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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 53/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SABATINO Parte_1 C.F._1
NC OM
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ET AU
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Artena in data 4.6.1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Artena al n. 16 parte II serie A, anno 1995.
Dall'unione sono nate due figlie, (n. 22.2.2004) e (n. 31.7.2007). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 2202/2016 del
Tribunale di Velletri depositata in data 13.7.2016.
Con ricorso depositato in data 4.1.2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3,
n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, svolgendo altre domande. Si è costituita parte convenuta aderendo alla domanda di divorzio e svolgendo le proprie domande.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. Il Presidente delegato ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per le due figlie, che è stato ridotto a complessivi € 400,00. E' stato quindi disposto il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza di comparizione delle parti, il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ha disposto una integrazione documentale;
successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò posto, il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n. 55/2015, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza della succitata sentenza del Tribunale di Velletri.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tal senso del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. In primo luogo si rileva che entrambe le figlie nel corso del giudizio hanno raggiunto la maggiore età (da ultimo infatti ha compiuto 18 anni in data 31.7.2025). Conseguentemente, nulla deve Per_2 essere disposto in ordine al loro affidamento, collocazione e diritto di visita paterno.
Le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno quindi ad oggetto unicamente il mantenimento delle figlie e l'assegno divorzile chiesto dalla resistente. Orbene, è pacifico e incontestato che , divenuta da poco maggiorenne, non sia ancora Per_2 economicamente autosufficiente.
Quanto ad il ricorrente asserisce nei propri scritti difensivi che la stessa abbia lavorato sia nel Per_1
2023 che nel 2024 al Parco Giochi di Valmontone Outlet, senza produrre documentazione a supporto.
La ricorrente, la quale contesta le deduzioni avversarie, ha invero documentato come oggi Per_1 ventunenne, abbia intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell'Ateneo di Roma Tre (cfr. allegato 4 alle note dell'8.2.2025).
Ritiene il Collegio che, considerata l'età e il percorso di studi intrapreso, la stessa non possa essere considerata economicamente autosufficiente.
Quanto all'importo del mantenimento, giova ricordare che nessun rilievo ha la situazione economico- patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in parola si fondano sulla situazione del figlio, e non già sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. civ., 25.09.2017, n.
22314).
Ritiene il Collegio che debba trovare conferma l'ordinanza presidenziale, con la previsione di un assegno di mantenimento per le figlie pari a complessivi € 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
4. L'ulteriore domanda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere assegno divorzile, ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 (“con la CP_1 sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Si tratta, com'è noto, di un istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, quest'ultimo previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri” (art. 16, comma 1, c.c.); - in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287).
In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico- patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In definitiva, si tratta di valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, sussistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (id est il criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tutto ciò premesso, deve essere osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio è emerso che:
- il ricorrente è oggi (dal 2018) dipendente della società Controparte_2 come conducente di bus e ha dichiarato di percepire € 1.350 circa al mese (dalle ultime
[...] buste paga in atti relative all'anno 2022 risulta uno stipendio netto variabile fra € 1.600,00 ed
€ 1.800,00). Dalla dichiarazione dei redditi 2020 (per l'anno 2019) emerge un reddito imponibile di circa € 23.700,00, mentre dalla dichiarazione redditi 2021 (per l'anno 2020) emerge un reddito imponibile di € 15.454,00. È proprietario della casa coniugale dove vive la resistente con le figlie e ha prodotto contratto di locazione per € 400,00 mensili. Ha contratto altri prestiti (fra cui il finanziamento per acquisto di un autoveicolo nel 2017 della durata di
60 mesi), oggi in ogni caso non più in essere;
- la resistente ha dedotto di aver lavorato come sarta, ma di aver cessato l'attività dopo la nascita della primogenita;
di aver prestato dal 2017 attività occasionale per la ditta “Pregnolato
Maria”, dalla quale ha percepito un reddito complessivo netto di € 2.000,00; di non essere riuscita a trovare altri impieghi e che nel 2020 per alcune mensilità ha usufruito del reddito di emergenza (non risulta documentato lo stato di disoccupazione, né la ricerca di altri impieghi;
è in atti solo l'estratto conto previdenziale dal quale non risultano registrazioni contributive).
All'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire “circa € 50 mensili da lavori saltuari” e di essere proprietaria al 100% di una casa sita in Artena viale nazionale di circa 100 metri quadri, dove afferma vivere la madre (cfr. la visura catastale in atti dalla quale risulta comproprietaria per la quota di 2/180 anche di altri immobili e terreni). A seguito di distruzione per incendio del proprio autoveicolo Ford nel marzo 2025 ha acquistato un altro autoveicolo Fiat contraendo un prestito della durata di 5 anni di € 11.000,00 circa, a suo dire garantito da un parente (non ha prodotto la relativa documentazione). Risulta inoltre che al
31.12.2021 il saldo del libretto postale intestato alla presentava un saldo di € CP_1
6.504,00 e che la stessa ha effettuato un investimento “posta futuro da grande” del valore al maggio 2023 di circa € 3.500,00.
Ciò posto, si deve ulteriormente osservare come la ricorrente abbia allegato di non aver lavorato durante il matrimonio per scelte condivise, essendosi dedicata alla gestione della casa e alla educazione dei figli (dette affermazioni risultano tuttavia sfornite di supporto probatorio, non essendo stato ammesso l'unico capitolo testimoniale formulato a riguardo in quanto generico e valutativo, e sono oggetto di contestazione). Risulta inoltre in atti che il matrimonio è durato 21 anni (dal 1995 fino alla sentenza di separazione nel 2016) e che la ricorrente ha oggi 57 anni. La ha da CP_1 ultimo dedotto di essere affetta da malattia oncologica, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.
Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto sopra nonché della sperequazione ancora sussistente tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, la domanda della ricorrente debba essere accolta con riconoscimento alla stessa –in funzione assistenziale, attesa l'inadeguatezza dei mezzi della resistente, la quale è priva di una occupazione stabile e non appare in grado di provvedere, se non parzialmente, al proprio mantenimento - di un assegno divorzile la cui misura viene determinata in € 100,00.
5. Da ultimo, quanto alle domande svolte dalla ai sensi degli artt. 709 ult. comma e 709 ter CP_1
c.p.c. (applicabili ratione temporis) nel sub-procedimento R.G. 53-1/2021, la cui decisione è stata rimessa al Collegio unitamente al merito (nella specie: “accogliere il ricorso e per l'effetto, ammonire il genitore inadempiente;
2. individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c una somma di denaro dovuta dal genitore obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero, per ogni violazione;
3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nella misura ritenuta di giustizia;
4. modificare i provvedimenti vigenti disponendo che l'assegno di mantenimento delle figlie e della coniuge venga versato direttamente dal datore di lavoro del sig. come identificato in atti dalle buste paga Pt_1 versate dal ricorrente, e precisamente “ , via Velletri snc, 00031 Artena Controparte_2
(Rm) cod. fisc. ovvero, disporre a carico del genitore inadempiente di prestare idonee P.IVA_1 garanzie per i futuri pagamenti”), si osserva quanto segue.
La resistente chiede l'applicazione delle sanzioni dell'ammonimento e del versamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, deducendo che il ricorrente si sia ripetutamente reso inadempiente ai propri obblighi economici.
Ritiene il Collegio, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente la domanda ammonendo il ex art. 709 ter comma 2 n. 1 c.p.c. al rispetto delle statuizioni Pt_1 economiche di cui ai provvedimenti adottati dal Tribunale intestato. Non sussistono invero i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori istanze.
Quanto infatti alla domanda ex art. 614 bis c.p.c., si veda la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui le misure di coercizione indiretta, nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al minore ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2024, n.29690).
Quanto infine al versamento diretto ex art. 156 c.c., giova rilevare come nella fattispecie trovi applicazione la diversa disposizione di cui all'art. 8 comma 2 della Legge n. 898/1970 - secondo cui
“il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno … può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente” -, senza necessità, conseguentemente, di un ordine da parte del Giudice.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Artena di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 16, Parte II, Serie A, anno 1995);
3) pone per il mantenimento delle figlie maggiorenni e non autosufficienti un assegno mensile a carico del padre di € 400,00 che dovrà essere corrisposto alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese a far data dalla presente decisione e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del
50% a carico di ciascun genitore;
4) dichiara tenuto e condanna al pagamento a decorrere dalla presente sentenza in Parte_1 favore della resistente a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di € Controparte_1
100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, ciò a far data dalla presente decisione;
5) accoglie parzialmente la domanda ex art. 709 ter c.p.c. di parte resistente e per l'effetto ammonisce il ricorrente;
6) rigetta le ulteriori domande;
7) compensa le spese fra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA BR CA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 53/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SABATINO Parte_1 C.F._1
NC OM
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ET AU
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Artena in data 4.6.1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Artena al n. 16 parte II serie A, anno 1995.
Dall'unione sono nate due figlie, (n. 22.2.2004) e (n. 31.7.2007). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 2202/2016 del
Tribunale di Velletri depositata in data 13.7.2016.
Con ricorso depositato in data 4.1.2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3,
n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, svolgendo altre domande. Si è costituita parte convenuta aderendo alla domanda di divorzio e svolgendo le proprie domande.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. Il Presidente delegato ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per le due figlie, che è stato ridotto a complessivi € 400,00. E' stato quindi disposto il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza di comparizione delle parti, il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ha disposto una integrazione documentale;
successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò posto, il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n. 55/2015, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza della succitata sentenza del Tribunale di Velletri.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tal senso del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. In primo luogo si rileva che entrambe le figlie nel corso del giudizio hanno raggiunto la maggiore età (da ultimo infatti ha compiuto 18 anni in data 31.7.2025). Conseguentemente, nulla deve Per_2 essere disposto in ordine al loro affidamento, collocazione e diritto di visita paterno.
Le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno quindi ad oggetto unicamente il mantenimento delle figlie e l'assegno divorzile chiesto dalla resistente. Orbene, è pacifico e incontestato che , divenuta da poco maggiorenne, non sia ancora Per_2 economicamente autosufficiente.
Quanto ad il ricorrente asserisce nei propri scritti difensivi che la stessa abbia lavorato sia nel Per_1
2023 che nel 2024 al Parco Giochi di Valmontone Outlet, senza produrre documentazione a supporto.
La ricorrente, la quale contesta le deduzioni avversarie, ha invero documentato come oggi Per_1 ventunenne, abbia intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell'Ateneo di Roma Tre (cfr. allegato 4 alle note dell'8.2.2025).
Ritiene il Collegio che, considerata l'età e il percorso di studi intrapreso, la stessa non possa essere considerata economicamente autosufficiente.
Quanto all'importo del mantenimento, giova ricordare che nessun rilievo ha la situazione economico- patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in parola si fondano sulla situazione del figlio, e non già sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. civ., 25.09.2017, n.
22314).
Ritiene il Collegio che debba trovare conferma l'ordinanza presidenziale, con la previsione di un assegno di mantenimento per le figlie pari a complessivi € 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
4. L'ulteriore domanda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere assegno divorzile, ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 (“con la CP_1 sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Si tratta, com'è noto, di un istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, quest'ultimo previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri” (art. 16, comma 1, c.c.); - in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287).
In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico- patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In definitiva, si tratta di valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, sussistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (id est il criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tutto ciò premesso, deve essere osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio è emerso che:
- il ricorrente è oggi (dal 2018) dipendente della società Controparte_2 come conducente di bus e ha dichiarato di percepire € 1.350 circa al mese (dalle ultime
[...] buste paga in atti relative all'anno 2022 risulta uno stipendio netto variabile fra € 1.600,00 ed
€ 1.800,00). Dalla dichiarazione dei redditi 2020 (per l'anno 2019) emerge un reddito imponibile di circa € 23.700,00, mentre dalla dichiarazione redditi 2021 (per l'anno 2020) emerge un reddito imponibile di € 15.454,00. È proprietario della casa coniugale dove vive la resistente con le figlie e ha prodotto contratto di locazione per € 400,00 mensili. Ha contratto altri prestiti (fra cui il finanziamento per acquisto di un autoveicolo nel 2017 della durata di
60 mesi), oggi in ogni caso non più in essere;
- la resistente ha dedotto di aver lavorato come sarta, ma di aver cessato l'attività dopo la nascita della primogenita;
di aver prestato dal 2017 attività occasionale per la ditta “Pregnolato
Maria”, dalla quale ha percepito un reddito complessivo netto di € 2.000,00; di non essere riuscita a trovare altri impieghi e che nel 2020 per alcune mensilità ha usufruito del reddito di emergenza (non risulta documentato lo stato di disoccupazione, né la ricerca di altri impieghi;
è in atti solo l'estratto conto previdenziale dal quale non risultano registrazioni contributive).
All'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire “circa € 50 mensili da lavori saltuari” e di essere proprietaria al 100% di una casa sita in Artena viale nazionale di circa 100 metri quadri, dove afferma vivere la madre (cfr. la visura catastale in atti dalla quale risulta comproprietaria per la quota di 2/180 anche di altri immobili e terreni). A seguito di distruzione per incendio del proprio autoveicolo Ford nel marzo 2025 ha acquistato un altro autoveicolo Fiat contraendo un prestito della durata di 5 anni di € 11.000,00 circa, a suo dire garantito da un parente (non ha prodotto la relativa documentazione). Risulta inoltre che al
31.12.2021 il saldo del libretto postale intestato alla presentava un saldo di € CP_1
6.504,00 e che la stessa ha effettuato un investimento “posta futuro da grande” del valore al maggio 2023 di circa € 3.500,00.
Ciò posto, si deve ulteriormente osservare come la ricorrente abbia allegato di non aver lavorato durante il matrimonio per scelte condivise, essendosi dedicata alla gestione della casa e alla educazione dei figli (dette affermazioni risultano tuttavia sfornite di supporto probatorio, non essendo stato ammesso l'unico capitolo testimoniale formulato a riguardo in quanto generico e valutativo, e sono oggetto di contestazione). Risulta inoltre in atti che il matrimonio è durato 21 anni (dal 1995 fino alla sentenza di separazione nel 2016) e che la ricorrente ha oggi 57 anni. La ha da CP_1 ultimo dedotto di essere affetta da malattia oncologica, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.
Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto sopra nonché della sperequazione ancora sussistente tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, la domanda della ricorrente debba essere accolta con riconoscimento alla stessa –in funzione assistenziale, attesa l'inadeguatezza dei mezzi della resistente, la quale è priva di una occupazione stabile e non appare in grado di provvedere, se non parzialmente, al proprio mantenimento - di un assegno divorzile la cui misura viene determinata in € 100,00.
5. Da ultimo, quanto alle domande svolte dalla ai sensi degli artt. 709 ult. comma e 709 ter CP_1
c.p.c. (applicabili ratione temporis) nel sub-procedimento R.G. 53-1/2021, la cui decisione è stata rimessa al Collegio unitamente al merito (nella specie: “accogliere il ricorso e per l'effetto, ammonire il genitore inadempiente;
2. individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c una somma di denaro dovuta dal genitore obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero, per ogni violazione;
3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nella misura ritenuta di giustizia;
4. modificare i provvedimenti vigenti disponendo che l'assegno di mantenimento delle figlie e della coniuge venga versato direttamente dal datore di lavoro del sig. come identificato in atti dalle buste paga Pt_1 versate dal ricorrente, e precisamente “ , via Velletri snc, 00031 Artena Controparte_2
(Rm) cod. fisc. ovvero, disporre a carico del genitore inadempiente di prestare idonee P.IVA_1 garanzie per i futuri pagamenti”), si osserva quanto segue.
La resistente chiede l'applicazione delle sanzioni dell'ammonimento e del versamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, deducendo che il ricorrente si sia ripetutamente reso inadempiente ai propri obblighi economici.
Ritiene il Collegio, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente la domanda ammonendo il ex art. 709 ter comma 2 n. 1 c.p.c. al rispetto delle statuizioni Pt_1 economiche di cui ai provvedimenti adottati dal Tribunale intestato. Non sussistono invero i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori istanze.
Quanto infatti alla domanda ex art. 614 bis c.p.c., si veda la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui le misure di coercizione indiretta, nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al minore ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2024, n.29690).
Quanto infine al versamento diretto ex art. 156 c.c., giova rilevare come nella fattispecie trovi applicazione la diversa disposizione di cui all'art. 8 comma 2 della Legge n. 898/1970 - secondo cui
“il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno … può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente” -, senza necessità, conseguentemente, di un ordine da parte del Giudice.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Artena di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 16, Parte II, Serie A, anno 1995);
3) pone per il mantenimento delle figlie maggiorenni e non autosufficienti un assegno mensile a carico del padre di € 400,00 che dovrà essere corrisposto alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese a far data dalla presente decisione e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del
50% a carico di ciascun genitore;
4) dichiara tenuto e condanna al pagamento a decorrere dalla presente sentenza in Parte_1 favore della resistente a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di € Controparte_1
100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, ciò a far data dalla presente decisione;
5) accoglie parzialmente la domanda ex art. 709 ter c.p.c. di parte resistente e per l'effetto ammonisce il ricorrente;
6) rigetta le ulteriori domande;
7) compensa le spese fra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA BR CA ER