289620000114404 del 12 aprile 2019, sì come elevata
Parte da – Concessionario per Riscossione coattiva della Entrate Parte_6
per il pagamento della sanzione amministrativa di cui ai processi verbali di
[...]
contravvenzione al CdS nn. 5482110 e 5496041.
Il Giudice, riconoscendo, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione esperita, ha ritenuto, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione del credito, stante la decorrenza del termine quinquennale, sì come ex lege disposto, tra la data della notifica degli atti sanzionatori, nella specie del 19 agosto 2013, e quella relativa alla notifica dell'avviso opposto, perfezionatasi, invece, il 12 aprile 2019.
In più, con riferimento all'ingiunzione di pagamento cui l'avviso è riferito, il Giudice ha rilevato la nullità della notifica, data la ritenuta impossibilità, agli atti, di determinare chi abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento e, ad ogni modo, la mancanza di prova in ordine alla raccomandata integrativa, ivi necessaria in quanto trattasi, nella fattispecie, di notifica non effettuata a mani proprie del destinatario. Le spese processuali sono state compensate.
Avverso la detta sentenza, con citazione ritualmente notificata, ha formulato appello
. Parte_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta avverso la comunicazione di pagamento, all'uopo denunciando la mancata impugnazione degli atti presupposti, e, particolarmente, dei processi verbali di contravvenzione, oltreché della successiva ingiunzione di pagamento n.
20170382638750000853252.
pagina 2 di 7 Con il secondo motivo di gravame, ha dipoi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, assumendo, al riguardo, che il GDP avrebbe omesso di considerare l'avvenuta interruzione dei termini di legge, stante la notifica dell'ingiunzione di pagamento ivi sottesa, siccome regolarmente perfezionatasi in data 3 luglio 2018.
Radicatosi il contradittorio, si è costituito in giudizio il , il quale ha Parte_3 aderito all'esperita impugnazione, all'uopo sostenendo la legittimità del credito portato dall'avviso di pagamento, perciò opposto, e, indi, anche dei verbali di contravvenzione, ad esso presupposti.
seppur ritualmente citato, non ha curato di Controparte_1
costituirsi.
La causa, dopo essere stata rimessa sul ruolo per acquisire la prova della notificazione dell'appello alla parte privata, è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 10 luglio 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, Controparte_1
se pur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
La controversia si inquadra nella disciplina delle impugnazioni delle cartelle esattoriali o delle ingiunzioni di pagamento per inesistenza o omessa validità del titolo presupposto.
si duole, all'uopo, dell'omessa statuizione del GdP quanto Parte_1 all'inammissibilità dell'esperita opposizione, all'uopo sostenendo la tardività dell'incoata azione, in guisa da qualificarla come opposizione di cui all'art. 7 del Dlgs. 2011 n. 150, il quale stabilisce, in effetti, il termine di 30 giorni a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale di accertamento.
La doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.
Nella giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifico che l'opposizione di cui alla legge 689/81 è rimedio praticabile ai fini della contestazione dell'esistenza o della validità del pagina 3 di 7 titolo, ovvero del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, mentre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è il rimedio da praticare ai fini della contestazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da , in considerazione dell'avvenuta notifica dei verbali Controparte_1
di contestazione nn. 5496041 e 5482119, quali atti presupposti, e proprio alla stregua del principio secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni al CdS, va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. qualora, come in questo caso, la parte faccia valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali, per l'appunto, la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata quanto alla statuita prescrizione del credito opposto, al riguardo assumendo l'intervenuta interruzione del termine legale di cinque anni, stante l'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. …853252, sì come sottesa alla comunicazione impugnata, oltreché riferita ai verbali di contravvenzione all'uopo dedotti.
Nella specie, contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 giudice di prime cure ha ritenuto, non solo che l'atto in concreto opposto, cioè la comunicazione di pagamento, potesse essere impugnato in via autonoma, ma, altresì, che la pregressa notifica a mezzo del servizio postale, relativa all'ingiunzione di pagamento sottesa, difettasse, ai fini del suo perfezionamento, della produzione della raccomandata informativa, ivi necessaria in quanto avvenuta non a mani proprie del destinatario.
Tale motivo di appello è fondato nella seconda delle due enunciazioni.
Per quanto riguarda, invero, la questione afferente all'autonoma impugnabilità della comunicazione impugnata, vi è che, potendosi essa ben qualificare nei termini di un avviso bonario di pagamento - cioè un atto mediante il quale l'amministrazione formula l'invito, per l'appunto, al pagamento “bonario” prima di procedere al recupero coattivo delle somme dovute - la giurisprudenza di legittimità ritiene che, qualora la stessa abbia ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a contravvenzioni al codice della strada – come nel caso a mano – questa sia, per vero, non autonomamente impugnabile solo se atta a contestare i vizi formali propri, dovendosi, a contrario, ritenere impugnabile, anche in via pagina 4 di 7 autonoma, se tale contestazione si estenda, in funzione c.d. recuperatoria, alla validità degli atti ad essa prodromici (Cass. 2021 n. 20919).
Nella fattispecie, dagli atti, si ricava che deduce che la detta CP_2
comunicazione costituisce il primo atto con il quale egli è venuto a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, e, particolarmente, ora dei processi verbali di accertamento della violazione, ora dell'ingiunzione di pagamento all'uopo prodotta da controparte;
assume, dipoi, la prescrizione del diritto di credito vantato, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo.
Ne consegue, pertanto, che la natura delle contestazioni mosse avverso l'atto opposto consente a questo Tribunale di prospettare l'azione ivi incoata quale opposizione all'esecuzione, indi ritenendo la dedotta comunicazione, nella specie, autonomamente impugnabile.
Venendo, tuttavia, al merito della seconda enunciazione, lamenta, come Parte_1 detto, il disconoscimento, quanto all'assunta prescrizione del credito, della notifica della pregressa ingiunzione di pagamento, sì come perfezionatasi, a mezzo posta, in data 3 luglio
2018, cioè entro i cinque anni dalla notifica dei verbali di contravvenzione (avvenuta, in effetti, il 19 agosto 2013).
E' a discutersi, in questa sede, della necessità, ritenuta tale in primo grado, circa la produzione in giudizio, ai fini della prova, anche della raccomandata informativa, trattandosi di notifica non effettuata a mani proprie del destinatario.
A tal riguardo, devesi rilevare, in primo luogo, che è principio generale affermato dalla
Corte di Cassazione quello per cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, foss'anche eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.
600/73, mediante consegna a persona diversa dal destinatario, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente,
pagina 5 di 7 addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine (Cass. civile n. 2377/2022).
In secondo luogo, più nello specifico, devesi poi evidenziare che, qualora la notifica sia eseguita (come in questo caso) ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR 600/73, cioè mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è comunque necessario l'invio della raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass.
2019 n. 10037 – Cass. 2018 n. 28872).
Sulla base di tali principi, si ritiene bastevole quanto documentalmente provato nell'avviso di ricevimento versato in atti, cioè l'annotazione, da parte dell'agente postale, della data di spedizione della comunicazione dell'avvenuta notifica, oltreché del numero della raccomandata.
D'altronde, la circostanza che trattasi di notifica a mani, precisamente di consegna del plico a familiare convivente (qui qualificato come moglie), consente di ritenere, quandanche si reputasse di approdare ad orientamento contrario, che, sì considerando la mancata produzione della raccomandata quale vizio di nullità, essa risulterebbe, in ogni caso, sanata per raggiungimento dello scopo.
La generale applicabilità delle norme sul processo civile comporta, invero,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo previsto all'art. 156
c.p.c., il quale può ritenersi operante ogniqualvolta si reputi raggiunta un'adeguata prova del fatto che, nonostante l'esistenza del vizio, il destinatario abbia conseguito la conoscenza dell'esistenza dell'atto notificato.
Ebbene, tra le norme sulla notificazione è certamente applicabile l'art. 139 c.p.c., dal quale si ricava pacificamente il principio secondo cui la consegna dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa dà, per ciò stesso, affidamento che il destinatario venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova contraria da parte del destinatario stesso.
Alla luce di tali considerazioni, non rinvenendosi, agli atti, alcuna prova, da parte del
, circa l'inesistenza del rapporto comportante la qualità suindicata né, tanto meno, del CP_1
carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, si ritiene, pertanto, la validità della notificazione de quo e, per tal via, fondato il dedotto motivo di gravame.
pagina 6 di 7 Non resta, alla stregua della validità della notifica all'uopo dedotta, che statuire, in accoglimento dell'interposto gravame, l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione proposta da
. Controparte_1
Le spese processuali dei entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di
[...]
: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti Controparte_1 parametri: (primo grado: valore della causa sino ad €. 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione / secondo grado: valore della causa sino ad €.
1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4125/2020 RG, così statuisce, in riforma della sentenza 2873/2019 R.G. resa dal Giudice di Pace di Pt_3
in data 31 dicembre 2019: rigetta, in accoglimento dell'interposto gravame, l'opposizione proposta da CP_1
con il ricorso depositato il 2 luglio 2019. Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_3
e del , che si liquidano, per ciascuno, in euro 346,00, per il Parte_1 Parte_3
primo grado e, in euro 462,00, per il secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, quanto alla sola , €. 91,50 per CU e spese di notifica. Parte_1
Così deciso in Catania, il 15 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4125/2020 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Parte_1
Responsabile della Riscossione, quale mandataria del Parte_2
concessionaria per il , con sede legale in Trento, via Adrano
[...] Parte_3
Olivetti n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore A. Raciti, sito in
, via Pola n. 15, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Pt_3
Appellante
Contro
, nato a [...] [...] (cf. ; Controparte_1 Pt_3 CodiceFiscale_1
Appellato contumace
e contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , P.zza Parte_3 Pt_3
Duomo, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Macrì, in virtù della procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari Legali in , via Umberto n. 151 Pt_3
(CT); Appellato
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pagina 1 di 7 Conclusioni
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2873/2019 RG, resa in data 31 dicembre 2019, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione Controparte_1
avverso la comunicazione n. 2019038289620000114404 del 12 aprile 2019, sì come elevata
Parte da – Concessionario per Riscossione coattiva della Entrate Parte_6
per il pagamento della sanzione amministrativa di cui ai processi verbali di
[...]
contravvenzione al CdS nn. 5482110 e 5496041.
Il Giudice, riconoscendo, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione esperita, ha ritenuto, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione del credito, stante la decorrenza del termine quinquennale, sì come ex lege disposto, tra la data della notifica degli atti sanzionatori, nella specie del 19 agosto 2013, e quella relativa alla notifica dell'avviso opposto, perfezionatasi, invece, il 12 aprile 2019.
In più, con riferimento all'ingiunzione di pagamento cui l'avviso è riferito, il Giudice ha rilevato la nullità della notifica, data la ritenuta impossibilità, agli atti, di determinare chi abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento e, ad ogni modo, la mancanza di prova in ordine alla raccomandata integrativa, ivi necessaria in quanto trattasi, nella fattispecie, di notifica non effettuata a mani proprie del destinatario. Le spese processuali sono state compensate.
Avverso la detta sentenza, con citazione ritualmente notificata, ha formulato appello
. Parte_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta avverso la comunicazione di pagamento, all'uopo denunciando la mancata impugnazione degli atti presupposti, e, particolarmente, dei processi verbali di contravvenzione, oltreché della successiva ingiunzione di pagamento n.
20170382638750000853252.
pagina 2 di 7 Con il secondo motivo di gravame, ha dipoi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, assumendo, al riguardo, che il GDP avrebbe omesso di considerare l'avvenuta interruzione dei termini di legge, stante la notifica dell'ingiunzione di pagamento ivi sottesa, siccome regolarmente perfezionatasi in data 3 luglio 2018.
Radicatosi il contradittorio, si è costituito in giudizio il , il quale ha Parte_3 aderito all'esperita impugnazione, all'uopo sostenendo la legittimità del credito portato dall'avviso di pagamento, perciò opposto, e, indi, anche dei verbali di contravvenzione, ad esso presupposti.
seppur ritualmente citato, non ha curato di Controparte_1
costituirsi.
La causa, dopo essere stata rimessa sul ruolo per acquisire la prova della notificazione dell'appello alla parte privata, è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 10 luglio 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, Controparte_1
se pur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
La controversia si inquadra nella disciplina delle impugnazioni delle cartelle esattoriali o delle ingiunzioni di pagamento per inesistenza o omessa validità del titolo presupposto.
si duole, all'uopo, dell'omessa statuizione del GdP quanto Parte_1 all'inammissibilità dell'esperita opposizione, all'uopo sostenendo la tardività dell'incoata azione, in guisa da qualificarla come opposizione di cui all'art. 7 del Dlgs. 2011 n. 150, il quale stabilisce, in effetti, il termine di 30 giorni a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale di accertamento.
La doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.
Nella giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifico che l'opposizione di cui alla legge 689/81 è rimedio praticabile ai fini della contestazione dell'esistenza o della validità del pagina 3 di 7 titolo, ovvero del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, mentre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è il rimedio da praticare ai fini della contestazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da , in considerazione dell'avvenuta notifica dei verbali Controparte_1
di contestazione nn. 5496041 e 5482119, quali atti presupposti, e proprio alla stregua del principio secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni al CdS, va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. qualora, come in questo caso, la parte faccia valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali, per l'appunto, la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata quanto alla statuita prescrizione del credito opposto, al riguardo assumendo l'intervenuta interruzione del termine legale di cinque anni, stante l'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. …853252, sì come sottesa alla comunicazione impugnata, oltreché riferita ai verbali di contravvenzione all'uopo dedotti.
Nella specie, contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 giudice di prime cure ha ritenuto, non solo che l'atto in concreto opposto, cioè la comunicazione di pagamento, potesse essere impugnato in via autonoma, ma, altresì, che la pregressa notifica a mezzo del servizio postale, relativa all'ingiunzione di pagamento sottesa, difettasse, ai fini del suo perfezionamento, della produzione della raccomandata informativa, ivi necessaria in quanto avvenuta non a mani proprie del destinatario.
Tale motivo di appello è fondato nella seconda delle due enunciazioni.
Per quanto riguarda, invero, la questione afferente all'autonoma impugnabilità della comunicazione impugnata, vi è che, potendosi essa ben qualificare nei termini di un avviso bonario di pagamento - cioè un atto mediante il quale l'amministrazione formula l'invito, per l'appunto, al pagamento “bonario” prima di procedere al recupero coattivo delle somme dovute - la giurisprudenza di legittimità ritiene che, qualora la stessa abbia ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a contravvenzioni al codice della strada – come nel caso a mano – questa sia, per vero, non autonomamente impugnabile solo se atta a contestare i vizi formali propri, dovendosi, a contrario, ritenere impugnabile, anche in via pagina 4 di 7 autonoma, se tale contestazione si estenda, in funzione c.d. recuperatoria, alla validità degli atti ad essa prodromici (Cass. 2021 n. 20919).
Nella fattispecie, dagli atti, si ricava che deduce che la detta CP_2
comunicazione costituisce il primo atto con il quale egli è venuto a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, e, particolarmente, ora dei processi verbali di accertamento della violazione, ora dell'ingiunzione di pagamento all'uopo prodotta da controparte;
assume, dipoi, la prescrizione del diritto di credito vantato, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo.
Ne consegue, pertanto, che la natura delle contestazioni mosse avverso l'atto opposto consente a questo Tribunale di prospettare l'azione ivi incoata quale opposizione all'esecuzione, indi ritenendo la dedotta comunicazione, nella specie, autonomamente impugnabile.
Venendo, tuttavia, al merito della seconda enunciazione, lamenta, come Parte_1 detto, il disconoscimento, quanto all'assunta prescrizione del credito, della notifica della pregressa ingiunzione di pagamento, sì come perfezionatasi, a mezzo posta, in data 3 luglio
2018, cioè entro i cinque anni dalla notifica dei verbali di contravvenzione (avvenuta, in effetti, il 19 agosto 2013).
E' a discutersi, in questa sede, della necessità, ritenuta tale in primo grado, circa la produzione in giudizio, ai fini della prova, anche della raccomandata informativa, trattandosi di notifica non effettuata a mani proprie del destinatario.
A tal riguardo, devesi rilevare, in primo luogo, che è principio generale affermato dalla
Corte di Cassazione quello per cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, foss'anche eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.
600/73, mediante consegna a persona diversa dal destinatario, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente,
pagina 5 di 7 addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine (Cass. civile n. 2377/2022).
In secondo luogo, più nello specifico, devesi poi evidenziare che, qualora la notifica sia eseguita (come in questo caso) ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR 600/73, cioè mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è comunque necessario l'invio della raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass.
2019 n. 10037 – Cass. 2018 n. 28872).
Sulla base di tali principi, si ritiene bastevole quanto documentalmente provato nell'avviso di ricevimento versato in atti, cioè l'annotazione, da parte dell'agente postale, della data di spedizione della comunicazione dell'avvenuta notifica, oltreché del numero della raccomandata.
D'altronde, la circostanza che trattasi di notifica a mani, precisamente di consegna del plico a familiare convivente (qui qualificato come moglie), consente di ritenere, quandanche si reputasse di approdare ad orientamento contrario, che, sì considerando la mancata produzione della raccomandata quale vizio di nullità, essa risulterebbe, in ogni caso, sanata per raggiungimento dello scopo.
La generale applicabilità delle norme sul processo civile comporta, invero,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo previsto all'art. 156
c.p.c., il quale può ritenersi operante ogniqualvolta si reputi raggiunta un'adeguata prova del fatto che, nonostante l'esistenza del vizio, il destinatario abbia conseguito la conoscenza dell'esistenza dell'atto notificato.
Ebbene, tra le norme sulla notificazione è certamente applicabile l'art. 139 c.p.c., dal quale si ricava pacificamente il principio secondo cui la consegna dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa dà, per ciò stesso, affidamento che il destinatario venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova contraria da parte del destinatario stesso.
Alla luce di tali considerazioni, non rinvenendosi, agli atti, alcuna prova, da parte del
, circa l'inesistenza del rapporto comportante la qualità suindicata né, tanto meno, del CP_1
carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, si ritiene, pertanto, la validità della notificazione de quo e, per tal via, fondato il dedotto motivo di gravame.
pagina 6 di 7 Non resta, alla stregua della validità della notifica all'uopo dedotta, che statuire, in accoglimento dell'interposto gravame, l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione proposta da
. Controparte_1
Le spese processuali dei entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di
[...]
: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti Controparte_1 parametri: (primo grado: valore della causa sino ad €. 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione / secondo grado: valore della causa sino ad €.
1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4125/2020 RG, così statuisce, in riforma della sentenza 2873/2019 R.G. resa dal Giudice di Pace di Pt_3
in data 31 dicembre 2019: rigetta, in accoglimento dell'interposto gravame, l'opposizione proposta da CP_1
con il ricorso depositato il 2 luglio 2019. Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_3
e del , che si liquidano, per ciascuno, in euro 346,00, per il Parte_1 Parte_3
primo grado e, in euro 462,00, per il secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, quanto alla sola , €. 91,50 per CU e spese di notifica. Parte_1
Così deciso in Catania, il 15 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7