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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE IP MB
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SF IM
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2025, i procuratori delle parti hanno preso atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno concluso chiedendo che “il Tribunale voglia pronunciare la sentenza sullo status e prendere atto delle condizioni pattuite dalle parti in conformità alla proposta oggi formulata dal giudice ed accolta dalle parti”, che qui si riporta integralmente: “pronuncia della sentenza sullo status;
- La minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, a Persona_1 norma di legge, con collocamento prevalente presso il padre;
- Stante l'età della stessa e la distanza geografica che la separa dalla madre, quest'ultima potrà vederla liberamente secondo le volontà della stessa Per_1
- la madre contribuirà al mantenimento ordinario indiretto della figlia maggiorenne mediante il versamento alla stessa dell'importo di € 250,00 entro il giorno 20 di Per_2 ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione dicembre 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
- la madre contribuirà al mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne mediante il versamento al padre, dell'importo di € 250,00 Per_1 Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione dicembre 2026);
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, parte II, Sez.
Z, atto n. 25, anno 2002).
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 21/12/2006) e (il Per_2 Per_1
15/05/2008).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice di cui sopra si sono riportate le conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto dell'età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, parte II, Sez. Z, atto n.
25, anno 2002), contratto tra , Parte_2 Controparte_1 in data 06/04/2002;
PRENDE ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 17/12/2025 e sopra trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE IP MB
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SF IM
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2025, i procuratori delle parti hanno preso atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno concluso chiedendo che “il Tribunale voglia pronunciare la sentenza sullo status e prendere atto delle condizioni pattuite dalle parti in conformità alla proposta oggi formulata dal giudice ed accolta dalle parti”, che qui si riporta integralmente: “pronuncia della sentenza sullo status;
- La minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, a Persona_1 norma di legge, con collocamento prevalente presso il padre;
- Stante l'età della stessa e la distanza geografica che la separa dalla madre, quest'ultima potrà vederla liberamente secondo le volontà della stessa Per_1
- la madre contribuirà al mantenimento ordinario indiretto della figlia maggiorenne mediante il versamento alla stessa dell'importo di € 250,00 entro il giorno 20 di Per_2 ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione dicembre 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
- la madre contribuirà al mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne mediante il versamento al padre, dell'importo di € 250,00 Per_1 Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione dicembre 2026);
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, parte II, Sez.
Z, atto n. 25, anno 2002).
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 21/12/2006) e (il Per_2 Per_1
15/05/2008).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice di cui sopra si sono riportate le conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto dell'età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, parte II, Sez. Z, atto n.
25, anno 2002), contratto tra , Parte_2 Controparte_1 in data 06/04/2002;
PRENDE ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 17/12/2025 e sopra trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti