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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 673/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
5/8/1980 ed ivi residente in [...] e , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(FM), Località Tenna n. 14/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14/06/2003 avevano contratto matrimonio in DO (FM), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2003, Numero 5, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, scegliendo quale regime patrimoniale quello della comunione legale dei beni, poi mutata in separazione legale dei beni con successivo atto notarile del 30/10/2008;
- dal matrimonio sono nate due figlie: , nata a [...] il Persona_1
2/4/2005, C.F. , e , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
24/06/2011, C.F. , entrambe residenti con il padre a C.F._4
TE (FM), Località Tenna n. 14/A;
- che i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., dichiarano che la rispettiva disponibilità reddituale e patrimoniale è la seguente:
• : retribuzione da lavoro dipendente come impiegata presso la Parte_1
società Costruzione Monterotti Giacomo C. S.n.c., con sede in DO (FM),
Via Molino n. 1, con stipendio mensile di € 1.600,00 circa;
proprietà dell'immobile di residenza sito in DO (FM), Via Angelo Biondi n. 32, e dell'immobile sito in Fermo, Lido San Tommaso, Via Carlo Casalegno n. 4; proprietà del veicolo KIA CEED targato FT174VN;
• : retribuzione da lavoro dipendente come impiegato presso la Parte_2
società SIGMA S.p.A., con sede in Monterubbiano (FM), Località Rubbianello,
Via dell'Industria n. 19, con stipendio mensile di € 2.000,00 circa;
nuda proprietà dell'immobile sito in TE (FM), Località Tenna n. 14/A; proprietà del veicolo targato FS256VC; come risulta, altresì, CP_1
dalle rispettive dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio che si depositano;
- l'abitazione coniugale è di proprietà del Sig. ; Parte_2 - l'unione dei coniugi, nata sotto i migliori auspici, ha incontrato nel tempo difficoltà che, nonostante il loro responsabile impegno, non è stato possibile superare, di talché i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
- con sentenza n. 854/2023 del 18/12/2023, pubblicata in pari data e passata in giudicato, proc. n. 1408/2023 R.G.V.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del medesimo giudizio;
- sono trascorsi oltre 17 mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente di questo Tribunale (avvenuta in data 13/12/2023), senza mai esservi stata riconciliazione, sicché la comunione materiale e spirituale tra essi coniugi
è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) l'appartamento sito in TE (FM), Località Tenna n. 14/A, già casa coniugale, è e rimarrà di proprietà del Sig. e verrà ad esso assegnato in Parte_2
via definitiva, che continuerà ad abitarvi insieme alle due figlie e Pt_3 Per_1
quando le stesse non saranno con la madre, la quale ha lasciato la casa coniugale e provveduto a portare con sé i propri effetti personali in occasione della separazione, stabilendo la propria residenza in DO (FM), Via Angelo Biondi n. 32;
2) la figlia minorenne , nata a [...] il [...], manterrà Parte_3
la residenza presso l'abitazione coniugale e verrà affidata in maniera condivisa ex
Legge n. 54/2006 ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitarne la responsabilità genitoriale, mentre la figlia maggiorenne , nata a Persona_1
GN (PG) il 02.04.2005, che pure manterrà la residenza presso la casa coniugale, sarà libera di decidere con quale genitore stare in maniera prevalente;
entrambi i genitori si impegnano ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ambo le figlie, per far sì che le stesse possano ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) le frequentazioni tra la figlia minore ed entrambi i genitori Parte_3
avverranno - sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa e secondo i propri impegni lavorativi dei genitori - secondo le regole dell'alternanza settimanale e nei seguenti termini: a) durante l'anno scolastico, dalla domenica pomeriggio al mercoledì sera sarà con il padre, con cui pernotterà per tre notti, per poi stare con la madre dal mercoledì notte alla domenica pomeriggio successivi, con cui pernotterà per quattro notti, e via dicendo per tutte le altre settimane;
b) durante l'estate, oltre a quanto detto al punto a), entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia minorenne per 15 giorni consecutivi, comunicandosi reciprocamente e preventivamente i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie, la minora trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre con un genitore e con l'altro il giorno del primo dell'anno, l'epifania ad anni alterni, con la possibilità per entrambi i genitori, ad anni alterni, di trascorrere fino a 7 giorni consecutivi con la figlia, da comunicarsi reciprocamente e preventivamente entro il 10 dicembre di ogni anno;
d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedì dell'Angelo, con la possibilità per entrambi i genitori, ad anni alterni, di trascorrere tutte le festività pasquali in modo continuativo con la figlia, da comunicarsi reciprocamente e preventivamente entro 20 giorni prima delle vacanze;
e) durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiarle insieme;
f) i genitori, comunque, dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, le date di partenza e ritorno;
4) la partecipazione di uno o di entrambi i genitori alle visite mediche specialistiche, ai colloqui con gli insegnanti e alle gite scolastiche sarà decisa, di volta in volta, previo accordo e sempre compatibilmente con le loro esigenze lavorative;
5) ambo i coniugi hanno piena autonomia patrimoniale e rinunciano, quindi, reciprocamente, ad ogni forma di mantenimento per sé stessi e per ambo le figlie;
6) il mantenimento ordinario della figlia minorenne e di quella maggiorenne Pt_3
sarà al 100% a carico di ciascun genitore nel periodo in cui saranno con essi, Per_1
che si assume sarà più o meno identico anche per la maggiorenne;
7) le spese straordinarie delle figlie - così come descritte e distinte nel protocollo d'intesa raggiunto tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno - saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le modalità ed alle condizioni previste dal medesimo protocollo per ciascuna tipologia di spesa straordinaria, fintanto che le figlie continueranno a convivere con i genitori e non saranno economicamente autosufficienti. A tal proposito ciascun genitore dovrà richiedere o mettere a disposizione dell'altro tempestivamente i documenti fiscali (fatture e/o ricevute) intestati alle figlie e relativi all'impegno di spesa sostenuto o da sostenere;
8) dal punto di vista fiscale, le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
9) l'assegno unico verrà percepito direttamente dalla Sig.ra e le Parte_1
detrazioni fiscali saranno percepite al 50% da ambo i genitori;
10) sarà obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura e di concedersi reciproco consenso all'iscrizione della figlia minorenne sui rispettivi passaporti ed alle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità della minore valida anche per l'espatrio;
11) i ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto sono stati definiti integralmente tutti i rapporti economici in essere tra di loro e di non avere, pertanto, reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo, causa o ragione diverse da quelle di cui al presente atto;
12) i coniugi ribadiscono formalmente, ad ogni effetto, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dichiarano fin d'ora di non opporsi ad un eventuale espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 15/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli delle figlie.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 14/06/2003 ad DO, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2003 al N. 5 Parte II Serie A Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DO (FM) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 26/9/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 673/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
5/8/1980 ed ivi residente in [...] e , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(FM), Località Tenna n. 14/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14/06/2003 avevano contratto matrimonio in DO (FM), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2003, Numero 5, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, scegliendo quale regime patrimoniale quello della comunione legale dei beni, poi mutata in separazione legale dei beni con successivo atto notarile del 30/10/2008;
- dal matrimonio sono nate due figlie: , nata a [...] il Persona_1
2/4/2005, C.F. , e , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
24/06/2011, C.F. , entrambe residenti con il padre a C.F._4
TE (FM), Località Tenna n. 14/A;
- che i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., dichiarano che la rispettiva disponibilità reddituale e patrimoniale è la seguente:
• : retribuzione da lavoro dipendente come impiegata presso la Parte_1
società Costruzione Monterotti Giacomo C. S.n.c., con sede in DO (FM),
Via Molino n. 1, con stipendio mensile di € 1.600,00 circa;
proprietà dell'immobile di residenza sito in DO (FM), Via Angelo Biondi n. 32, e dell'immobile sito in Fermo, Lido San Tommaso, Via Carlo Casalegno n. 4; proprietà del veicolo KIA CEED targato FT174VN;
• : retribuzione da lavoro dipendente come impiegato presso la Parte_2
società SIGMA S.p.A., con sede in Monterubbiano (FM), Località Rubbianello,
Via dell'Industria n. 19, con stipendio mensile di € 2.000,00 circa;
nuda proprietà dell'immobile sito in TE (FM), Località Tenna n. 14/A; proprietà del veicolo targato FS256VC; come risulta, altresì, CP_1
dalle rispettive dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio che si depositano;
- l'abitazione coniugale è di proprietà del Sig. ; Parte_2 - l'unione dei coniugi, nata sotto i migliori auspici, ha incontrato nel tempo difficoltà che, nonostante il loro responsabile impegno, non è stato possibile superare, di talché i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
- con sentenza n. 854/2023 del 18/12/2023, pubblicata in pari data e passata in giudicato, proc. n. 1408/2023 R.G.V.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del medesimo giudizio;
- sono trascorsi oltre 17 mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente di questo Tribunale (avvenuta in data 13/12/2023), senza mai esservi stata riconciliazione, sicché la comunione materiale e spirituale tra essi coniugi
è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) l'appartamento sito in TE (FM), Località Tenna n. 14/A, già casa coniugale, è e rimarrà di proprietà del Sig. e verrà ad esso assegnato in Parte_2
via definitiva, che continuerà ad abitarvi insieme alle due figlie e Pt_3 Per_1
quando le stesse non saranno con la madre, la quale ha lasciato la casa coniugale e provveduto a portare con sé i propri effetti personali in occasione della separazione, stabilendo la propria residenza in DO (FM), Via Angelo Biondi n. 32;
2) la figlia minorenne , nata a [...] il [...], manterrà Parte_3
la residenza presso l'abitazione coniugale e verrà affidata in maniera condivisa ex
Legge n. 54/2006 ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitarne la responsabilità genitoriale, mentre la figlia maggiorenne , nata a Persona_1
GN (PG) il 02.04.2005, che pure manterrà la residenza presso la casa coniugale, sarà libera di decidere con quale genitore stare in maniera prevalente;
entrambi i genitori si impegnano ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ambo le figlie, per far sì che le stesse possano ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) le frequentazioni tra la figlia minore ed entrambi i genitori Parte_3
avverranno - sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa e secondo i propri impegni lavorativi dei genitori - secondo le regole dell'alternanza settimanale e nei seguenti termini: a) durante l'anno scolastico, dalla domenica pomeriggio al mercoledì sera sarà con il padre, con cui pernotterà per tre notti, per poi stare con la madre dal mercoledì notte alla domenica pomeriggio successivi, con cui pernotterà per quattro notti, e via dicendo per tutte le altre settimane;
b) durante l'estate, oltre a quanto detto al punto a), entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia minorenne per 15 giorni consecutivi, comunicandosi reciprocamente e preventivamente i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie, la minora trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre con un genitore e con l'altro il giorno del primo dell'anno, l'epifania ad anni alterni, con la possibilità per entrambi i genitori, ad anni alterni, di trascorrere fino a 7 giorni consecutivi con la figlia, da comunicarsi reciprocamente e preventivamente entro il 10 dicembre di ogni anno;
d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedì dell'Angelo, con la possibilità per entrambi i genitori, ad anni alterni, di trascorrere tutte le festività pasquali in modo continuativo con la figlia, da comunicarsi reciprocamente e preventivamente entro 20 giorni prima delle vacanze;
e) durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiarle insieme;
f) i genitori, comunque, dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, le date di partenza e ritorno;
4) la partecipazione di uno o di entrambi i genitori alle visite mediche specialistiche, ai colloqui con gli insegnanti e alle gite scolastiche sarà decisa, di volta in volta, previo accordo e sempre compatibilmente con le loro esigenze lavorative;
5) ambo i coniugi hanno piena autonomia patrimoniale e rinunciano, quindi, reciprocamente, ad ogni forma di mantenimento per sé stessi e per ambo le figlie;
6) il mantenimento ordinario della figlia minorenne e di quella maggiorenne Pt_3
sarà al 100% a carico di ciascun genitore nel periodo in cui saranno con essi, Per_1
che si assume sarà più o meno identico anche per la maggiorenne;
7) le spese straordinarie delle figlie - così come descritte e distinte nel protocollo d'intesa raggiunto tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno - saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le modalità ed alle condizioni previste dal medesimo protocollo per ciascuna tipologia di spesa straordinaria, fintanto che le figlie continueranno a convivere con i genitori e non saranno economicamente autosufficienti. A tal proposito ciascun genitore dovrà richiedere o mettere a disposizione dell'altro tempestivamente i documenti fiscali (fatture e/o ricevute) intestati alle figlie e relativi all'impegno di spesa sostenuto o da sostenere;
8) dal punto di vista fiscale, le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
9) l'assegno unico verrà percepito direttamente dalla Sig.ra e le Parte_1
detrazioni fiscali saranno percepite al 50% da ambo i genitori;
10) sarà obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura e di concedersi reciproco consenso all'iscrizione della figlia minorenne sui rispettivi passaporti ed alle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità della minore valida anche per l'espatrio;
11) i ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto sono stati definiti integralmente tutti i rapporti economici in essere tra di loro e di non avere, pertanto, reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo, causa o ragione diverse da quelle di cui al presente atto;
12) i coniugi ribadiscono formalmente, ad ogni effetto, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dichiarano fin d'ora di non opporsi ad un eventuale espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 15/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli delle figlie.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 14/06/2003 ad DO, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2003 al N. 5 Parte II Serie A Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DO (FM) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 26/9/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi